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Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 si puo fare domanda: le regole
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR, ha emanato il Decreto 11 luglio 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.08.2025, che definisce criteri e modalità attuative degli esoneri e degli incentivi previsti dagli articoli 17 e 18 del DL 60/2024 (Decreto coesione).
Il provvedimento disciplina in maniera organica le misure a sostegno dell’autoimpiego giovanile, distinguendo tra
- Autoimpiego per il Centro-Nord e
- Resto al Sud , destinata al Mezzogiorno
e introducendo novità operative di rilievo.
Da ieri 15 ottobre è attiva la piattaforma INVITALIA per le domande . Qui il decreto direttoriale del 8. ottobre 2025 con le specifiche tecniche operative.
Scarica il testo del decreto dell'11.07.2025 pubblicato in GU.
Il decreto mira a promuovere l’inclusione attiva e l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani under 35, attraverso l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali.
La gestione è affidata a:
- ENM – Ente Nazionale Microcredito (formazione e accompagnamento);
- Invitalia (istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi, tutoring);
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (coordinamento e supporto ai CPI e agli enti coinvolti)
Destinatari: chi può presentare domanda
I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano, secondo l'art. 5 del presente decreto, in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione (secondo la definizione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027). ;
- disoccupati inseriti nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui sopra, alla data di avvio dell'iniziativa economica.
I beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva (DSAN) a conferma della propria condizione.
Iniziative economiche ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:
- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
- societa' in nome collettivo;
- societa' in accomandita semplice;
- societa' a responsabilita' limitata;
- societa' cooperativa.
E' ammessa la partecipazione alle società, di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.
- libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti.
Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attivita' che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
Incentivi per il Centro-Nord (Misura ACN)
Per le regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, ecc.) sono previsti:
- Voucher a fondo perduto fino a 30.000 euro (elevabili a 40.000 € per spese innovative, digitali o green);
- Contributi su programmi di investimento:
- fino al 65% per progetti fino a 120.000 €;
- fino al 60% per progetti fino a 200.000 €.
Le spese ammissibili comprendono: macchinari, ICT, consulenze tecnico-specialistiche (limite 30%), marchi, brevetti, opere edili fino al 50%. Sono escluse spese su terreni, immobili, consulenze legali/fiscali, costi di gestione.
Incentivi per il Mezzogiorno (Misura Resto al Sud 2.0)
Per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono previsti incentivi più consistenti:
- Voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro (50.000 € se innovativi/digitali/green);
- Contributi su programmi di investimento:
- fino al 75% per progetti fino a 120.000 €;
- fino al 70% per progetti fino a 200.000 €.
Anche in questo caso valgono le stesse regole su spese ammissibili ed esclusioni
Procedura e concessione dei contributi
Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.
La procedura è a sportello valutativo, con tre fasi:
- verifica di ammissibilità;
- verifica dei requisiti;
- valutazione del merito progettuale.
Documenti da allegare:
- descrizione dell’iniziativa;
- business plan (per investimenti strutturati);
- DSAN per attestazione dei requisiti.
Invitalia decide entro 90 giorni dalla domanda. L’erogazione avviene in due momenti: Stato Avanzamento Lavori (SAL), con presentazione di spese pari al 30–70% del progetto; Saldo finale, entro 3 mesi dall’ultimo pagamento.
Tutoring finanziato e obbligatorio
Ogni iniziativa ammessa riceve anche servizi di tutoring per 5.000 €, suddivisi in:
- 4.000 € per supporto tecnico Invitalia (iter autorizzativo, rendicontazione spese, monitoraggio);
- 1.000 € per supporto gestionale ENM (marketing, contratti, gestione finanziaria e rapporti con banche/fornitori).
Il tutor accompagna il beneficiario per tutta la durata dell’avvio, prevenendo inadempienze che potrebbero comportare la revoca.
Allegati: -
Indennità fermo pesca: al via i pagamenti 2025
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 2987 del 8 ottobre 2025, con il quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali ha autorizzato il riconoscimento dell'indennità cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri, prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Il Decreto a fronte di 4.241 istanze presentate ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera o
- n. 668.917 giornate di fermo pesca obbligatorio con un importo di euro 20.067.510,00;
- n. 180.404 giornate di fermo pesca non obbligatorio per un numero massimo di 40 giornate l’anno autorizzabili per ciascun lavoratore, con un importo di euro 5.412.120,00.
La corresponsione agli aventi diritto sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima
Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.
Indennità fermo pesca a chi spetta
1 – INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio relativo a
- disciplina della pesca con il sistema a strascico,
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
- disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO
1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.
Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite
in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
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Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 31.10
Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024.
Con il messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l'Inps fornisce i chiarimenti su quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).
Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall'obbligo
– i titolari di pensione di vecchiaia;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza delle prestazioni precedente al 31.12.1994
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .
ATTENZIONE sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :
- a titolari di pensione di invalidità con attività da cui derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
- per indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali
- per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni e quelle percepite dai giudici tributari
- per remunerazioni percepite dai sacerdoti
Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva
Il messaggio precisa che i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2026
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.
Cumulo redditi e pensione: come fare la dichiarazione
Va ricordato che
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
- Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2025 (dichiarazione redditi anno 2024).
La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione
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Permessi studio per università telematiche: la Cassazione chiarisce i limiti
Con l’ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025 (udienza del 15 aprile 2025), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di crescente rilevanza nel pubblico impiego: la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio da parte dei dipendenti che frequentano corsi universitari in modalità telematica.
Il caso ha riguardato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avevano fruito dei permessi previsti dall’articolo 48 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per seguire lezioni universitarie online. L’amministrazione aveva contestato la mancata presentazione di certificazioni attestanti che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con l’attività lavorativa.
Il tema, di grande attualità anche per le amministrazioni pubbliche e i consulenti del lavoro, tocca il bilanciamento tra diritto allo studio e obblighi di servizio, alla luce delle peculiarità della didattica telematica.
Il caso e le decisioni di merito
Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto ai permessi studio senza necessità di dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e frequenza delle lezioni.
La decisione si fondava sull’articolo 48 del CCNL Agenzie Fiscali e sulla circolare ministeriale n. 12/2011, interpretate nel senso di garantire un diritto allo studio ampio, indipendente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tale orientamento, escludendo che la contrattazione collettiva imponesse l’onere di provare l’impossibilità di seguire i corsi in orario diverso da quello di servizio. Secondo i giudici di secondo grado, un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Tuttavia, l’amministrazione aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme sopra richiamate e sostenendo la necessità di distinguere tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ribaltando le decisioni di merito. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina applicabile — in particolare l’articolo 46 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 — richiede che i lavoratori, per poter usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, presentino idonea documentazione attestante la partecipazione effettiva alle attività didattiche coincidenti con l’orario di lavoro.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ribadendo che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza di lezioni o corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per la semplice attività di studio o preparazione agli esami.
Pertanto, nel caso delle università telematiche — in cui le lezioni possono essere seguite in qualsiasi momento — il lavoratore può fruire dei permessi solo se dimostra, tramite certificazione dell’ateneo, che la partecipazione alle lezioni è avvenuta in giorni e orari effettivamente coincidenti con quelli lavorativi.
In assenza di tale prova, viene meno il presupposto oggettivo che giustifica l’assenza dal servizio.
La Cassazione ha dunque respinto la domanda dei dipendenti, precisando che l’assenza giustificata deve derivare da un’impossibilità oggettiva e non da una scelta discrezionale del lavoratore. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre i ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese di legittimità.
L’ordinanza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo che, per i corsi universitari erogati in modalità telematica, il diritto ai permessi studio è subordinato alla prova della coincidenza tra orario di lavoro e attività formativa.
Applicabilità al settore privato
La sentenza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione riguarda il settore pubblico, ma si fonda su principi generali comuni anche al lavoro privato, in particolare:
l’onere del lavoratore di dimostrare la coincidenza tra attività didattica e orario di lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (onere della prova);
la distinzione tra frequenza di corsi (che giustifica l’assenza retribuita) e studio individuale o attività asincrona (che non la giustifica);
la finalità oggettiva del permesso: consentire la partecipazione a lezioni o esami incompatibili con il normale orario di servizio.
In altre parole, la Cassazione afferma che i permessi studio retribuiti non servono a garantire il tempo per studiare, ma a permettere la partecipazione a lezioni obbligatorie o esami che si tengono durante l’orario di lavoro.
Questo principio è già stato applicato anche a casi del settore privato in precedenti pronunce, come in :
- Cass. civ. sez. lav. n. 10344/2008
- Cass. civ. sez. lav. n. 17128/2013
In tali decisioni, la Corte ha stabilito che il lavoratore può assentarsi dal lavoro solo per partecipare a lezioni o esami che si tengono in orario coincidente con quello di servizio, non per svolgere studio personale.
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Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia
Il testo della proposta di legge sul salario minimo firmato da PD e M5S aveva iniziato lo scorso 11 luglio 2023 l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.
Sul tema il dibattito è stato molto ampio con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
La Camera a dicembre 2024 ha votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano la proposta iniziale e affidano due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva
Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025 Qui il testo definitivo della legge 144 2025.
Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.
Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale, le osservazioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.
Proposta di legge sul salario minimo 2023
La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce per tutti i rapporti di lavoro il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente, che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia
- per i lavoratori subordinati, che
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
Nel contempo introduce anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Garantisce inoltre l’ultrattività dei contratti scaduti o disdettati; conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)
La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Il salario minimo secondo la direttiva UE
L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il criterio della contrattazione.
La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da
contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "
I consulenti del lavoro osservano quindi come l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello
minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a ) nonché la quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione differita).
Lo studio evidenzia che:
- 39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro,
- 22 sono al di sotto di tale soglia.
Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi retributivi al di sotto degli 8 euro.
Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento dell’11 luglio 2023 ha stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro.
Lo stesso istituto di statistica ha evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che la retribuzione annuale di un individuo è una combinazione di fattori differenti, che comprendono oltre alla retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).
Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della posizione lavorativa.
L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a
- ridotta durata dei contratti di lavoro e
- numero contenuto di ore lavorabili,
oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un basso livello di retribuzione oraria.
Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL
In questo quadro la Fondazione afferma quindi che l'introduzione di un salario minimo :
- – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
- – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra della retribuzione minima tabellare.
- – sarebbe comunque limitante in quanto non riguarda anche quella componente di lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che svolgono.
- – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
- – rischierebbe di determinare un effetto negativo in quei settori/realtà aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).
DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva
Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:
il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:
Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.
Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono:
- la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale;
- il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
- l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
- la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.
Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:
- Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
- Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
- Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.
Legge 144 2025 Cosa cambia
In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:
- Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
- Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
- Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
- Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
- Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
- Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
- Vigilanza sulle cooperative: Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.
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8xmille: dallo Stato 23 milioni alla lotta contro le dipendenze
Il Ministero della Salute ha istituito, con il decreto del 5 agosto 2025, un fondo straordinario per finanziare interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, comprese le dipendenze da gioco d’azzardo.Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025 ed è pienamente operativo
Per l’anno 2025, il fondo ammonta a 23.276.969 euro, e rappresenta uno strumento di potenziamento dei servizi sociosanitari dedicati alle persone con dipendenze, con particolare attenzione alle comunità terapeutiche accreditate.
Le risorse dell’8xmille
La caratteristica principale del provvedimento è che le risorse stanziate provengono dalla quota statale dell’8 × mille dell’IRPEF, riassegnata per finanziare interventi a rilevanza sociale e sanitaria.
Ogni anno, la parte della quota dell’8 × mille non destinata dai contribuenti a una confessione religiosa resta a disposizione dello Stato, che la può indirizzare a progetti in ambito sociale, culturale o umanitario.
Per il 2025, il Ministero della Salute ha scelto di utilizzare queste somme per rafforzare la rete nazionale di cura e riabilitazione delle dipendenze, destinandole in modo mirato alle strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Le somme del fondo sono ripartite tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle a statuto speciale.
La distribuzione avviene secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite al 2024, stabilite nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2024.
La Tabella A allegata al decreto riporta in dettaglio l’importo assegnato a ciascun territorio. Le risorse sono vincolate all’erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024.
Si tratta, in particolare, di trattamenti specialistici, terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, erogati in regime residenziale e conformi ai LEA.
Obbligo di rendicontazione delle Regioni entro gennaio 2027
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al Ministero della Salute una rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2027, contenente:
- il numero e la tipologia delle prestazioni erogate grazie ai fondi dell’8 × mille,
- la spesa effettivamente sostenuta,
- i dati raccolti secondo il modello standard allegato al decreto.
La rendicontazione dovrà dimostrare il carattere aggiuntivo delle prestazioni rispetto a quelle finanziate con risorse ordinarie, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo dei fondi.
Questo provvedimento rappresenta un esempio significativo di utilizzo mirato della quota statale dell’8 × mille per finanziare interventi di forte impatto sociale e sanitario.
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Assunzione badanti extra-quote per over 80 e disabili: guida alla domanda
Con i decreti flussi degli ultimi anni e il DL 145 2024 si sono aperti canali diversificati per l’ingresso di lavoratori domestici extracomunitari.
In particolare, per l’assistenza a anziani over 80 e persone con disabilità, è stato previsto un canale extra-quota, introdotto in via sperimentale per il 2025 con 10.000 posti dedicati e prorogato almeno il 2026, dalla bozza di decreto approvato dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Questo canale consente alle famiglie di assumere badanti senza dover attendere il click day, garantendo maggiore flessibilità rispetto al sistema tradizionale delle quote numeriche.
La misura, inserita nella bozza di modifica del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), potrebbe non diventare strutturale: al momento è confermata fino al 2026.
Come e a chi fare domanda – Il requisito di reddito
Per accedere al canale extra-quota le famiglie devono presentare una domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma non direttamente: la trasmissione avviene tramite le associazioni datoriali firmatarie del CCNL domestico (come Assindatcolf, Domina, Fidaldo, ecc.) o tramite agenzie per il lavoro autorizzate. La procedura è stata semplificata dal 2025
L’Ispettorato territoriale del lavoro verifica i requisiti reddituali del datore di lavoro, la conformità del contratto e il rispetto della normativa. Una volta rilasciato il nulla osta, il lavoratore può entrare in Italia e firmare il contratto di soggiorno.
Nei primi 12 mesi di attività il badante deve svolgere esclusivamente mansioni di assistenza familiare, e un eventuale cambio di datore richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato.
In merito al requisito del reddito il Ministero specifica che si considera è il reddito imponibile.
- in caso di nucleo familiare composto solo dalla persona da assistere non può essere inferiore a € 20.000,00 annui,
- nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi il limite che sale a € 27.000,00,
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro:
- il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
- eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).
Badanti extra quote e decreto flussi
Al di fuori delle situazioni di assistenza a grandi anziani e disabili, le famiglie che intendono assumere colf o baby sitter devono seguire la procedura ordinaria prevista dal decreto flussi triennale 2026-2028.
Per questo comparto sono previste 9500 quote nel 2025, 13.600 quote nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028, con il consueto click day fissato a febbraio.
La differenza sostanziale è quindi che, mentre per colf e baby sitter valgono ancora tetti numerici e tempistiche rigide, per i badanti destinati ad anziani over 80 e disabili resta aperto un canale extra-quota più flessibile, che consente alle famiglie di presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli di click day e con priorità di istruttoria da parte dello Sportello unico
Anno Canale Categorie interessate Quota / Limite Click day Finestra di domanda Dove / Come si presenta Note operative 2025 Extra-quota (fuori flussi) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità 10.000 ingressi sperimentali; a settembre risultano posti ancora disponibili: No Fino a dicembre 2025 (salvo esaurimento): Domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione
tramite associazioni datoriali firmatarie CCNL o agenzie per il lavoro:contentReference[oaicite:2]{index=2}Verifica requisiti reddituali a cura dell’Ispettorato;
nei primi 12 mesi il lavoratore opera solo nell’assistenza familiare;
cambio datore solo con autorizzazione ITL2025 Decreto flussi (ordinario) Colf e baby sitter (e altri comparti secondo quote) Contingenti del decreto flussi Sì (febbraio) Secondo calendario del decreto flussi Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter resta il canale con quote e click day 2026 Extra-quota (proroga) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità Senza tetti numerici rigidi nella bozza; misura attiva nel 2026 No Domande presentabili durante l’anno (secondo decreto) Domanda di nulla osta allo Sportello Unico tramite associazioni datoriali o agenzie per il lavoro Resta il vincolo dei 12 mesi in assistenza familiare;
possibile che la norma sia prorogata solo per il 2026 (non strutturale):2026 Decreto flussi triennale 2026-2028 Colf e baby sitter (comparto domestico non rientrante in extra-quota) 13.600 (2026) – 14.000 (2027) – 14.200 (2028) Sì (febbraio) Secondo calendario annuale Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter permane il sistema a quote e click day FAQ
Quali documenti e requisiti servono?
Perché la domanda sia accolta, il datore di lavoro deve dimostrare:
- di avere un reddito sufficiente a sostenere il rapporto di lavoro;
- di stipulare un contratto conforme al CCNL domestico;
- di rispettare tutte le procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
Lo Ispettorato territoriale del lavoro è l’ente incaricato di verificare i requisiti reddituali e la correttezza della procedura. Solo dopo la verifica positiva, viene rilasciato il nulla osta.
Quanto tempo ci vuole per il nulla osta?
I tempi non sono sempre rapidi. Nel 2025, ad esempio, in città come Roma e Milano i nulla osta per domande presentate a febbraio non erano ancora stati rilasciati diversi mesi dopo. È quindi importante muoversi per tempo e monitorare l’avanzamento della pratica presso l’associazione o l’agenzia che segue la domanda.
Quali sono le categorie che accedono al canale extra-quota?
- Badanti per anziani over 80;
- Badanti per persone con disabilità certificata.
Esclusi dal canale extra-quota:
- Colf che svolgono attività domestica generica;
- Baby sitter;
- Badanti per anziani sotto gli 80 anni non certificati come “grandi anziani”.
Per questi casi resta il decreto flussi ordinario, con posti contingentati e click day
Associazioni datoriali con cui fare domanda
Ecco le principali associazioni datoriali a cui rivolgersi
Fidaldo – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico Sito ufficiale: https://www.fidaldo.it/
È un raggruppamento che comprende associazioni come Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLD, ADLC.
Domina – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
Sito: https://associazionedomina.it
ADLD – Associazione Datori di Lavoro Domestico adld.it
ASSIDALDEF – Associazione Italiana Datori di Lavoro Domestici e Familiari .Assidaldef.it
E' possibile anche fare domanda tramite i patronati delle associazioni sindacali CGIL CISL UIL e le Agenzie private autorizzate