• Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre, interviene in modo organico sul Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e su altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione.

    E' stata quindi pubblicata in GU  la legge di conversione  29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge QUI IL TESTO COORDINATO.

    Vediamo in sintesi tutte e novità, tra cui :

    • nuove premialità alle imprese virtuose in tema di sicurezza sul lavoro 
    • Istituzione del badge di cantiere
    • Sanzioni piu severe in tema di patente a crediti.

    Formazione e accreditamento: qualità, tracciabilità – collocamento obbligatorio

    Il decreto rafforza la qualità della formazione sulla sicurezza.

     Un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 90 giorni, fisserà criteri più severi per l’accreditamento dei soggetti formatori (competenza certificata, esperienza, risorse e organizzazione), con obbligo di adeguamento anche per gli enti già accreditati e senza nuovi oneri pubblici. Tutte le competenze acquisite nei corsi obbligatori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate con la piattaforma SIISL, così che datori di lavoro e organi di vigilanza possano verificarne la validità. 

    L’INAIL destina inoltre almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione per campagne, progetti didattici e tecnologie immersive, oltre a misure di sostegno per l’adozione di DPI innovativi nelle micro e piccole imprese. 

    Sono aggiornate varie norme del D.Lgs. 81/2008 (DPI, lavori in quota, scale) e si introduce la programmazione di misure contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

     Viene innalzato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente. Si prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

      Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.  Viene modificato il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la  possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

    Patente a crediti, badge di cantiere e potenziamento Ispettorato del Lavoro e INAIL

    Per aumentare la tracciabilità della manodopera e contrastare il lavoro sommerso, le imprese che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, (Badge) anche in formato digitale e interoperabile con il SIISL; per le assunzioni tramite SIISL il badge digitale viene prodotto automaticamente. 

    Si rafforza la “patente a crediti” per il settore edile: con  sanzioni più alte per le violazioni gravi (lavoro nero) , aggiornamento delle fattispecie e decurtazioni dei crediti già alla notifica del verbale di accertamento. 

    Sul fronte organizzativo, il decreto prevede l’assunzione di 300 ispettori INL nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali e l’aumento di 100 unità dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con risorse dedicate e priorità di controllo nei subappalti e nei comparti a più alta incidenza infortunistica.

    Inoltre si autorizza l’assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica  e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025: coperture studenti, volontariato, norme UNI

    È estesa la copertura INAIL agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro anche per gli infortuni in itinere e le convenzioni scuola-impresa non potranno adibirli a lavorazioni ad alto rischio.

     Per il volontariato di protezione civile (inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino) è introdotta una disciplina dedicata su informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario, nel rispetto delle specifiche esigenze operative. 

      Consultazioni gratuita delle norme UNI: si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

    Premi INAIL revisione e benefici , borse di studio

    La legge autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonis legata all’andamento infortunistico, per aiutare il contrasto agli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

    Vengono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Sul versante delle prestazioni economiche INAIL , il decreto istituisce borse di studio per i superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale (3.000 € per primaria/secondaria di I grado; 5.000 € per secondaria di II grado/IeFP; 7.000 € per università, AFAM e ITS Academy), nel limite di 26 milioni di euro annui dal 2026. 

    Sono previsti, inoltre:

    • l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità, 
    • l’adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione, 
    • la promozione della prevenzione oncologica e 
    • l’avvio del tracciamento dei “mancati infortuni” nelle aziende con piu di 15 dipendenti,  per rafforzare la cultura della sicurezza.

    Agricoltura

    Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità:  L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. 

    Si prevede quindi che  a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

    Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.

    Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.

    Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza

    Revisione delle aliquote e bonus sicurezza

    Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
    È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.

    Rete del lavoro agricolo di qualità

    Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.

    Formazione e cultura della prevenzione

    L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:

    • L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
    • Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
    • Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

    Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni

    Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti

    Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:

    • decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
    • raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.

    Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri

    L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
    Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.

