• Riforma dello Sport

    Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre

    Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità  dei lavoratori nei settori  istruzione, formazione, gioventù e sport. 

    Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata  Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad  enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.

    Dall’Invito  2025 — EAC/A08/2024 (GUUE),  si segnala che c'è tempo  fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.

    In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.

    Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi

    La mobilità del personale sportivo come detto  rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.

    I documenti ufficiali specificano che  “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”

    Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere

    1. un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit, 
    2. una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.

    Gli obiettivi principali sono:

    • migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
    • rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
    • favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
    • promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.

    Le organizzazioni interessate  possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.

    La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:

    • Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
    • Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
    • Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
    • Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;

    Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.

    Attività finanziabili e copertura dei costi

    Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:

    1. Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
    2. Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.

    Il finanziamento Erasmus+ copre:

    • spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
    • costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
    • contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
    • costi eccezionali (visti, esigenze particolari).

    Tutte le attività  devono essere senza  scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.

    ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali

    Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi  è:

    • 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.

    Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri  (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )

    Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.

    Per approfondire ecco  i testi ufficiali:

    Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo

    Guida 2025 del programma Erasmus+: documento ufficiale

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo fino a 8 anni e borse di studio: novità del decreto convertito

    Con la Legge 8 agosto 2025, n. 119 è stato convertito in via definitiva il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente misure urgenti in materia di sport e grandi eventi.

    Oltre agli interventi organizzativi per Giochi Olimpici, America’s Cup e altri appuntamenti internazionali, il provvedimento introduce due novità di rilievo pratico per chi opera nel settore sportivo e nella consulenza del lavoro: 

    1. l’estensione della durata dei contratti a tempo determinato degli atleti e 
    2. l’istituzione di un fondo per borse di studio universitarie destinate a studenti-atleti di alto livello.

    Si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla gestione contrattuale e sulla valorizzazione del talento sportivo, e che richiedono attenzione sia da parte delle società sia da parte dei professionisti che le affiancano.

    Leggi anche Il nuovo decreto sport convertito in legge:  disposizioni urgenti 

    Contratti lavoro sportivo subordinato a tempo determinato

    La prima modifica sostanziale riguarda la durata massima dei contratti di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato, che passa dai precedenti cinque anni a otto anni. Il legislatore ha inteso garantire maggiore stabilità e continuità al rapporto tra atleta e società, consentendo a quest’ultima di pianificare programmi sportivi di medio-lungo periodo.

    Il decreto precisa inoltre che le federazioni sportive e gli enti di promozione dovranno adeguare i contratti collettivi alla nuova durata massima, con applicazione anche al settore dilettantistico. Per i professionisti, resta invece l’obbligo di conformarsi alle regole di sostenibilità finanziaria fissate a livello internazionale, in particolare alle disposizioni che limitano l’ammortamento dei costi di acquisizione a un massimo di cinque esercizi.

    Per i datori di lavoro, ciò significa rivedere i modelli contrattuali in uso, prevedendo clausole che tengano conto della nuova soglia temporale, ma anche delle regole contabili ancora vigenti. I consulenti del lavoro, dal canto loro, dovranno assistere le società nella corretta applicazione della normativa, per evitare rischi di nullità o contestazioni future.

    Borse di studio per studenti-atleti

    La seconda misura di interesse è l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport di un Fondo sport per studenti universitari, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2025, integrata da ulteriori stanziamenti. Le risorse serviranno a finanziare borse di studio per studenti universitari con alti meriti sportivi, comprensive anche delle spese di soggiorno nei collegi universitari di merito accreditati.

    Un decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, stabilirà requisiti e criteri di accesso. Questa misura si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del doppio percorso formativo degli atleti e  rappresenta uno strumento di fidelizzazione e sostegno concreto per giovani atleti che intendono conciliare il percorso accademico con una carriera sportiva.

  • Riforma dello Sport

    ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto

    Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

     Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro,  risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.

    La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

     Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.

    Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale

    Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.

    Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.

    Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative

    La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.

    L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.

    Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.

  • Riforma dello Sport

    Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti

    Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.

     L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022. 

    Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda. 

    Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.

    Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021

    Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.

     Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.

    Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano. 

    Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche  se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.

    La normativa e il chiarimento dell’Agenzia

    Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:

    •  assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti, 
    • impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e 
    • prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. 

    I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.

    Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato  introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.

    Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

    L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.

     In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto  ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.

    Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati

    La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma. 

    L’agevolazione potrà  essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.

    Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015». 

    Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.

  • Riforma dello Sport

    Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025

    Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente  un terzo  mansionario per i lavoratori sportivi. 

    In allegato al decreto è infatti  fornito un elenco di mansioni   considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate,  necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito  nel dlgs 36 2021 e  successivamente nel 2024.

    Solo ai  lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità  in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

    SCARICA QUI  IL SECONDO ELENCO 

    SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO 

    Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo 

    QUI IL MANSIONARIO COMPLETO  AGGIORNATO al 17 aprile 2025

    Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA

    L'elenco riporta le mansioni e le attività,  suddivise  sulla base dell'ente  interessato e con  gli specifici  riferimenti normativi 

    A titolo esemplificativo riportiamo  l'elenco completo  delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro

     

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS)
    Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS
    Speaker 5.11 RTS
    Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS
    Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS
    Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS
    Addetto trasporto atleti 5.16 RTS
    Addetto all’antidoping 5.17 RTS
    Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS
    Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS
    Docenti formatori sportivi 5.21 RTS

    Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana

    Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023
    Allestitore del campo gara/allenamento "
    Referente degli Ufficiali di Gara "
    Coreografo "

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS per pro gamer e cyber atleti nello sport digitale

    L’INPS, nella Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, dedicata al trattamento previdenziale delle nuove "attività di content creator" ,   ha specificato  in particolare  anche gli obblighi contributivi per gli sportivi impegnati nell’ambito  del gioco digitale, con particolare riferimento ai pro gamer e ai cyber atleti.

    E sports e pro gamer cosa sono?

    RIcordiamo innanzitutto  che per eSport, si intendono  gli sport elettronici, ovvero i tornei di videogiochi che da molti anni ormai sono organizzati  in vere e proprie gare sportive,  alle quali i giocatori possono partecipare in forma individuale o a squadre.

     Il settore  si è sviluppato in maniera esponenziale  a partire dagli anni Novanta  in particolare con la  modalità multiplayer online e con la  diffusione delle piattaforme di streaming online, in particolare YouTube e Twitch.

    Secondo alcuni commentatori gli eSport prevedono una preparazione e un’esecuzione simile agli sport fisici. Infatti in  Italia già dal 2020 sono in corso le procedure di  riconoscimento degli eSport come disciplina sportiva.

    Il 10 ottobre 2023, l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato alla Camera dei Deputati il primo White Paper sugli Esports e il Gaming in Italia. Il documento raccoglie le analisi di oltre 70 operatori del settore e propone dieci soluzioni per favorire la crescita degli Esports nel Paese, affrontando sette tematiche chiave, tra cui regolamentazione, professioni, industria, inclusività, cultura del gaming, nuove tecnologie e supporto agli sviluppatori. 

    I pro gamer sono i giocatori  degli sport elettronici impegnati professionalmente nelle competizioni digitali, 

    Inquadramento previdenziale pro gamer

    I Pro gamer secondo INPS possono essere inquadrati all’interno del lavoro sportivo se l’attività è riconosciuta dal CONI e registrata nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

    1. In questi casi, la disciplina previdenziale applicabile è quella del lavoro sportivo, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) se si tratta di eventi con finalità promozionali o artistiche.
    2.  Tuttavia, se l’attività viene svolta in modo indipendente e senza un’organizzazione sportiva di riferimento, l’inquadramento previdenziale può avvenire nella Gestione Separata dell’INPS come lavoratore autonomo o occasionale.

    Sportivi digitali e team di e-sport

    Un ulteriore livello di regolamentazione riguarda gli sportivi che operano tramite squadre o team di eSport, i quali possono stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo con le proprie organizzazioni.

    In tali casi, il rapporto lavorativo può essere soggetto a contribuzione previdenziale come per i lavoratori sportivi tradizionali, con obbligo di versamento dei contributi da parte della società sportiva o dell’organizzazione di riferimento. 

    L’INPS evidenzia anche che i pro gamer e altri atleti digitali che monetizzano la loro immagine attraverso piattaforme online e sponsorizzazioni devono prestare attenzione all’inquadramento fiscale e previdenziale dei propri compensi, per evitare irregolarità. 

  • Riforma dello Sport

    ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore

    Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente. 

    Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.

    ASD: requisiti per il regime di favore

    Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.

    La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:

    • l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione; 
    • la presentazione tardiva del Modello EAS; 
    • la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale; 
    • la mancata tenuta dei libri sociali; 
    • la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente; 
    • la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo; 
    • l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci; 
    • l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.

    La CGT ha respinto l'appello, osservando che:

    • la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza; 
    • che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative; 
    • che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali; 
    • che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci; 
    • che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
    • che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.

    Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.

    In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa  applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato  l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie. 

    Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro. 

    In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita. 

    La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
    Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una  erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).

    La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
    La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui  all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica  quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui  atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati,  trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per  le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
    Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una  verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente  rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del  vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata"
    (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
    Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge

    In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner  probatorio incombe sul contribuente.

    Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. 

    L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
    La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
    La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate. 

    Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.