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Legge IA in Gazzetta: novità per i professionisti dal 10 ottobre
E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 132 2025 contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il provvedimento, rappresenta un passo importante per dotare l’Italia di un quadro normativo che regoli lo sviluppo, l’uso e la sperimentazione dell’intelligenza artificiale (IA), in coerenza con il regolamento europeo “AI Act” (Regolamento UE 2024/1689) e tenendo conto delle esigenze del contesto nazionale.
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La proposta di legge si fonda su un approccio antropocentrico, ispirato ai principi di trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.
Il testo si compone di 28 articoli, suddivisi in sei capi tematici, e introduce sia norme generali sia misure specifiche per settori strategici come sanità, lavoro, giustizia e pubblica amministrazione.
Vediamo una breve sintesi e in particolare le novità per i professionisti all'ultimo paragrafo.
Principi generali e finalità della legge: sicurezza, trasparenza e centralità della persona
Il Capo I del disegno di legge definisce i principi generali, le finalità e le principali definizioni.
L’obiettivo è promuovere un uso corretto e responsabile dell’IA, valorizzandone le opportunità e prevenendone i rischi. Si richiama esplicitamente l’esigenza di proteggere i diritti fondamentali, la privacy, la sicurezza e la non discriminazione. L’IA deve rispettare l’autonomia decisionale umana, favorire la spiegabilità delle decisioni automatizzate e garantire la sicurezza informatica durante tutto il ciclo di vita dei sistemi.
La legge stabilisce che i dati personali utilizzati devono essere trattati in modo lecito e trasparente, con particolare attenzione ai diritti degli utenti, inclusi i minori e le persone con disabilità. Per i minori di 14 anni è necessario il consenso dei genitori all’uso di sistemi di IA, mentre per quelli con età superiore è ammesso un consenso autonomo, a condizione che le informazioni siano rese in modo chiaro e comprensibile.
Dal punto di vista economico, la legge incoraggia l’adozione dell’IA per rafforzare la competitività delle imprese italiane, sostenere l’innovazione, garantire la disponibilità di dati di qualità e favorire la localizzazione dei server sul territorio nazionale. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza e alla difesa: l’uso dell’IA da parte di organismi preposti alla sicurezza nazionale e alle forze armate è escluso dall’ambito applicativo del provvedimento, ma resta soggetto a garanzie di tutela dei diritti fondamentali.
DDL Intelligenza artificiale su sanità, e pubblica amministrazione
In ambito sanitario l’IA è riconosciuta come uno strumento utile a migliorare prevenzione, diagnosi e cura, ma non può sostituirsi alla decisione medica, che rimane prerogativa esclusiva dei professionisti sanitari. Viene valorizzato l’impiego dell’IA anche per favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità, nell’ambito dei progetti di vita individualizzati.
L’articolo 14 invece stabilisce regole generali per l’uso dell’IA nella pubblica amministrazione, sottolineando la necessità che i sistemi siano strumentali alle decisioni umane, e non sostitutivi, nel rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza.
DDL Intelligenza artificiale: lavoro dipendente, professionisti, diritti d’autore
Un focus particolare è dedicato al mondo del lavoro, con una serie di articoli specifici:
- L’articolo 11 disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale per migliorare le condizioni lavorative, promuovere la produttività e salvaguardare l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Il testo impone il rispetto della dignità umana, della privacy e dei diritti inviolabili dei lavoratori, richiedendo trasparenza sull’uso delle tecnologie da parte dei datori.
- L’articolo 12 istituisce l’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro, con il compito di monitorare gli impatti occupazionali, promuovere strategie di formazione e definire linee guida per un impiego etico e sostenibile delle tecnologie.
- L’articolo 13 interviene sulle professioni intellettuali, precisando che l’IA può essere utilizzata solo per attività di supporto. Il professionista resta sempre responsabile della prestazione, e ha l’obbligo di informare il cliente qualora impieghi sistemi di intelligenza artificiale.
Nel Capo IV che contiene norme a tutela degli utenti sono presenti anche disposizioni in materia di diritto d’autore. Si stabilisce che anche le opere create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale debbano rispettare la normativa vigente, riconoscendo agli autori i diritti connessi alle opere generate.
DDL Intelligenza artificiale: governance, tutele e sanzioni
Il Capo III disciplina la governance dell’intelligenza artificiale in Italia.
È previsto un aggiornamento periodico della Strategia nazionale per l’IA, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di queste tecnologie nei settori produttivi, la ricerca scientifica e la formazione.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate come autorità nazionali per l’IA e avranno un ruolo di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della normativa. Viene conferita una delega al Governo per adeguare la legislazione italiana alle disposizioni del regolamento europeo AI Act.
Il Capo V introduce infine un primo nucleo di disposizioni penali. Sono previste sanzioni per l’uso ingannevole o pericoloso dei sistemi di IA, specialmente se comportano rischi per l’integrità delle persone o la sicurezza nazionale.
Il Capo VI chiude il provvedimento con le disposizioni finanziarie, ribadendo la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Legge Intelligenza artificiale gli obblighi per i professionisti
La legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale come detto entrerà in vigore il 10 ottobre 2025 e impone nuovi obblighi ai professionisti che utilizzano sistemi di AI. La norma stabilisce che:
- l’intelligenza artificiale può essere impiegata solo come supporto o strumento accessorio, mentre l’attività intellettuale del professionista deve restare prevalente;
- diventa obbligatorio informare i clienti sull’uso di sistemi di AI, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Molti professionisti già impiegano queste tecnologie, quindi l’impatto in teoria è immediato.
ATTENZIONE Le regole valgono anche per le professioni non organizzate in ordini, regolate dalla legge 4/2013, che spaziano dall’ambito amministrativo a quello socio-sanitario.
Sebbene la legge non preveda sanzioni specifiche per chi non informa i clienti, l’obbligo si inserisce nei doveri deontologici già esistenti, e ai relativi provvedimenti disciplinari.
Le associazioni di categoria come Confprofessioni e molti Ordini stanno predisponendo linee guida e modelli: i notai non forniranno fac simile unici, ritenendo che vadano personalizzati, mentre i commercialisti presenteranno modulistica e strumenti pratici nei congressi di ottobre. Alcuni ordini professionali, come quello degli avvocati di Milano, hanno già elaborato principi ispirati a trasparenza e comprensibilità.
Vedi in merito Informativa AI ai clienti fac simile per i professionisti
Infine, è previsto un decreto attuativo che affiderà a ordini e associazioni il compito di organizzare percorsi di alfabetizzazione e formazione sulle tecnologie, senza però stanziare fondi aggiuntivi.
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Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia
Il testo della proposta di legge sul salario minimo firmato da PD e M5S aveva iniziato lo scorso 11 luglio 2023 l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.
Sul tema il dibattito è stato molto ampio con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
La Camera a dicembre 2024 ha votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano la proposta iniziale e affidano due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva
Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025 Qui il testo definitivo della legge 144 2025.
Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.
Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale, le osservazioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.
Proposta di legge sul salario minimo 2023
La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce per tutti i rapporti di lavoro il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente, che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia
- per i lavoratori subordinati, che
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
Nel contempo introduce anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Garantisce inoltre l’ultrattività dei contratti scaduti o disdettati; conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)
La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Il salario minimo secondo la direttiva UE
L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il criterio della contrattazione.
La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da
contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "
I consulenti del lavoro osservano quindi come l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello
minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a ) nonché la quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione differita).
Lo studio evidenzia che:
- 39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro,
- 22 sono al di sotto di tale soglia.
Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi retributivi al di sotto degli 8 euro.
Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento dell’11 luglio 2023 ha stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro.
Lo stesso istituto di statistica ha evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che la retribuzione annuale di un individuo è una combinazione di fattori differenti, che comprendono oltre alla retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).
Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della posizione lavorativa.
L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a
- ridotta durata dei contratti di lavoro e
- numero contenuto di ore lavorabili,
oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un basso livello di retribuzione oraria.
Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL
In questo quadro la Fondazione afferma quindi che l'introduzione di un salario minimo :
- – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
- – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra della retribuzione minima tabellare.
- – sarebbe comunque limitante in quanto non riguarda anche quella componente di lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che svolgono.
- – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
- – rischierebbe di determinare un effetto negativo in quei settori/realtà aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).
DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva
Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:
il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:
Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.
Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono:
- la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale;
- il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
- l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
- la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.
Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:
- Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
- Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
- Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.
Legge 144 2025 Cosa cambia
In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:
- Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
- Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
- Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
- Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
- Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
- Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
- Vigilanza sulle cooperative: Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.
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8xmille: dallo Stato 23 milioni alla lotta contro le dipendenze
Il Ministero della Salute ha istituito, con il decreto del 5 agosto 2025, un fondo straordinario per finanziare interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, comprese le dipendenze da gioco d’azzardo.Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025 ed è pienamente operativo
Per l’anno 2025, il fondo ammonta a 23.276.969 euro, e rappresenta uno strumento di potenziamento dei servizi sociosanitari dedicati alle persone con dipendenze, con particolare attenzione alle comunità terapeutiche accreditate.
Le risorse dell’8xmille
La caratteristica principale del provvedimento è che le risorse stanziate provengono dalla quota statale dell’8 × mille dell’IRPEF, riassegnata per finanziare interventi a rilevanza sociale e sanitaria.
Ogni anno, la parte della quota dell’8 × mille non destinata dai contribuenti a una confessione religiosa resta a disposizione dello Stato, che la può indirizzare a progetti in ambito sociale, culturale o umanitario.
Per il 2025, il Ministero della Salute ha scelto di utilizzare queste somme per rafforzare la rete nazionale di cura e riabilitazione delle dipendenze, destinandole in modo mirato alle strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Le somme del fondo sono ripartite tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle a statuto speciale.
La distribuzione avviene secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite al 2024, stabilite nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2024.
La Tabella A allegata al decreto riporta in dettaglio l’importo assegnato a ciascun territorio. Le risorse sono vincolate all’erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024.
Si tratta, in particolare, di trattamenti specialistici, terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, erogati in regime residenziale e conformi ai LEA.
Obbligo di rendicontazione delle Regioni entro gennaio 2027
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al Ministero della Salute una rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2027, contenente:
- il numero e la tipologia delle prestazioni erogate grazie ai fondi dell’8 × mille,
- la spesa effettivamente sostenuta,
- i dati raccolti secondo il modello standard allegato al decreto.
La rendicontazione dovrà dimostrare il carattere aggiuntivo delle prestazioni rispetto a quelle finanziate con risorse ordinarie, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo dei fondi.
Questo provvedimento rappresenta un esempio significativo di utilizzo mirato della quota statale dell’8 × mille per finanziare interventi di forte impatto sociale e sanitario.
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CCNL cooperative sociali e accordo integrativo 2025 per gli educatori
E' stato firmato il 26 gennaio 2024 il rinnovo del Ccnl cooperative sociali da Agci imprese sociali, Confcooperative federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs – il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, in vigore dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'accordo interessa oltre 400mila lavoratori. Il precedente contratto risaliva al 28 marzo 2019 (vedi sotto i paragrafo dedicato )
Il 17 settembre 2025 le parti hanno sottoscritto il verbale di accordo per il corretto inquadramento degli educatori professionali socio-pedagogici, con i seguenti requisiti
- che, alla data del 1° gennaio 2018, fossero titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, alla medesima data
- avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio,
- oppure abbiano almeno venti anni di servizio.
L'accordo prevede che dal 1° novembre 2025, agli educatori socio-pedagogici inquadrati al livello D1 venga attribuito un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile pari a 82,00 euro.
Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, i suddetti educatori transiteranno al livello D2 .L'’Etdr ha effetto su ogni istituto contrattuale e non verrà mantenuto nel caso di passaggio di livello o di mansione.
CCNL cooperative sociali 2023-2025 Trattamento economico
Sono previsti i seguenti aumenti dei minimi conglobati della retribuzione
- 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al livello C1
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al livello C1
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al livello C1,
adeguati proporzionalmente per gli altri livelli
Novità contrattuali
Maternità
Dal 1° gennaio 2024, l’integrazione per l'astensione obbligatoria per maternità passa dall'80 al l 100% della normale retribuzione.
Quattordicesima mensilità
Viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2025 la quattordicesima mensilità pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno versati i dodicesimi dell’importo corrispondenti ai mesi di servizio prestati
La quattordicesima:
- non maturerà a fronte di periodi trascorsi in aspettativa non retribuita
- andrà computata ai fini del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Le parti si sono impegnate a raggiungere prioritariamente la retribuzione piena nel prossimo rinnovo”.
Vengono previsti inoltre:
- l' introduzione dei tempi di vestizione e svestizione pari a 15 minuti riconosciuti nell’orario di lavoro;
- il superamento dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con il riconoscimento di una corresponsione economica;
- l’istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili professionali e la riclassificazione del personale.
- l’incremento al 25% legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato”.
Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo di finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa a partire dal 1° gennaio 2025 passa da 5 a 10 euro mensili.
CCNL Cooperative sociali 2019 novità contrattuali
In tema di contratti a termine la durata massima complessiva è fissata in 36 mesi e 40 mesi per il lavoratori particolarmente svantaggiati. Viene però introdotta la clausola che la stipula di contratti a termine oltre i 24 mesi è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano stabilizzato , con contratti a tempo indeterminato, almeno il 20% dei rapporti a tempo determinato utilizzati nei 12 mesi precedenti (restano esclusi dal computo i lavoratori dimissionari o licenziati per giusta causa o che non abbiano accettato la trasformazione del contratto e le aziende che hanno utilizzato un solo contratto a tempo determinato).
Il numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato non deve superare il 30% del personale complessivamente assunto alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Tabella retributiva 2019-2022
<>La tabella retributiva in vigore fino al 31.12.2022 è la seguente
Livello inquadramento minimo retributivo indennità di funzione livello A1 1.254,62 euro Livello A2 1.266,21 euro Livello B1 1.325,20 euro Livello C1 1.425,21 euro Livello C2 1.425,21 euro Livello C3 1.511,24 euro Livello D1 1.511,24 euro Livello D2 1.594,15 euro
Livello D3 1.697,06 euro Livello E1 1.697,06 euro Livello E2 1.831,71 euro + 77,47 indennità di funzione Livello F1 2.023,07 euro + 154,94 indennità di funzione Livello F2 2310,42 euro + 232,41 indennità di funzione CCNL Cooperative sociali: Maggiorazioni straordinari, lavoro notturno, reperibilità
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con la RSA e le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
STRAORDINARI
- – 15%, straordinario diurno e lavoro festivo e domenicale;
- – 30%, straordinario notturno e straordinario diurno festivo;
- – 50%, straordinario notturno festivo
- – per lavoro notturno: € 12,39 per le prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte; € 6,20 per prestazioni
- oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte.
Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta;
ALTRE MAGGIORAZIONI
- di turno: ai lavoratori inseriti in servizi funzionati su turni ruotanti con continuità nell'arco di 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per il singolo lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno per le ore effettivamente svolte;
- di reperibilità: € 77,47 lorde mensili se oltre alla reperibilità è richiesto l'obbligo di residenza nella struttura; se non vi è l'obbligo di residenza, o per periodi non superiori a 10 giorni tale indennità è di € 5,16 giornaliere;
- di pronta disponibilità: € 1,55/ora (non possono essere previsti più di 8 turni al mese per ciascun dipendente
- ed ha durata minima di 4 ore e massima di 12 ore);
- – di funzione, per l’affiancamento all’inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati: € 50,00, mensili, riconosciuti al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti individuali dei colleghi svantaggiati;
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Pensione e indennità di mobilità incompatibili
Con l’ordinanza n. 25643 del 18 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile – si è pronunciata su una controversia relativa al rapporto tra pensione privilegiata ordinaria e indennità di mobilità.
Giova ricordare che la pensione privilegiata è un trattamento pensionistico riconosciuto ai dipendenti pubblici – civili o militari – che abbiano riportato infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Non si tratta quindi di una pensione maturata per età o anzianità contributiva, ma di un beneficio connesso al danno alla salute subito nello svolgimento delle funzioni lavorative.
La vicenda in esame
La controversia trae origine dal ricorso di un ex ufficiale dell’Aeronautica militare, titolare dal 1988 di pensione privilegiata ordinaria per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Successivamente assunto da Alitalia e licenziato nel 2012, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ottenendone l’erogazione. Tale prestazione ha comportato la sospensione della pensione privilegiata e la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte nel periodo di sovrapposizione. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo le due prestazioni incompatibili, e la questione è giunta in Cassazione.
Decisione della Suprema corte e profili costituzionali
La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici territoriali, ribadendo che l’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
In particolare, è stato precisato che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare, pur derivando da causa di servizio, ha natura retributiva e non risarcitoria, distinguendosi così dalle pensioni di guerra o da quelle tabellari. Ne consegue che essa rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, comportando la sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza tuttavia incidere sul diritto complessivo alla pensione.
Profili costituzionali e decisione finale
La Corte ha escluso ogni profilo di incostituzionalità della disciplina vigente, richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale. È stato ribadito che spetta al legislatore stabilire limiti e incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali e che tale discrezionalità risponde all’esigenza di bilanciare il principio di solidarietà con quello di equilibrio della finanza pubblica. Pertanto, nel caso in esame, la Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della sospensione della pensione privilegiata durante la percezione dell’indennità di mobilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
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Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025
L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.
Le principali osservazioni sono fornite nel Comunicato del 25 settembre 2025
Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000).
Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%).
Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.
I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.
Saldo annualizzato (giugno 2025) Totale posizioni settore privato +352.000 Tempo indeterminato +325.000 Altre tipologie (totale) +27.000 Intermittenti +29.000 Stagionali +15.000 Somministrazione +6.000 Apprendistato -11.000 Tempo determinato -12.000 Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a Assunzioni totali 4.253.000 -2,6% Apprendistato — -8,3% Tempo indeterminato — -6,2% Somministrazione — -4,2% Tempo determinato — -2,9% Stagionali — +1,0% Intermittenti — +3,6% Trasformazioni a TI 405.000 +5,0% Conferme apprendistato 59.000 +7,0% Cessazioni totali 3.316 -
Fondo Clero: contributo statale 2024 e istruzioni INPS 2025
Con Decreto del ministero del Lavoro del 12 giugno 2025 pubblicato in GU il 23 luglio 2025 è stato disposto l' "Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024 "
In particolare, il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e' aumentato, a decorrere dal
1° gennaio 2024,- da euro 9.083.145,06 ad
- euro 9.573.634,89.
Inoltre il contributo straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00.
Contributi Fondo Clero importi, scadenza e modalità di versamento
Si ricorda, sulla base delle nuove istruzioni emanate con la circolare 128 del 23.9.2025 che a seguito del decreto interministeriale 30 luglio 2025 il contributo dovuto per l’anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato aggiornato ed è pari a
2.053,89 euro annui (342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto il quale, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
Di seguito gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo Clero.
- Contributo annuo ante aggiornamento : 1.948,66 euro
- Contributo annuo aggiornato : 2.053,89 euro
Differenza dovuta per ciascun anno: 105,23 euro
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 17,54 euro per un bimestre e a 8,77 euro per un mese.
Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025.
La contribuzione riferita all’anno 2026 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.
1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it solo nei casi seguenti:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici che vogliano effettuare contribuzione volontaria.
Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
- Uffici Postali.
2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
- per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni: IBAN: IT06H0100003245321200001248 – BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.
ATTENZIONE: L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero PREVIA richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale [email protected], oppure via PEC all’indirizzo [email protected].
Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
Fondo sostentamento clero: beneficiari
Si ricorda che :
- la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che
- l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
– per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
– per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :
- ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché
- ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero
Precisazioni per il clero cattolico
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento
L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.
Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti
Differenze contributive per periodi pregressi da pensionati
La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.
Allegati: