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Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio
Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.
Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:
- Federazioni sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate (DSA).
Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.
Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02
Allegati:In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.
Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.
Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.
Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport
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ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore
Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente.
Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.
ASD: requisiti per il regime di favore
Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.
La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:
- l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione;
- la presentazione tardiva del Modello EAS;
- la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale;
- la mancata tenuta dei libri sociali;
- la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente;
- la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo;
- l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci;
- l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.
La CGT ha respinto l'appello, osservando che:
- la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza;
- che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative;
- che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali;
- che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci;
- che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
- che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.
Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.
In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie.
Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro.
In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita.
La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata" (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner probatorio incombe sul contribuente.
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate.Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.
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Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:
- CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE
- CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
- CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
- CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari.
In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato.
Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.
Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.
Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive
Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi.
Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi.
Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.
Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:
- Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
- Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.
Volontariato sportivo
Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese.
Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti.
Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni.
Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.
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Vincolo sportivo: proroga al 2025
La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato profondamente il vincolo sportivo.
Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato eliminato per il settore professionistico seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico il vincolo avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni
Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.
In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.
Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .
Il cambiamento intende consentire un passaggio graduale per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa che prevede di instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.
A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)
Vincolo sportivo: cos’è
Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata.
Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a enti della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.
Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman, i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga) ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del rapporto giuridico con l'associazione sportiva.
L’abolizione è giunta per i soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».
Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica
Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha introdotto il Premio di Formazione Tecnica.
Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.
Le modalità e i parametri per la determinazione del premio sono stabiliti dalle singole federazioni sportive .
Il termine previsto per l definizione delle regole era fissato al 31 dicembre 2023.
Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina
Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che
"Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".
Un comunicato del dipartimento specifica che «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».
Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».
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Statuti ASD e SSD: adeguamento in scadenza il 30 giugno
La disciplina applicativa della riforma dello sport dilettantistico è stata piu volte rimaneggiata dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, i due decreti correttivi e vari provvedimenti di prassi , tra l'altro spesso non del tutto coordinati tra loro.
Anche il decreto "Anticipi" (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha messo mano allo scadenzario degli adempimenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche con due proroghe in materia di
- termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
- scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per direttori di gara e arbitri.
Ricordiamo le novità e vediamo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di Registro delle modifiche statutarie e le novita di cui tenere conto e la procedura
Adeguamento statuti ASD proroga termini ed esenzione imposta di registro
Per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I d.lgs 36 2021 il termine fissato dall'art 7 comma 1 quater al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.
Si ricorda che ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».
Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:
– la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
– la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11)
Se vuoi approfondire la tematica dell'adeguamento statutario ti consigliamo il webinar accreditato: Adeguamento Statuti Enti Sportivi. Relatori Marta Ranieri (notaia), Stefano Andreani e Fabio Romei (Dottori Commercialisti)
Per quanto riguarda invece le comunicazioni obbligatorie dei periodi di lavoro da luglio a dicembre 2023 di direttori di gara e arbitri, la cui scadenza era fissata per il 31 gennaio 2024 , nella conversione in legge del decreto Milleproroghe un emendamento approvato alla Camera ha previsto un nuovo slittamento al 31 marzo 2024.
Le novità per gli statuti di ASD e SSD
Si ricorda che il mancato adeguamento comporta l'inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d'ufficio. Anche i nuovi enti costituiti devono conformarsi a queste norme per essere ammessi al registro.
Ricordiamo di seguito le principali novità riguardanti gli statuti di SD e SS
- Attività Diverse dalle Istituzionali: ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. Le specifiche saranno definite da un provvedimento legislativo futuro.
- Sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e gestione di impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse.
- Distribuzione degli Utili: Deroga parziale al divieto di distribuzione degli utili per società e cooperative sportive dilettantistiche, che possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all'aumento del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
- Per SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, la quota di utili distribuibili aumenta all'80%, previa autorizzazione della Commissione Europea.
la procedura per l'Adeguamento degli statuti prevede in particolare:
- Convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Per approvare il nuovo statuto secondo i quorum previsti.
- Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Senza imposta di bollo né di registro.
- Trasmissione del Nuovo Statuto: Alla Federazione Sportiva di appartenenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Le associazioni di categoria hanno reso disponibili modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa
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Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD
Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al regolare svolgimento delle gare all'interno del RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.
Lo ha comunicato il 21 marzo 2024 il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.
Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo
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Ti segnaliamo inoltre :
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Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri
Il decreto Anticipi 215 2023 aveva prorogato al 30 gennaio 2024 l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023 per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre per
- direttori di gara e
- soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico
relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)
ATTENZIONE I direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina.
Successivamente la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024
La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :
- entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,
all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .
Tali comunicazioni riguardano i nominativi dei soggetti convocati e i relativi compensi.
La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.
Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023.
La successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre 2024 ordinariamente scade il 30 aprile.
Tramite il RAS è previsto però che che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024, si applica il termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area riservata a FSN/DSA/EPS.
Si ricorda che invece l'iscrizione nel Libro unico del lavoro può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
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Sport Bonus seconda finestra: pubblicato elenco beneficiari
Il Dipartimento dello Sport con avviso del 13 febbraio pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per il Bando Sport Bonus 2023 – 2° finestra previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.
Ricordiamo che si tratta dell'elenco di imprese che possono usufruire dello Sport bonus – seconda finestra 2023 per le erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il contributo è immediatamente spendibile.
L’elenco riporta l’identificativo del numero seriale assegnato, la spesa sostenuta e il credito d’imposta fruibile.
Sport bonus 2023: elenco imprese beneficiarie del credito per F24
I soggetti beneficiari possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Viene anche precisato che, qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected] , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.
Si ricorda inoltre a tutti i Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute.
Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”., all’indirizzo email sopradetto.
Sport bonus 2023: riepilogo delle regole
Ricordiamo che con la legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) è stata estesa anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.
I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2023, il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre.