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    Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice

    Con la Pronuncia n  24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.

    La Cassazione ha  rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019:  “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

    Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.

    Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione

    Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario. 

    Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

    La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.

    La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:

    1. con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
    2. viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.

    La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.

    La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria. 

    La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.           

     

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    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.

    La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.

    Per tutte le regole leggi anche  PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
    Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:

    • occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
      • (i) attività di impresa 
      • e (ii) forma societaria:
    • sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

    Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

    Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

    Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

    La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

    PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare

    Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre  specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
    l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

    • indicare il proprio domicilio digitale personale;
    • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
    • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
    • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

    Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

    Allegati:
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    Certificati disabilità: dal 30 settembre sperimentazione in altre province

    Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,  ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità. 

    Tra queste  vi è la nuova   “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento  di valutazione dell'invalidità del richiedente,  tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .

    Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale  dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30  settembre 2025. INPS ha comunicato  i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.

    Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i  requisiti per i  medici e modalita di compilazione dei certificati  e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).

    Nel messaggio 1980 del 24.6.2025  è stata comunicata la possibilità  effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio  sono state  presentate  funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).

    Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione

    La  sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, ha  coinvolto 9 province ovvero :

    • Brescia
    • Trieste
    • Forlì-Cesena
    • Firenze
    • Perugia
    • Frosinone
    • Salerno
    • Catanzaro
    • Sassari.

    Dal  30 settembre 2025 saranno interessate dalla sperimentazione anche le seguenti ulteriori province:

    •   Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.

     Per  Regione autonoma della Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento non è previsto l’intervento dell’Istituto (contrariamente a quanto inizialmente annunciato)

    ATTENZIONE tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre 2025  nelle 9 province interessate dalla seconda fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la data del 29 settembre 2025. 

    Si ricorda che per la domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.

    Dal  30 settembre 2025 quindi , l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità è possibile esclusivamente  con le nuove modalità ( v sotto i dettagli).

    Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS

    Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it,  l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria  per i medici (…)  si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  relativo al triennio 2023/2025.

    Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.

    I  medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati  nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che 

    • al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato.  il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
    • la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.

     ATTENZIONE   Per i  medici  in servizio  “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.

    Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:

    –       “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;

    –       “Allegazione documentazione sanitaria”;

    –       “Firma digitale e invio”.

    che  possono essere scaricate  in formato .pdf come guida alla compilazione.

    Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità

    Il   certificato medico introduttivo comprende:

    • Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
    • Domicilio per la convocazione a visita.
    • Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
    • Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
    • Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.

    Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

    Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che  l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.  

    Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.  

     La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.

    La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico. 

    Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.

    II certificato introduttivo ha  PRA valore per 90 giorni invece che 30 

    Convocazione a visita

    La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:

    • L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
    • La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
    • L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.

    Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.

    Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi

    La disabilità viene accertata  nelle zone di sperimentazione,  attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.

    L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:

    • Due medici nominati dall’INPS.
    • Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
    • Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.

    Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.

    Tempistiche:

    INPS prevede per i rilascio dell'autorizzazione:

    • 15 giorni per patologie oncologiche.
    • 30 giorni per minori.
    • 90 giorni per gli altri casi.

    In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).

    Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici

    Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.

    I dati  richiesti sono:    Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.

    Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.

    Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].

    Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche

    E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:

    • integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
    • aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
    • aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.

    ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

    • Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
    •  La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
    • Nel caso in cui  il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento.  Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.

    Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025

    Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie: 

    • disturbi dello spettro autistico, 
    • diabete di tipo 2 e 
    • sclerosi multipla.

     La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura, e presto sarà rilasciata un'utility per guidare i medici nell’allegazione corretta.

    Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona. 

    La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale 

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    Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni

    La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025

    La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.

    Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE. 

    Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare: 

    • ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
    • tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
    • successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile). 

    La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:

    • non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
    • è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
    • l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.

    Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.

    Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri; 
    • dimostrare l’inerenza dei beni importati; 
    • assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.

    Allegati:
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    Società cancellata dal Registro Imprese: al liquidatore poteri per 5 anni

    La Cassazione n 10429/2025 ha trattato il caso di una società cancellata dal registro imprese, fornendo chiarimenti sui poteri del liquidatore anche dopo la cancellazione.

    In sintesi, il principio affermato dalla Suprema Corte specifica che il liquidatore, nonostante l’ente non sia più giuridicamente esistente, conserva tutti i poteri di rappresentanza sul piano sostanziale e processuale per i successivi cinque anni.

    Vediamo il caso di specie.

    Cancellazione società: la normativa vigente

    L'Amministrazione finanziaria recuperava spese di sponsorizzazione nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese con atto impositivo notificato al liquidatore e agli ex soci, in virtù della disposizione derogatoria di cui all’articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014, a norma della quale, ai soli fini degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi “cinque anni” dalla richiesta di cancellazione medesima.

    I giudici tributari annullavano l’atto di accertamento in quanto ritenuto notificato a società “estinta” in persona del liquidatore, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva. 

    Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, nei confronti del liquidatore sarebbe invocabile soltanto la responsabilità ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, dovendo l’atto impositivo emesso nei confronti della società essere rivolto ai soci, che succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società ma non estinti.

    L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, valorizzando il dettato della norma speciale e sostenendo una “perpetuatio” dei poteri del liquidatore.

    La Suprema Corte ha accolto le ragioni del Fisco innanzitutto ribadendo la natura sostanziale della disposizione speciale di sopravvivenza della società e quindi la portata “non retroattiva” della norma.   Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014. 

    Cancellazione società: la decisione della Cassazione

    Appurata la vigenza della disposizione, la Suprema corte ha precisato che la norma “non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo, ma il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”. 

    Per la Cassazione “egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso”. 

    Viene invece precisato che “sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.

    La Corte aveva già evidenziato che il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell’atto impositivo ove questa si collochi entro il segmento temporale del quinquennio, è e rimane la società e per essa l’ex liquidatore.

    Pertanto secondo la Corte il liquidatore è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, per i cinque anni successivi alla cancellazione. 

    Decorso detto termine, può dirsi riespanso il fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

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    Check list INL per controllo imprese autotrasporto

    Con il decreto del 17 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo modello di lista di controllo da utilizzare durante le ispezioni presso i locali delle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è duplice: standardizzare i controlli e renderli più efficienti, favorendo trasparenza e omogeneità nell’applicazione delle normative europee e nazionali.

     Il decreto si inserisce nel quadro di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che disciplina il distacco dei conducenti nel trasporto su strada, e dei relativi decreti legislativi italiani (n. 27/2023 e n. 144/2008). Queste norme attribuiscono alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto il ruolo di coordinamento delle attività ispettive a livello nazionale e intracomunitario.

    Il nuovo modello nasce dal lavoro congiunto tra il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è frutto dei risultati del tavolo tecnico permanente, istituito per definire procedure unificate nella raccolta e trasmissione delle informazioni sugli illeciti nel settore.

    Il decreto, oltre a recepire il parere positivo del tavolo tecnico (riunione del 3 giugno 2025), sostituisce integralmente il precedente decreto del 1° dicembre 2008.

    Check list operativa controllo imprese autotrasporto

    L’Allegato I del decreto MIMS contiene la nuova checklist operativa che gli ispettori devono utilizzare durante i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto. Si tratta di uno strumento standardizzato, articolato in otto sezioni principali:

    1. Identificazione e contesto

    Le prime 4 sezioni (A-D) raccolgono le informazioni preliminari:

    • Data e luogo del controllo.
    • Dati dell’impresa (tipologia, sede, dimensioni, R.E.N., CCNL applicato).
    • Flotta veicoli, distinta per classi dimensionali (da 1 a oltre 500 mezzi).
    • Tipo di attività (nazionale/internazionale) e utilizzo di veicoli in locazione.

    2. Controlli tecnici e documentali

    Viene verificata la dotazione tachigrafica (analogica/digitale/intelligente), il numero di veicoli controllati e la disponibilità degli stessi, anche in locazione senza conducente

    3. Conducenti e giornate di lavoro

    Gli ispettori devono registrare:

    • Numero di conducenti e giornate verificate.
    • Nazionalità dei lavoratori, distinguendo tra italiani, UE/SEE ed extra-UE.

    4. Infrazioni accertate

    Il cuore della checklist è la settima sezione,  G, dove sono catalogate le principali violazioni:

    • Superamento dei limiti di guida.
    • Mancanza di interruzioni o riposi.
    • Difetti o manipolazioni del tachigrafo.
    • Violazioni dei regolamenti (CE n. 561/2006, UE n. 165/2014, Dir. 2002/15/CE).
    • Inosservanza delle norme sul distacco transnazionale dei conducenti (Dir. 2020/1057/UE).

    È prevista anche l’opzione “Clean Check” per i casi senza infrazioni.

    5. Sanzioni e autorità

    Infine, l’allegato prevede il riepilogo delle sanzioni comminate a carico del conducente e/o dell’impresa, e l’identificazione dell’ispettore e della sede ITL/IAM competente

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Riporto delle perdite fiscali infragruppo 2025: pronte le modalità attuative

    Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo

    L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.

    Ricordiamo che  l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.

    In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.

    Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.

    Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-terRiporto delle perdite ordinarie

    Questi commi introducono due limiti principali:

    • Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
    • Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
    • Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.

    Art. 172, commi 7 e 7-bisFusioni societarie

    • Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
    • Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.

    Art. 173, comma 10Scissioni societarie

    Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.

    Art. 176, comma 5-bisConferimenti d’azienda

    Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.

    Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate

    Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:

    • Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti. 
    • Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto. 

    Condizioni per la disapplicazione dei limiti

    Per beneficiare del nuovo regime è necessario:

    • che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
    • che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
    • che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.

    Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia

    Le nuove regole stabiliscono che:

    • nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
    • nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
    • il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.

    Allegati: