• Rubrica del lavoro

    Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL

    Nella Gazzetta Ufficiale  n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata  pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.

    Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,

    Convenzione OIL anti violenza: i principi

    I principi fondamentali affermati nel documento  definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie  2019" sono i seguenti:

    • La  Convenzione si applica  a  tutti  i  settori,  sia privati che pubblici, nell'economia  formale  e  informale,  in  aree urbane o rurali.
    •  In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e  in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei  datori  di  lavoro e  dei lavoratori, i   Membri  sono  tenuti   ad  adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato  sulla  prospettiva   di  genere per la prevenzione e l'eliminazione  della   violenza  e  delle  molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio  deve tenere in considerazione la violenza e le  molestie che coinvolgano soggetti

    terzi, qualora rilevante, e includere: 

          a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge; 

          b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino  misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie; 

          c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione  di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie; 

          d)  l'istituzione   o  il  rafforzamento dei meccanismi  per l'applicazione e il monitoraggio; 

          e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di  ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno; 

          f) l'istituzione di misure sanzionatorie; 

          g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita'  educative  e formative e la promozione di  iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate; 

          h) la  garanzia di  meccanismi  di ispezione e di  indagine efficaci per i  casi di  violenza e di  molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

    •      Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e  le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo  conto  della diversita'   della  natura  e   della  portata  delle   rispettive  responsabilita'. 

    L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere  i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a  persone  che  lavorino indipendentemente  dallo   status   contrattuale,   le   persone   in formazione, inclusi i tirocinanti e  gli  apprendisti,  i  lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un  impiego  e  i candidati a un lavoro, e  individui  che  esercitino  l'autorita',  i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".    

    Gli Stati Membri  dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la   privacy dei soggetti coinvolti 

    A questo fine andra rafforzata  l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Domanda permessi 104: nuove funzioni online

    INP ha comunicato ieri con il messaggio 4040 del 9 novembre 2022  il rilascio di una nuova funzione nello sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

    Si tratta della funzione “Rinuncia ai benefici”.

    La nuova funzionalità a “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, e consente   in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

    Riguarda le seguenti categorie di domande:

    • -giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
    • -giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
    • -prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

    ATTENZIONE  La variazione può essere effettuata solo  per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. Il messaggio  fornisce esempi pratici 

    Permessi legge 104 come si richiedono

    Si ricorda che la procedura  ottenere i permessi   104 segue un iter  complesso. Questi gli steps:

    1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE   da parte del medico di base e TRASMISSIONE DEL CERTIFICTO MEDICO ALL'inps .L’accertamento  puo consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc.

    Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare.   Una volta trasmesso il certificato medico all’Inps in via telematica, il medico  rilascia un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema da conservare.

     2. DOMANDA ALL' INPS DI VERIFICA DEI REQUISITI 

    dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità

    1. tramite il sito dell’Inps ( con SPID, CIE o CNS)  seguendo il percorso:"Accesso ai servizi” / “Servizi per il cittadino” /  “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” / “Acquisizione richieste”.
    2. telefonicamente con il Contact center Inps Inail,   oppure
    3. mediante patronato.

    3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro  non può opporsi alla concessione degli specifici permessi  se comunicati in tempi ragionevoli .

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    FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario

    Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS  chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso  anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .

    Causali e criteri di valutazione  per le prestazioni di integrazione straordinaria

    Si ricorda che  le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :

    •  riorganizzazione  che comprende ora  anche  processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed  energetica o di sicurezza ;
    •  crisi aziendale; 
    • crisi per evento improvviso e imprevisto; 
    • accordi per contratti di solidarietà, 

    La circolare precisa tutti  gli elementi  necessari per la valutazione positiva,  per ciascuna causale. 

    Con riferimento alla causale di riorganizzazione va  segnalato che non  sussiste  l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente  e che  soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano

    Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno  indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita 

    L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari  per le aziende  tutelate sia dal  Fis che dalla  CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i  lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

    Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.

     Fondi di solidarietà bilaterali 

    In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.

    e che i  criteri illustrati  si applicano per le istanze con causali straordinarie  relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.

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    Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti

    Con il termine dello stato di emergenza fissato  al 31 marzo  2021,   è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario  ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza. 

    Per ottobre  le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato,  giornata per le banche non operativa. Quindi :

    1. l'accredito nei conti correnti  e libretti POSTALI,  e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
    2. l'accredito automatico  delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre. 

    Calendario pagamento in contanti

    Per le pensioni di  ottobre  i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:

    INIZIALI COGNOME DATA
    A-B Sabato 1 Ottobre
    C-D Lunedi  3 ottobre
    E-K Martedi 4 ottobre
    L-O Mercoledi 5 ottobre 
    P-R Giovedi 6 ottobre
    S-Z Venerdi 7 ottobre

    Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze

    Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS 

    Il cedolino della pensione dI ottobre  sarà consultabile  all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale  SPID, CIE o CNS.

    Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti  

    Si ricorda infatti  che la tassazione sulle pensioni  viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici  e lo versa all'Agenzia delle entrate.  INPS provvede  da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito   tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno  per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.

    Aumento pensioni da ottobre 2022

    Per i pensionati  INPS con redditi inferiori a 35mila euro  annu  è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione  2023 deciso dal  Decreto aiuti bis n. 115 2022.

     Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat  che   viene effettuato  ogni  anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .

    Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno  allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021). 

    Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica  con i seguenti scaglioni

    • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
    • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
    • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Da gennaio  2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà  il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno unico universale: domanda con l’app INPS Mobile

    Con il messaggio n 2925 del 22 luglio l'INPS comunica che, nell’ambito delle attività di innovazione previste con i progetti dell’Istituto per l’attuazione del Piano Strategico ICT e del PNRR, l’app “INPS Mobile” è stata arricchita con il nuovo servizio dedicato ai dispositivi mobili per la presentazione della domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico ( i cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

    L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili

    L'INPS comunica che, per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre 

    • installare l’app “INPS Mobile”sul proprio smartphone/tablet e, dalla homepage
    • selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”
    • previo accesso mediante SPID oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), 
    • l'utente può presentare una nuova domanda 
    • e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata. 

    Inoltre, senza autenticazione, è possibile accedere alla funzione di simulazione dell’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

    Lo stesso messaggio INPS riepiloga le condizioni dell'assegno unico universale sottolineando che, 

    • l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni come la disabilità degli stessi.

    In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila euro, l’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante, si attesta sui valori minimi previsti dalla citata norma.

    Per approfondimenti leggi lo speciale Assegno unico universale: requisiti e ISEE

    Infine l'INPS ricorda che per tutte le informazioni e le indicazioni operative sul beneficio si rinvia al messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

  • Rubrica del lavoro

    Cassa integrazione per temperature elevate: tutte le istruzioni

    Il ministero del lavoro Orlando ha ricordato in questi giorni  di canicola estrema che i datori di lavoro hanno la possibiità di richiedere la cassa integrazione anche per caldo eccessivo che richieda la sospensione dell'attività lavorativa . Inps e inail hanno anche  pubblicato un comunicato congiunto   sul tema in cui   Inail ricorda anche le linee  guida recentemente aggiornate.

    L'ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021,   sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati  a termperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte,  raccomandando  la necessità di  intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. 

    Si fa riferimento in particolare ai  settori dei cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.

    Nella nota   l'Ispettorato  segnalava anche l'opportunità di  organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali,  come previsto dal testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ( art. 7, D.Lgs n. 81/2008)

    Ma soprattutto l'Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°),  che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi  esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso. 

    A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017  in tema di cassa integrazione  in cui l'istituto   affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

    A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.  Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore"

    Inoltre specifica che  per le richieste di Cassa integrazione ordinaria  per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto  l'invio di una relazione tecnica  e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.  Tenuto conto però che un altro articolo di legge  fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici,  l'Istituto  informa che  acquisirà d'ufficio i bollettini meteo  dalle autorità competenti e non c'è bisogno  quindi di  allegarli.   

    La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.

    Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate 

    Nel nuovo messaggio 2999/2022  del 28 luglio l'istituto ricorda che la CIG per temperature elevate puo essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in  considerazione  la temperatura percepita che puo essere  più elevata di quella reale.

    Inoltre viene sottolineato l'importanza di valutare  la tipologia dell'attivita e le modalità con cui viene realizzata

    Infine  l'istituto  sottolina che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».

    Il datore di lavoro  puo dunque,  in alternativa:

    1. allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" , oppure 
    2. autocertificare  il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

    Rischio caldo e CIGO per meteo avverso: fac simile (Circolare Inps 139 2016)

    FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

    CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI

    DATI RELATIVI ALL’AZIENDA:

    Denominazione 

    Matricola/Codice fiscale 

    Unità Produttiva

    Data inizio attività produttiva

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

    Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………….…….……..……………………

    nato/a a ……………………………………… prov. ….. il ………………………………………..….…………. residente a …………….……………..………………………Prov…………………………….cap………………………….Via ……………………………..………………………………………….Tel. …………………………………………………….…………

    IN QUALITÀ DI:

        titolare            legale rappresentante

    dell’azienda……………………..…………………………………………………………………………………………………. codice fiscale ……………………………………posizione INPS…….……………………………in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal……………………….………………… al…………………………………….…………, 

    D I C H I A R A

    1.    di illustrare di seguito l’attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.

    2.    di specificare l’evento meteo e l’orario nel quale si è verificato, 

    3.    Ulteriori annotazioni______________________________________________________________________________________________________ Si allega documento di riconoscimento.

    Data                                   Timbro e firma 

    Rappresentante Legale / Delegato

  • Rubrica del lavoro

    Assegno Unico: tutte le regole, tabelle e istruzioni

    Il decreto legislativo che attua l'assegno unico universale  destinato a TUTTE le famiglie con  figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus  ecc.) d. lgs. n.  230-2021, è stato  pubblicato in Gazzetta il 30.12.2021.  Qui il testo

    L'erogazione  degli assegni è iniziata  da marzo 2022 Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni familiari precedenti, sono di fatto  abrogati.

    L'entrata in vigore del nuovo assegno unico universale era  prevista  per gennaio 2022 ma la necessità per la maggioranza delle famiglie di presentare un ISEE aggiornato ha fatto propendere per lo slittamento per lasciare il tempo  ai genitori di presentare le domande, e all'INPS di  iniziare a processarle.

    La circolare con le istruzioni dettagliate n. 23 2022,  è stata pubblicata il 9 febbraio 2022.  QUI il testo 

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla nuova misura, una tabella sintetica degli importi,la maggiorazione fino al 2024.

    Vai all'approfondimento Assegno Unico 2025 regole e tabelle aggiornate

    Legge delega sull'assegno unico universale  e assegno temporaneo

    La  legge-delega  a firma  Del Rio-Lepri "per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale(V. qui il testo di legge )  sarà anche finanziata in parte  con le risorse attualmente assorbite dalle detrazioni  e dagli assegni familiari, che vengono cancellati,  oltre che con il graduale superamento dei bonus per le famiglie oggi in vigore.  Ad esempio l'assegno di natalità e il bonus nido sono  ancora confermati per il 2021.

    Visto il complesso iter attuativo della legge delega , era stato istituito da luglio a dicembre 2021 un assegno NON universale e temporaneo, il cosiddetto assegno "ponte" ,  riservato a famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che ad oggi non percepivano gli assegni familiari (autonomi), in vigore fino al 28 febbraio 2022.

    Assegno unico figli 2022:  importi e cumulabilità

    L'assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli  con:

    1.  una quota base minima  per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata a 50 euro per 1 figlio
    2. una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere  il trattamento massimo è pari a 15mila euro.

    Va sottolineato che l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR). 

    TABELLA IMPORTI ASSEGNO UNICO 
    Il decreto prevede, a titolo di esempio, i seguenti importi :

    ISEE

    Per ogni FIGLIO MINORE

    Fino a 2

    FIGLIO DA 18 A 21 ANNI A CARICO (purche studenti o in servizio civile

    FIGLI DISABILE A CARICO OLTRE   21 ANNI

    FIGLIO MINORE DOPO IL SECONDO

    MAGGIORAZ PER NUCLEO CON ENTRAMBI GENITORI LAVORATORI

    MAGGIORAZ

    NUCLEO

    CON 4 O PIU FIGLI

    MAGGIORAZ MADRE SOTTO I 21 ANNI

    fasce

    Importi mensili in euro

     

    Da 0 a 15.000

     

    175,0

    85,0

    85,0

    85,0

    30

    100

    20

    Da 18.000 a 18.100

    159,5

    77,6

    77,6

    76,3

    26,3

    100

    20

    Da 20.000 a 20.100

     

    149,5

    72,8

    72,8

    70,6

    23,9

    100

    20

    Da 22.000 a 22.100

    139,5

    68,0

    68,0

    65,1

    21,5

    100

    20

    Da 24.000 a 24.100

    129,5

    63,2

    63,2

    59,5

    19,1

    100

    20

    Da 35.000 a 35.100

    74,5

    36,8

    36,8

    25,9

    5,9

    100

    20

    Da 37.000 a 37.100

    64,5

    32,0

    32,0

    23,1

    3,5

    100

    20

    Oltre 40.000

    50,0

    25

    25

    15

    0

    100

    20

    DURATA:  dal 7 ° mese di gravidanza  fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico,  con possibile  corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.

    CUMULABILITA' : l'assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali ma,ad esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza il calcolo avverrà eliminando la quota RDC collegata al numero di figli.

    MAGGIORAZIONI  dell'Importo sono previste :

    • per le famiglie particolarmente numerose
    • per le mamme  di età inferiore a 21 anni (20 euro)
    • per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (30 euro)

    DISABILI: gli assegni non sono differenziati sulla base dell'ISEE (tranne nel caso di figli disabili a carico oltre i 21 anni)  ma per grado di disabilità:

    • per non autosufficienti: 100 euro  
    • disabilità grave: 95 euro
    • disabilità media: 90 euro,
    • disabile  dai 18 ai 21 anni: 80 euro (L'importo è stato modificato nell'esame delle Commissioni parlamentari)

    Si segnala che l'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

    Per i  figli disabili con piu di 21 anni pur percependo l'assegno  si potrà continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico.

    AGGIORNAMENTO 21.4.2022 

    Con il messaggio 1714 del 20 aprile 2022 l'Inps riassume e chiarisce le indicazioni su alcuni aspetti operativi per specifici casi e categorie di beneficiari ovvero

    • Maggiorazione genitori entrambi lavoratori
    • maggiorazione famiglie numerose
    • genitori separati
    • figli maggiorenni
    • calcolo del reddito.

    Maggiorazione transitoria  per il passaggio da detrazioni ad assegno unico

    Il decreto prevede , per  una graduale transizione e per garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità (2022-2023-2024 ) una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno  in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni: 

    a) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro

    b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare.

    Allegati: