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Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali
La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali .
Vediamo in sintesi l'analisi e le raccomandazioni fornite dal ministero.
Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni
La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.
- A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono
- Zone di articolazione e rotazione.
- Bracci articolati e telescopici.
- Torretta porta ralla e stabilizzatori.
- Cilindri di sollevamento ed estensione.
LA circolare raccomanda quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:
- Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
- Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.
Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti
La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:
- Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
- Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare la seguente documentazione
- Comunicazione di messa in servizio.
- Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
- Istruzioni del fabbricante.
- Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
- Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.
Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.
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Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale
L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse.
In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione.
Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente.
Nell' Interpello n. 3/2024 viene chiarito che l'uso della realtà virtuale può essere considerato adeguato e in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.
Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito
L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :
- metodo di apprendimento e
- verifica finale
per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.
In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.
Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti.
Le norme cui la Commissione fa riferimento sono
- l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori,
- il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento.
Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva i requisiti per la formazione e-learning.
La Commissione ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011.
La realtà virtuale può quindi essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.
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Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario
La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche in orario extralavorativo purché remunerato come straordinario per il dipendente.
Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.
Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno
Il caso riguarda il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare a corsi di formazione programmati al di fuori del suo turno di lavoro e con oneri economici a suo carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.
A seguito di ripetute assenze ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza, il dipendente era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione e dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto il versamento di quanto non percepito, con la motivazione che "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"
Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati respinti con la motivazione che la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008) non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno per consentire la partecipazione ma invita il datore di lavoro a organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro.
Nel caso specifico:
- il dipendente lavorava come addetto al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
- il corso previsto era di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3 ore),
- al lavoratore era stata offerta la possibilità di frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri) oppure in un luogo limitrofo calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario,
- il piano formativo era stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e riguardava 2141 dipendenti;
Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si osservava che il datore di lavoro ha effettivamente l'obbligo di di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la formazione del singolo dipendente avvenga durante l' orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario
Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato.
La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del datore nei confronti di lavoratore non formato.
Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione
Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore, viene confermata dunque l'interpretazione della corte di appello , nel senso che risult ragionevole una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente.
Tale espressione va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta con le eventuali maggiorazioni spettanti.
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Sicurezza sul lavoro: le nuove misure nel DL PNRR 2024
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, dopo il grave caso di di incidente sul lavoro con 5 vittime in un cantiere edile di Firenze ha svolto il 21 febbraio una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla situazione attuale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si sono svolti anche incontri con le rappresentanze sindacali e datoriali e le misure di rafforzamento delle tutele hanno trovato spazio nel secondo decreto di attuazione del PNRR approvato il 24 febbraio dal Consiglio dei ministri e pubblicato il 2 marzo come DL 19 2024 in Gazzetta ufficiale.
Sicurezza: le intenzioni del ministro e le misure nel DL PNRR
Nell'informativa, il Ministro, citando i dati delle recenti relazioni INAIL e dell'ispettorato, aveva ricordato che l’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 ha messo in evidenza forti criticità. In particolare :
- su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente;
- per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%;
- secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).
Ha anche ricordato il recente incremento della consistenza delle forze ispettive: il personale a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.
In effetti è datato 2022 l'ultimo concorso per l'ingresso di nuovi ispettori molti dei quali non ancora assunti perché in fase di formazione specifica
Con l’attuale organico,ha detto Calderone nel 2024 sarà possibile sviluppare un’attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023.
Inoltre, viste le risultanze in ordine all’altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno sbloccate le assunzioni per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail.
Annunciato anche un nuovo provvedimento organico per il potenziamento dei controlli per la tutela i della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio, anche in relazione :
- al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta,
- alla qualificazione delle imprese,
- alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori.
Le nuove misure sono state inserite nel DL PNRR 19/ 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.3.2024.
Nel corso degli incontri tra il Governo e le rappresentanze sindacali e datoriali sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il ministro ha illustrato i provvedimenti in corso di adozione. In particolare ha specificato che
- in tema di assunzioni per i controlli sarà indetto nuovo concorso per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail. Previsti anche il coordinamento delle attività ispettive e il potenziamento del sistema sanzionatorio in relazione ai subappalti e alla somministrazione illecita e fraudolenta;
- sulla qualificazione delle imprese e la formazione, che deve riguardare sia i lavoratori che il datore di lavoro, e la salvaguardia delle imprese edili si prevede l’introduzione della Patente a crediti che dovrebbe entrare in funzione dal 1° ottobre 2024 . Per lavorare nei cantieri sarà necessario avere almeno 15 crediti. Leggi in merito Patente sicurezza cantieri
Con riguardo agli appalti si prevede una responsabilità solidale tra tutti soggetti in caso di appalto illecito
Riguardo a irregolarità contributive si prevedono ulteriori aggravamenti delle sanzioni e penalizzazione in caso di somministrazione abusiva di personale.
(Ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)
Sicurezza: parzialmente inattuato il DL 146 2021
Sull'ultimo punto si ricorda che già con il decreto 146 2021 dal Governo Draghi era stata prevista una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008, con aumento delle sanzioni .
Era previsto inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato e al preposto.
Inoltre le sanzioni recentemente sono state adeguate al forte aumento dell'indice ISTAT .
Leggi in merito Sanzioni sicurezza tabella completa aumenti 2023 .
Il decreto prevedeva anche l'obbligo di formazione per i datori di lavoro rimasto inattuato perché sempre in attesa del parere della Conferenza stato regioni . La bozza in consultazione datata agosto 2023 non è ancora stata approvata.
Le altre misure del DL PNRR per il lavoro
Il capo VIII del DL 19 2014 contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza sul lavoro tra cui
- disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, e premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi
- sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita e somministrazione abusiva con sfruttamento di minori;
- misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
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Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate
Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.
A seguito della redistribuzione delle risorse economiche, le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)
Il Bando INAIL per la sicurezza relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record di oltre 333 milioni di euro. Sono stati raggiunti cosi 3 miliardi di euro erogati a fondo perduto, dal 2010, alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto.
Come ogni anno, i fondi destinati ai nuovi finanziamenti previsti dalla legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell'INAIL, a questo link .
Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato.
Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati
Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :
Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:
• S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento
• S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022
• N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC, le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.
I finanziamenti possono essere richiesti da
- Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore solo per l'asse 2 di finanziamento
Assi di finanziamento e risorse disponibili
Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Le risorse sono ripartite anche per regione/provincia autonoma
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
massimo 130.000
*nessun limite minimo per imprese fino a 50 dipendenti per l'asse di finanziamento 1.2ASSE 4 65% minimo 2.000
massimo 50.000ASSE 5 40% per le imprese
50% giovani agricoltoriminimo 1.000
massimo 60.000Regole tecniche e calendario scadenze
INAIL ha pubblicato il 18 settembre 2023 le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato
QUI il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”
Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".
La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.
apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023 chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023 pubblicazione tabella temporale 29 settembre 2023 Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
09/10/2023 10:00
Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore.
10/10/2023 10:00 Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
23/10/2023 10:00 Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.
Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
26/10/2023 10:00 Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00 Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20 Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023 Upload della documentazione per gli ammessi Dal 10 novembre al
1922 dicembre 2023, entro le ore 18:00Pubblicazione elenchi cronologici definitivi 26 gennaio 2024 UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00 Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate
Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.
I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della domanda telematica
Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza
L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la presentazione della domanda di finanziamento, è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con due nuovi specifici profili riservati a
- professionisti ( qui il Modello)
- società di intermediazione. (qui il Modello)
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
Per informazioni ed assistenza sono disponibili
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL.
- il servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
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Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024
Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024 per un importo totale di oltre 1,5 miliardi . La novità è stata annunciata nel corso o della presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail alla presenza del Ministro del lavoro Calderone e nel neonominato Commissario straordinario dell'istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Dott Fabrizio D'Ascenzio
Nel bilancio preventivo dell’Istituto per il 2024, approvato il 21 dicembre dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza (CIV), si prevede nel dettaglio:
- la crescita di cinque volte delle risorse dedicate alla formazione;
- il raddoppio delle risorse del Bando Isi, che raggiungono i 508 milioni di euro;
- l’aumento delle risorse impiegate per ridurre il meccanismo di premialità del premio (OT23) per le piccole aziende che investono in prevenzione.
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato di voler rimodulare il tasso di oscillazione per quelle imprese che, investendo in sicurezza, riducono il proprio indice infortunistico.
Questi numeri ha affermato il Ministro Calderone – che presentano un’inversione di tendenza e sono la trasposizione in fatti della consapevolezza, radicata in noi, dell’importanza di investire in prevenzione. Con Inail abbiamo lavorato in stretto coordinamento per ottenere questi risultati.
Il ministro ha sottolineato anche che la riduzione di infortuni negli ultimi anni testimonia la necessità di continuare e rafforzare il sostegno i questo ambito.
Nerl corso dell'evento è stata presentata anche la nuova Banca dati statistica dell’Inail, uno strumento molto utile per approfondire la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico “perché consente tante letture per settori di attività, territori, dimensioni aziendali, fornendo indicazioni fondamentali per investire in modo più efficace le risorse per la prevenzione”.
Bando ISI INAIL 2023: budget di oltre 500 milioni
Il bilancio di previsione 2024 dell’Ente, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza, al suo interno, contempla risorse destinate alle attività di prevenzione per bandi Isi e incentivi alle imprese per più di 500 milioni di euro, necessarie a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico e la previsione di investire in formazione di lavoratori e operatori della sicurezza con un budget che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro.I 508 milioni di euro del Bando Isi 2023 rappresentano l'importo più alto stanziato nelle quattordici edizioni dell'iniziativa.
E' stato assicurato che anche negli anni prossimi il Bando INAIL potrà contare sempre su risorse superiori al mezzo miliardo di euro per finanziamenti a fondo perduto alle imprese che presentano validi progetti per la sicurezza.
Il commissario ascenzio ha ricordato che l’Istituto a partire dal 2010 ha destinato complessivamente oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo – è consolidare e rafforzare il sistema di prevenzione per fare in modo che tutti i lavoratori siano tutelati. L’aumento delle risorse del bando Isi risponde a questa esigenza ed è accompagnato da diverse novità che puntano a migliorare l’efficacia degli interventi realizzati, incrementando l’incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, e a semplificare la procedura di accesso al contributo. Gli assi di finanziamento isono stati rimodulati tenendo conto delle esigenze emerse dai bandi precedenti e dell’evoluzione del sistema produttivo, destinando più risorse alla sostituzione dei macchinari obsoleti con dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza europei”.
Bilancio previsionale INAIL per la sicurezza
Nel documento di bilancio si evidenzia che le entrate INAIL superano abbondantemente le spese.
In particolare :
- il totale delle entrate ammonta a oltre 12,4 miliardi di euro, in aumento di circa 300 milioni (+2,46%) rispetto alle previsioni del 2023, con entrate per contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti pari a più di 9,2 miliardi, mentre
- le spese ammontano a circa 10 miliardi di euro.
Anche nel 2024 si prevede di generare un differenziale tra entrate e uscite di oltre 2,3 miliardi.
E' stato anche evidenziato che la giacenza in Tesoreria centrale, quantificata al 31 dicembre del prossimo anno nell’ammontare presunto di circa 40,7 miliardi, con un incremento di oltre 1,7 miliardi nel solo 2024, risulta fortemente condizionata da vincoli normativi che che incidono sulle potenzialità operative dell’Inail
Come sottolineato dal presidente del Civ, Guglielmo Loy, per l’Istituto c’è dunque “la necessità di poter operare con maggiore autonomia nella valorizzazione di tutti i fattori produttivi, a partire dalle risorse umane, chiedendo una maggiore apertura delle istituzioni e dei ministeri vigilanti nella possibilità di copertura delle carenze organiche di personale”. Importante quindi “l’investimento in formazione destinato alla crescita delle competenze dei lavoratori e degli operatori della sicurezza, che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro”.
Premio 0t23 e bonus aziende virtuose
“Il bilancio di previsione 2024 – ha aggiunto il direttore generale dell’Istituto, Andrea Tardiola – porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione.
Tenendo conto dei significativi avanzi economici registrati dall’Inail, con provvedimento del Ministero del Lavoro potrebbe anche essere quasi raddoppiato, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il bonus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie. Questo incremento determinerebbe un investimento annuale complessivo dell’Istituto per la sicurezza superiore al miliardo e mezzo di euro”.
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Sanzioni per la sicurezza 2023: tabella completa nuovi importi
L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione.
Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 .
Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la nota n. 724 del 30 ottobre 2023.
L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
Si ricorda nuovamente che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018
Viene anche previsto che per la rivalutazione alle
- sanzioni previste dal d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
- sanzione amministrativa per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
- sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);
si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .
L'applicativo dell'ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 saranno quindi rettificati.
Con la nota del 9 novembre in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa delle sanzioni rivalutate.
Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :
Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.
Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.
C'è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
- sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
- Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
- con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Tabella sanzioni aggiuntive
FATTISPECIE
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Euro 2.500
2
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Euro 2.500
3
Mancata formazione ed addestramento
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
Euro 3.000
5
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
Euro 2.500
6
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Euro 3.000
8
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Euro 3.000
9
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
10
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
11
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Euro 3.000
12
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Euro 3.000
Controlli in tema di sicurezza sul lavoro
Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
- un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito. Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
- Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno supporto alle attività ispettive
- il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni
- Interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
- vengono previsti finanziamenti specifici per il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.
Maggiori poteri al preposto
- In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
- I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
- Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
- E' prevista per la violazione dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza
Nle DL 146 si prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.