• Rubrica del lavoro

    Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimento

    Con l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio.

     La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa.

    La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo.

    Implicazioni pratiche della decisione

    La Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno. 

    Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima   quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c.

    Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

    Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose.

    Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare:

    • che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
    • che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
    • che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.

  • Rubrica del lavoro

    Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcolo

    Inail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo  fornite ogni anno  ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno  disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.  

    Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:

    • la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
    • una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;

    L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato.

    La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.

    Basi di calcolo INAIL  cosa sono a cosa servono

     Utile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che  vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo”

    Le basi di calcolo comprendono:

    • Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività 
    • Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio 
    • Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)

    Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione

    Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione.

  • Rubrica del lavoro

    Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato

    Inail aveva  pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022  istruzioni sul  nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

    Con avviso pparso il 10 luglio 2025  viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

    Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

    Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente  aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.

    Trasmissione dei certificati medici di infortunio

    Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:

    1.  Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
    2.  Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
    3.  Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni

    La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore"  . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015  e la relativa circolare di istruzioni  tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza

     Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati  in modo strutturato con  distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse  nel corso della visita medica.

    E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato  a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML

    Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio

    L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE

    Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono  tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati  medici di infortunio.

    Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità  telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono  presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la  modulistica disponibile sul portale INAIL

    Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Tutela INAIL per studenti e docenti strutturale dal 2025/26

    Il ministero del lavoro ha comunicato ieri che,  nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2025,  è stato approvato  l'emendamento del Governo  che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. 

    Dopo le sperimentazioni degli anni scorsi la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventerà dunque una misura strutturale.

    Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro gli  infortuni  sul lavoro fornite nel 2023 e 2024. Si attende per l'ufficialità la conversione in legge e pubblicazione in GU del decreto 90/2025.

    Tutela INAIL per le scuole:   cosa prevede

    La  nuova tutela INAIL completa   per  tutti gli studenti e docenti,  illustrata con la  circolare  INAIL 45 2023 era stata prevista dal  decreto-legge  Lavoro 48 /2023 in forma sperimentale. Si trattava di un ampliamento  rispetto a quanto  contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124  che   era limitata a 

    •  figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)»
    • e per gli studenti   limitata solo a pochi specifici rischi;  infatti in tutte le scuole era  richiesto ai genitori il  contributo per polizze  assicurative aggiuntive. 

    Nel decreto Lavoro 48 2024 erano  stati  quindi  previsti 

    1. la  tutela Inail , compreso l’infortunio in itinere,  per  tutti i docenti, parificando così  il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
    2. la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia,  per tutti gli eventi  che si verificano all’interno  degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli  istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro 
    3. Inoltre  è stato istituito uno specifico fondo  di 10 milioni per il 2023  e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari  di studenti vittime di incidenti mortali  nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l'  indennizzo  che in precedenza  era previsto  solo  se l'infortunio riguardava il  principale percettore del reddito familiare . 
    4. il decreto Omnibus 2024  ha poi  stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel  a.s. 2024-2025.

    INAIL per le scuole: istruzioni per  la tutela 2024-25

    Con l'istruzione operativa pubblicata il 14 agosto INAIL precisava che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

    I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di

    orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

    La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.

    Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.

     La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali 

    SCUOLE NON  STATALI .

    Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024  è aggiornato in euro 10,40.

    Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è  calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a

    titolo di anticipo per il medesimo anno.

    Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL  rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.

  • Rubrica del lavoro

    Sgravio contributivo mamme sostituito da bonus mensile per il 2025

    La legge di bilancio 2025 n 207 2024  aveva previsto  la riconferma della decontribuzione per le lavoratrici dipendenti con almeno due figli  con estensione di questo sgravio alle lavoratrici autonome  con partita IVA ,  ma contestuale rimodulazione  del beneficio. Per l'attuazione della novità di attendeva un decreto ministeriale mai emanato. Ora il decreto Omnibus 95 2025 appena apparso in Gazzetta,  prevede il rinvio all'anno prossimo e una misura sostitutiva ( integrazione  al reddito di 40 euro mensili)  (In merito INPS  aveva  pubblicato il 31 gennaio un messaggio di chiarimenti n. 401/2025 )

    Vediamo  i dettagli  sull'esonero  in vigore dal 2024,  le modifiche 2025, sospese, e la novità del bonus mensile sostitutivo dello sgravio. 

    La decontribuzione madri già in vigore per il triennio 2024-2026

    Il comma 180  della  legge di bilancio 213 2023   prevedeva due diverse misure: 

    1. dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 
      •  l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico  delle  lavoratrici  purche:
      • madri di 3 o piu figli, 
      • con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time,sia del settore privato che del pubblico impiego, 
      • ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico 
      • fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, 
      • nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
    2. SOLO per il 2024 lo stesso sgravio anche per :
      •  le lavoratrici madri di due figli  (sempre con contratto a  tempo indeterminato,  ed esclusi i rapporti di  lavoro domestico)
      • fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

    In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.

    Decontribuzione madri nella legge di bilancio 2025: misura e durata

     Il Ministero dell'economia  aveva  annunciato già ad ottobre  di aver destinato un fondo specifico  di 300 milioni di euro per  ampliare la misura alle lavoratrici autonome, ricordando che nel 2024 erano state  interessate circa 570.000 lavoratrici dipendenti.

     Il  testo della legge di bilancio 2025   però fa riferimento ad un esonero parziale, non più totale, sia per le lavoratrici dipendenti che autonome.

    Al comma 219-220, nel testo definitivo,    si prevede che   il parziale esonero contributivo sarà riconosciuto:

    •  alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e
    • alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità sem-
      plificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, 
    • purche  madri di due o più figli
    •  fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

    DAL 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

    Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero, non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

    Dunque dal 2026 resta confermato per le madri di due figli  per un  massimo di 10 anni , e con l'esclusione delle lavoratrici già beneficiarie della misura nella forma precedente

    L’esonero contributivo  spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua,

    Per maggiori dettagli sulla percentuali di riduzione  e le modalità applicative occorrerà attendere il  decreto ministeriale da emanare entro il 30 gennaio 2025.

    Lo sgravio per due figli sospeso nel 2025

    Nel messaggio 401 2025 INPS  fornisce alcune precisazioni sul passaggio dall'esonero contributivo per le lavoratrici madri con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato  attualmente in vigore a quello introdotto dalla nuova legge di bilancio . Si sottolinea che per l'operatività della nuova misura  si sta attendendo il decreto ministeriale .

    Inps  ricorda le due misure del esonero legge 203 2023 , che si articola in due modalità 

    1. Esonero per madri di tre o più figli (art. 1, comma 180) valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e
    2. Esonero per madri di due figli (art. 1, comma 181) sperimentale valida solo per il 2024.

    Attenzione al fatto che in questo momento questa seconda modalità  non è applicabile nel 2025.

    In sostanza, afferma INPS :

    • le lavoratrici madri di tre o più figli possono beneficiare dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di accedere al nuovo esonero della legge di Bilancio 2025 solo dal 2027.
    • Le madri di due figli hanno potuto usufruire dell’esonero solo per il 2024, mentre dal 2025 potranno beneficiare del nuovo esonero previsto dalla legge di Bilancio 2025, che è soggetto a un tetto di reddito annuo di 40.000 euro.

    Le novità del decreto Omnibus: bonus mamme lavoratrici

    Come spiega la relazione illustrativa parlamentare sul decreto Omnibus, l'art  6 posticipa al 2026 l’attuazione del parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli. 

    L’esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli,  l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

    Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

    L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini  previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

    Al comma 2 per il 2025 è previsto invece, per la medesima platea il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell’anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno. 

    La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. 

    In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per una sola  gestione previdenziale.

    Per ulteriori chiarimenti operativi è necessario attendere la circolare di istruzioni INPS.

    Riportiamo per ulteriore informazione lo schema proposto dal Ministero del lavoro:

  • Rubrica del lavoro

    Tasso INAIL per interessi e sanzioni da giugno 2025

    A partire dallli11 giugno  2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno  scorso he porta il tasso ufficiale di sconto  al 2,15%, cambiano di nuovo  il tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori INAIL,  e  le sanzioni civili per ritardati pagamenti. 

    Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 34 del  10 giugno  2025.

    INAIL  Tasso  Rateazioni dei Debiti Assicurativi

    Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,15%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,15%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dall' 11 giugno  2025.

    Sanzioni Civili 

    Per quanto riguarda le sanzioni civili 

    1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:

    •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, dall'11 giugno  2025, la misura della sanzione è pari al 7,65%;
    •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse   dell’Eurosistema senza  ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente  pari al 2,15%;

    2 – in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia  è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste  entro dodici mesi dal termine  il datore di lavoro è tenuto:

    •  al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, quindi pari al 7,65%
    • Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla  denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5, quindi pari al 9,65% 

    La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Sanzioni civili aziende sottoposte a  procedura concorsuale

    Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

    Nello specifico:

    • La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ossia 2,15%.
    • La sanzione civile per evasione è pari al tasso minimo   dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali, quindi 4,15%.

    Recepimento nuovo saggio legale 2025

    Si ricorda sempre che INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024,  con il quale   il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2%  annuale a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Rubrica del lavoro

    Scrutatori e Presidenti Referendum 2025: quali sono i compensi ?

    In occasione dei referendum abrogativi che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nella circolare DAIT del 12.5.2025  i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Le cifre sono definite in modo forfettario e variano in base al tipo di sezione e al numero delle consultazioni in corso.

    Ecco tutti i dettagli e una tabella di sintesi.

    Compensi per i referendum: base e seggi speciali

    Compensi base per i referendum 2025  (5 schede)

    Per le consultazioni referendarie da svolgersi su 5 quesiti, ai componenti dei seggi ordinari e ai seggi per elettori fuori sede spettano i seguenti compensi:

    • Presidente di seggio: € 130,00 di base, con una maggiorazione di € 33,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 maggiorazioni → totale € 262,00.
    • Scrutatori e segretari: € 104,00 di base, maggiorazione di € 22,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 → totale € 192,00

    Compensi per i seggi speciali

    I seggi speciali sono quelli operativi in strutture sanitarie o penitenziarie. In questi casi, gli importi sono più bassi e non variano in base al numero dei referendum:

    • Presidente di seggio speciale: € 79,00
    • Scrutatori e segretari: € 53,00.

    Compensi quando il referendum è abbinato alle elezioni amministrative

    Quando il referendum coincide con un turno di ballottaggio per le amministrative (6 schede in totale), i compensi aumentano leggermente per via dell’impegno aggiuntivo:

    • Presidente: base € 150,00 + 4 maggiorazioni da € 33,00 = € 282,00
    • Scrutatori e segretari: base € 120,00 + 4 maggiorazioni da € 22,00 = € 208,00

    Per i seggi speciali in questo caso:

    • Presidente: € 90,00
    • Scrutatori e segretari: € 61,00

    Compensi seggi referendum: tabella di sintesi

    Tipo di seggio Ruolo Compenso base Maggiorazioni (fino a 4) Totale
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Presidente € 130,00 € 132,00 € 262,00
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Scrutatore / Segretario € 104,00 € 88,00 € 192,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Presidente € 79,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Scrutatore / Segretario € 53,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Presidente € 150,00 € 132,00 € 282,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 120,00 € 88,00 € 208,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Presidente € 90,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 61,00

    Compenso seggi referendum: altre informazioni utili

    Va sottolineato che :

    • i compensi sono esenti da ritenute fiscali e non concorrono al reddito imponibile.
    • Spettano per intero, a meno che il componente non sia stato sostituito: in tal caso il pagamento è proporzionale alla durata effettiva della partecipazione.
    • I presidenti di seggio hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se provenienti da località oltre i 10 km.