• Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 28 maggio 2026

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato,  con il Decreto Direttoriale 65  del  28.5.2026, il  “73°  Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico   recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo").

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 72  pubblicato con DD del 23.4.2026.

     Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto. Si registrano in particolare :

    • variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: ABP s.r.l., ASSOVER S.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., IVEC s.r.l., Powergrid s.r.l. e VERICERT s.r.l. e 
    • la nuova iscrizione della società Norma srl.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Norme UNI gratuite 2026: online il primo bollettino trimestrale

    Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, all' articolo 10  è stato previsto l’accesso gratuito alle norme tecniche UNI rilevanti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Fino ad oggi, la consultazione delle norme UNI era riservata a chi poteva permettersi di acquistare i testi a pagamento, limitando di fatto la diffusione delle buone pratiche e della “buona tecnica” di prevenzione. Il nuovo decreto mira ad agevolare in modo sostanziale  l’accesso alle conoscenze tecniche che costituiscono il cuore della cultura della sicurezza, rendendo disponibile un patrimonio normativo di fondamentale importanza per tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori

    Il 23 aprile  2026 il Ministero del lavoro ha firmato con INAIL e UNI la convenzione  triennale che rende operativa la norma. (v. ultimo paragrafo)

    AGGIORNAMENTO 28.5.2026 

    Il ministero ha reso disponibile sul sito istituzionale il Bollettino ufficiale delle norme tecniche UNI (BUNT) relativo al primo trimestre 2026, adottato nell’ambito della Convenzione   . Il documento riporta le norme tecniche pubblicate o aggiornate nel periodo primo gennaio – 31 marzo 2026, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

    All'ultimo paragrafo il link alla piattaforma 

    Le novità su UNI, BUNT MOG

    L’articolo 10 del decreto modifica l’articolo 30 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), introducendo un meccanismo innovativo che garantisce l’accesso gratuito alle norme tecniche richiamate dal decreto stesso e alle altre elaborate dall’UNI di particolare rilevanza per la salute e la sicurezza.

    Questa riforma nasce dal lavoro congiunto della Segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e dei tavoli tecnici con il mondo delle professioni, con l’obiettivo di rafforzare il sistema prevenzionale e promuovere una cultura della sicurezza diffusa.

    Per ampliare ulteriormente la portata dell’iniziativa, è stato istituito anche il Bollettino Ufficiale delle Norme Tecniche (BUNT), curato da UNI e pubblicato sui siti del Ministero del Lavoro e dell’INAIL.

    Il BUNT rappresenta uno strumento di pubblicità e aggiornamento continuo delle norme tecniche, consentendo agli operatori di ricevere tempestivamente le novità rilevanti e garantendo la massima trasparenza nel recepimento degli standard.

    Grazie a questo meccanismo, sarà possibile consultare gratuitamente e in modo ufficiale tutte le norme tecniche applicabili, con ricadute positive sia sulla formazione degli operatori che sull’efficacia delle attività di vigilanza

    Un’ulteriore novità riguarda l’aggiornamento dello standard di riferimento per i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti dall’art. 30 del Dlgs 81/2008.

    Il decreto sostituisce infatti il riferimento ormai obsoleto alla OHSAS 18001:2007, abrogata da tempo, con la più recente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che riflette gli sviluppi più moderni in materia di gestione della sicurezza.

    Questa modifica allinea il quadro normativo italiano agli standard internazionali e introduce un approccio più strutturato alla gestione integrata dei rischi, al tracciamento degli incidenti e dei cosiddetti near miss (incidenti mancati), su cui l’articolo 15 del decreto prevede l’elaborazione di apposite linee guida ministerial

    .

    Il testo della convenzione MLPS INAIL UNI : al via la consultazione

    ll Ministero del Lavoro, l'Inail e UNI hanno siglato la convenzione triennale per rendere gratuitamente consultabili le norme tecniche UNI come  previsto dal Decreto Sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025).

    Scarica qui il testo integrale dell'accordo

    Le norme rese disponibili gratuitamente sono quelle richiamate nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), oltre ad altre di particolare rilevanza, inclusi gli standard europei CEN e internazionali ISO.

     I costi sono a carico della finanza pubblica tramite Inail, attraverso il meccanismo di compensazione ISO previsto dalle regole internazionali.

    Chi può accedere alle norme UNI gratuite

    • La platea dei destinatari è ampia e comprende:
    • Lavoratori e datori di lavoro
    • RSPP e ASPP (responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione)
    • RLS e RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
    • Medici competenti
    • Docenti formatori e coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
    • Organismi paritetici e pubblici di vigilanza

    Quando e come accedere alla piattaforma

    A partire dal 28 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, è attiva la piattaforma web collegata al sito UNI e accessibile, previa registrazione, anche tramite i portali del Ministero del Lavoro e dell'Inail. I dati degli utenti saranno trattati nel rispetto del GDPR e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.

    Si segnala che le aziende già dotate di modelli conformi alla precedente OHSAS 18001 dovranno procedere a un riallineamento tecnico-documentale, anche con il supporto di consulenti e organismi di certificazione.

    La piattaforma per la libera consultazione disponibile sul sito web di UNI raccoglie più di 60 norme, tra quelle direttamente richiamate dal Testo Unico e altre di particolare rilevanza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Inoltre viene messo a disposizione il Bollettino Ufficiale delle Norme Tecniche, che a cadenza trimestrale fornisce aggiornamenti sulle novità e revisioni in atto.

  • Sicurezza sul Lavoro

    DVR e infortuni in itinere: la proposta dei Consulenti del Lavoro

    Gli infortuni sul lavoro nei luoghi di produzione stanno diminuendo, segnale positivo di una cultura della sicurezza in crescita nelle aziende italiane. 

    Ma il rischio non scompare: si sposta sulle strade,  percorse ogni giorno da milioni di lavoratori nel tragitto casa-lavoro. È quanto emerge dal focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "L'incidentalità in itinere – Dati e tendenze", pubblicato il 23 aprile 2026 su dati Inail, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro  prevista  per il 28 aprile.

     La fondazione analizza i dati  e le possibili cause e propone , tra le altre cose, di includere il rischio stradale nel DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi), per integrare la prevenzione anche fuori dai cancelli dell'azienda. 

    Vediamo piu in dettaglio .

    I dati – Scarica qui il report integrale

    Tra il 2022 e il 2024 secondo i dati INAIL gli infortuni in itinere sono aumentati dell'8,8%, con un peso crescente anche tra quelli mortali. I dati provvisori 2025 segnano un ulteriore incremento del 3,2%.  In particolare :

    • gli infortuni in itinere sono passati da 95.463 a 103.831 (+8,8%), mentre 
    • gli infortuni "in occasione di lavoro" sono scesi da 608.110 a 489.796, con un calo del 19,5%. 

     A livello provinciale, Roma guida la classifica con 9.444 casi nel 2024 e 86 decessi nel triennio 2022-2024, pari al 35,5% delle morti complessive sul lavoro nel territorio. 

    A livello regionale, il Lazio registra l'incidenza più elevata (26%), mentre per i soli infortuni mortali è il Veneto a primeggiare, seguito da Lazio e Friuli Venezia Giulia.

    Provincia/Regione Infortuni in itinere 2024 Decessi triennio 2022-2024 Incidenza % su totale infortuni
    Roma (Lazio) 9.444 86 35,5% (decessi)
    Milano (Lombardia) 2ª provincia n.d. Alta incidenza
    Firenze (Toscana) 3ª provincia n.d. Alta incidenza
    Genova (Liguria) 4ª provincia n.d. Alta incidenza
    Torino (Piemonte) 5ª provincia n.d. Alta incidenza
    Veneto (regione) 1ª per incidenza mortale Più alta % decessi
    Lazio (regione) 2ª per incidenza mortale 26% sul totale regionale
    Friuli Venezia Giulia 3ª per incidenza mortale Alta incidenza
    Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Inail – Focus del 23 aprile 2026. I dati 2025 sono ancora provvisori (+3,2% rispetto al 2024).

    Le cause e le proposte

    Secondo l'analisi del Consulenti del lavoro il fenomeno non è riconducibile alla sola pericolosità stradale: alla base ci sono fattori strutturali come la frequenza e la durata degli spostamenti, lo stress da pendolarismo, il tipo di mezzo utilizzato e — dato sempre più rilevante — l'invecchiamento della forza lavoro. Gli over 55, pur rappresentando il 21,1% degli infortunati, costituiscono circa il 34% delle vittime mortali. 

    Pesa anche la ancora  scarsa diffusione dello smart working, pur sensibilmente cresciuto negli ultimi anni: in Italia quasi l'80% dei lavoratori opera sempre in presenza, contro una media europea che vede il 34% con accesso al lavoro da remoto. 

    Nel 2024 il 68,8% degli infortuni in itinere avviene con un mezzo di trasporto e il 78,5% dei casi mortali è associato a un veicolo, in prevalenza auto e furgoni (68%) e, in seconda battuta, moto, scooter, biciclette e monopattini (28,4%).

    La proposta operativa per le imprese:

    Il report segnala che gli infortuni in itinere non sono solo un tema di sicurezza stradale, ma di sicurezza sul lavoro in senso pieno.  

    Di fronte a questo quadro, i Consulenti del Lavoro propongono azioni su più fronti: 

    • diversa organizzazione degli orari, 
    • smart working dove applicabile,
    • potenziamento del  trasporto pubblico aziendale e 
    • sul piano giuslavoristico anche l'inserimento del rischio stradale nel DVR.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Testo Unico Sicurezza sul lavoro – TU 81/2008 aggiornato al 2026

    E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro la versione aggiornata a Gennaio 2026 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) .

    Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità:

    ▪ Da questa edizione il periodico decreto con l’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno

    ▪ Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 recante “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 105 del 30/04/1956, in vigore dal 1 maggio 1956;

    ▪ Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo” pubblicato Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;

    ▪ Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956

    ▪ Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” 

    ▪ Inserito il link esterno alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, n. 25/69/CR6bis/C7 approvate dalla Conferenza delle Regioni e della Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025;

    ▪ Inserito il link esterno al Decreto del Direttore dell’INL n. 43 del 25/06/2025 sulle modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti;

    ▪ Inserito il link esterno al Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 95 del 09/07/2025 di adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”;

    ▪ Inserita la nota INL prot. 5945 del 08/07/2025 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”;

    ▪ Inserita la nota INL del 15/07/2025 prot. n. 288 avente ad oggetto: “Riconoscimento crediti aggiuntivi”;

    ▪ Inserita la nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16/07/2025, prot. n. 6261 avente ad oggetto: “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”;

    ▪ Inserita la nota INL prot. 1496 del 29/07/2025 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti – Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali”;

    ▪ Inserita l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3-bis, introdotta dal D.L. 30/06/2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2025, n. 118;

    ▪ Inserite le modifiche introdotte dal DM 15/07/2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) all’art. 6 e all’allegato II, punto 3, comma 4, punto 4, comma 4, punto 5, comma 2, lettera a) e al punto 5, comma 7, del DM 01/09/2021;

    ▪ Inserita la nota INL prot. n. 7269 del 03/09/2025 ad oggetto: “Accordo S tato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-leggee 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni”;

    ▪ Inserito l’interpello n. 1/2025 del 18/09/2025;

    ▪ Aggiornato l’art. 4, comma 1, del decreto 24 gennaio 2011, n. 19 con le modifiche apportate dal Decreto 4 agosto 2025, n. 152 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 236 del 10/10/2025 in vigore dal 25/10/2025;

    ▪ Inserito l’interpello n. 2/2025 del 20/11/2025;

    ▪ Inserito l’art. 3-bis e le modifiche agli artt. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113, 115 e agli Allegati I-bis e XII operate dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) co

    ▪ Inserito l’Allegato XLIII-ter e le modifiche agli artt. 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261 e 262, operate dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il

    lavoro” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) in vigore dal 24/01/2026;

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito  con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026  (ancora non pubblicata sul sito istituzionale)  alcune  indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.

    La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale

    Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro

    Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.

    Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :

    • rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
    • introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
    • modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
    • nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
    • utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
    • aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.

    La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.

    Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica

    Il decreto  159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.

    La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.

    La circolare chiarisce un aspetto importante   il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.

    L’obbligo riguarda in particolare:

    • imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
    • lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
    • ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo  decreto ministeriale.

    L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

    Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare

     Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:

    Violazione Decurtazione Decorrenza
    Impiego di lavoratori non regolarmente assunti 5 crediti per ciascun lavoratore Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026
    Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi 1 credito aggiuntivo per lavoratore Dal 1° gennaio 2026

    Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti

    Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.

    Violazione Sanzione Ulteriori effetti
    Attività senza patente o con meno di 15 crediti 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi

    La circolare chiarisce che: 

    se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave

    Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.

    DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti

    La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:

    abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;

    garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.

    Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.

    Scale verticali permanenti

    Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle  scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:

    • altezza superiore a 5 metri
    • inclinazione superiore a 75 gradi

    devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.

    Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.

    Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria

    Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. 

    Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.

    Numero lavoratori Aggiornamento RLS
    Da 15 a 50 lavoratori 4 ore annue
    Oltre 50 lavoratori 8 ore annue

    Sorveglianza sanitaria 

    In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:

    • i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
    • il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
    • può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.

    L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Responsabilità 231 senza violazioni da parte dei vertici aziendali

    Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, fornendo chiarimenti di rilievo in merito ai concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente nei reati colposi in materia di sicurezza.

    Il caso si inserisce nell’ambito applicativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, e richiama in particolare l’art. 5 del medesimo decreto, secondo cui l’ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 

    Il reato presupposto  nel caso specifico era quello di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale.

    Il caso di infortunio

    La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a un impianto di filtrazione automatica che presentava i problemi di riavvolgimento del nastro filtrante. Per intervenire con maggiore rapidità in caso di disallineamento, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente su disposizione del capo reparto. Durante una delle operazioni di ripristino manuale, il braccio dell’operatore veniva trascinato dal rullo, con conseguenze lesive particolarmente gravi e una malattia superiore a 230 giorni.

    In primo grado l’ente era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto; la Corte di appello aveva confermato la responsabilità, riducendo però la sanzione pecuniaria. La società aveva  proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente.

    Secondo la difesa, la rimozione delle protezioni non sarebbe stata finalizzata a ottenere un risparmio di tempo o un incremento della produttività, ma sarebbe dipesa da una scelta contingente dei preposti, dettata da mere esigenze di comodità. A sostegno di tale tesi veniva richiamato un documento interno redatto dopo l’infortunio, dal quale si sarebbe potuto desumere che il fermo della macchina fino al mattino successivo non avrebbe inciso significativamente sulla produzione, anche grazie alla presenza di cilindri di riserva.

    Veniva inoltre evidenziato che l’azienda aveva sostenuto, pochi mesi prima dell’evento, spese rilevanti per la manutenzione straordinaria dell’impianto, a dimostrazione dell’attenzione alla sicurezza. La difesa sosteneva, infine, che non vi fosse prova di un coinvolgimento dei vertici aziendali nella scelta di rimuovere i presidi antinfortunistici, né di un concreto vantaggio economico per l’ente.

    La decisione della Cassazione

    La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e prive di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. 10 febbraio 2026, n. 5357 

    In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’illecito dell’ente si fonda su una fattispecie complessa, composta da tre elementi oggettivi: 

    1. la commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato,
    2.  il rapporto tra tale soggetto e l’ente e
    3.  la realizzazione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

    A ciò si aggiunge il profilo della cosiddetta “colpa di organizzazione”.

    La Corte ha richiamato  il  principio consolidato per il quale interesse e vantaggio sono concetti alternativi, non cumulativi. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due perché l’ente possa essere chiamato a rispondere. Inoltre, in presenza di più soggetti coinvolti nel reato presupposto, non è necessario accertare il rapporto di connessione con l’ente per ciascuno di essi; è sufficiente che tale legame sussista anche con riferimento a uno solo degli autori.

    Nel merito, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica e coerente. Era emerso che il malfunzionamento dell’impianto era noto da giorni e che la rimozione delle protezioni era stata disposta stabilmente per consentire interventi più rapidi e scongiurare blocchi produttivi. I giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’intervento manuale senza protezioni consentisse di evitare l’arresto delle macchine rettificatrici, i tempi morti e i costi connessi a un eventuale intervento notturno dei manutentori.

    Tale ricostruzione è stata ritenuta idonea a dimostrare che i preposti avevano agito con l’obiettivo di assicurare continuità produttiva, configurando così un potenziale vantaggio per l’ente. La valutazione circa l’impatto effettivo del fermo macchina, così come la rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, ove la motivazione risulti congrua.

    La Corte ha inoltre chiarito che, una volta accertata la connessione tra la condotta dei preposti e l’interesse dell’ente, non era necessario dimostrare che anche i vertici apicali avessero agito con la medesima finalità.

    La pronuncia conferma, dunque, un orientamento rigoroso in tema di responsabilità degli enti per violazioni della normativa antinfortunistica, evidenziando come le scelte organizzative volte a evitare interruzioni produttive, anche in assenza di un risparmio immediatamente quantificabile, possano integrare il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dalla disciplina del DLgs. 231/2001.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Avviso INAIL formazione 2025: elenchi aggiornati per risorse residue

    Era   stata aperta il 18 marzo  2025  la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in  tema sicurezza sul lavoro, elaborate da   associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei  destinatari dei finanziamenti,  requisiti,  contributi previsti  e modalità di domanda. 

    Le domande potevano essere inviate entro ottobre 2025.

    AGGIORNAMENTO 20 FEBBRAIO 2026 

    Un comunicato sul sito INAIL informa che  a seguito della  redistribuzione delle somme  non assegnate, sono stati pubblicati gli elenchi cronologici aggiornati relativi agli ambiti 

    • A (“Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”) e 
    • D (“Personale viaggiante nella logistica – rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica"),

    Inoltre si avvisa che dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 fino alle ore 16:00 del 1° aprile 2026 sarà aperto lo sportello informatico per l'inserimento degli allegati 6, 7 e 8..

    Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione

    Il  bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati  in particolare alla sensibilizzazione  dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.

    Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

    I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

     La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

    SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO

    Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione : 

    • dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
    • Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 era aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è stata effettuata  la registrazione dei proponenti . L'istituto ha comunicato che  è gia disponibile  l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate  e ha prorogato fino al 15 settembre l'apertura dello  sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
    • L'apertura sportello informatico   per la registrazione dei proponenti dell’ambito D  è prevista  dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 17:00 del 23 settembre 2025 e si puo procedere alla : compilazione e invio domanda dalle ore 12:00 del 30 settembre 2025 alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. dal 22 ottobre e disponibil l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito D, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. Dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 21 novembre 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati 6, 7 e 8.

    Nella sezione “documentazione” sono disponibili il “Manuale utente e regole tecniche” per l’upload della documentazione e il file “Elenco docenti”.

    INAIL ha reso disponibili :

    Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti

    I progetti sono rivolti a:

    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
    • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
    • Lavoratori
    • Datori di lavoro
    • Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

    Possono partecipare come soggetti proponenti:

    • Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
    • Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.

    Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili

     Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare  una sola domanda di partecipazione  per ciascuno degli ambiti tematici  seguenti:

    • A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
    • B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
    • D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto  alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro  previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per  ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto 

    I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate 

    1.   NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI   VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA  
    2. CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA 
    3. SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA

    Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.

     Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.

    Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro  -Salute

    Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in  remoto (videoconferenza sincrona

    Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di  soggetti destinatari 

    Il budget totale  disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)

    Il contributo per ogni progetto  sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione. 

    Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante. 

    L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)

    Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza

    Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it). 

     I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL

    Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e  utilizzo dello sportello 

    TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI 

    AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 aprile 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 aprile 2025 (ore 12:00)
    •  Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    23 maggio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    10 giugno 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    12 giugno 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    11 luglio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 luglio 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 luglio 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    22 agosto 2025 (ore 12:00)   PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2025 H. 12.00

     AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    21 ottobre 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    23 ottobre 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    21 novembre 2025 (ore 12:00)

    Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile. 

    È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it. 

    Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate  prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.

    Le rettifiche al Bando

     Con l'avviso del 9 gennaio 2025,  sono state comunicate due  rettifiche al  bando di finanziamento 2024 .

     La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.

    Nello specifico: l’art. 3  dell’Avviso è sostituito come segue:      “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00.

    Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il    conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto

    importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6  per un importo pari ad euro 6.000.000,00  […]”

    L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue:   9. Importo ammesso al finanziamento

    “Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo

    complessivo finanziabile sarà compreso tra 

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e 
    • un massimo pari ad euro 1.200.000,00;

     in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra:

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e
    • un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.