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Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo
Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.
Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.
Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:
“Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.”
L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.
Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo
A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008
Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.
È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.
Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.
L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.
Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.
Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori
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Contratto Metalmeccanici cooperative: gli aumenti da giugno 2023
Nell’incontro tra le parti datoriali delle cooperative metalmeccaniche ANCPL Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Produzione Lavoro Agci e Fim, Fiom e Uilm sono stati definiti e gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2023.
Sono state aumentate inoltre le indennità di trasferta e di reperibilità.
Il ccnl in vigore è stato firmato nel maggio 2021 e interessa circa 20mila lavoratori del settore, presenti per lo più nelle regioni del Nord Italia.
Il contratto (QUI IL TESTO in PDF ) in vigore da giugno 2021 al 30 giugno 2024.
CCNL Metalmeccanici cooperative – Aumenti da giugno 2023
Livelli incrementi salariali nuovi minimi retributivi D1 (ex 2a cat.)
99,60
1.608,67
D2 (ex 3a cat.)
110,45
1.783,90
C1 (ex 3a s cat.)
112,83
1.822,43
C2 (ex 4a cat.)
115,22
1.860,97
C3 (ex 5a cat.)
123,40
1.993,04
B1 (ex 6a cat.)
132,26
2.136,25
B2 (ex 7a cat.)
141,90
2.291,85
B3 (ex 8a cat.)
154,28
2.491,93
A1 (ex 9a cat.)
170,
2.746,41
Sulla base dei valori dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.
INDENNITA' DI TRASFERTA
Dal 1° giugno 2023 :
- Trasferta intera 46,47
- Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
- Quota per il pernottamento 21,65
Indennità di reperibilità Livello
16 ore giorno lavorato
24 ore giorno libero
24 ore giorno festivo
6 giorni
6 giorni con festivo
6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,60
35,24
37,93
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,66
42,38
45,99
B1 o superiore
7,28
11,98
12,61
48,39
49,01
53,72
CCNL Cooperative metalmeccaniche – aumenti retributivi 2022
L’aumento medio mensile in busta paga per un quinto livello previsto era di 112 euro, erogato in quattro tranches, suddivise come segue:
- 25 euro a giugno 2021,
- 25 euro a giugno 2022,
- 27 euro a giugno 2023,
- 35 euro a giugno 2024.
L’aumento sui minimi è pari al 6,15%, superiore all’indice IPCA prevista nel triennio, quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini assoluti.

Ai 112 euro di aumento medio, si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi erogati a giugno 2020 per effetto dell’ultrattività del CCNL precedente. Sono stati inoltre confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit.
Per i più giovani, under 35, si è provveduto ad innalzare il contributo a carico azienda del Fondo di previdenza integrativa che da giugno 2022 passerà dal 2% al 2,2%.
INQUADRAMENTO
Anche per questi lavoratori come per i metalmeccanici dell'industria e delle PMI e' prevista la riforma del sistema dell’inquadramento con la relativa cancellazione del 1° livello.
In merito al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali in particolare, nel caso dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo, si procederà alla costituzione di una commissione paritetica nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi per la buona occupazioniLAVORO AGILE
E' stato anche definito che entro la data di stesura del presente CCNL, le parti,affideranno a una Commissione paritetica il compito di "monitorare il processo legislativo inerente lo smart working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione”.
Minimi retributivi da giugno 2022
Livello / Importo in euro
D1 / 1.509,07
D2 /1.673,45
C1 / 1.709,60
C2 /1.745,75
C3 / 1.869,64
B1 / 2.003,99
B2 / 2.149,95
B3 / 2.337,65
A1 / 2.576,37
ELEMENTO PEREQUATIVO
Con la retribuzione di giugno 2022 occorre verificare l'eventuale spettanza dell'elemento perequativo per i lavoratori in forza nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi che nel corso dell'anno 2021 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno 2022, un importo come elemento perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.
QUOTA SINDACALE
E' stato concordato inoltre il il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL ai lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse, pari ad euro 35,00.
Allegati: -
Decreto flussi ecco linee guida e modello per le asseverazioni
Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo.
Prevede sostanziali misure di semplificazione delle procedure per il nulla osta al lavoro dei cittadini extracomunitari.
L'intento è quello di favorire un maggior numero di ingressi e velocizzare le regolarizzazioni per fare fronte alla scarsità di manodopera denunciata recentemente in molti settori produttivi.
Il nuovo articolo 44 in particolare interviene sulle modalità di attestazione del rispetto di taluni requisiti da parte dei datori di lavoro, ai fini del rilascio del nulla osta, che la normativa vigente affidava a verifiche degli Ispettorati territoriali del lavoro dopo la presentazione della richiesta.
Il decreto semplificazioni n. 73 2022 prevede che, con riguardo a:
- richieste rientranti nelle quote del decreto flussi di ingresso 2021, emanato a gennaio 2022 (Leggi qui gli aggiornamenti: Decreto flussi 2021 scadenze prorogate per alcune categorie)
- richieste che saranno autorizzate con un nuovo decreto 2022 annunciato come imminente,
tali verifiche vengano affidate a CDL e organizzazioni datoriali.
Ricordiamo che gli obblighi di verifica riguardano in particolare:
- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e
- la congruità del numero delle richieste presentate
I consulenti sono chiamati a verificare il il rispetto di tali requisiti tenendo conto dei seguenti specifici aspetti relativi all'impresa:
- capacità patrimoniale,
- equilibrio economico–finanziario,
- fatturato,
- numero dei dipendenti
- tipo di attività svolta
In caso di esito positivo delle verifiche sarà rilasciata apposita asseverazione da presentare con la richiesta di assunzione oppure al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ( per le domande già presentate per l’annualità 2021).
Il datore di lavoro potrà quindi allegare alla richiesta l'asseverazione ottenuta con tempi incomparabilmente piu rapidi rispetto a quelli degli ispettorati.
Sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022, le linee guida per le asseverazioni in materia di decreto flussi da parte dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali.
Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare per la procedura in modo da assicurarne l'omogeneità.
AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2023
Il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2023 che la responsabilità delle verifiche è affidata a professionisti e ad associazioni datoriali . Si continua quindi a fare riferimento alle indicazioni dell'ispettorato della circolare 3-2022 anche per il Decreto flussi emanato dal Governo Meloni il 26 gennaio 2023, con quote di ingresso per oltre 82000 lavoratori.
Verifiche di congruità delle domande di assunzione di extracomunitari
Le verifiche dovranno riguardare i seguenti elementi
– capacità patrimoniale, capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto
– equilibrio economico-finanziario (possibilità per l’impresa di far fronte agli obblighi di pagamento assunti in precedenza)
– fatturato, ossia la somma dei ricavi
– numero dei dipendenti, cioè il personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
– tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale
Per maggior dettaglio, INL fa riferimento all'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro”
Ricorda in particolare che per considerare congrua la capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro "sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui".
Documenti da richiedere al datore di lavoro o rappresentante legale
La circolare elenca i seguenti documenti da acquisire al fine dell'emissione del giudizio positivo di congruità:
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro sulla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
- dichiarazione, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
- dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
- dichiarazione sul fatto di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito .
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Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro
Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".
In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea
- che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,
di cui siano venute a conoscenza nel loro contesto lavorativo .
Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA
Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti
Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:
negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.
Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto:
- per le aziende con piu di 249 dipendenti in media nell'ultimo anno, dal 15 luglio 2023
- per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno fino a 249 dipendenti , dal 17 dicembre 2023.
Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:
"Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione".
Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".
Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi.
Whistleblowing: soggetti tutelati
Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:
- dipendenti o collaboratori,
- lavoratori subordinati e autonomi,
- liberi professionisti
- ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti,
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.
Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC
Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.
L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
Vedi qui il Regolamento ANAC
Ti può interessare l'aggiornatissimo Responsabilità amministrativa enti e whistleblowing di M Compagnone – eBook in PDF 250 pagineWhistleblowing: divieto di ritorsione
Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:
- il licenziamento,
- la sospensione;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni,
- il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio,
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di merito negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Whistleblowing: le sanzioni
L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti
È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.
Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
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Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023
Con la circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti dall'INPS gli importi massimi 2023, aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:
- trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS),
- Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA),
- assegno di integrazione salariale del FIS.
- assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023, sono le seguenti:
Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.321,53
1.244,36
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali)
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.585,84
1.493,23
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.406,02
1.306,75
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33
1.506,19
Superiore a 3.803,33
1.902,81
Indennità di disoccupazione importi 2023
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022 vale a dire 1.222,51 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
- INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
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FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario
Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .
Causali e criteri di valutazione per le prestazioni di integrazione straordinaria
Si ricorda che le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :
- riorganizzazione che comprende ora anche processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed energetica o di sicurezza ;
- crisi aziendale;
- crisi per evento improvviso e imprevisto;
- accordi per contratti di solidarietà,
La circolare precisa tutti gli elementi necessari per la valutazione positiva, per ciascuna causale.
Con riferimento alla causale di riorganizzazione va segnalato che non sussiste l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente e che soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano
Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita
L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari per le aziende tutelate sia dal Fis che dalla CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.
Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.
Fondi di solidarietà bilaterali
In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.
e che i criteri illustrati si applicano per le istanze con causali straordinarie relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
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Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti
Con il termine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 2021, è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza.
Per ottobre le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato, giornata per le banche non operativa. Quindi :
- l'accredito nei conti correnti e libretti POSTALI, e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
- l'accredito automatico delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre.
Calendario pagamento in contanti
Per le pensioni di ottobre i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:
INIZIALI COGNOME DATA A-B Sabato 1 Ottobre C-D Lunedi 3 ottobre E-K Martedi 4 ottobre L-O Mercoledi 5 ottobre P-R Giovedi 6 ottobre S-Z Venerdi 7 ottobre Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze
Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS
Il cedolino della pensione dI ottobre sarà consultabile all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale SPID, CIE o CNS.
Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti
Si ricorda infatti che la tassazione sulle pensioni viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici e lo versa all'Agenzia delle entrate. INPS provvede da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.
Aumento pensioni da ottobre 2022
Per i pensionati INPS con redditi inferiori a 35mila euro annu è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione 2023 deciso dal Decreto aiuti bis n. 115 2022.
Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat che viene effettuato ogni anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .
Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021).
Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica con i seguenti scaglioni
- 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
- 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.
Da gennaio 2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.