• Sicurezza sul Lavoro

    Lavori sotto tensione: elenco soggetti autorizzati aprile 2026

    Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute  del 23 aprile 2026    è stato   aggiornato l'elenco relativo a :

    1. i soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori  su impianti alimentati a frequenza industriale a  tensione superiore a 1000V e
    2. i soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione,

    come previsto al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e  articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

    Attenzione al fatto che l'abilitazione si applica in particolare :

    • a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in  tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
    • b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
    • L'elenco, allegato al  decreto, sostituisce integralmente il 14° elenco adottato con decreto direttoriale  di settembre 2025.

    Elenco soggetti autorizzati e Commissione

     L'elenco dei soggetti autorizzati  prevede  che:

    • l' iscrizione  ha validità triennale dalla data del decreto, 
    • le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di  applicazione del  D.M. 4.2.2011.

    Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori  intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere  della Commissione interministeriale  per i lavori sotto tensione  si esprime in merito alla variazione comunicata.

    A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate  può essere  disposta l'immediata sospensione  dell'  scrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. 

    Nei casi di particolare gravità  si procede alla cancellazione.

    La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da: 

    a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  funzione di Presidente;

    b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;

    c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;

    d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 23 aprile 2026

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato,  con il Decreto Direttoriale 51  del  23.4.2026, il  “72°  Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico   recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo").

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 71  pubblicato con DD del 41/2026.

    L'unica  modifica da segnalare riguarda il rinnovo dell'iscrizione della società Seveco  s.r.l. nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011, per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione

     Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Norme UNI gratuite dal 28 aprile – firmata la convenzione

    Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il Governo ha introdotto un intervento di rilievo nel sistema di prevenzione e controllo in materia di sicurezza.

    Si tratta dell’articolo 10 del decreto, che prevede  l’accesso gratuito alle norme tecniche UNI rilevanti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Fino ad oggi, la consultazione delle norme UNI era riservata a chi poteva permettersi di acquistare i testi a pagamento, limitando di fatto la diffusione delle buone pratiche e della “buona tecnica” di prevenzione. Il nuovo decreto mira ad agevolare in modo sostanziale  l’accesso alle conoscenze tecniche che costituiscono il cuore della cultura della sicurezza, rendendo disponibile un patrimonio normativo di fondamentale importanza per tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori

    Il 23 aprile  2026 il ministero del lavoro ha firmato con INAIL e UNI la convenzione che rende operativa la norma. (v. ultimo paragrafo)

    Le novità su UNI, BUNT MOG

    L’articolo 10 del decreto modifica l’articolo 30 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), introducendo un meccanismo innovativo che garantisce l’accesso gratuito alle norme tecniche richiamate dal decreto stesso e alle altre elaborate dall’UNI di particolare rilevanza per la salute e la sicurezza.

    Questa riforma nasce dal lavoro congiunto della Segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e dei tavoli tecnici con il mondo delle professioni, con l’obiettivo di rafforzare il sistema prevenzionale e promuovere una cultura della sicurezza diffusa.

    Per ampliare ulteriormente la portata dell’iniziativa, è stato istituito anche il Bollettino Ufficiale delle Norme Tecniche (BUNT), curato da UNI e pubblicato sui siti del Ministero del Lavoro e dell’INAIL.

    Il BUNT rappresenta uno strumento di pubblicità e aggiornamento continuo delle norme tecniche, consentendo agli operatori di ricevere tempestivamente le novità rilevanti e garantendo la massima trasparenza nel recepimento degli standard.

    Grazie a questo meccanismo, sarà possibile consultare gratuitamente e in modo ufficiale tutte le norme tecniche applicabili, con ricadute positive sia sulla formazione degli operatori che sull’efficacia delle attività di vigilanza

    Un’ulteriore novità riguarda l’aggiornamento dello standard di riferimento per i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti dall’art. 30 del Dlgs 81/2008.

    Il decreto sostituisce infatti il riferimento ormai obsoleto alla OHSAS 18001:2007, abrogata da tempo, con la più recente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che riflette gli sviluppi più moderni in materia di gestione della sicurezza.

    Questa modifica allinea il quadro normativo italiano agli standard internazionali e introduce un approccio più strutturato alla gestione integrata dei rischi, al tracciamento degli incidenti e dei cosiddetti near miss (incidenti mancati), su cui l’articolo 15 del decreto prevede l’elaborazione di apposite linee guida ministerial

    .

    Il testo della convenzione MLPS INAIL UNI : al via il 28 aprile la piattaforma

    ll Ministero del Lavoro, l'Inail e UNI hanno siglato la convenzione triennale per rendere gratuitamente consultabili le norme tecniche UNI come  previsto dal Decreto Sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025).

