• Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2023: termine prorogato all’11 dicembre

     

    Nella pagina dedicata al Bando Isi 2023  del sito INAIL   l'istituto ha comunicato ieri la proroga del termine per il caricamento della documentazione  delle aziende in posizione utile,  fino alle ore 18:00 del  11  dicembre 2024

    pena la decadenza della domanda stessa.

    INAIL ricorda che per   aiutare  l'adempimento è disponibile un videotutorial dedicato "FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria".

    Si ricorda che la procedura telematica di invio delle domande di accesso ai 508,4 milioni a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail si era conclusa il 19 giugno con ben 12.400 domande ricevute   

    Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni sul Bando  i link ai documenti e   la tabella aggiornata   con tutte le date della procedura.

    Bando ISI INAIL 2023: 500 milioni a disposizione

    L'avviso pubblico  ISI 2023  prevedeva uno  stanziamento record di   508 milioni euro   per contributi  destinati a

    1. imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
    2. enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .

    Con il bando 2023 sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento: 

    • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1; 
    • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1; 
    • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    In particolare :

    • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4  il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
    • per l’Asse5 (5.1 e 5.2) la misura è del 
      1. 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
      2. 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra 

    • un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

     Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

     Qui gli avvisi pubblici regionali e  gli allegati tecnici.

    Le istruzioni sullo sportello informatico sono consultabili nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023”.

    AVVISO INAIL SULLE ESCLUSIONI 

    INAIL ha comunicato che , in esito ai controlli effettuati dall’Istituto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello sportello informatico, è stata accertata, per alcune  domande di finanziamento, la presenza di casi di invii multipli operati da sessioni aperte  contemporaneamente. Pertanto, in applicazione delle citate prescrizioni del bando, è stato emesso provvedimento di esclusione nei confronti delle aziende (32) per le quali risulta accertata la violazione di quanto previsto nelle regole tecniche pubblicate il 14 maggio  2024 sul Portale istituzionale.

    Calendario bando ISI INAIL 2023 e TABELLA TEMPORALE

    Calendario aggiornato  fasi del Bando ISI 2023 

    Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    15 aprile 2024

     

    Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    30 maggio 2024 ore 18:00 

     

    Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day

    Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023 

     

    Pubblicazione tabella temporale

    Tabella temporale

     

    Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

    3 giugno 2024

     

    Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

    3 giugno 2024

     

    Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD

    Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18:00

     

    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

    5 luglio 2024

     

    Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)

    Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, 24 settembre ore 18:00

     

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)

    Entro il 15 ottobre 2024

     

    Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
     

    DAL 29 OTTOBRE 

     

     

     

    Questa la tabella temporale aggiornata il 5 giugno  2024  sulla procedura di invio delle domande (click day):

    Momento1

    Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

    3.6.2024 

     ore 10:00

    Momento 2

    Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore

    4.6.2024

    10:00

    Momento 3

    Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda

    14.6.2024

    10:00

    Momento 4

    Inizio autenticazione e pagina di attesa.Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    19.6.2024

    10:00

    Momento 5

    Inizio della fase di invio della domanda

    19.6.2024

    11:00

    Momento 6

    Fine della fase di invio della domanda

    19.6.2024

    11:20

     

    Bando ISI INAIL 2023: caricamento della documentazione

    Come detto , le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche stanziate risultino sufficienti sono ammesse  direttamente alla fase di caricamento (upload)  della documentazione a completamento della domanda

     Tali domande  sono riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).

    Le domande ammesse agli elenchi cronologici  invece dovranno essere confermate con la funzione online di upload/caricamento della documentazione

    Bando ISI INAIL 2023: recapiti assistenza

    Per informazioni e assistenza si può fare riferimento :

    • al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
    • al servizio online  Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.

    ATTENZIONE Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio, quindi ENTRO IL 20 MAGGIO 2024.

    Bando ISI 2023 : Domande NCD, utenti, token, requisiti tecnici

    Nel documento Regole tecniche si specifica che alla chiusura della  procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che  le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in   elenco ,l’Istituto provvede alla Pubblicazione degli elenchi regionali (NCD, No Click-Day) le cui  domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico. 

    Tali domande saranno ordinate  in base al momento di registrazione  e ammesse direttamente  alla fase di upload  documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2023).

    UTENTI

    Riguardo alle regole di registrazione  viene precisato che possono operare due profili utenti 

    1. Amministratore e

    2. Partecipante

    1. L’ “amministratore” si registra al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda e  può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo  partecipante potrà procedere all’auto-registrazione. La funzione di  annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle   ore 8:00 del giorno del Momento 4.
    2. Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda, si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello utilizzando l’indirizzo ottenuto con l’Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1.  Il partecipante che intenderà procedere all’invio della domanda dovrà  essere in possesso delle seguenti informazioni:

    • il codice identificativo attribuito alla domanda;

    • un account di posta elettronica;

    • un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione, 

    o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;

    o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite chiamata, un  telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all’invio dei toni  in multifrequenza (DTMF).

    TOKEN E REQUISITI TECNICI

    Si ricorda che il codice identificativo domanda (“token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le  indicazioni riportate nel punto 7 del Bando.

    ATTENZIONE il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-”, ed è parte integrante del codice identificativo.

    l’utente dovrà disporre necessariamente di:

    • • un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema:
      • o Chrome 124 o versioni successive;
      • o MS Edge 124 o versioni successive;
      • o Firefox 125 o versioni successive.
    • Qualora fosse necessario uno screen reader per ipo/non vedenti, si  informa che il sistema è compatibile con JAWS 2024.
    • • Un collegamento ad Internet.

    Si precisa che il web browser dell’utente deve avere javascript abilitato.

  • Sicurezza sul Lavoro

    OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni

    Inail  aveva  reso disponibile  sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182  del 22 aprile 2024,  il  modello  OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025  (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro  adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.

    In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa  INAIL con le novità 

    Nel documento si evidenzia che per  rafforzare il modello  agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli  interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti  del  testo.

    Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità  la realizzazione dell’intervento  e riduce l’attività  e di eventuale contenzioso amministrativo.

    Modello OT23 2025:  gli interventi previsti 

    Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero: 

    • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
    • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
    • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
    • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

    le modifiche di maggior interesse effettuate nel  modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.

    Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, 

    •  tipo “A” e 
    •  tipo “B”,

    eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

    La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione  dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

    Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

    Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

    QUI  il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024 

    Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento

    In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche  delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10  interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per  prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento,  fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono  qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6,  F-7).

    Per ampliare l’offerta  sono stati introdotti i seguenti  nuovi interventi:

    1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari  conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che  presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in  legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di  comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e  dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).

    2.  Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con  sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando,  inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne  l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).

    3. Installazione  su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico,  rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di  ancoraggi progettati per consentire  l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).

    4.  A disposizione dei propri lavoratori sensori di  campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha  formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).

    5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un  graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).

    6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza  superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità  dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).

    7.  Installazione di  sistema automatico di abbattimento delle   polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di  filtrazione aria sui mezzi di  movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina  in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).

    9.Ssistema di confinamento dalle polveri per  i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor  e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la  pulizia ad umido dei locali (C-2.5).

    10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di  tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione   di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).

    11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).

    12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).

    13 Sostituzione  macchine il cui livello di vibrazioni determina una  esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero  superiore al

    livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione  (C-4.6)  (C-4.7).

    15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

    16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).

    17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva  per la rilevazione precoce di incendi (F-7).

    18. Installazione  su tutte le macchine per la lavorazione di  farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?

    Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della  formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica   con la  legge di bilancio 2022.

    QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

    Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale

    L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:

    1. Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto  con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
    2.  se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.

    La risposta del Ministero  ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo  provvedimento ministeriale.

    Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.

    Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.

    Formazione preposti: gli obblighi in pratica

    L’aggiornamento biennale  della formazione professionale per i preposti non è ancora  obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

    Si ricorda che i preposti attualmente  devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

    Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

    Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024  

    In particolare le nuove norme  prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche)  tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.  Di conseguenza per i datori di lavoro  è necessario modificare DVR  e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024 

    Vediamo più in dettaglio.

    SCARICA QUI IL TESTO 

    Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche

    Il testo di legge   prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in  conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.

    Sul tema INAIL aveva  già pubblicato un documento di approfondimento:  "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"

    Con il decreto legislativo si modifica  innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX,  che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e  sono previsti di conseguenza  interventi  in tutti i  seguenti  ambiti 

    •     l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ; 
    •     l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
    •     le informazioni da fornire all’autorità competente; 
    •     le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
    •     l’accesso alle zone di rischio; 
    •     le misure igieniche e di protezione individuale; 
    •     l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
    •     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
    •     la conservazione della documentazione.

    Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro

     Il recepimento della direttiva comporta  per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di  queste   sostanze tossiche  o, per quelle con valore limite,  l'impossibilità di   produzione  in ambienti chiusi.

    Diventerà dunque necessario per  numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 

    Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria  verranno fissati specifici  valori limite biologici  che saranno  indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere  aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .

    I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere  conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell'esposizione al rischio.

    Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce,  con l'inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario

    La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a  frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche  in orario extralavorativo purché  remunerato  come straordinario  per il dipendente. 

    Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.

    Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno

    Il caso riguarda  il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare  a corsi di formazione programmati al di fuori del  suo turno di lavoro e con oneri economici a suo  carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.

    A seguito di ripetute assenze  ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza,  il dipendente    era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione   e   dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto  il versamento di quanto  non percepito,  con la motivazione che  "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare  nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"

    Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati   respinti  con la motivazione che  la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008)  non impone l'obbligo per il datore  di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno  per consentire la partecipazione ma  invita il datore di lavoro a   organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei  suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e  di considerare la frequenza come orario di lavoro.

    Nel caso  specifico:

    • il dipendente lavorava come addetto  al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
    •  il corso previsto era   di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3  ore), 
    • al lavoratore era stata offerta la possibilità di  frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri)  oppure in un luogo limitrofo  calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario, 
    • il piano formativo era  stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e  riguardava 2141 dipendenti;

    Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si  osservava che il  datore di lavoro   ha effettivamente l'obbligo di  di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro  e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato   che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo  ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la  formazione del singolo dipendente avvenga durante l'  orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la  formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo  di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario  

    Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in  materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato. 

    La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per  l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo    delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del  datore nei confronti di lavoratore non formato. 

    Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione

    Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore,  viene confermata dunque  l'interpretazione della corte di appello ,  nel senso che risult ragionevole  una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di  quella propugnata dal lavoratore ricorrente. 

    Tale espressione  va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o  previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta  con le eventuali maggiorazioni spettanti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024

     Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  45  del 16 maggio  2024    il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

     Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione  le abilitazioni sono modificate  dalla data del 16 maggio 2024 per le società: 

    • APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
    •  EnteCertificazioni S.p.A.,
    •  METIDE s.r.l., 
    • VENETA ENGINEERING s.r.l. e
    •  VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

    Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque  anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e 

    la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti  dalla data del decreto,

    Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile  2024.

    Obbligo di verifica attrezzature:  quali sono 

    Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

    Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti

     Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    INAIL i dati 2022 su infortuni e malattie professionali

    E' stata presentata il 4 ottobre 2023  la Relazione annuale Inail  sugli infortuni e le  malattie professionali registrati dall'INAIL nel 2022.

    Qui il testo integrale della Relazione 

    Il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo,  ha illustrato a Roma i principali  dati sull’andamento di infortuni e malattie professionali  in rapporto agli anni precedenti e  le attività realizzate dall'istituto  in materia di ricerca, prevenzione, riabilitazione  oltre che sui risultati economici e  sugli obiettivi prioritari per il futuro. Di seguito una sintesi delle principali informazioni.

    Dati INAIL 2022 

    Nel 2022 sono stati denunciati all’Inail 703.432 infortuni sul lavoro, il 24,6 in piu rispetto al 2021 . L’aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni “tradizionali”, che hanno fatto registrare un incremento di oltre il 13%.

     Circa il 15% è avvenuto “fuori  dal luogo di lavoro , cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro 

    Gli infortuni con esito mortale sono stati  1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021. Questa contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli otto del 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. Quelli avvenuti “fuori dell’azienda” sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, nel 2022 sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.

    INFORTUNI  2021 2022

    Modalità di accadimento

     Numero nel 2021

    Numero nel 2022

    Variazione percentuale

     In occasione di lavoro

     479.837

    609.566

     + 27,04%

    In itinere  

    84.575

    93.866

    + 10,99%

    Totale

     564.412

     703.432

    +24,63%

    Qui la scheda riassuntiva

    MALATTIE PROFESSIONALI 

    Le patologie lavoro correlate denunciate  sono state quasi 61mila in crescita del 9,9% rispetto al 2021 e  in calo dello 0,9% rispetto al 2020

    Il commissario ha specificato che aAl momento è stata riconosciuta la causa professionale a circa 22mila casi, mentre il 9% è ancora in istruttoria. 

    Si fa notare che le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono circa 42mila, di cui 16.500 con causa professionale riconosciuta.

    LE CAUSE E I SETTORI PIU COLPITI 

    “L’invecchiamento della popolazione attiva tra i fattori che aumentano l’esposizione al rischio” ha fatto notare il commissario  D’Ascenzo, con una incidenza degli infortuni degli over 50enni,  in aumento,  pari al 36,4% degli infortuni in complesso e al 50,5% dei casi mortali”.

    I settori della sanità e assistenza sociale sono stati i piu colpiti, a causa dei numerosi contagi da Covid del 2022. Al netto delle infezioni, però, il primo posto spetta alle costruzioni, in cui si registra anche il numero più alto di casi mortali, seguito dai trasporti e dal commercio.    

    Attività INAIL per la prevenzione 

    Con l'occasione il commissario ha sottolineato come sia “Indispensabile rafforzare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese… per un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese”.

    Ha  ricordato inoltre le seguenti iniziative annuali 

    • Per il bando Isi 2023, iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa,  è previsto un aumento delle risorse con lo  stanziamento di mezzo miliardo di euro.  Diminuito invece nel 2022 a 27mila il numero di  istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione presentate dalle aziende l’anno scorso, con una diminuzione complessiva del premio Inail di circa 164 milioni di euro.
    • Inail ha organizzato a partire dallo scorso marzo, il Forum della prevenzione “Made in Inail”, percorso di confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che ha toccato tutto il territorio nazionale.
    • con il bando Bric sono  attivati progetti di ricerca con oltre 200 partner  per più di 11 milioni di euro. 
    • il Bando innovazione tecnologica (Bit), promosso insieme al competence center Artes 4.0 ha messo invece a disposizione di start up, micro, piccole e medie impresedue milioni di euro per la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei contesti industriali.

    Attività  di assistenza INAIL e nuovi obiettivi

    Prosegue la sperimentazione clinica nel Centro Protesi di Budrio e nel Crm di Volterra , con un forte impulso allo sviluppo delle protesi attive di arto superiore e inferiore e alle ortesi motorizzate sia per gli  atleti paralimpici  che per la realizzazione dei dispositivi protesici per la vita quotidiana.

    Dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, per “prime cure” e protesico-riabilitative, nel 2022 l’Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali e più di 521mila prestazioni per “prime cure”.

     Alla voce investimenti, il commissario straordinario ha ricordato il Programma scuole innovative, che “ha l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici e ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento”, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro”

    Tra le priorità  per il futuro sono stati citati in particolare  l’ampliamento della tutela ai settori ancora esclusi e al lavoro autonomo.