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Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024
Come è ormai noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che novella l’accertamento, il cui titolo III presenta la disciplina del concordato preventivo biennale.
Il nuovo strumento dedicato a imprese e lavoratori autonomi di minore dimensione, ha l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo, in modo tale da permettere agli uffici di concentrare le attività di controllo nei confronti di coloro che non vi aderiscono.
Anche se ancora in bozza, il decreto legislativo ha preso forma e la disciplina sulla materia è chiaramente delineata.
Il punto essenziale è il perimetro dei contribuenti di minore dimensione che possono accedere al concordato preventivo biennale; costoro sono le imprese e i lavoratori autonomi:
- soggetti a ISA, che ottengono con punteggio uguale o maggiore di 8;
- in regime forfetario.
La sorpresa, rispetto alle previsioni, che non davano per certa l’estensione del procedimento ai soggetti in regime forfetario, è proprio il fatto che alla fine questi contribuenti, numeri alla mano (dato che sono circa due milioni di partite IVA), rappresentano invece i principali destinatari del provvedimento.
Altra importante novità, rispetto a quanto previsto, è il fatto che il legislatore, per elaborare la proposta di concordato, ha abbandonato l’idea di avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente, per quanto in modalità semplificata, in ragione, è possibile immaginare, della difficoltà pratica a gestire un numeri così elevato di destinatari.
Per i contribuenti in regime forfetario il concordato preventivo funzionerà in modo sensibilmente diverso rispetto a quanto previsto per i soggetti ISA, in ragione del minor dettaglio informativo già nelle mani del fisco.
Le procedure operative saranno definite quando verrà emanato il provvedimento dell’Agenzie delle Entrate con il quale si definiranno i dati che dovrà comunicare il contribuente, il decreto del MEF con cui verrà predisposta la metodologia di calcolo della proposta di concordato, e l’eventuale parere del Garante della privacy; ma, già adesso, basandosi sulle disposizioni previste dal decreto legislativo istituente l’istituto, è possibile avere una idea di massima del funzionamento del sistema:
- entro il 15 marzo di ogni anno (entro il mese di aprile nel primo anno di applicazione) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici con i quali trasmettere (entro il decimo giorno precedente alla scadenza del versamento del saldo delle imposte delle imposte dirette, che di solito è il 30 giugno, data che slitta di un mese nel primo anno di applicazione) i dati richiesti per l’elaborazione della proposta da parte del fisco; i dati da fornire, per i contribuenti in regime forfetario, saranno diversi da quelli richiesti ai soggetti ISA, i quali, in conseguenza dell’elaborazione degli indici, già forniscono una non trascurabile quantità di informazioni;
- l’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni elabora la proposta incrociando i dati forniti dal contribuente, il dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria e i dati presenti in altre banche dati;
- il contribuente che vorrà accettare la proposta di concordato, potrà farlo entro il medesimo termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi;
- chi accetterà il concordato verserà le imposte e i contributi previdenziali derivanti dalla base imponibile concordata, a nulla rilevando eventuali e possibili maggiori o minori ricavi rispetto al previsto; il reddito imponibile risulterà quindi fissato, imposte e contributi saranno preventivamente definiti e il contribuente non sarà oggetto di accertamento;
- resta fermo l’adempimento degli ordinari obblighi dichiarativi.
Il termine per accettare il concordato è tassativo, non essendo prevista la remissione in bonis.
Proprio in ragione di ciò, la scadenza prevista dal decreto legislativo, a tutti gli effetti costretta in un arco temporale decisamente limitato, è possibile che venga modificata nel più dilatato termine della trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Trascorso il biennio oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrare formulerà una nuova proposta, che potrà essere nuovamente accolta dal contribuente.
Il concordato decade se il contribuente cessa o modifica l’attività esercitata.
Non potranno accedere al concordato i contribuenti che:
- hanno iniziato l’attività nel periodo precedente alla proposta;
- hanno debiti tributari oppure non hanno estinto i debiti previdenziali o tributari definitivi di importo superiore ai 5.000 euro, eccezione fatta per quelli oggetto di rateizzazione o di provvedimento di sospensione;
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi di uno dei tre anni fiscali precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- sono stati condannati per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo 74/2000, e per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, impiego di risorse di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
Infine va precisato che, per godere di agevolazioni, detrazioni, o anche ai fini dell’ISEE, il reddito di riferimento continuerà a essere quello effettivamente dichiarato dal contribuente, rilevando il concordato solo in termini di liquidazione dell’imposta e dei contributi.
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Nuovo calendario fiscale: le novità approvate
Il Consiglio dei Ministri del 23 ottobre ha approvato, tra l'altro, due decreti legislativi di anticipazione della Riforma Fiscale.
Nel dettaglio, come anche annunicato dal Viceministro Leo, durante il Convegno dei Commercialisti recentemente tenutosi a Torino, sono approvati (in via preliminare) altri due decreti legislativi riguardanti:
- Statuto dei Contribuente,
- Nuovo Calendario Fiscale.
In attesa di visionare la bozza del provvedimento approvato, vediamo un riepilogo delle novità dal comunicato stampa dell'Esecutivo.
Adempimenti tributari: tutte le novità approvate dal Governo
Il Decreto Legislativo, approvato il 23 ottobre dal Governo, e rubricato Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare) persegue i seguenti obiettivi:
- razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
- armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;
- semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
- ampliare le forme di pagamento;
- incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
- semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;
- incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Nuovo calendario fiscale: cosa ci aspetta
Come sottolineato dal comunicato stampa del Governo, il testo del Dlgs (ricordiamo che è disponibile solo la bozza del preconsiglio dei ministri e si attende di visionare quella approvata):
- semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA,
- ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA,
- si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio,
- si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del d.lgs. 175/2014.
Sinteticamente, possiamo evidenziare che, dal prossimo anno, ci sarà una scadenza unica almeno per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, visto che anche il termine del 730 è confermato al 30 settembre. Ciò consente, secondo l'esecutivo, di anticipare il controllo delle dichiarazioni e di conseguenza di tagliare anche i tempi per l’erogazione dei rimborsi. Prevista poi una seconda fase, che secondo le dichiarazioni del Governo, scatterà dal 2025, quando dal 1° aprile partirà la stagione dichiarativa per Redditi, Irap e 770 fermo restando che i dati relativi alla precompilata verranno messi a disposizione sempre entro la fine di aprile.
Adempimenti tributari: altre novità approvate il 23.10
Inoltre, il conunicato del Governo elenca che con il Dlgs approvato:
- si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte;
- si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
- si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.
Inoltre, si prevede l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.
Adempimenti tributari: novità per la digitalizzazione
Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.
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Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa
Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.
Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.
Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:
- eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
- questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.
Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.
La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.
La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.
Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.
In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.
In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:
- prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
- che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
- che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
- che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
- che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).
In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.
La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.
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Riforma fiscale: riscossione e rimborsi più veloci
Tra le altre novità con l’articolo 16 la bozza approvata dalla Camera reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.
Viene evidenziato come, tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere di rilievo:
- una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze-MEF;
- il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse;
- la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
- la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione;
- la determinazione dei criteri delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.
La riforma dovrà prevedere, inoltre:
- l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi,
- la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione. La lettera c) del comma 1 prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.
- il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento. La lettera d) comma 1 dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l’attuale separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.
Riforma fiscale: rimborsi più veloci
La lettera g) del comma 1 dell'art 16 prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.
Il Governo, nella relazione illustrativa al disegno di legge, precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso.
In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.
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Riforma fiscale: aspetti generali della nuova IRPEF
Il Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023 dalla Camera, all'art. 5 si occupa di Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.
Vediamo una sintesi delle regole IRPEF e ciò che prevede la riforma fiscale.
Aspetti generali dell'IRPEF
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917).
L'IRPEF si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.
L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021). Per effetto di tali modifiche, il sistema prevede quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
- da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: aspetti generali
L’articolo 5, modificato in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell’Imposta sulle persone fisiche, Irpef.
In senso generale la riforma mira a disporre:
- la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica;
- il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l’altro: l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto;
- la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.
Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: i redditi di impresa
Nell'art 5, tra le altre, vi sono le novità sul reddito di impresa soggetto a Irpef.
Il disegno di delega prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione.
Tale obiettivo è da perseguire mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires (la cui aliquota è attualmente al 24%).
Rimane ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla detta imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.
La Relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che, nel caso di esercizio dell’opzione, il reddito d’impresa non concorre per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nel periodo d’imposta di competenza ma viene assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un’imposta ad aliquota proporzionale allineata all’Ires.
Successivamente, nell’anno in cui avviene il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d’impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti, riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi.
Per quanto riguarda l’imposizione delle imprese, si ricorda sinteticamente che in Italia il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa non è neutrale, bensì dipende:
- dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche)
- dall’organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali).
In linea generale, i lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati a Irpef, mentre le persone giuridiche (con la rilevante eccezione delle società di persone) sono assoggettate a Ires, imposta sui redditi d’impresa.
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Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale
Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera e passa ora all'esame del Senato.
Una delle principali novità riguarda la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di progressività .
Vedi qui il testo integrale del DDL
Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.
A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.
Ecco in sintesi testo di legge dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)
Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente
Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali, dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica .
Altro criterio generale è il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto in particolare di
- composizione del nucleo familiare, in particolare la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
- salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio
- favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato
- a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.
Sugli obiettivi sopracitati si può ipotizzare dunque che i decreti attuativi della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani, i bonus edilizi o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile , salvaguardando le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, a:
- retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario
- di tredicesima mensilità
- premi di produttività.
Detrazioni progressive redditi da lavoro
Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi).
Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione
Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo,infatti deriva la cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione. Questa sioglia di reddito , come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a
- circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
- circa 8.130 per i pensionati,
- a 4.800 per i lavoratori autonomi.
Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale;
Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente
La legge delega intende inoltre consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del reddito. Questo non succede per il reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )
Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti
La legge delega introduce anche la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
Da sottolineare infine che il testo prevede la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sulla flat tax già in vigore leggi anche l'articolo Flat tax incrementale 2023 le regole nella circolare 18E
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Redditi di natura Finanziaria: come cambierà la tassazione dopo la Riforma Fiscale
Il disegno di Legge delega della Riforma Fiscale prevede, per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria, di superare l’attuale divisione tra Redditi diversi e Redditi di Capitale, facendoli confluire in un’unica categoria Reddituale da tassare per cassa, attraverso la dichiarazione dei redditi con possibilità di compensare utili e perdite.
Verra’ tuttavia prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con esonero della dichiarazione, soprattutto con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.
Attualmente i redditi di natura finanziaria sono divisi in due categorie:
- redditi di capitale (articolo 44 TUIR, ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi)
- redditi diversi (art. 67 TUIR, tra cui plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti).
Queste due categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro:
i redditi di capitale sono tassati “al lordo” (senza riconoscimento né di spese né di perdite), mentre i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati “al netto” (con riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze).
In linea generale, l’imposizione su tali redditi è sottratta all’ordinario sistema Irpef per aliquote e scaglioni, con sottoposizione e forme di imposizione sostitutiva.
Attualmente i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne alcune ipotesi esenti o agevolate.
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi:
- il regime della dichiarazione
- quello del risparmio amministrato
- e quello del risparmio gestito.
La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nella determinazione dell’imponibile e nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità).
I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza (maturazione) nel caso del risparmio gestito.
Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.
La legge di Riforma intende mantenere invariata la tassazione dei redditi derivanti da titoli di stato ed equiparati ,sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%.
Sugli altri redditi di natura finanziaria si intende mantenere l'applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.
La previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente sarà opzionale in quanto verrà mantenuta la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi.