• Rubrica del lavoro

    Decreto lavoro approvato: tutte le misure

    Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato diversi provvedimenti in materia di lavoro e di inclusione sociale . 

    In particolare lle misure sono suddivise in  tre provvedimenti legislativi:

    1. Decreto lavor , un DECRETO LEGGE  ( subito operativo ma che deve essere  convertito in legge entro 2 mesi con possibili modifiche) "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro che contiene :la  riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;  la nuova misura di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale,  che prende il posto del Reddito di cittadinanza; rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
    2. Un DISEGNO DI LEGGE   con  misure piu a lungo termine  in materia di somministrazione  di lavoro cassa integrazione  periodo di prova  ecc
    3. un DECRETO LEGISLATIVO con misure per l'inclusione delle persone con disabilità.

    Vediamo di seguito le principali novità, sulla base dal comunicato ufficiale  del Governo, in attesa del testo dei decreti.

    Decreto legge in materia di lavoro e inclusione sociale

    Ecco in sintesi le principali novità del Decreto lavoro 

    Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).   L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

    incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

    Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

    Assegno di inclusione sociale e lavorativa,

    Dal 1° gennaio 2024,  al posto del reddito di cittadinanza si introduce l'assegno di inclusione  che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti.  Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

    Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia: 

    •     a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure 
    •     a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

    I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

    Contributo  di accompagnamento al lavoro   350 euro 

    Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, ( tra cui anche il  servizio civile universale,)  Gli interessati devono  una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, . Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

    Incentivo al lavoro giovanile 

    Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

    Misure sui contratti a termine: le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale saranno:

    •    causali previste dai contratti collettivi;
    •     per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
    •    sostituzione di altri lavoratori.

    Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

    •  Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
    • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; 
    • estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; 
    • obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

    Disegno di legge: contributi assunzione disabili – somministrazione – ricongiunzione contributi

     Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l'approvazione del  Parlamento prevede:

    • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di  enti e organizzazioni :  per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
    • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro:  si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo):  l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi  della  somministrazione, si estende in caso di assunzione  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    • Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
    • Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
    • Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR possibili assunzioni per i comuni 
    • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo :  consente all'INPS  accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di inviiare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull'applicazione delle sanzioni .
    • Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie:Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
    • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con  rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
    • istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

    Decreto legislativo con misure per la disabilità

    E'  stato approvato infine in esame preliminare un decreto legislativo in tema di  riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 

    Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

    Si introduce un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. 

    Gli  obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. 

  • Rubrica del lavoro

    Contributi colf 2023: versamento dal 1 al 10 aprile

    E' stata pubblicata il 2 febbraio scorso   la circolare INPS 13  2023  con cui l'Istituto  comunica  le fasce di retribuzione per il calcolo  dei contributi previdenziali 2023 dovuti per i lavoratori domestici, aggiornati con la percentuale di inflazione calcolata dall'ISTAT   2022  a + 8,1%.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti. Vengono anche comunicate alcune novità per il 2023.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore:

    1. gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    2. gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    3. la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE la addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Novità sgravio contributivo post maternità 2022

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, in via sperimentale per il 2022, il riconoscimento dell’esonero  del 50% dei contributi previdenziali a carico delle dipendenti del settore privato, per 12 mesi  dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

    Si applica  per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022

    (specifiche indicazioni sono state fornite  con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022)

    Per accedere il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda con il servizio telematico

    La circolare fornisce in proposito le tabelle contributive con il calcolo dello sgravio.

    Tabella contributi lavoro domestico a tempo indeterminato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota CUAF (1)

    fino a € 8,92

    oltre € 8,92

    fino a € 10,86

    oltre € 10,86

    € 7,90

    € 8,92

    € 10,86

    1,58 (0,40) (2)

    1,78 (0,45) (2)

    2,17 (0,55) (2)

    1,59 (0,40) (2)

    1,79 (0,45) (2)

    2,18 (0,55) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

    € 5,75

    1,15 (0,29) (2)

    1,16 (0,29) (2)

    Tabella contributi lavoro domestico a tempo determinato  (con addizionale  1,4% L. 92-2012)

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

    fino a € 8,92

    oltre € 8,92

    fino a € 10,86

    oltre € 10,86

    € 7,90

    € 8,92

    € 10,86

    1,69 (0,40) (2)

    1,91 (0,45) (2)

    2,32 (0,55) (2)

    1,70 (0,40) (2)

    1,92 (0,45) (2)

    2,33 (0,55) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

    € 5,75

    1,23 (0,29) (2)

    1,24 (0,29) (2)

    Si ricorda che sul sito INPS è disponibile  un portale per l'invio di comunicazioni obbligatorie (iscrizioni, variazioni, calcolo dei contributi e contestazione del provvedimento per mancato pagamento dei contributi) e un simulatore  per il calcolo di contributi tredicesima , riservato ai lavoratori domestici, colf, badanti e datori di lavoro domestico, cui si accede con SPID.

    Scadenze versamento contributi Colf e badanti 2023

    Il versamento dei contributi  relativi al 2023 va effettuato dal datore di lavoro alle seguenti  scadenze

    • dal 1° al 10 aprile 2023  per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio 2023  per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre 2023 per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio  2024 per il quarto trimestre.

    In caso di  festività la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.

    Si ricorda che dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con  il sistema  pagoPA  per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza che  può essere effettuato 

    • online, 
    •  negli ufficio postali 
    •  nei punti vendita SISAL  MOONEY.
  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi ecco linee guida e modello per le asseverazioni

    Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo. 

    Prevede sostanziali misure di semplificazione delle procedure per il nulla osta al  lavoro dei cittadini extracomunitari.

    L'intento è quello di favorire un maggior numero di ingressi e velocizzare le regolarizzazioni per  fare fronte alla scarsità di manodopera denunciata recentemente in molti settori produttivi.

    Il nuovo articolo 44 in particolare interviene sulle modalità di attestazione del rispetto di taluni requisiti da parte dei datori di lavoro, ai fini del rilascio del nulla osta,   che la normativa vigente affidava a verifiche degli Ispettorati territoriali del lavoro dopo la presentazione della richiesta.

    Il decreto semplificazioni n. 73 2022 prevede che, con riguardo a:

    1.  richieste  rientranti nelle quote  del decreto flussi di ingresso  2021, emanato a gennaio 2022 (Leggi qui gli aggiornamenti: Decreto  flussi 2021 scadenze prorogate per alcune categorie)
    2.  richieste  che saranno autorizzate con un nuovo decreto 2022 annunciato come imminente, 

     tali verifiche  vengano affidate a CDL e organizzazioni datoriali.

    Ricordiamo che  gli obblighi di verifica  riguardano  in particolare:

    1.   l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e
    2.    la congruità del numero delle richieste presentate 

    I consulenti sono chiamati a verificare il il rispetto di tali requisiti  tenendo conto dei seguenti specifici aspetti relativi all'impresa: 

    •   capacità patrimoniale,    
    • equilibrio economico–finanziario,
    •   fatturato, 
    • numero dei dipendenti
    •  tipo di attività svolta 

     In caso di esito positivo delle verifiche sarà  rilasciata apposita asseverazione da presentare  con la richiesta di assunzione oppure  al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ( per le domande già presentate per l’annualità 2021).

    Il datore di lavoro potrà quindi allegare alla richiesta l'asseverazione ottenuta con tempi  incomparabilmente   piu rapidi rispetto a  quelli degli ispettorati.

    Sono state pubblicate dall'INL  con la circolare n. 3 del 5.7.2022, le  linee guida  per le asseverazioni in materia di decreto flussi  da parte dei consulenti  del lavoro e delle organizzazioni datoriali. 

    Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare per la procedura in modo da assicurarne l'omogeneità.

     QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE

    AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2023

    Il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2023 che  la responsabilità delle verifiche è affidata a professionisti e ad associazioni datoriali . Si continua  quindi a fare riferimento alle indicazioni dell'ispettorato della circolare 3-2022 anche per il  Decreto flussi emanato dal Governo Meloni il 26 gennaio 2023, con quote di ingresso per oltre 82000 lavoratori.

    Qui i dettagli 

    Verifiche di congruità delle domande di assunzione  di extracomunitari

    Le verifiche dovranno riguardare i seguenti elementi

    – capacità patrimoniale,  capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto 

    – equilibrio economico-finanziario (possibilità per l’impresa di far fronte  agli obblighi di pagamento assunti in precedenza) 

    – fatturato, ossia la somma dei ricavi 

    – numero dei dipendenti, cioè il personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;

    – tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale 

    Per maggior dettaglio, INL  fa riferimento all'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” 

    Ricorda in particolare che per considerare congrua la capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del  datore di lavoro "sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui".

    Documenti da richiedere al datore di lavoro o rappresentante legale 

    La circolare  elenca i  seguenti documenti da acquisire al fine dell'emissione del giudizio positivo di congruità:

    •  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
    •  dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro sulla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione  della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
    •   dichiarazione, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni  concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
    • dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali  che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
    • dichiarazione  sul fatto di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione  presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero  dei lavoratori interessati e l’esito .

  • Rubrica del lavoro

    Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione

    E' stata pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.   n. 58 del 9-3-2023   la delibera   COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023

    La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)  riconferma l'aliquota dello 0,5 per  mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo  nel 2022 dalle forme  pensionistiche complementari attive al 31.12.2022  ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Il decreto specifica che vanno esclusi 

    1. i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    2.  i  contributi  non finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidità o premorienza.

    In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno  

    La scadenza del versamento resta confermata al   31  maggio 2023
    Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza   il  versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.

    Il pagamento del contributo dovrà essere  eseguito  tramite  la  piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate   nell'area riservata presente sul  sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

     Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i  relativi  dati 

     Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti  secondo  le  modalità'  previste  comporta  l'avvio  della  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione. 

  • Rubrica del lavoro

    Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta

    Quota 100 è un sistema  per l'accesso alla  pensione che permette  di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni  di contributi  accreditati  è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era   presente  in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012. 

    Il provvedimento del Governo Conte 1  che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato   istituito con il   decreto-legge n. 4 del  28.1.2019, all'art. 14

     Quota 100, nella forma  in vigore fino al 31.12.2021, non dà  la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100,  in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale.   E' stata  quindi   fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.

    Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi  richiedono  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini  e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia). 

    Il regime di Quota 100 è  stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per  garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i  soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102,  che consente  l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.

    Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni

    Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019  la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha  maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021. 

    Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.

    Per il requisito di 62 anni non si applicheranno   fino  al  31  dicembre  2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).

    Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o  che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o  forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

    Sono esclusi anche:  personale  militare  Forze armate,   delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e  personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .

    I versamenti contributivi possono essere stati effettuati  in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti  per periodi non coincidenti tra piu gestioni  (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti,  Gestione Separata autonomi).

    Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.

    Ai fini del raggiungimento dei 38 anni  sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.

    E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri,  versati in paesi paesi Ue,  compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure  in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come  Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire  se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria  prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.

    Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo

    Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni  nel calcolo della pensione con  quota 100   ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia   per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.

    Inoltre  l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:

    • per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con  metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita –  piu favorevole9
    • per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).

    Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e  ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni  fino al 1995,  il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che  incide quindi maggiormente sul totale,   per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).

    versamenti

    durata versamenti

    sistema di calcolo della pensione

    1980 fino a tutto il 1995

    16 anni

    calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente

    dal 1996  al 2018

    22 anni

    calcolo contributivo

    (contributi per coefficiente che sale con l'età)

    totale contributi

    38 anni

    pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole

     Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione  "La mia pensione futura"  che  consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle  diverse età, anche con Quota 100. E' necessario  per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.

    Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero

    Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di  decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:

    lavoratori privati:   

    • 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto  i requisiti al 31.12.2018 
    •  dopo  3 mesi dal momento di  raggiungimento dei requisiti, per chi  raggiunge quota 100 nel corso del 2019 

    lavoratori pubblici  

    • 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti  entro la data di   entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
    • dopo  6 mesi dal raggiungimento dei requisit,  per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore  del decreto.

    inoltre la  domanda  di  collocamento  a  riposo  deve  essere  presentata  all'amministrazione  di appartenenza con un preavviso di sei mesi. 

    RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

    DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI

    entro il 31 dicembre 2018

    1 aprile 2019

    dal 1 gennaio 2019

    dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

    RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

    DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI

    entro la data di entrata in vigore del decreto  29.1.2019

    dal 1 agosto 2019

    dopo  la data di entrata in vigore del decreto

    29.1.2019

     dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

    Quota 100 e TFR -TFS statali

    Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100)  la possibilità di avere  una parte del TFS,  fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del  momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle  spese  per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.

    Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato  è salito a 45mila euro.

    Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.

    Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.

    In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:

    •  i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore)  collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
    • i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)

    I  compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. 

    I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:

    •     indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
    •     redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, 
    •     compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
    •     indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
    •     indennità percepite dai giudici onorari
    •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
    •     indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
    •     redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
    •     indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
    •     indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

    Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.

    La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

    Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022

    La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022  in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.

     La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro  ma la Consulta ha risposto che  non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

    La sentenza  n. 234  è stata pubblicata il 24 novembre 2022

    Qui il testo

  • Rubrica del lavoro

    Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

    E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

    Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

     L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

    Si introducono in particolare:

    •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
    • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
    • un sistema di controlli piu forte
    • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

    Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

    Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

    Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

    Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

    Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

    Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

    • Austria, 
    • Cipro,  
    • Danimarca,  
    • Finlandia, 
    • Svezia e 
    • Italia 

    L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

    ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

    Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

    Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

    La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

    assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

    settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

    Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

    La direttiva  prevede in particolare:

    1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
    2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
    3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

    Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

    "ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

    Criteri per l’importo del salario minimo

    In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

    • garantire livelli di vita dignitosi ,
    •  ridurre la povertà lavorativa, 
    • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
    • ridurre il  gap  retributivo di genere.

    Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

    • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
    • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
    • c) il tasso di crescita dei salari;
    • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

    Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

    Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

    I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

    Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

    In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

    •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
    •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
    •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

     Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

    La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.

  • Rubrica del lavoro

    FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario

    Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS  chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso  anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .

    Causali e criteri di valutazione  per le prestazioni di integrazione straordinaria

    Si ricorda che  le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :

    •  riorganizzazione  che comprende ora  anche  processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed  energetica o di sicurezza ;
    •  crisi aziendale; 
    • crisi per evento improvviso e imprevisto; 
    • accordi per contratti di solidarietà, 

    La circolare precisa tutti  gli elementi  necessari per la valutazione positiva,  per ciascuna causale. 

    Con riferimento alla causale di riorganizzazione va  segnalato che non  sussiste  l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente  e che  soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano

    Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno  indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita 

    L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari  per le aziende  tutelate sia dal  Fis che dalla  CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i  lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

    Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.

     Fondi di solidarietà bilaterali 

    In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.

    e che i  criteri illustrati  si applicano per le istanze con causali straordinarie  relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.