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CCNL metalmeccanici Confapi: accordo sugli aumenti da settembre 2025
Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti, firmato il 26 maggio 2021 da Unionmeccanica Confapi con FIOM CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024 è scaduto e in attesa del rinnovo .
Il 17 gennaio 2025 le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività .
In particolare è stata concordata l'erogazione da parte dei datori di lavoro entro la fine di febbraio 2025, di strumenti di welfare contrattuale per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.
Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico con l’aumento dei minimi retributivi nel periodo che va da 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
l’aumento riferito al 5° livello sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:
- ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
- ∙ € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
- ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.
E' stata riconfermata la clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.
Le parti hanno cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL
A breve dovrebbero riprendere gli incontri .
Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024
Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero adeguati sulla base della dinamica fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024 era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale, sulla base dell’adeguamento Ipca del 7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi di
- minimi contrattuali,
- indennità di trasferta
- indennità di reperibilità.
in vigore dal 1° giugno 2024 e i sostituzione di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).
Liv.
Aumenti dall’1.6.2024
in EuroMinimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
in Euro1
101,14
1.566,89
2
111,70
1.730,47
3
123,93
1.920,00
4
129,30
2.003,23
5
138,51
2.145,87
6
148,50
2.300,75
7
159,32
2.468,33
8
173,26
2.684,27
8Q
173,26
2.684,27
9
192,68
2.985,18
9Q
192,68
2.985,18
Trasferte e reperibilità
Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti
– 49,68 euro trasferta intera;
– 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;
– 24,83 euro quota per il pernottamento.
Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:
16h
(gg lavorato)24h
(gg libero)24h
(festive)6 gg
6 gg
con festivo6 gg
con festivo e gg liberoSuperiore al 5° livello
7,79
12,81
13,48
51,77
52,44
57,46
4° e 5° livello
6,78
10,63
11,41
44,52
45,29
49,15
1°, 2°, 3° livello
5,69
8,56
9,24
37,00
37,68
40,56
Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023
Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.
erogato in 4 tranches:
-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;
-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;
-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;
-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.
QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF
AGGIORNAMENTO 15.6.2022
Minimi tabellari
Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante
Trasferta e Reperibilità 2022
Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
- – Trasferta intera euro 44,47
- – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
- – Quota per il pernottamento euro 20,53
i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :
Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL) con gli aumenti complessivi:TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI
TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:
WELFARE
Dal 2022 e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio.
SANITA INTEGRATIVA
Per l'assistenza sanitaria prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione
CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.
FERIE
Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.
FORMAZIONE CONTINUA
È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.
Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
- essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.
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IA e piattaforme digitali: le nuove occupazioni entro il 2030
Il mercato del lavoro sta attraversando una trasformazione senza precedenti, guidata dall’intelligenza artificiale (IA), dalla digitalizzazione e dalla transizione ambientale e demografica.
Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 si registrerà un saldo occupazionale positivo a livello globale: 170 milioni di nuovi posti creati, a fronte di 92 milioni di ruoli eliminati, con un incremento netto di 78 milioni di occupati.
Le professioni più richieste nei prossimi anni saranno legate ai big data, alla finanza tecnologica e all’IA applicata, ma non solo: gran parte delle 804 professioni censite dall’Istat in Italia subiranno trasformazioni, con l’intelligenza artificiale che da un lato genererà nuove figure, dall’altro ne cancellerà alcune, e soprattutto andrà a integrare e potenziare le mansioni già esistenti .
Scenario occupazionale globale 2030 Posti di lavoro Nuovi posti creati 170 milioni Posti eliminati 92 milioni Saldo netto +78 milioni IA nei settori produttivi: opportunità e sfide
L’intelligenza artificiale sta già modificando numerosi ambiti professionali. Nel settore sanitario, il machine learning supporta diagnosi e medicina personalizzata; nella finanza contribuisce alla gestione dei rischi e al contrasto delle frodi; nel marketing rende possibili campagne predittive e personalizzate. La visione artificiale trova applicazioni in sicurezza e mobilità, mentre l’IA generativa sta entrando nel mondo della formazione e dell’educazione, affiancando docenti e formatori nella creazione di contenuti interattivi.
Tuttavia, l’adozione diffusa dell’IA richiede due condizioni fondamentali: accessibilità per le piccole e medie imprese tramite centri di competenza territoriali e formazione continua dei lavoratori, per ridurre il rischio di un divario tra chi acquisisce nuove competenze e chi rimane escluso dal mercato. L’uso dell’IA deve inoltre essere responsabile, inclusivo e coerente con i diritti e le tutele dei lavoratori.
Scarica qui il testo integrale del Report
Le piattaforme digitali e la direttiva UE 2024/2831
Un ulteriore fronte riguarda le piattaforme digitali, che intermediano domanda e offerta di lavoro nei settori del delivery, dei trasporti, dei freelance e della formazione online.
Secondo le stime UE, i lavoratori tramite piattaforma passeranno da 28 milioni nel 2022 a 43 milioni entro il 2025. A tutela di questa platea, gli Stati membri dovranno recepire entro dicembre 2026 la direttiva 2024/2831, volta a migliorare le condizioni di lavoro ed evitare che decisioni totalmente automatizzate – dalla determinazione dei compensi alle selezioni – incidano negativamente sui lavoratori
In Italia, la sfida sarà bilanciare la realtà di rapporti spesso ibridi tra lavoro autonomo e dipendente con la necessità di costruire un sistema di diritti sociali universali, valido a prescindere dal contratto applicato. Intanto, le stesse piattaforme stanno introducendo competenze legate all’IA nei propri organici, in particolare di profili “nativi dell’IA” capaci di progettare nuovi flussi di lavoro con le nuove tecnologie.
Alcui dati rilevanti per l’Italia
Il rapporto dedica analisi specifiche ai principali paesi, a pag 157 è illustrata in dettaglio la situazione italiana. I dati piu rilevanti sono sintetizzati nella tabella seguente :
Indicatore Valore per l’Italia Aziende con programmi IA attivi 96 % Adozione politiche DEI 88 % % competenze da aggiornare entro 5 anni 38 % Turnover strutturale previsto entro il 2030 18 % Employer che vedono la mancanza di competenze come ostacolo 63 % Aziende con piani di riqualificazione strutturati 50 % Lavoratori aggiornati nel ruolo 29 % Lavoratori riassegnati internamente 19 % Lavoratori senza formazione prevista 11 % -
Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimento
Con l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio.
La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa.
La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo.
Implicazioni pratiche della decisione
La Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno.
Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c.
Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare:
- che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
- che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
- che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.
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Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato
Inail aveva pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022 istruzioni sul nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.
Con avviso pparso il 10 luglio 2025 viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".
Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.
Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.
Trasmissione dei certificati medici di infortunio
Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:
- Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
- Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
- Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni
La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore" . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015 e la relativa circolare di istruzioni tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza
Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati in modo strutturato con distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML
Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio
L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE
Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile sul portale INAIL
Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.
Allegati: -
Tutela INAIL per studenti e docenti strutturale dal 2025/26
Il ministero del lavoro ha comunicato ieri che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2025, è stato approvato l'emendamento del Governo che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
Dopo le sperimentazioni degli anni scorsi la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventerà dunque una misura strutturale.
Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fornite nel 2023 e 2024. Si attende per l'ufficialità la conversione in legge e pubblicazione in GU del decreto 90/2025.
Tutela INAIL per le scuole: cosa prevede
La nuova tutela INAIL completa per tutti gli studenti e docenti, illustrata con la circolare INAIL 45 2023 era stata prevista dal decreto-legge Lavoro 48 /2023 in forma sperimentale. Si trattava di un ampliamento rispetto a quanto contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 che era limitata a
- figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)»
- e per gli studenti limitata solo a pochi specifici rischi; infatti in tutte le scuole era richiesto ai genitori il contributo per polizze assicurative aggiuntive.
Nel decreto Lavoro 48 2024 erano stati quindi previsti
- la tutela Inail , compreso l’infortunio in itinere, per tutti i docenti, parificando così il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
- la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia, per tutti gli eventi che si verificano all’interno degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro
- Inoltre è stato istituito uno specifico fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari di studenti vittime di incidenti mortali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l' indennizzo che in precedenza era previsto solo se l'infortunio riguardava il principale percettore del reddito familiare .
- il decreto Omnibus 2024 ha poi stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel a.s. 2024-2025.
INAIL per le scuole: istruzioni per la tutela 2024-25
Con l'istruzione operativa pubblicata il 14 agosto INAIL precisava che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di
orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali
SCUOLE NON STATALI .
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024 è aggiornato in euro 10,40.
Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a
titolo di anticipo per il medesimo anno.
Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.
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Intelligenza Artificiale: arriva il Codice di condotta UE per le imprese
Dal 2 agosto 2025 entrerà in vigore (per alcuni aspetti) il nuovo Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act).
Per aiutare le imprese ad adeguarsi, la Commissione Europea ha presentato un Codice di Condotta volontario, che offre indicazioni operative su trasparenza, diritti d’autore e sicurezza dei sistemi di IA. Il codice viene inviato dalla commissione ai singoli Stati per la valutazione
Vediamo cosa prevede, con particolare attenzione alle implicazioni per aziende, consulenti del lavoro e chi gestisce tecnologie digitali.
Che cos’è il Codice di Condotta europeo sull’IA
Il Codice di Condotta europeo per i modelli di intelligenza artificiale generativa (GPAI) è uno strumento non vincolante pensato per accompagnare le imprese verso la conformità alle nuove norme dell’AI Act. È stato redatto da 13 esperti indipendenti con il contributo di oltre 1.000 stakeholder del settore. E' suddiviso in tre capitoli distinti.
Il codice si applica in particolare a chi sviluppa o utilizza modelli di intelligenza artificiale generici, come i chatbot o i sistemi di generazione automatica di testi, immagini e dati. Tuttavia, molte delle indicazioni fornite sono utili anche per imprese che utilizzano strumenti AI già disponibili sul mercato (es. piattaforme di gestione HR, recruiting automatico, analisi predittive per il business, ecc.).
I tre pilastri del Codice di condotta: trasparenza, copyright, sicurezza
Come detto i codice si occupa di tre macroargomenti e i relativi testi sono disponibili singolarmente sul sito Strategie digitali UE con materiali e faq di approfondimento (in lingua inglese)
In sintesi le principali indicazioni sono le seguenti:
1. Trasparenza
Il codice chiede alle imprese di:
- Documentare in modo chiaro come funziona il modello IA utilizzato,
- Indicare quali dati sono stati usati per l’addestramento,
- Specificare i limiti e gli usi consentiti dell’IA.
Per chi utilizza sistemi di IA in azienda (es. per selezione del personale o analisi di dati), questo significa essere consapevoli delle fonti dei dati e degli eventuali rischi di pregiudizi automatici o errori di interpretazione.
2. Tutela del diritto d’autore
Il secondo pilastro impone attenzione ai contenuti protetti:
I modelli non devono usare o generare contenuti coperti da copyright senza autorizzazione.
Le imprese devono prevedere misure attive per evitare violazioni, anche quando utilizzano piattaforme esterne.
Per i datori di lavoro questo si traduce in una verifica delle licenze dei software di IA adottati e nella formazione del personale sull’uso corretto degli strumenti AI (ad esempio quando generano contenuti aziendali o documenti interni).
3. Sicurezza e protezione
Sotto questo aspetto in pratica le imprese devono:
- Monitorare i rischi legati all’uso dell’IA (es. contenuti offensivi o distorsioni nei dati),
- Gestire incidenti e criticità con sistemi di controllo,
- Escludere l’uso di siti o fonti compromesse nei modelli.
In particolare, per i consulenti che assistono aziende tecnologiche o PMI con strumenti digitali, sarà utile predisporre policy interne per la gestione dell’IA, compresi audit periodici e procedure di segnalazione.
Entrata in vigore delle norme – cosa fare in pratica
Il Codice è volontario, ma sarà promosso dalla Commissione e dai governi europei già dalla fine del 2025.
L’AI Act, ovvero il Regolamento ufficiale europeo, invece, è gia in vigore e prevede l'obbligo di adeguamento a specifica norme:
- dal 2 agosto 2026 per i nuovi modelli,
- dal 2 agosto 2027 per quelli già esistenti.
Vedi all'ultimo paragrafo una tabella riepilogativa sull'entrata in vigore dell'AI ACT UE.
In ogni caso aderire già oggi al Codice significa prepararsi con anticipo, riducendo il rischio di non conformità e migliorando la gestione interna della tecnologia.
Ecco alcune azioni consigliate per imprese e i consulenti
- Mappare gli strumenti di IA utilizzati in azienda (anche indirettamente, tramite fornitori);
- Verificare le policy dei software adottati (es. chatbot, piattaforme per CV screening, assistenti virtuali);
- Aggiornare la formazione del personale sugli strumenti AI e i rischi connessi;
- Valutare l’adesione al Codice come buona prassi volontaria, anche a fini di reputazione e responsabilità sociale.
Il Codice UE sull’Intelligenza Artificiale rappresenta un passaggio chiave per una trasformazione digitale responsabile. Anche se non è ancora obbligatorio, seguirlo aiuta le imprese ad allinearsi al nuovo quadro normativo europeo e a gestire con consapevolezza gli strumenti di IA già presenti nei processi aziendali.
Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro si apre un nuovo campo di azione: guidare l’adozione etica e sicura dell’IA, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole europee.
Tabella entrata in vigore norme AI ACT
Data Evento / Obbligo attivato Destinatari principali Riferimenti ufficiali 1 agosto 2024 Entrata in vigore del Regolamento (AI Act) Tutti gli operatori Gazzetta Ufficiale UE, Reg. (UE) 2024/1689 pubblicato il 12.07.2024 2 febbraio 2025 Applicazione del divieto su pratiche AI a rischio inaccettabile (es. social scoring, manipolazione cognitiva) Tutti (produttori, utenti e fornitori di IA) Art. 5 AI Act 2 agosto 2025 Obblighi per i modelli general-purpose AI (GPAI) di nuova immissione (trasparenza, copyright, sicurezza) Fornitori di nuovi GPAI Art. 52 AI Act, Codice di Condotta UE 2 agosto 2026 Applicazione generale per:
– Sistemi AI ad alto rischio (HR, credito, sanità, sicurezza)
– Obblighi per GPAI ad alto impattoSviluppatori, fornitori e utilizzatori in settori regolati Art. 16–39 AI Act, Allegato III 2 agosto 2027 Obblighi anche per i GPAI esistenti (immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025) Tutti i fornitori di GPAI già distribuiti Art. 52–55 AI Act -
Sgravio contributivo mamme sostituito da bonus mensile per il 2025
La legge di bilancio 2025 n 207 2024 aveva previsto la riconferma della decontribuzione per le lavoratrici dipendenti con almeno due figli con estensione di questo sgravio alle lavoratrici autonome con partita IVA , ma contestuale rimodulazione del beneficio. Per l'attuazione della novità di attendeva un decreto ministeriale mai emanato. Ora il decreto Omnibus 95 2025 appena apparso in Gazzetta, prevede il rinvio all'anno prossimo e una misura sostitutiva ( integrazione al reddito di 40 euro mensili) (In merito INPS aveva pubblicato il 31 gennaio un messaggio di chiarimenti n. 401/2025 )
Vediamo i dettagli sull'esonero in vigore dal 2024, le modifiche 2025, sospese, e la novità del bonus mensile sostitutivo dello sgravio.
La decontribuzione madri già in vigore per il triennio 2024-2026
Il comma 180 della legge di bilancio 213 2023 prevedeva due diverse misure:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
- l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici purche:
- madri di 3 o piu figli,
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time,sia del settore privato che del pubblico impiego,
- ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,
- nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- SOLO per il 2024 lo stesso sgravio anche per :
- le lavoratrici madri di due figli (sempre con contratto a tempo indeterminato, ed esclusi i rapporti di lavoro domestico)
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.
Decontribuzione madri nella legge di bilancio 2025: misura e durata
Il Ministero dell'economia aveva annunciato già ad ottobre di aver destinato un fondo specifico di 300 milioni di euro per ampliare la misura alle lavoratrici autonome, ricordando che nel 2024 erano state interessate circa 570.000 lavoratrici dipendenti.
Il testo della legge di bilancio 2025 però fa riferimento ad un esonero parziale, non più totale, sia per le lavoratrici dipendenti che autonome.
Al comma 219-220, nel testo definitivo, si prevede che il parziale esonero contributivo sarà riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e
- alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità sem-
plificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, - purche madri di due o più figli
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
DAL 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero, non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Dunque dal 2026 resta confermato per le madri di due figli per un massimo di 10 anni , e con l'esclusione delle lavoratrici già beneficiarie della misura nella forma precedente
L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua,
Per maggiori dettagli sulla percentuali di riduzione e le modalità applicative occorrerà attendere il decreto ministeriale da emanare entro il 30 gennaio 2025.
Lo sgravio per due figli sospeso nel 2025
Nel messaggio 401 2025 INPS fornisce alcune precisazioni sul passaggio dall'esonero contributivo per le lavoratrici madri con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato attualmente in vigore a quello introdotto dalla nuova legge di bilancio . Si sottolinea che per l'operatività della nuova misura si sta attendendo il decreto ministeriale .
Inps ricorda le due misure del esonero legge 203 2023 , che si articola in due modalità
- Esonero per madri di tre o più figli (art. 1, comma 180) valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e
- Esonero per madri di due figli (art. 1, comma 181) sperimentale valida solo per il 2024.
Attenzione al fatto che in questo momento questa seconda modalità non è applicabile nel 2025.
In sostanza, afferma INPS :
- le lavoratrici madri di tre o più figli possono beneficiare dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di accedere al nuovo esonero della legge di Bilancio 2025 solo dal 2027.
- Le madri di due figli hanno potuto usufruire dell’esonero solo per il 2024, mentre dal 2025 potranno beneficiare del nuovo esonero previsto dalla legge di Bilancio 2025, che è soggetto a un tetto di reddito annuo di 40.000 euro.
Le novità del decreto Omnibus: bonus mamme lavoratrici
Come spiega la relazione illustrativa parlamentare sul decreto Omnibus, l'art 6 posticipa al 2026 l’attuazione del parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli.
L’esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.
Al comma 2 per il 2025 è previsto invece, per la medesima platea il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell’anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.
La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per una sola gestione previdenziale.
Per ulteriori chiarimenti operativi è necessario attendere la circolare di istruzioni INPS.
Riportiamo per ulteriore informazione lo schema proposto dal Ministero del lavoro:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026