• Rubrica del lavoro

    INPGI 2: contributi 2023 per giornalisti collaboratori

    L’INPGI, con circolare 30 gennaio 2023, n. 1,  ha comunicato  le aliquote contributive relative ai giornalisti  che svolgono attività lavorativa  come collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPGI 2. Vengono forniti anche  i minimali e i massimali e le istruzioni per l’eventuale rateazione dei debiti contributivi. 

    Vediamo meglio.

    Aliquote contributive giornalisti Collaboratori e assicurazione infortuni

    1 – La contribuzione dovuta sui compensi dei giornalisti che svolgono attività lavorativa sotto forma di CO.CO.CO., non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatoria è cosi composta 

    1.     Aliquota IVS 26%;
    2.     Prestazioni temporanee 2%;

    Il totale è quindi  28% di cui il 

    • 18,67% a carico del committente e
    • il 9,33% a carico del giornalista.

    2 – L'’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei CO.CO.CO. titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati è pari a 

      17%;   di cui l’11,33% a carico del committente e il 5,67% a carico del giornalista.

    Per entrambe le categorie resta fisso il contributo integrativo del 4% , a carico del committente 

    ATTENZIONE Si ricorda che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori  per prestazioni effettuate entro il 31 12 2022 ma con  compensi erogati entro il 12 gennaio 2023   si fa riferimento alle aliquote 2022 . Tali compensi vanno dichiarati nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.

    Il premio assicurativo 2023 resta fissato a € 6,00 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI, a carico del committente.

    Minimali e massimali di reddito imponibile 

    A seguito dell'aggiornamento dell'indice ISTAT  sono determinati 

    • Il limite massimale in € 113.520,00,
    • il minimo annuo  in € 17.504,00. 

    Qualora a fine anno non sia stato raggiunto questo minimale l’Istituto limita l'accredito dei contributi mensili  in proporzione a quanto versato 

    Rateazione dei debiti contributivi

    Il committente  può richiedere una dilazione  del debito contributivo e delle  sanzioni inviando la domanda mediante il modulo DIL-02. disponibile su sito INPGI

    Possono essere oggetto di pagamento dilazionato, fino a 24 mesi  le somme che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

     Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022 

    Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

    Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo –  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

     Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

    L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come  i  lavoratori dipendenti  dai propri datori di lavoro. 

    La domanda  va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati.

    Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

    •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
    • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
    • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
    • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

    Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

    Bonus 150 euro: quando viene pagato

    INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

    •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
    • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
    • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens  relative alle retribuzioni di novembre 2022;
    •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
    • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi 2022: 82705 gli ingressi previsti

    E' stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 

    contenente la programmazione "transitoria" dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non  comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. 

    Nel decreto viene fissata una quota di nuovo superiore al 2021 pari a 82705 unità , numero provvisorio  in quanto IL  documento  programmatico  triennale  non  e'  stato  emanato  e  tenuto  conto  dei consistenti  fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale.

    Si tiene conto inoltre dell'art. 22, comma 2, del testo  unico  dell'immigrazione,  che  prevede per il datore di lavoro che  voglia  assumere  uno  straniero

    residente all'estero e  verificare preventivamente presso il  centro  per  l'impiego competente,  l'indisponibilita'  di  un   lavoratore   presente   sul  territorio nazionale con il profilo adatto a  a ricoprire il posto di lavoro,    con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale  politiche con nota  del  20  dicembre  2022   in tema di adempimenti  dei  centri  per l'impiego»; 

     La programmazione è  riassunta nella tabella  seguente:

    PROGRAMMAZIONE FLUSSI INGRESSO 
    Quota complessiva 82705, di cui 44000  per lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo  e turistico alberghiero di cui: 22000 gestiti dalle organizzazioni datoriali e  sindacali del settore
     38.705  per lavoro subordinato non stagionale e autonomo di cui: per lavoro subordinato non stagionale 30105 da paesi con accordi di cooperazione attivi o imminenti
    1000 lavoratori già formati nei paesi di origine
    100 lavoratori dal Venezuela di origine italiana
    6000 lavoratori autonomi
    500 imprenditori artisti 

       

     Termini per la presentazione delle domande  e istruzioni operative

     I termini  per  la  presentazione  delle  domande   sono fissati dalle ore 9,00  del  sessantesimo  giorno  successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale , quindi dal 27 marzo 2023 fino a esaurimento delle quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. 

     Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,saranno  ripartite  dal  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome. 

     ATTENZIONE è previsto che trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del decreto qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rileviquote significative non utilizzate tpuo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro.

     Le disposizioni attuative in particolare sulla documentazione da presentario per dimostrare di aver verificato la disponibilità di lavoratori italiani  saranno definite con  apposita circolare congiunta del Ministero  dell'interno,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  del  Ministero  dell'agricoltura,della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sentito  il  Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   e comunicata  comunicata sui siti web degli stessi Ministeri. 

      

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Riscatto laurea calcolo online: simulatore INPS rinnovato

    Il servizio informativo sul riscatto del corso universitario di studi ai fini pensionistici  viene arricchito di nuove funzioni.   Le  informazioni  sugli importi della pensione a seguito del riscatto, sul regime fiscale  sono disponibili online sul sito INPS dal 2021 anche senza SPID ne' altri codici identificativi. Il simulatore è ndirizzato in particolare ai giovani che sono  i più nteressati alle informazioni per migliorare le prospettive di pensione 

    Vediamo piu in dettaglio come funziona e le novità 2023

    Calcolo riscatto laurea online

    Il servizio è raggiungibile tramite il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Riscatto Laurea – Simulatore”  e aiuta gli utenti  a conoscere  gli effetti di un eventuale  riscatto del corso universitario di studi ai fini pensionistici. 

    L'aspetto importante è che l'accesso è libero e non sono  richieste  credenziali per il suo utilizzo. Il servizio è interattivo e richiede l’inserimento di pochi dati,  in forma  anonima.

    Vengono chiarite:

    •  le varie tipologie di riscatto di laurea disponibili per  le diverse  platee di contribuenti ( riscatto agevolato,  per inoccupati,  riscatto laurea ordinario), 
    • i possibili vantaggi fiscali  collegati al pagamento degli oneri previsti e 
    •  una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio economico stimato che si puo ottenere sull'assegno di pensione con il pagamento dell’onere.

    Simulatore riscatto laurea ad accesso riservato 

    Il messaggio precisa che si potrà proseguire nell’approfondimento del servizio autenticandosi a mezzo SPID , CIE e CNS . In questo modo l’interazione è basata sui dati reali  dell’utente presenti negli archivi dell’Istituto (contribuzione versata, periodi lavorati, etc.) ed eventuali simulazioni avranno una maggiore affidabilità.

    Infine nella sezione ad accesso riservato l’utente potrà anche inoltrare direttamente  la domanda di riscatto all’Istituto.

    Il servizio è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso (PC, tablet o telefono cellulare).

    Aggiornamento 2023

    Nella nuova versione della simulazione è presente  il calcolo del riscatto con il criterio della riserva matematica per i soggetti che hanno periodi di riscatto e/o lavorativi collocati nel sistema di calcolo retributivo della futura pensione (assicurati con periodi lavorativi e/o da riscatto anteriori al 1996 o, se in possesso di 18 anni di anzianità al 1996, anteriori al 2012). Inoltre, è stata inserita la possibilità di valutare gli effetti di un eventuale passaggio al sistema contributivo rispetto al calcolo del riscatto.

    L'istituto precisa che le date e gli importi   del costo e della pensione futura sono presentati all’utente dal servizio sono calcolati solo sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo e devono essere considerati indicativi e orientativi. E' necessaria infatti una  verifica della contribuzione effettivamente versata e degli ulteriori dati che risultano negli archivi dell’INPS  per il calcolo definitivo 

    Viene quindi raccomandato prima di procedere alla domanda avvalersi della  consulenza delle Strutture territoriali dell’INPS o degli Enti di Patronato o del servizio sopracitato, accessibile con la propria identià digitale (  SPID almeno di livello 2, CIE e CNS) per ottenere stime più precise, basate sui dati dell’utente presenti negli archivi INPS (contribuzione versata, periodi lavorati, ecc.).

