• Rubrica del lavoro

    Intelligenza artificiale: contributi per la formazione da Fondoprofessioni

    Fondoprofessioni ha lanciato  ieri 23 luglio l’Avviso 09/25, una misura sperimentale interamente dedicata alla formazione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per i dipendenti di studi professionali e aziende aderenti. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisizione di competenze operative e pratiche legate all’uso consapevole ed efficace delle tecnologie AI nei processi aziendali, ormai ineludibile.

    Vediamo  meglio a chi si rivolge e  come devono essere strutturati i corsi e come richiedere il contributo,

    Avviso 9 2025 intelligenza artificiale: finalità e ambito di intervento

    L’obiettivo dell’Avviso è finanziare piani formativi altamente personalizzati per singoli lavoratori o piccoli gruppi (massimo tre persone), che siano in grado di trasferire abilità concrete sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto professionale specifico del discente.

    Le attività finanziabili spaziano su un ampio ventaglio di applicazioni pratiche dell’IA:

    • generazione, sintesi e revisione di testi;
    • traduzioni multilingue;
    • produzione di contenuti digitali (immagini, audio, video);
    • analisi dati e reportistica;
    • automazione di processi;
    • assistenza clienti e chatbot;
    • interpretazione e utilizzo degli output generati dai sistemi AI.

    La formazione deve essere orientata all’operatività e alla sperimentazione “sul campo” (on-the-job), con un forte ancoraggio alla realtà lavorativa dello studio o dell’azienda proponente.

    • Struttura del piano formativo e metodologia
    • Ogni piano formativo dovrà includere:
    • mappatura delle competenze esistenti e dei fabbisogni formativi;
    • definizione di obiettivi di apprendimento misurabili;
    • test finale di valutazione individuale;
    • rilascio di attestato delle competenze acquisite, secondo un modello fornito da Fondoprofessioni;
    • partecipazione a casi studio, promossi dal Fondo per monitorare l’impatto dell’iniziativa.

    I percorsi devono durare almeno 16 ore, con un costo massimo di 100 euro per ora per partecipante, fino a un tetto massimo complessivo di 4.000 euro per piano. Le modalità formative ammesse sono in presenza, a distanza sincrona o in modalità affiancamento diretto.

    Chi può partecipare e come aderire

    Destinatari della formazione sono i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato, impiegati presso Studi o Aziende che abbiano aderito a Fondoprofessioni prima della presentazione del piano.

    L’adesione al Fondo può essere verificata tramite il Cassetto previdenziale INPS (sezione “Dati complementari” del Fascicolo elettronico). In caso di applicazione del CCNL Studi Professionali e adesione alla bilateralità, è inoltre possibile richiedere a Ebipro il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a 40 ore annue per ciascuno.

    Chi può presentare i piani e come funziona l’approvazione

    Il proponente del piano formativo è lo studio o l’azienda aderente al Fondo, che si avvale di un ente attuatore accreditato per la progettazione, realizzazione e rendicontazione. Ciascun ente attuatore potrà presentare richieste fino a un massimo complessivo di 12.000 euro.

    I piani saranno approvati sulla base di una valutazione qualitativa che considera, tra gli altri, i seguenti elementi:

    1. descrizione dell’organizzazione e dei destinatari;
    2. analisi dei fabbisogni e personalizzazione del percorso;
    3. coerenza e misurabilità degli obiettivi di apprendimento;
    4. contenuti formativi proposti;
    5. modalità di verifica finale.

    Il punteggio minimo richiesto per l’approvazione è 60 punti su 100. In caso di punteggio ex aequo e risorse esaurite, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione.

    Modalità di richiesta e fondi disponibili

    I piani formativi potranno essere presentati a partire dal  13 ottobre 2025 e sono previste le seguenti scadenze:

    Scadenza per la condivisione con le Parti sociali: 3 novembre 2025

    Scadenza per presentazione piani al Fondo: 18 novembre 2025, ore 17:00

    Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni e comprendere:

    1. domanda di finanziamento firmata;
    2. documenti d’identità;
    3. accordo con le Parti sociali;
    4. visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
    5. schermata del Cassetto previdenziale INPS.

    Rendicontazione e risorse disponibili

    Il finanziamento complessivo dell’Avviso è di 150.000 euro, con possibilità di incremento. Il contributo verrà erogato a saldo, entro 90 giorni dalla verifica delle spese sostenute da parte di un revisore legale.

    Le attività formative dovranno concludersi entro 12 mesi dalla delibera di approvazione. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.

    Opportunità e assistenza

    L’Avviso 09/25 rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali e le micro-imprese che desiderano avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale in modo personalizzato, sostenuto e operativo. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, dotare i propri collaboratori di competenze concrete e aggiornate può fare la differenza nella competitività e nell’efficienza dei processi.

    Per informazioni dettagliate e per l’accesso alla documentazione completa, è possibile consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.

  • Rubrica del lavoro

    Fondo Clero: il contributo statale 2024

    Con Decreto  del ministero del Lavoro del 12 giugno 2025 pubblicato in GU il 23 luglio 2025 è  stato disposto l' "Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo  di previdenza del clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024 "

    In particolare, il contributo a carico dello Stato di cui all'art.  21,  secondo  comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal  1°  gennaio  2024, e' aumentato, a decorrere  dal
    1° gennaio 2024,

    •  da euro 9.083.145,06 ad 
    • euro 9.573.634,89. 

    Inoltre il contributo  straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio   1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00. 

    Contributi  Fondo Clero scadenza  e modalità di versamento 

     Si ricorda, sulla base delle istruzioni emanate nel 2024 dall'inps e in attesa di eventuali aggiornamenti , che 

    • Il termine  ordinario di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026

    1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE  nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it  solo nei casi  seguenti:

    • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
    • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale 
    • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici  che vogliano effettuare  contribuzione volontaria.

    Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:

    • agenzie della banca; 
    • home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6); 
    • sportelli ATM abilitati delle banche;
    •  esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
    •  Uffici Postali.

    2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:

    • Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
    • per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.

    da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:  IBAN: IT06H0100003245321200001248 –  BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

    ATTENZIOE L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero   PREVIA  richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale [email protected], oppure via PEC all’indirizzo [email protected].

    Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

    1) la parola “CLERO”;

    2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

    3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

    In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

    Fondo sostentamento clero: beneficiari

    Si ricorda che :

    • la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che 
    • l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. 

    Per l’accertamento di tale status è richiesta: 

    – per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico; 

    – per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

    A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :

    • ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché 
    • ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero 

    Precisazioni per il clero cattolico

    Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS  segnala che: 

    a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;

    b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso; 

    c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento

    L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.

    Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti  su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

    Differenze contributive  per periodi pregressi da pensionati

    La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcolo

    Inail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo  fornite ogni anno  ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno  disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.  

    Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:

    • la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
    • una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;

    L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato.

    La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.

    Basi di calcolo INAIL  cosa sono a cosa servono

     Utile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che  vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo”

    Le basi di calcolo comprendono:

    • Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività 
    • Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio 
    • Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)

    Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione

    Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione.

  • Rubrica del lavoro

    Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato

    Inail aveva  pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022  istruzioni sul  nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

    Con avviso pparso il 10 luglio 2025  viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

    Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

    Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente  aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.

    Trasmissione dei certificati medici di infortunio

    Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:

    1.  Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
    2.  Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
    3.  Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni

    La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore"  . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015  e la relativa circolare di istruzioni  tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza

     Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati  in modo strutturato con  distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse  nel corso della visita medica.

    E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato  a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML

    Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio

    L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE

    Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono  tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati  medici di infortunio.

    Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità  telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono  presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la  modulistica disponibile sul portale INAIL

    Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Tutela INAIL per studenti e docenti strutturale dal 2025/26

    Il ministero del lavoro ha comunicato ieri che,  nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2025,  è stato approvato  l'emendamento del Governo  che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. 

    Dopo le sperimentazioni degli anni scorsi la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventerà dunque una misura strutturale.

    Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro gli  infortuni  sul lavoro fornite nel 2023 e 2024. Si attende per l'ufficialità la conversione in legge e pubblicazione in GU del decreto 90/2025.

    Tutela INAIL per le scuole:   cosa prevede

    La  nuova tutela INAIL completa   per  tutti gli studenti e docenti,  illustrata con la  circolare  INAIL 45 2023 era stata prevista dal  decreto-legge  Lavoro 48 /2023 in forma sperimentale. Si trattava di un ampliamento  rispetto a quanto  contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124  che   era limitata a 

    •  figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)»
    • e per gli studenti   limitata solo a pochi specifici rischi;  infatti in tutte le scuole era  richiesto ai genitori il  contributo per polizze  assicurative aggiuntive. 

    Nel decreto Lavoro 48 2024 erano  stati  quindi  previsti 

    1. la  tutela Inail , compreso l’infortunio in itinere,  per  tutti i docenti, parificando così  il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
    2. la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia,  per tutti gli eventi  che si verificano all’interno  degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli  istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro 
    3. Inoltre  è stato istituito uno specifico fondo  di 10 milioni per il 2023  e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari  di studenti vittime di incidenti mortali  nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l'  indennizzo  che in precedenza  era previsto  solo  se l'infortunio riguardava il  principale percettore del reddito familiare . 
    4. il decreto Omnibus 2024  ha poi  stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel  a.s. 2024-2025.

    INAIL per le scuole: istruzioni per  la tutela 2024-25

    Con l'istruzione operativa pubblicata il 14 agosto INAIL precisava che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

    I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di

    orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

    La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.

    Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.

     La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali 

    SCUOLE NON  STATALI .

    Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024  è aggiornato in euro 10,40.

    Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è  calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a

    titolo di anticipo per il medesimo anno.

    Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL  rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesame

    L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del  27 luglio 2021.

    Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro  gli esiti delle verifiche  per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI  è possibile proporre istanza di riesame  inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.

    ATTENZIONE  nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può   contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.

    Nei paragrafi che seguono sono raccolte  altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.

    Verifica DURC e  precisazioni

    Nel messaggio  n. 4194 del 26.11.2021 l'inps  precisava i seguenti aspetti 

    • la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è  assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero  degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
    •  dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021,   INPS  esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data  dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare. 
    • Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 ,  restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
    • ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021  riporta un errore materiale.

    Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020

    • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 
    • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
    • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19

    E' previsto che 

    • l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
    • nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile 

    Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

    • entro il 30 settembre  2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
    • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021

    Esonero contributivo autonomi e  professionisti: requisiti e domande

    L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti ,  con esclusione i premi INAIL    riguarda :

    1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

    • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro 
    • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
    • essere in regola con la contribuzione obbligatoria

    2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. 

    Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

    Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:

    • all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata 
    • entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini 
    • entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud giovani disoccupati: ecco il decreto in bozza

    Il Decreto Coesione 60 2024, e convertito in legge 95/2024, ha introdotto significative novità per il sostegno ai giovani under 35, offrendo  diversi incentivi per l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali. Le nuove misure si articolano su due  principali iniziative: 

    1. Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, mirate a favorire l'occupazione giovanile per i soggetti piu svantaggiati e  nelle aree geografiche più  marginali (articoli 17-19 del DL Coesione)
    2. All'art 21  era prevista inoltre  una misura per l'autoimpiego per iniziative imprenditoriali nei settori strategici e dell'innovazione.   

    Per quest'ultimo è stato emanato il decreto ministeriale a maggio ma si attende ancora la circolare INPS per l'avvio delle domande.

    Leggi in merito Incentivi autoimpiego under 35 settori strategici

    il Ministro del Lavoro ha comunicato il 13 luglio di aver firmato , di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, e il Ministro dell’Economia   il decreto che dà attuazione agli incentivi Centro Nord Italia e Resto al Sud 2.0 (atteso circa 8 mesi fa) 

    Il provvedimento è finanziato con 800 milioni di euro  e la bozza  bollinata è stata diffusa ufficiosamente 

    SCARICA QUI IL TESTO.

    Oltre alla pubblicazione in Gazzetta di questo provvedimento,  per l'operatività delle misure occorre attendere anche un ulteriore decreto  del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro  che dovrebbe essere pubblicato entro 90 giorni e stabilirà:

    • data di apertura dello sportello e delle domande;
    • schemi ufficiali di domanda e documentazione da allegare;
    • modalità di collaborazione tra Ministero, Invitalia, ENM, UNAR, CPI e ETS;
    • criteri di valutazione e punteggi.

    Vediamo di seguito i dettagli  disponibili, anche se ancora incompleti e  non ufficiali.

    Destinatari: chi può presentare domanda

    I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

    • disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione;
    • disoccupati inseriti nel Programma GOL.

     Non possono partecipare coloro che abbiano cessato nei sei mesi precedenti un’attività economica con codice ATECO identico (fino alla terza cifra) a quello del nuovo progetto.

    Sono finanziabili iniziative imprenditoriali, libero-professionali o di lavoro autonomo:

    • appena avviate (entro il mese precedente alla domanda);
    • non ancora attive alla data della domanda;
    • svolte in forma individuale o societaria (incluse cooperative e STP), purché il controllo resti in capo ai beneficiari per almeno 3 anni.

    Due linee di finanziamento: voucher e investimenti

    1. Voucher a fondo perduto (100%)

    • Centro-Nord: fino a 30.000 euro, elevabili a 40.000 euro per spese green, digitali o innovative.
    • Sud e Isole: fino a 40.000 euro, elevabili a 50.000 euro.

    Spese ammissibili: beni nuovi, software, promozione online, consulenze tecnico-specialistiche (max 30%, solo da ETS).

    2. Contributi per programmi di investimento strutturati

    Contributi variabili in base all’importo:

    • Centro-Nord: 60–65%
    • Sud: 70–75%

    Ammesse anche spese edili (max 50%), immobilizzazioni immateriali. Esclusi: leasing, personale, utenze, terreni o immobili.

    Tutoring obbligatorio: 5.000 euro per ciascun progetto

    Ogni progetto finanziato include servizi di tutoraggio obbligatori:

    • 4.000 euro: supporto tecnico (rendicontazione, adempimenti);
    • 1.000 euro: affiancamento gestionale (marketing, HR, gestione).

    Modalità di domanda

    Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.

    Documenti da allegare:

    • descrizione dell’iniziativa;
    • business plan (per investimenti strutturati);
    • DSAN per attestazione dei requisiti.

    Il percorso formativo non è obbligatorio ma dà diritto a un punteggio premiale.

    Controlli, revoche e cumulabilità

    Le agevolazioni sono revocabili in caso di:

    • irregolarità documentali o dichiarative;
    • cessazione, trasferimento o alienazione nei primi 3 anni;
    • mancata collaborazione ai controlli Invitalia/Ministero.

    Non sono  cumulabili con altri incentivi, salvo che per le seguenti misure:

    • Fondo di garanzia PMI (L. 662/1996);
    • NASpI anticipata in un’unica soluzione;
    • indennità collegata al  “Supporto per formazione e lavoro” (DL 48/2023).