• Riforma fiscale

    Invio comunicazioni e inviti dalle Entrate: regole delle sospensioni 2024

    Con il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari  pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio si da prima attuazione alla norme della Riforma Fiscale (Legge n 11172023) sulle semplificazioni.

    Nel dettaglio, con l'art 10 rubricato Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti si sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza:

    • dal 1° al 31 agosto,
    • e dal 1° al 31 dicembre,
    • l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
      • a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972; 
      • b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973; 
      • c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
      • d) inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.

    Si conferma l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto- legge n. 193 del 2016 (sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato DPR n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata) e all’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 223 del 2006 (ai sensi del quale, in relazione agli adempimenti fiscali e al versamento delle somme di cui agli articoli 17 – ovvero con versamento unitario e in compensazione – e 20, comma 4 – versamenti rateali -, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

  • Riforma fiscale

    Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme

    Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

    Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.

    Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.

    Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio

    Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria 

    Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.

    Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli. 

    La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.

    Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024

    Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo

    Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.

    Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.

    In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
    Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
    L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
    Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

    Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità

    Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

    Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

    Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

  • Riforma fiscale

    Autotutela obbligatoria 2024: novità dalla Riforma Fiscale

    In GU n 2 del 3 gennaio il Decreto Legislativo con Modifiche allo Statuto del Contribuente

    Nel dettaglio, il Decreto Legislativo con l'art 10 quater e quinquies disciplina l'istituto dell'autotutela obbligatoria e facoltativa per l'Amministrazione Finanziaria.

    Autotutela obbligatoria: novità 2024

    Secondo le novità previste dal Decreto legislativo di prima attuazione della riforma fiscale, in merito alla autotutela obbligatoria il comme 10 quater rubricato Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) si prevede che:

    • l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: 
      • a) errore di persona; 
      • b) errore di calcolo; 
      • c) errore sull'individuazione del tributo; 
      • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; 
      • e) errore sul presupposto d'imposta; 
      • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; 
      • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 
    • l'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione;
    • con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo. 

    Autotutela facoltativa: novità 2024

    Con l'art 10-quinquies rubricato Esercizio del potere di autotutela facoltativa si prevede che:

    • fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
    • si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
  • Riforma fiscale

    Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente

    Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.

    In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.

    Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento

    Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.

    1.  Il  contribuente  può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una  risposta  riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

    1. a) applicazione delle disposizioni  tributarie,  quando  vi  sono condizioni   di   obiettiva   incertezza    sulla    loro    corretta interpretazione;
    2. b)  corretta  qualificazione  di  fattispecie  alla  luce   delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
    3. c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
    4. d)  disapplicazione   di   disposizioni   tributarie   che,   per contrastare comportamenti elusivi,  limitano  deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o  altre  posizioni  soggettive  del  contribuente altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi non possono verificarsi;
    5. e) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti  dalla  legge  per  l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
    6. f) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini  dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917.

    L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato  ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e  ai  soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

    La presentazione dell'istanza di  interpello è  in  ogni  caso subordinata al versamento di un contributo,  destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione  sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della  particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

    Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di  obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi  o  risoluzioni,  la  soluzione  per  fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

    L'amministrazione finanziaria, ferma  la  facoltà di  chiedere documentazione integrativa da  produrre  secondo  le modalità e  i termini di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  24  settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze  di  interpello  nel termine  di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere  un parere  preventivo  ad altra amministrazione. 

    Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque  all'istanza  di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e'  senz'altro  prorogato  al  primo  giorno  successivo  non festivo.  

    La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni organo dell'amministrazione  finanziaria  con  esclusivo  riferimento   alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non  e'  comunicata  al  contribuente  entro il  termine previsto,  il  silenzio  equivale  a condivisione  della   soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta  alla istanza di interpello si estendono ai  comportamenti  successivi  del contribuente riconducibili  alla fattispecie già  oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da  parte dell'amministrazione con valenza  esclusivamente  per  gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

    La presentazione della istanza di interpello  non  incide  sulle scadenze previste dalle norme tributarie  nè sulla decorrenza  dei termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei termini di prescrizione.

    La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.

    Le disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e all'articolo 52, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione  nel  corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

    Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli

    L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.

    Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:

    • si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
    • i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
    • si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
    • si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
    • il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 n. 2, il decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. 

    Scarica qui il testo del Dlgs n. 219 del 30.12.2023.

    Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2024 (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

    Tra le novità introdotte si segnala la revisione dell'istituto dell'interpello, che sostanzialmente diventa a pagamento, in particolare si prevede che la presentazione dell'istanza di interpello sia subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione:

    • della tipologia di contribuente, 
    • del suo volume di affari o di ricavi 
    • e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

    La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”.

    Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell’articolo 1, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede, tra i principi e criteri direttivi generali, quello di “garantire l’adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell’ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell’Unione Europea, tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia tributaria”, posto che proprio da tale giurisprudenza provengono impulsi significativi per una maggiore tutela del principio della certezza del diritto e dell’affidamento. 

    Al fine di attuare in parte qua la norma di delega, si è reso necessario intervenire seguendo due principali linee di azione. In primo luogo, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all’attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell’Unione Europea, della CEDU.

    In secondo luogo, sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate – vuoi per l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale – a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. In tal modo, la novella dimostra specifica considerazione anche per la dimensione internazionale dei diritti fondamentali del contribuente, consentendo a livello interpretativo di dare immediata rilevanza di quanto statuito dagli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs riforma dell’Irpef e altre imposte sul reddito pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, il decreto legislativo in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. 

    Scarica qui il testo del Dlgs Riforma dell'Irpef n. 216 del 30.12.2023.

    Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

    Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

    • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
    • a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

    Vediamo un breve riepilogo delle disposizioni contenute.

    Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

    Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
    • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
    • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

    A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:

    • fino a 15.000 euro, 23%;
    • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%.

    Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

    In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
    Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

    Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

    Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

    In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

    • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
    • le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;
    • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

    Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

    Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

    Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: 

    • ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR); 
    • alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; 
    • alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR; 
    • agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

    L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

    Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:

    • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; 
    • persone con disabilità; 
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    •  donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; 
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

  • Riforma fiscale

    Nuovo calendario fiscale: le novità approvate

    Il Consiglio dei Ministri del 23 ottobre ha approvato, tra l'altro, due decreti legislativi di anticipazione della Riforma Fiscale.

    Nel dettaglio, come anche annunicato dal Viceministro Leo, durante il Convegno dei Commercialisti recentemente tenutosi a Torino, sono approvati (in via preliminare) altri due decreti legislativi riguardanti:

    In attesa di visionare la bozza del provvedimento approvato, vediamo un riepilogo delle novità dal comunicato stampa dell'Esecutivo.

    Adempimenti tributari: tutte le novità approvate dal Governo

    Il Decreto Legislativo, approvato il 23 ottobre dal Governo, e rubricato Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare) persegue i seguenti obiettivi:

    • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
    • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;
    • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
    • ampliare le forme di pagamento;
    • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
    • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;
    • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
    • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

    Nuovo calendario fiscale: cosa ci aspetta

    Come sottolineato dal comunicato stampa del Governo, il testo del Dlgs (ricordiamo che è disponibile solo la bozza del preconsiglio dei ministri e si attende di visionare quella approvata):

    • semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA, 
    • ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA,
    • si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio,
    • si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del d.lgs. 175/2014. 

    Sinteticamente, possiamo evidenziare che, dal prossimo anno, ci sarà una scadenza unica almeno per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, visto che anche il termine del 730 è confermato al 30 settembre. Ciò consente, secondo l'esecutivo, di anticipare il controllo delle dichiarazioni e di conseguenza di tagliare anche i tempi per l’erogazione dei rimborsi. Prevista poi una seconda fase, che secondo le dichiarazioni del Governo, scatterà dal 2025, quando dal 1° aprile partirà la stagione dichiarativa per Redditi, Irap e 770 fermo restando che i dati relativi alla precompilata verranno messi a disposizione sempre entro la fine di aprile.

    Adempimenti tributari: altre novità approvate il 23.10

    Inoltre, il conunicato del Governo elenca che con il Dlgs approvato:

    • si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; 
    • si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; 
    • si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
    • si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; 
    • si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; 
    • si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

    Inoltre, si prevede l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

    Adempimenti tributari: novità per la digitalizzazione

    Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.