• Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: piattaforma sospesa fino al 1.07

    Il dipartimento dello sport con una nota pubblicata sul proprio sito informa del fatto che "per eseguire rilevanti e urgenti interventi tecnici di implementazione delle funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adeguarle alla normativa vigente in tema di lavoro sportivo, l’operatività dei servizi della piattaforma del Registro rimarrà sospesa a partire dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023".

    Pertanto, per consentire l’esecuzione delle operazioni tecniche di predisposizione e avvio delle nuove funzionalità, nell’arco temporale indicato non sarà consentito l’accesso degli utenti alla piattaforma.

    Ricordiamo che il Registro Nazionale è stato istituito con il Decreto Legislativo n 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.

    Ricordiamo inoltre che il registro:

    • assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, 
    • nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.

    Infine è bene sottolineare che dal 1 luglio entrerà in vigore la riforma dello sport. 

    In proposito ti consigliamo:

    per un riepilogo di tutte le novità in arrivo.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello Sport: il decreto correttivo 163/2022 con le novità dal 1° luglio 2023

    Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge dell'08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.

    Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.

    In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:

    • Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
      Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica.
    • Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
    • L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
    • L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
    • Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”. 
    • Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
      • né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
      • né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
        Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente
    • Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
    • Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.
      Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

    Aggiornamenti

    Segnaliamo che l'8 giugno 2023, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è tenuta la conferenza stampa congiunta tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, con la presentazione di ulteriori correttivi alla legge 86/2019 sulla Riforma dello sport.

    Come si legge nel comunicato del Dipartimento dello Sport, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo proposto ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.

    Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:

    • semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
    • potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
    • previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
    • norme specifiche per i dipendenti pubblici;
    • maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
    • sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
    • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
    • un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
    • creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

    Scarica il testo del decreto legislativo n. 120/2023 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 (A.G. n. 49).

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti

    Con un comunicato del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa degli emendamenti proposti sulla Riforma dello sport.

    Al momento non è disponibile il relativo testo emendativo, ma il comunicato specifica l'impegno dei Commercialisti nel monitorare i progressi e le evoluzioni della Riforma del Terzo e della Riforma dello Sport, così da ricercare soluzioni tecniche ed operative in grado di supportare al meglio l’attività degli iscritti e, contestualmente, degli enti che operano in tali ambiti.

    Attenzione ieri 31 maggio il CdM ha approvato in via preliminare nuovi correttivi, in proposito leggi: Riforma dello sport: il Governo approva nuovi correttivi.

    Tornando al contributo dei commercialisti, durante la partecipazione al recente convegno “Riforma dello Sport e del Terzo settore. Novità e criticità alla vigilia dell’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021”, organizzato da Terzjus presso il Salone d’Onore del CONI, si sono aperti dibattiti per scambiare opinioni e riflettere su una Riforma che, seppur entrata parzialmente in vigore, potrebbe ancora subire dei cambiamenti.

    Ricordiamo che la gran parte del decreto legislativo n. 36 del febbraio 2021 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023, a seguito del differimento, rispetto all’antecedente data del 1° gennaio 2023, disposto dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022), convertito poi con modifiche dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

    Il comunicato del consiglio Nazionale ricorda inoltre che sono numerose le novità anche per i professionisti, in particolare con riferimento al mondo del lavoro sportivo. 

    Con il fine di correggere le previsioni che potrebbero risultare di difficile applicazione per gli enti sportivi dilettantistici, il CNDCEC, Terzjus e il Consiglio nazionale del Notariato, hanno preparato un pacchetto di proposte emendative, affinché il legislatore possa prendere atto dei miglioramenti che potrebbero realizzarsi con un limitato intervento normativo.

    Riforma dello sport: riepilogo dell'iter di riforma

    In data 2 novembre 2022 veniva pubblicato in GU n 256 il Dlgs n.163 recante Disposizioni integrative e  correttive del decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge  8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

    Il decreto legislativo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”.

    Si evidenzia che per la prima volta, si introducono: 

    1. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dilettantistico 
    2. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore professionistico.

    Viena prevista l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico.

    Tra le altre novità si evidenzia inoltre:

    • l'art 6 con novità in tema di tesseramento sportivo. Si prevede, in particolare che, all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il tesseramento è l'atto formale con il quale la  persona  fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata  a  svolgere  attività sportiva con  una  associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
    • con l'art. 24 rubricato Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio  2021  n. 36 si prevede che «I compensi  di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo  non  costituiscono  base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti  compensi superi il limite di  euro  15.000,00,  esso  concorre  a  formare  il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»

    Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio aveva approvato il pacchetto delle semplificazioni per il lavoro sportivo. Successivamente è arrivata l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Il via libera definitivo è stato raggiunto il 28 settembre 2022.

    Come evidenziato dal comunicato stampa di luglio 2022 le novità di rilievo possono riassumersi come segue:

    • Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
    • Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
    • Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
    • Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
    • Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
    • Definita la figura del volontario sportivo
    • Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni
    • Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo
    • Anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo
    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

    Viene pubblicato il Decreto 24 marzo 2023 del Dipartimento dello sport con il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

    Ricordiamo che, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è attivo dal 31 agosto 2022.

    Il nuovo decreto ribadisce che il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art 100 comma 1 del DLgs. n. 36/2021. Inoltre, l’iscrizione è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.

    Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.

    Il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a. 

    Il nuovo regolamento sostituisce il precedente del 2022.

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le funzioni

    Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

    Registro attività sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti all’iscrizione

    Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. 

    Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritti in una sezione speciale. 

    Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata e l’operatività si articola, al momento, in due sezioni: 

    • a. “sezione pubblica” – contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web; 
    • b. “sezione riservata” – contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. 

    L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all’interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

    Registro attività sportive dilettantistiche: requisiti

    L'iscrizione al registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea; 
    • b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
    • c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
      • 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
      • 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 
      • 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
    • d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”); 
    • e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa; 
    • f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

    Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l’indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne. 

    Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo. 

    Registro attività sportive dilettantistiche: modalità di iscrizione

    In merito alla modalità di iscrizione:

    • 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.
    • 2) L’iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. 
    • 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
    • 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D.lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio. Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo. Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003. 
    • 5) In esecuzione di quanto previsto all’art. 12 del D.lgs. n. 39 del 2021, l’Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. 
    • 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare. 
    • 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. 
    • 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute. 
    • 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificatala sussistenza delle condizioni previste può: a. accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo; b. rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 
    • 10) In caso di richiesta di integrazione, l’ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13. 
    • 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda. 
    • 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. 
    • 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l’ente sportivo ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 
    • 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento

    Registro attività sportive dilettantistiche: nullità della iscrizione

    La nullità e l'annullamento delle iscrizioni ricorrono nei seguenti casi:

    • 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
      • a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta; 
      • b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
    • 2) La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione. 
    • 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.
  • Riforma dello Sport

    Sport di tutti 2023: nuovi fondi per ASD, SSD

    il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute hanno resto disponibili  4 Avvisi pubblici rivolti ad ASD/SSD, ETS di ambito sportivo e Comuni per  progetti   di diffusione dello sport come contributo alla inclusione sociale . In particolare gli ambii di intervento sono 

    • iniziative in  quartieri cittadini  carenti di strutture sportive 
    •   rivolte in particolare categorie a forte  disagio sociale e a rischio emarginazione 
    • progetti di inclusione negli istituti di pena, anche minorili, 
    •  sistemazione di aree attrezzate per l’attività motoria nei parchi urbani.

    I progetti dovranno garantire attività sportive gratuite per un niumero minimo di partecipanti a fronte di contributi a fondo perduto fino a 30mila euro per ciascuno). Godranno di valutazione aggiuntiva gli inerventi realizzati in collaborazione con altre associazioni o enti locali e che propongano anche attività extrasportive coerenti 

    L'importo complessivo messo a disposizione del Dipartimento per lo Sport è pari a oltre  13 milioni di euro.

    Le domande vanno inviate tramite l'apposita piattaforma dal 24 febbraio al 24 marzo 2023, previa registrazione e crezione di un account personale e compilazione del formulario online di presentazione del progetto

    Vediamo nei paragrafi seguenti in dettaglio cosa prevedono gli avvisi (allegati in fondo all'articolo)

    Sport di tutti 2023 – Quartieri

    Le risorse stanziate per questo avviso ammontano a € 3.778.875,00  e sono destinate alla costituzione di Presidi sportivi educativi al servizio della comunità grazie all’alleanza tra sistema sportivo, terzo settore e Istituzioni Scolastiche. 

    I progetti dovranno  riguardare aree di disagio sociale e periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità,  con  un alto indice di vulnerabilità sociale e materiale e dovranno costituire centri di riferimento e aggregazione sul territorio,  con lo  svolgimento di

    •  attività sportive ed educative gratuite per bambini/e ragazzi/e, donne/uomini e persone over 65
    • doposcuola pomeridiani e attività di laboratorio per i bambini
    • campi estivi per attività sportiva durante il periodo di chiusura delle scuole
    • Incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita e i valori educativi dello sport per le famiglie e tutta la comunità
    • Attività finalizzate  all'inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità

    Il finanziamento per ogni singolo progetto  potrà arrivare a : €100.000,00.

    Sport di tutti: Inclusione

    Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali:

    – prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali  quelle da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi  alimentari (anche presso centri di recupero);

    –  contrasto alla  povertà educativa e il rischio criminalità;

    – prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;

    –  sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere.

    Le risorse programmate messe a disposizione dal  Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 2.406.410,00.

    Ogni progetto presentato da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovrà garantire:

    1. • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei  beneficiari  per almeno 24 mesi; con attività sportive destinate a beneficiari in età scolare  svolte in orario extracurricolare 
    2. • il coinvolgimento di mimino 50 (cinquanta) beneficiari,

    Nella valutazione dei progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo, si darà preferenza  ai progetti che oltre all’attività sportiva prevedano:

    1. • azioni di valorizzazione di attività extra sportive aggiuntive, (es. centri estivi, doposcuola pomeridiano);
    2. • la  collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/SD e   servizi sociali degli Enti Locali, strutture di recupero, Istituzioni  scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, ecc.).

    Sport di tutti 2023 – Carceri

    L'Avviso "Carceri" è rivolto a ASD/SSD e ETS di ambito sportivo per il sostegno di progetti volti alla pratica dell’attività motoria, sportiva e formativa negli Istituti penitenziari per adulti e

     negli istituti penali per i minorenni. 

     I progetti dovranno creare attraverso la pratica dell’attività sportiva, percorsi di sostegno  e  di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione.

    Inoltre dovranno essere occasone per  fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori 

    L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’Intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

    Il finanziamento per  ogni singolo progetto può arrivare a 

    • € 20.000, per la linea Adulti e
    •  € 15.000,00  per la linea Minorenni.

    Le risorse complessive a disposizione ammontano a 3 milioni di euro.

    Sport di tutti 2023 – Parchi comunali

    Infine, l'avviso riguardante i Parchi  è rivolto ai Comuni 

    Si  prevede l'erogazione di  contributi economici per la creazione di nuove aree attrezzate nei parchi in cofinanziamento,  attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto.

     I Comuni interessati alla realizzazione del Progetto dovranno prevedere l’affidamento  delle aree attrezzate per un minimo di due annualità ad  una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica  del territorio,  le quali dovranno assicurare la manutenzione delle aree in cambio dell’uso esclusivo delle stesse in alcune fasce orarie dei giorni della settimana stabilite in accordo con il Comune.

    Nelle aree selezionate dovranno essere installate  attrezzature per un valore massimo di:

    • MODELLO PROGETTUALE SMALL – Importo massimo  comprensivo di fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione – € 5.000
    • MODELLO PROGETTUALE MEDIUM – Importo massimo € 30.000
    • MODELLO PROGETTUALE LARGE – Importo massimo – € 35.000.

    L'importo stanziato a questo fine ammonta a 4 milioni di euro di cui  € 3.300.00,00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e € 700.000,00 per l’allestimento e l’attivazione.

    Per poter presentare la propria candidatura, i Comuni dovranno mettere a disposizione un’area, all’interno del proprio territorio comunale, avente le seguenti caratteristiche:

    • avere dimensioni di almeno 300 mq in area pianeggiante;
    • essere interna ad un parco pubblico urbano o una spiaggia di proprietà e nella completa disponibilità del Comune proponente;
    • essere priva di barriere architettoniche;
    • essere dotata di un impianto di illuminazione funzionante che permetta lo sfruttamento dell’area attrezzata anche in orario serale;
    • essere compatibile a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta nell’ambito del Progetto.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    ASD ed enti sportivi: proroga versamenti contributi sospesi nel DL Aiuti Quater

    Slitta al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 e sospesi a favore delle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

    Pertanto, i versamenti sospesi in argomento potranno essere effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

    Il DL 17/2022 (DL “Energia e appalti”), aveva previsto  un ampliamento della  sospensione dei versamenti fiscali e contributivi che era stata disposta dalla legge 234 2021 (legge di bilancio 2022) per federazioni, associazioni e società sportive  (vedi sotto le istruzioni precedenti) impegnati in competizioni nazionali e internazionali alla data del 1 gennaio 2022.

    AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO 2022

    Con la conversione in legge del decreto Aiuti (50-2022)  era stata prevista la proroga sospensione dei versamenti fiscai, contributivi previdenziali e assicurativi fino al  30 novembre 2022. La nuova scadenza slittava quindi al 16 dicembre 2022.

    AGGIORNAMENTO 22 NOVEMBRE 2022

    Il Governo Meloni con il decreto Aiuti Quater n. 174 2022 pubblicato in GU il 18.11.2022 ha prorogato al 22 dicembre il termine per i versamenti sospesi  in scadenza fino  al  30 novembre ( vedi il dettaglio  sotto) .

    Si attendono le indicazioni dell'Agenzia delle entrate dell'INPS e dell'INAIL

    Di seguito le istruzioni operative  fornite dall'INPS in occasione della prima proroga precedente, che dovrebbero essere riconfermate in un prossimo messaggio.

    Sospensione versamenti INPS e INAIL per il settore sportivo

    Erano stati sospesi con l’art. 1 comma 923 della L. 234/2021:

    •  i  versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
    • adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
    • versamenti relativi all’IVA in scadenza
    • versamenti delle imposte sui redditi 

    ATTENZIONE non beneficiano della sospensione i versamenti:

    – relativi all’IRAP (non essendo quest’ultima un’imposta sui redditi);

    – dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione), nonché i versamenti  legati a ravvedimento operoso

    La conversione in legge del decreto  17 ha anche previsto  che la ripresa dei versamenti sospesi debba avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:

    • in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022 previsto dalla legge di bilancio) oppure
    •  con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre  cui si aggiunge  un ultima rata il 16  dicembre 2022  per l'ulteriore 50%.  

    In merito  era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 3 del 4 febbraio 2022, precisando come nella sospensione rientrino solamente i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione nei termini delle scadenze ordinarie.

    Inoltre, possono essere oggetto della sospensione anche le rate relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell’applicazione della sospensione disposta dal DL 18/2020 e dalla L. 178/2020.

    Infine si ricorda che  anche i versamenti e adempimenti INAIL  per gli stessi soggetti erano stati sospesi dalla legge di bilancio.

     Le istruzioni sono state fornite con la circolare  n. 8/2022  e con la circolare n. 23 del 30 maggio sulle novità della conversione del DL 17 2022. 

    Istruzioni INPS  per la ripresa dei versamenti previdenziali

    Con la circolare 105   del 26 settembre  2022 che sostituisce  la precedente  circolare 64/2022 del 30 maggio, vengono fornite le  istruzioni  aggiornate  operative sulla ripresa di adempimenti e versamenti contributivi . Listituto precisa quali sono i contributi compresi e quali esclusi dalla sospensione e ricorda che 

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

    Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

    Compilazione Uniemens

    Come già disposto dalla circolare n. 64/2022,  resta valido il codice di autorizzazione “7M”.

    Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro  inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

    L'istituto ricorda che l'mporto dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

    I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della  circolare, quindi  ENTRO IL 26 OTTOBRE 2022  un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

    Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.