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Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 il decreto del Ministero dell'università e della ricerca " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).
Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 .
La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio,
In questo modo i candidati vengono abilitati direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.
Tirocinio laurea in Professioni tecniche industriali e dell'informazione: durata
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03 sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente specificate nei regolamenti didattici di ateneo.
Laurea abilitante perito industriale: settori e materie del tirocinio
Le attività di TPV sono delineati devono riguardare
- la disciplina della professione
- gli aspetti deontologici,
- attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima
relativi ai settori di specializzazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono
- meccanica ed efficienza energetica;
- impiantistica elettrica e automazione;
- chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
- prevenzione e igiene ambientale;
- informatica;
- design.
Inoltre sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero
- elementi di diritto ed economia;
- salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici;
- prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- informatica.
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil
tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova
pratica valutativa
Laurea abilitante perito industriale: Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale.
Il giudizio di della prova di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea,
Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano
all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
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Assegno congedo matrimoniale INPS: a chi spetta
Con il messaggio 2951 del 14 agosto 2023 Inps riepiloga le istruzioni sull'Assegno per congedo matrimoniale destinato agli operai del settore industria e artigianato e ricorda le modalità di richiesta e di conguaglio da parte dei datori di lavoro
Si ricorda che il congedo matrimoniale per operai occupati, impiegati dirigenti e quadri è in totale di 15 giorni lavorativi .
Per gli operai 7 giorni sono a carico INPS. In caso di disoccupazione il pagamento viene fatto direttamente dall'INPS
La prestazione, calcolatA sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. :
- è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile,(non matrimonio solo religioso)
- non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni (cfr. la circolare n. 164/1997).
Assegno congedo matrimoniale a chi spetta
- con rapporto di lavoro in essere da almeno una settimana
- non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
- spetta ai lavoratori stranieri con residenza in Italia da prima della data del matrimonio/unione civile,
- spetta anche in forma diretta dall'INPS ai lavoratori in stato di disoccupazione che nei nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro
La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici
- L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”;
- L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.
Assegno congedo matrimoniale: la domanda
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro con un preavviso di almeno sei giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali.
Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto ( disoccupazione) la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, ONLINE attraverso il Il Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche che dal 23 maggio 2022, presenta anche la prestazione previdenziale denominata "Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS".
Si accede al servizio online da: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale" .
Inps annuncia ulteriori aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.
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IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef che stabiliscono:
- misura e modalità di pagamento dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e
- misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari
- aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023
Contributo di vigilanza Ivass intermediari di assicurazione e riassicurazione
La misura del contributo 2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione
iscritti alla data del 30 maggio 2023 al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies
a) Sezione A – agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
b) Sezione B – broker:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti: euro 18,00;
d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
- intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
- persone fisiche: euro 15,00;
- persone giuridiche: euro 80,00.
Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari
Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023, e' stabilito nella misura di settanta euro.
Per le modalità e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS
Contributo di vigilanza 2023 imprese assicurative
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS e' stabilito come segue:
a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza e' corrisposto:
- a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di
gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari al 4,29 per cento
Modalità di versamento IVASS imprese
Il contributo IVASS per le imprese si paga in due rate:
- una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
- una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.
Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto
Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.
Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA
L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A.
Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio Unimatica:
- [email protected]
- numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.
Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.
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Contratto Metalmeccanici cooperative: gli aumenti da giugno 2023
Nell’incontro tra le parti datoriali delle cooperative metalmeccaniche ANCPL Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Produzione Lavoro Agci e Fim, Fiom e Uilm sono stati definiti e gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2023.
Sono state aumentate inoltre le indennità di trasferta e di reperibilità.
Il ccnl in vigore è stato firmato nel maggio 2021 e interessa circa 20mila lavoratori del settore, presenti per lo più nelle regioni del Nord Italia.
Il contratto (QUI IL TESTO in PDF ) in vigore da giugno 2021 al 30 giugno 2024.
CCNL Metalmeccanici cooperative – Aumenti da giugno 2023
Livelli incrementi salariali nuovi minimi retributivi D1 (ex 2a cat.)
99,60
1.608,67
D2 (ex 3a cat.)
110,45
1.783,90
C1 (ex 3a s cat.)
112,83
1.822,43
C2 (ex 4a cat.)
115,22
1.860,97
C3 (ex 5a cat.)
123,40
1.993,04
B1 (ex 6a cat.)
132,26
2.136,25
B2 (ex 7a cat.)
141,90
2.291,85
B3 (ex 8a cat.)
154,28
2.491,93
A1 (ex 9a cat.)
170,
2.746,41
Sulla base dei valori dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.
INDENNITA' DI TRASFERTA
Dal 1° giugno 2023 :
- Trasferta intera 46,47
- Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
- Quota per il pernottamento 21,65
Indennità di reperibilità Livello
16 ore giorno lavorato
24 ore giorno libero
24 ore giorno festivo
6 giorni
6 giorni con festivo
6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,60
35,24
37,93
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,66
42,38
45,99
B1 o superiore
7,28
11,98
12,61
48,39
49,01
53,72
CCNL Cooperative metalmeccaniche – aumenti retributivi 2022
L’aumento medio mensile in busta paga per un quinto livello previsto era di 112 euro, erogato in quattro tranches, suddivise come segue:
- 25 euro a giugno 2021,
- 25 euro a giugno 2022,
- 27 euro a giugno 2023,
- 35 euro a giugno 2024.
L’aumento sui minimi è pari al 6,15%, superiore all’indice IPCA prevista nel triennio, quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini assoluti.

Ai 112 euro di aumento medio, si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi erogati a giugno 2020 per effetto dell’ultrattività del CCNL precedente. Sono stati inoltre confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit.
Per i più giovani, under 35, si è provveduto ad innalzare il contributo a carico azienda del Fondo di previdenza integrativa che da giugno 2022 passerà dal 2% al 2,2%.
INQUADRAMENTO
Anche per questi lavoratori come per i metalmeccanici dell'industria e delle PMI e' prevista la riforma del sistema dell’inquadramento con la relativa cancellazione del 1° livello.
In merito al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali in particolare, nel caso dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo, si procederà alla costituzione di una commissione paritetica nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi per la buona occupazioniLAVORO AGILE
E' stato anche definito che entro la data di stesura del presente CCNL, le parti,affideranno a una Commissione paritetica il compito di "monitorare il processo legislativo inerente lo smart working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione”.
Minimi retributivi da giugno 2022
Livello / Importo in euro
D1 / 1.509,07
D2 /1.673,45
C1 / 1.709,60
C2 /1.745,75
C3 / 1.869,64
B1 / 2.003,99
B2 / 2.149,95
B3 / 2.337,65
A1 / 2.576,37
ELEMENTO PEREQUATIVO
Con la retribuzione di giugno 2022 occorre verificare l'eventuale spettanza dell'elemento perequativo per i lavoratori in forza nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi che nel corso dell'anno 2021 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno 2022, un importo come elemento perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.
QUOTA SINDACALE
E' stato concordato inoltre il il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL ai lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse, pari ad euro 35,00.
Allegati: -
Alluvione: precisazioni su ammortizzatore unico e indennità ai collaboratori
L'inps è intervenuto con il messaggio 2264-2023 fornendo nuove importanti precisazioni in merito ai sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna previsti dal decreto 61 2023 e in particolare sulle modalità per le domande
- sia dell'ammortizzatore unico per i dipendenti e
- che dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti
sui quali aveva fornito le indicazioni operative rispettivamente con la circolare n. 53/ 2023 e con la circolare n. 61 /2023.
Domanda di “ammortizzatore unico” Emilia Romagna
Il messaggio precisa che :
- Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
- La presentazione della domanda comporta la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:
– accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 . Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
Il messaggio avverte inoltre che:
• eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;
• file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati
• il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e senza commenti e/o note e/o altro
• le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.
- I riscontri dell' istituto dopo l'istruttoria saranno comunicati sempre tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
- In caso di richiesta di correzione il file ritrasmesso non dovrà contenere le posizioni che sono state già accolte
Integrazioni e chiarimenti sulla domanda di indennità una tantum
In merito alle domande per il bonus autonomi e professionisti , l'istituto precisa invece che
- non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'istruttoria avviene verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza con la consultazione delle banche dati interne o esterne. Solo in caso di difficolta sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso lo stesso servizio web – sezione “Richiesta di variazione”.
- l'indennità non è esente ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. E' necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”;in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
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CCNL pelletteria ombrelli 2023: aumenti e novità
Il 26 maggio 2026 le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il settore occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese.
Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo (vedi ultimo paragrafo), avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. L’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.
Vediamo di seguito le principali novità in attesa del testo definitivo.
CCNL pelletteria ombrelli 2023- Aspetti economici
L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro.
Sui minimi retributivi TEM l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello, in tre tranches:
- 60 euro da dicembre 2023;
- 60 euro da dicembre 2024;
- 60 euro da dicembre 2025
per un montante retributivo complessivo di 3.240 euro.
Sul welfare contrattuale sono previsti
- un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, e
- incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025 sul fondo previdenziale Previmoda
- Inoltre, 2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.
EDR
L’elemento di garanzia retributiva, nelle aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.
CCNL pelletteria ombrelli 2023 – Aspetti normativi
L'accantonamento alla Banca ore passa da 40 a 50 ore annue.
Contratti part time
Obbligo di accogliere richieste di trasformazione fino al limite complessivo del 12% ( invece che 8%) per motivi di assistenza a familiari per malattia, disabilità legge 104/1992, figli conviventi portatori di handicap.
Possibile anche la riduzione oraria per frequentare corsi di formazione continua collegati all'attività lavorativa.
Aspettativa non retribuita per fecondazione assistita
Nuova possibilità di aspettativa fino 21 giorni lavorativi , fruibili anche separatamente, per terapie di fecondazione assistita documentate.
Periodo di comporto
Il periodo di comporto è fissato
- ordinariamente in 13 mesi,
- elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative, certificate come invalidanti dal medico competente.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
La durata del preavviso viene diversificata in rapporto all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e va
- da un minimo di 2
- a un massimo di 6 settimane.
CCNL pelletteria 2021: le modifiche precedenti
Il precedente rinnovo era stato firmato il 1 marzo 2021 e prevedeva le seguenti modifiche:
RETRIBUZIONE
Aumento retributivo (TEM) di 78 euro per il 3° livello, cui si aggiungono 230 euro annui di elemento di garanzia retributiva per le aziende prive di contrattazione di 2 livello, per un totale di 90 euro mensili cosi suddivisi
- novembre 2021 – 20 euro
- aprile 2022 – 25 euro
- ottobre 2022 20 euro
- marzo 2023 13 euro
WELFARE
Contributo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda sale a 12,00 euro mensili, 4 euro in più, dal 1° aprile 2021
Contributo Fondo previdenziale Previmoda con decorrenza dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda elevato al 2,00% (8 euro medi).
L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sale a 230 euro annui dall’anno 2021 ed erogazione a febbraio 2022.
NORMATIVA
Importanti gli articoli, inseriti per la prima volta in un CCNL, relativi al contrasto al dumping contrattuale . Si prevede l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Tale impegno viene inserito nel contratto di fornitura e viene richiesto di inserirlo anche nei contratti di sub fornitura lungo tutta la filiera.
Per quanto riguarda il tema delle violenze di genere le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Sulla formazione e sul coinvolgimento delle Rsu, la possibilità di nominare all’interno delle stesse il “Delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con le figure aziendali. Inoltre, vengono aumentate da 32 a 40, le ore da far confluire nella “Banca individuale delle ore”, da utilizzare sotto forma di riposi compensativi di eventuali straordinari
Infine, salita a 8 mesi l’aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie gravi.
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Omesso versamento ritenute: ridotte le sanzioni
Stop alle sanzioni sproporzionate per omessi versamenti delle ritenute previdenziali inferiori a 10 mila euro.
Lo aveva chiesto l'allora presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone in una lettera al Ministro del Lavoro Orlando.Con l'assunzione da parte della dottoressa Calderone della carica di Ministro, avvenuta pochi mesi dopo, la riduzione delle sanzioni ha trovato posto nel decreto in materia di lavoro n. 48 2023 pubblicato il 4 maggio in Gazzetta. e in vigore dal giorno successivo.
Vediamo di seguito le novità intervenute e le prime indicazioni dell' INPS sulle nuove modalità di applicazione pubblicate nel messaggio 1931 del 24 maggio 2023.
La norma modificata è l’art. 3, comma 6, del D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8 che prevedeva una multa tra i 10 e i 50 mila euro nel caso di omessi o errati versamenti di ammontare fino a 10 mila euro.
L’Inps, con circolare n. 12 -2016, aveva determinato la misura minima applicabile in 16.666 euro, importo in ogni caso spesso del tutto sproporzionato rispetto al valore economico della violazione .
L'Inps aveva fornito nuove istruzioni anche con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022 e con il messaggio 3516 2022 in cui la posizione era diventata meno rigida anche di fronte all'ampio numero di casi di contenzioso.
E' ancora pendente tra l'altro presso la Corte costituzionale un caso sottoposto al giudizio di legittimità dal Tribunale di Verbania, nel quale la richiesta di versamento di una sanzione di 17mila euro riguardava un omesso versamento pari a circa 190 euro.
Novità sanzioni per omesse ritenute – Decreto Lavoro 48/2023
La nuova norma presente all'art. 23 del decreto 48-2023 prevede che le sanzioni amministrative irrogabili vadano ridefinite con importi:
- da un minimo di una volta e mezza
- fino a ad un massimo di quattro volte l'importo omesso,.
Inoltre si prevede che per le violazioni riferite ai periodi di omissione a partire dal 1° gennaio 2023 gli estremi debbano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in cui si verifica la violazione.
Importante sottolineare, come evidenziato dalla relazione tecnica alla bozza, che la natura punitiva della sanzione amministrativa consente l'equiparazione alla sanzione penale e quindi anche la possibilità di applicare il principio della retroattività in mitius.
Si tratta della possibile mitigazione delle sanzioni anche per casi pregressi, di cui sia stata notificata la diffida Inps , mentre saranno esclusi i casi in cui la sanzione sia già stata versata, anche in misura ridotta.
Omesse ritenute: retroattività per le sanzioni ridotte
L'Inps, con il messaggio interno 1931/2023, chiarisce le modalità di gestione delle ordinanze attualmente oggetto di contenzioso o di rateazione in base alla legge 689/1981.
In primo luogo si afferma che la natura punitiva-sanzionatoria della sanzione amministrativa comporta la retroattività. Ciò consente la rideterminazione degli importi sanzionatori secondo la nuova disciplina mantenendo valide lo notifiche di accertamento già inviate.
A questo fine sono già stati predisposti 4 modelli di rettifica delle ordinanze-ingiunzioni
- annualità fino al 2015 con contenzioso pendente
- annualità fino al 2015 con rateazione in corso;
- annualità dal 2016 con contenzioso pendente
- annualità dal 2016 con rateazione in corso.
Per i casi di contenzioso giudiziario il legale dell'istituto comunicherà la rideterminazione dell'importo e la possibilità , per violazioni fino al 2015, di versamenti in misura ridotta a metà della sanzione.
Il pagamento dovrà avvenire nei 60 giorni successivi all'udienza in cui verrà comunicato o consegnato il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione. In caso di pagamento in forma rateale, qualora i versamenti rateali già effettuati corrispondano all'importo rideterminato della sanzione amministrativa, nulla sarà dovuto in più.
Il messaggio ricorda infine i casi di esclusione previste dal Dl 48/2023 nei quali sia già avvenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa.
Inoltre si specifica che per i piani di rateazione con importi già calcolati in misura superiore a quanto previsto con le nuove regole, resta escluso il rimborso di quanto già versato.