• Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento

    Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
    Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 
    ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

    La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti  necessari  anche :

    • la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
    • la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)

    Qui il modello  per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte  e la procedura definiti dal Regolamento

    Qui il testo del Regolamento precedente  e la Tabella di confronto con la  prima versione .

    Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

    In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  

    L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

    La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti

    Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni  INPS   n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi  previdenziali e assistenziali dovuti  per i lavoratori del settore sportivo  sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/  2021 il primo luglio scorso.

    L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina  specificata dai decreti attuativi e correttivi  con riguardo in particolare a:

    • definizione dei lavoratori sportivi  e 
    • al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.

    Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà  il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico 

     Riportiamo le principali indicazioni della circolare  di seguito 

    Lavoratori sportivi  subordinati – apprendistato 

    Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :

    • i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
    •  i lavoratori subordinati del settore dilettantistico

    Circa le  tutele e gli obblighi  contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato   viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione  sul flusso UniEmens.

    Tabella aliquote  lavoratori sportivi subordinati

    assicurazione

    Aliquota

     

     

    IVS

    (di cui 9,19% a carico lavoratore)

     

    33%     

     

    NASpI (contribuzione ordinaria)

     

    1,31%

     

    NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)

     

     

    0,30%

     

    Fondo di Garanzia TFR*                                     

     

    0,20%

     

    Maternità

     

    0,46%

     

    Malattia

     

     

    2,22%

     

    CUAF                                                      

        

    0,68%

     

     

    FIS – fino a 5 dipendenti

    (di cui 0,17% a carico del dipendente)

     

     

    0,50%

     

     

    FIS – oltre 5 dipendenti

    (di cui 0,27% a carico del dipendente)

     

     

    0,80%

    Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione  UNIEMENS dei periodi pregressi  (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che  dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre  2023 (entro il 31 dicembre 2023). 

    Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati  e autonomi

    A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare,  anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Per i  lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è  quindi  fissata 

    • al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione), 
    • ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

    Si applicano anche le aliquote aggiuntive   sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al

    1. 27,03% per i co.co.co. e al
    2.  26.23% per i professionisti).

    La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.

    Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui  fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.

    ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche  si calcola sulla totalità dei compensi al netto della  franchigia di 5.000 euro.

    Il pagamento della contribuzione  per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando 

    • la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e 
    • la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .

    I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. 

    Per i professionisti  i contributi vanno calcolati  in sede di dichiarazione nel  quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte

    Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24,  con le  causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

    Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali

    La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi

    • da luglio a settembre  2023 e 
    • novembre 2023

    vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023  vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.

  • Riforma dello Sport

    Comunicazioni obbligatorie collaborazioni ASD 2023: ecco istruzioni e scadenze

    E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport  il decreto del 27 ottobre 2023 firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali Marina Calderone in materia di attività sportive dilettantistiche. Le indicazioni sono in vigore dal 17 novembre 2023.

    Il provvedimento tenuto conto delle novità apportate dalla riforma dello sport (d.lgs 36 2021) e successivi decreti correttivi, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie

    •  di avvio  e 
    •  di cessazione anticipata 

    del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, chiarendo alcune difformità e imprecisioni dei precedenti documenti dell'ispettorato del Lavoro.

    Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico con due modalità

    Le comunicazioni possono essere effettuate   dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a con due modalità alternative

    1. in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,  disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa,
    2.  compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro , all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

    Viene specificato che anche  attraverso il Registro  possono essere effettuate le comunicazioni  tramite gli intermediari abilitati 

    ATTENZIONE il decreto precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del  decreto,  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

    Il decreto fa riferimento ad allegati con facsimili dei modelli UNILAV che non sono però effettivamente disponibili sul sito del Governo.

    Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le scadenze

    Si ricorda che il termine ordinario previsto per le comunicazioni obbligatorie di avvio del lavoro sportivo è fissato al 30mo giorno del mese successivo a quello  di inizio dell'attività , ad esempio in caso di inizio attività il 1° dicembre 2023 la comunicazione andra effettuata entro il 30 gennaio 2024.

    Viene specificato comunque che  il termine è valido anche in fase di prima applicazione  per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1 luglio 2023 (data di entrata in vigore della riforma dello sport ) e fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.

     Quindi la scadenza per le comunicazioni di rapporti già iniziati , non ancora effettuate è fissata al 30 dicembre 2023.

    Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le sanzioni

    Si ricorda che il mancato adempimento  dell'obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500 (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003) cui provvede la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  • Riforma dello Sport

    Agevolazioni tributarie per ASD: la Cassazione specifica quando spettano

    La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 24/10/2023, n. 29510 ha affermato che l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende:

    • non dall'elemento formale della veste giuridica assunta
    • ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.

    Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

    Vediamo i fatti di causa.

    L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad una snc nonchè ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno 2006, aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni.

    Contro gli atti impositivi sia s.n.c. che i soci avevano proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale.

    Avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, in particolare ritenendo che gli elementi indiziari fatti valere dall'amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della s.n.c.

    L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso, cui hanno resistito:

    • la A.S.D deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario 
    • i soci. 

    La Cassazione censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, artt. 2697 e 2699, c.c., art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7.

    In particolare, il motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Cassazione si basa su tre diversi profili di censura:

    1. in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine "dilettantistica" nel sito web costituisce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto; 
    2. in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo;
    3. infine, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l'esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci.

    La Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI" (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);

    Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872);

    Ciò precisato, va rilevato che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della snc della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali:

    • la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell'attività dell'ente della natura di associazione "dilettantistica";
    • la mancanza di una vita associativa; 
    • la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario;
    • la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.

    Secondo la Cassazione gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall'amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sè a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa.

    La mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato "meramente formale", sebbene L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, preveda espressamente che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica";

    Inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l'onere di fornire la prova sia a carico dell'ente medesimo.

    Per tutto quanto su indicato consegue l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza censurata.

  • Riforma dello Sport

    Apprendistato sportivi: regime contributivo e istruzioni INPS

    Nella circolare 91 del 10 novembre 2023 INPS chiarisce  regole, scadenze e  modalità operative del regime contributivo relativo ai  contratti di apprendistato in ambito sportivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022. 

    Viene chiarito innazitutto che  l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici  ossia:

     Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), 

    Federazione Ciclistica Italiana (FCI), 

    Federazione Italiana Golf (FIG) e 

    Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile ( Serie A).

    La disciplina illustrata resta valida fino al 30 giugno 2023,  in quanto dal 1 luglio 2023 entrate in vigore le disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione  con una prossima apposita circolare.

    Apprendistato settore sportivo: limiti di età e durata dei contratti

     L’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età, è ridotto a 23 anni”.

    Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età

    Per il resto alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applicano  le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015 coordinate con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo della legge n. 91/1981.

    È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante :

    • a tempo determinato, con durata minima di sei mesi  
    •  la durata della formazione per  l'acquisizione delle relative competenze stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro , non può essere, comunque, superiore a tre anni 

    Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall’articolo 42, comma 7,  del D.lgs n. 81/2015.

    Si sottolinea che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione questi  è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.

    Il regime contributivo per i contratto di apprendistato sportivo professionistico

    La circolare ricorda che l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

    – IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)[9];

    – assegno familiare;

     assicurazione contro le malattie;

    – maternità;

    – assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);

    – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

     l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti   è pari :

    • per i contratti a tempo indeterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
    • cui si aggiunge l'aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% 
    •  per i contratti non a tempo indeterminato è  dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile 

    Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  i lavoratori sportivi in  apprendistato professionalizzante  sono destinatari

    1.  delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure 
    2. delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol,

    L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede:

    •  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, o 
    • un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Solo per l’anno 2022 è stata prevista anche  la riduzione della misura delle aliquote come chiarito nella circolare n. 76/2022.  

    I  datori di lavoro inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione

    Se al termine dei tre anni i lavoratori sportivi  sono confermati, vengono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi per la quale sono previsti per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto  ugualmente 

    l’aliquota contributiva IVS del 15,84% di cui 

    • quota  datore di lavoro pari al 10%,
    •  quota del lavoratore pari al 5,84%)dell’imponibile contributivo, 

    ATTENZIONE Questa disciplina trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021,  che modifica  esclusivamente  l'apprendistato  per la qualifica professionale e per l'alta formazione e ricerca (articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.)

    Apprendistato professionalizzante sportivi nel flusso UniEmens

    A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e  devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens.

    In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità   e i codici riportate in dettaglio nella circolare.  

     Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi  relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino alla data del 10 novembre 2023  ( pubblicazione della  circolare)

    1. sia i datori di lavoro già in possesso di matricola DM devono  avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016)
    2. che  i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva

    dovranno assolvere,  entro il 16 febbraio 2023  alle  denunce UniEmens.

    Apprendistato sportivi: contributi FIS 2022

    Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:

    • “M045”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti);
    • “M046”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti);
    • “M051” avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti);

     – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

    – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare.

    ATTENZIONE :  la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022  può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il giorno 16  febbraio 2024 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).

    •  la sezione <InfoAggcausaliContrib> va compilata per tutti i mesi di arretrato.
    • dal periodo di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è stata adeguata con l’applicazione delle aliquote indicate nella circolare n. 76/2022.

  • Riforma dello Sport

    Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11

    Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per  la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.

    Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.

    Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS

    Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale. 

    L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo. 

    Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.

    Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.

    I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.

    Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT

    Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:

    • gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
    • riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

    Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale. 

    Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.

    Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.

    Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi. 

    Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024. 

    Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.

    Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11

    La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it. 

    Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:

    • [email protected],
    • entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023, 
    • pena l’inammissibilità della domanda.

    Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica

    Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.