• Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali

    La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali . 

    Vediamo in sintesi l'analisi  e  le raccomandazioni fornite dal ministero.

    Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni

     La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.

    • A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono 
    • Zone di articolazione e rotazione.
    • Bracci articolati e telescopici.
    • Torretta porta ralla e stabilizzatori.
    • Cilindri di sollevamento ed estensione.

    LA  circolare raccomanda  quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:

    • Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
    • Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.

    Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti

    La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:

    • Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
    • Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare  la seguente documentazione
      • Comunicazione di messa in servizio.
      • Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
      • Istruzioni del fabbricante.
      • Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
    • Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.

    Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre  promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione  pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale

    L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse. 

    In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione. 

    Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza  per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

    Nell' Interpello n. 3/2024  viene  chiarito che  l'uso della realtà virtuale può essere considerato  adeguato e  in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.

    Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito

    L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere  se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :

    • metodo di apprendimento e 
    • verifica finale

    per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

    Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione

    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che  le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.

     In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.

     Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti. 

    Le norme  cui la Commissione fa riferimento sono

    •  l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori, 
    • il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento. 

    Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto  l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre  l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito  le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva  i requisiti per la formazione e-learning. 

    La Commissione  ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011. 

    La realtà virtuale può quindi  essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario

    La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a  frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche  in orario extralavorativo purché  remunerato  come straordinario  per il dipendente. 

    Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.

    Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno

    Il caso riguarda  il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare  a corsi di formazione programmati al di fuori del  suo turno di lavoro e con oneri economici a suo  carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.

    A seguito di ripetute assenze  ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza,  il dipendente    era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione   e   dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto  il versamento di quanto  non percepito,  con la motivazione che  "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare  nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"

    Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati   respinti  con la motivazione che  la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008)  non impone l'obbligo per il datore  di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno  per consentire la partecipazione ma  invita il datore di lavoro a   organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei  suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e  di considerare la frequenza come orario di lavoro.

    Nel caso  specifico:

    • il dipendente lavorava come addetto  al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
    •  il corso previsto era   di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3  ore), 
    • al lavoratore era stata offerta la possibilità di  frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri)  oppure in un luogo limitrofo  calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario, 
    • il piano formativo era  stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e  riguardava 2141 dipendenti;

    Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si  osservava che il  datore di lavoro   ha effettivamente l'obbligo di  di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro  e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato   che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo  ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la  formazione del singolo dipendente avvenga durante l'  orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la  formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo  di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario  

    Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in  materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato. 

    La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per  l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo    delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del  datore nei confronti di lavoratore non formato. 

    Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione

    Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore,  viene confermata dunque  l'interpretazione della corte di appello ,  nel senso che risult ragionevole  una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di  quella propugnata dal lavoratore ricorrente. 

    Tale espressione  va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o  previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta  con le eventuali maggiorazioni spettanti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro: le nuove misure nel DL PNRR 2024

    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, dopo il grave caso di di incidente sul lavoro con 5 vittime in un cantiere edile di Firenze  ha svolto  il 21 febbraio una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla situazione attuale della  salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Si sono svolti anche incontri con le rappresentanze sindacali e datoriali  e le misure di rafforzamento delle tutele hanno trovato spazio nel  secondo decreto di attuazione del PNRR approvato il 24 febbraio dal Consiglio dei ministri  e pubblicato il  2 marzo come DL 19  2024  in Gazzetta ufficiale.

    Sicurezza: le intenzioni del ministro e le misure nel DL PNRR

    Nell'informativa,  il Ministro,  citando i dati delle recenti relazioni INAIL e dell'ispettorato, aveva   ricordato che  l’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 ha messo in evidenza forti criticità. In particolare :

    •     su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente;
    •     per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%;
    •     secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).

    Ha anche ricordato il recente incremento della consistenza delle forze ispettive: il personale a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail. 

    In effetti è datato 2022 l'ultimo concorso per l'ingresso di nuovi ispettori  molti dei quali non ancora assunti perché  in fase di formazione specifica

    Con l’attuale organico,ha detto Calderone  nel 2024 sarà possibile sviluppare un’attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023. 

    Inoltre, viste le risultanze in ordine all’altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno sbloccate le assunzioni per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail.

    Annunciato anche un nuovo provvedimento  organico per   il potenziamento dei controlli per la  tutela i della  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con  il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio, anche in relazione :

    • al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, 
    • alla qualificazione delle imprese,
    •  alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori.

    Le nuove misure sono state inserite nel DL PNRR 19/ 2024  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.3.2024. 

    Nel corso degli incontri tra il Governo e le rappresentanze sindacali e datoriali sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il ministro ha illustrato i provvedimenti in corso di adozione.  In particolare ha specificato che

    1.  in tema di assunzioni  per i controlli sarà indetto  nuovo concorso per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail. Previsti anche il coordinamento delle attività ispettive e il potenziamento del sistema sanzionatorio in relazione ai subappalti e alla somministrazione illecita e fraudolenta;
    2. sulla  qualificazione delle imprese e la formazione, che deve riguardare sia i lavoratori che il datore di lavoro, e la salvaguardia delle imprese  edili  si prevede l’introduzione della Patente a crediti che dovrebbe entrare in funzione dal  1° ottobre 2024 . Per lavorare nei cantieri sarà necessario  avere almeno  15 crediti. Leggi in merito Patente sicurezza cantieri 
      Con riguardo agli appalti si prevede  una responsabilità solidale tra tutti soggetti in caso di appalto illecito
      Riguardo a irregolarità contributive si prevedono ulteriori  aggravamenti delle sanzioni e penalizzazione  in caso di somministrazione abusiva di personale.

    (Ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

    Sicurezza: parzialmente inattuato il DL 146 2021

    Sull'ultimo punto si ricorda che già con il decreto  146 2021 dal Governo Draghi  era stata prevista una stretta per le  aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs    81/2008, con aumento delle sanzioni . 

    Era previsto  inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato  e al preposto.

    Inoltre le sanzioni recentemente sono state adeguate al forte aumento dell'indice ISTAT .

    Leggi in merito Sanzioni sicurezza   tabella completa aumenti 2023 .

    Il decreto prevedeva anche l'obbligo di formazione per i datori di lavoro  rimasto inattuato perché sempre  in attesa del parere della Conferenza stato regioni . La bozza in consultazione datata  agosto 2023 non è ancora stata approvata.

    Le altre misure del DL PNRR per il lavoro

    Il capo VIII  del DL 19 2014 contiene disposizioni urgenti in materia di  sicurezza sul lavoro tra cui 

    • disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, e  premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi 
    •  sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita e  somministrazione abusiva con sfruttamento di minori;
    • misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; 
    • misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024

    Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati  per il 2024 per un importo totale di oltre 1,5 miliardi . La novità è stata annunciata nel corso o della presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail alla presenza del Ministro del lavoro Calderone e nel neonominato  Commissario straordinario  dell'istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Dott  Fabrizio D'Ascenzio

     Nel bilancio preventivo dell’Istituto per il 2024, approvato il 21 dicembre  dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza (CIV), si prevede nel dettaglio:

    •     la crescita di cinque volte delle risorse dedicate alla formazione;
    •     il raddoppio delle risorse del Bando Isi, che raggiungono i 508 milioni di euro;
    •     l’aumento delle risorse impiegate per ridurre il meccanismo di premialità del premio (OT23) per le piccole aziende che investono in prevenzione.

     il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha annunciato di voler rimodulare il tasso di oscillazione per quelle imprese che, investendo in sicurezza, riducono il proprio indice infortunistico.

    Questi numeri ha affermato il Ministro Calderone – che presentano un’inversione di tendenza e sono la trasposizione in fatti della consapevolezza, radicata in noi, dell’importanza di investire in prevenzione. Con Inail abbiamo lavorato in stretto coordinamento per ottenere questi risultati.

    Il ministro ha sottolineato anche che la riduzione di infortuni negli ultimi anni testimonia la necessità di continuare e rafforzare il sostegno i questo ambito.

    Nerl corso dell'evento è stata presentata anche la nuova Banca dati statistica dell’Inail, uno strumento molto utile per approfondire la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico “perché consente tante letture per settori di attività, territori, dimensioni aziendali, fornendo indicazioni fondamentali per investire in modo più efficace le risorse per la prevenzione”.

    Bando ISI INAIL 2023: budget di oltre 500 milioni

    Il bilancio di previsione 2024 dell’Ente, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza, al suo interno, contempla risorse destinate alle attività di prevenzione per bandi Isi e incentivi alle imprese per più di 500 milioni di euro, necessarie a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico e la previsione di investire in formazione di lavoratori e operatori della sicurezza con un budget che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro.I 508 milioni di euro del Bando Isi 2023 rappresentano l'importo più alto stanziato nelle quattordici edizioni dell'iniziativa.

    E' stato assicurato che anche negli anni prossimi il Bando INAIL potrà contare sempre su risorse superiori al mezzo miliardo di euro per finanziamenti a fondo perduto alle imprese che presentano validi progetti per la sicurezza.

    Il commissario ascenzio ha ricordato che l’Istituto a partire dal 2010 ha destinato complessivamente oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo – è consolidare e rafforzare il sistema di prevenzione per fare in modo che tutti i lavoratori siano tutelati. L’aumento delle risorse del bando Isi risponde a questa esigenza ed è accompagnato da diverse novità che puntano a migliorare l’efficacia degli interventi realizzati, incrementando l’incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, e a semplificare la procedura di accesso al contributo. Gli assi di finanziamento isono stati rimodulati tenendo conto delle esigenze emerse dai bandi precedenti e dell’evoluzione del sistema produttivo, destinando più risorse alla sostituzione dei macchinari obsoleti con dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza europei”.

    Bilancio previsionale INAIL per la sicurezza

    Nel documento di bilancio si evidenzia che le entrate  INAIL superano  abbondantemente le spese.

    In particolare :

    • il totale delle entrate ammonta a oltre 12,4 miliardi di euro, in aumento di circa 300 milioni (+2,46%) rispetto alle previsioni del 2023, con entrate per contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti pari a più di 9,2 miliardi, mentre 
    • le spese ammontano a circa 10 miliardi di euro.

     Anche nel 2024 si prevede di generare un differenziale tra entrate e uscite di oltre 2,3 miliardi.

    E' stato anche evidenziato che la giacenza in Tesoreria centrale, quantificata al 31 dicembre del prossimo anno nell’ammontare presunto di circa 40,7 miliardi, con un incremento di oltre 1,7 miliardi nel solo 2024, risulta fortemente condizionata da vincoli normativi che che incidono  sulle potenzialità operative dell’Inail 

    Come sottolineato dal presidente del Civ, Guglielmo Loy, per l’Istituto c’è dunque “la necessità di poter operare con maggiore autonomia nella valorizzazione di tutti i fattori produttivi, a partire dalle risorse umane, chiedendo una maggiore apertura delle istituzioni e dei ministeri vigilanti nella possibilità di copertura delle carenze organiche di personale”. Importante quindi  “l’investimento in formazione destinato alla crescita delle competenze dei lavoratori e degli operatori della sicurezza, che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro”.

    Premio 0t23 e bonus aziende virtuose 

    “Il bilancio di previsione 2024 – ha aggiunto  il direttore generale dell’Istituto, Andrea Tardiola – porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione.

     Tenendo conto dei significativi avanzi economici registrati dall’Inail, con provvedimento del Ministero del Lavoro potrebbe anche essere quasi raddoppiato, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il bonus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie. Questo incremento determinerebbe un investimento annuale complessivo dell’Istituto per la sicurezza superiore al miliardo e mezzo di euro”.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sanzioni per la sicurezza 2023: tabella completa nuovi importi

    L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal  decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre,   per l'adeguamento quinquennale  all'inflazione.  

    Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno  2023 . 

    Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta  il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la  nota  n. 724 del 30 ottobre  2023.

      L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,   in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e  delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. 

    Si ricorda nuovamente che  l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste  dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali  non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro  314/2018

    Viene anche previsto che per la rivalutazione alle 

    • sanzioni  previste dal   d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
    •  sanzione amministrativa  per la ritardata o omessa comunicazione in  relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008; 
    • sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione  del DL n. 146/2021);

    si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .

    L'applicativo dell'ispettorato SMART  è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati  dal 1 luglio al 5 ottobre 2023  saranno quindi  rettificati.

    Con la  nota del 9 novembre  in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa  delle sanzioni rivalutate. 

    Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :

    Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.

    Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e  comunicazione  lavoro occasionale 

    Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le  aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.

    C'è  inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato  e al preposto.

    Il decreto interviene  con forti novità  nel sistema sanzionatorio:

    • sospensione  più  facile dell’attività d’impresa:  in caso di  violazioni gravi  scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
    • riduzione dal 20 al 10%  di lavoratori  irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
    • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
    • L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  di sospensione  nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali 
    •  Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
      • con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
      •  con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
    • Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

    Tabella  sanzioni aggiuntive

     

    FATTISPECIE

    IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

    1

    Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

    Euro 2.500

    2

    Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

    Euro 2.500

    3

    Mancata formazione ed addestramento

    Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

    4

    Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

    Euro 3.000

    5

    Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

    Euro 2.500

    6

    Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

    Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

    7

    Mancanza di protezioni verso il vuoto

    Euro 3.000

    8

    Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

    Euro 3.000

    9

    Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    Euro 3.000

    10

    Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    Euro 3.000

    11

    Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

    Euro 3.000

    12

    Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

    Euro 3.000

    Controlli  in tema di sicurezza sul lavoro 

    Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo  sono previsti  invece:

    1. un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro  con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito.  Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
    2. Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno  supporto alle attività ispettive 
    3. il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni 
    4. Interoperabilità delle  banche dati  dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata  che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
    5. vengono previsti finanziamenti specifici per  il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.

    Maggiori poteri al preposto

    • In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
    •  I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
    •  Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali   con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione  si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
    • E' prevista per la violazione  dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 

    Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza

    Nle DL 146 si prevedeva  inoltre  che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse  un Accordo  per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione  in modo da garantire contenuti minimi e modalità della  formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.