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Gestione separata sportivi: nuovo codice attività INPS
Con il messaggio 4189 del 10 dicembre 2024 INPS comunica l'istituzione di un nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3
La novità si è resa necessaria a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alla legge delega 8 agosto 2019, n. 8 cd "Riforma dello sport".
ln particolare, uno dei decreti attuativi della riforma (decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120) ha previsto l’obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l’impiego :
- ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o
- o la loro designazione per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi,
che vanno comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Codice attività Uniemens Gestione separata – arbitri
Per consentire l’individuazione puntuale dei compensi erogati ai soggetti a
- direttori di gara arbitri e
- soggetti deputati alla verifica dellaregolarita delle competiioni sportive dilettantistiche
e a integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 10.1.1 della circolare n. 88/2023, si comunica che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>: 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.
Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.
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Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport
Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.
Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.
Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli
Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto
L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:
- a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
- b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
- c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
- d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.
Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo
Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata. Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione.
Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.
La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.
Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS
Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:
- a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
- b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
- c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.
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Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito
E' stata pubblicata ieri 31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106 2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.
Scarica QUI il testo coordinato del DL convertito in legge
Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:
- disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi,
- istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
- modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo ,
- regime fiscale dei compensi degli autonomi
- partecipazione dei dipendenti pubblici.
Vediamo di seguito in particolare le importanti novità quest'ultimo punto.
Rimborsi ai volontari anche a forfait
La novità più rilevante interviene con l'art .3, su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo.
Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi
- rimborsi forfettari ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
- per le spese sostenute, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza,
- fino a 400 euro mensili.
La possibilità è limitata ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Tali erogazioni saranno possibili a condizione che l'associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .
Diverrebbe poi necessario da parte dell'ente comunicare i nominativi dei volontari interessati – con relativi importi percepiti , tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.
Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.
In questo caso comunque inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.
Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro
Il comma 2 dell'art 3 riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .
Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo
complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui, sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale.Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001 in quanto inserisce tra le deroghe generali le "prestazioni di lavoro marginale".
DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co
Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico.
In sintesi: i redditi da lavoro sportivo autonomo non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :
Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo
Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi rientrano tra i redditi diversi.
Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto alle norme del Terzo Settore.
Allegati: -
Società sportive: commissione verifica equilibrio economico nel DL sport
Nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 viene pubblicata la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento consta di 17 articoli.
Scarica qui il testo coordinato del Decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71
Tra le novità l'istituzione della Commissione di verifica dell'equilibrio economico- finanziario per le società sportive.
Commissione verifica equilibrio economico-finanziario società sportive
In particolare con l'art 2 del DL n 71/2024, rubricato Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si prevede che dopo l'articolo 13, è inserito l'art. 13-bis con in quale si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche
Essa ha sede a Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali.
La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
- a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
- b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
- c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
- d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
- e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società , compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
- f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
- g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
- h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
- i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
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Statuti ASD e SSD: adeguamento in scadenza il 30 giugno
La disciplina applicativa della riforma dello sport dilettantistico è stata piu volte rimaneggiata dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, i due decreti correttivi e vari provvedimenti di prassi , tra l'altro spesso non del tutto coordinati tra loro.
Anche il decreto "Anticipi" (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha messo mano allo scadenzario degli adempimenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche con due proroghe in materia di
- termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
- scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per direttori di gara e arbitri.
Ricordiamo le novità e vediamo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di Registro delle modifiche statutarie e le novita di cui tenere conto e la procedura
Adeguamento statuti ASD proroga termini ed esenzione imposta di registro
Per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I d.lgs 36 2021 il termine fissato dall'art 7 comma 1 quater al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.
Si ricorda che ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».
Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:
– la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
– la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11)
Se vuoi approfondire la tematica dell'adeguamento statutario ti consigliamo il webinar accreditato: Adeguamento Statuti Enti Sportivi. Relatori Marta Ranieri (notaia), Stefano Andreani e Fabio Romei (Dottori Commercialisti)
Per quanto riguarda invece le comunicazioni obbligatorie dei periodi di lavoro da luglio a dicembre 2023 di direttori di gara e arbitri, la cui scadenza era fissata per il 31 gennaio 2024 , nella conversione in legge del decreto Milleproroghe un emendamento approvato alla Camera ha previsto un nuovo slittamento al 31 marzo 2024.
Le novità per gli statuti di ASD e SSD
Si ricorda che il mancato adeguamento comporta l'inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d'ufficio. Anche i nuovi enti costituiti devono conformarsi a queste norme per essere ammessi al registro.
Ricordiamo di seguito le principali novità riguardanti gli statuti di SD e SS
- Attività Diverse dalle Istituzionali: ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. Le specifiche saranno definite da un provvedimento legislativo futuro.
- Sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e gestione di impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse.
- Distribuzione degli Utili: Deroga parziale al divieto di distribuzione degli utili per società e cooperative sportive dilettantistiche, che possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all'aumento del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
- Per SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, la quota di utili distribuibili aumenta all'80%, previa autorizzazione della Commissione Europea.
la procedura per l'Adeguamento degli statuti prevede in particolare:
- Convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Per approvare il nuovo statuto secondo i quorum previsti.
- Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Senza imposta di bollo né di registro.
- Trasmissione del Nuovo Statuto: Alla Federazione Sportiva di appartenenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Le associazioni di categoria hanno reso disponibili modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa
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Bonus contributi ASD/SSD minori: domande entro il 22 aprile
E' apparso venerdì 8 marzo 2024 sul sito del Dipartimento per lo sport il DPCM con le modalità di applicazione del contributo economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD con ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000, previsto dall’articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021.
Il contributo sarà commisurato ai contributi previdenziali versati per i compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Contestualmente è stata attivata la piattaforma per le domande che possono essere inviate dal 11 marzo (ore 12.00) al 22 aprile a questo LINK
Vediamo le principali indicazioni fornite dal decreto.
Bonus contributi INPS co.co.co sportivi 2023: requisiti ASD SSD
Il d.lgs 120 2023 ha stanziato 8 milioni di euro per un contributo riservato alle ASD e SSD minori nel passaggio previsto dalla riforma dello sport per l'inquadramento dei lavoratori sportivi come collaboratori coordinati, iscritti alla gestione separata
Ai fini dell’accesso al contributo, dovranno sussistere i seguenti requisiti
- a) essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
- b) non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
- c) avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.
Bonus ASD/SSD presentazione della domanda e documentazione
Le ASD e le SSD che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo devono utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche RASD – allegando la seguente documentazione:
- copia bilancio o rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche;
- copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi.
Il dipartimento dello Sport precisa che l'ordine cronologico di presentazione delle domande non influenza il diritto al bonus.
Bonus ASD/SSD: limiti e modalità di pagamento
Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e Salute spa, verificherà la correttezza della documentazione pervenuta e la spettanza del contributo
La concessione del contributo è, comunque, subordinata al rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il decreto precisa che l’elenco dei beneficiari del contributo, nonché l’importo del contributo concesso sarà pubblicato
- sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, e
- nella sezione pubblica del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari nella domanda.
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Certificazione unica lavoratori sportivi 2024: esempi e novità
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 8253 del 15.01.2024, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 e le relative istruzioni. Anche gli enti sportivi dilettantistici, quali sostituti di imposta, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.03.2024, le CU in cui vengono riportati i dati fiscali e previdenziali, relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
Si segnala che l'Agenzia ha anche comunicato aggiornamenti delle istruzioni, che riguardano anche il lavoro sportivo e un chiarimento sulla scadenza del 31 ottobre per le CU contenenti solo redditi di lavoro autonomo.
Vediamo di seguito le novità e alcuni esempi di compilazione.
Certificazione Unica aggiornamento istruzioni e possibile rinvio per gli autonomi
Con la risoluzione 13 del 4 marzo l'agenzia delle entrate in risposta a dubbi emersi tra gli operatori a seguito della disponibilità della dichiarazione precompilata anche per i lavoratori autonomi, ha specificato che malgrado l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 preveda un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, eccezionalmente le CU con redditi di lavoro autonomo e provvigioni possono anche essere trasmesse elettronicamente il 31 ottobre.
Inoltre si segnalano alcuni aggiornamenti alle istruzioni di compilazione rilasciate dall'amministrazione finanziaria nel mese di febbraio 2024:
- alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”;
- alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”;
- alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
- alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”;
Vediamo di seguito alcuni esempi di compilazione
Esempi di compilazione – compensi 1° semestre 2023
a) Esempio di CU rilasciata al collaboratore sportivo che non ha superato il limite dei 10.000 euro (1.000 euro)
Nel campo 1 – “Causale” va indicato il codice che corrisponde al pagamento effettuato, in questo caso N1 – indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30.06.2023 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Occorre poi indicare i seguenti elementi informativi:
PUNTO
CONTENUTO
4
va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto, che non ha concorso a formare il reddito in quanto inferiore ad euro 10.000,00[1]. L’importo deve essere inoltre riportato nel successivo punto 7
6
va indicato il codice 22 – redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito
7
va ripetuto l’importo indicato nel punto 4 ovvero somme che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta
[1] ai sensi dell’art. 69, comma 2 del TUIR.
b) Esempio CU rilasciata al collaboratore sportivo che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma
Si vede ora il caso in cui viene corrisposto un compenso complessivo nel corso dell’anno pari a euro 11.000,00, ripartito come segue:
- Importo esente € 10.000,00
- Importo imponibile € 1.000,00
- Ritenuta Irpef 23% € 230,00
- Ritenuta add. regionale (Lazio) 1,73% € 17,30
- Ritenuta add. comunale (Roma) 0,90% € 9,00
- Netto corrisposto € 10.743,70
La compilazione sarà la seguente:

CU 2024 lavoro sportivo – Esempi di compilazione II semestre 2023
a) Esempio CU rilasciata per compenso occasionale in ambito sportivo che non prevede soglie di esenzione
Ad un lavoratore autonomo occasionale è stato corrisposto nel 2° semestre 2023 un compenso pari a euro 1.000,00.
Al punto 1 va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato, ossia N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D. Lgs. 36/2021 (art. 53, comma 2, lett. a del TUIR).
PUNTO
CONTENUTO
4
va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto
8
va indicato l’imponibile, che nel nostro caso corrisponde all’importo indicato nel punto 4
9
va indicato l’importo delle ritenute d’acconto operate nell’anno (ritenuta Irpef del 20%)
b) Esempio CU rilasciata a professionista in regime forfetario
Un soggetto forfettario presenta la seguente situazione:
• compenso corrisposto nel corso dell’anno pari ad euro 1.000,00;
• imposta di bollo addebitata al cliente per euro 2,00;
• rivalsa 4% INPS gestione separata addebitato al cliente di euro 40,00.
ATTENZIONE può essere opportuno non addebitare al cliente la rivalsa INPS del 4% fino a quando il professionista non abbia superato la soglia di esenzione contributiva di € 5.000,00.