• Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza docenti: chiarimenti dal Ministero

    Con l’Interpello n. 1/2025, pubblicato dal Ministero del Lavoro a seguito della seduta della Commissione Sicurezza  del 18 settembre 2025, vengono forniti importanti chiarimenti sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza rivolti al personale docente delle scuole e delle università. 

    L’istanza, presentata dall’Università degli Studi di Udine, chiedeva di sapere se i docenti  non esposti a rischi lavorativi medi o alti, potessero frequentare i corsi destinati ai lavoratori a rischio basso. 

    La risposta della Commissione assume particolare rilievo per dirigenti scolastici, datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a programmare la formazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008.

    Quadro normativo e istruzioni

    La Commissione ha richiamato innanzitutto l’art. 37 del d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi connessi alle mansioni svolte. In tale contesto, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ha abrogato i precedenti accordi del 2011 e 2016, definendo durata e contenuti minimi dei corsi per i lavoratori. La classificazione ATECO 2007 colloca il settore “Istruzione” (codice 85) nella fascia di rischio medio, con obbligo di formazione specifica di almeno 8 ore. Tuttavia, lo stesso Accordo 2025 prevede “condizioni particolari” per quei lavoratori che, pur appartenendo a un settore classificato a rischio medio, non svolgano attività che comportino la presenza, anche occasionale, in reparti produttivi. In tali casi, è consentito l’accesso ai corsi individuati per il rischio basso, con la durata minima di 4 ore.

    Istruzioni operative

    La Commissione, riprendendo anche il principio già espresso nell’Interpello n. 11/2013, ha chiarito che la formazione deve essere tarata sulle effettive mansioni del lavoratore e sui rischi concretamente rilevati dalla valutazione aziendale. 

    Pertanto, il personale docente che non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischi medi o alti, può legittimamente partecipare ai corsi di formazione specifica previsti per il rischio basso

    Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di valutare puntualmente le condizioni di rischio e di programmare percorsi formativi adeguati in caso emergano fattori di maggiore esposizione. Per datori e consulenti, ciò significa che la classificazione ATECO non è vincolante in assoluto: occorre sempre verificare le attività effettivamente svolte dai lavoratori e organizzare la formazione in coerenza con i risultati della valutazione dei rischi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Lavori sotto tensione: elenco aggiornato soggetti autorizzati

    Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute  del 9 settembre 2025    è stato   aggiornato l'elenco relativo a :

    1. i soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori  su impianti alimentati a frequenza industriale a  tensione superiore a 1000V e
    2. i soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione,

    come previsto al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e  articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

    Attenzione al fatto che l'abilitazione si applica in particolare :

    a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in  tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

    b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

    L'elenco, allegato al  decreto, sostituisce integralmente il 13° elenco adottato con decreto direttoriale  di luglio 2025.

    Elenco soggetti autorizzati e Commissione

     L'elenco dei soggetti autorizzati  prevede  che:

    • l' iscrizione  ha validità triennale dalla data del decreto, 
    • le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di  applicazione del  D.M. 4.2.2011.

    Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori  intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere  della Commissione interministeriale  per i lavori sotto tensione  si esprime in merito alla variazione comunicata.

    A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate  può essere  disposta l'immediata sospensione  dell'  scrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. 

    Nei casi di particolare gravità  si procede alla cancellazione.

    La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da: 

    a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  funzione di Presidente;

    b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;

    c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;

    d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Testo Unico Sicurezza – TU 81- 2008 agg Luglio 2025

    E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro  il  1luglio  2025  la versione    aggiornata   a luglio 2025 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

    Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità

    1. ▪ Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
    2. scolastici;
    3. ▪ Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;
    4. ▪ Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;
    5. ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;
    6. ▪ Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;
    7. ▪ Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;
    8. ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;
    9. ▪ Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;
    10. ▪ Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Emergenza Caldo: le ordinanze regionali di divieto lavoro 2025

    L’ondata di calore che sta colpendo l’Europa in questi giorni sta determinando condizioni di rischio elevato anche in Italia, con temperature estreme già registrate a fine giugno. 

    In questo scenario climatico sempre più instabile ed estremo, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei settori a forte esposizione solare e sforzo fisico, diventa una priorità.

    Vediamo le misure da adottare e le Regioni che hanno disposto l'eventuale  sospensione del lavoro nelle ore piu calde della giornata.

    Le misure contro il rischio caldo: per quali lavori

    Per evitare i rischi per la salute dei lavoratori legati allo stress termico e ai colpi di calore i datori di lavoro possono fare riferimento alle raccomandazioni dell'INAIL

    Tra le buone prassi per mitigare gli effetti del caldo estremo,  si evidenziano:

    • Anticipazione dell’orario di inizio turno
    • Aumento delle pause in aree ombreggiate
    • Accesso costante ad acqua potabile
    • Rotazione dei lavoratori

    Per i casi di caldo estremo le Regioni italiane stanno adottando anche  quest'anno le ordinanze con cui  viene  disposta la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie più critiche – dalle ore 12:30 alle 16:00 – per alcune categorie professionali, tra cui:

    • Settore agricolo e florovivaistico
    • Attività forestali
    • Cave e cantieri stradali
    • Edilizia e attività manuali ad alta esposizione solare
    • Logistica

     nei soli giorni in cui il sistema Worklimate dell’INAIL segnala un rischio elevato per stress da calore;

    nel paragrafo seguente la tabella di dettaglio

    Si ricorda che per le sospensioni delle attività lavorative puo essere richiesta la cassa integrazione con causale EONE "Eventi meteo non evitabili" o CISOA in agricoltura  Qui le istruzioni fornite dall'INPS 

    Regioni con Ordinanze Attiva di sospensione del lavoro e settori di attività

    Di seguito le Regioni che, alla data attuale, hanno  emanato ordinanze specifiche a tutela dei lavoratori esposti a temperature eccessive.

    Per un aggiornamento in tempo reale si consiglia di verificare il portale della propria regione 

    Regione Fascia oraria vietata Periodo di validità Settori interessati Note Lazio 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave, logistica, rider Divieto esteso ai rider; applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Sardegna 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Abruzzo 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Ordinanza in vigore; discussione in corso per estendere il divieto ai rider. Lombardia 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate; escluse attività urgenti e di pubblica utilità. Emilia-Romagna 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, logistica Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Toscana 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Calabria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Basilicata 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Puglia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Campania 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Liguria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Marche 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Molise 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Veneto Raccomandazione – Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Raccomandazione ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde. Sicilia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Umbria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: precisazioni INL su sanzioni e macchinari datati

    L'ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con la Conferenza Stato Regioni ha pubblicato la circolare 2668 2025 in cui dà nuove indicazioni operative  e interpretative riguardanti:

    •  l'applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e 
    • le direttive  su attestaziononi di conformità e libretti d'uso delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE. 

    L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme e corretta delle normative vigenti, in linea con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

    Sicurezza: Sanzioni uniche per categorie omogenee di precetti

    La circolare chiarisce il concetto di "categoria omogenea" per quanto riguarda i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Secondo l'articolo 68 del d. lgs. n. 81/2008, la violazione di più precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea è considerata una singola violazione. Questo significa che se più precetti appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, quelli relativi alla stabilità e solidità) vengono violati, si applica una sola sanzione. Al contrario, violazioni appartenenti a categorie diverse comportano sanzioni separate.

    Sicurezza e conformità macchine: gli obblighi del datore di lavoro

    Per le macchine prodotte prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento è il d. lgs. n. 81/2008, che richiede la conformità ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V.

    La circolare precisa che quindi il datore di lavoro deve assicurare che tali macchine siano sicure attraverso una valutazione dei rischi, senza l'obbligo di un'attestazione da parte di un tecnico abilitato. Durante le ispezioni, si verifica la conformità ai requisiti di sicurezza senza necessità di documentazione aggiuntiva.

    Libretto d'Uso e Manutenzione per Macchine Ante d.p.r. n. 459/1996

    La nota ricorda infine che le macchine costruite prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non richiedono un libretto di uso e manutenzione completo. Tuttavia, il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche o istruzioni operative che includano le norme comportamentali e le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, come indicato nell'Allegato V del d. lgs. n. 81/2008.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni: responsabilità penale del committente privato

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale  del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti. 

    La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.

    Responsabilità penale committente privato: il caso

    Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione. 

    Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.

    La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili. 

    La Cassazione ha invece  ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.

    Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale

    La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro. 

    Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. 

    La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.

    Nel caso specifico, il committente  aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.". 

    La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.

     G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta. 

    La Corte ha sottolineato che il coordinatore  essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.

    Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni

    La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. 

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento

    Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.

    Si segnala peraltro  il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente  massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente

  • Sicurezza sul Lavoro

    OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni

    Inail  aveva  reso disponibile  sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182  del 22 aprile 2024,  il  modello  OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025  (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro  adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.

    In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa  INAIL con le novità 

    Nel documento si evidenzia che per  rafforzare il modello  agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli  interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti  del  testo.

    Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità  la realizzazione dell’intervento  e riduce l’attività  e di eventuale contenzioso amministrativo.

    Modello OT23 2025:  gli interventi previsti 

    Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero: 

    • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
    • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
    • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
    • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

    le modifiche di maggior interesse effettuate nel  modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.

    Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, 

    •  tipo “A” e 
    •  tipo “B”,

    eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

    La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione  dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

    Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

    Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

    QUI  il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024 

    Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento

    In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche  delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10  interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per  prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento,  fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono  qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6,  F-7).

    Per ampliare l’offerta  sono stati introdotti i seguenti  nuovi interventi:

    1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari  conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che  presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in  legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di  comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e  dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).

    2.  Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con  sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando,  inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne  l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).

    3. Installazione  su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico,  rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di  ancoraggi progettati per consentire  l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).

    4.  A disposizione dei propri lavoratori sensori di  campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha  formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).

    5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un  graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).

    6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza  superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità  dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).

    7.  Installazione di  sistema automatico di abbattimento delle   polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di  filtrazione aria sui mezzi di  movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina  in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).

    9.Ssistema di confinamento dalle polveri per  i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor  e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la  pulizia ad umido dei locali (C-2.5).

    10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di  tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione   di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).

    11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).

    12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).

    13 Sostituzione  macchine il cui livello di vibrazioni determina una  esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero  superiore al

    livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione  (C-4.6)  (C-4.7).

    15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

    16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).

    17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva  per la rilevazione precoce di incendi (F-7).

    18. Installazione  su tutte le macchine per la lavorazione di  farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

    Allegati: