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    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.

    La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.

    Per tutte le regole leggi anche  PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
    Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:

    • occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
      • (i) attività di impresa 
      • e (ii) forma societaria:
    • sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

    Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

    Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

    Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

    La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

    PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare

    Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre  specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
    l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

    • indicare il proprio domicilio digitale personale;
    • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
    • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
    • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

    Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

    Allegati:
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    Centralinisti non vedenti: aggiornate le sanzioni per chi non assume

    Nel decreto direttoriale 374 del 18.9.2025 il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i nuovi importi per le violazioni in materia di obblighi di assunzione di centralinisti non vedenti  previsti dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 primo e secondo comma .

    Si tratta in particolare dei casi di 

    1. omessa denuncia, entro 60 giorni, agli uffici provinciali del lavoro dell'installazione o della trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione, 
    2. per i datori obbligati, mancata assunzione di  centralinisti telefonici non vedenti e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

    Il ministero in attuazione del decreto sull'adeguamento N.  77 2022 , applica agli importi previgenti la percentuale di  variazione dell'indice del costo della vita nel periodo agosto 2022- luglio 2025  pari a +7,6% (coefficiente 1,076).

    Riportiamo nella tabella seguente i nuovi importi nei due casi previsti , ricordando che la norma entra in vigore il 15°  giorno dopo la pubblicazione, quindi il 4 ottobre p.v.

    Tabella sanzioni omessi obblighi su centralinisti non vedenti

    Infrazione Sanzione precedente Sanzione aggiornata
    Omessa denuncia entro 60 giorni agli uffici provinciali del lavoro dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici Da € 146,00 a € 2.919,84 Da € 157,10 a € 3.141,75
    Mancata assunzione di centralinisti telefonici non vedenti o operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista Da € 29,17 a € 116,43 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto) Da € 31,39 a € 125,28 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto)

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    Corte UE: Tutela antidiscriminatoria disabili anche per i caregiver

    Con la sentenza C-38/24 dell’11 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) ha stabilito un principio di rilievo in materia di parità di trattamento e non discriminazione nei luoghi di lavoro. La decisione affronta un tema particolarmente delicato: il riconoscimento della tutela antidiscriminatoria anche nei confronti dei lavoratori che, pur non essendo essi stessi disabili, si occupano in via continuativa di un familiare affetto da grave disabilità.

    La pronuncia si colloca nell’alveo della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Essa segna un ulteriore passo nella valorizzazione del ruolo dei cosiddetti caregiver familiari, riconoscendo loro il diritto a non subire forme di discriminazione indiretta connesse all’attività di assistenza svolta.

    Il caso di discriminazione di una lavoratrice con figlio disabile

    la controversia trae origine dal ricorso di una lavoratrice, G.L., dipendente della società italiana AB SpA con mansioni di operatore di stazione presso la metropolitana. La lavoratrice aveva più volte richiesto di poter essere stabilmente assegnata ad un posto a orario fisso, anche a costo di un inquadramento inferiore, per poter assistere il figlio minore affetto da grave disabilità e sottoposto a terapie pomeridiane regolari.

    La società datrice aveva concesso soltanto alcune modifiche provvisorie – come l’assegnazione a un luogo di lavoro stabile e un regime orario parzialmente agevolato – senza tuttavia accogliere la domanda di stabilizzazione dell’orario. 

    Di fronte a questo diniego, la dipendente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarato il carattere discriminatorio del rifiuto, con la condanna dell’azienda a riassegnarla a mansioni con orari fissi e a predisporre un piano di rimozione della discriminazione.

    I giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) avevano respinto il ricorso, ritenendo che le soluzioni provvisorie adottate dall’azienda integrassero già delle “soluzioni ragionevoli”.

     Successivamente, la lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte italiana, richiamando la giurisprudenza europea e in particolare la nota sentenza Coleman (C-303/06, 2008), ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandando se la direttiva 2000/78 possa essere interpretata nel senso di estendere la protezione antidiscriminatoria anche ai lavoratori caregiver di persone disabili, e se il datore di lavoro sia tenuto a predisporre soluzioni ragionevoli nei loro confronti.

    La decisione della Corte

    La Corte di giustizia ha accolto le tesi della lavoratrice, affermando che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si estende anche ai lavoratori che, pur non essendo disabili, subiscono svantaggi lavorativi a causa dell’assistenza prestata a un figlio disabile.

    Secondo i giudici di Lussemburgo, la direttiva 2000/78 concretizza il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità. Tale principio – interpretato anche alla luce della Convenzione ONU – non può essere limitato ai soli lavoratori disabili, ma si applica anche a coloro che sono penalizzati in ragione del legame stretto con una persona disabile, come avviene per i caregiver familiari.

    Inoltre, la Corte ha precisato che, per garantire l’effettività del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli anche nei confronti del lavoratore caregiver. Tali misure – che possono includere l’assegnazione a mansioni compatibili, la stabilizzazione dell’orario o la riduzione dei turni – devono permettere al dipendente di conciliare il lavoro con le esigenze di cura del familiare disabile. Naturalmente, resta fermo il limite dell’assenza di un onere sproporzionato per il datore di lavoro, valutato tenendo conto della dimensione e delle risorse dell’impresa, nonché di eventuali sostegni pubblici disponibili.

    La sentenza assume quindi un rilievo sistemico: estende espressamente la portata della direttiva 2000/78 alla discriminazione indiretta “per associazione”, aprendo la strada a un’interpretazione evolutiva che valorizza il diritto alla parità di trattamento in tutte le sue declinazioni. 

    La Corte ha tuttavia dichiarato irricevibile la questione sollevata dal giudice italiano circa la definizione stessa di caregiver, trattandosi di nozione non contemplata dal diritto dell’Unione, bensì rimessa al diritto nazionale.

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    Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge

    La Cassazione con l'Ordinanza n. 24536/2025 si è pronunciata su un ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento emessi dal Fisco nei confronti di una s.r.l. e del suo socio unico, con i quali è stato contestato un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, derivante dall'omessa dichiarazione di una parte dei ricavi.
    In materia di imposte sui redditi, vige il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili eventualmente conseguiti dall'ente.
    Pertanto, non è richiesta la prova di effettivi trasferimenti patrimoniali, né la tracciabilità delle somme, poiché la preseunzione si fonda sulla particolare struttura della compagine sociale.
    L'onere della prova contraria grava sul socio, il quale deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati percepiti, in quanto reinvestiti, accantonati o attribuiti ad altri soggetti.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge

    Le Entrate hanno presentato ricorso per Cassazione dopo che la Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione regionale avevano ridimensionato le pretese fiscali di alcuni avvisi di accertamento.

    L’Amministrazione finanziaria ha denunciato tre errori di diritto commessi dal giudice d’appello:

    • mancata sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.), nonostante la pendenza della causa parallela sulla società.
    • motivazione apparente della sentenza, ritenuta nulla per carenza di spiegazioni logico-giuridiche (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.).
    • errata applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti, tipica delle società a ristretta base (D.P.R. 600/1973 e TUIR).

    In particolare, si sosteneva che il giudice regionale avesse considerato definitive le decisioni favorevoli alla società, quando in realtà erano ancora oggetto di giudizio, e che avesse richiesto prove inesistenti sulla tracciabilità bancaria dei presunti utili distribuiti al socio.

    La Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la gestione processuale (nessuna sospensione necessaria) e sufficiente la motivazione della sentenza regionale.

    Il primo motivo è infondato poichè la Corte ha già chiarito che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il suo passaggio in giudicato, oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.

    Inoltre per il secondo motivo la Corte ha chiarito che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento.

    La Cassazione ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo la fondatezza delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunzione di distribuzione degli utili. La Corte ha ribadito che:

    • nelle società a ristretta base partecipativa, la legge consente di presumere che i maggiori utili accertati dall’Amministrazione siano stati distribuiti ai soci;
    • l’onere della prova si sposta sul socio, che deve dimostrare il contrario, cioè che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o percepiti da altri soggetti;
    • non è necessario dimostrare passaggi di denaro tracciabili: la natura occulta degli utili rende improbabile l’esistenza di riscontri bancari.

    Il punto centrale è che la società aveva un unico socio, con partecipazione al 100%. 

    In questi casi, la presunzione di percezione degli utili è ancora più forte: non si può invocare la mancanza di prove documentali per sottrarsi all’imposizione.

    Nei confronti delle società a ristretta base (anche unipersonali), il Fisco può presumere la distribuzione degli utili extracontabili.

    Il socio non può limitarsi a negare la percezione, ma deve dimostrare concretamente che i maggiori utili non gli siano stati attribuiti, le contestazioni fondate sull’assenza di tracciabilità bancaria non sono idonee a superare la presunzione.

    La vicenda conferma quindi un principio operativo essenziale ossia che la difesa del socio unico richiede elementi probatori solidi, capaci di superare la presunzione legale, altrimenti l’accertamento del Fisco troverà conferma.

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    Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci

    La Cassazione ha sancito con l'Ordinanza n 23939 del 2025 che se un avviso di accertamento è notificato a una società di persone già estinta, anche gli atti emessi nei confronti dei soci devono considerarsi invalidi, salvo che non sussistano vizi autonomi. 

    La decisione chiarisce un nodo ricorrente nella prassi: quali effetti produce l’estinzione della società sugli accertamenti notificati successivamente, e se i soci rispondano comunque delle imposte non versate, in virtù del regime di trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR.

    Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci

    Il contenzioso giunto fino alla Cassazione è nato da avvisi di accertamento notificati sia a una Sas che ai suoi soci persone fisiche, relativi a redditi imputati per trasparenza.

    Tuttavia, la società risultava già cancellata dal Registro delle imprese al momento della notifica degli atti. 

    Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso alla società per difetto di capacità processuale, ma aveva respinto i ricorsi dei soci, ritenendo validi gli accertamenti a loro carico.

    La CTR confermava questa impostazione, non estendendo l’effetto dell’annullamento agli atti emessi individualmente verso i soci.

    Il ricorso giunto in Cassazione subiva un ribaltamento degli esiti.

    La Suprema Corte ha espresso un principio secondo cui si genera un effetto estensivo dell’annullamento anche ai soci, ossia:

    L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a una società di persone estinta si estende anche agli atti emessi nei confronti dei soci, salvo che sussistano vizi propri o cause autonome di inopponibilità (ad esempio, decadenza o nullità specifica della notifica)”.

    Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame gli accertamenti notificati ai soci non derivavano da una successione nella posizione giuridica della società estinta, ma dalla trasparenza ex art. 5 TUIR. 

    Dunque, essendo lo stesso presupposto impositivo travolto dalla nullità originaria, anche i successivi atti individuali dovevano considerarsi privi di fondamento.

    Risulta rilevante il riferimento al giudicato interno formatosi sul punto della nullità dell’avviso alla società: l’Amministrazione, infatti, aveva impugnato la sentenza solo per eccepire la carenza di legittimazione della società ad appellare, non contestando la nullità del provvedimento.

    La Cassazione sottolinea che, in ogni caso, l’atto alla società era nullo ab origine, e se fosse stato oggetto di impugnazione diretta in sede di legittimità, sarebbe stato annullato senza rinvio, in quanto notificato a un soggetto giuridico ormai inesistente (Cass. 21125/2018; Cass. 33278/2018).

    Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e la successione nei rapporti giuridici in caso di estinzione societaria.

    I soci di società di persone non subentrano automaticamente nei rapporti passivi della società per effetto della cancellazione, ma sono tassati direttamente per imputazione di reddito.

    In questo contesto, la validità degli accertamenti a loro carico dipende dalla legittimità dell’accertamento originario alla società. Se quest’ultimo è nullo, non può sopravvivere il secondo.

    La Corte esclude l'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale prevede che ai fini degli atti tributari l’estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla cancellazione.

    Tale norma non si applica nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come nel caso di specie.

    Concludendo l’ordinanza n. 23939/2025 conferma un orientamento garantista e coerente con la giurisprudenza precedente, riconoscendo che non è possibile far sopravvivere gli effetti di un atto tributario nullo notificato a una società estinta, cercando di farli gravare sui soci attraverso la trasparenza fiscale.

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    Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni

    La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025

    La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.

    Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE. 

    Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare: 

    • ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
    • tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
    • successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile). 

    La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:

    • non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
    • è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
    • l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.

    Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.

    Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri; 
    • dimostrare l’inerenza dei beni importati; 
    • assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.

    Allegati:
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    Società cancellata dal Registro Imprese: al liquidatore poteri per 5 anni

    La Cassazione n 10429/2025 ha trattato il caso di una società cancellata dal registro imprese, fornendo chiarimenti sui poteri del liquidatore anche dopo la cancellazione.

    In sintesi, il principio affermato dalla Suprema Corte specifica che il liquidatore, nonostante l’ente non sia più giuridicamente esistente, conserva tutti i poteri di rappresentanza sul piano sostanziale e processuale per i successivi cinque anni.

    Vediamo il caso di specie.

    Cancellazione società: la normativa vigente

    L'Amministrazione finanziaria recuperava spese di sponsorizzazione nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese con atto impositivo notificato al liquidatore e agli ex soci, in virtù della disposizione derogatoria di cui all’articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014, a norma della quale, ai soli fini degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi “cinque anni” dalla richiesta di cancellazione medesima.

    I giudici tributari annullavano l’atto di accertamento in quanto ritenuto notificato a società “estinta” in persona del liquidatore, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva. 

    Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, nei confronti del liquidatore sarebbe invocabile soltanto la responsabilità ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, dovendo l’atto impositivo emesso nei confronti della società essere rivolto ai soci, che succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società ma non estinti.

    L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, valorizzando il dettato della norma speciale e sostenendo una “perpetuatio” dei poteri del liquidatore.

    La Suprema Corte ha accolto le ragioni del Fisco innanzitutto ribadendo la natura sostanziale della disposizione speciale di sopravvivenza della società e quindi la portata “non retroattiva” della norma.   Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014. 

    Cancellazione società: la decisione della Cassazione

    Appurata la vigenza della disposizione, la Suprema corte ha precisato che la norma “non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo, ma il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”. 

    Per la Cassazione “egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso”. 

    Viene invece precisato che “sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.

    La Corte aveva già evidenziato che il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell’atto impositivo ove questa si collochi entro il segmento temporale del quinquennio, è e rimane la società e per essa l’ex liquidatore.

    Pertanto secondo la Corte il liquidatore è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, per i cinque anni successivi alla cancellazione. 

    Decorso detto termine, può dirsi riespanso il fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.