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Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 31.10
Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024.
Con il messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l'Inps fornisce i chiarimenti su quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).
Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall'obbligo
– i titolari di pensione di vecchiaia;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza delle prestazioni precedente al 31.12.1994
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .
ATTENZIONE sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :
- a titolari di pensione di invalidità con attività da cui derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
- per indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali
- per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni e quelle percepite dai giudici tributari
- per remunerazioni percepite dai sacerdoti
Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva
Il messaggio precisa che i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2026
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.
Cumulo redditi e pensione: come fare la dichiarazione
Va ricordato che
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
- Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2025 (dichiarazione redditi anno 2024).
La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione
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Legge IA in Gazzetta: novità per i professionisti dal 10 ottobre
E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 132 2025 contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il provvedimento, rappresenta un passo importante per dotare l’Italia di un quadro normativo che regoli lo sviluppo, l’uso e la sperimentazione dell’intelligenza artificiale (IA), in coerenza con il regolamento europeo “AI Act” (Regolamento UE 2024/1689) e tenendo conto delle esigenze del contesto nazionale.
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La proposta di legge si fonda su un approccio antropocentrico, ispirato ai principi di trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.
Il testo si compone di 28 articoli, suddivisi in sei capi tematici, e introduce sia norme generali sia misure specifiche per settori strategici come sanità, lavoro, giustizia e pubblica amministrazione.
Vediamo una breve sintesi e in particolare le novità per i professionisti all'ultimo paragrafo.
Principi generali e finalità della legge: sicurezza, trasparenza e centralità della persona
Il Capo I del disegno di legge definisce i principi generali, le finalità e le principali definizioni.
L’obiettivo è promuovere un uso corretto e responsabile dell’IA, valorizzandone le opportunità e prevenendone i rischi. Si richiama esplicitamente l’esigenza di proteggere i diritti fondamentali, la privacy, la sicurezza e la non discriminazione. L’IA deve rispettare l’autonomia decisionale umana, favorire la spiegabilità delle decisioni automatizzate e garantire la sicurezza informatica durante tutto il ciclo di vita dei sistemi.
La legge stabilisce che i dati personali utilizzati devono essere trattati in modo lecito e trasparente, con particolare attenzione ai diritti degli utenti, inclusi i minori e le persone con disabilità. Per i minori di 14 anni è necessario il consenso dei genitori all’uso di sistemi di IA, mentre per quelli con età superiore è ammesso un consenso autonomo, a condizione che le informazioni siano rese in modo chiaro e comprensibile.
Dal punto di vista economico, la legge incoraggia l’adozione dell’IA per rafforzare la competitività delle imprese italiane, sostenere l’innovazione, garantire la disponibilità di dati di qualità e favorire la localizzazione dei server sul territorio nazionale. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza e alla difesa: l’uso dell’IA da parte di organismi preposti alla sicurezza nazionale e alle forze armate è escluso dall’ambito applicativo del provvedimento, ma resta soggetto a garanzie di tutela dei diritti fondamentali.
DDL Intelligenza artificiale su sanità, e pubblica amministrazione
In ambito sanitario l’IA è riconosciuta come uno strumento utile a migliorare prevenzione, diagnosi e cura, ma non può sostituirsi alla decisione medica, che rimane prerogativa esclusiva dei professionisti sanitari. Viene valorizzato l’impiego dell’IA anche per favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità, nell’ambito dei progetti di vita individualizzati.
L’articolo 14 invece stabilisce regole generali per l’uso dell’IA nella pubblica amministrazione, sottolineando la necessità che i sistemi siano strumentali alle decisioni umane, e non sostitutivi, nel rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza.
DDL Intelligenza artificiale: lavoro dipendente, professionisti, diritti d’autore
Un focus particolare è dedicato al mondo del lavoro, con una serie di articoli specifici:
- L’articolo 11 disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale per migliorare le condizioni lavorative, promuovere la produttività e salvaguardare l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Il testo impone il rispetto della dignità umana, della privacy e dei diritti inviolabili dei lavoratori, richiedendo trasparenza sull’uso delle tecnologie da parte dei datori.
- L’articolo 12 istituisce l’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro, con il compito di monitorare gli impatti occupazionali, promuovere strategie di formazione e definire linee guida per un impiego etico e sostenibile delle tecnologie.
- L’articolo 13 interviene sulle professioni intellettuali, precisando che l’IA può essere utilizzata solo per attività di supporto. Il professionista resta sempre responsabile della prestazione, e ha l’obbligo di informare il cliente qualora impieghi sistemi di intelligenza artificiale.
Nel Capo IV che contiene norme a tutela degli utenti sono presenti anche disposizioni in materia di diritto d’autore. Si stabilisce che anche le opere create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale debbano rispettare la normativa vigente, riconoscendo agli autori i diritti connessi alle opere generate.
DDL Intelligenza artificiale: governance, tutele e sanzioni
Il Capo III disciplina la governance dell’intelligenza artificiale in Italia.
È previsto un aggiornamento periodico della Strategia nazionale per l’IA, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di queste tecnologie nei settori produttivi, la ricerca scientifica e la formazione.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate come autorità nazionali per l’IA e avranno un ruolo di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della normativa. Viene conferita una delega al Governo per adeguare la legislazione italiana alle disposizioni del regolamento europeo AI Act.
Il Capo V introduce infine un primo nucleo di disposizioni penali. Sono previste sanzioni per l’uso ingannevole o pericoloso dei sistemi di IA, specialmente se comportano rischi per l’integrità delle persone o la sicurezza nazionale.
Il Capo VI chiude il provvedimento con le disposizioni finanziarie, ribadendo la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Legge Intelligenza artificiale gli obblighi per i professionisti
La legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale come detto entrerà in vigore il 10 ottobre 2025 e impone nuovi obblighi ai professionisti che utilizzano sistemi di AI. La norma stabilisce che:
- l’intelligenza artificiale può essere impiegata solo come supporto o strumento accessorio, mentre l’attività intellettuale del professionista deve restare prevalente;
- diventa obbligatorio informare i clienti sull’uso di sistemi di AI, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Molti professionisti già impiegano queste tecnologie, quindi l’impatto in teoria è immediato.
ATTENZIONE Le regole valgono anche per le professioni non organizzate in ordini, regolate dalla legge 4/2013, che spaziano dall’ambito amministrativo a quello socio-sanitario.
Sebbene la legge non preveda sanzioni specifiche per chi non informa i clienti, l’obbligo si inserisce nei doveri deontologici già esistenti, e ai relativi provvedimenti disciplinari.
Le associazioni di categoria come Confprofessioni e molti Ordini stanno predisponendo linee guida e modelli: i notai non forniranno fac simile unici, ritenendo che vadano personalizzati, mentre i commercialisti presenteranno modulistica e strumenti pratici nei congressi di ottobre. Alcuni ordini professionali, come quello degli avvocati di Milano, hanno già elaborato principi ispirati a trasparenza e comprensibilità.
Vedi in merito Informativa AI ai clienti fac simile per i professionisti
Infine, è previsto un decreto attuativo che affiderà a ordini e associazioni il compito di organizzare percorsi di alfabetizzazione e formazione sulle tecnologie, senza però stanziare fondi aggiuntivi.
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Assicurazione sanitaria dipendenti all’estero: la tassazione dei premi
Un ente di diritto pubblico, controllato da un Ministero ma dotato di autonomia regolamentare e finanziaria , ha presentato interpello in merito al trattamento fiscale dei premi relativi a una polizza sanitaria stipulata a favore del proprio personale presso le sedi estere.
In particolare, l’ente ha evidenziato che, in base al proprio Statuto, il personale di ruolo in servizio all’estero è soggetto alle stesse disposizioni previste per i dipendenti del Ministero di riferimento
La polizza copre malattia, infortunio e maternità ed è estesa ai familiari a carico conviventi. Il premio è interamente sostenuto dall’ente e varia a seconda delle caratteristiche del dipendente (singolo o con nucleo familiare). Per i lavoratori in Italia l’eventuale estensione al nucleo familiare è a carico del dipendente, mentre per i lavoratori all’estero la spesa è sostenuta dall'ente.
L’ente istante ha finora trattato i premi come fringe benefit imponibili, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, essendo dal 2021 la copertura sanitaria nei paesi non soggetti a divenuta obbligatoria per legge per il personale all’estero e i relativi familiari conviventi, si chiedeva se tali somme potessero qualificarsi come contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, quindi essere esclusi dalla base imponibile.
La posizione prospettata dal contribuente
Nell’istanza, l’ente ha sostenuto che i premi relativi alla copertura sanitaria per i dipendenti all’estero non dovrebbero configurarsi come benefit, bensì come contributi obbligatori. Tale impostazione comporterebbe la non imponibilità fiscale e previdenziale delle somme, equiparandole ai contributi assistenziali o previdenziali versati in ottemperanza a una disposizione normativa.
Diversamente, i premi corrisposti per i lavoratori in Italia o in Stati esteri nei quali è garantita l’assistenza sanitaria diretta resterebbero imponibili, in quanto privi del requisito dell’obbligatorietà.
L’ente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare l’esclusione dall’imponibile per i dipendenti in servizio all’estero in territori privi di copertura sanitaria pubblica, facendo leva sull’articolo 14 del proprio Statuto e sulla disposizione normativa che autorizza il Ministero a stipulare polizze private obbligatorie in tali circostanze.
La risposta dell’Agenzia: premi imponibili
Con la risposta n. 249 del 2025, l’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo espresse deroghe. Tra queste, l’articolo 51, comma 2, lettera a), prevede l’esclusione solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i premi assicurativi in esame non possono essere assimilati né ai contributi assistenziali – che rispondono a finalità solidaristiche verso soggetti in stato di bisogno – né ai contributi previdenziali, finalizzati a prestazioni obbligatorie per legge. Si tratta invece di polizze assicurative private, prive delle caratteristiche richieste per l’esclusione dall’imponibilità.
Pertanto, i premi corrisposti dall’ente, anche per i dipendenti in servizio all’estero, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione.
Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio di carattere generale: le deroghe al regime di imponibilità dei redditi da lavoro dipendente sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.
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Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimento
Con l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio.
La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa.
La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo.
Implicazioni pratiche della decisione
La Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno.
Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c.
Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare:
- che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
- che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
- che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.
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Malattia durante le ferie: quando si possono sospendere
Si possono interrompere le ferie per l'insorgere di una malattia e come fare?
La situazione non è regolata da norme di legge, ma occorre basarsi sulle pronunce della giurisprudenza e sui contratti collettivi di lavoro.
Va ricordata in primo luogo il principio costituzione sulla fruizione delle ferie del dipendente che afferma che le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionale al quale non si puo rinunciare perché finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e alla partecipazione alla vita familiare e sociale (art. 36 comma 3 della Costituzione disciplinato dall’art. 2109 del codice civile e dall’art. 10 del DLgs. 66/2003).
In generale si può affermare che se un lavoratore si ammala durante le ferie, è possibile interrompere il periodo di riposo solo se la malattia compromette significativamente la sua capacità di recuperare le energie psicofisiche.
La malattia deve essere certificata e comunicata al datore di lavoro, il quale può richiedere verifiche.
Un caso particolare affrontato dalla Cassazione riguarda l'interruzione delle ferie per malattia di un figlio.
Vediamo più in dettaglio.
Ferie e malattia: le sentenze e i CCNL sul tema
Come detto non esiste una normativa specifica che regoli cosa succede se ci si ammala durante le ferie. Questa lacuna è stata colmata da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Interventi della Corte Costituzionale:
La Sentenza n. 616/1987 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in caso di malattia. Ciò significa che le ferie possono essere sospese.
La Sentenza n. 297/1990 ha poi chiarito che la sospensione delle ferie a causa di malattia non è automatica, ma dipende dalla specificità della malattia e delle cure necessarie.
Pronunce della Corte di Cassazione:
La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 1947/1998 ha stabilito che la sospensione delle ferie per malattia deve essere valutata caso per caso, in base all'impatto della malattia sulla capacità di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Contrattazione Collettiva:
Alcuni contratti collettivi, ad esempio il contratto metalmeccanici industria, prevedono condizioni specifiche per la sospensione delle ferie, come il ricovero ospedaliero o una durata minima della malattia.
Conversione delle ferie in malattia: indicazioni INPS e gli obblighi del lavoratore
Nella circolare n. 109/1999 INPS ha affermato che le ferie possono essere interrotte solo se la malattia comporta un danno biologico significativo, compromettendo la vita personale e relazionale del lavoratore.
Esempi di malattie che interrompono le ferie sono :
- elevati stati febbrili,
- ricoveri ospedalieri,
- ingessature di grandi articolazioni,
- malattie gravi.
Si tratta dunque di stati morbosi da far certificare dal medico curante che indica i giorni di prognosi prevista e fornisce la certificazione.
Malattie che non interrompono le ferie: cefalea, stress psicofisico o altre patologie che non impediscono il recupero delle energie psicofisiche
In caso di malattia grave quindi le ferie si interrompono automaticamente quando il datore di lavoro riceve la certificazione medica
Il lavoratore deve di conseguenza rispettare le fasce di reperibilità e comunicare il recapito eventualmente diverso dalla residenza se si trova in località di vacanza anche all'estero.
Ferie e malattia del figlio
Le ferie del dipendente possono essere interrotte anche nel caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni, a norma dell’art. 47 comma 4 del D.Lgs.151/2001.
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Intelligenza artificiale: contributi per la formazione da Fondoprofessioni
Fondoprofessioni ha lanciato ieri 23 luglio l’Avviso 09/25, una misura sperimentale interamente dedicata alla formazione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per i dipendenti di studi professionali e aziende aderenti. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisizione di competenze operative e pratiche legate all’uso consapevole ed efficace delle tecnologie AI nei processi aziendali, ormai ineludibile.
Vediamo meglio a chi si rivolge e come devono essere strutturati i corsi e come richiedere il contributo,
Avviso 9 2025 intelligenza artificiale: finalità e ambito di intervento
L’obiettivo dell’Avviso è finanziare piani formativi altamente personalizzati per singoli lavoratori o piccoli gruppi (massimo tre persone), che siano in grado di trasferire abilità concrete sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto professionale specifico del discente.
Le attività finanziabili spaziano su un ampio ventaglio di applicazioni pratiche dell’IA:
- generazione, sintesi e revisione di testi;
- traduzioni multilingue;
- produzione di contenuti digitali (immagini, audio, video);
- analisi dati e reportistica;
- automazione di processi;
- assistenza clienti e chatbot;
- interpretazione e utilizzo degli output generati dai sistemi AI.
La formazione deve essere orientata all’operatività e alla sperimentazione “sul campo” (on-the-job), con un forte ancoraggio alla realtà lavorativa dello studio o dell’azienda proponente.
- Struttura del piano formativo e metodologia
- Ogni piano formativo dovrà includere:
- mappatura delle competenze esistenti e dei fabbisogni formativi;
- definizione di obiettivi di apprendimento misurabili;
- test finale di valutazione individuale;
- rilascio di attestato delle competenze acquisite, secondo un modello fornito da Fondoprofessioni;
- partecipazione a casi studio, promossi dal Fondo per monitorare l’impatto dell’iniziativa.
I percorsi devono durare almeno 16 ore, con un costo massimo di 100 euro per ora per partecipante, fino a un tetto massimo complessivo di 4.000 euro per piano. Le modalità formative ammesse sono in presenza, a distanza sincrona o in modalità affiancamento diretto.
Chi può partecipare e come aderire
Destinatari della formazione sono i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato, impiegati presso Studi o Aziende che abbiano aderito a Fondoprofessioni prima della presentazione del piano.
L’adesione al Fondo può essere verificata tramite il Cassetto previdenziale INPS (sezione “Dati complementari” del Fascicolo elettronico). In caso di applicazione del CCNL Studi Professionali e adesione alla bilateralità, è inoltre possibile richiedere a Ebipro il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a 40 ore annue per ciascuno.
Chi può presentare i piani e come funziona l’approvazione
Il proponente del piano formativo è lo studio o l’azienda aderente al Fondo, che si avvale di un ente attuatore accreditato per la progettazione, realizzazione e rendicontazione. Ciascun ente attuatore potrà presentare richieste fino a un massimo complessivo di 12.000 euro.
I piani saranno approvati sulla base di una valutazione qualitativa che considera, tra gli altri, i seguenti elementi:
- descrizione dell’organizzazione e dei destinatari;
- analisi dei fabbisogni e personalizzazione del percorso;
- coerenza e misurabilità degli obiettivi di apprendimento;
- contenuti formativi proposti;
- modalità di verifica finale.
Il punteggio minimo richiesto per l’approvazione è 60 punti su 100. In caso di punteggio ex aequo e risorse esaurite, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione.
Modalità di richiesta e fondi disponibili
I piani formativi potranno essere presentati a partire dal 13 ottobre 2025 e sono previste le seguenti scadenze:
Scadenza per la condivisione con le Parti sociali: 3 novembre 2025
Scadenza per presentazione piani al Fondo: 18 novembre 2025, ore 17:00
Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni e comprendere:
- domanda di finanziamento firmata;
- documenti d’identità;
- accordo con le Parti sociali;
- visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
- schermata del Cassetto previdenziale INPS.
Rendicontazione e risorse disponibili
Il finanziamento complessivo dell’Avviso è di 150.000 euro, con possibilità di incremento. Il contributo verrà erogato a saldo, entro 90 giorni dalla verifica delle spese sostenute da parte di un revisore legale.
Le attività formative dovranno concludersi entro 12 mesi dalla delibera di approvazione. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.
Opportunità e assistenza
L’Avviso 09/25 rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali e le micro-imprese che desiderano avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale in modo personalizzato, sostenuto e operativo. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, dotare i propri collaboratori di competenze concrete e aggiornate può fare la differenza nella competitività e nell’efficienza dei processi.
Per informazioni dettagliate e per l’accesso alla documentazione completa, è possibile consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.
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Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcolo
Inail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo fornite ogni anno ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.
Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:
- la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
- una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;
L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato.
La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.
Basi di calcolo INAIL cosa sono a cosa servono
Utile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo”
Le basi di calcolo comprendono:
- Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività
- Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio
- Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)
Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione
Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione.