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Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023
INAIL comunica con un avviso sul portale istituzionale www.inail.it che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di
- sabato 11 marzo
- domenica 12 marzo 2023
dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.
Ricordiamo che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:
- Minori di 18 anni
- Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
- Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)
Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro e ai loro consulenti:
- Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
- Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
- Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
- Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
- Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
- Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
- Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
- Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
- Ricerca certificati medici Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
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Lavoratori marittimi: comunicazioni malattia solo telematiche
Con la circolare N. 145 del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di un nuovo sistema di trasmissione dei dati necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è attivo dal 4 ottobre 2021.
Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi va trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.
Si ricorda che dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.
Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.
Ora viene precisato che le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".
Istruzioni Comunicazione Integrativa di malattia marittimi
La circolare descrive in dettaglio il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.
La circolare ricorda che per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione.
La certificazione cartacea è ancora in uso in pochi casi in Italia e, per l’estero.
I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema, e ad oggi vengono integrati con l’esibizione alla Struttura territoriale del libretto di navigazione.
Il nuovo servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi"
Ora dunque per acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”; disponibile sul sito www.inps.it.
La comunicazione andrà presentata all'INPS attraverso :
il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, o
- con delega dell'identita digitale ( circolare n. 127 del 12 agosto 2021 ) per coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.
Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per
- inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale,
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare,
- indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita,
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) –
sono necessarie le seguenti informazioni:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa;
- la qualifica di inquadramento; l'eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC.
Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche verranno automaticamente acquisite alla lavorazione mentre in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, resta l'onere di trasmissione telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.
Per il lavoratore navigante è necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .
Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto per precedenti richieste di pagamento).
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Spese di trasferta UE: ok ai documenti digitalizzati
Nella Risposta a Interpello n . 226 del 1 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che per i dipendenti trasfertisti è possibile conservare solo le copie digitali delle note spese e dei relativi giustificativi cartacei , purché riferiti a trasferte nei paesi dell'Unione Europea. Questo in quanto si tratta di documenti "non unici" per i quali "è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi».
L'interpello posto dalla società riguardava infatti la possibilità di utilizzare una procedura per digitalizzare le note spese e i giustificativi come fatture, scontrini, ricevute di hotel, ristoranti, trasporti pubblici e taxi e distruggerne di conseguenza gli originali cartacei.
Note spese trasferta digitali
In particolare la società chiariva che su un apposita piattaforma digitale, sia i dipendenti che gli operatori di amministrazione avrebbero la possibilità di creare, previa registrazione con credenziali personali, un fascicolo virtuale contenente l'intera pratica di rimborso spese trasferta allegando i documenti fotografati nell'immediatezza della spesa o scansionati successivamente per la contabilità aziendale e ai fini tributari
Si precisava anche che il sistema è dotato di un sistema di conservazione affidato in outsourcing ad un soggetto attivo nell'elenco dei conservatori iscritti nel Cloud Marketplace che, come previsto dall'art.44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, e che garantisce per i documenti informatici l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la facile reperibilità. Inoltre tali documenti essendo rilevanti ai fini tributari, possiederanno le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità, in accordo a quanto previsto dall'art. 2, c. 2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, durante tutto il loro ''ciclo di vita''.
La risposta dell'Agenzia: ok dematerializzazione per note spese UE
L'Agenzia conferma, riprendendo quanto già affermato in dettaglio in diversi documenti di prassi ( risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E e la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E; risoluzione 21 luglio 2017, n. 96/E e e risposte ad interpello nn. 388, 403 e 417 del 2019 e n. 740 del 2021 ) che «in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.
E' consentito quindi a seguito di trasformazione digitale dei documenti , "procedere alla contestuale distruzione delle versioni cartacee esclusivamente dei ''documenti analogici non unici'', ovvero delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emesse da soggetti esteri comunitari (UE), incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico.
Diversamente, in assenza di intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica, sarà preclusa la distruzione delle versioni cartacee dei ''documenti unici'' come sono ad esempio i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri non comunitari (extra UE).
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Contributi INPS volontari 2023: dipendenti e autonomi
Con la circolare 22 del 20 febbraio 2023 l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 da:
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi ed
- lavoratori iscritti alla Gestione separata,
che intendono proseguire i versamenti previdenziali in forma volontaria.
Gli importi sono adeguati a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari quest'anno all'8,1%.
Vengono specificati in particolare :
- Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
- Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
- Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
- Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
- Versamenti volontari nella Gestione separata
Versamenti volontari dipendenti 2023
Nell'allegato 1 è fornita la tabella con le classi di contribuzione e la retribuzione minima imponibile ai fini dei versamenti volontari.
Per i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2023 si applicano i seguenti valori:
- retribuzione minima settimanale € 227,18;
- prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’’aliquota aggiuntiva dell’1% : € 52.190,00;
- massimale per prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che esercitino l’opzione per il sistema contributivo: € 113.520,00.
- aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995: 33%.
Contributi volontari artigiani commercianti e gestione separata
Riportiamo di seguito le tabelle relative alle Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per Artigiani e commercianti
(Decorrenza 1° gennaio 2023)
ARTIGIANI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24%
23,25%
1
Fino a € 17.504
€ 17.504
€ 350,08
€ 339,14
2
da € 17.505 a € 23.285
€ 20.395
€ 407,90
€ 395,16
3
da € 23.286 a € 29.066
€ 26.176
€ 523,52
€ 507,16
4
da € 29.067 a € 34.847
€ 31.957
€ 639,14
€ 619,17
5
da € 34.848 a € 40.628
€ 37.738
€ 754,76
€ 731,18
6
da € 40.629 a € 46.409
€ 43.519
€ 870,38
€ 843,19
7
da € 46.410 a € 52.189
€ 49.300
€ 986,00
€ 955,19
8
da € 52.190
€ 52.190
€ 1.043,80
€ 1.011,19
COMMERCIANTI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
23,73%
1
Fino a € 17.504
€ 17.504
€ 357,09
€ 346,15
2
da € 17.505 a € 23.285
€ 20.395
€ 416,06
€ 403,32
3
da € 23.286 a € 29.066
€ 26.176
€ 534,00
€ 517,64
4
da € 29.067 a € 34.847
€ 31.957
€ 651,93
€ 631,95
5
da € 34.848 a € 40.628
€ 37.738
€ 769,86
€ 746,27
6
da € 40.629 a € 46.409
€ 43.519
€ 887,79
€ 860,59
7
da € 46.410 a € 52.189
€ 49.300
€ 1.005,72
€ 974,91
8
da € 52.190
€ 52.190
€ 1.064.68
€ 1.032,06
GESTIONE SEPARATA
Si ricorda che l’importo del contributo volontario dovuto si ottiene applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno precedente, SOLO l’aliquota IVS pari a:
- 25% per i professionisti e
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
L'importo minimo dovuto per la prosecuzione volontaria è pari quindi a:
minimo annuo mensile professionisti € 4.376,04 € 364,67 collaboratori e altri iscritti € 5.776,32 € 481,36 -
Prepensionamento giornalisti: nuovi chiarimenti
Il prepensionamento dei giornalisti professionisti dipendenti ( legge 416/1981 art 37 comma 1 b) è ancora applicabile dopo il trasferimento della tutela previdenziale all'INPS con le legge di bilancio 2022.
Con la circolare 10 del 31 gennaio 2023, Inps ha fornito le indicazioni in merito all’accesso, ai requisiti alla contribuzione valida e alla domanda, oltre che nuove indicazioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici.(art 37 comma 1 lettera a).
Con il messaggio 644 del 10 febbraio l'Istituto è intervenuto nuovamente per ulteriori chiarimenti in tema di attività lavorativa post prepensionamento e cumulo dei redditi.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.
Prepensionamento giornalisti professionisti iscritti al FPLD
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022, data del passaggio alla gestione INPS.
Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata
Possono accedere, invece, i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d. INPGI-2).
La circolare ricorda che il decreto interministeriale 100495/2017 e Dlgs 69/2017 prevedono il divieto per l’ex datore di lavoro di reimpiegare il prepensionato anche in altre aziende dello stesso gruppo e segnalano inoltre che l’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, prevede l'incompatibilità totale con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata sia in Italia che all’estero, pena la revoca del trattamento pensionistico. Sul punto sono attesi chiarimenti ulteriori.
Viene anche ricordato che il prepensionamento non è compatibile con i trattamenti di disoccupazione.
Contribuzione utile al prepensionamento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto versati nelle gestioni INPS nonché, a determinate condizioni, in quelli dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori sportivi. Per quanto versato nelle
gestioni dei lavoratori autonomi necessaria invece la ricongiunzione onerosa per trasferirli nel fondo pensione lavoratori dipendenti.
Termine di presentazione della domanda
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla maturazione dei requisiti mediante i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) al servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo: Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata – Tipo: Prepensionamento editoria -Tipologia: – Art. 37, legge 416/1981, lettera a) oppure Art. 37, legge 416/1981, lettera b);
- Contact Center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
- Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
L'Istituto segnala che le domande telematiche di prepensionamento dei giornalisti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente circolare ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al campo note),saranno automaticamente riqualificate a cura degli operatori degli uffici.
Chiarimenti sulla compatibilità con attività lavorativa
Nel messaggio 644 del 10 febbraio INPS precisa che
a far data dalla decorrenza del prepensionamento ex articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 l'attività lavorativa presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento ovvero appartenente al medesimo gruppo editoriale è incompatibile e comporta la revoca della pensione
La pensione è compatibile invece con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi ma occorre tenere conto che si applica la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista dal FPLD INPS e non piu l’articolo 15 del egolamento INPGI
Nello specifico, quindi il trattamento derivante dal prepensionamento è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo ma il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, calcolata come illustrato al paragrafo 2.2 della circolare n. 10 del 2023.
Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento viene respinta.
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Artigiani e commercianti: contributi IVS 2023
Nella circolare 19 del 10 febbraio 2023 Inps comunica che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono pari a:
- 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, (aliquota che continuerà ad incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%).
Si conferma anche per l’anno 2023, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2023 Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
23,25%
23,73%
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTATI 2022 dell'8,1%, è pari a € 17.504,00.
Questi quindi i minimali contributivi 2023, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)
€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)
€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)
Il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 52.190,00.
I massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione sono i seguenti:
- € 86.983,00 per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- €113.520,00: per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa
Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti
I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze :
- 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente , a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
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Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata
Con il messaggio 635 del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di bonus una tantum di 200 e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
La norma prevedeva tra i requisiti per l'erogazione dell'indennità di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
Le verifiche delle domande presentate hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .
Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione.
In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi anche se non risulta iscrizione formale riconoscimento della misura, sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:
- per il bonus 200 euro:
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- Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 35mila euro nel 2021.
- per il bonus 150 euro:
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- contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.