• Rubrica del lavoro

    CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023

    E' stato sottoscritta da parte di   ANFAO (aderente a Confindustria)  con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil   il 28 aprile  l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria  (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl  interessa circa 900 imprese per : circa 17.000     dipendenti .

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Occhiali industria: parte economica 

    L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro.  167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches: 

    • 62 euro da maggio 2023; 
    • 48 euro da marzo 2024, 
    • 57 euro da febbraio 2025

     per un montante complessivo di 4006 euro.

    Aumento premi  di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi 

    •    euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;

    •    euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;

    •    euro 18,00 per l’area qualificata, step base;

    •    euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.

     Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva

    WELFARE CONTRATTUALE: 

    • aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
    • aumento di 3 euro   per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda)  arrivando a un totale di  15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium).  La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi 
    • nuova assicurazione contro la non autosufficienza  di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024 
    • aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.

    Tabella retributiva dal  1 maggio 2023

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA

    Livelli

    ERN dal 1° maggio 2023

    ERN dal 1° marzo 2024

    ERN dal 1° febbraio 2025

    Quadri

    2.323,95

    2.383,03

    2.453,19

    2.319,66

    2.378,63

    2.448,66

    5°S

    2.200,87

    2.256,83

    2.323,28

    2.124,05

    2.178,05

    2.242,18

    4°S

    1.966,19

    2.014,69

    2.074,05

    1.887,96

    1.935,96

    1.992,96

    3°S

    1.834,24

    1.880,87

    1.936,25

    1.798,40

    1.844,12

    1.898,42

    1.698,50

    1.741,68

    1.792,96

    1.380,43

    1.469,43

    1.559,43

    CCNL Occhiali industria: parte normativa

    TUTELA LAVORATORI 

    Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:

    • Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi. 
    • si aggiungono  2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per  legge per i casi di violenza di genere  
    • continua lo sviluppo  dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
    • Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
    • introduzione  del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda

    ORARIO DI LAVORO  

    Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.

    Puoi scaricare qui  il  testo integrale del contratto occhiali industria

  • Rubrica del lavoro

    Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum

    Dal 2021 è attiva l' iniziativa  realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche  “Servizi per la formazione”,  come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021. 

     L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori,  in modo accessibile, tracciato e flessibile. 

    Per consentire l’attuazione   era stata costituita  fra le parti una  Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo”  a cui le aziende dovevano registrarsi  e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021

    Si ricorda che il  versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.

    Accordo maggio  2023:riapertura adesioni Metapprendo

    Le parti  Federmeccanica e Assistal e le OO.SS.  hanno firmato  lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento 

    Il calcolo del contributo Meapprendo

    Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo. 

    Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va  considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti. 

    Sul sito è  presente  un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione. 

    Metapprendo: come funziona, cosa offre

    Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.

     Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.

    Le aziende  e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione: 

    • potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta; 
    • i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo  professionale effettuato; 
    • potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.
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    Il decreto Lavoro è in vigore: le 10 principali novità

    E’ stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” . Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che  entra in vigore oggi 5 maggio.

    Il testo definitivo del provvedimento  contiene tra l’altro:

    1. l’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico  alle famiglie  con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni)  e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
    2. Istituzione del Supporto per  la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non  superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere  all'Assegno di inclusione.
    3. Un taglio del 4 %  al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso  l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi :
      •  per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo
      •  per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7%  della retribuzione imponibile; 
    4.  l’innalzamento a 3000 euro  della  soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il  periodo d'imposta  2023,   per i   lavoratori  dipendenti con figli;
    5. il rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni  per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro 
    6.   una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di  24 mesi, per il quale   si ammettono:
      • causali previste dai CCNL 
      • causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e 
      • sostituzione di lavoratori assenti
    7. Incentivi alle assunzioni: 
      •  per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
      • per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
      • per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma  Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure  in vigore).
    8. Ampliamento  di 12 mesi del periodi di fruizione dell'anticipo pensionistico collegato al Contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)
    9. soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro  annui   e   della soglia di  dipendenti assunti a tempo indeterminato  a 25 anziché 10,  SOLO per  gli  utilizzatori che operano nei settori dei congressi,  fiere,    eventi, stabilimenti termali e  parchi di divertimento;
    10.  riduzione delle sanzioni amministrative  per omesso versamento delle ritenute previdenziali  che potranno essere rimodulate non più «da  euro  10.000  a  euro  50.000»   bensì  «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte  l'importo omesso». 
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    Lavoro domestico: agevolazioni azzerate nel Decreto Lavoro

    Nella bozza del recente decreto legge in tema di lavoro n. 48 2023   erano presenti alcune novità importanti riguardanti il  lavoro domestico, e cioè :

    • l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e 
    • l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.

    la versione finale del decreto ha  escluso  entrambe le misure  . Inoltre viene specificato che il lavoro domestico è anche escluso da altre agevolazioni    come gli incentivi alle assunzioni   e il taglio al cuneo fiscale

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Contributi lavoro domestico deducibili fino a 3mila euro

    L''innalzamento   dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali  versati per i lavoratori domestici  a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo )  era presente nella bozza di decreto lavoro approvata dal Governo il 1 maggio ma è scomparsa dal testo .  La novità  avrebbe dovuto  essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.

    Sorveglianza sanitaria lavoratori domestici

    Come anticipato lo schema di decreto prevedeva  anche che i lavoratori domestici  possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni  dovrebbe provvedere  con proprie risorse, senza  alcun onere  a carico dei datori di lavoro.

    Le altre agevolazioni negate: incentivi assunzioni e taglio cuneo 

    L'esclusione di colf, badanti e baby sitter  dagli incentivi assunzioni invece non è una novità  in quanto  praticamente tutte le agevolazioni contributive in questo senso non prevedono l'applicazione per i lavoratori domestici . Anche  nel caso del  nuovo bonus assunzione di  "Neet",  il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  li esclude esplicitamente.

    Infine  va sottolineata anche la misura più pesante proprio per le buste paga dei lavoratori ovvero l'esclusione  dal nuovo taglio del cuneo fiscale che scatta il 1° luglio 2023.

     L'eccezione  era purtroppo prevista già dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021)  che ha iniziato la riduzione della quota  di contribuzione previdenziale  a carico dei lavoratori,  poi prorogata e potenziata  arrivando all'attuale taglio  di 6 o 7 punti percentuali per i lavoratori con reddito rispettivamente entro i 25mila o 35mila euro.

    Le associazioni  dei datori di lavoro domestico  avanzano   da molti anni  la richiesta ai Governi  di   deduzione integrale 

    • degli oneri previdenziali,  
    •  delle spese di retribuzione

     Anche la maggiore tutela dei lavoratori, e non solo delle famiglie datrici di lavoro del settore,   dovrebbe godere di maggiore considerazione  dato che questo  servizio sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa, per una popolazione sempre più anziana  e costituisce una spesa rilevante per sempre maggior numero di famiglie anche non abbienti.

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    Decreto flussi ecco linee guida e modello per le asseverazioni

    Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo. 

    Prevede sostanziali misure di semplificazione delle procedure per il nulla osta al  lavoro dei cittadini extracomunitari.

    L'intento è quello di favorire un maggior numero di ingressi e velocizzare le regolarizzazioni per  fare fronte alla scarsità di manodopera denunciata recentemente in molti settori produttivi.

    Il nuovo articolo 44 in particolare interviene sulle modalità di attestazione del rispetto di taluni requisiti da parte dei datori di lavoro, ai fini del rilascio del nulla osta,   che la normativa vigente affidava a verifiche degli Ispettorati territoriali del lavoro dopo la presentazione della richiesta.

    Il decreto semplificazioni n. 73 2022 prevede che, con riguardo a:

    1.  richieste  rientranti nelle quote  del decreto flussi di ingresso  2021, emanato a gennaio 2022 (Leggi qui gli aggiornamenti: Decreto  flussi 2021 scadenze prorogate per alcune categorie)
    2.  richieste  che saranno autorizzate con un nuovo decreto 2022 annunciato come imminente, 

     tali verifiche  vengano affidate a CDL e organizzazioni datoriali.

    Ricordiamo che  gli obblighi di verifica  riguardano  in particolare:

    1.   l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e
    2.    la congruità del numero delle richieste presentate 

    I consulenti sono chiamati a verificare il il rispetto di tali requisiti  tenendo conto dei seguenti specifici aspetti relativi all'impresa: 

    •   capacità patrimoniale,    
    • equilibrio economico–finanziario,
    •   fatturato, 
    • numero dei dipendenti
    •  tipo di attività svolta 

     In caso di esito positivo delle verifiche sarà  rilasciata apposita asseverazione da presentare  con la richiesta di assunzione oppure  al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ( per le domande già presentate per l’annualità 2021).

    Il datore di lavoro potrà quindi allegare alla richiesta l'asseverazione ottenuta con tempi  incomparabilmente   piu rapidi rispetto a  quelli degli ispettorati.

    Sono state pubblicate dall'INL  con la circolare n. 3 del 5.7.2022, le  linee guida  per le asseverazioni in materia di decreto flussi  da parte dei consulenti  del lavoro e delle organizzazioni datoriali. 

    Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare per la procedura in modo da assicurarne l'omogeneità.

     QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE

    AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2023

    Il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2023 che  la responsabilità delle verifiche è affidata a professionisti e ad associazioni datoriali . Si continua  quindi a fare riferimento alle indicazioni dell'ispettorato della circolare 3-2022 anche per il  Decreto flussi emanato dal Governo Meloni il 26 gennaio 2023, con quote di ingresso per oltre 82000 lavoratori.

    Qui i dettagli 

    Verifiche di congruità delle domande di assunzione  di extracomunitari

    Le verifiche dovranno riguardare i seguenti elementi

    – capacità patrimoniale,  capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto 

    – equilibrio economico-finanziario (possibilità per l’impresa di far fronte  agli obblighi di pagamento assunti in precedenza) 

    – fatturato, ossia la somma dei ricavi 

    – numero dei dipendenti, cioè il personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;

    – tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale 

    Per maggior dettaglio, INL  fa riferimento all'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” 

    Ricorda in particolare che per considerare congrua la capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del  datore di lavoro "sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui".

    Documenti da richiedere al datore di lavoro o rappresentante legale 

    La circolare  elenca i  seguenti documenti da acquisire al fine dell'emissione del giudizio positivo di congruità:

    •  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
    •  dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro sulla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione  della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
    •   dichiarazione, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni  concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
    • dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali  che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
    • dichiarazione  sul fatto di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione  presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero  dei lavoratori interessati e l’esito .

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    Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro

    Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

    In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:

    • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea 
    • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

    di cui siano venute a conoscenza  nel loro contesto lavorativo . 

    Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA

    Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti 

    Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:

    negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. 

    Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto: 

    • per le aziende con piu di 249 dipendenti  in media nell'ultimo anno,  dal 15 luglio 2023
    • per le aziende  che hanno impiegato, nell’ultimo anno  fino a 249 dipendenti ,   dal 17 dicembre 2023.

    Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:

    "Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione". 

    Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".

    Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi. 

    Whistleblowing: soggetti tutelati

    Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

    • dipendenti o collaboratori, 
    • lavoratori subordinati e autonomi, 
    • liberi professionisti 
    • ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
    • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

    Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

    Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato  devono attivare  propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

    Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC

    Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la  piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

    L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

    Vedi qui il Regolamento ANAC

    Ti può interessare l'aggiornatissimo  Responsabilità amministrativa  enti e whistleblowing  di M Compagnone –  eBook in PDF 250 pagine

    Whistleblowing: divieto di ritorsione

    Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:

    • il licenziamento, 
    • la sospensione; 
    • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
    • il mutamento di funzioni,
    • il cambiamento del luogo di lavoro, 
    • la riduzione dello stipendio, 
    • la modifica dell’orario di lavoro;
    • la sospensione della formazione; 
    • le note di merito negative; 
    • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; 
    • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 
    • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
    • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
    • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; 
    • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; 
    • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

    Whistleblowing: le sanzioni

    L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

    •  a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
    •  b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
    • c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

    Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti

    È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

     Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • Rubrica del lavoro

    Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione

    E' stata pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.   n. 58 del 9-3-2023   la delibera   COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023

    La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)  riconferma l'aliquota dello 0,5 per  mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo  nel 2022 dalle forme  pensionistiche complementari attive al 31.12.2022  ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Il decreto specifica che vanno esclusi 

    1. i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    2.  i  contributi  non finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidità o premorienza.

    In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno  

    La scadenza del versamento resta confermata al   31  maggio 2023
    Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza   il  versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.

    Il pagamento del contributo dovrà essere  eseguito  tramite  la  piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate   nell'area riservata presente sul  sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

     Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i  relativi  dati 

     Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti  secondo  le  modalità'  previste  comporta  l'avvio  della  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione.