- 			IA e piattaforme digitali: le nuove occupazioni entro il 2030Il mercato del lavoro sta attraversando una trasformazione senza precedenti, guidata dall’intelligenza artificiale (IA), dalla digitalizzazione e dalla transizione ambientale e demografica. Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 si registrerà un saldo occupazionale positivo a livello globale: 170 milioni di nuovi posti creati, a fronte di 92 milioni di ruoli eliminati, con un incremento netto di 78 milioni di occupati. Le professioni più richieste nei prossimi anni saranno legate ai big data, alla finanza tecnologica e all’IA applicata, ma non solo: gran parte delle 804 professioni censite dall’Istat in Italia subiranno trasformazioni, con l’intelligenza artificiale che da un lato genererà nuove figure, dall’altro ne cancellerà alcune, e soprattutto andrà a integrare e potenziare le mansioni già esistenti . Scenario occupazionale globale 2030 Posti di lavoro Nuovi posti creati 170 milioni Posti eliminati 92 milioni Saldo netto +78 milioni IA nei settori produttivi: opportunità e sfideL’intelligenza artificiale sta già modificando numerosi ambiti professionali. Nel settore sanitario, il machine learning supporta diagnosi e medicina personalizzata; nella finanza contribuisce alla gestione dei rischi e al contrasto delle frodi; nel marketing rende possibili campagne predittive e personalizzate. La visione artificiale trova applicazioni in sicurezza e mobilità, mentre l’IA generativa sta entrando nel mondo della formazione e dell’educazione, affiancando docenti e formatori nella creazione di contenuti interattivi. Tuttavia, l’adozione diffusa dell’IA richiede due condizioni fondamentali: accessibilità per le piccole e medie imprese tramite centri di competenza territoriali e formazione continua dei lavoratori, per ridurre il rischio di un divario tra chi acquisisce nuove competenze e chi rimane escluso dal mercato. L’uso dell’IA deve inoltre essere responsabile, inclusivo e coerente con i diritti e le tutele dei lavoratori. Scarica qui il testo integrale del Report Le piattaforme digitali e la direttiva UE 2024/2831Un ulteriore fronte riguarda le piattaforme digitali, che intermediano domanda e offerta di lavoro nei settori del delivery, dei trasporti, dei freelance e della formazione online. Secondo le stime UE, i lavoratori tramite piattaforma passeranno da 28 milioni nel 2022 a 43 milioni entro il 2025. A tutela di questa platea, gli Stati membri dovranno recepire entro dicembre 2026 la direttiva 2024/2831, volta a migliorare le condizioni di lavoro ed evitare che decisioni totalmente automatizzate – dalla determinazione dei compensi alle selezioni – incidano negativamente sui lavoratori In Italia, la sfida sarà bilanciare la realtà di rapporti spesso ibridi tra lavoro autonomo e dipendente con la necessità di costruire un sistema di diritti sociali universali, valido a prescindere dal contratto applicato. Intanto, le stesse piattaforme stanno introducendo competenze legate all’IA nei propri organici, in particolare di profili “nativi dell’IA” capaci di progettare nuovi flussi di lavoro con le nuove tecnologie. Alcui dati rilevanti per l’ItaliaIl rapporto dedica analisi specifiche ai principali paesi, a pag 157 è illustrata in dettaglio la situazione italiana. I dati piu rilevanti sono sintetizzati nella tabella seguente : Indicatore Valore per l’Italia Aziende con programmi IA attivi 96 % Adozione politiche DEI 88 % % competenze da aggiornare entro 5 anni 38 % Turnover strutturale previsto entro il 2030 18 % Employer che vedono la mancanza di competenze come ostacolo 63 % Aziende con piani di riqualificazione strutturati 50 % Lavoratori aggiornati nel ruolo 29 % Lavoratori riassegnati internamente 19 % Lavoratori senza formazione prevista 11 % 
- 			Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimentoCon l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio. La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa. La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo. Implicazioni pratiche della decisioneLa Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno. Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c. Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose. Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare: - che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
- che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
- che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.
 
- 			Intelligenza artificiale: contributi per la formazione da FondoprofessioniFondoprofessioni ha lanciato ieri 23 luglio l’Avviso 09/25, una misura sperimentale interamente dedicata alla formazione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per i dipendenti di studi professionali e aziende aderenti. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisizione di competenze operative e pratiche legate all’uso consapevole ed efficace delle tecnologie AI nei processi aziendali, ormai ineludibile. Vediamo meglio a chi si rivolge e come devono essere strutturati i corsi e come richiedere il contributo, Avviso 9 2025 intelligenza artificiale: finalità e ambito di interventoL’obiettivo dell’Avviso è finanziare piani formativi altamente personalizzati per singoli lavoratori o piccoli gruppi (massimo tre persone), che siano in grado di trasferire abilità concrete sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto professionale specifico del discente. Le attività finanziabili spaziano su un ampio ventaglio di applicazioni pratiche dell’IA: - generazione, sintesi e revisione di testi;
- traduzioni multilingue;
- produzione di contenuti digitali (immagini, audio, video);
- analisi dati e reportistica;
- automazione di processi;
- assistenza clienti e chatbot;
- interpretazione e utilizzo degli output generati dai sistemi AI.
 La formazione deve essere orientata all’operatività e alla sperimentazione “sul campo” (on-the-job), con un forte ancoraggio alla realtà lavorativa dello studio o dell’azienda proponente. - Struttura del piano formativo e metodologia
- Ogni piano formativo dovrà includere:
- mappatura delle competenze esistenti e dei fabbisogni formativi;
- definizione di obiettivi di apprendimento misurabili;
- test finale di valutazione individuale;
- rilascio di attestato delle competenze acquisite, secondo un modello fornito da Fondoprofessioni;
- partecipazione a casi studio, promossi dal Fondo per monitorare l’impatto dell’iniziativa.
 I percorsi devono durare almeno 16 ore, con un costo massimo di 100 euro per ora per partecipante, fino a un tetto massimo complessivo di 4.000 euro per piano. Le modalità formative ammesse sono in presenza, a distanza sincrona o in modalità affiancamento diretto. Chi può partecipare e come aderireDestinatari della formazione sono i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato, impiegati presso Studi o Aziende che abbiano aderito a Fondoprofessioni prima della presentazione del piano. L’adesione al Fondo può essere verificata tramite il Cassetto previdenziale INPS (sezione “Dati complementari” del Fascicolo elettronico). In caso di applicazione del CCNL Studi Professionali e adesione alla bilateralità, è inoltre possibile richiedere a Ebipro il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a 40 ore annue per ciascuno. Chi può presentare i piani e come funziona l’approvazione Il proponente del piano formativo è lo studio o l’azienda aderente al Fondo, che si avvale di un ente attuatore accreditato per la progettazione, realizzazione e rendicontazione. Ciascun ente attuatore potrà presentare richieste fino a un massimo complessivo di 12.000 euro. I piani saranno approvati sulla base di una valutazione qualitativa che considera, tra gli altri, i seguenti elementi: - descrizione dell’organizzazione e dei destinatari;
- analisi dei fabbisogni e personalizzazione del percorso;
- coerenza e misurabilità degli obiettivi di apprendimento;
- contenuti formativi proposti;
- modalità di verifica finale.
 Il punteggio minimo richiesto per l’approvazione è 60 punti su 100. In caso di punteggio ex aequo e risorse esaurite, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione. Modalità di richiesta e fondi disponibiliI piani formativi potranno essere presentati a partire dal 13 ottobre 2025 e sono previste le seguenti scadenze: Scadenza per la condivisione con le Parti sociali: 3 novembre 2025 Scadenza per presentazione piani al Fondo: 18 novembre 2025, ore 17:00 Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni e comprendere: - domanda di finanziamento firmata;
- documenti d’identità;
- accordo con le Parti sociali;
- visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
- schermata del Cassetto previdenziale INPS.
 Rendicontazione e risorse disponibili Il finanziamento complessivo dell’Avviso è di 150.000 euro, con possibilità di incremento. Il contributo verrà erogato a saldo, entro 90 giorni dalla verifica delle spese sostenute da parte di un revisore legale. Le attività formative dovranno concludersi entro 12 mesi dalla delibera di approvazione. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla chiusura delle attività. Opportunità e assistenzaL’Avviso 09/25 rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali e le micro-imprese che desiderano avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale in modo personalizzato, sostenuto e operativo. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, dotare i propri collaboratori di competenze concrete e aggiornate può fare la differenza nella competitività e nell’efficienza dei processi. Per informazioni dettagliate e per l’accesso alla documentazione completa, è possibile consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661. 
- 			Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcoloInail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo fornite ogni anno ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato. Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire: - la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
- una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;
 L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato. La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione. Basi di calcolo INAIL cosa sono a cosa servonoUtile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo” Le basi di calcolo comprendono: - Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività
- Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio
- Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)
 Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione. 
- 			Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesameL'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del 27 luglio 2021. Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro gli esiti delle verifiche per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI è possibile proporre istanza di riesame inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”. ATTENZIONE nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”. Nei paragrafi che seguono sono raccolte altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito. Verifica DURC e precisazioniNel messaggio n. 4194 del 26.11.2021 l'inps precisava i seguenti aspetti - la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
- dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, INPS esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare.
- Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 , restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
- ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021 riporta un errore materiale.
 Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
- i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19
 E' previsto che - l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
 Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare: - entro il 30 settembre 2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
- entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
 Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021 Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e domandeL' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti , con esclusione i premi INAIL riguarda : 1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti: - reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
- che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria
 2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte. Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate: - all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata
- entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini
- entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.
 
- 			Scrutatori e Presidenti Referendum 2025: quali sono i compensi ?In occasione dei referendum abrogativi che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nella circolare DAIT del 12.5.2025 i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Le cifre sono definite in modo forfettario e variano in base al tipo di sezione e al numero delle consultazioni in corso. Ecco tutti i dettagli e una tabella di sintesi. Compensi per i referendum: base e seggi specialiCompensi base per i referendum 2025 (5 schede) Per le consultazioni referendarie da svolgersi su 5 quesiti, ai componenti dei seggi ordinari e ai seggi per elettori fuori sede spettano i seguenti compensi: - Presidente di seggio: € 130,00 di base, con una maggiorazione di € 33,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 maggiorazioni → totale € 262,00.
- Scrutatori e segretari: € 104,00 di base, maggiorazione di € 22,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 → totale € 192,00
 Compensi per i seggi speciali I seggi speciali sono quelli operativi in strutture sanitarie o penitenziarie. In questi casi, gli importi sono più bassi e non variano in base al numero dei referendum: - Presidente di seggio speciale: € 79,00
- Scrutatori e segretari: € 53,00.
 Compensi quando il referendum è abbinato alle elezioni amministrativeQuando il referendum coincide con un turno di ballottaggio per le amministrative (6 schede in totale), i compensi aumentano leggermente per via dell’impegno aggiuntivo: - Presidente: base € 150,00 + 4 maggiorazioni da € 33,00 = € 282,00
- Scrutatori e segretari: base € 120,00 + 4 maggiorazioni da € 22,00 = € 208,00
 Per i seggi speciali in questo caso: - Presidente: € 90,00
- Scrutatori e segretari: € 61,00
 Compensi seggi referendum: tabella di sintesiTipo di seggio Ruolo Compenso base Maggiorazioni (fino a 4) Totale Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Presidente € 130,00 € 132,00 € 262,00 Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Scrutatore / Segretario € 104,00 € 88,00 € 192,00 Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Presidente – € 79,00 Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Scrutatore / Segretario – € 53,00 Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Presidente € 150,00 € 132,00 € 282,00 Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 120,00 € 88,00 € 208,00 Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Presidente – € 90,00 Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario – € 61,00 Compenso seggi referendum: altre informazioni utiliVa sottolineato che : - i compensi sono esenti da ritenute fiscali e non concorrono al reddito imponibile.
- Spettano per intero, a meno che il componente non sia stato sostituito: in tal caso il pagamento è proporzionale alla durata effettiva della partecipazione.
- I presidenti di seggio hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se provenienti da località oltre i 10 km.
 
- 			Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 3.6Come ogni anno , è in scadenza a breve il termine per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di chiusura aziendale per ferie che renda impossibile effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2025, che quest'anno, cadendo di sabato, slitta per le festività al 3 giugno. Il termine del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando una giustificazione del ritardo. Chiariamo di seguito gli aspetti principali. Ferie collettive cosa si intendePer ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc, in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti delle varie unità , reparti e sedi 
 Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.Richiesta differimento adempimenti per ferie collettiveIn caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende: - la comunicazione del flusso Uniemens e il
- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
 Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e non può mai superare il mese di durata. ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi. Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fareLe domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio. In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio). In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre. il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di dilazione. Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 9,75%. Per la domanda va utilizzato unicamente il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive. 
