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Fondo vittime del lavoro: indennizzi 2026 in aumento
Con il decreto ministeriale n. 90 del 15 luglio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito per il 2026 gli importi del beneficio erogato dal Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, incrementandone significativamente le risorse.
Per il 2026 le disponibilità complessive del Fondo ammontano a 42.479.421 euro, suddivise in
- 40.979.421 euro di dotazione ordinaria — con un aumento di 30 milioni rispetto al 2025 — previsti dalla legge di bilancio 2026 e
- 2 milioni di euro derivanti da economie degli esercizi precedenti, reinvestite nel Fondo.
Sulla base delle stime sugli infortuni mortali elaborate dall'INAIL, il decreto stabilisce i nuovi importi del beneficio per gli eventi verificatisi nel 2026, da erogare in un'unica soluzione ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare. Rispetto al 2025, gli importi per ciascuna fascia sono stati più che triplicati.(V. ULTIMO PARAGRAFO)
Si ricorda che a queste risorse si sono aggiunte quelle previste dall'articolo 8 del decreto legge n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, destinate a finanziare le borse di studio per gli studenti superstiti di lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
L'INAIL procederà all'erogazione dei benefici ai familiari aventi diritto non appena il MEF-RGS avrà registrato il relativo decreto direttoriale.
Tabella importi per eventi 2025
Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.
TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO A 1 € 10.357,92 B 2 € 17.845,57 C 3 € 25.333,22 D Più di 3 € 37.438,26 Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è
Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.
Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:
1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.
L’importo , come detto sopra, varia in base a:
- quanti familiari sono rimasti;
- quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.
2. Anticipo sulla rendita ai superstiti
È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.
Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.
L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.
Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.
Tabella import indennizzi 2026 – Scarica il decreto
Tipologia N. superstiti Importo per nucleo (euro) A 1 35.672,92 B 2 61.460,57 C 3 87.248,22 D Più di 3 128.938,26 -
Rischio calore 2026: chi può sospendere i lavori?
La nuova ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale ha richiesto anche quest'anno alle Regioni di adottare le consuete ordinanze per contemperare le esigenze produttive con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
A queste misure si è affiancata l'iniziativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che con la nuova nota 5484/2026, in corso di pubblicazione, ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro esposti al rischio termico.
Il documento richiama le note già emanate in materia e il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche (Dm 95/2025)
L'attenzione dell'Ispettorato si concentra in particolare sui settori dell'edilizia civile e stradale, dell'agricoltura, della logistica e delle attività di consegna a domicilio, comparti nei quali l'aumento delle temperature incide direttamente sull'incremento del rischio infortunistico.
Normativa generale
Il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi disciplinata dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008. I datori di lavoro sono tenuti a considerare, tra gli altri fattori, lo svolgimento non occasionale di mansioni all'aperto, la collocazione dell'orario di lavoro nelle fasce più calde della giornata, le attività che comportano un intenso sforzo fisico anche in abbinamento a dispositivi di protezione individuale, l'ubicazione del luogo di lavoro e le caratteristiche soggettive dei lavoratori, quali età, condizioni di salute e genere.
In sede di controllo, gli ispettori verificano che il rischio da stress termico ambientale risulti effettivamente valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, ove applicabile, nel Piano operativo di sicurezza, con particolare riguardo ai settori indicati.
ATTENZIONE La sola valutazione formale non è considerata sufficiente: l'accertamento ha ad oggetto prioritario anche la previsione e la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'organizzazione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità di acqua fresca e l'utilizzo di indumenti leggeri e traspiranti.
Nuova nota dell’ispettorato: poteri e obblighi del datore e del preposto
La nota dell'Ispettorato pone l'accento su un aspetto operativo di rilievo: la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio non accettabile per la salute dei lavoratori. Tale facoltà di intervento non compete soltanto al datore di lavoro, ma grava anche sul preposto, chiamato a vigilare in prima linea sulle condizioni concrete di svolgimento della prestazione.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a
garantire un'adeguata informazione e formazione su colpi di calore e procedure di primo soccorso, sia ai lavoratori sia ai preposti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in fase di valutazione dei rischi
garantire la sorveglianza sanitaria, da coordinare con il medico competente per individuare eventuali prescrizioni o limitazioni riferite ai lavoratori considerati fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
Un ulteriore profilo di novità riguarda i poteri del personale ispettivo.
In assenza della valutazione del rischio o della concreta attuazione delle misure di prevenzione, anche gli ispettori possono impartire una prescrizione di blocco
- per l'assenza della valutazione del rischio microclima, oppure
- per la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione.
A questo si affianca la possibilità di un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del Codice di procedura penale.
La ripresa delle lavorazioni interessate resta condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie a evitare o ridurre il rischio accertato.
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Lavori sotto tensione: elenco autorizzati aggiornato giugno 2026
Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute n. 67 del 4 giugno 2026 è stato aggiornato l'elenco relativo a :
- i soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e
- i soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione,
come previsto al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Attenzione al fatto che l'abilitazione si applica in particolare :
- a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
L'elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 15° elenco adottato con decreto direttoriale di aprile 2026
Elenco soggetti autorizzati e Commissione
L'elenco dei soggetti autorizzati prevede che:
- l' iscrizione ha validità triennale dalla data del decreto,
- le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4.2.2011.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione interministeriale per i lavori sotto tensione si esprime in merito alla variazione comunicata.
A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate può essere disposta l'immediata sospensione dell' scrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori.
Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione.
La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.
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Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 28 maggio 2026
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato, con il Decreto Direttoriale 65 del 28.5.2026, il “73° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 72 pubblicato con DD del 23.4.2026.
Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto. Si registrano in particolare :
- variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: ABP s.r.l., ASSOVER S.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., IVEC s.r.l., Powergrid s.r.l. e VERICERT s.r.l. e
- la nuova iscrizione della società Norma srl.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
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DVR e infortuni in itinere: la proposta dei Consulenti del Lavoro
Gli infortuni sul lavoro nei luoghi di produzione stanno diminuendo, segnale positivo di una cultura della sicurezza in crescita nelle aziende italiane.
Ma il rischio non scompare: si sposta sulle strade, percorse ogni giorno da milioni di lavoratori nel tragitto casa-lavoro. È quanto emerge dal focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "L'incidentalità in itinere – Dati e tendenze", pubblicato il 23 aprile 2026 su dati Inail, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro prevista per il 28 aprile.
La fondazione analizza i dati e le possibili cause e propone , tra le altre cose, di includere il rischio stradale nel DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi), per integrare la prevenzione anche fuori dai cancelli dell'azienda.
Vediamo piu in dettaglio .
I dati – Scarica qui il report integrale
Tra il 2022 e il 2024 secondo i dati INAIL gli infortuni in itinere sono aumentati dell'8,8%, con un peso crescente anche tra quelli mortali. I dati provvisori 2025 segnano un ulteriore incremento del 3,2%. In particolare :
- gli infortuni in itinere sono passati da 95.463 a 103.831 (+8,8%), mentre
- gli infortuni "in occasione di lavoro" sono scesi da 608.110 a 489.796, con un calo del 19,5%.
A livello provinciale, Roma guida la classifica con 9.444 casi nel 2024 e 86 decessi nel triennio 2022-2024, pari al 35,5% delle morti complessive sul lavoro nel territorio.
A livello regionale, il Lazio registra l'incidenza più elevata (26%), mentre per i soli infortuni mortali è il Veneto a primeggiare, seguito da Lazio e Friuli Venezia Giulia.
Provincia/Regione Infortuni in itinere 2024 Decessi triennio 2022-2024 Incidenza % su totale infortuni Roma (Lazio) 9.444 86 35,5% (decessi) Milano (Lombardia) 2ª provincia n.d. Alta incidenza Firenze (Toscana) 3ª provincia n.d. Alta incidenza Genova (Liguria) 4ª provincia n.d. Alta incidenza Torino (Piemonte) 5ª provincia n.d. Alta incidenza Veneto (regione) — 1ª per incidenza mortale Più alta % decessi Lazio (regione) — 2ª per incidenza mortale 26% sul totale regionale Friuli Venezia Giulia — 3ª per incidenza mortale Alta incidenza Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Inail – Focus del 23 aprile 2026. I dati 2025 sono ancora provvisori (+3,2% rispetto al 2024). Le cause e le proposte
Secondo l'analisi del Consulenti del lavoro il fenomeno non è riconducibile alla sola pericolosità stradale: alla base ci sono fattori strutturali come la frequenza e la durata degli spostamenti, lo stress da pendolarismo, il tipo di mezzo utilizzato e — dato sempre più rilevante — l'invecchiamento della forza lavoro. Gli over 55, pur rappresentando il 21,1% degli infortunati, costituiscono circa il 34% delle vittime mortali.
Pesa anche la ancora scarsa diffusione dello smart working, pur sensibilmente cresciuto negli ultimi anni: in Italia quasi l'80% dei lavoratori opera sempre in presenza, contro una media europea che vede il 34% con accesso al lavoro da remoto.
Nel 2024 il 68,8% degli infortuni in itinere avviene con un mezzo di trasporto e il 78,5% dei casi mortali è associato a un veicolo, in prevalenza auto e furgoni (68%) e, in seconda battuta, moto, scooter, biciclette e monopattini (28,4%).
La proposta operativa per le imprese:
Il report segnala che gli infortuni in itinere non sono solo un tema di sicurezza stradale, ma di sicurezza sul lavoro in senso pieno.
Di fronte a questo quadro, i Consulenti del Lavoro propongono azioni su più fronti:
- diversa organizzazione degli orari,
- smart working dove applicabile,
- potenziamento del trasporto pubblico aziendale e
- sul piano giuslavoristico anche l'inserimento del rischio stradale nel DVR.
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Fondo screening e defibrillatori 2026: fino a 3.000€ di contributo alle imprese
Con l’Avviso pubblico 2026 del Ministero del Lavoro pubblicato il 16 aprile in Gazzetta ufficiale prende forma il Fondo screening e DAE, uno strumento volto a incentivare le imprese a investire nella prevenzione sanitaria e nella sicurezza dei lavoratori con progetti di screening per la prevenzione e per l'acquisto di defibrillatori (DAE). Sono previsti contributi a fondo perduto fino a 3mila euro per i quali si potrà fare domanda a partire dal 27 maggio 2026 fino a esaurimento dei fondi .
La misura si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di promozione della salute nei contesti lavorativi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni complessive di sicurezza e anche di valorizzare l’immagine dell’impresa in ottica ESG .
Vediamo i dettagli forniti dall'avviso e le modalità per le domande.
Fondo screening e DAE 2026: cos’è e quali interventi finanzia
Il fondo, previsto dalla legge di bilancio 2025 ma disciplinato solo con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2025, finanzia , come anticipato sopra, due principali tipologie di interventi realizzati direttamente dalle aziende.
- In primo luogo, sono agevolati i programmi di screening e prevenzione sanitaria, in particolare per le malattie cardiovascolari e oncologiche. Le imprese possono attivare iniziative come esami diagnostici, visite specialistiche, attività di monitoraggio e campagne informative sugli stili di vita, purché tali attività siano realizzate attraverso un accordo con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
- In secondo luogo, il fondo sostiene l’acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE), strumenti fondamentali per la gestione delle emergenze cardiache nei luoghi di lavoro. L’agevolazione è però riservata alle imprese che non sono già obbligate per legge a dotarsi di tali dispositivi.
Fonodo screening e DAE 2026 : contributi, requisiti e spese ammesse
Il fondo prevede contributi a fondo perduto, riconosciuti entro i limiti delle spese sostenute e documentate, con importi differenziati in base alla tipologia di intervento.
Tipologia intervento Spesa finanziata Contributo massimo Screening sanitario e prevenzione Visite, esami diagnostici, campagne informative, accordi con strutture sanitarie Fino a 2.000 € Acquisto defibrillatori (DAE) Dispositivi certificati CE e relative spese Fino a 1.000 € Totale cumulabile Entrambe le tipologie Fino a 3.000 € I contributi sono cumulabili tra loro, consentendo alle imprese di ottenere un sostegno complessivo fino a 3.000 euro. Possono accedere al fondo le imprese datrici di lavoro che: abbiano almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato; siano in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi; rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda gli screening, è necessario stipulare un protocollo con una struttura sanitaria accreditata, nel quale siano indicati i lavoratori coinvolti, le prestazioni previste e i costi sostenuti. Per i defibrillatori, invece, è richiesta la prova di acquisto e il pagamento tracciabile. Sono escluse le domande incomplete, irregolari o relative a interventi già finanziati con altri strumenti, come le riduzioni del tasso INAIL per prevenzione.
Come presentare domanda – perche conviene alle imprese
La domanda di accesso al fondo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro, previa registrazione ai servizi onlin, nella seguente finestra temporale
- apertura: 27 maggio 2026 (ore 10:00)
- chiusura: 31 gennaio 2027 (ore 23:59)
ATTENZIONE Le richieste saranno esaminate secondo un criterio “a sportello”, cioè in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro per l’annualità 2026. Opportuno quindi attivarsi prima possibile.
Dal punto di vista operativo, le imprese devono allegare:
- fatture relative alle spese sostenute;
- documentazione dei pagamenti tracciabili;
- accordi con strutture sanitarie (per gli screening);
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti.
Pur trattandosi di importi contenuti, l’incentivo consente di ridurre i costi del welfare aziendale, favorendo interventi che migliorano concretamente la salute dei lavoratori e contribuiscono quindi a
- ridurre assenze per malattia e infortuni;
- migliorare il clima aziendale;
- rafforzare la conformità alle norme in materia di sicurezza;
- valorizzare l’immagine dell’impresa in ottica ESG e responsabilità sociale.
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Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026 (ancora non pubblicata sul sito istituzionale) alcune indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.
La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale
Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro
Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.
Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :
- rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
- introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
- modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
- nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
- utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.
La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.
Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica
Il decreto 159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.
La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.
La circolare chiarisce un aspetto importante il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.
L’obbligo riguarda in particolare:
- imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
- lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
- ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo decreto ministeriale.
L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare
Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:
Violazione Decurtazione Decorrenza Impiego di lavoratori non regolarmente assunti 5 crediti per ciascun lavoratore Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi 1 credito aggiuntivo per lavoratore Dal 1° gennaio 2026 Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti
Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.
Violazione Sanzione Ulteriori effetti Attività senza patente o con meno di 15 crediti 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi La circolare chiarisce che:
se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave
Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.
DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti
La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:
abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;
garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.
Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.
Scale verticali permanenti
Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:
- altezza superiore a 5 metri
- inclinazione superiore a 75 gradi
devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.
Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria
Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.
Numero lavoratori Aggiornamento RLS Da 15 a 50 lavoratori 4 ore annue Oltre 50 lavoratori 8 ore annue Sorveglianza sanitaria
In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:
- i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
- il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
- può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.
L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.