• Riforma dello Sport

    Registro agenti sportivi al via il 3 febbraio: il nuovo regolamento

    Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14/2026 e in vigore dal 3 febbraio 2026, viene adottato il regolamento di attuazione e integrazione della disciplina sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. 

    A decorrere da tale data troveranno applicazione le nuove regole operative suL Registro nazionale  riguardanti  le procedure di iscrizione e rinnovo, obblighi professionali, disciplina degli agenti esteri e regime sanzionatorio. 

    Disciplina agenti sportivi: quadro normativo – Requisiti soggettivi

    Si ricorda che il regolamento  sul registro degli agenti trova fondamento nell’articolo 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha riformato la professione e si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il DPCM individua nel CONI il soggetto titolare della tenuta del Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centrale accessibile alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.

    Il Registro si articola in più sezioni: 

    • agenti sportivi, 
    • società di agenti sportivi, 
    • agenti sportivi stabiliti, 
    • ’elenco degli agenti domiciliati per attività temporanee.

    Presso il Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati dagli agenti presso le Federazioni competenti. 

    Il decreto disciplina inoltre:

    1. il ruolo della Commissione per gli agenti sportivi, organo centrale per esami, iscrizioni, controlli e sanzioni, nonché 
    2. le competenze delle Federazioni sportive in materia di attestazioni e vigilanza.

    Requisiti abilitativi

    Dal 3 febbraio 2026, l’esercizio della professione di agente sportivo è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle procedure disciplinate dal nuovo  regolamento. 

    Per l'iscrizione al Registro nazionale è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo valido all’esercizio della professione di agente sportivo, costituito da:

    • superamento della prova generale organizzata dal CONI;
    • superamento della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento.

    Restano validi anche:

    • i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
    • i titoli rilasciati ai sensi della normativa previgente (es. legge n. 205/2017);
    • i titoli riconosciuti per agenti sportivi stabiliti UE/SEE/Svizzera, secondo le regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

    Inoltre:

    •  il soggetto non deve aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con l’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 37/2021.
    • non devono sussistere situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, in particolare: rapporti di lavoro, collaborazione o cariche con Federazioni sportive, leghe, società sportive o enti dell’ordinamento sportivo

    Le novità sul Registro nazionale agenti sportivi

    Le disposizioni contenute nel DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, definiscono le modalità applicative della disciplina prevista dal d.lgs. n. 37/2021 in materia di esercizio della professione di agente sportivo.

    La prima novità di rilievo riguarda il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto unico e imprescindibile per l’esercizio della professione in Italia.  L’iscrizione assume carattere annuale, con validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e con obbligo di rinnovo espresso.

    Un secondo elemento innovativo è la digitalizzazione integrale delle procedure. Iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato sportivo dovranno essere effettuati tramite il sistema informatico centrale del CONI. In precedenza tali adempimenti erano disciplinati in modo non omogeneo, con margini di incertezza anche ai fini dei controlli.

    La Federazione sportiva di riferimento è chiamata ad attestare i requisiti entro 20 giorni, mentre il CONI deve deliberare l’iscrizione, il rinnovo o il rigetto entro i 20 giorni successivi. 

    Rilevanti novità emergono anche sul fronte degli obblighi professionali. Vengono standardizzati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, e quello di aggiornamento professionale, fissato in un minimo di 20 ore annue da completare entro il 1° novembre. Il mancato rispetto di tali obblighi assume rilievo disciplinare diretto.

    Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli agenti esteri,

    Infine, il DPCM introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti ma anche a chi esercita abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolano tali condotte. 

    Istruzioni operative e adempimenti

    Per i soggetti in possesso dei requisiti abilitativi sopracitati,  l'iscrizione richiede la stipula  di  una polizza assicurativa RC professionale conforme ai requisiti minimi e programmare per tempo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

    La domanda di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI, allegando la documentazione richiesta. Il rinnovo andrà depositato entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, pena il venir meno dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività.

