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    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario. 

    La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023

    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale. 

    Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso. 

    La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR. 

    Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 

    1) una completa digitalizzazione del processo

    2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; 

    3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente. 

    4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. 

    Ed ancora:

    • il ricorrente potrà proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento; 
    • si vuole inoltre rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. Attualmente l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello e l’art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. 
    • Viene inoltre previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo,
    • Si vuole infine che il Governo introduca misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione. 
    • Si stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. 

    Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa. 

    Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.

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    Delega fiscale: stop alle sanzioni per chi collabora

    Sanzioni più leggere, proporzionali e annullabili con "adempimenti collaborativi", stop alle maggiorazioni per recidiva prima della definizione del giudizio, compensazioni tra sanzioni e crediti verso la PA. Giudizio amministrativo rilevante anche ai fini penali 

     La legge delega per la riforma fiscale  n. 111 2023, appena pubblicata in Gazzetta,   prevede alcuni principi e criteri innovativi per la  revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale  in materia di tasse  dirette indirette e tributi  locali che si dovrà realizzare entro due anni attraverso i decreti attuativi.  

    Principi cardine  sono una maggiore integrazione tra giudizi amministrativi e penali e i regimi premiali cioè le agevolazioni per i contribuenti che collaborano con il Fisco. Per il penale in caso di mancati versamenti si terrà in maggior conto la presenza di  cause di forza maggiore 

    Vediamo più in dettaglio il testo di legge.

    Delega fiscale: aspetti comuni sanzioni amministrative e penali

    Per quanto riguarda i criteri direttivi  comuni per le  sanzioni tributarie amministrative e penali vengono posti cinque obiettivi:

    1.    maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali

    2.    possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali

    3.    revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario

    4.    riduzione delle sanzioni  fino all'esclusione totale per i casi di  adempimento collaborativo da parte del contribuente 

    5.    distinzione più rigorosa anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili  tra i casi di  compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e  compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.

    Delega fiscale: sanzioni penali

    La legge delega 111 prevede invece, specificamente in tema di sanzioni penali  l'intenzione  di  elaborare nei decreti attuativi norme che diano particolare specifico rilievo a:

    1.  l’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;

    2.  le definizioni  raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

    Delega fiscale: principi per le sanzioni amministrative

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni in campo tributario, la legge delega il Governo a:

    • migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei.
    •  assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
    •  rendere inapplicabile   la maggiorazione delle sanzioni per recidiva  prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni.
    • procedere ad una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

    Importanti infine le  condizioni  generali previste per l'inapplicabilità delle sanzioni, ovvero 

    •  obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
    • l'adeguamento da parte del contribuente , con una dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta,  alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi.

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    Riforma fiscale 2023: le novità per le Dogane

    L’articolo 11 della legge delega fiscale n 111/2923, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 , reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

    • il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
    • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
    • un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione; (per approfondimenti leggi anche: S.U.D.o.C.o.: cosa c'è da sapere)
    • la revisione dell’istituto della controversia doganale.

    Come specificato anche dal dossier di accompagnamento alla riforma, si ricorda che la normativa doganale nazionale è attualmente contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 e in altri provvedimenti di rango primario (decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e legge 17 luglio 1942, n. 907) pertanto i provvedimenti normativi appaiono obsoleti e, in buona parte (specie per quanto attiene al predetto TULD), non più applicabili tenuto conto dell’evoluzione del diritto unionale in materia doganale.

    Al fine di attualizzare le norme di riferimento il Governo dovrà:

    • completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti,
    • accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali (di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 del Codice doganale dell’Unione: e amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali) e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli,
    • riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il predetto decreto legislativo n. 374/1990, in sintesi, ha inteso riordinare gli istituti doganali e procedere alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, delle procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle procedure di esportazione delle merci comunitarie,
    • revisionare l’istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del D.P.R. n. 43 del 1973, in considerazione – come chiarito dal Governo – della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.
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    Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate

    Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.

    Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:

    • all’imposta di registro, 
    • all’imposta sulle successioni e donazioni 
    • all’imposta di bollo 
    • alle tasse automobilistiche.

    Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
    2. prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
    3. semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    4. prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
    5. ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    1. semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
    2. rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; 
    3. in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione  del  prelievo,  valutando  l'eventuale  e  progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche. 

     

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    Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale

    Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera  e passa ora all'esame del Senato. 

    Una delle principali novità  riguarda  la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione  del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di  progressività .

    Vedi qui il testo integrale del DDL 

    Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui  i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.

    A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.

    Ecco in sintesi  testo di legge  dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)

    Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente

    Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali,  dispone la revisione e la graduale  riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella  prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica . 

    Altro criterio generale è il  riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei  crediti d’imposta, tenendo conto  in particolare di 

    •  composizione del nucleo familiare, in particolare  la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
    • tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
    • salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio  
    •  favorire la stipula di assicurazioni aventi  per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato 
    •  a misure volte a favorire lo  stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il  trentesimo anno di età;

    Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.

    Sugli obiettivi sopracitati  si può ipotizzare  dunque che i decreti attuativi  della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle  già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani,  i bonus edilizi  o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i  criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni  riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile ,  salvaguardando  le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax  ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa  limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione,   a:

    •  retribuzioni corrisposte a titolo di  straordinario  
    • di tredicesima mensilità
    •  premi di produttività. 

    Detrazioni progressive redditi da lavoro

    Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la  componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare  l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da  applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da  lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si  applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei  fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi). 

    Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire  il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione  dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si  cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione

    Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o  da lavoro autonomo,infatti  deriva la  cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione.  Questa sioglia di reddito ,  come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di  contribuenti: è pari a 

    • circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
    •  circa  8.130 per i pensionati, 
    • a 4.800 per i lavoratori autonomi. 

    Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia  monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali  regionale e comunale;

    Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente

    La legge delega  intende inoltre  consentire la deduzione dal reddito di lavoro  dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese  sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica  e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del  reddito.  Questo non succede per il  reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )

    Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti 

    La legge delega  introduce anche  la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di  categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza  dal reddito complessivo.

    Da sottolineare infine che il testo  prevede  la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime  sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto,  per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa,  arti o professioni.

    Sulla flat tax già in vigore  leggi anche l'articolo  Flat tax incrementale 2023  le regole nella circolare 18E

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    Redditi di natura Finanziaria: come cambierà la tassazione dopo la Riforma Fiscale

    Il disegno di Legge delega della Riforma Fiscale prevede,  per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria,  di superare l’attuale divisione tra Redditi diversi e Redditi di Capitale, facendoli confluire in un’unica categoria Reddituale da tassare per cassa, attraverso la dichiarazione dei redditi con possibilità di compensare utili e perdite. 

    Verra’ tuttavia prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con esonero della dichiarazione, soprattutto con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati. 

    Attualmente i redditi di natura finanziaria sono divisi in due categorie: 

    • redditi di capitale (articolo 44 TUIR, ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi) 
    • redditi diversi (art. 67 TUIR, tra cui plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti). 

    Queste due categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro: 

    i redditi di capitale sono tassati “al lordo” (senza riconoscimento né di spese né di perdite), mentre i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati “al netto” (con riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze). 

    In linea generale, l’imposizione su tali redditi è sottratta all’ordinario sistema Irpef per aliquote e scaglioni, con sottoposizione e forme di imposizione sostitutiva. 

    Attualmente i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne alcune ipotesi esenti o agevolate. 

    La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi: 

    • il regime della dichiarazione
    • quello del risparmio amministrato
    •  e quello del risparmio gestito. 

    La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nella determinazione dell’imponibile e nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità). 

    I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza (maturazione) nel caso del risparmio gestito. 

    Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.

    La legge di Riforma intende mantenere invariata la tassazione dei redditi derivanti da titoli di stato ed equiparati ,sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%.

    Sugli altri redditi di natura finanziaria si intende mantenere l'applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione. 

    La previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente sarà opzionale in quanto verrà mantenuta la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi.

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    Commercialisti: gli emendamenti alla delega fiscale

    Con un comunicato di ieri 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per la presentazinoe delle proposte emendative alla delega al Governo per la riforma fiscale.

    La presentazione degli emendamenti si inserisce all’interno della costante e preventiva interlocuzione avviata dal Consiglio nazionale con Governo e Parlamento fin dal suo insediamento con il diretto coinvolgimento del Presidente Elbano de Nuccio e del Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità Salvatore Regalbuto. Si auspica pertanto una approvazione delle proposte presentate.

    Come specificato dal comunicato pubblicato ieri le proposte spaziano:

    • dall’istituzione del Garante nazionale del contribuente alla richiesta di abrogazione del contributo per l’ammissibilità delle istanze di interpello
    • dall’estensione del regime forfettario ai redditi di partecipazione in società di persone e associazioni alla possibilità, in via opzionale, di determinare con criteri di cassa il reddito delle società tra professionisti
    • dalla revisione della disciplina sanzionatoria IVA in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, al potenziamento degli effetti premiali connessi al c.d. adempimento collaborativo fino alla previsione della possibilità della trattazione in presenza delle udienze anche in caso di controversie demandate al giudice monocratico.

    I commercialisti ringraziano pertanto i parlamentari che hanno presentato uno o più degli emendamenti predisposti dal Consiglio nazionale in attesa di seguire un ulteriore passo in avanti della attesa riforma.

    Vediamo alcune.

    In merito al garante nazionale del contribuente l’emendamento prevede l’istituzione di una figura, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri già attribuiti, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, ai Garanti del contribuente istituiti nelle regioni e nelle province autonome. 

    Ciò, spiega il documento, al fine di rendere più incisiva e coordinata l’attività di presidio dei principi contenuti nello Statuto.

    Al fine di rendere più incisivi i poteri del Garante nazionale viene previsto che, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, lo stesso abbia il potere di fornire indicazioni vincolanti per l’amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
    Per quanto rigurada il regime forfettario, l’emendamento prevede l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, agli esercenti imprese, arti e professioni che partecipano in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    I redditi derivanti da tali partecipazioni sono tassati, secondo il principio di trasparenza fiscale, direttamente in capo a ciascun socio/associato in proporzione della loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
    L’attuale disciplina prevede una specifica causa di esclusione dal regime in oggetto per gli esercenti imprese, arti e professioni “che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
    Tale previsione tuttavia si risolve, implicitamente, in un incentivo alla disgregazione delle attività svolte in forma associata.
    La misura avrebbe pertanto il pregio di evitare l’effetto distorsivo dell’attuale disciplina e di rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività di impresa e di lavoro autonomo in forma associata, all’evidente scopo di rendere tendenzialmente neutrale la scelta della forma giuridica per l’esercizio dell’attività e di evitare che scelte organizzative non efficienti siano dettate essenzialmente da motivazioni fiscali.

    Per ulteriori approfondimenti: Scarica qui il documento publbicato ieri sul sito del CNDCEC.