• Rubrica del lavoro

    Prepensionamento giornalisti: nuovi chiarimenti

    Il prepensionamento dei giornalisti professionisti dipendenti  ( legge 416/1981 art 37 comma 1 b) è ancora applicabile dopo  il trasferimento della tutela previdenziale  all'INPS con le legge di bilancio 2022.

    Con la circolare  10 del 31 gennaio 2023, Inps  ha fornito le indicazioni in merito all’accesso,   ai requisiti  alla contribuzione valida e alla domanda,  oltre che nuove indicazioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici.(art 37 comma 1 lettera a).

    Con il messaggio 644 del 10 febbraio l'Istituto è intervenuto nuovamente per ulteriori chiarimenti in tema di attività lavorativa post prepensionamento e cumulo dei redditi.

    Vediamo di seguito  le principali indicazioni.

     Prepensionamento giornalisti professionisti iscritti al FPLD

    Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022, data del passaggio alla gestione INPS.

     Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata 

    Possono accedere, invece,  i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d. INPGI-2).

    La circolare  ricorda che il  decreto interministeriale  100495/2017 e Dlgs 69/2017 prevedono il divieto per l’ex datore di lavoro di  reimpiegare il prepensionato anche in altre aziende dello stesso gruppo e segnalano inoltre che l’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981,  prevede l'incompatibilità totale  con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata  sia in Italia che all’estero, pena la revoca del trattamento pensionistico. Sul punto sono attesi chiarimenti ulteriori.

    Viene anche ricordato che il prepensionamento non è compatibile con i trattamenti di disoccupazione.

     Contribuzione utile al prepensionamento

    Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto versati nelle gestioni INPS nonché, a determinate condizioni, in quelli dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori sportivi. Per quanto versato nelle

    gestioni dei lavoratori autonomi  necessaria invece la  ricongiunzione onerosa per trasferirli nel fondo pensione lavoratori dipendenti.

    Termine di presentazione della domanda 

    La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla maturazione dei requisiti mediante i seguenti canali:

    •  portale web dell’Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) al servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo: Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata – Tipo: Prepensionamento editoria -Tipologia:  – Art. 37, legge 416/1981, lettera a) oppure  Art. 37, legge 416/1981, lettera b);
    • Contact Center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
    • Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    L'Istituto segnala che le domande telematiche di prepensionamento  dei giornalisti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente circolare ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al campo note),saranno  automaticamente  riqualificate a cura degli operatori degli uffici.

    Chiarimenti  sulla compatibilità con attività lavorativa 

    Nel messaggio 644 del 10 febbraio INPS precisa che 

    a far data dalla decorrenza del prepensionamento ex articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 l'attività lavorativa presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento ovvero appartenente al medesimo gruppo editoriale è incompatibile e comporta la revoca della pensione

    La pensione è compatibile invece  con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi ma  occorre tenere conto che si applica  la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista  dal FPLD INPS e non piu l’articolo 15 del   egolamento  INPGI 

    Nello specifico,  quindi il trattamento derivante dal prepensionamento  è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo ma il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, calcolata come illustrato al paragrafo 2.2 della circolare n. 10 del 2023.

    Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento  viene respinta.

  • Rubrica del lavoro

    Artigiani e commercianti: contributi IVS 2023

    Nella circolare 19  del 10 febbraio 2023  Inps comunica che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

    • 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
    • 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, (aliquota che  continuerà ad incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%).

    Si conferma  anche per l’anno 2023, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati 

    Vanno  ricordate anche:

    1. l' aliquota aggiuntiva  pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti. 
    2. la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
    Aliquote contributi artigiani e commercianti 2023 

    Artigiani

    Commercianti

    Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

    23,25%

    23,73%

    Minimi contributivi e massimali di reddito 

    Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTATI 2022  dell'8,1%,  è pari a €  17.504,00.

     Questi  quindi i minimali contributivi 2023, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro:

     

    Artigiani

    Commercianti

    Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

    € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)

    € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)

    Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

    € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)

    € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

     

    Il contributo previdenziale  è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 52.190,00.

    I massimali di reddito oltre i quali non  è dovuta contribuzione sono i seguenti:

    • € 86.983,00  per i lavoratori con anzianità contributi  antecedente il 1996
    •  €113.520,00:  per gli iscritti dopo il  1° gennaio 1996.

    Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali  per l'impresa 

    Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti

    I contributi dovranno  essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze :

    • 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
    • nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente , a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.

     

  • Rubrica del lavoro

    Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata

    Con il messaggio 635  del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di  bonus una tantum di 200  e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

    La norma prevedeva tra i requisiti  per l'erogazione dell'indennità  di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione  alla Gestione separata  alla data di entrata in vigore dei provvedimenti 

    Le verifiche delle domande  presentate  hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione  da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .

    Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione. 

    In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali  di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi  anche se non risulta iscrizione formale  riconoscimento della misura,  sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:

    • per il bonus 200 euro: 
      1. Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 
      2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
      3. reddito derivante dai rapporti in oggetto  non superiore a 35mila euro nel 2021.
    • per il bonus 150 euro: 
      1. contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
      2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali
      3. reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.
  • Rubrica del lavoro

    Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023

    Con la  circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti  dall'INPS gli importi massimi 2023,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,     degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:

    •  trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
    • Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
    • assegno di integrazione salariale del FIS.
    • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
    • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
    • indennità di disoccupazione NASpI, 
    • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
    • indennità di disoccupazione agricola,
    • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
    • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
    • assegno per le attività socialmente utili.

    Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023,  sono le seguenti:

    Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023

    Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.321,53

    1.244,36

    Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.585,84

    1.493,23

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.406,02

    1.306,75

    Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33

    1.506,19

    Superiore a 3.803,33

    1.902,81

    Indennità di disoccupazione importi 2023

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

    L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022  vale a dire 1.222,51 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

     l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere  inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

    •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

    L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi: procedure, modello e scadenza domande

      Dopo la pubblicazione del decreto flussi  2022 del 26 gennaio 2023 il ministro del lavoro di concerto con il ministero dell'Interno e dell'Agricoltura ha  emanato la circolare di istruzioni per le richieste  e il relativo modello predisposto  dall'agenzia nazionale per il lavoro ANPAL. 

    La circolare chiarisce le procedure e fornisce i modelli  per le diverse categorie di lavoratori: 

    C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale

     B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana

     BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici

     Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo

     LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un  permesso di soggiorno UE

     VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del  permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro  subordinato

     LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

     LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di  certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in  possesso di un permesso di soggiorno UE

     B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di  autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni,

    alimentare e cantieristica navale

    Vale la pena sottolineare che per le assunzioni di lavoratori non comunitari residenti all'estero   sulla base delle quote di ingresso fissate dal recente decreto  la nuova  procedura prevista è la seguente 

    • obbligo di richiesta preventiva al CPI per la verifica di disponibilità di lavoratori  già sul territorio nazionale e 
    • solo se la verifica risulta negativa il datore di lavoro può procedere alla
    • richiesta di nulla osta allo sportello immigrazione  inviando il modulo precompilato  già disponibile  sulla piattaforma 

    Vediamo in dettaglio i due passaggi 

    Verifica indisponibilità nel centro per l'impiego

    Il datore di lavoro deve  innazitutto verificare, presso il centro per l’impiego competente, che non vi siano lavoratori disponibili in Italia per il posto di lavoro. per cui iinvia la richiesta di personale al Cpi, utilizzando l'apposito modulo  reso disponibile da ANPAL. Nel modulo vanno forniti tutti i dettagli  sul profilo richiesto . 

    ATTENZIONE Questo passaggio non riguarda i lavoratori stagionali e quelli formati all’estero.

    Nel caso in cui :

    • il Cpi non risponda alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi oppure
    • il lavoratore segnalato dal Cpi, per il datore di lavoro non risulti idoneo  oppure 
    • il lavoratore non si presenti  o non fornisca giustificazione per l'assenza al colloquio entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta,

    la verifica di  considera effettuata e il datore di lavoro può procedere alla richiesta di nulla osta

    Richiesta nulla osta ingressi extracomunitari

    Il datore di lavoro può fare richiesta di nulla osta allo Sportello immigrazione  qui il LINK al modello precompilato.

     Deve allegare  una dichiarazione  relativa all'esito  negativo della verifica sopra descritta . 

    L'invio delle richieste potrà essere effettuato dalle 9 del 27 marzo 2022 

    La piattaforma è comunque  già disponibile per la precompilazione dei moduli  di domanda di assunzione  con orario 8–20 tutti i giorni, sabato e domenica compresi.

    Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di  presentazione.

    Si ricorda che è stato confermato anche per il 2023 l'incarico in capo ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro  di verifica dei requisiti delle aziende relativamente al rispetto dei  contratti collettivi di lavoro e la congruità del numero delle richieste di assunzione. Tali verifiche non sono necessarie, però, nel caso in cui le domande di nulla osta siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa con il ministero del Lavoro.

    Il nulla osta viene rilasciato entro  30 giorni dall’invio delle domande, se non emergono motivi ostativi, dagli Sportelli unici per l’immigrazione e viene  inviato alle rappresentanze diplomatiche italiane  nei Paesi  dei lavoratori , che a loro volta hanno  20  per la risposta dalla data di domanda di visto del lavoratore.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

     Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022 

    Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

    Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo –  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

     Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

    L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come  i  lavoratori dipendenti  dai propri datori di lavoro. 

    La domanda  va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati.

    Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

    •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
    • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
    • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
    • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

    Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

    Bonus 150 euro: quando viene pagato

    INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

    •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
    • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
    • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens  relative alle retribuzioni di novembre 2022;
    •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
    • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
  • Rubrica del lavoro

    Disoccupazione Naspi e ALAS: chiarimenti sul trasferimento delle domande

    Con il messaggio 4581 del 20 dicembre 2022,  INPS  aveva  chiarito  le modalità di  trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

    Non sono rari infatti i casi di presentazione errata  e l'istituto precisa che come avviene anche per la trasformazione di NASPI in DIScoll,   gli atti possono essere trasformati (in" applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile") anche se le due prestazioni  sono rivolte a destinatari differenti ( rispettivamente dipendenti e autonomi dello spettacolo )  e rispondono a diverse  disposizioni normative.

    Vediamo più specificamente  nei paragrafi seguenti le particolarità e le indicazioni per le domande, completate con il recente messaggio 222-2023

    NASPI e ALAS le differenze

    La prestazione di disoccupazione NASpI – introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli da 1 a 14 – è rivolta ai

    •  lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, 
    • soci lavoratori di cooperativa, 
    •  personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, 
    • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi agricoli e zootecnici

    L’indennità di disoccupazione ALAS – introdotta dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  è invece rivolta ai

    1.  lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), nonché 
    2. ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del decreto citato e 
    3. ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”,

    con reddito non superiore a 35mila euro annui nell'anno precedente la domanda.

    Indicazioni per le domande 

    Gli interessati devono fare domanda alle Strutture territoriali  tenendo conto che 

    1.  nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.
    2. nel caso invece di istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS,  l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

    Conversione Naspi- Alas: nuove istruzioni

    Con il nuovo messaggio 222 del 10 gennaio rivolto ai propri operatori Inps  sottolinea alcuni apseti utili anche per gli utenti ovvero 

    la nuova  domanda di indennità Naspi o Alas che  sostituisce la precedente eve avere la stessa data di presentazione della domanda erroneamente presentata e che

     la trasformazione delle domande di Naspi in Alas è possibile solo per le richieste presentate dal 1° gennaio 2022 per le cessazioni di rapporti di lavoro autonomo nello spettacolo  a partire dalla stessa data 

    Si segnala in questo caso anche  la possibilità di  sospendere i termine di presentazione della domanda  in caso di  infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile

    Infine i titolari di assegno ordinario di invalidità, possono scegliere nella domanda di ottenere il pagamento dell'indennità Alas limitatamente al periodo di concessione.