• Sicurezza sul Lavoro

    Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale

    L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse. 

    In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione. 

    Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza  per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

    Nell' Interpello n. 3/2024  viene  chiarito che  l'uso della realtà virtuale può essere considerato  adeguato e  in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.

    Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito

    L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere  se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :

    • metodo di apprendimento e 
    • verifica finale

    per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

    Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione

    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che  le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.

     In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.

     Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti. 

    Le norme  cui la Commissione fa riferimento sono

    •  l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori, 
    • il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento. 

    Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto  l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre  l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito  le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva  i requisiti per la formazione e-learning. 

    La Commissione  ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011. 

    La realtà virtuale può quindi  essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario

    La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a  frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche  in orario extralavorativo purché  remunerato  come straordinario  per il dipendente. 

    Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.

    Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno

    Il caso riguarda  il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare  a corsi di formazione programmati al di fuori del  suo turno di lavoro e con oneri economici a suo  carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.

    A seguito di ripetute assenze  ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza,  il dipendente    era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione   e   dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto  il versamento di quanto  non percepito,  con la motivazione che  "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare  nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"

    Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati   respinti  con la motivazione che  la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008)  non impone l'obbligo per il datore  di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno  per consentire la partecipazione ma  invita il datore di lavoro a   organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei  suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e  di considerare la frequenza come orario di lavoro.

    Nel caso  specifico:

    • il dipendente lavorava come addetto  al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
    •  il corso previsto era   di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3  ore), 
    • al lavoratore era stata offerta la possibilità di  frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri)  oppure in un luogo limitrofo  calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario, 
    • il piano formativo era  stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e  riguardava 2141 dipendenti;

    Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si  osservava che il  datore di lavoro   ha effettivamente l'obbligo di  di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro  e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato   che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo  ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la  formazione del singolo dipendente avvenga durante l'  orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la  formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo  di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario  

    Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in  materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato. 

    La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per  l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo    delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del  datore nei confronti di lavoratore non formato. 

    Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione

    Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore,  viene confermata dunque  l'interpretazione della corte di appello ,  nel senso che risult ragionevole  una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di  quella propugnata dal lavoratore ricorrente. 

    Tale espressione  va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o  previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta  con le eventuali maggiorazioni spettanti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024

     Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  45  del 16 maggio  2024    il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

     Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione  le abilitazioni sono modificate  dalla data del 16 maggio 2024 per le società: 

    • APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
    •  EnteCertificazioni S.p.A.,
    •  METIDE s.r.l., 
    • VENETA ENGINEERING s.r.l. e
    •  VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

    Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque  anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e 

    la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti  dalla data del decreto,

    Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile  2024.

    Obbligo di verifica attrezzature:  quali sono 

    Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

    Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti

     Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Rappresentante sicurezza responsabile per omissioni in caso di infortunio

    Anche la Cassazione rafforza l'attenzione sul tema della sicurezza e in particolare degli infortuni mortali sul lavoro . Una inedita posizione  è illustrata nella 

     recente, sentenza 38914/2023  in cui viene attribuita non solo al datore ma  anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la  colpa per un infortunio mortale a un lavoratore. 

    I giudici  affermano  infatti il concorso nel reato di violazione in materia di sicurezza l'omissione di  idonei comportamenti  da parte del RLS ovvero il fatto  che non abbia sufficientemente  richiesto e promosso l'attuazione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

    Prevenzione rischi e Infortunio mortale

    Il  caso   riguardava  l'infortunio mortale occorso a un lavoratore rimasto travolto dalle  tubazioni metalliche  che aveva   appena terminato di stoccare in una alta scaffalatura  con l'utilizzo di un muletto. Sia il tribunale di Trani  che la corte di appello di Bari  avevano ritenuto responsabili  sia il  rappresentante della ditta- datore di lavoro.  che il RSL per la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso, nella valutazione dei rischi per la sicurezza :

    •  di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e
    •  di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi ,  
    •  di aver consentito che  il lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

    In particolare al  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva  ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale  attraverso una serie di contegni omissivi, ovvero avere omesso di

    1.  promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori,
    2.  di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti  per l'uso dei mezzi di sollevamento e 
    3. di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del  lavoratore del carrello elevatore.

    Gli obblighi sono infatti previsti dall'’articolo 50 del Dlgs 81/2008 anche se  la norma non specifica  le sanzioni correlate .

    Nella difesa  degli imputati venivano contestate le circostanze relative alla mancanza di formazione e si evidenziava la presenza di un regolare documento di valutazione dei rischi. Inoltre  si  indicava la responsabilità dell'accaduto nel comportamento imprevedibile e incauto del lavoratore. 

    La Cassazione nel confermare la condanna,  sottolinea  invece, in merito alla responsabilità del datore di lavoro ,  come descritto nell'istruttoria della Corte di Appello,   che  nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all'azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate e la necessità  che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione ma non risultano evidenze che  le misure necessarie fossero state messe in atto .

    Riguardo alla condotta del lavoratore "anomala ed imprevedibile"  la Cassazione ricorda il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253) e concorda con la corte territoriale  sul fatto che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non vale ad elidere il nesso di causalita' tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il (OMISSIS) svolgeva attivita' diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari "  

    Rappresentante lavoratori per la sicurezza e reato di omissione 

    Con riguardo in particolare alla responsabilità del RSL la sentenza  ricorda che l'articolo 50 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,  disciplina le funzioni e i compiti del l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  affidandogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. 

    In questo caso non è in discussione la titolarità della responsabilità, dicono i giudici  ma il fatto che  con la sua condotta, ha  contribuito  alla verificazione dell'evento,   infatti è emerso che  l'imputato non ha in  alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il  lavoratore  fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza .