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Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale
L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse.
In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione.
Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente.
Nell' Interpello n. 3/2024 viene chiarito che l'uso della realtà virtuale può essere considerato adeguato e in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.
Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito
L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :
- metodo di apprendimento e
- verifica finale
per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.
In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.
Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti.
Le norme cui la Commissione fa riferimento sono
- l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori,
- il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento.
Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva i requisiti per la formazione e-learning.
La Commissione ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011.
La realtà virtuale può quindi essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.
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Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario
La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche in orario extralavorativo purché remunerato come straordinario per il dipendente.
Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.
Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno
Il caso riguarda il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare a corsi di formazione programmati al di fuori del suo turno di lavoro e con oneri economici a suo carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.
A seguito di ripetute assenze ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza, il dipendente era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione e dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto il versamento di quanto non percepito, con la motivazione che "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"
Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati respinti con la motivazione che la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008) non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno per consentire la partecipazione ma invita il datore di lavoro a organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro.
Nel caso specifico:
- il dipendente lavorava come addetto al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
- il corso previsto era di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3 ore),
- al lavoratore era stata offerta la possibilità di frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri) oppure in un luogo limitrofo calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario,
- il piano formativo era stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e riguardava 2141 dipendenti;
Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si osservava che il datore di lavoro ha effettivamente l'obbligo di di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la formazione del singolo dipendente avvenga durante l' orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario
Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato.
La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del datore nei confronti di lavoratore non formato.
Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione
Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore, viene confermata dunque l'interpretazione della corte di appello , nel senso che risult ragionevole una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente.
Tale espressione va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta con le eventuali maggiorazioni spettanti.
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Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024
Il Ministero del lavoro ha adottato con il Decreto direttoriale 45 del 16 maggio 2024 il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.
Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni sono modificate dalla data del 16 maggio 2024 per le società:
- APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
- EnteCertificazioni S.p.A.,
- METIDE s.r.l.,
- VENETA ENGINEERING s.r.l. e
- VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.
Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e
la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti dalla data del decreto,
Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile 2024.
Obbligo di verifica attrezzature: quali sono
Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti
Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero :
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- e l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.
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Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate
Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.
A seguito della redistribuzione delle risorse economiche, le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)
Il Bando INAIL per la sicurezza relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record di oltre 333 milioni di euro. Sono stati raggiunti cosi 3 miliardi di euro erogati a fondo perduto, dal 2010, alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto.
Come ogni anno, i fondi destinati ai nuovi finanziamenti previsti dalla legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell'INAIL, a questo link .
Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato.
Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati
Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :
Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:
• S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento
• S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022
• N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC, le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.
I finanziamenti possono essere richiesti da
- Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore solo per l'asse 2 di finanziamento
Assi di finanziamento e risorse disponibili
Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Le risorse sono ripartite anche per regione/provincia autonoma
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
massimo 130.000
*nessun limite minimo per imprese fino a 50 dipendenti per l'asse di finanziamento 1.2ASSE 4 65% minimo 2.000
massimo 50.000ASSE 5 40% per le imprese
50% giovani agricoltoriminimo 1.000
massimo 60.000Regole tecniche e calendario scadenze
INAIL ha pubblicato il 18 settembre 2023 le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato
QUI il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”
Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".
La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.
apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023 chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023 pubblicazione tabella temporale 29 settembre 2023 Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
09/10/2023 10:00
Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore.
10/10/2023 10:00 Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
23/10/2023 10:00 Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.
Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
26/10/2023 10:00 Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00 Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20 Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023 Upload della documentazione per gli ammessi Dal 10 novembre al
1922 dicembre 2023, entro le ore 18:00Pubblicazione elenchi cronologici definitivi 26 gennaio 2024 UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00 Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate
Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.
I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della domanda telematica
Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza
L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la presentazione della domanda di finanziamento, è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con due nuovi specifici profili riservati a
- professionisti ( qui il Modello)
- società di intermediazione. (qui il Modello)
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
Per informazioni ed assistenza sono disponibili
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL.
- il servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
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Rappresentante sicurezza responsabile per omissioni in caso di infortunio
Anche la Cassazione rafforza l'attenzione sul tema della sicurezza e in particolare degli infortuni mortali sul lavoro . Una inedita posizione è illustrata nella
recente, sentenza 38914/2023 in cui viene attribuita non solo al datore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la colpa per un infortunio mortale a un lavoratore.
I giudici affermano infatti il concorso nel reato di violazione in materia di sicurezza l'omissione di idonei comportamenti da parte del RLS ovvero il fatto che non abbia sufficientemente richiesto e promosso l'attuazione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.
Prevenzione rischi e Infortunio mortale
Il caso riguardava l'infortunio mortale occorso a un lavoratore rimasto travolto dalle tubazioni metalliche che aveva appena terminato di stoccare in una alta scaffalatura con l'utilizzo di un muletto. Sia il tribunale di Trani che la corte di appello di Bari avevano ritenuto responsabili sia il rappresentante della ditta- datore di lavoro. che il RSL per la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso, nella valutazione dei rischi per la sicurezza :
- di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e
- di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi ,
- di aver consentito che il lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).
In particolare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, ovvero avere omesso di
- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori,
- di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e
- di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore del carrello elevatore.
Gli obblighi sono infatti previsti dall'’articolo 50 del Dlgs 81/2008 anche se la norma non specifica le sanzioni correlate .
Nella difesa degli imputati venivano contestate le circostanze relative alla mancanza di formazione e si evidenziava la presenza di un regolare documento di valutazione dei rischi. Inoltre si indicava la responsabilità dell'accaduto nel comportamento imprevedibile e incauto del lavoratore.
La Cassazione nel confermare la condanna, sottolinea invece, in merito alla responsabilità del datore di lavoro , come descritto nell'istruttoria della Corte di Appello, che nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all'azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate e la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione ma non risultano evidenze che le misure necessarie fossero state messe in atto .
Riguardo alla condotta del lavoratore "anomala ed imprevedibile" la Cassazione ricorda il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253) e concorda con la corte territoriale sul fatto che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non vale ad elidere il nesso di causalita' tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il (OMISSIS) svolgeva attivita' diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari "
Rappresentante lavoratori per la sicurezza e reato di omissione
Con riguardo in particolare alla responsabilità del RSL la sentenza ricorda che l'articolo 50 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, disciplina le funzioni e i compiti del l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza affidandogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori.
In questo caso non è in discussione la titolarità della responsabilità, dicono i giudici ma il fatto che con la sua condotta, ha contribuito alla verificazione dell'evento, infatti è emerso che l'imputato non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza .