• Riforma dello Sport

    Decreto PA, Sport, Lavoro e Giubileo convertito in legge: il testo coordinato

    E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2023 la legge del 10.08.2023 n. 112 di conversione del decreto legge n. 75 del 22.06.2023 contenente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025".

    Qui il testo del decreto coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione del 10.08.2023..

    Il provvedimento,entrato  in vigore dal 23 giugno,  era  dedicato in buona parte a disposizioni di riorganizzazione e potenziamento del personale delle pubbliche amministrazioni, soprattutto Ministeri e Agenzie nazionali ma  interviene inoltre  con novità fiscali e procedurali per le attività sportive,  oltre che con finanziamenti per periodi di nuova cassa integrazione in deroga e  per attività di digitalizzazione e comunicazione nell'ambito del Giubileo 2025.

    Vediamo piu in dettaglio le misure riguardanti i diversi  settori di intervento e le principali novità della conversione in legge

    Pubblica amministrazione: assunzioni, incentivi e riorganizzazione

     Il decreto legge contiene:

    • disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
    • la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze già attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL);
    • stanziamento di 50 milioni di euro per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali;
    • l’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute;
    • disposizioni sull’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
    • l’estinzione delle società partecipate dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI);
    • norme in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori;
    • indennità aggiuntive e aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria;
    • il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”;
    • la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR;
    •  assunzioni a tempo determinato (anche attraverso agenzie di somministrazione), per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

    Attività Sportive

    • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
    • norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
    • l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
    • la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
    • un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali  del settore sportivo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
    • un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
    • la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.

    Cassa integrazione straordinaria e Giubileo 

    • stanziamento di  46,1 milioni di euro per l'anno  2023 per ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga per aziende di rilevanza strategica nazionale che non hanno concluso i processi di riorganizzazione stabiliti con rappresentanze sindacali e  Ministero del lavoro;
    • 7.630 mila euro  sono destinati alla realizzazione di  investimenti  di  digitalizzazione  dei  cammini giubilari e di una applicazione  informatica  sul  patrimonio  sacro di Roma, funzionali alle  celebrazioni  del  Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e all'accoglienza dei pellegrini. 

    AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO 2023

    Decreto 75 2023 convertito in legge

    Di particolare rilevanza nella conversione in legge:

    •  la proroga  fino al 30 settembre del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 
    • la conferma dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, rese nei confronti di persone che “esercitano sport o educazione fisica”, da parte degli enti no profit comprese ASD e SSD .
    • la possibilità di delega alle operazioni di vendita da parte del giudice, senza particolari  motivazioni, a un professionista iscritto nell’elenco degli abilitati di  altro circondario del distretto di Corte d’appello di appartenenza.

    Si confermano anche 

    • le ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga per le aziende che impiegano da 1000 dipendenti  da utilizzare entro il 31.12.2023 e 
    • l'abrogazione dell'equiparazione automatica degli ordini professionali a enti  della pubblica amministrazione.

    Allegati:
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    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: piattaforma sospesa fino al 1.07

    Il dipartimento dello sport con una nota pubblicata sul proprio sito informa del fatto che "per eseguire rilevanti e urgenti interventi tecnici di implementazione delle funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adeguarle alla normativa vigente in tema di lavoro sportivo, l’operatività dei servizi della piattaforma del Registro rimarrà sospesa a partire dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023".

    Pertanto, per consentire l’esecuzione delle operazioni tecniche di predisposizione e avvio delle nuove funzionalità, nell’arco temporale indicato non sarà consentito l’accesso degli utenti alla piattaforma.

    Ricordiamo che il Registro Nazionale è stato istituito con il Decreto Legislativo n 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.

    Ricordiamo inoltre che il registro:

    • assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, 
    • nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.

    Infine è bene sottolineare che dal 1 luglio entrerà in vigore la riforma dello sport. 

    In proposito ti consigliamo:

    per un riepilogo di tutte le novità in arrivo.

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    Eventi sportivi sostenibili: linee guida del Dipartimento per lo sport

    Il Dipartimento per lo sport pubblica in data 8 giugno le Linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.

    Nel dettaglio vengono individuati 10 campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per  ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità.

    Scopo del documento, spiega il comunicato, è quello di aiutare gli organizzatori degli eventi sportivi, soprattutto quelli appartenenti alle piccole realtà, nel processo di transizione ecologica che trasformi le direttive sulla sostenibilità in comportamenti ecologici concreti.

    Eventi sportivi sostenibili: le linee guida per gli organizzatori

    Il documento del Dipartimento per lo sport è suddiviso in due sezioni:

    1. prima sezione, con i campi d’azione e le possibili misure da adottare per la realizzazione degli eventi sportivi ecologicamente sostenibili
    2. seconda sezione, sono presentati alcuni esempi progettuali realizzati in Italia con lo scopo di ispirare gli organizzatori degli eventi sportivi a ridefinire alcune azioni o effettuarne di nuove, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’evento.

    Le linee guida sono corredate anche da un allegato che descrive il quadro di riferimento internazionale, europeo e nazionale, da ritenersi in continua evoluzione, delle misure da attuare in materia di sport, sostenibilità e ambiente, accompagnato da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali.

    Eventi sportivi sostenibili: cosa prevedono le linee guida per la certificazione

    Le linee guida al punto 1.8 sottolineano che le certificazioni sono strumenti volti a valutare e certificare l'impegno delle aziende verso le tematiche della sostenibilità ambientale.
    Per ridurre i danni ambientali e promuovere la consapevolezza del rispetto per l’ambiente, le organizzazioni sportive dovrebbero promuovere l’applicazione delle certificazioni e di protocolli delle etichette ambientali.
    Per garantire un'offerta di servizi sostenibili, sempre più richiesti e apprezzati dal punto di vista internazionale, si suggerisce l’adozione delle seguenti attività:

    • Utilizzare prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o prodotti ecologici certificati
    • Privilegiare i fornitori che possiedono una certificazione ambientale
    • Suggerire ai partecipanti le strutture alloggiative con una certificazione a basso impatto ambientale
    • Individuare fornitori in grado di gestire ogni categoria di rifiuti generati durante l’evento sportivo o addirittura richiedere nelle condizioni per le stipule delle gare d’appalto il certificato di trattamento dei rifiuti È possibile visionare le principali certificazioni ecologiche consultando il file allegato al documento
    Allegati:
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    Riforma dello Sport: il decreto correttivo 163/2022 con le novità dal 1° luglio 2023

    Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge dell'08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.

    Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.

    In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:

    • Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
      Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica.
    • Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
    • L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
    • L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
    • Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”. 
    • Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
      • né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
      • né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
        Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente
    • Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
    • Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.
      Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

    Aggiornamenti

    Segnaliamo che l'8 giugno 2023, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è tenuta la conferenza stampa congiunta tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, con la presentazione di ulteriori correttivi alla legge 86/2019 sulla Riforma dello sport.

    Come si legge nel comunicato del Dipartimento dello Sport, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo proposto ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.

    Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:

    • semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
    • potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
    • previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
    • norme specifiche per i dipendenti pubblici;
    • maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
    • sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
    • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
    • un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
    • creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

    Scarica il testo del decreto legislativo n. 120/2023 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 (A.G. n. 49).

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

    Viene pubblicato il Decreto 24 marzo 2023 del Dipartimento dello sport con il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

    Ricordiamo che, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è attivo dal 31 agosto 2022.

    Il nuovo decreto ribadisce che il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art 100 comma 1 del DLgs. n. 36/2021. Inoltre, l’iscrizione è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.

    Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.

    Il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a. 

    Il nuovo regolamento sostituisce il precedente del 2022.

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le funzioni

    Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

    Registro attività sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti all’iscrizione

    Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. 

    Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritti in una sezione speciale. 

    Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata e l’operatività si articola, al momento, in due sezioni: 

    • a. “sezione pubblica” – contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web; 
    • b. “sezione riservata” – contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. 

    L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all’interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

    Registro attività sportive dilettantistiche: requisiti

    L'iscrizione al registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea; 
    • b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
    • c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
      • 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
      • 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 
      • 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
    • d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”); 
    • e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa; 
    • f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

    Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l’indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne. 

    Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo. 

    Registro attività sportive dilettantistiche: modalità di iscrizione

    In merito alla modalità di iscrizione:

    • 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.
    • 2) L’iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. 
    • 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
    • 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D.lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio. Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo. Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003. 
    • 5) In esecuzione di quanto previsto all’art. 12 del D.lgs. n. 39 del 2021, l’Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. 
    • 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare. 
    • 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. 
    • 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute. 
    • 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificatala sussistenza delle condizioni previste può: a. accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo; b. rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 
    • 10) In caso di richiesta di integrazione, l’ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13. 
    • 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda. 
    • 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. 
    • 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l’ente sportivo ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 
    • 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento

    Registro attività sportive dilettantistiche: nullità della iscrizione

    La nullità e l'annullamento delle iscrizioni ricorrono nei seguenti casi:

    • 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
      • a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta; 
      • b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
    • 2) La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione. 
    • 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.