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Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL
Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022. che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti e il loro trattamento fiscale e previdenziale impattando in modo rilevante sull'attività delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale
Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni punti critici o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel
Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro.
Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?
Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:
- la riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
- il CONI riporta sul proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
In ogni caso con la riforma sono considerati lavoratori sportivi: atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .
I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese
Si specifica inoltre che l’attività sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico PrestO (DL 50 2017).
Lavoro sportivo e contributi previdenziali
L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Quindi tutti i lavoratori sportivi subordinati e autonomi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Le aliquote contributive per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori prevedendo
- aliquota IVS pari al 33%
- contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con massimale giornaliero pari ad €120
Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).
la contribuzione aggiuntiva NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato mentre la contribuzione di malattia e Non è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento.
Fino a 5.000 euro il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale
Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) sarà pari al 25% + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.
Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027 per cui base imponibile è ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro che – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
Il documento sottolinea che : non è ancora stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva.
Si attendono chiarimenti su questo e anche sul fatto che tale soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000 euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.
Lavoro sportivo e assicurazione INAIL
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario prevedere una differenziazione delle tariffe di premio, sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività, che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra gioco degli scacchi e paracadutismo ).
Adempimenti datori di lavoro sportivo
La riforma dello sport prevede anche per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8- quinquies) si possano facoltativamente espletare anche tramite le funzionalità telematiche del RAS,
Secondo il D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del Lavoro atteso entro il 1 luglio si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979. L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo tassativo di emissione del prospetto paga.
Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO
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Eventi sportivi sostenibili: linee guida del Dipartimento per lo sport
Il Dipartimento per lo sport pubblica in data 8 giugno le Linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.
Nel dettaglio vengono individuati 10 campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità.
Scopo del documento, spiega il comunicato, è quello di aiutare gli organizzatori degli eventi sportivi, soprattutto quelli appartenenti alle piccole realtà, nel processo di transizione ecologica che trasformi le direttive sulla sostenibilità in comportamenti ecologici concreti.
Eventi sportivi sostenibili: le linee guida per gli organizzatori
Il documento del Dipartimento per lo sport è suddiviso in due sezioni:
- prima sezione, con i campi d’azione e le possibili misure da adottare per la realizzazione degli eventi sportivi ecologicamente sostenibili
- seconda sezione, sono presentati alcuni esempi progettuali realizzati in Italia con lo scopo di ispirare gli organizzatori degli eventi sportivi a ridefinire alcune azioni o effettuarne di nuove, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’evento.
Le linee guida sono corredate anche da un allegato che descrive il quadro di riferimento internazionale, europeo e nazionale, da ritenersi in continua evoluzione, delle misure da attuare in materia di sport, sostenibilità e ambiente, accompagnato da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali.
Eventi sportivi sostenibili: cosa prevedono le linee guida per la certificazione
Le linee guida al punto 1.8 sottolineano che le certificazioni sono strumenti volti a valutare e certificare l'impegno delle aziende verso le tematiche della sostenibilità ambientale.
Per ridurre i danni ambientali e promuovere la consapevolezza del rispetto per l’ambiente, le organizzazioni sportive dovrebbero promuovere l’applicazione delle certificazioni e di protocolli delle etichette ambientali.
Per garantire un'offerta di servizi sostenibili, sempre più richiesti e apprezzati dal punto di vista internazionale, si suggerisce l’adozione delle seguenti attività:- Utilizzare prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o prodotti ecologici certificati
- Privilegiare i fornitori che possiedono una certificazione ambientale
- Suggerire ai partecipanti le strutture alloggiative con una certificazione a basso impatto ambientale
- Individuare fornitori in grado di gestire ogni categoria di rifiuti generati durante l’evento sportivo o addirittura richiedere nelle condizioni per le stipule delle gare d’appalto il certificato di trattamento dei rifiuti È possibile visionare le principali certificazioni ecologiche consultando il file allegato al documento
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Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti
Con un comunicato del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa degli emendamenti proposti sulla Riforma dello sport.
Al momento non è disponibile il relativo testo emendativo, ma il comunicato specifica l'impegno dei Commercialisti nel monitorare i progressi e le evoluzioni della Riforma del Terzo e della Riforma dello Sport, così da ricercare soluzioni tecniche ed operative in grado di supportare al meglio l’attività degli iscritti e, contestualmente, degli enti che operano in tali ambiti.
Attenzione ieri 31 maggio il CdM ha approvato in via preliminare nuovi correttivi, in proposito leggi: Riforma dello sport: il Governo approva nuovi correttivi.
Tornando al contributo dei commercialisti, durante la partecipazione al recente convegno “Riforma dello Sport e del Terzo settore. Novità e criticità alla vigilia dell’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021”, organizzato da Terzjus presso il Salone d’Onore del CONI, si sono aperti dibattiti per scambiare opinioni e riflettere su una Riforma che, seppur entrata parzialmente in vigore, potrebbe ancora subire dei cambiamenti.
Ricordiamo che la gran parte del decreto legislativo n. 36 del febbraio 2021 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023, a seguito del differimento, rispetto all’antecedente data del 1° gennaio 2023, disposto dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022), convertito poi con modifiche dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.
Il comunicato del consiglio Nazionale ricorda inoltre che sono numerose le novità anche per i professionisti, in particolare con riferimento al mondo del lavoro sportivo.
Con il fine di correggere le previsioni che potrebbero risultare di difficile applicazione per gli enti sportivi dilettantistici, il CNDCEC, Terzjus e il Consiglio nazionale del Notariato, hanno preparato un pacchetto di proposte emendative, affinché il legislatore possa prendere atto dei miglioramenti che potrebbero realizzarsi con un limitato intervento normativo.
Riforma dello sport: riepilogo dell'iter di riforma
In data 2 novembre 2022 veniva pubblicato in GU n 256 il Dlgs n.163 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Il decreto legislativo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”.
Si evidenzia che per la prima volta, si introducono:
- tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dilettantistico
- tutele lavoristiche e previdenziali nel settore professionistico.
Viena prevista l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico.
Tra le altre novità si evidenzia inoltre:
- l'art 6 con novità in tema di tesseramento sportivo. Si prevede, in particolare che, all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
- con l'art. 24 rubricato Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 si prevede che «I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»;
Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio aveva approvato il pacchetto delle semplificazioni per il lavoro sportivo. Successivamente è arrivata l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Il via libera definitivo è stato raggiunto il 28 settembre 2022.
Come evidenziato dal comunicato stampa di luglio 2022 le novità di rilievo possono riassumersi come segue:
- Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
- Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
- Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
- Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
- Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- Definita la figura del volontario sportivo
- Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni
- Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo
- Anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo