• Rubrica del lavoro

    Indennità fermo pesca: al via i pagamenti 2025

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il  Decreto direttoriale n. 2987 del 8 ottobre 2025, con il quale  la Direzione generale degli ammortizzatori sociali   ha autorizzato il  riconoscimento  dell'indennità  cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri,  prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. 

    Il Decreto a fronte di 4.241 istanze presentate ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera o

    • n. 668.917 giornate di fermo pesca obbligatorio con un importo di euro 20.067.510,00;
    • n. 180.404 giornate di fermo pesca non obbligatorio per un numero massimo di 40 giornate l’anno autorizzabili per ciascun lavoratore, con un importo di euro 5.412.120,00.

    La corresponsione agli aventi diritto  sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima

    Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.

    Indennità fermo pesca a chi spetta

    1 –  INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

    L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

    • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
    •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
    •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
    •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
    •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

    1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

     L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

    Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.

     L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

    a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

    in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

  • Rubrica del lavoro

    Legge IA in Gazzetta: novità per i professionisti dal 10 ottobre

    E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 132 2025  contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. 

    Il provvedimento,  rappresenta un passo importante per dotare l’Italia di un quadro normativo che regoli lo sviluppo, l’uso e la sperimentazione dell’intelligenza artificiale (IA), in coerenza con il regolamento europeo “AI Act” (Regolamento UE 2024/1689) e tenendo conto delle esigenze del contesto nazionale.

    Ti può interessare una sintesi del regolamento  AI Act della UE

     La proposta di legge si fonda su un approccio antropocentrico, ispirato ai principi di trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali. 

    Il testo si compone di 28 articoli, suddivisi in sei capi tematici, e introduce sia norme generali sia misure specifiche per settori strategici come sanità, lavoro, giustizia e pubblica amministrazione.

    Vediamo una breve sintesi e in particolare le novità per i professionisti all'ultimo paragrafo.

    Principi generali e finalità della legge: sicurezza, trasparenza e centralità della persona

    Il Capo I del disegno di legge definisce i principi generali, le finalità e le principali definizioni. 

    L’obiettivo è promuovere un uso corretto e responsabile dell’IA, valorizzandone le opportunità e prevenendone i rischi. Si richiama esplicitamente l’esigenza di proteggere i diritti fondamentali, la privacy, la sicurezza e la non discriminazione. L’IA deve rispettare l’autonomia decisionale umana, favorire la spiegabilità delle decisioni automatizzate e garantire la sicurezza informatica durante tutto il ciclo di vita dei sistemi.

    La legge stabilisce che i dati personali utilizzati devono essere trattati in modo lecito e trasparente, con particolare attenzione ai diritti degli utenti, inclusi i minori e le persone con disabilità. Per i minori di 14 anni è necessario il consenso dei genitori all’uso di sistemi di IA, mentre per quelli con età superiore è ammesso un consenso autonomo, a condizione che le informazioni siano rese in modo chiaro e comprensibile.

    Dal punto di vista economico, la legge incoraggia l’adozione dell’IA per rafforzare la competitività delle imprese italiane, sostenere l’innovazione, garantire la disponibilità di dati di qualità e favorire la localizzazione dei server sul territorio nazionale. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza e alla difesa: l’uso dell’IA da parte di organismi preposti alla sicurezza nazionale e alle forze armate è escluso dall’ambito applicativo del provvedimento, ma resta soggetto a garanzie di tutela dei diritti fondamentali.

    DDL Intelligenza artificiale su sanità, e pubblica amministrazione

    In ambito sanitario l’IA è riconosciuta come uno strumento utile a migliorare prevenzione, diagnosi e cura, ma non può sostituirsi alla decisione medica, che rimane prerogativa esclusiva dei professionisti sanitari. Viene valorizzato l’impiego dell’IA anche per favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità, nell’ambito dei progetti di vita individualizzati.

    L’articolo 14 invece stabilisce regole generali per l’uso dell’IA nella pubblica amministrazione, sottolineando la necessità che i sistemi siano strumentali alle decisioni umane, e non sostitutivi, nel rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza.

    DDL Intelligenza artificiale: lavoro dipendente, professionisti, diritti d’autore

    Un focus particolare è dedicato al mondo del lavoro, con una serie di articoli specifici:

    • L’articolo 11 disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale per migliorare le condizioni lavorative, promuovere la produttività e salvaguardare l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Il testo impone il rispetto della dignità umana, della privacy e dei diritti inviolabili dei lavoratori, richiedendo trasparenza sull’uso delle tecnologie da parte dei datori.
    • L’articolo 12 istituisce l’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro, con il compito di monitorare gli impatti occupazionali, promuovere strategie di formazione e definire linee guida per un impiego etico e sostenibile delle tecnologie.
    • L’articolo 13 interviene sulle professioni intellettuali, precisando che l’IA può essere utilizzata solo per attività di supporto. Il professionista resta sempre responsabile della prestazione, e ha l’obbligo di informare il cliente qualora impieghi sistemi di intelligenza artificiale.

    Nel Capo IV che contiene norme a tutela degli utenti   sono presenti  anche disposizioni  in materia di diritto d’autore. Si stabilisce che anche le opere create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale debbano rispettare la normativa vigente, riconoscendo agli autori i diritti connessi alle opere generate.

    DDL Intelligenza artificiale: governance, tutele e sanzioni

    Il Capo III disciplina la governance dell’intelligenza artificiale in Italia.

     È previsto un aggiornamento periodico della Strategia nazionale per l’IA, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di queste tecnologie nei settori produttivi, la ricerca scientifica e la formazione.

     L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate come autorità nazionali per l’IA e avranno un ruolo di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della normativa. Viene conferita una delega al Governo per adeguare la legislazione italiana alle disposizioni del regolamento europeo AI Act.

    Il Capo V introduce infine un primo nucleo di disposizioni penali. Sono previste sanzioni per l’uso ingannevole o pericoloso dei sistemi di IA, specialmente se comportano rischi per l’integrità delle persone o la sicurezza nazionale. 

    Il Capo VI chiude il provvedimento con le disposizioni finanziarie, ribadendo la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

    Legge Intelligenza artificiale gli obblighi per i professionisti

    La legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale  come detto entrerà in vigore il 10 ottobre 2025 e impone nuovi obblighi ai professionisti che utilizzano sistemi di AI. La norma stabilisce che:

    •  l’intelligenza artificiale può essere impiegata solo come supporto o strumento accessorio, mentre l’attività intellettuale del professionista deve restare prevalente;
    • diventa obbligatorio informare i clienti sull’uso di sistemi di AI, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

    Molti professionisti già impiegano queste tecnologie, quindi l’impatto in teoria è immediato. 

    ATTENZIONE  Le regole valgono anche per le professioni non organizzate in ordini, regolate dalla legge 4/2013, che spaziano dall’ambito amministrativo a quello socio-sanitario.

    Sebbene la legge non preveda sanzioni specifiche per chi non informa i clienti, l’obbligo si inserisce nei doveri deontologici già esistenti, e ai relativi provvedimenti disciplinari

    Le associazioni di categoria come Confprofessioni e molti Ordini stanno predisponendo linee guida e modelli: i notai non forniranno fac simile unici, ritenendo che vadano personalizzati, mentre i commercialisti presenteranno modulistica e strumenti pratici nei congressi di ottobre. Alcuni ordini professionali, come quello degli avvocati di Milano, hanno già elaborato principi ispirati a trasparenza e comprensibilità.

    Vedi in merito Informativa AI ai clienti fac simile per i professionisti

    Infine, è previsto un decreto attuativo che affiderà a ordini e associazioni il compito di organizzare percorsi di alfabetizzazione e formazione sulle tecnologie, senza però stanziare fondi aggiuntivi.

    Ti può interessare leggere Da  domani i commercialisti devono confessare l'uso di IA

  • Rubrica del lavoro

    8xmille: dallo Stato 23 milioni alla lotta contro le dipendenze

    Il Ministero della Salute ha istituito, con il decreto del 5 agosto 2025, un fondo straordinario per finanziare interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, comprese le dipendenze da gioco d’azzardo.Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025 ed è pienamente operativo 

    Per l’anno 2025, il fondo ammonta a 23.276.969 euro, e rappresenta uno strumento di potenziamento dei servizi sociosanitari dedicati alle persone con dipendenze, con particolare attenzione alle comunità terapeutiche accreditate.

    Le risorse dell’8xmille

    La caratteristica principale del provvedimento è che le risorse stanziate provengono dalla quota statale dell’8 × mille dell’IRPEF, riassegnata per finanziare interventi a rilevanza sociale e sanitaria.

    Ogni anno, la parte della quota dell’8 × mille non destinata dai contribuenti a una confessione religiosa resta a disposizione dello Stato, che la può indirizzare a progetti in ambito sociale, culturale o umanitario.

    Per il 2025, il Ministero della Salute ha scelto di utilizzare queste somme per rafforzare la rete nazionale di cura e riabilitazione delle dipendenze, destinandole in modo mirato alle strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

    Le somme del fondo sono ripartite tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle a statuto speciale.

    La distribuzione avviene secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite al 2024, stabilite nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2024.

    La Tabella A allegata al decreto riporta in dettaglio l’importo assegnato a ciascun territorio. Le risorse sono vincolate all’erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024.

    Si tratta, in particolare, di trattamenti specialistici, terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, erogati in regime residenziale e conformi ai LEA.

    Obbligo di rendicontazione delle Regioni entro gennaio 2027

    Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al Ministero della Salute una rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2027, contenente:

    • il numero e la tipologia delle prestazioni erogate grazie ai fondi dell’8 × mille,
    • la spesa effettivamente sostenuta,
    • i dati raccolti secondo il modello standard allegato al decreto.

    La rendicontazione dovrà dimostrare il carattere aggiuntivo delle prestazioni rispetto a quelle finanziate con risorse ordinarie, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo dei fondi.

    Questo provvedimento rappresenta un esempio significativo di utilizzo mirato della quota statale dell’8 × mille per finanziare interventi di forte impatto sociale e sanitario.

  • Rubrica del lavoro

    Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia

    Il testo della proposta di legge sul salario minimo  firmato da PD e M5S aveva  iniziato lo scorso 11 luglio 2023  l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.  

    Sul tema il dibattito è stato molto ampio   con posizioni  favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

    La Camera a dicembre 2024  ha  votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no,  in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano  la proposta iniziale e affidano  due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva 

    Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025   e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025  Qui il testo definitivo della legge 144 2025.

    Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.

    Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale,  le osservazioni della Fondazione studi  del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.

    Proposta di legge sul salario minimo 2023

    La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce  per tutti i rapporti di lavoro  il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia 

    • per i lavoratori subordinati, che 
    • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .

    Nel contempo introduce  anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.

    La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

     Garantisce inoltre  l’ultrattività dei contratti  scaduti o disdettati;  conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata  approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)

    La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

    Il salario minimo secondo la direttiva UE

    L'approfondimento dei Consulenti  del 12 luglio 2023 richiama la  recente direttiva UE  sottolineando il fatto che  la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il  criterio della contrattazione.

     La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da

    contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "

    I consulenti del lavoro osservano quindi  come   l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello

    minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale. 

    La Fondazione Studi Consulenti del lavoro  elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a  ) nonché la quota di trattamento di fine  rapporto (retribuzione differita).

    Lo studio evidenzia che: 

    •  39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro, 
    • 22 sono al di sotto di tale soglia. 

    Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno  livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi  retributivi al di sotto degli 8 euro.

    Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento  dell’11 luglio 2023 ha  stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro. 

    Lo stesso istituto di statistica ha  evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che  la retribuzione annuale di un individuo è una  combinazione di fattori differenti,  che comprendono oltre alla  retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno  (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).

    Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della  posizione lavorativa.

    L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a 

    •  ridotta durata dei contratti di  lavoro e 
    •  numero contenuto di ore lavorabili, 

    oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un  basso livello di retribuzione oraria. 

    Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL

    In questo quadro  la Fondazione afferma quindi  che l'introduzione di un salario minimo :

    1. – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
    2. – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del  trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra  della retribuzione minima tabellare.
    3. – sarebbe comunque  limitante in quanto non riguarda  anche quella componente di  lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una  retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che  svolgono. 
    4.  – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende  su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
    5. – rischierebbe di determinare un effetto  negativo  in quei settori/realtà  aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).

    DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva

    Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:

    il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:

    Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

    Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

    Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

    All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono: 

    • la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale; 
    • il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
    •  l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
    •  la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

    Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:

    • Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
    • Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
    • Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.

    Legge 144 2025 Cosa cambia

    In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:

    • Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
    • Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
    • Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
    • Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
    • Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
    • Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
    • Vigilanza sulle cooperative:   Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.
  • Rubrica del lavoro

    Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025

    L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.

    Le principali osservazioni sono fornite  nel Comunicato del 25 settembre 2025

     Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000). 

    Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%). 

    Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.  

    I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione  Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.

    Saldo annualizzato (giugno 2025)
    Totale posizioni settore privato +352.000
    Tempo indeterminato +325.000
    Altre tipologie (totale) +27.000
      Intermittenti +29.000
      Stagionali +15.000
      Somministrazione +6.000
      Apprendistato -11.000
      Tempo determinato -12.000
    Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a
    Assunzioni totali 4.253.000 -2,6%
      Apprendistato -8,3%
      Tempo indeterminato -6,2%
      Somministrazione -4,2%
      Tempo determinato -2,9%
      Stagionali +1,0%
      Intermittenti +3,6%
    Trasformazioni a TI 405.000 +5,0%
    Conferme apprendistato 59.000 +7,0%
    Cessazioni totali 3.316

  • Rubrica del lavoro

    Fondo Clero: contributo statale 2024 e istruzioni INPS 2025

    Con Decreto  del ministero del Lavoro del 12 giugno 2025 pubblicato in GU il 23 luglio 2025 è  stato disposto l' "Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo  di previdenza del clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024 "

    In particolare, il contributo a carico dello Stato di cui all'art.  21,  secondo  comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal  1°  gennaio  2024, e' aumentato, a decorrere  dal
    1° gennaio 2024,

    •  da euro 9.083.145,06 ad 
    • euro 9.573.634,89. 

    Inoltre il contributo  straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio   1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00. 

    Contributi  Fondo Clero importi, scadenza  e modalità di versamento 

    Si ricorda, sulla base delle  nuove istruzioni emanate  con la circolare 128 del 23.9.2025  che  a seguito del  decreto interministeriale 30 luglio 2025 il contributo dovuto per l’anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica  è stato aggiornato ed è pari a

     2.053,89 euro annui (342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto il quale, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.

    Di seguito  gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo Clero.

    • Contributo annuo ante aggiornamento : 1.948,66 euro
    • Contributo annuo aggiornato : 2.053,89 euro

    Differenza dovuta per ciascun anno:    105,23 euro

    L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 17,54 euro per un bimestre e a 8,77 euro per un mese.

    Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025.

    La contribuzione riferita all’anno 2026 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.

    1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE  nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it  solo nei casi  seguenti:

    • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
    • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale 
    • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici  che vogliano effettuare  contribuzione volontaria.

    Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:

    • agenzie della banca; 
    • home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6); 
    • sportelli ATM abilitati delle banche;
    •  esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
    •  Uffici Postali.

    2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:

    • Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
    • per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.

    da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:  IBAN: IT06H0100003245321200001248 –  BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

    ATTENZIONE: L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero   PREVIA  richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale [email protected], oppure via PEC all’indirizzo [email protected].

    Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

    1) la parola “CLERO”;

    2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

    3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

    In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

    Fondo sostentamento clero: beneficiari

    Si ricorda che :

    • la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che 
    • l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. 

    Per l’accertamento di tale status è richiesta: 

    – per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico; 

    – per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

    A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :

    • ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché 
    • ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero 

    Precisazioni per il clero cattolico

    Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS  segnala che: 

    a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;

    b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso; 

    c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento

    L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.

    Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti  su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

    Differenze contributive  per periodi pregressi da pensionati

    La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025 e guida al CCNL

    Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti,  firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024  è scaduto e in attesa del rinnovo . 

    Il 17 gennaio 2025  le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività e  l'erogazione da parte dei datori di lavoro  entro la fine di febbraio 2025,  di  strumenti di welfare contrattuale  per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.

    Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico  con l’aumento dei minimi retributivi  nel periodo che va da 1°  gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    L’aumento, riferito al 5° livello , sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:

    • ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
    • € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
    • ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.

    E' stata riconfermata la  clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.

    Le parti hanno  cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL 

     A  breve dovrebbero riprendere gli incontri per completare il rinnovo.

    Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024 

      Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero  adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024  era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale,  sulla base  dell’adeguamento Ipca del  7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi  di

    • minimi contrattuali, 
    • indennità di trasferta 
    •  indennità di reperibilità.

     in vigore dal 1° giugno 2024  e i sostituzione  di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).

    Liv.

    Aumenti dall’1.6.2024
     in Euro

    Minimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
     in Euro

    1

    101,14

    1.566,89

    2

    111,70

    1.730,47

    3

    123,93

    1.920,00

    4

    129,30

    2.003,23

    5

    138,51

    2.145,87

    6

    148,50

    2.300,75

    7

    159,32

    2.468,33

    8

    173,26

    2.684,27

    8Q

    173,26

    2.684,27

    9

    192,68

    2.985,18

    9Q

    192,68

    2.985,18

    Trasferte e reperibilità

    Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti

    – 49,68 euro trasferta intera;

    – 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;

    – 24,83 euro quota per il pernottamento.

    Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:

    16h
     (gg lavorato)

    24h
     (gg libero)

    24h
     (festive)

    6 gg

    6 gg
     con festivo

    6 gg
     con festivo e gg libero

    Superiore al 5° livello

    7,79

    12,81

    13,48

    51,77

    52,44

    57,46

    4° e 5° livello

    6,78

    10,63

    11,41

    44,52

    45,29

    49,15

    1°, 2°, 3° livello

    5,69

    8,56

    9,24

    37,00

    37,68

    40,56

    Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023

    Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento  complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

     erogato in 4 tranches:

    -euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

    -euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

    -euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

    -euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

    QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF

    AGGIORNAMENTO 15.6.2022

    Minimi tabellari

    Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante 

    Trasferta e Reperibilità 2022

    Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

    • – Trasferta intera euro 44,47
    • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
    • – Quota per il pernottamento euro 20,53

    i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :


    Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL)  con gli aumenti complessivi:

    TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

     TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

    WELFARE

    Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio. 

    SANITA INTEGRATIVA

    Per l'assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

    CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa 

     CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

     Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

    CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 

    viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori. 

    LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

    Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

    FERIE 

    Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

     FORMAZIONE CONTINUA 

    È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

    Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade. 

     MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

    L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto: 

    • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
    • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente; 
    • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali. 

    Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.