• Rubrica del lavoro

    Assenze dal lavoro per ambiente nocivo: no al licenziamento

    Con l’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna ad affrontare un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti: la tutela del lavoratore in presenza di condizioni ambientali nocive e il corretto riparto dell’onere della prova in caso di contestazione disciplinare culminata nel licenziamento. 

    La decisione si colloca nell’alveo della responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di sicurezza e dignità della persona, offrendo chiarimenti rilevanti sull’applicazione dell’art. 2087 c.c. e sui rapporti tra inadempimento datoriale, eccezione di inadempimento del lavoratore e natura ritorsiva del recesso.

    Il caso: lavoro in condizioni non idonee

    La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice, cui era stata contestata un’assenza ritenuta ingiustificata dal posto di lavoro. In precedenza, la stessa dipendente era già stata destinataria di un licenziamento annullato in sede giudiziale perché qualificato come ritorsivo, con conseguente reintegrazione.

    Dopo il rientro in servizio, la lavoratrice aveva denunciato condizioni ambientali non idonee sotto il profilo climatico e igienico-sanitario, lamentando in particolare temperature eccessivamente rigide nei locali di lavoro e servizi igienici privi di adeguata riservatezza.

     A fronte di tali condizioni, aveva interrotto la prestazione, ritenendo legittimo il proprio comportamento in quanto reazione a un inadempimento datoriale.

    Il datore di lavoro, ritenendo ingiustificata l’assenza, aveva avviato il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa. 

    Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, ravvisando sia l’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, sia il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.

    La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e la qualificazione del licenziamento come ritorsivo.

    La decisione della Suprema corte: licenziamento illegittimo

    La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito sotto un duplice profilo: 

    1. la responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di sicurezza e
    2.  la corretta distribuzione dell’onere probatorio.

    In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore integra per legge il contenuto del contratto di lavoro. Ne consegue che trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.

    Sotto il profilo probatorio, il lavoratore è tenuto ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro e la situazione di pericolo o di inadempimento datoriale, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o il rischio. In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, l’assenza di una condizione di nocività o lesività dell’ambiente di lavoro, tale da escludere un concreto pericolo per l’integrità fisica o la dignità personale, deve essere provata dal datore.

    La Corte precisa che tale riparto opera non solo nei casi di danno già verificatosi (infortunio o malattia professionale), ma anche quando il lavoratore deduca una situazione di pericolo o un mero inadempimento in materia di sicurezza, prima ancora del verificarsi di un evento lesivo.

    Quanto al comportamento della lavoratrice, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione dell’assenza come legittima reazione a un inadempimento datoriale, richiamando il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. La valutazione circa la proporzionalità tra gli opposti inadempimenti è stata considerata tipicamente rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, sorretta da motivazione adeguata.

    Infine, con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse raggiunto tale convinzione sia per l’assenza di una valida giustificazione disciplinare, sia  per il  contesto complessivo dei rapporti tra le parti, inclusa la precedente declaratoria di nullità di un primo licenziamento. 

    La reiterazione di condotte datoriali inadempienti, seguite dall’immediata reazione espulsiva a fronte dell’assenza della lavoratrice, è stata ritenuta sintomatica di un intento ritorsivo.

  • Rubrica del lavoro

    Al via il nuovo Portale INPS della Famiglia e della Genitorialità

    Il 17 febbraio 2026 l’INPS ha presentato a Roma alla presenza della Ministra per la famiglia e le pari opportunità Roccella,  il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma digitale  rinnovata (era già disponibile il "portale delle famiglie")  che riunisce in un unico spazio online i principali servizi dedicati a famiglie e genitori.

    Il portale sarà accessibile tramite SPID o CIE anche da app, e integra  le informazioni e i servizi su 40 prestazioni INPS e circa 300 servizi di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo una logica di interoperabilità delle banche dati dei diversi enti.

    La piattaforma nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso a bonus, congedi e misure di sostegno, offrendo un punto unico e organizzato per orientarsi tra le diverse opportunità disponibili. La home page evidenzia i servizi principali, organizzati per momenti chiave della vita familiare.

    Cosa offre il Portale delle famiglie

    Il portale è strutturato in sette sezioni

    1. Servizi INPS personalizzati, 
    2. Diventare genitori, 
    3. Crescita del bambino, 
    4. Disabilità, 
    5. Centri per la famiglia, 
    6. Servizi di prossimità e 
    7. Vicino a te.

    Tra le prestazioni accessibili figurano ISEE, Assegno Unico Universale, bonus nuovi nati, bonus asilo nido, bonus mamme, bonus sociali, congedi parentali e relative indennità, Carta “Dedicata a te”, Carta europea della disabilità, Reddito di libertà, ADI, bonus donne, servizi per lavoratori domestici, Libretto di famiglia e misure per figli con disabilità.

    Inps ricorda che le misure per figli e genitorialità interessano oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei familiari.

    Il portale include anche una sezione dedicata ai servizi di altri enti pubblici, con accesso a informazioni e procedure relative a:

    •  registrazione anagrafica, 
    • codice fiscale, 
    • documenti per minori, 
    • scelta del pediatra, 
    • vaccinazioni, 
    • consultori familiari, 
    • servizi sociali territoriali, 
    • iscrizione a nidi e scuole,

    oltre a collegamenti con Anagrafe nazionale, Agenzia delle Entrate e AgID.

    Dunque il progetto non introduce nuove prestazioni né modifica la normativa vigente, ma rappresenta un intervento di semplificazione amministrativa, che dovrebbe consentire a rendere più immediato, coordinato e personalizzato l’accesso ai servizi per la famiglia  disponibili.

  • Rubrica del lavoro

    Carta acquisti 2026: nuovi limiti ISEE e moduli per richiederla

    Con un comunicato del 2 gennaio il MEF informa del fatto che sono disponibili sul  sito i moduli per richiedere la Carta Acquisti   2026 da 40 euro mensili,  riservata a 

    • ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni 
    • ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, 

    I contributo viene erogato ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

    Si specifica che i destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso la  carta elettronica di pagamento presso:

    • negozi alimentari,
    • supermercati, 
    • farmacie, parafarmacie, 
    • nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.

    I requisiti per avere la Carta acquisti  nel 2026

    A partire dall’1° gennaio 2026, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti i seguenti:

    • per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81;
    • per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 8.230,81;
    • per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.974,42.

    Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dal 1.1.2026, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati. 

    Carta acquisti 2026: come fare domanda

    La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.

    Attenzione al fatto che, coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, possono usufruire del beneficio SENZA bisogno di  fare una nuova richiesta.

    QUI la Modulistica per presentare domanda per:

  • Rubrica del lavoro

    Infortuni domestici: assicurazione INAIL in scadenza il 31 gennaio

    Come ogni anno, il  prossimo 31  gennaio scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"),  pari a 24 euro anche per il 2026   

    Si ricorda che dal 2024  sono possibili anche i versamenti online.

    Rivediamo in sintesi    tutti i dettagli su come funziona.

    Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico

    Si ricorda che  sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa   e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL, e in particolare:

    • chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
    • svolge il lavoro per il lavoro domestico e  la cura dei componenti della famiglia e della casa 
    •  senza vincoli di subordinazione 
    •  in modo abituale ed esclusivo.

    Le categorie interessate  comprendono 

    1. studenti  domiciliati  in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; 
    2. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    3.  cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    4.  lavoratori in mobilità,  lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione 
    5. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.

    E’ escluso l’obbligo assicurativo per : 

    • il lavoratore socialmente utile (Lsu) 
    •  titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    •  il lavoratore part time 
    • il religioso.

    Nello stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlio).

     Qual è l'ambito domestico?

    ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).

    Anche  la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze è considerata al pari dell’abitazione, purché si trovi in Italia.

    Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto

    Le prestazioni  in caso di infortunio comprendono: 

    • una rendita diretta per inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, compresa tra un minimo di 139,58 e un massimo di 1.702,23 euro, 
    • una prestazione una tantum rivalutabile per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, pari a 395 euro, e 
    • una rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, dell’importo massimo di 1.702,23 euro.

    Per gli infortuni domestici con esito mortale, inoltre, è prevista l’erogazione in favore dei superstiti, o di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, di un assegno una tantum di 12.342,84 euro e un’ulteriore prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni.

     Infine, i titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100% in condizioni particolarmente gravi, hanno diritto a un assegno mensile per l’assistenza personale continuativa.

    Iscrizioni e pagamento come fare

    PRIMA ISCRIZIONE 

    Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere  ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS. 

    L’iscrizione si effettua  utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso  che  contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.  

    La prima iscrizione  si puo effettuare  in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.

    Si può pagare online:

    – sul sito dell’Inail;

    – sul sito di Poste Italiane;

    – sul sito della tua banca;

    – tramite l’app IO.

    In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.

    Puoi effettuare  Per maggiori dettagli consulta il sito

    RINNOVO 

    Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.

    L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.

    Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?

    Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:

    • i soggetti con  reddito complessivo lordo  inferiore a 4.648,11 euro l’anno e  
    • che fanno  parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,

    Per iscriversi o rinnovare la polizza  ogni anno   va utilizzato  il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.

    Assistenza e informazioni

    Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il contact center Inail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa, sia da rete mobile.

    SCARICA QUI L'opuscolo ufficiale INAIL 2026

  • Rubrica del lavoro

    Sgravio contributivo agricoltura 2020: revoche in arrivo

    INPS comunica nel messaggio 72 2026 di aver concluso i controlli ex post  sui  requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e che sono in fase di notificazione

    i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.

    Le motivazioni  possono essere verificate oltre che sui provvedimenti di annullamento,anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

    L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando  una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” oun’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto  Previdenziale del Contribuente”.

    ATTENZIONE L'istituto precisa che se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero (o per la prima rata in caso di istanza di rateazione) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento , la sanzione civile prevista si riduce del 50% 

    Si ricorda inoltre che è  possibile proporre istanza di riesame  attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del

    Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.

    Sgravio contributivo straordinario per le filiere agricole e affini nei primi sei mesi del 2020 

    La misura consisteva nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 , per il  rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori: 

    • filiere agricole,  pesca e dell'acquacoltura, 
    • filiere   agrituristiche,   apistiche,    brassicole,    cerealicole, florovivaistiche,     vitivinicole     
    • allevamento, ippicoltura, della pesca e  dell'acquacoltura.

    Nello specifico le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:

    • 01.11 xx – Coltivazione di cereali
    • 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
    • 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
    • 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
    • 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
    • 01.21.00 – Coltivazione di uva
    • 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
    • 01.30 – Riproduzione piante
    • 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
    • 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
    • 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
    • 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
    • 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
    • 01.46.00 – Allevamento di suini
    • 01.47.00 – Allevamento di pollame
    • 01.49.10 – Allevamento di conigli
    • 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
    • 01.49.40 – Bachicoltura
    • 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
    • 01.49.30 – Apicoltura
    • 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
    • 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
    • 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
    • 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
    • 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
    • 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
    • 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
    • 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
    • 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
    • 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
    • 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
    • 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

     MODALITA' OPERATIVE   PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO                  

    1.  L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020  e  in  coerenza con  i  limiti  individuali  sugli Aiuti di Stato  fissati   dalla   comunicazione   della  Commissione europea del 19 marzo  2020   «Quadro temporaneo» (C(2020)  1863) 
    2. L'esonero e'  riconosciuto  nei  limiti  della contribuzione  dovuta  dai  datori  di  lavoro,  al  netto  di  altre agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente , spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30  giugno 2020.
    3.  L'agevolazione  contributiva   andrà richiesta tramite domanda all'INPS , che monitora il rispetto dei limiti finanziari
    4. In caso  di  superamento  del  limite  individuale  fissato  dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
    5. In caso di superamento del limite di spesa  fissato l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei  beneficiari  
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Decreto Milleproroghe 2026: le nuove scadenze approvate

    Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 11 dicembre  il nuovo decreto-legge “Milleproroghe”, provvedimento che, come da prassi, interviene ogni fine anno per rinviare scadenze imminenti e assicurare continuità all’azione amministrativa nei principali comparti pubblici. Il decreto ha una portata trasversale è suddiviso per settori, in sedici articoli, ciascuno collegato alle competenze di specifici Ministeri. In molti casi, le scadenze vengono riposizionate al 31 dicembre 2026, con alcune estensioni ulteriori fino al 2027 o al 2028. 

    Si ricorda che si tratta comunque di un testo provvisorio  che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dorvra poi essere convertito in legge entro 60 giorni 

    Proroghe incarichi e cabine di regia progetti complessi

    Un primo blocco significativo riguarda la proroga di incarichi commissariali e di strutture straordinarie impiegate per la gestione di opere e progetti ad alta complessità. Vengono estesi, tra gli altri, 

    gli incarichi relativi al risanamento delle baraccopoli di Messina, agli interventi nell’area Bagnoli-Coroglio e alla riqualificazione dell’ex Arsenale della Maddalena. 

    In alcuni casi, la durata delle misure transitorie arriva fino al 2028, segnalando la necessità di mantenere strumenti speciali per completare processi che faticano a rientrare nei tempi ordinari della programmazione amministrativa. 

    Nello stesso ambito si colloca anche la proroga della Cabina di regia per la crisi idrica, ritenuta ancora essenziale in un quadro di persistente pressione climatica e di necessità di coordinamento tra livelli istituzionali. 

    Rinvio dei testi unici fiscali

    Per contribuenti e professionisti, assume particolare rilievo lo slittamento dell’entrata in vigore di più Testi Unici fiscali e tributari. 

    Il decreto rinvia al 1° gennaio 2027 l’efficacia di disposizioni su: sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro. 

    La ratio è concedere un ulteriore periodo di adattamento sia alle amministrazioni finanziarie sia agli operatori, evitando l’applicazione accelerata di un corpus normativo complesso, con possibili effetti critici su adempimenti e contenzioso.

    Per maggiori dettagli leggi Milleproroghe approvato slittano i Testi Unici

    Pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza e sanità

    Il Milleproroghe interviene anche su diversi aspetti organizzativi della PA, con proroghe che interessano istituti come mobilità volontaria, comandi e distacchi, oltre al mantenimento del divieto di assegnazione del personale del Ministero della giustizia ad altre amministrazioni. 

    Si prevede inoltre l’estensione della validità di graduatorie concorsuali, con attenzione specifica al comparto dell’amministrazione penitenziaria, per sostenere la copertura degli organici e la continuità dei servizi. 

    Nel settore sicurezza e difesa, le proroghe riguardano l’organizzazione del Ministero dell’interno e la gestione del personale impiegato nei punti di crisi migratoria, con possibilità di estendere rapporti a tempo determinato anche per il personale della Croce Rossa.

    Ampio spazio è riservato al comparto sanitario, con la conferma di un regime derogatorio volto a fronteggiare la carenza di personale. Sono prorogate misure straordinarie per il reclutamento di medici, specializzandi e personale sanitario; resta inoltre la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave e vengono rinviati alcuni passaggi verso riforme strutturali, come la valutazione multidimensionale per anziani non autosufficienti. L’obiettivo è garantire continuità dei servizi essenziali del SSN

    Milleproroghe: Istruzione ricerca lavoro

    Nel settore istruzione e ricerca, il decreto estende incarichi e procedure transitorie per dirigenti tecnici, organi universitari e personale in comando presso gli uffici scolastici regionali, rinviando anche termini legati all’abilitazione scientifica nazionale. 

    Sul fronte economico-sociale, vengono prorogati  gli incentivi all’occupazione, al lavoro giovanile e all’autoimpiego, insieme al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. 

    Vedi anche Bonus giovani donne zes novità nel Milleproroghe

    Inoltre, sono estesi i termini per obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali in comparti come turismo, agricoltura e pesca.

    Tabella riepilogo scadenze Milleproroghe 2026

    Area Misura Nuova scadenza Note
    PCM / Commissari LEP – attività istruttoria 31/12/2026 Proroga
    PCM / Commissari Sub-commissario ex Arsenale della Maddalena 31/12/2027 Incarico prorogato
    PCM / Commissari Nuovo complesso ospedaliero di Siracusa (termini) 31/12/2026 Commi 1 e 2
    PCM / Commissari Commissario straordinario Bagnoli-Coroglio 31/12/2026 Proroga incarico
    PCM / Crisi idrica Cabina di regia per la crisi idrica anni 2024–2027 Estensione copertura
    PCM / Contributi Sospensione termini prescrizionali contributivi (L. 335/1995) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Contributi Regime sanzionatorio PA per tardivo pagamento contributi (DL 228/2021) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Eventi eccezionali Trasmissione dati spese agevolabili connesse a eventi eccezionali anni 2024–2026 Estensione periodo
    PCM / Emergenze Contributo per autonoma sistemazione (DL 76/2024) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Sport Disposizioni processuali campionati professionistici 31/12/2026 Proroga
    PCM / Messina Commissario risanamento baraccopoli di Messina 31/12/2026 Proroga
    PCM / Messina Subcommissario risanamento baraccopoli di Messina 31/12/2026 Proroga
    Interno Modifiche regolamento organizzazione Ministero Interno 31/03/2026 Da 31/12/2025
    Giustizia / PA Divieto di comando/distacco/assegnazione presso altre PA (DL 19/2024) 31/12/2026 Proroga
    Interno / Migranti Croce Rossa – contratti TD per punto di crisi di Lampedusa 31/12/2026 Prorogabili fino
    Interno / Frontiere Potenziamento prima accoglienza e controlli frontiera (DL 20/2023) 31/12/2026 Proroga
    Vigili del fuoco Graduatoria procedura speciale Vigili del fuoco 31/12/2026 Proroga validità
    Forze di polizia Facoltà assunzionali (art. 35, c.4, d.lgs 165/2001) 31/12/2026 Proroga
    Dirigenti sicurezza Finanziamento area negoziale dirigenti 2018–2029 Estensione periodo
    MEF / Fisco Testo unico sanzioni tributarie 01/01/2027 Da 01/01/2026
    MEF / Fisco Testo unico tributi erariali minori 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico giustizia tributaria 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico versamenti e riscossione 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti 01/01/2027 Rinvio
    Salute Valutazione multidimensionale unificata (anziani non autosufficienti) – termine specifico 30/11/2026 Da 30/11/2025
    Salute Valutazione multidimensionale – decorrenze 01/01/2027 / 01/01/2028 Fasi differite
    Salute Veterinari autorizzati – sorveglianza e sanità animale 31/12/2026 Proroga
    Salute Raccolta sangue da laureati in medicina abilitati (DM 156/2023) 31/12/2026 Fino al
    Salute Responsabilità penale operatori sanitari (solo colpa grave) 31/12/2026 Fino al
    Salute Dirigente chimico – requisiti anagrafici concorsi 31/12/2026 Fino al
    Salute Limite 68 anni elenchi direzione sanitaria (DL 75/2023) 31/12/2026 Fino al
    Salute Medicina d’emergenza-urgenza – requisiti concorsi 31/12/2026 Fino al
    Salute Trasformazione rapporto a ridotto/parziale (emergenza-urgenza) 31/12/2026 Fino al
    Salute Incompatibilità professioni sanitarie (DL 127/2021) 31/12/2026 Fino al
    Salute Incarichi a specializzandi e TD professioni sanitarie (L. 234/2021) – estensione 2022–2026 / 31/12/2026 Periodo + termine
    Salute Stabilizzazioni (L. 234/2021) – riferimento temporale 31/12/2026 Esteso fino
    Salute Incarichi lavoro autonomo a laureati in medicina abilitati (DL 198/2022) 31/12/2026 Termine
    Salute Commissario “Parco della salute” Torino 31/12/2026 Fino al
    Istruzione / Univ. Centro informazione mobilità ed equivalenze accademiche triennio 2026–2028 Proroga triennale
    Istruzione Reclutamento dirigenti tecnici – termine “comunque entro” 31/12/2026 Termine massimo
    Istruzione Incarichi dirigenti tecnici – durata massima 31/12/2026 Fino al
    Istruzione Personale in comando presso USR a.s. 2026/2027 Decorrenza 01/09/2026
    Istruzione Assunzioni docenti di religione a.s. 2025/2026 e 2026/2027 Periodo
    Istruzione ITS Academy – cofinanziamento regionale piani triennali fino al 2026 Da “fino al 2025”
    Università CUN (Consiglio universitario nazionale) 30/06/2026 Proroga
    Università ASN 2023-2025 (6° quadrimestre) 10/06/2026 Da 10/03/2026
    Imprese Fondo di garanzia PMI 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi autoimpiego (DL 60/2024) 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi occupazione giovanile 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi lavoratrici svantaggiate 31/12/2026 Proroga
    Sud / Investimenti Incentivi ZES Mezzogiorno 31/12/2026 Proroga
    Agricoltura Tecniche di evoluzione assistita (TEA) 31/12/2026 Proroga
    Pesca Contratti assicurativi rischi catastrofali (pesca e acquacoltura) 31/03/2026 Proroga termini
    Aiuti di Stato Notifica atti recupero aiuti di Stato 31/12/2027 Da 31/12/2025
    Turismo / Energia Autorizzazioni FER presso strutture (turismo/termale) 31/12/2026 Fino al
    Turismo Piccole e microimprese turismo e pubblici esercizi – assicurazioni rischi catastrofali 31/03/2026 Proroga termini
    Turismo Allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto 15/12/2026 Da 15/12/2025
  • Rubrica del lavoro

    Indennità fermo pesca: al via i pagamenti 2025

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il  Decreto direttoriale n. 2987 del 8 ottobre 2025, con il quale  la Direzione generale degli ammortizzatori sociali   ha autorizzato il  riconoscimento  dell'indennità  cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri,  prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. 

    Il Decreto a fronte di 4.241 istanze presentate ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera o

    • n. 668.917 giornate di fermo pesca obbligatorio con un importo di euro 20.067.510,00;
    • n. 180.404 giornate di fermo pesca non obbligatorio per un numero massimo di 40 giornate l’anno autorizzabili per ciascun lavoratore, con un importo di euro 5.412.120,00.

    La corresponsione agli aventi diritto  sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima

    Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.

    Indennità fermo pesca a chi spetta

    1 –  INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

    L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

    • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
    •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
    •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
    •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
    •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

    1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

     L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

    Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.

     L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

    a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

    in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.