• Rubrica del lavoro

    Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato

    Inail aveva  pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022  istruzioni sul  nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

    Con avviso pparso il 10 luglio 2025  viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

    Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

    Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente  aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.

    Trasmissione dei certificati medici di infortunio

    Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:

    1.  Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
    2.  Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
    3.  Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni

    La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore"  . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015  e la relativa circolare di istruzioni  tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza

     Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati  in modo strutturato con  distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse  nel corso della visita medica.

    E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato  a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML

    Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio

    L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE

    Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono  tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati  medici di infortunio.

    Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità  telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono  presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la  modulistica disponibile sul portale INAIL

    Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesame

    L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del  27 luglio 2021.

    Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro  gli esiti delle verifiche  per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI  è possibile proporre istanza di riesame  inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.

    ATTENZIONE  nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può   contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.

    Nei paragrafi che seguono sono raccolte  altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.

    Verifica DURC e  precisazioni

    Nel messaggio  n. 4194 del 26.11.2021 l'inps  precisava i seguenti aspetti 

    • la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è  assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero  degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
    •  dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021,   INPS  esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data  dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare. 
    • Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 ,  restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
    • ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021  riporta un errore materiale.

    Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020

    • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 
    • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
    • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19

    E' previsto che 

    • l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
    • nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile 

    Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

    • entro il 30 settembre  2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
    • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021

    Esonero contributivo autonomi e  professionisti: requisiti e domande

    L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti ,  con esclusione i premi INAIL    riguarda :

    1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

    • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro 
    • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
    • essere in regola con la contribuzione obbligatoria

    2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. 

    Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

    Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:

    • all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata 
    • entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini 
    • entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Flussi Uniemens Pos-agri: al via la notifica automatica degli esiti

    Come noto dal 2021 nella sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” del sito internet dell’Istituto, è in linea la funzione “Consultazione flussi Uniemens”, è accessibile dal menu di sinistra di “Servizi per le Aziende e Consulenti”, selezionando la voce “Uniemens” che  consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione veicolate tramite il flusso Uniemens:

    • Gestione privata – nodo PosContributiva;
    • Denunce Uniemens CIG a pagamento diretto – nodo PosContributiva (TipoComposizione = “41”);
    • Gestione separata – nodo ListaCollaboratori;
    • Gestione pubblica – nodo ListaPosPa;
    • Lavoratori agricoli OTI, OTD – nodo PosAgri;
    • Denunce spettacolo ante 2015 – nodo PosSportSpet.

    Inps comunica con il messaggio 1978 che è stata predisposta una nuova funzione.

    Nuova funzione esiti Posagri in automatico

    Nello specifico il servizio è stato implementato con la funzione di notifica automatica dell’esito negativo della trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri.

    La nuova funzionalità predispone e invia al datore di lavoro una e-mail contenente la notizia circa la presenza di errori che hanno determinato il blocco della elaborazione dei flussi Uniemens-PosAgri trasmessi.

    Inoltre il sistema invia  una e-mail riepilogativa al consulente che ha inviato almeno un flusso relativo a un datore di lavoro iscritto alla Gestione Aziende Agricole (GAA) contente errori bloccanti.

    L' avviso ha l’intento di allertare immediatamente l’intermediario e il datore di lavoro circa la presenza di flussi errati e bloccati automaticamente dal software di controllo in fase di accoglienza, consentendo in questo modo la rapida sostituzione delle denunce errate con un  flusso in sostituzione.

  • Rubrica del lavoro

    Tasso INAIL per interessi e sanzioni da giugno 2025

    A partire dallli11 giugno  2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno  scorso he porta il tasso ufficiale di sconto  al 2,15%, cambiano di nuovo  il tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori INAIL,  e  le sanzioni civili per ritardati pagamenti. 

    Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 34 del  10 giugno  2025.

    INAIL  Tasso  Rateazioni dei Debiti Assicurativi

    Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,15%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,15%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dall' 11 giugno  2025.

    Sanzioni Civili 

    Per quanto riguarda le sanzioni civili 

    1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:

    •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, dall'11 giugno  2025, la misura della sanzione è pari al 7,65%;
    •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse   dell’Eurosistema senza  ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente  pari al 2,15%;

    2 – in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia  è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste  entro dodici mesi dal termine  il datore di lavoro è tenuto:

    •  al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, quindi pari al 7,65%
    • Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla  denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5, quindi pari al 9,65% 

    La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Sanzioni civili aziende sottoposte a  procedura concorsuale

    Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

    Nello specifico:

    • La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ossia 2,15%.
    • La sanzione civile per evasione è pari al tasso minimo   dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali, quindi 4,15%.

    Recepimento nuovo saggio legale 2025

    Si ricorda sempre che INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024,  con il quale   il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2%  annuale a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Rubrica del lavoro

    Scrutatori e Presidenti Referendum 2025: quali sono i compensi ?

    In occasione dei referendum abrogativi che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nella circolare DAIT del 12.5.2025  i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Le cifre sono definite in modo forfettario e variano in base al tipo di sezione e al numero delle consultazioni in corso.

    Ecco tutti i dettagli e una tabella di sintesi.

    Compensi per i referendum: base e seggi speciali

    Compensi base per i referendum 2025  (5 schede)

    Per le consultazioni referendarie da svolgersi su 5 quesiti, ai componenti dei seggi ordinari e ai seggi per elettori fuori sede spettano i seguenti compensi:

    • Presidente di seggio: € 130,00 di base, con una maggiorazione di € 33,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 maggiorazioni → totale € 262,00.
    • Scrutatori e segretari: € 104,00 di base, maggiorazione di € 22,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 → totale € 192,00

    Compensi per i seggi speciali

    I seggi speciali sono quelli operativi in strutture sanitarie o penitenziarie. In questi casi, gli importi sono più bassi e non variano in base al numero dei referendum:

    • Presidente di seggio speciale: € 79,00
    • Scrutatori e segretari: € 53,00.

    Compensi quando il referendum è abbinato alle elezioni amministrative

    Quando il referendum coincide con un turno di ballottaggio per le amministrative (6 schede in totale), i compensi aumentano leggermente per via dell’impegno aggiuntivo:

    • Presidente: base € 150,00 + 4 maggiorazioni da € 33,00 = € 282,00
    • Scrutatori e segretari: base € 120,00 + 4 maggiorazioni da € 22,00 = € 208,00

    Per i seggi speciali in questo caso:

    • Presidente: € 90,00
    • Scrutatori e segretari: € 61,00

    Compensi seggi referendum: tabella di sintesi

    Tipo di seggio Ruolo Compenso base Maggiorazioni (fino a 4) Totale
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Presidente € 130,00 € 132,00 € 262,00
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Scrutatore / Segretario € 104,00 € 88,00 € 192,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Presidente € 79,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Scrutatore / Segretario € 53,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Presidente € 150,00 € 132,00 € 282,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 120,00 € 88,00 € 208,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Presidente € 90,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 61,00

    Compenso seggi referendum: altre informazioni utili

    Va sottolineato che :

    • i compensi sono esenti da ritenute fiscali e non concorrono al reddito imponibile.
    • Spettano per intero, a meno che il componente non sia stato sostituito: in tal caso il pagamento è proporzionale alla durata effettiva della partecipazione.
    • I presidenti di seggio hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se provenienti da località oltre i 10 km.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi

    L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

    • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
    • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
    • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

    Possono richiederlo anche i:

    a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

    b) cittadini della Repubblica di San Marino;

    c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

    d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

    e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

    che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

    Assegno sociale 2023: requisiti 

    L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

    I requisiti per l'assegno sociale sono:

    67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

    stato di bisogno economico;

    cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).

    residenza effettiva in Italia;

    requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

    ATTENZIONE  : 

     La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età

    L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

    Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare

    Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.

    Nel messaggio 1173 del  4 aprile 2025  INPS comunica che sono stati individuati i  titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020  e che riceveranno  una  raccomandata A/R,  che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.

    ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato  un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

    La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

    In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

    Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

    Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

     A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

    Con la  Circolare 131 2022 è stto chiarito che : 

    Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

    Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

    • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
    • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

    salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

    In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

    Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

    Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

    Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

    Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

    AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

    A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

    Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

    Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

    Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

    Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

    • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

     In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

    Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

    •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
    •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

    Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi

    Come  illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002,  i requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti 

    • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
    • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

    La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

    La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

    L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

    ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

    Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

    Sono esclusi i seguenti redditi:

    • il reddito della casa di abitazione;
    • il reddito delle pensioni di guerra;
    • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
    • l’indennità di accompagnamento;
    • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
    • i trattamenti di famiglia;
    • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

    Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti

    L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

    • SPID almeno di livello 2 o
    • CIE 3.0 oppure 
    • CNS

    I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

    La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

    •     cittadinanza;
    •     residenza;
    •    trattamenti erogati dall’INPS.

    I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

    Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

    – Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”

    – Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).

      requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

      possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

    Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

    La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

    Come deliberato dal  Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020,  il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

    Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

    La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale  e non è ammesso il riesame.

    Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Verifiche attrezzature: domande solo online dal 3 giugno 2025

    Dal 3 giugno 2025 entrerà in funzione l’applicativo “Verifiche periodiche”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per digitalizzare e semplificare la gestione delle istanze relative all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008).  

    La circolare ministeriale che illustra la novità n. 11 2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale il 23 maggio 2025.

    Ecco come funziona e cosa cambia in concreto per aziende e operatori.

    Servizio online verifiche attrezzature: a cosa serve, come accedere

    Lo strumento consente la presentazione telematica delle seguenti istanze:

    • iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche;
    • richiesta di variazione delle abilitazioni già concesse;
    • aggiornamento dell’organico dei verificatori;
    • comunicazione di ogni variazione di fatto o di diritto relativa ai soggetti abilitati.

    Per accedere è necessario:

    In alternativa, si può operare mediante delega rilasciata da un soggetto già associato.

    I consulenti o referenti delegati dovranno quindi assicurarsi che l’Azienda sia correttamente censita e il profilo utente opportunamente collegato.

    Sono disponibili anche due manuali di istruzioni :

    • Manuale utente Servizi Lavoro, per la registrazione dell’azienda e dell’utente;
    • Manuale utente Verifiche periodiche, per l’uso specifico dell’applicativo.

    Per supporto tecnico è attivo anche  il servizio URP online, accessibile direttamente dall’applicativo.

    Modalità di invio, documentazione e comunicazione esito

    Le domande potranno essere inviate solo tramite l’applicativo a partire dal 3 giugno 2025. Da quella data non saranno più accettate istanze presentate con altri mezzi.

    Il sistema:

    • permette di allegare i documenti richiesti in formato digitale;
    • consente il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro direttamente via PagoPA;
    • rilascia una ricevuta telematica con codice identificativo e numero di protocollo inviato via PEC.

    Eventuali integrazioni documentali richieste dall’amministrazione dovranno essere caricate anch’esse attraverso l’applicativo. Solo per le istanze inviate prima del 3 giugno, eventuali integrazioni potranno ancora essere trasmesse con le modalità tradizionali.

    Dopo l’invio:

    • l’istanza verrà esaminata dalla Commissione interministeriale prevista dal D.M. 11 aprile 2011;
    • l’esito verrà comunicato via PEC dall’indirizzo [email protected] (casella non abilitata a ricevere messaggi);
    • il provvedimento sarà visibile anche online tramite l’applicativo stesso.

    Servizio online periodo transitorio

    Le nuove modalità saranno operative dal 3 giugno 2025. Fino al 2 giugno sarà ancora possibile utilizzare i canali tradizionali, ma solo per l’invio di nuove istanze. 

    Da quel momento in poi, tutte le nuove richieste dovranno obbligatoriamente passare per il nuovo sistema digitale.

    Rimangono in vigore le disposizioni delle circolari precedenti (n. 21/2011 e n. 18/2013) nei punti espressamente richiamati dalla nuova circolare.

    Per le imprese che intendono ottenere o aggiornare l’abilitazione alle verifiche periodiche è consigliabile quindi :

    • prepararsi subito alla nuova procedura digitale;
    • verificare l’accesso SPID/CIE e la corretta registrazione dell’Azienda;
    • coordinarsi con i consulenti per eventuali deleghe o accessi tecnici;
    • scaricare i manuali operativi per un corretto utilizzo del portale.