    Ogni variazione rilevante (assetto professionale, copertura assicurativa, requisiti) dovrà essere comunicata e depositata nel sistema entro 20 giorni dal verificarsi. Analoga attenzione dovrà essere riservata al deposito dei contratti di mandato sportivo.

    Società di agenti sportivi

    Le società di agenti sportivi potranno operare solo se costituite da agenti in possesso del titolo abilitativo. L’iscrizione della società al Registro nazionale è subordinata all’iscrizione dell’agente depositante e richiede la comunicazione completa dei soci e dei legali rappresentanti. Eventuali variazioni societarie dovranno essere tempestivamente aggiornate nel sistema informatico, entro il termine di 20 giorni.

    Società sportive e professionisti

    Per le società sportive, ASD e SSD, il decreto impone un rafforzamento delle attività di verifica preventiva. Prima di conferire un mandato o corrispondere compensi, sarà necessario accertare l’effettiva iscrizione dell’agente al Registro nazionale

    Le società sportive sono inoltre tenute a una puntuale tracciabilità dei mandati e delle commissioni corrisposte, poiché entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno trasmettere al Dipartimento per lo sport la dichiarazione contenente l’elenco dei mandati conferiti e gli importi delle provvigioni pagate.

    Registro agenti sportivi: la documentazione richiesta

    La domanda deve essere  corredata, in via ordinaria, dalla seguente documentazione:

    • dati anagrafici completi del richiedente;
    • titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo (o titolo equipollente/riconosciuto);
    • dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
    • copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti minimi e con indicazione del massimale;
    • attestazione di versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria determinati dal CONI.

    Il sistema informatico inoltra automaticamente la domanda alla Federazione sportiva di riferimento, che verifica la sussistenza dei requisiti entro 20 giorni. Sulla base dell’attestazione federale, il CONI procede all’iscrizione, ovvero al rigetto motivato, entro i successivi 20 giorni.

    Rinnovo annuale dell’iscrizione

    Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione annuale. Alla domanda dovranno essere allegat:

    • conferma della permanenza dei requisiti soggettivi;
    • documentazione aggiornata della copertura assicurativa;
    • attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (20 ore);
    • prova del pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.

    Società di agenti sportivi

    Per l’iscrizione della società al Registro nazionale, l’agente socio munito di rappresentanza legale dovrà depositare:

    • atto costitutivo e statuto;
    • elenco completo dei soci e dei legali rappresentanti;
    • documentazione attestante i requisiti previsti dal d.lgs. n. 37/2021;
    • visura camerale aggiornata (o documentazione equipollente per soggetti esteri);
    • attestazione di regolarità dell’agente depositante.

    Ogni variazione societaria dovrà essere comunicata e documentata entro 20 giorni suo dal verificarsi.

    Agenti sportivi stabiliti e domiciliati all'estero

    Gli agenti stabiliti UE/SEE o Svizzera dovranno allegare alla domanda di iscrizione:

    provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale;

    eventuale attestazione di superamento della misura compensativa;

    documentazione assicurativa e requisiti generali.

    Gli agenti domiciliati extra UE dovranno inoltre depositare:

    accordo di collaborazione professionale con agente domiciliatario iscritto;

    certificato di residenza o equivalente;

    prova dell’iscrizione da almeno un anno presso una Federazione estera;

    documentazione attestante l’esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno fuori dall’Italia.

    Contratti di mandato sportivo

    I contratti di mandato sportivo dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti tramite il sistema informatico, comprensivi di:

    • dati identificativi delle parti;
    • durata del mandato;
    • ambito federale di riferimento;
    • compenso pattuito e modalità di pagamento.

  • Riforma dello Sport

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari 1° finestra

    Il Dipartimento dello sport ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, individuati mediante il numero seriale assegnato, nell’ambito della procedura Sport Bonus 2025 – 1° finestra, come stabilito dalla legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, comma 246.

    Attenzinoe al datto che, l’elenco differisce dall’elenco precedentemente pubblicato degli ammessi ad effettuare l’erogazione liberale, in quanto per alcuni soggetti non è stato possibile perfezionare l’iter amministrativo previsto, a causa del mancato rispetto dei requisiti o a causa della mancata certificazione dell’erogazione liberale prevista.

    Inoltre attenzione al fatto che, la seconda finestra è in apertura dal 15 ottobre, in proposito leggi:  Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre      

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari

    La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che, entro il 10 settembre 2025, hanno effettuato le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).

    In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 hanno:

    • effettuato le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
    • inserito in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione messaggi”, icona “allegati”): 
      • 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN; 
      • 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.

    Con avviso del 13 ottobre il Dipartimento ha reso noto l'elenco definitivo dei beneficiari, diverso dal precedente elenco, in quanto alcuni soggetti non hanno completato la procedura

    Qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese inserite in elenco spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

    A tutti i soggetti destinatari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di fornire adeguata pubblicità delle somme ricevute e della loro destinazione, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    Infine, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata tramite e-mail con oggetto “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – rendicontazione”, all’indirizzo [email protected]  

  • Riforma dello Sport

    ASD: non tutti i dirigenti sono ugualmente responsabili per i debiti tributari

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

    La vicenda riguarda infatti  l’applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell’art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo.

    L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi.

    Il caso

    L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: in particolare mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili.

    Sulla base di queste violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Inoltre, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.

    La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.

    Le decisioni di merito e di Cassazione

    I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi.

     La Suprema Corte ha

    • accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo,
    • ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.

    La Cassazione ha sottolineato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo

    Inoltre, la Corte ha distinto tra:

    1. legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza;
    2. “semplici” componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica.

    Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo.  La Corte ha enunciato quindi  il seguente principio di diritto:

    “La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”

    Per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. L’assenza di partecipazione effettiva dei soci e la distribuzione indiretta di utili costituiscono elementi sufficienti a giustificare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Le doglianze dei ricorrenti miravano a un riesame delle prove, che non è consentito in sede di legittimità.

    La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado  in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo della responsabilità dei membri del consiglio direttivo.

    I chiarimenti in pratica

    Rilevanti i  risvolti  pratici  della pronuncia nella  gestione delle ASD e SSD:

    • non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali;
    • è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive;
    • il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.

  • Riforma dello Sport

    Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre

    Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità  dei lavoratori nei settori  istruzione, formazione, gioventù e sport. 

    Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata  Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad  enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.

    Dall’Invito  2025 — EAC/A08/2024 (GUUE),  si segnala che c'è tempo  fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.

    In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.

    Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi

    La mobilità del personale sportivo come detto  rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.

    I documenti ufficiali specificano che  “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”

    Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere

    1. un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit, 
    2. una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.

    Gli obiettivi principali sono:

    • migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
    • rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
    • favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
    • promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.

    Le organizzazioni interessate  possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.

    La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:

    • Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
    • Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
    • Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
    • Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;

    Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.

    Attività finanziabili e copertura dei costi

    Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:

    1. Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
    2. Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.

    Il finanziamento Erasmus+ copre:

    • spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
    • costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
    • contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
    • costi eccezionali (visti, esigenze particolari).

    Tutte le attività  devono essere senza  scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.

    ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali

    Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi  è:

    • 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.

    Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri  (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )

    Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.

    Per approfondire ecco  i testi ufficiali:

    Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo

    Guida 2025 del programma Erasmus+: documento ufficiale

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo fino a 8 anni e borse di studio: novità del decreto convertito

    Con la Legge 8 agosto 2025, n. 119 è stato convertito in via definitiva il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente misure urgenti in materia di sport e grandi eventi.

    Oltre agli interventi organizzativi per Giochi Olimpici, America’s Cup e altri appuntamenti internazionali, il provvedimento introduce due novità di rilievo pratico per chi opera nel settore sportivo e nella consulenza del lavoro: 

    1. l’estensione della durata dei contratti a tempo determinato degli atleti e 
    2. l’istituzione di un fondo per borse di studio universitarie destinate a studenti-atleti di alto livello.

    Si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla gestione contrattuale e sulla valorizzazione del talento sportivo, e che richiedono attenzione sia da parte delle società sia da parte dei professionisti che le affiancano.

    Leggi anche Il nuovo decreto sport convertito in legge:  disposizioni urgenti 

    Contratti lavoro sportivo subordinato a tempo determinato

    La prima modifica sostanziale riguarda la durata massima dei contratti di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato, che passa dai precedenti cinque anni a otto anni. Il legislatore ha inteso garantire maggiore stabilità e continuità al rapporto tra atleta e società, consentendo a quest’ultima di pianificare programmi sportivi di medio-lungo periodo.

    Il decreto precisa inoltre che le federazioni sportive e gli enti di promozione dovranno adeguare i contratti collettivi alla nuova durata massima, con applicazione anche al settore dilettantistico. Per i professionisti, resta invece l’obbligo di conformarsi alle regole di sostenibilità finanziaria fissate a livello internazionale, in particolare alle disposizioni che limitano l’ammortamento dei costi di acquisizione a un massimo di cinque esercizi.

    Per i datori di lavoro, ciò significa rivedere i modelli contrattuali in uso, prevedendo clausole che tengano conto della nuova soglia temporale, ma anche delle regole contabili ancora vigenti. I consulenti del lavoro, dal canto loro, dovranno assistere le società nella corretta applicazione della normativa, per evitare rischi di nullità o contestazioni future.

    Borse di studio per studenti-atleti

    La seconda misura di interesse è l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport di un Fondo sport per studenti universitari, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2025, integrata da ulteriori stanziamenti. Le risorse serviranno a finanziare borse di studio per studenti universitari con alti meriti sportivi, comprensive anche delle spese di soggiorno nei collegi universitari di merito accreditati.

    Un decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, stabilirà requisiti e criteri di accesso. Questa misura si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del doppio percorso formativo degli atleti e  rappresenta uno strumento di fidelizzazione e sostegno concreto per giovani atleti che intendono conciliare il percorso accademico con una carriera sportiva.

  • Riforma dello Sport

    Bonus maternità per atlete non professioniste 2025

    Anche per l'anno 2025, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 27.06.2025, sono state stanziate risorse nel Fondo Unico per lo Sport, per la tutela delle atlete non professioniste che interrompono l’attività agonistica a causa di una gravidanza.

    Si tratta del contributo di maternità di 1.000 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mesi, destinato a coloro che si trovano prive di una copertura previdenziale in caso di maternità.

    L’articolo 6 del DPCM stabilisce criteri chiari e selettivi, che puntano a sostenere chi pratica sport agonistico di alto livello ma resta fuori dai meccanismi classici di tutela del lavoro subordinato o degli enti militari. La dotazione economica destinata alla misura è pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.

    A chi spetta il contributo: tutti i requisiti richiesti

    Possono accedere al beneficio, le atlete che al momento della domanda soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
    • assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
    • mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 
    • mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
    • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

    In aggiunta, devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni sportive:

    • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
    • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque
      anni 
      di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali
    • aver preso parte per almeno due stagioni a un campionato nazionale federale.

    Periodo e modalità di erogazione: cosa sapere sul beneficio

    Il contributo di maternità può essere richiesto a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre gli 11 mesi successivi.

    La prestazione cessa automaticamente alla ripresa dell’attività agonistica. In caso di interruzione della gravidanza, il contributo continua per un massimo di tre mesi o fino alla ripresa dell’attività sportiva, se antecedente.

    L’importo previsto è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati a partire dall’ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    Le somme ricevute sono fiscalmente qualificate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

    Domanda e graduatoria: come si presenta la richiesta

    Le istanze devono essere trasmesse al Dipartimento per lo Sport tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando un modulo disponibile sul sito istituzionale. 

    La graduatoria di accesso al beneficio è determinata secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno.

    Il decreto prevede inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico per monitorare l’efficacia della misura e promuovere campagne di comunicazione sulla maternità nello sport, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le tutele a favore delle atlete.

  • Riforma dello Sport

    Il Decreto Sport 2025 diventa legge: disposizioni per grandi eventi sportivi e sicurezza

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.08.2025 n. 184, la Legge dell'08.08.2025 n. 119 di conversione del nuovo Decreto legge del 30.06.2025 n. 96 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".

    Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della 38ª America's Cup a Napoli, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Finali ATP, nonché a intervenire su sicurezza, giustizia sportiva, impiantistica e sostegno agli studenti atleti.

    Scarica il testo del decreto legge del 30.06.2025 n. 96 coordinato con le modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119

    Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: semplificazioni, fondi e commissariamento

    Il decreto introduce una serie di misure per agevolare l’organizzazione dei Giochi:

    • frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive;
    • oltre 44 milioni di euro al Ministero dell’Interno per garantire sicurezza e ordine pubblico, e 12,8 milioni alla Difesa per supporto logistico-militare;
    • modifiche alla governance della Fondazione Milano-Cortina, inclusa la possibilità di derogare, fino al 31 dicembre 2026, alle norme sui licenziamenti aziendali a fine evento;
    • nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, con poteri ampi in materia di appalti, coordinamento e semplificazioni, e una dotazione di oltre 328 milioni di euro solo per il 2025;
    • in sede di conversione, estensione delle procedure semplificate e dei poteri commissariali anche agli interventi e alle forniture urgenti indicati nel nuovo Allegato A, relativo ad altri grandi eventi sportivi, con obbligo di piani di emergenza e sicurezza approvati dalle autorità competenti.

    Piste da sci e match fixing: nuove norme per sicurezza

    Il decreto modifica il D.lgs. 40/2021 sulla sicurezza degli sport invernali, introducendo:

    • requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali;
    • maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino (minimo 15 metri, salvo raccordi).
    • in sede di conversione, introduzione dell’obbligo per i gestori di impianti di adottare e aggiornare annualmente un piano di sicurezza e soccorso, validato dalla Regione competente.

    In tema di lotta alla manipolazione sportiva, ovvero, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Interventi per America’s Cup, Giochi del Mediterraneo e Finali ATP

    Tra le misure più rilevanti:

    • America’s Cup Napoli 2027: affidamento a Sport e Salute S.p.A. per tutte le attività operative, 7,5 milioni di euro per il 2025, possibilità per il Comune di Napoli di derogare ai limiti di spesa per 30 milioni tra 2025-2027.
    • Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: utilizzo fino a 25 milioni di euro di entrate aggiuntive per finanziare il Nuovo Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di Sport e Salute;  in sede di conversione, è stato introdotto l’obbligo di relazione semestrale al Dipartimento per lo sport sullo stato di avanzamento e sulla gestione delle risorse.
    • Finali ATP 2026-2030: istituzione di un comitato per il coordinamento dell’evento; i contributi pubblici dovranno essere gestiti con rendicontazione annuale obbligatoria; in sede di conversione, sono state previste procedure accelerate per la stipula di contratti di sponsorizzazione e partenariato con soggetti privati

    Altri interventi in materia di sport e diritto

    Infine, il decreto affronta altre tematiche di interesse generale:

    • Borse di studio per studenti universitari atleti: istituito un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 presso la Presidenza del Consiglio; in sede di conversione, estesa la possibilità di accesso anche agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a master universitari di primo livello.
    • Tutela degli arbitri: le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia; in conversione è stato introdotto l’obbligo, per le federazioni sportive, di attivare programmi di formazione e prevenzione per ridurre il rischio di aggressioni.
    • Estensione del mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi;
    • Riforma del D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo: rinvio al 2026 per alcune norme, rafforzamento della Commissione per la vigilanza, previsione della figura di Vicesegretario Generale; in sede di conversione, inserita la possibilità di nominare un secondo Vicesegretario in presenza di particolari esigenze organizzative.

    Allegati: