• Rubrica del lavoro

    Fondirigenti Avviso 1/2026: formazione finanziata fino a 15mila euro

    Fondirigenti ha pubblicato l’Avviso 1/2026, destinato al finanziamento di piani formativi aziendali finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali dei dirigenti delle imprese aderenti al Fondo. L’iniziativa mette a disposizione  ben 18 milioni di euro per sostenere percorsi di formazione mirati al rafforzamento della capacità organizzativa, tecnologica e strategica delle aziende. 

    Il bando consente alle imprese di presentare progetti formativi finalizzati alla crescita delle competenze dei dirigenti, con l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale e l’efficienza dei processi organizzativi, a partire dal 18 marzo prossimo   previa condivisione  con le parti sociali competenti.

     I piani sono finanziati come contributo a fondo perduto entro un massimo di 15.000 euro per ciascuna azienda. 

    Vediamo maggiori dettagli e  istruzioni su requisiti ,  beneficiari e modalità per le domande

    Le principali novità dell’Avviso 1/2026

    L’Avviso 1/2026  sottolinea l’impostazione focalizzata sullo sviluppo delle competenze manageriali come leva strategica per la creazione di valore nelle imprese, con percorsi formativi progettati per rispondere ai fabbisogni specifici delle organizzazioni.  In particolare da evidenziare la possibilità di formazione sulle tecnologie emergenti come l'intelligenxza artificiale il cui sviluppo impetuoso necessità di risposte piu che mai tempestive 

    I piani formativi devono essere strutturati scegliendo una sola delle tre aree di intervento individuate dal Fondo, che rappresentano gli ambiti prioritari oggi per lo sviluppo della managerialità:

    1. Gestione delle risorse umane

    Questa area riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione del capitale umano, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento delle performance organizzative. Tra i temi trattabili rientrano, ad esempio, sistemi di performance management, strumenti di valutazione delle competenze, politiche di incentivazione e iniziative di benessere organizzativo.

    2. Organizzazione dei processi produttivi

    L’intervento formativo può riguardare la progettazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali. Sono inclusi temi come process management, lean management, project management e metodologie per il lavoro agile.

    3. Utilizzo evoluto della tecnologia

    Questa area è dedicata allo sviluppo delle competenze digitali avanzate dei dirigenti, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati, agli strumenti di business intelligence e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi.

    Le proposte formative possono includere sia hard skills sia soft skills, purché le competenze trasversali siano integrate con contenuti tecnici e coerenti con gli obiettivi del piano formativo.

    Beneficiari e condizioni per accedere al finanziamento

    L’Avviso stabilisce   che  ogni azienda può presentare un solo piano formativo, mentre il contributo massimo concedibile è pari a 15.000 euro. 

    Il piano deve essere rivolto principalmente ai dirigenti occupati nelle imprese aderenti al Fondo, che costituiscono i destinatari principali delle attività formative. È comunque possibile la partecipazione di altre figure manageriali in qualità di uditori, ma i relativi costi non possono essere inclusi nel finanziamento. 

    Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovano in situazioni di crisi o procedure concorsuali, come liquidazione giudiziale, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, nonché quelle con posizione INPS cessata o sospesa rispetto all’adesione al Fondo. 

    Per quanto riguarda i costi del piano, l’Avviso prevede alcuni limiti:

    le spese per attività preparatorie e di accompagnamento non possono superare il 12,5% dei costi complessivi;

    le spese di funzionamento e gestione non possono superare il 5% del totale dei costi. 

    Le attività di formazione devono essere realizzate da fornitori qualificati, come 

    • enti accreditati, 
    • università, 
    • istituti tecnici superiori o 
    • professionisti con adeguata esperienza o certificazione.

    Come presentare domanda: modalità e scadenze

    La presentazione dei piani formativi deve avvenire esclusivamente online  su MyFondirigenti (Area riservata). Non è prevista la trasmissione di documentazione cartacea. 

    La finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata:

    • dalle ore 12.00 del 18 marzo 2026
    • alle ore 12.00 del 23 aprile 2026.

    Il piano formativo deve essere condiviso con le parti sociali competenti prima della presentazione e successivamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell’azienda o da un soggetto con adeguati poteri di rappresentanza. 

    Una volta inviato, il piano non può essere modificato; eventuali variazioni richiedono l’annullamento della proposta e la presentazione di un nuovo piano entro i termini previsti. 

    Dopo la scadenza del bando, i piani presentati saranno sottoposti a una verifica di ammissibilità formale e successivamente alla valutazione di una commissione esterna. Per essere finanziati, i progetti devono ottenere almeno 75 punti su 100 nella valutazione complessiva. 

    La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale Fondirigenti entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande.

  • Rubrica del lavoro

    Assenze dal lavoro per ambiente nocivo: no al licenziamento

    Con l’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna ad affrontare un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti: la tutela del lavoratore in presenza di condizioni ambientali nocive e il corretto riparto dell’onere della prova in caso di contestazione disciplinare culminata nel licenziamento. 

    La decisione si colloca nell’alveo della responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di sicurezza e dignità della persona, offrendo chiarimenti rilevanti sull’applicazione dell’art. 2087 c.c. e sui rapporti tra inadempimento datoriale, eccezione di inadempimento del lavoratore e natura ritorsiva del recesso.

    Il caso: lavoro in condizioni non idonee

    La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice, cui era stata contestata un’assenza ritenuta ingiustificata dal posto di lavoro. In precedenza, la stessa dipendente era già stata destinataria di un licenziamento annullato in sede giudiziale perché qualificato come ritorsivo, con conseguente reintegrazione.

    Dopo il rientro in servizio, la lavoratrice aveva denunciato condizioni ambientali non idonee sotto il profilo climatico e igienico-sanitario, lamentando in particolare temperature eccessivamente rigide nei locali di lavoro e servizi igienici privi di adeguata riservatezza.

     A fronte di tali condizioni, aveva interrotto la prestazione, ritenendo legittimo il proprio comportamento in quanto reazione a un inadempimento datoriale.

    Il datore di lavoro, ritenendo ingiustificata l’assenza, aveva avviato il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa. 

    Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, ravvisando sia l’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, sia il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.

    La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e la qualificazione del licenziamento come ritorsivo.

    La decisione della Suprema corte: licenziamento illegittimo

    La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito sotto un duplice profilo: 

    1. la responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di sicurezza e
    2.  la corretta distribuzione dell’onere probatorio.

    In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore integra per legge il contenuto del contratto di lavoro. Ne consegue che trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.

    Sotto il profilo probatorio, il lavoratore è tenuto ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro e la situazione di pericolo o di inadempimento datoriale, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o il rischio. In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, l’assenza di una condizione di nocività o lesività dell’ambiente di lavoro, tale da escludere un concreto pericolo per l’integrità fisica o la dignità personale, deve essere provata dal datore.

    La Corte precisa che tale riparto opera non solo nei casi di danno già verificatosi (infortunio o malattia professionale), ma anche quando il lavoratore deduca una situazione di pericolo o un mero inadempimento in materia di sicurezza, prima ancora del verificarsi di un evento lesivo.

    Quanto al comportamento della lavoratrice, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione dell’assenza come legittima reazione a un inadempimento datoriale, richiamando il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. La valutazione circa la proporzionalità tra gli opposti inadempimenti è stata considerata tipicamente rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, sorretta da motivazione adeguata.

    Infine, con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse raggiunto tale convinzione sia per l’assenza di una valida giustificazione disciplinare, sia  per il  contesto complessivo dei rapporti tra le parti, inclusa la precedente declaratoria di nullità di un primo licenziamento. 

    La reiterazione di condotte datoriali inadempienti, seguite dall’immediata reazione espulsiva a fronte dell’assenza della lavoratrice, è stata ritenuta sintomatica di un intento ritorsivo.

  • Rubrica del lavoro

    Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio

    Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri  è una misura molto discussa  che riguarda "Disposizioni in materia di  accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"

    L'articolo  prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità  costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione,  il  datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio. 

    Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»

    Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio  si prevede  il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:

    1. previste  da un  contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali  piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
    2. dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici  dlgs 36/2023, n. 36)

     per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e  in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.

    In sostanza,  cioè, in questi casi si prevede  che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione  non fosse rispettosa del parametro costituzionale .  

    Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice  dunque non  puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.

    Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati

    La misura era già stata proposta dalla maggioranza in  precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento  durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.

    Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese 

    Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede 

    Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico. 

  • Rubrica del lavoro

    Costo rimpatrio extracomunitari aggiornato: le sanzioni al datore

    E' stato aggiornato  per il 2025 dal Ministero dell'Interno, con decreto  firmato dal Capo della Polizia, il costo medio del rimpatrio degli extracomunitari  irregolari  come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE. 

    Il  decreto, datato 21 maggio 2025, e  pubblicato in GU Serie Generale n.138 del 10.1.2026)   innalza il costo per  l'anno 2025, a euro 3.637,87. 

     Si ricorda che  in ragione di tale importo viene commisurata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art 22 comma 12-ter del dlgs 286/1998 nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 

    Costo rimpatrio  2025 e sanzione per lavoro irregolare

    Il Regolamento in materia è  stato emanato  con decreto  ministeriale 22 dicembre 2018 n.151 (G.U. 15 febbraio 2019, n. 39) e  attua la previsione del D.Lgs. n. 109/2012 che ha modificato il T.U. sull'immigrazione inasprendo le sanzioni applicabili a chi impiega irregolarmente stranieri.

    In particolare si prevede che  "il costo medio del rimpatrio  avuto  riguardo  all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e'  dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio  si riferisce, dei valori risultanti dal rapporto tra il  totale  degli  oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini  stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno".

     Il costo   e'  poi aumentato  nella  misura  del  30%  in ragione dell'incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi  di accompagnamento e scorta.

     Il costo medio  del  rimpatrio  per  ogni  lavoratore per  l'anno 2024 era fissato in euro 2.864,77.

    Va ricordato che tale   sanzione accessoria viene applicata  secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro  sia stato condannato alla  reclusione da sei mesi a tre anni e alla  multa di 5000 euro per ogni lavoratore per aver impiegato  cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o con  permesso scaduto revocato o annullato.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Infortuni domestici: assicurazione INAIL in scadenza il 31 gennaio

    Come ogni anno, il  prossimo 31  gennaio scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"),  pari a 24 euro anche per il 2026   

    Si ricorda che dal 2024  sono possibili anche i versamenti online.

    Rivediamo in sintesi    tutti i dettagli su come funziona.

    Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico

    Si ricorda che  sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa   e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL, e in particolare:

    • chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
    • svolge il lavoro per il lavoro domestico e  la cura dei componenti della famiglia e della casa 
    •  senza vincoli di subordinazione 
    •  in modo abituale ed esclusivo.

    Le categorie interessate  comprendono 

    1. studenti  domiciliati  in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; 
    2. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    3.  cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    4.  lavoratori in mobilità,  lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione 
    5. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.

    E’ escluso l’obbligo assicurativo per : 

    • il lavoratore socialmente utile (Lsu) 
    •  titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    •  il lavoratore part time 
    • il religioso.

    Nello stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlio).

     Qual è l'ambito domestico?

    ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).

    Anche  la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze è considerata al pari dell’abitazione, purché si trovi in Italia.

    Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto

    Le prestazioni  in caso di infortunio comprendono: 

    • una rendita diretta per inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, compresa tra un minimo di 139,58 e un massimo di 1.702,23 euro, 
    • una prestazione una tantum rivalutabile per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, pari a 395 euro, e 
    • una rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, dell’importo massimo di 1.702,23 euro.

    Per gli infortuni domestici con esito mortale, inoltre, è prevista l’erogazione in favore dei superstiti, o di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, di un assegno una tantum di 12.342,84 euro e un’ulteriore prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni.

     Infine, i titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100% in condizioni particolarmente gravi, hanno diritto a un assegno mensile per l’assistenza personale continuativa.

    Iscrizioni e pagamento come fare

    PRIMA ISCRIZIONE 

    Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere  ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS. 

    L’iscrizione si effettua  utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso  che  contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.  

    La prima iscrizione  si puo effettuare  in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.

    Si può pagare online:

    – sul sito dell’Inail;

    – sul sito di Poste Italiane;

    – sul sito della tua banca;

    – tramite l’app IO.

    In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.

    Puoi effettuare  Per maggiori dettagli consulta il sito

    RINNOVO 

    Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.

    L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.

    Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?

    Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:

    • i soggetti con  reddito complessivo lordo  inferiore a 4.648,11 euro l’anno e  
    • che fanno  parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,

    Per iscriversi o rinnovare la polizza  ogni anno   va utilizzato  il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.

    Assistenza e informazioni

    Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il contact center Inail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa, sia da rete mobile.

    SCARICA QUI L'opuscolo ufficiale INAIL 2026

  • Rubrica del lavoro

    Modello RED 2023 entro il 28.2.2026: le istruzioni INPS

    Con messaggio 3956 INPS comunica che è in corso di elaborazione e invio il sollecito ai pensionati con altri redditi riguardo l'obbligo di invio del Modello RED 2024, relativo ai redditi 2023.

    A questo fine ricorda che sono disponibii vari servizi di sostegno  tra cui la videoguida personalizzata

     interattiva  aggiornata nel 2024  per promuovere l’utilizzo del nuovo servizio RED Precompilato, che facilita ulteriormente l’adempimento dichiarativo mostrando all’utente i redditi rilevanti già noti all’Istituto, che è stata ulteriormente revisionata nel 2025.

    Campagna solleciti RED 2024 scadenza 28 febbraio

    Le videoguide per la dichiarazione Modello RED sono accessibili tramite diversi canali digitali:

    • QR Code sulla comunicazione cartacea: I destinatari della campagna possono scansionare il QR code riportato sulla lettera di sollecito ricevuta.
    • Portale “MyINPS”: Accedendo alla propria area riservata con SPID (almeno di livello 2), CIE o CNS, i pensionati trovano la video-guida disponibile nella bacheca notifiche.
    • App dedicate: Le notifiche e i link alla video-guida sono presenti nelle app “IO” e “INPS Mobile”, oltre che nei servizi online come “Cedolino pensione” e “Consulente digitale delle pensioni”.

    I pensionati che hanno aggiornato i propri contatti nell’area “Gestione consensi” di MyINPS riceveranno una notifica via e-mail o SMS non appena la video-guida sarà pubblicata

    L’INPS invita gli utenti a usufruire del servizio online RED Precompilato per completare la dichiarazione con semplicità e verificare eventuali diritti inespressi.

    Il successo delle videoguide

    INPS  informa che per le campagne Solleciti RED per gli anni reddito 2020, 2021 e 2022, il servizio di comunicazione digitale personalizzata e proattiva ha fatto registrare un  gradimento medio elevato da parte degli utenti (nel 2024 pari al 4,37  su 5).

    Inoltre,  grazie a questo nuovo servizio di comunicazione digitale  nell’ultima campagna Solleciti RED2023 – anno reddito 2022, si è registrato un sensibile incremento delle dichiarazioni rientrate anche mediante la promozione dell’uso del servizio RED Precompilato: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute  è cresciuto:

     dal 4,20% (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, ante rilascio video-guida personalizzata) 

    al 7.59% (dato campagna solleciti con videoguida anno reddito 2022).

    Si sottolinea che il  servizio personalizzato  ha contribuito a determinare la diminuzione delle sospensioni e revoche  delle prestazioni economiche e i conseguenti disagi per l’utente finale.

  • Rubrica del lavoro

    Economia italiana ferma, i prezzi rallentano: i dati Istat di novembre 2025

    Secondo l’ultima Nota mensile di Istat, nel terzo trimestre 2025 il PIL italiano è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti: una crescita zero, in linea con la Germania ma inferiore a Francia e Spagna. L’economia globale è in fase di moderato rallentamento e il commercio internazionale è ancora condizionato da dazi e incertezze geopolitiche. In questo contesto, l’Italia si muove con fatica: tiene l’export, mentre domanda interna e consumi restano deboli.

    Sul fronte del lavoro, a settembre gli occupati hanno raggiunto quota 24,2 milioni: il tasso di occupazione sale al 62,7%, mentre la disoccupazione si attesta al 6,1%, leggermente in aumento rispetto al mese precedente ma sempre al di sotto della media dell’area euro (6,3%). Per le famiglie significa un mercato del lavoro nel complesso stabile, ma con segnali di fragilità soprattutto per i giovani, il cui tasso di disoccupazione torna sopra il 20%.

    Industria, costruzioni , commercio, export: luci e ombre

    L’industria mostra un andamento altalenante. A settembre la produzione industriale è rimbalzata del 2,8% rispetto ad agosto, recuperando la caduta del mese precedente (-2,7%). Se si guarda però all’intero terzo trimestre, il saldo è ancora leggermente negativo (-0,5% rispetto ai tre mesi precedenti).

    Per il settore dell'Edilizia, le costruzioni invece  rallentano: ad agosto la produzione è scesa dell’1,6% su base mensile, pur restando in crescita nel confronto su base più ampia (giugno–agosto contro i tre mesi precedenti). 

    Anche i servizi segnano un calo del fatturato in volume (-0,8% in agosto), trainato in particolare dal commercio all’ingrosso, mentre alloggio, ristorazione e informazione-comunicazione reggono meglio.

    Ancora positivo l’andamento degli scambi con l’estero. Nonostante la riduzione registrata ad agosto, la c)rescita delle esportazioni nei mesi estivi (periodo giugno- agosto) è stata nel

    complesso positiva (+1,2% . Gli acquisti, viceversa, hanno evidenziato una maggiore  debolezza (-0,3%,

    Nei primi otto mesi del 2025, la dinamica degli scambi è risultata nel complesso positiva per entrambi iflussi: le esportazioni di beni in valore sono aumentate in termini tendenziali tra gennaio e agosto del 2,6%,le importazioni del 4,1%, con flussi particolarmente sostenuti in entrata da alcuni paesi ( le importazionidalla Cina sono aumentate del 24,5% in termini tendenziali nel periodo gennaio-agosto).

    L’incremento delle vendite  è stato, tuttavia, limitato ad alcuni settori:  prodotti farmaceutici (+34,8%) prodotti alimentari, bevande e tabacco, oltre che di metalli e prodotti in metallo (+4,8%); positiva mentre sono in forte calo le vendite di autoveicoli (-9,3%) 

    Nel complesso, le vendite al dettaglio di settembre diminuiscono dello 0,5% sia in valore sia in volume. Nel terzo trimestre il valore degli acquisti è sostanzialmente stabile, ma i volumi sono in calo: le famiglie comprano un po’ meno, segno che il potere d’acquisto resta sotto pressione, soprattutto per i beni alimentari.

    Prezzi spesa in rallentamento ma il cibo resta caro

    Mentre la fiducia delle famiglie ancora tiene, la buona notizia per i consumatori arriva dall’inflazione. A ottobre 2025 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia cresce dell’1,3% su base annua, un valore molto più basso rispetto ai picchi del 2022–2023 e inferiore alla media dell’area euro (2,1%). L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, è stabile al 2%.

    A pesare ancora sul portafoglio è però il carrello della spesa. Dal ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, quasi 8 punti in più rispetto all’indice generale dei prezzi (+17,3%). Il rincaro è stato alimentato prima dall’esplosione dei costi energetici (gas, elettricità, carburanti) e dei fertilizzanti, che hanno inciso soprattutto sui prodotti freschi, poi dal graduale recupero dei margini di profitto lungo la filiera agricola e alimentare.

    Oggi i prezzi alimentari crescono meno rispetto agli anni scorsi, ma restano su livelli elevati: rispetto al 2019, molte categorie – come pane e cereali, latte e derivati, frutta e verdura – hanno subito aumenti nell’ordine del 25–30%. Per le famiglie significa che l’inflazione è rientrata, ma il costo del cibo rimane strutturalmente più alto, e per tornare a respirare serviranno salari più robusti e una dinamica dei prezzi stabilmente contenuta.

    Testo ISTAT e tabella principali indicatori novembre 2025

    QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ISTAT

    Indicatore Italia Area euro Periodo di riferimento
    PIL (variazione trimestrale %) 0,0 0,2 Terzo trimestre 2025
    Produzione industriale (variazione mensile %) +2,8 -1,2 Settembre 2025
    Produzione nelle costruzioni (variazione mensile %) -1,6 -0,1 Agosto 2025
    Vendite al dettaglio in volume (variazione mensile %) -0,5 -0,1 Settembre 2025
    Prezzi alla produzione industria – mercato interno (variazione mensile %) +0,2 -0,1 Settembre 2025
    Prezzi al consumo IPCA (variazione annua %) 1,3 2,1 Ottobre 2025
    Tasso di disoccupazione (%) 6,1 6,3 Settembre 2025
    Economic Sentiment Indicator (variazione punti) +1,4 +1,2 Ottobre 2025