    Studenti, volontari e misure sociali

    Sicurezza scuola-lavoro

    Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
    Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.

    Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro

    Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:

    • 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
    • 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
    • 7.000 € per università e ITS.

    Protezione civile e volontariato

    Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.

    È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.

    Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni

    • aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
    • adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
    • potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
    • stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
    • introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).

  • Sicurezza sul Lavoro

    Lavori sotto tensione: elenco aggiornato soggetti autorizzati

    Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute  del 9 settembre 2025    è stato   aggiornato l'elenco relativo a :

    1. i soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori  su impianti alimentati a frequenza industriale a  tensione superiore a 1000V e
    2. i soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione,

    come previsto al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e  articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

    Attenzione al fatto che l'abilitazione si applica in particolare :

    a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in  tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

    b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

    L'elenco, allegato al  decreto, sostituisce integralmente il 13° elenco adottato con decreto direttoriale  di luglio 2025.

    Elenco soggetti autorizzati e Commissione

     L'elenco dei soggetti autorizzati  prevede  che:

    • l' iscrizione  ha validità triennale dalla data del decreto, 
    • le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di  applicazione del  D.M. 4.2.2011.

    Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori  intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere  della Commissione interministeriale  per i lavori sotto tensione  si esprime in merito alla variazione comunicata.

    A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate  può essere  disposta l'immediata sospensione  dell'  scrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. 

    Nei casi di particolare gravità  si procede alla cancellazione.

    La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da: 

    a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  funzione di Presidente;

    b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;

    c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;

    d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: precisazioni INL su sanzioni e macchinari datati

    L'ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con la Conferenza Stato Regioni ha pubblicato la circolare 2668 2025 in cui dà nuove indicazioni operative  e interpretative riguardanti:

    •  l'applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e 
    • le direttive  su attestaziononi di conformità e libretti d'uso delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE. 

    L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme e corretta delle normative vigenti, in linea con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

    Sicurezza: Sanzioni uniche per categorie omogenee di precetti

    La circolare chiarisce il concetto di "categoria omogenea" per quanto riguarda i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Secondo l'articolo 68 del d. lgs. n. 81/2008, la violazione di più precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea è considerata una singola violazione. Questo significa che se più precetti appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, quelli relativi alla stabilità e solidità) vengono violati, si applica una sola sanzione. Al contrario, violazioni appartenenti a categorie diverse comportano sanzioni separate.

    Sicurezza e conformità macchine: gli obblighi del datore di lavoro

    Per le macchine prodotte prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento è il d. lgs. n. 81/2008, che richiede la conformità ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V.

    La circolare precisa che quindi il datore di lavoro deve assicurare che tali macchine siano sicure attraverso una valutazione dei rischi, senza l'obbligo di un'attestazione da parte di un tecnico abilitato. Durante le ispezioni, si verifica la conformità ai requisiti di sicurezza senza necessità di documentazione aggiuntiva.

    Libretto d'Uso e Manutenzione per Macchine Ante d.p.r. n. 459/1996

    La nota ricorda infine che le macchine costruite prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non richiedono un libretto di uso e manutenzione completo. Tuttavia, il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche o istruzioni operative che includano le norme comportamentali e le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, come indicato nell'Allegato V del d. lgs. n. 81/2008.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: legge in GU

     E' stata pubblicata il 5 marzo 2025  in Gazzetta ufficiale la legge 21 2025, approvata il 17 febbraio 2025,  che ha l'obiettivo di rafforzare la formazione degli studenti  inserendo contenuti connessi alla  sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica in tutte le scuole. 

    Si cerca in particolare di rendere i giovani più consapevoli dei diritti e doveri dei lavoratori, nonché delle misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti. Per raggiungere questo scopo, il testo prevede anche il coinvolgimento di testimonianze dirette di vittime di infortuni sul lavoro, in modo da rendere l'insegnamento più concreto ed efficace.

    Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici

    La legge modifica l'articolo 3 della precedente normativa sull'educazione civica (legge 92/2019), aggiungendo tra gli argomenti da trattare anche le "conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo significa che nelle scuole, accanto ad argomenti come la Costituzione, la cittadinanza digitale e l'educazione alla legalità, si dovranno insegnare anche le regole fondamentali della sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e i rischi legati agli ambienti professionali.

    Dal punto di vista finanziario, la legge stabilisce che non ci saranno nuovi costi per lo Stato: le scuole dovranno integrare questi nuovi contenuti utilizzando le risorse già disponibili. In pratica, non verranno stanziati fondi aggiuntivi, e l'attuazione della norma dipenderà dall'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche. In questo modo, la legge punta a migliorare la preparazione degli studenti senza pesare sul bilancio pubblico.

    Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: in quali scuole

    La legge non specifica direttamente in quali scuole verranno inserite le nuove conoscenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma, dato che modifica l'insegnamento dell'educazione civica, si applica a tutte le scuole in cui questa materia è già prevista.

    Secondo la legge 92/2019, l'educazione civica è obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi  l'insegnamento relativo obblighi e procedure per lla sicurezza sul lavoro potrà essere  introdotto sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

     Tuttavia, la modalità e il livello di approfondimento dipenderanno dall'età degli studenti: nelle scuole elementari potrebbe trattarsi di una sensibilizzazione generale sui concetti di sicurezza, mentre nelle scuole superiori si potrebbero affrontare aspetti più tecnici e normativi, soprattutto negli istituti professionali e tecnici, dove la preparazione al mondo del lavoro è più concreta.

    Non essendoci ancora linee guida dettagliate nel testo della legge, sarà probabilmente il Ministero dell'Istruzione a stabilire come e in quali classi verranno sviluppati questi contenuti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni: responsabilità penale del committente privato

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale  del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti. 

    La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.

    Responsabilità penale committente privato: il caso

    Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione. 

    Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.

    La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili. 

    La Cassazione ha invece  ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.

    Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale

    La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro. 

    Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. 

    La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.

    Nel caso specifico, il committente  aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.". 

    La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.

     G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta. 

    La Corte ha sottolineato che il coordinatore  essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.

    Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni

    La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. 

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento

    Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.

    Si segnala peraltro  il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente  massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2023: termine prorogato all’11 dicembre

     

    Nella pagina dedicata al Bando Isi 2023  del sito INAIL   l'istituto ha comunicato ieri la proroga del termine per il caricamento della documentazione  delle aziende in posizione utile,  fino alle ore 18:00 del  11  dicembre 2024

    pena la decadenza della domanda stessa.

    INAIL ricorda che per   aiutare  l'adempimento è disponibile un videotutorial dedicato "FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria".

    Si ricorda che la procedura telematica di invio delle domande di accesso ai 508,4 milioni a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail si era conclusa il 19 giugno con ben 12.400 domande ricevute   

    Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni sul Bando  i link ai documenti e   la tabella aggiornata   con tutte le date della procedura.

    Bando ISI INAIL 2023: 500 milioni a disposizione

    L'avviso pubblico  ISI 2023  prevedeva uno  stanziamento record di   508 milioni euro   per contributi  destinati a

    1. imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
    2. enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .

    Con il bando 2023 sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento: 

    • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1; 
    • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1; 
    • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    In particolare :

    • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4  il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
    • per l’Asse5 (5.1 e 5.2) la misura è del 
      1. 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
      2. 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra 

    • un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

     Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

     Qui gli avvisi pubblici regionali e  gli allegati tecnici.

    Le istruzioni sullo sportello informatico sono consultabili nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023”.

    AVVISO INAIL SULLE ESCLUSIONI 

    INAIL ha comunicato che , in esito ai controlli effettuati dall’Istituto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello sportello informatico, è stata accertata, per alcune  domande di finanziamento, la presenza di casi di invii multipli operati da sessioni aperte  contemporaneamente. Pertanto, in applicazione delle citate prescrizioni del bando, è stato emesso provvedimento di esclusione nei confronti delle aziende (32) per le quali risulta accertata la violazione di quanto previsto nelle regole tecniche pubblicate il 14 maggio  2024 sul Portale istituzionale.

    Calendario bando ISI INAIL 2023 e TABELLA TEMPORALE

    Calendario aggiornato  fasi del Bando ISI 2023 

    Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    15 aprile 2024

     

    Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    30 maggio 2024 ore 18:00 

     

    Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day

    Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023 

     

    Pubblicazione tabella temporale

    Tabella temporale

     

    Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

    3 giugno 2024

     

    Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

    3 giugno 2024

     

    Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD

    Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18:00

     

    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

    5 luglio 2024

     

    Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)

    Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, 24 settembre ore 18:00

     

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)

    Entro il 15 ottobre 2024

     

    Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
     

    DAL 29 OTTOBRE 

     

     

     

    Questa la tabella temporale aggiornata il 5 giugno  2024  sulla procedura di invio delle domande (click day):

    Momento1

    Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

    3.6.2024 

     ore 10:00

    Momento 2

    Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore

    4.6.2024

    10:00

    Momento 3

    Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda

    14.6.2024

    10:00

    Momento 4

    Inizio autenticazione e pagina di attesa.Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    19.6.2024

    10:00

    Momento 5

    Inizio della fase di invio della domanda

    19.6.2024

    11:00

    Momento 6

    Fine della fase di invio della domanda

    19.6.2024

    11:20

     

    Bando ISI INAIL 2023: caricamento della documentazione

    Come detto , le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche stanziate risultino sufficienti sono ammesse  direttamente alla fase di caricamento (upload)  della documentazione a completamento della domanda

     Tali domande  sono riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).

    Le domande ammesse agli elenchi cronologici  invece dovranno essere confermate con la funzione online di upload/caricamento della documentazione

    Bando ISI INAIL 2023: recapiti assistenza

    Per informazioni e assistenza si può fare riferimento :

    • al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
    • al servizio online  Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.

    ATTENZIONE Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio, quindi ENTRO IL 20 MAGGIO 2024.

    Bando ISI 2023 : Domande NCD, utenti, token, requisiti tecnici

    Nel documento Regole tecniche si specifica che alla chiusura della  procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che  le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in   elenco ,l’Istituto provvede alla Pubblicazione degli elenchi regionali (NCD, No Click-Day) le cui  domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico. 

    Tali domande saranno ordinate  in base al momento di registrazione  e ammesse direttamente  alla fase di upload  documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2023).

    UTENTI

    Riguardo alle regole di registrazione  viene precisato che possono operare due profili utenti 

    1. Amministratore e

    2. Partecipante

    1. L’ “amministratore” si registra al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda e  può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo  partecipante potrà procedere all’auto-registrazione. La funzione di  annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle   ore 8:00 del giorno del Momento 4.
    2. Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda, si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello utilizzando l’indirizzo ottenuto con l’Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1.  Il partecipante che intenderà procedere all’invio della domanda dovrà  essere in possesso delle seguenti informazioni:

    • il codice identificativo attribuito alla domanda;

    • un account di posta elettronica;

    • un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione, 

    o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;

    o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite chiamata, un  telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all’invio dei toni  in multifrequenza (DTMF).

    TOKEN E REQUISITI TECNICI

    Si ricorda che il codice identificativo domanda (“token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le  indicazioni riportate nel punto 7 del Bando.

    ATTENZIONE il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-”, ed è parte integrante del codice identificativo.

    l’utente dovrà disporre necessariamente di:

    • • un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema:
      • o Chrome 124 o versioni successive;
      • o MS Edge 124 o versioni successive;
      • o Firefox 125 o versioni successive.
    • Qualora fosse necessario uno screen reader per ipo/non vedenti, si  informa che il sistema è compatibile con JAWS 2024.
    • • Un collegamento ad Internet.

    Si precisa che il web browser dell’utente deve avere javascript abilitato.