-
Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa
Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.
Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.
Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:
- eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
- questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.
Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.
La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.
La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.
Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.
In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.
In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:
- prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
- che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
- che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
- che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
- che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).
In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.
La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.
-
Riforma fiscale 2023: le novità per le Dogane
L’articolo 11 della legge delega fiscale n 111/2923, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 , reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:
- il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
- il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
- un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione; (per approfondimenti leggi anche: S.U.D.o.C.o.: cosa c'è da sapere)
- la revisione dell’istituto della controversia doganale.
Come specificato anche dal dossier di accompagnamento alla riforma, si ricorda che la normativa doganale nazionale è attualmente contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 e in altri provvedimenti di rango primario (decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e legge 17 luglio 1942, n. 907) pertanto i provvedimenti normativi appaiono obsoleti e, in buona parte (specie per quanto attiene al predetto TULD), non più applicabili tenuto conto dell’evoluzione del diritto unionale in materia doganale.
Al fine di attualizzare le norme di riferimento il Governo dovrà:
- completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti,
- accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali (di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 del Codice doganale dell’Unione: e amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali) e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli,
- riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il predetto decreto legislativo n. 374/1990, in sintesi, ha inteso riordinare gli istituti doganali e procedere alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, delle procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle procedure di esportazione delle merci comunitarie,
- revisionare l’istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del D.P.R. n. 43 del 1973, in considerazione – come chiarito dal Governo – della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.
-
Delega Fiscale: il testo pubblicato in Gazzetta
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale approvato dal Parlamento nelle scorse settimane, si tratta della Legge n. 111 del 09.08.2023 che entra in vigore il 29 agosto 2023 e stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.
Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:
- Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
- Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
- Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
- Titolo IV – Testi unici e codici (art. 21);
- Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 22-23).
I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:
- la struttura dell'Irpef;
- la revisione della tassazione d'impresa;
- la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
- il graduale superamento dell'Irap;
- la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
- la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
- il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
- la revisione dell'attività di accertamento;
- la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Decreto legislativi attuativi
In attuazione della delega sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i seguenti schemi di decreti legislativi che hanno iniziato il loro iter parlamentare:
- Dlgs riforma dell'Irpef e altre imposte sul reddito
- Dlgs in materia di Fiscalità internazionale
- Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente
- Dlgs Semplificazione degli adempimenti tributari
Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF)
Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell'Irpef (art. 5) mira a semplificare il sistema attraverso:
- la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. A seguito delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese.
- il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo, in particolare:
- la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
- la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
- la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
- l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;
- l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria;
- con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato introdotto un prioncipio di delega diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.
Graduale superamento dell'Irap
Secondo quanto disposto dall'art. 8, si prevede il graduale superamento dell’Irap, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.
Allegati: -
Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale
Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera e passa ora all'esame del Senato.
Una delle principali novità riguarda la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di progressività .
Vedi qui il testo integrale del DDL
Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.
A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.
Ecco in sintesi testo di legge dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)
Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente
Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali, dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica .
Altro criterio generale è il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto in particolare di
- composizione del nucleo familiare, in particolare la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
- salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio
- favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato
- a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.
Sugli obiettivi sopracitati si può ipotizzare dunque che i decreti attuativi della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani, i bonus edilizi o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile , salvaguardando le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, a:
- retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario
- di tredicesima mensilità
- premi di produttività.
Detrazioni progressive redditi da lavoro
Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi).
Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione
Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo,infatti deriva la cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione. Questa sioglia di reddito , come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a
- circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
- circa 8.130 per i pensionati,
- a 4.800 per i lavoratori autonomi.
Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale;
Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente
La legge delega intende inoltre consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del reddito. Questo non succede per il reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )
Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti
La legge delega introduce anche la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
Da sottolineare infine che il testo prevede la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sulla flat tax già in vigore leggi anche l'articolo Flat tax incrementale 2023 le regole nella circolare 18E
-
Il Fisco che verrà: equità orizzontale per l’IRPEF e possibile riduzione IRES
Durante il Consiglio dei Ministri n 25 di ieri 15 marzo è stato approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.
Viene specificato che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.
Vediamo una sintesi delle novità in arrivo dal comunicato stampa dello stesso Governo.
Scarica qui la bozza del DDL di legge
Riforma fiscale: le novità sull'IRPEF
Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:
- l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
- il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
- l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
- la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).
Riforma fiscale: le novità sull'IRES
La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:
- una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
- gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.
Riforma fiscale: le novità sull'IVA
Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.
Riforma fiscale: le novità sull'IRAP
Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.
Riforma fiscale: le novità sullo Statuto del Contribuente
Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.
Leggi anche: Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
-
Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.
In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.
Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.
Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria
In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa:
"Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."
In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:
- l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
- la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
- la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
- applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.
Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge