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Assunzione badanti extra-quote per over 80 e disabili: guida alla domanda
Con i decreti flussi degli ultimi anni e il DL 145 2024 si sono aperti canali diversificati per l’ingresso di lavoratori domestici extracomunitari.
In particolare, per l’assistenza a anziani over 80 e persone con disabilità, è stato previsto un canale extra-quota, introdotto in via sperimentale per il 2025 con 10.000 posti dedicati e prorogato almeno il 2026, dalla bozza di decreto approvato dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Questo canale consente alle famiglie di assumere badanti senza dover attendere il click day, garantendo maggiore flessibilità rispetto al sistema tradizionale delle quote numeriche.
La misura, inserita nella bozza di modifica del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), potrebbe non diventare strutturale: al momento è confermata fino al 2026.
Come e a chi fare domanda – Il requisito di reddito
Per accedere al canale extra-quota le famiglie devono presentare una domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma non direttamente: la trasmissione avviene tramite le associazioni datoriali firmatarie del CCNL domestico (come Assindatcolf, Domina, Fidaldo, ecc.) o tramite agenzie per il lavoro autorizzate. La procedura è stata semplificata dal 2025
L’Ispettorato territoriale del lavoro verifica i requisiti reddituali del datore di lavoro, la conformità del contratto e il rispetto della normativa. Una volta rilasciato il nulla osta, il lavoratore può entrare in Italia e firmare il contratto di soggiorno.
Nei primi 12 mesi di attività il badante deve svolgere esclusivamente mansioni di assistenza familiare, e un eventuale cambio di datore richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato.
In merito al requisito del reddito il Ministero specifica che si considera è il reddito imponibile.
- in caso di nucleo familiare composto solo dalla persona da assistere non può essere inferiore a € 20.000,00 annui,
- nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi il limite che sale a € 27.000,00,
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro:
- il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
- eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).
Badanti extra quote e decreto flussi
Al di fuori delle situazioni di assistenza a grandi anziani e disabili, le famiglie che intendono assumere colf o baby sitter devono seguire la procedura ordinaria prevista dal decreto flussi triennale 2026-2028.
Per questo comparto sono previste 9500 quote nel 2025, 13.600 quote nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028, con il consueto click day fissato a febbraio.
La differenza sostanziale è quindi che, mentre per colf e baby sitter valgono ancora tetti numerici e tempistiche rigide, per i badanti destinati ad anziani over 80 e disabili resta aperto un canale extra-quota più flessibile, che consente alle famiglie di presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli di click day e con priorità di istruttoria da parte dello Sportello unico
Anno Canale Categorie interessate Quota / Limite Click day Finestra di domanda Dove / Come si presenta Note operative 2025 Extra-quota (fuori flussi) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità 10.000 ingressi sperimentali; a settembre risultano posti ancora disponibili: No Fino a dicembre 2025 (salvo esaurimento): Domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione
tramite associazioni datoriali firmatarie CCNL o agenzie per il lavoro:contentReference[oaicite:2]{index=2}Verifica requisiti reddituali a cura dell’Ispettorato;
nei primi 12 mesi il lavoratore opera solo nell’assistenza familiare;
cambio datore solo con autorizzazione ITL2025 Decreto flussi (ordinario) Colf e baby sitter (e altri comparti secondo quote) Contingenti del decreto flussi Sì (febbraio) Secondo calendario del decreto flussi Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter resta il canale con quote e click day 2026 Extra-quota (proroga) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità Senza tetti numerici rigidi nella bozza; misura attiva nel 2026 No Domande presentabili durante l’anno (secondo decreto) Domanda di nulla osta allo Sportello Unico tramite associazioni datoriali o agenzie per il lavoro Resta il vincolo dei 12 mesi in assistenza familiare;
possibile che la norma sia prorogata solo per il 2026 (non strutturale):2026 Decreto flussi triennale 2026-2028 Colf e baby sitter (comparto domestico non rientrante in extra-quota) 13.600 (2026) – 14.000 (2027) – 14.200 (2028) Sì (febbraio) Secondo calendario annuale Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter permane il sistema a quote e click day FAQ
Quali documenti e requisiti servono?
Perché la domanda sia accolta, il datore di lavoro deve dimostrare:
- di avere un reddito sufficiente a sostenere il rapporto di lavoro;
- di stipulare un contratto conforme al CCNL domestico;
- di rispettare tutte le procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
Lo Ispettorato territoriale del lavoro è l’ente incaricato di verificare i requisiti reddituali e la correttezza della procedura. Solo dopo la verifica positiva, viene rilasciato il nulla osta.
Quanto tempo ci vuole per il nulla osta?
I tempi non sono sempre rapidi. Nel 2025, ad esempio, in città come Roma e Milano i nulla osta per domande presentate a febbraio non erano ancora stati rilasciati diversi mesi dopo. È quindi importante muoversi per tempo e monitorare l’avanzamento della pratica presso l’associazione o l’agenzia che segue la domanda.
Quali sono le categorie che accedono al canale extra-quota?
- Badanti per anziani over 80;
- Badanti per persone con disabilità certificata.
Esclusi dal canale extra-quota:
- Colf che svolgono attività domestica generica;
- Baby sitter;
- Badanti per anziani sotto gli 80 anni non certificati come “grandi anziani”.
Per questi casi resta il decreto flussi ordinario, con posti contingentati e click day
Associazioni datoriali con cui fare domanda
Ecco le principali associazioni datoriali a cui rivolgersi
Fidaldo – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico Sito ufficiale: https://www.fidaldo.it/
È un raggruppamento che comprende associazioni come Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLD, ADLC.
Domina – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
Sito: https://associazionedomina.it
ADLD – Associazione Datori di Lavoro Domestico adld.it
ASSIDALDEF – Associazione Italiana Datori di Lavoro Domestici e Familiari .Assidaldef.it
E' possibile anche fare domanda tramite i patronati delle associazioni sindacali CGIL CISL UIL e le Agenzie private autorizzate
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Indennizzo commercianti: Inps autorizza i pagamenti fino al 31 agosto
Nuova tranche di pagamenti in arrivo relativa agli indennizzi riservati ai commercianti in caso di cessazione dell'attività anche per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2025; lo ha comunicato INPS con il messaggio 2719 del 18 settembre 2025 .
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Sono stati ormai praticamente recuperati gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata comunicata con messaggio n. 2347 del 05/06/2020.
I fondi erano infatti in fase di esaurimento ed era stata sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare ad essere inviate.
Resta fermo in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario per la reiezione.
Ora, alla luce del monitoraggio sugli oneri e delle domande finora pervenute, le sedi territoriali, qualora abbiano già provveduto alla liquidazione delle richieste con data di presentazione antecedente, potranno procedere anche alla liquidazione delle domande presentate dal 1° maggio 2025 al 31 agosto 2025.
Con successivo messaggio, a seguito dell’andamento delle domande e del previsto monitoraggio delle risorse, l’Istituto si riserva di fornire istruzioni in merito alla gestione delle istanze presentate a partire dal 1° settembre 2025. Per tali domande, al momento, il sistema inibisce la fase di calcolo, generando il seguente avviso: “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2025. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti.”
Indennizzo commercianti: come funziona
L'indennizzo per cessazione attività commerciali, ricordiamo consiste in un contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.
E' riservato a:
- titolari di licenze commerciali
- di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna)
- con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
- che chiudono definitivamente la loro attività, NON a quelli che cedono la licenza.
L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .
La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).
Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse per cui l'istituto ha potuto procedere alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.
Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede
La domanda per l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:
- direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure
- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS
- in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
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Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025 e guida al CCNL
Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti, firmato il 26 maggio 2021 da Unionmeccanica Confapi con FIOM CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024 è scaduto e in attesa del rinnovo .
Il 17 gennaio 2025 le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività e l'erogazione da parte dei datori di lavoro entro la fine di febbraio 2025, di strumenti di welfare contrattuale per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.
Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico con l’aumento dei minimi retributivi nel periodo che va da 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
L’aumento, riferito al 5° livello , sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:
- ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
- ∙ € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
- ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.
E' stata riconfermata la clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.
Le parti hanno cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL
A breve dovrebbero riprendere gli incontri per completare il rinnovo.
Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024
Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero adeguati sulla base della dinamica fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024 era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale, sulla base dell’adeguamento Ipca del 7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi di
- minimi contrattuali,
- indennità di trasferta
- indennità di reperibilità.
in vigore dal 1° giugno 2024 e i sostituzione di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).
Liv.
Aumenti dall’1.6.2024
in EuroMinimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
in Euro1
101,14
1.566,89
2
111,70
1.730,47
3
123,93
1.920,00
4
129,30
2.003,23
5
138,51
2.145,87
6
148,50
2.300,75
7
159,32
2.468,33
8
173,26
2.684,27
8Q
173,26
2.684,27
9
192,68
2.985,18
9Q
192,68
2.985,18
Trasferte e reperibilità
Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti
– 49,68 euro trasferta intera;
– 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;
– 24,83 euro quota per il pernottamento.
Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:
16h
(gg lavorato)24h
(gg libero)24h
(festive)6 gg
6 gg
con festivo6 gg
con festivo e gg liberoSuperiore al 5° livello
7,79
12,81
13,48
51,77
52,44
57,46
4° e 5° livello
6,78
10,63
11,41
44,52
45,29
49,15
1°, 2°, 3° livello
5,69
8,56
9,24
37,00
37,68
40,56
Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023
Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.
erogato in 4 tranches:
-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;
-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;
-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;
-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.
QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF
AGGIORNAMENTO 15.6.2022
Minimi tabellari
Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante
Trasferta e Reperibilità 2022
Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
- – Trasferta intera euro 44,47
- – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
- – Quota per il pernottamento euro 20,53
i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :

Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL) con gli aumenti complessivi:TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

WELFARE
Dal 2022 e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio.
SANITA INTEGRATIVA
Per l'assistenza sanitaria prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione
CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.
FERIE
Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.
FORMAZIONE CONTINUA
È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.
Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
- essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.
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Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimento
Con l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio.
La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa.
La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo.
Implicazioni pratiche della decisione
La Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno.
Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c.
Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare:
- che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
- che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
- che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.
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Malattia durante le ferie: quando si possono sospendere
Si possono interrompere le ferie per l'insorgere di una malattia e come fare?
La situazione non è regolata da norme di legge, ma occorre basarsi sulle pronunce della giurisprudenza e sui contratti collettivi di lavoro.
Va ricordata in primo luogo il principio costituzione sulla fruizione delle ferie del dipendente che afferma che le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionale al quale non si puo rinunciare perché finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e alla partecipazione alla vita familiare e sociale (art. 36 comma 3 della Costituzione disciplinato dall’art. 2109 del codice civile e dall’art. 10 del DLgs. 66/2003).
In generale si può affermare che se un lavoratore si ammala durante le ferie, è possibile interrompere il periodo di riposo solo se la malattia compromette significativamente la sua capacità di recuperare le energie psicofisiche.
La malattia deve essere certificata e comunicata al datore di lavoro, il quale può richiedere verifiche.
Un caso particolare affrontato dalla Cassazione riguarda l'interruzione delle ferie per malattia di un figlio.
Vediamo più in dettaglio.
Ferie e malattia: le sentenze e i CCNL sul tema
Come detto non esiste una normativa specifica che regoli cosa succede se ci si ammala durante le ferie. Questa lacuna è stata colmata da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Interventi della Corte Costituzionale:
La Sentenza n. 616/1987 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in caso di malattia. Ciò significa che le ferie possono essere sospese.
La Sentenza n. 297/1990 ha poi chiarito che la sospensione delle ferie a causa di malattia non è automatica, ma dipende dalla specificità della malattia e delle cure necessarie.
Pronunce della Corte di Cassazione:
La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 1947/1998 ha stabilito che la sospensione delle ferie per malattia deve essere valutata caso per caso, in base all'impatto della malattia sulla capacità di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Contrattazione Collettiva:
Alcuni contratti collettivi, ad esempio il contratto metalmeccanici industria, prevedono condizioni specifiche per la sospensione delle ferie, come il ricovero ospedaliero o una durata minima della malattia.
Conversione delle ferie in malattia: indicazioni INPS e gli obblighi del lavoratore
Nella circolare n. 109/1999 INPS ha affermato che le ferie possono essere interrotte solo se la malattia comporta un danno biologico significativo, compromettendo la vita personale e relazionale del lavoratore.
Esempi di malattie che interrompono le ferie sono :
- elevati stati febbrili,
- ricoveri ospedalieri,
- ingessature di grandi articolazioni,
- malattie gravi.
Si tratta dunque di stati morbosi da far certificare dal medico curante che indica i giorni di prognosi prevista e fornisce la certificazione.
Malattie che non interrompono le ferie: cefalea, stress psicofisico o altre patologie che non impediscono il recupero delle energie psicofisiche
In caso di malattia grave quindi le ferie si interrompono automaticamente quando il datore di lavoro riceve la certificazione medica
Il lavoratore deve di conseguenza rispettare le fasce di reperibilità e comunicare il recapito eventualmente diverso dalla residenza se si trova in località di vacanza anche all'estero.
Ferie e malattia del figlio
Le ferie del dipendente possono essere interrotte anche nel caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni, a norma dell’art. 47 comma 4 del D.Lgs.151/2001.
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Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato
Inail aveva pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022 istruzioni sul nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.
Con avviso pparso il 10 luglio 2025 viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".
Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.
Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.
Trasmissione dei certificati medici di infortunio
Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:
- Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
- Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
- Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni
La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore" . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015 e la relativa circolare di istruzioni tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza
Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati in modo strutturato con distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML
Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio
L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE
Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile sul portale INAIL
Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.
Allegati: -
Tutela INAIL per studenti e docenti strutturale dal 2025/26
Il ministero del lavoro ha comunicato ieri che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2025, è stato approvato l'emendamento del Governo che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
Dopo le sperimentazioni degli anni scorsi la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventerà dunque una misura strutturale.
Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fornite nel 2023 e 2024. Si attende per l'ufficialità la conversione in legge e pubblicazione in GU del decreto 90/2025.
Tutela INAIL per le scuole: cosa prevede
La nuova tutela INAIL completa per tutti gli studenti e docenti, illustrata con la circolare INAIL 45 2023 era stata prevista dal decreto-legge Lavoro 48 /2023 in forma sperimentale. Si trattava di un ampliamento rispetto a quanto contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 che era limitata a
- figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)»
- e per gli studenti limitata solo a pochi specifici rischi; infatti in tutte le scuole era richiesto ai genitori il contributo per polizze assicurative aggiuntive.
Nel decreto Lavoro 48 2024 erano stati quindi previsti
- la tutela Inail , compreso l’infortunio in itinere, per tutti i docenti, parificando così il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
- la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia, per tutti gli eventi che si verificano all’interno degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro
- Inoltre è stato istituito uno specifico fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari di studenti vittime di incidenti mortali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l' indennizzo che in precedenza era previsto solo se l'infortunio riguardava il principale percettore del reddito familiare .
- il decreto Omnibus 2024 ha poi stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel a.s. 2024-2025.
INAIL per le scuole: istruzioni per la tutela 2024-25
Con l'istruzione operativa pubblicata il 14 agosto INAIL precisava che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di
orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali
SCUOLE NON STATALI .
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024 è aggiornato in euro 10,40.
Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a
titolo di anticipo per il medesimo anno.
Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.