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Riforma dello sport : pubblicato il mansionario
E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, ha stabilito infatti che si considerano lavoratori sportivi :
- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
- e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopracitati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
Mansionario sportivo
Le figure professionali deputate alle mansioni richieste sono elencate, nell'allegato A al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento e con gli articoli dei regolamenti che descrivono le specifiche attività, in ciascuna delle discipline sportive riconosciute.
Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.
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Sport Bonus seconda finestra: pubblicato elenco beneficiari
Il Dipartimento dello Sport con avviso del 13 febbraio pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per il Bando Sport Bonus 2023 – 2° finestra previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.
Ricordiamo che si tratta dell'elenco di imprese che possono usufruire dello Sport bonus – seconda finestra 2023 per le erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il contributo è immediatamente spendibile.
L’elenco riporta l’identificativo del numero seriale assegnato, la spesa sostenuta e il credito d’imposta fruibile.
Sport bonus 2023: elenco imprese beneficiarie del credito per F24
I soggetti beneficiari possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Viene anche precisato che, qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected] , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.
Si ricorda inoltre a tutti i Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute.
Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”., all’indirizzo email sopradetto.
Sport bonus 2023: riepilogo delle regole
Ricordiamo che con la legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) è stata estesa anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.
I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2023, il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre.
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Lavoro sportivo: le regole per i dipendenti pubblici
Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica del 10 novembre 2023 che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere lavoro sportivo retribuito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti pubblici, come previsto dal decreto legislativo di riforma dello sport 36 2021.
Si prevede che l'autorizzazione venga rilasciata dalle amministrazioni titolari del rapporto di lavoro alle seguenti condizioni
- assenza di cause di incompatibilita' di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, con particolare attenzione alla qualifica del dipendente, alla posizione alle attivita' che svolge
- insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;
Queste condizioni devono essere presenti per tutto il tempo dell'attività di lavoro sportivo .
Viene inoltre richiesto che l'attività di lavoro sportivo sia svolta:
- fuori dell'orario di lavoro
- senza pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore e il buon funzionamento dell'amministrazione stessa . In particolare per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, le amministrazioni devono verificare, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
- l'attività sportiva retribuita non deve essere prevalente in relazione all'attività lavorativa ovvero non deve impegnare il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
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Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.
Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS
Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale.
L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo.
Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.
Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.
I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.
Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:
- gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
- riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale.
Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.
Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.
Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi.
Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024.
Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.
Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11
La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:
- [email protected],
- entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023,
- pena l’inammissibilità della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica
Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.
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Lavoro sportivo nelle ASD: tutte le novità dopo i correttivi
La riforma generale dello sport decisa con la legge delega 86 2019 potrebbe essere giunta finalmente alla versione finale con il decreto legislativo n. 120 2023 pubblicato il 4 settembre in GU.
Di seguito un riepilogo sintetico delle recenti novità, di gande impatto soprattutto per le realtà dilettantistiche, asd/ssd diffusissime nel territorio nazionale.
Riforma lavoro sportivo nelle ASD
Ricordiamo innanzitutto che il D.Lgs 36 2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport, poi corretto con il D.lgs 163 2022, sono state previste rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni lavorative, nelle ASD e SDD, entrate in vigore il 1 luglio prossimo. La data è stata spostata infatti dal Decreto milleproroghe 2023 dall'originario termine del 1 gennaio al 1 luglio 2023.
Il Governo ha poi approvato il 26 luglio 2023 il citato decreto 120 che introduce ulteriori novità (cd "correttivo bis).
Riforma lavoro sportivo: trattamento fiscale e previdenziale
Il Dlgs 36 2021 prevede che i lavoratori che prestano attività per le Asd/Ssd devono essere inquadrati obbligatoriamente
- come lavoratori dipendenti oppure
- come lavoratori autonomi con partita Iva oppure
- come collaboratori coordinati e continuativi
con un limite massimo di settimanale di 18 ore per evitare la riqualificazione come lavoro subordinato e rientrare nelle agevolazioni in materia di imposizione fiscale e previdenziale, ovvero:
- soglia esente da qualsiasi prelievo ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro;
- ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali.
- per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- per i primi cinque anni, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;
Queste novità comportano che entro il 31 ottobre 2023 le associazioni provvedano agli adempimenti ordinari previsti per le prestazioni di lavoro (comunicazioni ministeriali, normativa trasparenza, ecc). (vedi ultimo paragrafo)
Sarà resa disponibile a questo fine una nuova funzione telematica unificata sul portale Sportesalute.
Va anche specificato che il decreto Milleproroghe convertito in legge ha previsto che, pur con l'entrata in vigore del nuovo limite a metà dell'anno, la soglia complessiva per il periodo d’imposta 2023 resta fissata a 15mila euro ( da sottolineare che oltre tale soglia non c'è più la ritenuta del 23% per primo scaglione di reddito fino a 20658,28 euro ma si applica direttamente la tassazione ordinaria).
ASD-SSD Novità e scadenze per fisco e lavoro del decreto correttivo bis
Il nuovo decreto legislativo 120 2023" correttivo bis" prevede ulteriori novità, tra cui:
- esclusione dei professionisti iscritti ad albi e ordini professionali dalla normativa sul lavoro sportivo "dilettantistico" descritto sopra
- innalzamento del monte ore totale permesso con i contratti di collaborazione coordinata ( secondo il dlgs 36 2021) che sale da 18 a 24 ore
- possibilità di volontariato nel settore sportivo per i dipendenti pubblici con autorizzazione fornita con la formula del silenzio assenso
- nuovi permessi retribuiti per lavoratori dipendenti disabili che prestino attività sportiva nelle federazioni paralimpiche.
- adeguamento statutario degli enti sportivi al Dlgs 36/2021 da effettuare entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la cancellazione d'ufficio dell'ente dal Registro sport (per Asd e Ssd , si passa all'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie)
- credito di imposta pari ai contributi INPS per i compensi ai lavoratori sportivi del periodo luglio -novembre 2023o per Asd/Ssd con ricavi fino a 100mila euro annui.
- esclusione dalla base imponibile IRAP per quanto riguarda i compensi non superiori a 85mila euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative
- direttori di gara nel settore dilettanti e volontari: limite di 150 euro mensili per i rimborsi spese sostenute con possibilità di autocertificazione;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato ai fini dell’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
- obbligo di comunicazioni al Registro Sport delle Co.co.co e versamenti contributivi del periodo luglio settembre 2023 entro il 31 ottobre 2023 per:
- Asd e Ssd,
- federazioni nazionali
- enti di promozione sportiva e
- associazioni benemerite.
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Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09
Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023 il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.
Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).
Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.
Riforma dello sport: gli obiettivi
Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo
Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD
Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:
- oggetto sociale,
- esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.
Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .
Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti
Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "
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ASD SSD: in vigore l’ esenzione Iva per attività didattiche sportive
I servizi connessi alla pratica dello sport resi ASD e SSD verso i praticanti sport ed educazione fisica rientrano da oggi tra le attività esenti IVA con conseguente obbligo immediato di apertura della Partita IVA per questi enti. La novità relativa ai servizi formativi è retroattiva
Lo prevede l'articolo 36 bis, introdotto con emendamento approvato alla Camera nella legge di conversione del decreto legge n. 75 2023, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. La norma pone alcuni problemi applicativi oltre a quello della retroattività.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
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e il pratico e-book : La riforma dello Sport
Nuovo regime Iva Attività didattica sportiva
Il testo del nuovo articolo 36-bis (Regime IVA attività didattica sportiva), introdotto dalla Camera, prevede:
– 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito
di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Quest'ultima esenzione è applicabile dunque anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione
Come opportunamente ricorda l'ufficio Studi del Senato nelle schede di lettura parlamentari, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 393 del 2022, ha negato l’esenzione Iva per la formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, in quanto per le norme comunitarie e nazionali le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù non vi rientrano (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Va sottolineato d'altronde che :
- la direttiva UE sull'IVA consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connessi, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato
- L’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, n. 20), invece ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e anche da enti del Terzo settore di natura non commerciale, e le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Sono escluse solo le lezioni di guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
La novità presenta quindi la necessita di coordinamento con la legislazione vigente appena citata.
A ciò si aggiunge il fatto che l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, modificato dalla legge n. 234 del 2021 prevede l'entrata in vigore solo da luglio 2024 di una previsione simile, anzi più ampia, in quanto riguarda l'esenzione IVA per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dagli enti no profit
- verso le persone che esercitano lo sport o educazione fisica
- verso associazioni che svolgono le medesime attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e
- verso soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
A questo fine, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che gli enti sportivi dilettantistici indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Esenzione IVA didattica e formazione ASD SSD: i dubbi
L'Ufficio studi raccomandava quindi, prima della conferma dell'emendamento al decreto, che venissero valutate le conseguenze applicative che richiedono , in contrasto con lo Statuto del contribuente, adempimenti urgenti per gli enti ad oggi privi di partita Iva e, al contrario, la necessità di rimborso per i soggetti IVA che seguendo l'interpretazione dell'Agenzia avevano versato l'IVA per le attività didattiche svolte.
Anche sotto il profilo della copertura finanziaria si segnalavano dubbi in quanto, per le agevolazioni fiscali che si introducono, non è al momento prevista nella legge di conversione alcuna copertura finanziaria.
Auspicabili ora chiarimenti applicativi dal ministero o dall'agenzia delle Entrate.