• Rubrica del lavoro

    Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum

    Dal 2021 è attiva l' iniziativa  realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche  “Servizi per la formazione”,  come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021. 

     L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori,  in modo accessibile, tracciato e flessibile. 

    Per consentire l’attuazione   era stata costituita  fra le parti una  Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo”  a cui le aziende dovevano registrarsi  e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021

    Si ricorda che il  versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.

    Accordo maggio  2023:riapertura adesioni Metapprendo

    Le parti  Federmeccanica e Assistal e le OO.SS.  hanno firmato  lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento 

    Il calcolo del contributo Meapprendo

    Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo. 

    Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va  considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti. 

    Sul sito è  presente  un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione. 

    Metapprendo: come funziona, cosa offre

    Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.

     Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.

    Le aziende  e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione: 

    • potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta; 
    • i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo  professionale effettuato; 
    • potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.
  • Rubrica del lavoro

    Il decreto Lavoro è in vigore: le 10 principali novità

    E’ stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” . Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che  entra in vigore oggi 5 maggio.

    Il testo definitivo del provvedimento  contiene tra l’altro:

    1. l’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico  alle famiglie  con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni)  e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
    2. Istituzione del Supporto per  la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non  superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere  all'Assegno di inclusione.
    3. Un taglio del 4 %  al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso  l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi :
      •  per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo
      •  per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7%  della retribuzione imponibile; 
    4.  l’innalzamento a 3000 euro  della  soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il  periodo d'imposta  2023,   per i   lavoratori  dipendenti con figli;
    5. il rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni  per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro 
    6.   una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di  24 mesi, per il quale   si ammettono:
      • causali previste dai CCNL 
      • causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e 
      • sostituzione di lavoratori assenti
    7. Incentivi alle assunzioni: 
      •  per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
      • per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
      • per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma  Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure  in vigore).
    8. Ampliamento  di 12 mesi del periodi di fruizione dell'anticipo pensionistico collegato al Contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)
    9. soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro  annui   e   della soglia di  dipendenti assunti a tempo indeterminato  a 25 anziché 10,  SOLO per  gli  utilizzatori che operano nei settori dei congressi,  fiere,    eventi, stabilimenti termali e  parchi di divertimento;
    10.  riduzione delle sanzioni amministrative  per omesso versamento delle ritenute previdenziali  che potranno essere rimodulate non più «da  euro  10.000  a  euro  50.000»   bensì  «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte  l'importo omesso». 
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    Lavoro marittimo: deroghe per il cabotaggio nel Decreto Lavoro

     Il recente Decreto Lavoro n 48 2023 ha introdotto numerose novità in materia di misure di inclusione sociale e disciplina giuslavoristica.

    L'art 36  interviene in tema di  lavoro marittimo e consente una particolare deroga  previo accordo  sindacale. alle limitazioni di navigazione e carico e scarico   previste dal DL 457 1997,  per i traghetti non europei con personale extra UE. Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Lavoro marittimo cabotaggio  traghetti non europei: normativa 

    Va ricordato innanzitutto che il decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998)  all'art 1 comma 5    prevede  per i servizi di cabotaggio per le navi iscritte nel Registro internazionale delle navi, il divieto di operare nell’ambito dei  porti riservati agli armatori comunitari quando siano interessati  equipaggi con  personale italiano o di altro paese  dell’UE.  salva l’eccezione

    •  per le navi da carico di oltre 650 tonnellate  di stazza lorda e
    •  nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile in provenienza o diretto verso un altro  Stato. nel limite  massimo di sei viaggi mensili,  
    •  per navi che caricano e scaricano camion e  rimorchi , sia di merci che di passeggeri  (ro- ro e ro-ro pax)
    •  ma solo previo  accordo sindacale con le  organizzazioni comparativamente più rappresentative  .

    Lavoro marittimo cabotaggio equipaggi non UE: la novità 

     La deroga prevista dall'art 36 del dl 48 2023   prevede la possibilità di accordi sindacali che consentano di operare anche a traghetti con personale non comunitario, sempre nel limite di durata di 3 mesi . In questo modo  si intende  contrastare "le difficoltà  derivanti dalla  attuale  carenza di lavoratori marittimi comunitari e di consentire la   prosecuzione delle attività essenziali a continuità territoriale, la  competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare".

     Va sottolineato che la deroga vale solo per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro  internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio  proveniente da o diretto verso un altro Stato.

    Il Servizio Studi del parlamento che ha predisposto il dossier per la conversione in legge del decreto ha evidenziato la necessità di specificare meglio la decorrenza del termine massimo di tre mesi. Inoltre dalle associazioni di categoria emerge la preoccupazione per   il possibile conflitto con la normativa fiscale specifica per il cabotaggio  effettuato da equipaggi italiani o comunitari ( legge Cociancich (D.Lgs. n. 221/2016).

    Si auspicano quindi chiarimenti ministeriali in materia.

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    Lavoro domestico: agevolazioni azzerate nel Decreto Lavoro

    Nella bozza del recente decreto legge in tema di lavoro n. 48 2023   erano presenti alcune novità importanti riguardanti il  lavoro domestico, e cioè :

    • l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e 
    • l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.

    la versione finale del decreto ha  escluso  entrambe le misure  . Inoltre viene specificato che il lavoro domestico è anche escluso da altre agevolazioni    come gli incentivi alle assunzioni   e il taglio al cuneo fiscale

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Contributi lavoro domestico deducibili fino a 3mila euro

    L''innalzamento   dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali  versati per i lavoratori domestici  a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo )  era presente nella bozza di decreto lavoro approvata dal Governo il 1 maggio ma è scomparsa dal testo .  La novità  avrebbe dovuto  essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.

    Sorveglianza sanitaria lavoratori domestici

    Come anticipato lo schema di decreto prevedeva  anche che i lavoratori domestici  possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni  dovrebbe provvedere  con proprie risorse, senza  alcun onere  a carico dei datori di lavoro.

    Le altre agevolazioni negate: incentivi assunzioni e taglio cuneo 

    L'esclusione di colf, badanti e baby sitter  dagli incentivi assunzioni invece non è una novità  in quanto  praticamente tutte le agevolazioni contributive in questo senso non prevedono l'applicazione per i lavoratori domestici . Anche  nel caso del  nuovo bonus assunzione di  "Neet",  il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  li esclude esplicitamente.

    Infine  va sottolineata anche la misura più pesante proprio per le buste paga dei lavoratori ovvero l'esclusione  dal nuovo taglio del cuneo fiscale che scatta il 1° luglio 2023.

     L'eccezione  era purtroppo prevista già dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021)  che ha iniziato la riduzione della quota  di contribuzione previdenziale  a carico dei lavoratori,  poi prorogata e potenziata  arrivando all'attuale taglio  di 6 o 7 punti percentuali per i lavoratori con reddito rispettivamente entro i 25mila o 35mila euro.

    Le associazioni  dei datori di lavoro domestico  avanzano   da molti anni  la richiesta ai Governi  di   deduzione integrale 

    • degli oneri previdenziali,  
    •  delle spese di retribuzione

     Anche la maggiore tutela dei lavoratori, e non solo delle famiglie datrici di lavoro del settore,   dovrebbe godere di maggiore considerazione  dato che questo  servizio sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa, per una popolazione sempre più anziana  e costituisce una spesa rilevante per sempre maggior numero di famiglie anche non abbienti.

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    Informative trasparenza contratti di lavoro: le nuove regole

    Si allentano parzialmente gli obblighi dei datori di lavoro in materia di trasparenza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori. Lo prevede il nuovo decreto legge "Lavoro" n. 48 2023   pubblicato  in Gazzetta Ufficiale in 4 maggio 

    Le  novità modificano nuovamente il d.lgs 152 1997 in senso opposto a  quello del decreto 104 2022 cd. Trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022 in recepimento di una direttiva europea a maggior tutela dei lavoratori nei rapporti con i datori di lavoro. Si prevedeva la consegna  ai lavoratori di un documento ad integrazione del contratto di assunzione con la specifica  di tutti gli aspetti del rapporto.

    Con il nuovo decreto lavoro si  prevede un alleggerimento del documento  consentendo il semplice rimando per molti aspetti ai  testi dei contratti collettivi  applicati . Vediamo di seguito piu in dettaglio 

    Le nuove regole per la trasparenza nel decreto Lavoro

    L'attuale art . 25 del decreto introduce  semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, anche per assicurare una uniformità di comunicazione  in tutte le realtà lavorative.

    Si consente  in particolare la possibilità di :

    • comunicare al lavoratore alcune informazioni (art. 1 comma 1 del D. Lgs. 152/97) con  semplice rimando al riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, 
    • mettere a disposizione dei dipendenti  i contratti collettivi e i regolamenti applicabili al rapporto di lavoro sul sito web aziendale.

    Inoltre si   ridimensiona   l'obbligo di informativa riguardante le modalità  di assunzione, di conferimento degli incarichi   gestione amministrativa,  sorveglianza e valutazione delle prestazioni  in capo ai datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

    Nello specifico  l'obbligo sarà applicabile solo ai datori di lavoro  per i quali i sistemi decisionali e di monitoraggio siano "integralmente" automatizzati, e non solo  se "particolarmente rilevanti " ,  come in precedenza specificato dalle istruzioni ministeriali (vedi sotto)

    Infine al comma 8 si specifica che tali  obblighi  non riguardano i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

    Qui il testo ufficiale del decreto-legge  

    Informative trasparenza semplificate  

    elementi rinviabili al ccnl  elementi  obbligatori da indicare nel contratto o nell'informativa allegata
    durata del periodo di prova dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda
     diritto alla formazione aziendale  inquadramento contrattuale 
    durata congedi retribuiti : ferie permessi  mansioni da svolgere 
    preavviso licenziamento o dimissioni  durata del contratto 
    dettagli sulla retribuzione (elementi costitutivi termini di pagamento modalità tipologia del contratto
    orario di lavoro programmazione  straordinari
    enti incaricati dei contributi previdenziali 

    Decreto Trasparenza  la circolare di istruzioni 2022

    Il  ministero del lavoro  aveva emanato la circolare 19-2022   di chiarimenti sul decreto Trasparenza  e  in particolare sulle caratteristiche dell' informativa dettagliata sulle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, ampliata  rispetto a quanto già previsto dal d.lgs 152 /97. Il ministero sottolineava in particolare la necessità di concretezza delle informazioni  che devono riguardare: 

    FERIE E CONGEDI

    Va specificata la  durata del congedo per ferie e degli altri permessi e  congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto oppure , la modalità per calcolarla. L'obbligo non riguarda i congedi NON retribuiti

    RETRIBUZIONE 

    Vanno comunicati in dettaglio i componenti determinabili all'inizio del rapporto, non quelli variabili  come premi di produttività o buoni pasto;

    ORARIO DI LAVORO

    devono essere chiarite le specifiche articolazioni dell'orario, delle modalità di cambio turno  dei limiti e retribuzione del lavoro straordinario . In caso di variazioni queste vanno comunicate solo per periodi significativi oppure se sono cambiamenti strutturali.

    SISTEMA PREVIDENZIALE 

    Riguardo  l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» va specificato quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad esempio  sulle possibili adesioni  a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

    SISTEMI AUTOMATIZZATI 

    In merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati  vanno comunicate al lavoratore le modalità se incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro mentre non è necessario indicare ad esempio il funzionamento di meri  controlli in ingresso e in uscita , sempre che non incidano nelle decisioni del datore di lavoro.

    La circolare si sofferma invece sull'utilizzo di sistemi automatizzati riguardanti  «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori»: in questo caso il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo ad esempio di strumenti come: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e  geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.

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    Decreto immigrazione convertito in legge: cosa prevede

    Decreto flussi triennale, priorità al lavoro agricolo, formazione per i lavoratori nei paesi di origine   per un  ingresso facilitato in italia, pene triplicate per gli scafisti, permesso di soggiorno triennale invece che biennale. 

     Sono alcune nelle misure  del decreto legge in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, detto Decreto immigrazione o decreto Cutro per la sede del consiglio dei ministri che lo ha approvato  con la duplice intenzione di:

    1. contrastare i  flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali  con un inasprimento delle pene   
    2. rafforzare  le entrate di lavoratori regolari in particolare di migranti  già qualificati  con semplificazione delle procedure ed eliminazione della possibilità di protezione internazionale straordinaria

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 marzo  qui il testo Decreto legge 20-2023

    Il 5 maggio è stata pubblicata  la legge di conversione Qui il testo

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali contenuti.

    Decreto legge immigrazione: i contenuti principali

    Il comunicato stampa governativo evidenziava le seguenti novità:

    • Inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina

    viene introdotto un nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene:

        da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

        da 15 a 24 anni per morte di una persona;

        da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

    • Espulsioni e ricorsi

    Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

    • Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

    Si prevede di definire con un unico decreto flussi con valenza triennale la quota di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato previa pubblicazione  di un  documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione  e  con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d'anno

    Si rafforza la preferenza  nell'assegnazione delle quote agli Stati che promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi  dell'immigrazione irregolare per l’incolumità personale.

    • Modifiche alle norme sui permessi di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri

     semplificazione e accelerazione delle procedure di avvio  del rapporto di lavoro  e di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

    • Programmi di formazione

    Sono previsti inoltre ingressi  ulteriori, oltre alle quote,  per stranieri che abbiano frequentato  corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, di cui si occuperà il Ministero del lavoro.

    • Durata del permesso di soggiorno rinnovato

    I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

    • Priorità alle aziende/lavoratori agricoli

    Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

    • Contrasto alle agromafie

    Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, i funzionari  dell’Ispettorato centrale  per i prodotti  agroalimentari, avranno la  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre il restante personale diventa  agente di polizia giudiziaria.

    • Centri per migranti

    Si introducono l commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e possibilità di ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) in deroga al codice dei contratti pubblici fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

    • Protezione speciale

    ridefinizione della protezione speciale in senso restrittivo .Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del decreto-legge.

    Le novità della conversione in legge 

    Il passaggio in Senato  ha  inasprito la stretta sulla protezione speciale stabilendo che 

    • i permessi di soggiorno per protezione speciale, cure mediche e calamità non potranno essere convertiti in permessi di lavoro.
    •  Si ampliano  le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione
    • chi presenta  domanda di protezione internazionale  resta  escluso dai servizi del Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI), gestito dai Comuni, che garantiscono  l’insegnamento della lingua italiana, la formazione  l’orientamento legale, la tutela psico-socio-sanitaria.
  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico

    Nella circolare 102 2022  e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps  aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

     L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende  favorire il lavoro femminile: riguarda quindi  anche il settore del lavoro domestico .

    Consiste nello sgravio del 50%   a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.

    Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

    Con il messaggio  1552 del 28 aprile  2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare,  baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.

    Vediamo le principali istruzioni operative.

    Esonero contributivo post maternità: domande per  lavoratrici domestiche

    Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché  senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro  sia avvenuto  entro il 31 dicembre 2022.

    I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    e selezionando  la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,

     Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni  sullo stato di lavorazione. 

    In caso di accoglimento  si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

    Per i trimestri per i quali   sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice

     il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011,  con le  modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

    Tabelle contributi con esonero del 50%   2022 – 2023

    Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023