• Rubrica del lavoro

    Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico

    Nella circolare 102 2022  e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps  aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

     L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende  favorire il lavoro femminile: riguarda quindi  anche il settore del lavoro domestico .

    Consiste nello sgravio del 50%   a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.

    Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

    Con il messaggio  1552 del 28 aprile  2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare,  baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.

    Vediamo le principali istruzioni operative.

    Esonero contributivo post maternità: domande per  lavoratrici domestiche

    Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché  senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro  sia avvenuto  entro il 31 dicembre 2022.

    I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    e selezionando  la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,

     Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni  sullo stato di lavorazione. 

    In caso di accoglimento  si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

    Per i trimestri per i quali   sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice

     il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011,  con le  modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

    Tabelle contributi con esonero del 50%   2022 – 2023

    Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023

  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d’ufficio

    Con il messaggio 4616  del 22 dicembre 2022 INPS  ha fornito le istruzioni per la gestione dei fringe benefits a 3000 euro e del bonus benzina introdotti dai decreti Aiuti ter  e Quater  solo per il 2022  per i lavoratori dipendenti.

    L'istituto ricorda che 

    •  l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro del valore  dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori  “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
    •  l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale
    • le stesse disposizioni valgono anche  se il lavoratore ha scelto la sostituzione dei premi di risultato, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. 

    Conguaglio contributivo  in capo ai datori di lavoro

    Il messaggio  4616 sottolinea che in sede di  versamento 

    1. se il  valore dei fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il  2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
    2. Per la determinazione dei limiti  ai fini fiscali si deve tenere conto anche dei  beni o servizi ceduti  nel 2022 da eventuali precedenti datori di lavoro.
    3. mentre ai fini previdenziali vanno versati solo i contributi relativi  ai fringe benefits erogati
    4. Nel caso il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

    L'istituto  precisa quindi che per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro  possono procedere  con tre modalità:

    1.  direttamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
    2. con una soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
    3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

    Flussi regolarizzativi per variazione massiva d'ufficio 

    Con il messaggio 1448 del 18 aprile 2023 INPS ha comunicato  ad integrazione del messaggio precedente che per i lavoratori che hanno optato  per la valorizzazione degli elementi nelle denuncie di gennaio e febbraio 2023 , i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

    A seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

    Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio,  sarà fornito riscontro nel  Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

  • Rubrica del lavoro

    Certificazioni Uniche giornalisti 2023 e dichiarazioni: istruzioni

    Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’INPGI (in area riservata ) le certificazioni uniche (CU 2023) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2022 ai giornalisti autonomi scritti presso la  Gestione previdenziale INPGI 2 

    Per quanto riguarda invece i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente  si deve fare riferimento ai servizi messi a disposizione dall' INPS che  a decorrere dal 1° luglio 2022  ha assorbito la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti     per effetto della legge 234/2021 

    CU Giornalisti dipendenti 

     i giornalisti che abbiano ricevuto nel primo semestre del 2022 prestazioni a carico della  Gestione sostitutiva  INPGI  e che, successivamente al 1° luglio 2022, abbiano percepito prestazioni a carico del subentrato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS, potranno reperire i relativi documenti – riferiti all’intero anno 2022  – accedendo ai servizi messi a disposizione dell’INPS 

    ATTENZIONE Per i giornalisti che abbiano percepito solo prestazioni dalla Gestione sostitutiva INPGI nel primo semestre 2022, senza aver percepito altre prestazioni  dal 1° luglio in poi, la CU sarà inviata a cura dell’INPGI presso gli indirizzi di posta elettronica o fisica conosciuti. In questo caso la CU potrà anche  essere richiesta dagli interessati tramite la  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. 

    La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema SPID.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella circolare 29 del 15 marzo 2023.

    Dichiarazioni redditi giornalisti: convenzioni INPGI

    INPGI informa  inoltre che  come ogni anno sono attive delle convenzioni con i seguenti CAF per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2022:

    1. Acli Milano Servizi Fiscali Srl (la cui l’attività viene svolta esclusivamente nel territorio di Milano – Monza/Brianza e relative province):  dichiarazione singola: euro 50,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi);dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 100,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi).
    2. CAAF 50&Più SRL (operante su tutto il territorio nazionale):  dichiarazione singola: Nord-Est, Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Marche euro 49,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi) – altre regioni euro 40,00 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi);  dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 74,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi).
  • Rubrica del lavoro

    Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP

    Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.

    L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016,  aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati: 

    • malattia,
    •  maternità,
    •  congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
    •  integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
    •  mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.

    Con il nuovo documento si integrano le disposizioni  con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.

    In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011

    Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale,  n. 52/1992,  che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che  comporta, anche il suddetto personale   ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.

    Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze. 

    La circolare riepiloga in dettaglio e integra  le istruzioni operative.

    Specifica anche il caso dei periodi pregressi,   per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa

    Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione

     

  • Rubrica del lavoro

    Consulenti del lavoro e Ispettorato: nuovo protocollo di collaborazione

    Collaborazione strettissima per diffondere la cultura della legalità nel mondo del lavoro attraverso azioni sinergiche con tutti gli attori attivi  coinvolti.

     E' l'obiettivo del protocollo di intesa firmato ieri dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nella persona del suo presidente Rosario de Luca e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro diretto da Paolo Pennisi.

    Il documento, denominato “Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all’abusivismo professionale”  intende diffondere i principi di correttezza, efficienza e trasparenza tra lavoratori e datori di lavoro attraverso iniziative condivise, volte a prevenire e contrastare irregolarità e fenomeni illeciti, compreso l’esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro.

     Tra le novità, il Documento prevede:

    •  l’integrazione del Centro Studi Attività Ispettiva con i rappresentanti del Consiglio Nazionale,
    • l’istituzione di un Gruppo di Lavoro composto pariteticamente, che analizzi le criticità rilevate nell’ambito dell’attività di vigilanza e della consulenza aziendale.

     Il presidente del Consiglio dei CDL (succeduto alla moglie Marina Calderone, ora Ministro del Lavoro- ndr)  ha affermato con soddisfazione che :

    “Il Protocollo dimostra come la Categoria persegua con ogni mezzo possibile la lotta al lavoro irregolare, stimolando iniziative concertate anche in materia di esercizio abusivo della professione. Con questo Accordo, i professionisti potranno partecipare in modo ancora più attivo alla causa, coadiuvando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle sue attività di vigilanza, analisi, prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti che affliggono il mercato del lavoro”.

    Da parte sua il dirigente dell'ispettorato nazionale Pennesi  ha aggiunto . “Il Protocollo siglato oggi dà merito ai Consulenti del Lavoro di avere partecipato in questi anni a una grande azione di legalità attraverso le segnalazioni e la partecipazione in prima linea alle attività di intervento”.

    Consulenti: l'appuntamento con il Festival del lavoro

    I consulenti  si preparano tra l'altro tra poche settimane,  all'appuntamento ormai tradizionale con il Festival del lavoro la manifestazione organizzata  in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che fa il punto sulle dinamiche  attuali e lo sviluppo delle competenze  nel mondo del lavoro .

    Il convegno che vede sempre presenti i massimi rappresentanti del settore è giunto alla XIV edizione e  si terrà presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023. Il titolo scelto quest'anno è “Competenze e innovazione, il futuro del lavoro”.

    Da notare che   l'iscrizione alla tre giorni prevede – anche per il 2023 – la donazione di un piccolo contributo in favore dell'associazione AMACI per finanziare l'acquisto della strumentazione robotica utile alla cura delle patologie di Chirurgica Pediatrica dell’Ospedale IRCCS Sant’Orsola Malpighi di Bologna. 

    Ulteriori informazioni su www.festivaldellavoro.it

  • Rubrica del lavoro

    Portali Lavoro: stop domani 1 aprile 2023

    Il ministero del lavoro  con un avviso sul sito istituzionale ha comunicato che:

    •   dalle ore 8.30 di sabato primo aprile 2023  e 
    • fino  a domenica 2 aprile

     saranno svolti interventi di manutenzione programmata sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (EX Cliclavoro)

    A causa delle attività, tutti i servizi digitali accessibili attraverso il portale non saranno momentaneamente disponibili.

    Gli interventi di manutenzione potranno protrarsi fino alle ore 12 di domenica 2 aprile 2023. 

    Il funzionamento del portale Servizi Lavoro riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni.

    Si ricorda che per operare è necessario autenticarsi con SPID, CIE o EIDAS per gli stranieri.

    Indisponibilità accesso EIDAS al portale Servizi lavoro

    ATTENZIONE attualmente  è temporaneamente indisponibile  l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro disponibili tramite login eIDAS per gli utenti stranieri dei paesi aderenti al nodo, subiranno una temporanea indisponibilità per problemi tecnici.

    Al fine di consentire gli adempimenti di legge l’accesso ai servizi sarà garantita tramite attivazione, in via del tutto temporanea, delle credenziali “utente estero” su richiesta degli interessati da richiedere tramite apertura di ticket sull’urponline all’indirizzo: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it Categoria: Gestione Accessi, Sottocategoria: Accreditamento Utente Estero.

    Con successivo avviso sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà riattivato l’accesso tramite il login eIDAS. 

  • Rubrica del lavoro

    Lavoratori marittimi: comunicazioni malattia solo telematiche

    Con la circolare N. 145  del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di  un  nuovo sistema di trasmissione dei dati  necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è  attivo dal 4 ottobre 2021.

    Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS  torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi  va  trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.

    Si ricorda che  dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.

    Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN. 

    Ora viene precisato che  le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".

    Istruzioni Comunicazione Integrativa di malattia marittimi 

    La circolare  descrive in dettaglio  il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli  flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.

    La circolare ricorda che  per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri   e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.

     Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione. 

    La certificazione cartacea  è ancora in uso in pochi casi in Italia  e, per l’estero.

     I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema,  e ad oggi vengono integrati  con l’esibizione alla Struttura territoriale  del libretto di navigazione.

    Il nuovo servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi"

    Ora dunque per  acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”;  disponibile sul sito  www.inps.it.

    La comunicazione andrà presentata  all'INPS attraverso :

    il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    •  tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, o
    • con delega dell'identita digitale ( circolare n. 127 del 12 agosto 2021 )  per  coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.

     Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per

    • inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, 
    • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare,
    •  indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita,
    •  temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) –

    sono necessarie le seguenti informazioni: 

    • codice fiscale del datore di lavoro;
    •  nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa; 
    • la qualifica di inquadramento; l'eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC. 

    Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche  verranno automaticamente acquisite alla lavorazione  mentre in  presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea,  resta l'onere di trasmissione  telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.

    Per il  lavoratore navigante è  necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .

    Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto  per  precedenti richieste di pagamento).