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ASD e SSD: le differenze e le novità 2023
Associazioni e società sportive nell'area del dilettantismo sono state oggetto di recenti profonde modifiche con la recente riforma dello sport D. Lgs 36 2021 e decreti correttivi. Vediamo di seguito una sintesi delle caratteristiche comuni, le principali differenze e le novità dal 2023.
ASD le caratteristiche principali
Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.
Se le ASD presentano specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.
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Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.
Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.
I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente:
- la dimensione dell’associazione,
- l’organizzazione e la gestione,
- il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.
ASD, SSD: le differenze
TABELLA ASD
SSD
Ente non commerciale di tipo associativo
Società di capitali (srl o soc. coop.)
Finalità di promozione sportiva dilettantistica
Finalità di promozione sportiva dilettantistica
Senza scopo di lucro
Senza scopo di lucro
Responsabilità patrimoniale dei soggetti che
agiscono in nome e per conto dell'associazione
Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci
limitata al capitale conferito
Organizzazione e partecipazione democratica
all'amministrazione e alla gestione
Organizzazione e partecipazione capitalistica
all'amministrazione e alla gestione
ASD – SSD e riconoscimento dal CONI
Entrambe le ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.
Tale riconoscimento si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FNS ( Federazioni Sportive nazionali), Discipline sportive associate) o EPS (Enti di promozione sportiva), a cui l'asd o la ssd sono affiliate, a loro volta riconosciuti dal CONI.
Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.
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ASD, SSD, nuovo registro RAS e adeguamento statuti
Il Dlgs 39/2021 ha introdotto il Registro delle Attività Sportive (RAS), on line a far data dal 31/08/2022, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite di Sport e Salute spa.
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) di tale decreto, le asd/ssd, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), devono svolgere, senza scopo di lucro, attività sportiva dilettantistica, formativa, didattica, di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai fini dell'iscrizione al RAS (e relativo mantenimento), condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali e non previsti.
Lo statuto delle asd/ssd che intendono iscriversi al RAS (e mantenere tale iscrizione) deve espressamente prevedere l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, co.1, lett. b), Dlgs 36/2021 ).
L'art. 9, co. 1, Dlgs 36/2021, prevede che i sodalizi sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all'attività principale.
Si tratta sostanzialmente di attività di carattere commerciale e strutturalmente connesse e funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, essenziali al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie.
Le attività secondarie rispetto a quella principale vengono misurate in base all'applicazione di parametri di cui al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ovvero le attività diverse si considerano secondarie, rispetto alle attività principali, qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:
1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;
2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.
Nel computo di cui sopra non sono comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, e da gestioni di impianti e strutture (art. 9, co. 1-bis, Dlgs 36/2021).
Le ulteriori clausole che devono essere presenti nello statuto di sodalizi sportivi dilettantistici, ai fini della iscrizione al RAS, riguardano il divieto di distribuzione di lucro e le incompatibilità a carico degli amministratori di asd/ssd.
Art. 11, Dlgs 36/2021 – E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS.
Art. 8, co. 2, Dlgs 36/2021 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
La mancata conformità degli statuti comporterebbe la non iscrivibilità al RAS per gli enti di nuova costituzione o la cancellazione per quelli già costituiti. Per gli enti già costituiti l'adeguamento degli statuti sarebbe fissato al 31/12/2023. Il mancato rispetto delle soglie quantitative, relative alle attività secondarie e strumentali per 2 esercizi consecutivi comporterebbe la cancellazione dal RAS.
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Lavoro sportivo nelle ASD: tutte le novità dopo i correttivi
La riforma generale dello sport decisa con la legge delega 86 2019 potrebbe essere giunta finalmente alla versione finale con il decreto legislativo n. 120 2023 pubblicato il 4 settembre in GU.
Di seguito un riepilogo sintetico delle recenti novità, di gande impatto soprattutto per le realtà dilettantistiche, asd/ssd diffusissime nel territorio nazionale.
Riforma lavoro sportivo nelle ASD
Ricordiamo innanzitutto che il D.Lgs 36 2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport, poi corretto con il D.lgs 163 2022, sono state previste rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni lavorative, nelle ASD e SDD, entrate in vigore il 1 luglio prossimo. La data è stata spostata infatti dal Decreto milleproroghe 2023 dall'originario termine del 1 gennaio al 1 luglio 2023.
Il Governo ha poi approvato il 26 luglio 2023 il citato decreto 120 che introduce ulteriori novità (cd "correttivo bis).
Riforma lavoro sportivo: trattamento fiscale e previdenziale
Il Dlgs 36 2021 prevede che i lavoratori che prestano attività per le Asd/Ssd devono essere inquadrati obbligatoriamente
- come lavoratori dipendenti oppure
- come lavoratori autonomi con partita Iva oppure
- come collaboratori coordinati e continuativi
con un limite massimo di settimanale di 18 ore per evitare la riqualificazione come lavoro subordinato e rientrare nelle agevolazioni in materia di imposizione fiscale e previdenziale, ovvero:
- soglia esente da qualsiasi prelievo ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro;
- ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali.
- per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- per i primi cinque anni, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;
Queste novità comportano che entro il 31 ottobre 2023 le associazioni provvedano agli adempimenti ordinari previsti per le prestazioni di lavoro (comunicazioni ministeriali, normativa trasparenza, ecc). (vedi ultimo paragrafo)
Sarà resa disponibile a questo fine una nuova funzione telematica unificata sul portale Sportesalute.
Va anche specificato che il decreto Milleproroghe convertito in legge ha previsto che, pur con l'entrata in vigore del nuovo limite a metà dell'anno, la soglia complessiva per il periodo d’imposta 2023 resta fissata a 15mila euro ( da sottolineare che oltre tale soglia non c'è più la ritenuta del 23% per primo scaglione di reddito fino a 20658,28 euro ma si applica direttamente la tassazione ordinaria).
ASD-SSD Novità e scadenze per fisco e lavoro del decreto correttivo bis
Il nuovo decreto legislativo 120 2023" correttivo bis" prevede ulteriori novità, tra cui:
- esclusione dei professionisti iscritti ad albi e ordini professionali dalla normativa sul lavoro sportivo "dilettantistico" descritto sopra
- innalzamento del monte ore totale permesso con i contratti di collaborazione coordinata ( secondo il dlgs 36 2021) che sale da 18 a 24 ore
- possibilità di volontariato nel settore sportivo per i dipendenti pubblici con autorizzazione fornita con la formula del silenzio assenso
- nuovi permessi retribuiti per lavoratori dipendenti disabili che prestino attività sportiva nelle federazioni paralimpiche.
- adeguamento statutario degli enti sportivi al Dlgs 36/2021 da effettuare entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la cancellazione d'ufficio dell'ente dal Registro sport (per Asd e Ssd , si passa all'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie)
- credito di imposta pari ai contributi INPS per i compensi ai lavoratori sportivi del periodo luglio -novembre 2023o per Asd/Ssd con ricavi fino a 100mila euro annui.
- esclusione dalla base imponibile IRAP per quanto riguarda i compensi non superiori a 85mila euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative
- direttori di gara nel settore dilettanti e volontari: limite di 150 euro mensili per i rimborsi spese sostenute con possibilità di autocertificazione;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato ai fini dell’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
- obbligo di comunicazioni al Registro Sport delle Co.co.co e versamenti contributivi del periodo luglio settembre 2023 entro il 31 ottobre 2023 per:
- Asd e Ssd,
- federazioni nazionali
- enti di promozione sportiva e
- associazioni benemerite.
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Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09
Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023 il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.
Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).
Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.
Riforma dello sport: gli obiettivi
Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo
Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD
Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:
- oggetto sociale,
- esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.
Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .
Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti
Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "
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Riforma dello Sport: il decreto correttivo 120 di agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023, il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), così come annunciato a giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il testo costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Come si leggeva nel comunicato del Dipartimento dello Sport di giugno, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Il testo composto da 6 articoli reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato in GU il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
Allegati: -
Riforma dello Sport: il decreto correttivo 163/2022 con le novità dal 1° luglio 2023
Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge dell'08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.
Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:
- Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica. - Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
- L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
- L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
- Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”.
- Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
- né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,
- né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente
- Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
- Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.
Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.
Aggiornamenti
Segnaliamo che l'8 giugno 2023, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è tenuta la conferenza stampa congiunta tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, con la presentazione di ulteriori correttivi alla legge 86/2019 sulla Riforma dello sport.
Come si legge nel comunicato del Dipartimento dello Sport, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo proposto ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Scarica il testo del decreto legislativo n. 120/2023 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 (A.G. n. 49).
Allegati: - Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).