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Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024 per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici.
La nuova legge delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.
Si attendono ancora due decreti ministeriali di attuazione ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali, sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..
Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti
Pedagogisti
La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata.
Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:
- Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
- Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
- Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.
L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.
Inoltre, l'articolo 2 del DDL apre la possibilità di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.
Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
La professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Educatori Professionali Socio-pedagogici
Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:
- Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
- Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.
Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri
Il testo della legge specifica inoltre che :
- Per l'esercizio della professione di pedagogista e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
- Per l'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagocico e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025
Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
La fase di avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .
I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni .
Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»
Il disegno di legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :
- Decreto del Ministro della Giustizia, responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.
Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.
Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative istituito dalla legge L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi.
Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.
Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie
In sede di prima attuazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
- entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .
In sede di prima applicazione l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare entro 90 giorni a partire dalla data della nomina del commissario
- a) per l'albo professionale dei pedagogisti:
1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;
4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:
1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025
Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.
Questi i passaggi principali della richiesta :
"ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;
secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"
Il Ministro Nordio con risposta scritta del 28 marzo 2025 ha spiegato che effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta per la mancanza del decreto che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano).
Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.
Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali. Su questo il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.
Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.
Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.
Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo, il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.
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Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona
il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.
Ricordiamo che il programma GOL per la riqualificazione dei lavoratori in difficoltà riguarda :
- i lavoratori in Cassa integrazione
- i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza ,
- giovani NEET
- donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),
- persone con disabilità o fragilità ,
- over 55 disoccupati
- working poor (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).
e prevede 5 percorsi differenziati per il ricollocamento lavorativo:
- reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
- aggiornamento per migliorare specifiche competenze del lavoratore
- riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
- lavoro e inclusione , gestito in collaborazione con i Comuni per i casi con bisogni piu complessi
- ricollocazione collettiva per la gestione di crisi aziendali
Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.
Incaricati di fornire il servizio di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL e INPS
Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione
.QUI la lista messa a disposizione da ANPAL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.
Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"
I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona che ricomprenda chiaro riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.
VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.
Programma GOL 2023: i dati ANPAL
Con la nota del 21 luglio 2023 ANPAL aveva diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .
Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.
- La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico,
- i giovani sono il 26,5%
- i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
- gli stranieri sono il 14,8%.
Dal punto di vista delle misure assistenziali di cui sono beneficiari risulta che
- per il 54,5% sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e
- per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
- Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.
Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023
DATI Programma GOL al 31 gennaio 2025:
Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che
Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:
- Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro),
- il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
- il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
- il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e
- solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).
Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.
Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.
Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.
I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.
Allegati: -
Riscatto e ricongiunzioni INPS: online le attestazioni 2024
Inps ha comunicato nel messaggio 940 del 17 marzo 2025 di aver reso disponibili online sul Portale dei Pagamenti INPS, come ogni anno, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2024 per oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.
Sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado (detraibili nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo).
Attestazioni riscatto e ricongiunzione: come fare
Il Portale dei pagamenti è raggiungibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > selezionare “Utilizza il servizio” in corrispondenza di “Cittadini” > nel menu a sinistra selezionare “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.
Per scaricare le attestazioni ci sono 2 modalità :
- con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
- con l’autenticazione mediante SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e CIE (Carta di identità elettronica 3.0) si puo visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.
L'istituto precisa che :
- per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), e le attestazioni che non dovessero essere disponibili sul Portale potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
- Le attestazioni dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, operano la deduzione fiscale alla fonte. E' possibile però la visualizzazione dei versamenti dl seguente percorso: “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.
- I giornalisti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].
INPS ricorda infine che nei casi di discordanze, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alle sede INPS territoriale di riferimento.
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Online il nuovo Portale Politiche Attive, ex-ANPAL
Il Ministero del lavoro ha comunicato che è online dal 17 marzo 2025 il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro che ospita tutti i servizi digitali per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL. (La piattaforma MyANPAL è stata definitivamente disattivata dalle 8.30 di sabato 15 marzo 2025.)
I servizi erogati dal portale sono fruibili dopo aver effettuato l’accesso dalla pagina dedicata del portale Servizi.Lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le credenziali digitali SPID , CIE CNS, EiDAS
Dopo aver effettuato la procedura di autenticazione occorre cliccare sulla voce "Portale per le politiche attive del lavoro" e registrarsi al Portale.
Disponibile qui il Manuale di registrazione che illustra tutti i passaggi.
Per richiedere la cancellazione della propria utenza dal Portale occorrerà invece compilare un apposito modulo e inviarlo a [email protected].
Portale politiche attive: a chi e a cosa serve
Il nuovo portale si rivolge a una ampia platea di utenti:
- Cittadine e cittadini possono rilasciare la Did online, creare il proprio curriculum vitae operando online e controllare le pratiche.
- Operatrici e operatori di CAF patronati e agenzie per il lavoro possono gestire le pratiche di ricerca del lavoro a supporto dei cittadini. E' presente anche il link per l'iscrizione all'Albo nazionale delle Agenzie accreditate.
- Aziende e datori di lavoro possono accedere al Fondo nuove competenze alle domande di finanziamento e alle informative sugli altri incentivi statali e regionali
ATTENZIONE PER LE AZIENDE è necessaria in primo luogo la registrazione sul Portale per le politiche attive del lavoro come utente, e solo dopo si potrà registrare una persona giuridica per la quale sarà il suo rappresentante legale o delegato.
Utile sottolineare anche che attualmente le pagine sono parzialmente incomplete e le news, faq e i manuali relativi ai vari servizi ( tra cui il Fondo nuove competenze 3 ) rimandano a pagine del vecchio portale ANPAL ormai inattive.
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Tabella Unica Nazionale per risarcimento danni da macrolesioni
In Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2025 è stata pubblicata la Tabella Unica Nazionale (Tun) per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025.
Vengono cosi definite le nuove regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di «non lieve entità», che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.
La Tabella Unica (Tun) entrerà in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Da sottolineare che la Tun introduce novità nel risarcimento del danno morale e temporaneo, con valori giornalieri inferiori rispetto a quelli milanesi.
Inoltre manca ancora la tabella dei baremes medico-legali prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che potrebbe influenzare la valutazione delle menomazioni psicofisiche.
TUN e tabelle coefficienti 2025
In particolare sono allegate al testo del decreto per l'applicazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita':
- conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche'
- conseguenti all'attivita'dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata:
- le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
Resta invece da aggiornare la tavola 1.B., riportata nell'allegato I sulla base di nuovi dati ISTAT. Per questo è previsto un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.
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Oblio oncologico: regole e modelli aggiornati
E' stata pubblicata lo scorso 18 dicembre la legge n. 193 del 7 dicembre 2023 finalizzata a contrastare la discriminazione verso le persone precedentemente affette da malattie oncologiche, introducendo il concetto di "diritto all'oblio oncologico".
Questo diritto permette agli individui guariti da un certo periodo di tempo, (che sono quasi un milione oggi in Italia), di non rivelare la propria pregressa condizione di salute, evitando le attuali discriminazioni in ambito lavorativo, economico e sociale, per quanto riguarda, ad esempio:
- l'erogazione di mutui e finanziamenti o le condizioni economiche per le assicurazioni,
- le adozioni e
- l' accesso a concorsi pubblici o posti di lavoro in genere
La legge è in vigore dal 2 gennaio 2024 ma per l'applicazione pratica delle tutele si attendevano due decreti ministeriali.
Il primo, pubblicato il 24 aprile scorso riguarda l'esatta tempistica per ciascuna patologia, (vedi i dettagli al paragrafo 2)
Il secondo è stato pubblicato il 30 luglio in Gazzetta Ufficiale e definisce le modalità operative per ottenere la certificazione medica da presentare poi a enti e imprese per la tutela contro tali discriminazioni .
Nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2025 è stato pubblicato un nuovo decreto del Ministero della Salute con modifiche normative e modello aggiornato per la richiesta della certificazione.
Vediamo in particolare il contenuto della legge e dei decreti attuativi nei paragrafi seguenti.
Legge sull’oblio oncologico: cosa prevede
- Articolo 1: Principi Fondamentali
La legge stabilisce il "diritto all'oblio oncologico", derivante dalla volontà di eliminare disparità di trattamento per coloro che sono guariti da patologie oncologiche. Tale diritto è supportato da normative nazionali e internazionali, inclusi gli articoli della Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- Articolo 2: Protezioni nel Settore Bancario e Assicurativo
Si stabilisce che le informazioni relative a precedenti condizioni oncologiche non possono essere richieste o utilizzate in ambiti bancari, finanziari, assicurativi o di investimento, né durante la stipulazione né al rinnovo di contratti.
Vietata inoltre la richiesta di visite mediche di controllo e altri accertamenti sanitari relativi a tali patologie. Le violazioni a queste disposizioni comportano la nullità delle clausole contrattuali in questione, salvaguardando la validità generale del contratto.
- Articolo 3: Modifiche Legali in Materia di Adozione
Sono apportate modifiche alla legge sull'adozione (n. 184/1983), specificando che le indagini sulla salute dei richiedenti non possono includere informazioni su patologie oncologiche pregresse dopo dieci anni dalla conclusione del trattamento, o cinque se insorte prima dei 21 anni.
- Articolo 4: Accesso a Concorsi e Lavoro
È vietato richiedere informazioni sullo stato di salute, relative a precedenti patologie oncologiche, nei processi di selezione per l'accesso al lavoro pubblico e privato. Inoltre, sono previste politiche attive per garantire l'uguaglianza di opportunità per coloro che sono stati affetti da tali patologie.
- Articolo 5: procedura certificazione e vigilanza del Garante privacy
Oltre a definire le procedure per la certificazione dell'oblio oncologico, in questo articolo si prevede anche la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali sull'applicazione della legge.
Decreto 24.4.2024 Oblio oncologico: i tempi previsti per ogni patologia
Come detto la legge stabilisce che gli ex pazienti possono richiedere l'oblio oncologico dopo un periodo di 10 anni dal termine delle cure attive senza recidive, o dopo 5 anni se il cancro è stato diagnosticato prima dei 21 anni.
Per alcuni tipi di cancro il decreto del Ministero della salute del 22 marzo e pubblicato il 24 aprile 2024 stabilisce periodi di attesa ridotti.
Nello specifico i nuovi termini sono i seguenti:
Tumore del colon retto stadio 1
il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.
Tumore del colon retto stadi 2 e 3
per i maggiori di 21 anni, il termine è 7 anni.
Melanoma
per i maggiori di 21 anni, il termine per l’oblio oncologico si riduce a 6 anni.
Tumore della mammella stadio 1 e 2
il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.
Tumore del collo dell’utero
per le maggiori di 21 anni, il termine si riduce a 6 anni.
Tumore del corpo dell’utero
il termine scende a 5 anni per pazienti di qualsiasi età.
Tumore del testicolo
il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.
Tumore della tiroide
per le donne sotto i 55 anni e per gli uomini sotto i 45 anni (esclusi i tumori anaplastici) il termine scende a 1 anno.
Linfomi di Hodgkin per i minori di 45 anni e le leucemie acute (linfoblastiche e mieloidi) per qualsiasi età
il termine scende a 5 anni.
Viene anche precisato che tale elenco potrà essere aggiornato in futuro in base all’evoluzione delle cure mediche in materia.
Certificato oblio oncologico: decreto 5.7.2024 modelli e procedura
Il decreto 5 luglio 2024 pubblicato in GU il 30 .7.2024 stabilisce le procedure per ottenere la certificazione dell’oblio oncologico, da presentare a enti o imprese per garantire la non applicazione di eventuali clausole discriminanti.
Questo decreto è strutturato in quattro articoli e include due allegati importanti:
- Allegato 1: Un modello di istanza che il guarito deve compilare per richiedere il certificato alle strutture sanitarie. Include anche l'informativa sul trattamento dei dati personali. QUI IL MODELLO AGGIORNATO AL 20.1.2025
- Allegato 2: Un fac-simile del certificato di attestazione dell’avvenuto oblio oncologico, che verrà rilasciato ai guariti.
Processo di Certificazione:
Per ottenere il certificato, l’ex paziente dovrà presentare l'istanza presso strutture sanitarie accreditate o medici del Servizio sanitario nazionale ( medico o pediatra di base) accompagnata da documentazione medica che dimostri il completamento delle fasi di cura attive ovvero :
- la fine dell’ultimo trattamento farmacologico, radiante o chirurgico,
- in assenza di recidive.
La certificazione verrà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, se i criteri temporali (decennali o quinquennali) sono soddisfatti.
La documentazione presentata dal paziente viene cancellata dopo 10 anni.
Riforma oblio oncologico DM 2025
Il decreto pubblicato il 20 gennaio apporta in particolare alcune specificazioni alla normativa vigente in considerazione della sensibilita' dei dati trattati.
In particolare si dettaglia maggiormente il contenuto del decreto ministeriale del 5 luglio 2024, in modo da renderlo maggiormente aderente alle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali, anche attraverso l'individuazione del giorno dal quale far decorrere il termine del periodo di conservazione dei dati stessi;
Nello specifico le modifiche sono le seguenti
1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico" per "conclusione del trattamento attivo della patologia" si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.»;
2. All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «dieci anni», sono aggiunte le seguenti parole: «dalla presentazione dell'istanza»;
3. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole «dieci anni», sono aggiunte le seguenti parole: «dalla ricezione della certificazione».
Di conseguenza si provvede alla sostituzione dell'Allegato I del decreto del Ministro della salute del 5.7.2024 (Modello di richiesta)