  • Rubrica del lavoro

    Mobilità: piani aziendali casa-lavoro entro il 31.12

     Si avvicina la  scadenza del nuovo obbligo  per aziende con più di 100 dipendenti di presentare il  Piano spostamenti casa – lavoro PSCL

    previsto dal  Decreto Rilancio 34 2020 per migliorare la mobilità sostenibile nei centri urbani. La presentazione di un piano dettagliato sulle modalità di spostamento dei dipendenti scade infatti il 31 dicembre .

    Rivediamo di seguito in sintesi la disciplina . Le linee guida per la redazione del piano  sono allegate in fondo all'articolo.

    Mobility manager  e gestione degli spostamenti casa-lavoro

    Il decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti  che definisce  quanto previsto dall'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) era stato pubblicato in GU a giugno 2021 

    La norma mirava a favorire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale del  traffico  privato, promuovendo  interventi di organizzazione e gestione degli spostamenti sistematici casa-lavoro, con  l'utilizzo di sistemi condivisi e a ridotto impatto ambientale (bici/ car sharing, car pooling ,  ecc) invece delle auto private.

    A questo fine   si prevedeva l'istituzione di 

    1.  «mobility manager aziendali»:  per le  aziende con piu di 100 dipendenti  situate  in  capoluoghi di regione, citta' metropolitane, capoluoghi  di provincia o comunque nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti  e 
    2.  «mobility manager d'area»: negli enti locali , chiamati a fare da raccordo tra i mobility manager aziendali;

    La norma specifica che il numero di 100 dipendenti comprende il personale presente in azienda anche per  contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando  ecc.

    I mobility manager possono essere nominati e i piani PSCL possono essere comunque predisposti in forma volontaria anche nelle aziende al disotto della soglia prevista e dagli enti locali non tenuti all'obbligo di legge.

    I manager sono chiamati a   predisporre  i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che dovranno definire  misure alternative all'utilizzo delle auto private (car sharing car pooling  con i relativi benefici  entro il 31 dicembre di ogni anno.

    Un decreto interdirettoriale con le linee guida per la redazione del piano è stato pubblicato ad agosto 2021 (DI 209 2021)

    AGGIORNAMENTO 21 novembre 2022 

    Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Transizione ecologica con modifiche al decreto istitutivo

    Tra le novità si segnala  che  «In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita'  locale, la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle diverse societa' del raggruppamento». 

    Altre modifiche riguardano invece l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni.

    Qui il testo del nuovo decreto

    Piani spostamenti PLSC: cosa sono

    Come detto il PLSC deve definire in dettaglio:

    •   le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilita' sostenibile ,  sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilita' e dello stato dell'offerta di trasporto pubblico del territorio e  
    • i benefici conseguibili , sia per i dipedenti che per l'ambiente  con l'attuazione delle misure . 

    A regime i piani andranno inviati ogni anno entro 15 giorni dalla redazione al Comune di riferimento .

    Sono previste anche misure di premialità per i Comuni che riescano a otttimizzare e integrare i diversi PSCL.

    Requisiti e funzioni del mobility manager aziendale e d'area

    Il requisito fondamentale richiesto al mobility manager è la comprovata competenza professionale e/o a esperienza nel settore della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela ambientale.

    I mobility manager aziendali   saranno tenuti a

    • interventi di organizzazione e la gestione della domanda di mobilita' del personale dipendente,
    •  supporto all'adozione del PSCL; 
    • adeguamento del PSCL  sulla base delle indicazioni ricevute dal comune
    • verifica dell'attuazione del PSCL,e valutazione del loro livello di soddisfazione; 
    • cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente  coinvolti 
    • iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilita' sostenibile

     Al mobility manager d'area sono attribuite le funzioni di :

    • raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi con tiunioni e incontri periodici  
    •  supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilita' sostenibile;
    • acquisizione dei dati relativi all'origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali. 

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Bonus 1000 euro lavoratori fragili: richieste entro il 30 novembre

    LA circolare INPS n. 96 2022 ha fornito le istruzioni per ottenere il bonus di 1000  euro destinato ai  lavoratori fragili  che hanno superato il limite massimo di giorni di malattia indennizzabili dall’Inps. La richiesta va inviata per via telematica entro il 30 novembre 2022

    Ricordiamo  in sintesi di cosa si tratta:  in base al Dl 18/2020, i lavoratori fragili che non avevano la possibiità di  svolgere l’attività in modalità agile, avevano diritto ad assentarsi dal lavoro, a fronte di certificazione medica che certificasse la condizione di fragilità, e tale assenza era equiparata a ricovero ospedaliero. 

    Dato il protrarsi dell'emergenza  spesso è stato superato il limite massimo indennizzabile dall’Inps di norma pari a 180 giorni nell’anno senza avere quindi adeguato sostegno economico per parte del 2021 .Per questo la  legge 234/2021, ha previsto l’erogazione di un’una tantum da 1.000 euro a ogni lavoratore con i requisiti previsti, nel limite massimo di 5 milioni di euro complessivi.

    Bonus 1000 euro beneficiari 

    Hanno diritto i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica  di malattia presso l'INPS. Si tratta, spiega l'INPS, " a titolo esemplificativo e non esaustivo", delle seguenti categorie:

    •  operai del settore industria;
    •  operai e impiegati del settore terziario e servizi;
    •  lavoratori dell’agricoltura;
    •  lavoratori dello spettacolo;
    •  lavoratori marittimi.

    Restano esclusi invece i collaboratori familiari (colf e badanti),

    • impiegati dell'industria, 
    •  quadri  (industria e artigianato) e  dirigenti, 
    • portieri, 
    •  lavoratori autonomi e 
    •  lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.

    La circolare precisa inoltre le modalità di calcolo del periodo  massimo indennizzabile  per le diverse categorie e ricorda che 

    L’indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.

    Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni – di disoccupazione o ad altro titolo – percepite dal richiedente.

    L'inps sottolinea che ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, vengono considerate :

    1. sia le giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, 
    2. sia quelle certificate per altre malattie.

    Requisiti per il diritto al bonus 1000 euro 

    Per il diritto al bonus 1000 euro ai lavoratori fragili, il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:

    • a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
    • b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
    • c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
    • d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
    • In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione (DPR 445-2000).

    Presentazione della domanda e pagamento Bonus lavoratori fragili

    La domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata, come detto, entro e non oltre il 30 novembre 2022, con una delle seguenti modalità 

    1-. on-line attraverso il portale web dell’Istituto www.inps.it con una delle seguenti credenziali:

    • • SPID di livello 2 o superiore;
    • • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    2.  tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    3. per il tramite degli Istituti di patronato.

    All’interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti funzionalità:

    • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
    • Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
    • Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già inviata/protocollata;
    • Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all'Istituto;
    • Manuale utente.

    Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), il beneficiario è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria  “MV70” è disponibile sul portale web www.inps.it.

  • Rubrica del lavoro

    Verifiche periodiche: tariffe aggiornate dal 1 dicembre 2022

    Il 30 novembre 2022 scade il biennio di vigenza delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro. 

    Per l'aggiornamento  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito  le tabelle delle nuove tariffe aggiornate  in base all'attuale indice ISTAT  2022 dei prezzi al consumo, pari a  1,149%. 

    Le tabelle sono pubblicate anche sul portale INAIL alla pagina Soggetti abilitati.

    Le tabelle si riferiscono  in particolare ai seguenti settori:

    • Attrezzature di lavoro del gruppo SP – Sollevamento persone
    • Attrezzature di lavoro del gruppo SC – Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza
    • centrifuga
    • Attrezzature del gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore,tubazioni. (1 di 2)
    • Attrezzature del gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2) Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq