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Lavoro sportivo: le regole per i dipendenti pubblici
Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica del 10 novembre 2023 che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere lavoro sportivo retribuito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti pubblici, come previsto dal decreto legislativo di riforma dello sport 36 2021.
Si prevede che l'autorizzazione venga rilasciata dalle amministrazioni titolari del rapporto di lavoro alle seguenti condizioni
- assenza di cause di incompatibilita' di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, con particolare attenzione alla qualifica del dipendente, alla posizione alle attivita' che svolge
- insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;
Queste condizioni devono essere presenti per tutto il tempo dell'attività di lavoro sportivo .
Viene inoltre richiesto che l'attività di lavoro sportivo sia svolta:
- fuori dell'orario di lavoro
- senza pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore e il buon funzionamento dell'amministrazione stessa . In particolare per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, le amministrazioni devono verificare, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
- l'attività sportiva retribuita non deve essere prevalente in relazione all'attività lavorativa ovvero non deve impegnare il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
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Inail per il lavoro sportivo, scadenza 30 novembre
Pubblicata ieri la circolare INAIL 46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)
La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l'attività dell'istituto in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con specifiche istruzioni per
- i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale e per
- i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico
Lavoratori soggetti ai premi INAIL ed esclusi
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con versamento dei premi all'INAIL :
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato,
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e
- i prestatori di lavoro occasionale.
Sono esclusi invece
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari lauori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
- i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo
- il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile
Calcolo premi INAIL lavoro sportivo e indennità di inabilità
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta,
Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail .
Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32.
Scadenze INAIL sport dilettanti 2023
La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.
Quindi i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:
- i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
- o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico,
- non ancora titolari di codice ditta e posizioni assicurative
devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
L'istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto con il recente decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre.
Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
Invece i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.
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Lavoratori sportivi: i nuovi adempimenti in scadenza a fine ottobre
Con la circolare 2 2023 l'ispettorato del lavoro interviene riepilogando le novità della Riforma dello sport 2023 apportate con il d. lgs 36 2021 e successivi decreti attuativi correttivi.
L'ispettorato ricorda che l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo,
Scadenze adempimenti ottobre 2023 e proroga INAIL
In particolare si ricordano le due scadenze imminenti :
- La comunicazione telematica da effettuare entro il 30 ottobre al Centro per l’impiego (tramite UNILAV) per i rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore del DLgs. 120/2023 cioè prima del 5 settembre 2023. Questa modalità sarà utilizzabile fino alla piena operatività del nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito con la Riforma che attende per la piena operatività l'emanazione di un nuovo DPCM .Il mancato adempimento comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500).
- ll versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei periodi da luglio ( data di entrata in vigore del D.LGS 36 2021 ) a settembre 2023, da effettuare entro il 31 ottobre.
AGGIORNAMENTO 27 OTTOBRE
Con una nota di precisazione emanata ieri sera n. 460-2023 in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro l'Ispettorato aggiunge che comunque le comunicazioni effettuate al Registro Dilettanti fino alla data di ieri 26 ottobre restano valide e non sono necessarie nuove comunicazioni telematiche con altre modalità.
AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE
E' stata pubblicata il 30.10.2023 la circolare INAIL 46 2023 sugli adempimenti relativi all'assicurazione contro gli infortuni in cui si precisa che per le nuove denunce e variazioni relative ai rapporti si co.co.co instaurati dal 1 luglio 2023 il termine delle comunicazioni è fissato al 30 novembre 2023.
Collaboratori sportivi
L'Ispettorato ricorda che i lavoratori sportivi nell'ambito professionistico si presume un rapporto subordinato mentre il regime naturale per le prestazioni dilettantistiche è quello della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che:
- non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e
- le prestazioni rispettino i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Nella circolare viene chiarito che in questo ambito non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Se si supera il monte orario previsto per legge le parti possono portare elementi per dimostrare natura non subordinata del rapporto.
I collaboratori inoltre devono essere registrati nel libro unico del lavoro (LUL) in via telematica all’interno di apposita sezione del predetto Registro delle attività sportive dilettantistiche.. Anche per questo devono ancora essere predisposti gli aggiornamenti informativi, previsti entro il 31 dicembre 2023 quindi l’iscrizione del lavoratore potrà anche avvenire in un’unica soluzione entro la scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, mentre i compensi possono essere erogati in anticipo .
La circolare ricorda anche che se il compenso non supera i 15.000 euro annui , non vi è obbligo di emettere il cedolino paga.
Allegati: -
Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.
Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS
Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale.
L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo.
Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.
Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.
I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.
Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:
- gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
- riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale.
Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.
Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.
Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi.
Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024.
Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.
Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11
La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:
- [email protected],
- entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023,
- pena l’inammissibilità della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica
Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.
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Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09
Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023 il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.
Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).
Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.
Riforma dello sport: gli obiettivi
Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo
Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD
Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:
- oggetto sociale,
- esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.
Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .
Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti
Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "
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Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL
Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022. che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti e il loro trattamento fiscale e previdenziale impattando in modo rilevante sull'attività delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale
Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni punti critici o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel
Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro.
Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?
Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:
- la riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
- il CONI riporta sul proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
In ogni caso con la riforma sono considerati lavoratori sportivi: atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .
I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese
Si specifica inoltre che l’attività sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico PrestO (DL 50 2017).
Lavoro sportivo e contributi previdenziali
L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Quindi tutti i lavoratori sportivi subordinati e autonomi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Le aliquote contributive per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori prevedendo
- aliquota IVS pari al 33%
- contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con massimale giornaliero pari ad €120
Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).
la contribuzione aggiuntiva NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato mentre la contribuzione di malattia e Non è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento.
Fino a 5.000 euro il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale
Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) sarà pari al 25% + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.
Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027 per cui base imponibile è ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro che – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
Il documento sottolinea che : non è ancora stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva.
Si attendono chiarimenti su questo e anche sul fatto che tale soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000 euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.
Lavoro sportivo e assicurazione INAIL
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario prevedere una differenziazione delle tariffe di premio, sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività, che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra gioco degli scacchi e paracadutismo ).
Adempimenti datori di lavoro sportivo
La riforma dello sport prevede anche per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8- quinquies) si possano facoltativamente espletare anche tramite le funzionalità telematiche del RAS,
Secondo il D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del Lavoro atteso entro il 1 luglio si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979. L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo tassativo di emissione del prospetto paga.
Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO
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Riforma dello sport: riepilogo delle novità
Viene pubblicato in GU n 144 del 22 giugno il Decreto legge n 75 con disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, che entra in vigore oggi 23 giugno.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, contiene anche misure sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche e in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo.
In proposito si segnala il Capo III del decreto con gli articoli dal n 33 al n 41 con tutte le misure sullo sport.
Di rilievo la novità sulle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche di cui all'art 33 che al comma 1 lett b) che prevede:
"Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."
Ricordiamo che il comunicato del governo datato 15 giugno specifica che in tema di sport il DL n 75/2023 introduce:
- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
- l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
- un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Sempre in materia di sport il comunicato stampa dell'8 giugno del Dipartimento dello Sport riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di decreto correttivo alla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio. Tra le novità vengono segnalate le seguenti:
- le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
- il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti;
- le norme specifiche per i giudici di gara, per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell’organismo sportivo;
- le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro;
- la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l’innalzamento a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;
- il sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;
- l’abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo; l’intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi inferiori fino a 85mila euro;
- la previsione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Concludendo ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio aveva approvato un decreto in esame preliminare che introduceva disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Leggi anche: Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti per un riepilogo dell'iter di questa riforma e dell'apporto dei Commercialisti.