    Scarica qui il testo integrale dell'accordo

    Le norme rese disponibili gratuitamente sono quelle richiamate nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), oltre ad altre di particolare rilevanza, inclusi gli standard europei CEN e internazionali ISO.

     I costi sono a carico della finanza pubblica tramite Inail, attraverso il meccanismo di compensazione ISO previsto dalle regole internazionali.

    Chi può accedere alle norme UNI gratuite

    • La platea dei destinatari è ampia e comprende:
    • Lavoratori e datori di lavoro
    • RSPP e ASPP (responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione)
    • RLS e RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
    • Medici competenti
    • Docenti formatori e coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
    • Organismi paritetici e pubblici di vigilanza

    Quando e come accedere alla piattaforma

    A partire dal 28 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, sarà attiva la piattaforma web collegata al sito UNI e accessibile, previa registrazione, anche tramite i portali del Ministero del Lavoro e dell'Inail. I dati degli utenti saranno trattati nel rispetto del GDPR e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.

    Si segnala che le aziende già dotate di modelli conformi alla precedente OHSAS 18001 dovranno procedere a un riallineamento tecnico-documentale, anche con il supporto di consulenti e organismi di certificazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni sul lavoro: doveri e responsabilità del preposto

    La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento in materia di tutela dei lavoratori,  e particolare attenzione è rivolta recentemente  ai cantieri e ai contesti in cui operano contemporaneamente più imprese. In tali situazioni, la gestione dei rischi assume una dimensione più complessa, poiché le attività delle diverse aziende possono interferire tra loro e generare ulteriori pericoli per gli operatori presenti.

    Un ruolo centrale assume quindi   la figura del preposto, chiamato a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza affinche  eventuali condizioni di rischio vengano tempestivamente segnalate.  al datore di lavoro o al dirigente  Tali doveri sono previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La Corte di cassazione è tornata  con la sentenza 7096 2026 a chiarire l’estensione di tali responsabilità, con una decisione che affronta il tema della mancata segnalazione di un pericolo all’interno di un cantiere che ha causato un grave infortunio.

    Il caso: mancata segnalazione di operazione pericolosa

    La vicenda trae origine da un incidente avvenuto in un cantiere navale durante lavori eseguiti su un’imbarcazione. All’interno dell’area di lavoro operavano diverse imprese impegnate in attività differenti, tra cui interventi di verniciatura e operazioni di saldatura.

    Nel corso dei lavori, un lavoratore appartenente a una delle aziende presenti nel cantiere precipitava attraverso un’apertura presente su un ponteggio.L’apertura era dovuta alla mancanza di una porzione del piano di calpestio e risultava coperta da teli di nylon utilizzati durante le lavorazioni di verniciatura.

    Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la presenza di tali coperture impediva di percepire chiaramente l’esistenza dell’apertura nel ponteggio, causando quindi la caduta .

    Il procedimento penale si è concentrato sulla posizione del preposto della società impegnata nei lavori di verniciatura, al quale veniva contestato di non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo così  determinata

    La difesa ha contestato tale ricostruzione sostenendo, tra l’altro, che la dinamica dell’incidente non fosse stata accertata con certezza e che la caduta del lavoratore potesse essere avvenuta in circostanze diverse da quelle ipotizzate. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore infortunato non apparteneva alla stessa impresa del preposto imputato, il quale  per questo avrebbe avuto, secondo la difesa, obblighi limitati ai dipendenti della propria azienda.

    Sulla base di tali argomentazioni è stato proposto ricorso in Cassazione.

    La decisione della Suprema Corte: preposto responsabile

    La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione della situazione di rischio presente nel cantiere. 

    Nel motivare la decisione, i giudici hanno evidenziato come nel Documento Unico di Valutazione dei rischi relativo al cantiere fosse stata espressamente prevista la necessità di adottare misure per evitare la caduta di persone attraverso aperture presenti nei ponteggi. Inoltre, tra le prescrizioni risultava anche il divieto di coprire tali aperture con materiali che potessero impedirne la visibilità. 

    Secondo la Corte, il preposto, pur non essendo responsabile della verifica strutturale del ponteggio, aveva comunque l’obbligo di segnalare la presenza della situazione pericolosa e di informare gli altri soggetti coinvolti. In particolare, avrebbe dovuto evidenziare la mancanza del piano di calpestio e predisporre adeguate segnalazioni per rendere evidente il rischio ai lavoratori presenti nell’area. 

    La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: gli obblighi di prevenzione non si limitano ai soli dipendenti dell’impresa del preposto, ma si estendono a tutti i lavoratori che operano nell’ambiente di lavoro e che possono essere esposti ai rischi .

    In presenza di più imprese impegnate nello stesso luogo di lavoro, infatti, le posizioni di garanzia dei soggetti responsabili della sicurezza assumono una dimensione più ampia e riguardano anche i rischi derivanti dall’interferenza tra le diverse lavorazioni. Per questo motivo, il dovere di informazione e segnalazione delle condizioni di pericolo deve essere esercitato nell’interesse di tutti coloro che, per ragioni lavorative, accedono all’area interessata dalle attività.

    La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito,  ed ha anche precisato  che l’omissione dell’obbligo di segnalazione rappresenta di per sé una violazione delle norme di prevenzione, indipendentemente dall’esatta dinamica dell’incidente verificatosi. 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Avviso INAIL formazione 2025: elenchi aggiornati per risorse residue

    Era   stata aperta il 18 marzo  2025  la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in  tema sicurezza sul lavoro, elaborate da   associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei  destinatari dei finanziamenti,  requisiti,  contributi previsti  e modalità di domanda. 

    Le domande potevano essere inviate entro ottobre 2025.

    AGGIORNAMENTO 20 FEBBRAIO 2026 

    Un comunicato sul sito INAIL informa che  a seguito della  redistribuzione delle somme  non assegnate, sono stati pubblicati gli elenchi cronologici aggiornati relativi agli ambiti 

    • A (“Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”) e 
    • D (“Personale viaggiante nella logistica – rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica"),

    Inoltre si avvisa che dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 fino alle ore 16:00 del 1° aprile 2026 sarà aperto lo sportello informatico per l'inserimento degli allegati 6, 7 e 8..

    Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione

    Il  bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati  in particolare alla sensibilizzazione  dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.

    Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

    I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

     La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

    SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO

    Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione : 

    • dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
    • Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 era aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è stata effettuata  la registrazione dei proponenti . L'istituto ha comunicato che  è gia disponibile  l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate  e ha prorogato fino al 15 settembre l'apertura dello  sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
    • L'apertura sportello informatico   per la registrazione dei proponenti dell’ambito D  è prevista  dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 17:00 del 23 settembre 2025 e si puo procedere alla : compilazione e invio domanda dalle ore 12:00 del 30 settembre 2025 alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. dal 22 ottobre e disponibil l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito D, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. Dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 21 novembre 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati 6, 7 e 8.

    Nella sezione “documentazione” sono disponibili il “Manuale utente e regole tecniche” per l’upload della documentazione e il file “Elenco docenti”.

    INAIL ha reso disponibili :

    Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti

    I progetti sono rivolti a:

    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
    • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
    • Lavoratori
    • Datori di lavoro
    • Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

    Possono partecipare come soggetti proponenti:

    • Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
    • Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.

    Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili

     Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare  una sola domanda di partecipazione  per ciascuno degli ambiti tematici  seguenti:

    • A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
    • B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
    • D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto  alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro  previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per  ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto 

    I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate 

    1.   NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI   VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA  
    2. CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA 
    3. SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA

    Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.

     Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.

    Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro  -Salute

    Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in  remoto (videoconferenza sincrona

    Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di  soggetti destinatari 

    Il budget totale  disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)

    Il contributo per ogni progetto  sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione. 

    Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante. 

    L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)

    Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza

    Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it). 

     I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL

    Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e  utilizzo dello sportello 

    TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI 

    AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 aprile 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 aprile 2025 (ore 12:00)
    •  Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    23 maggio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    10 giugno 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    12 giugno 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    11 luglio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 luglio 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 luglio 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    22 agosto 2025 (ore 12:00)   PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2025 H. 12.00

     AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    21 ottobre 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    23 ottobre 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    21 novembre 2025 (ore 12:00)

    Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile. 

    È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it. 

    Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate  prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.

    Le rettifiche al Bando

     Con l'avviso del 9 gennaio 2025,  sono state comunicate due  rettifiche al  bando di finanziamento 2024 .

     La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.

    Nello specifico: l’art. 3  dell’Avviso è sostituito come segue:      “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00.

    Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il    conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto

    importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6  per un importo pari ad euro 6.000.000,00  […]”

    L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue:   9. Importo ammesso al finanziamento

    “Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo

    complessivo finanziabile sarà compreso tra 

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e 
    • un massimo pari ad euro 1.200.000,00;

     in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra:

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e
    • un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
  • Sicurezza sul Lavoro

    Amianto: nuove regole 2026 dalla UE

    Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026  che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

    Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto. 

    Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.

    La normativa in vigore

    Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.

    In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.

    Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.

    le principali novità

    Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:

    • il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
    • l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
    • l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
    • l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.

    I principali dati  di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:

    Parametro Valore / Termine Riferimento normativo
    Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008
    Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6
    Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis
    Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis
    Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259

    Gli adempimenti operativi

    Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto. 

    I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.

    Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.

    È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.

    I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.

  • Sicurezza sul Lavoro

    INAIL SI.IN.PRE.SA. formazione itinerante per la sicurezza sul lavoro

    L’INAIL ha avviato ieri  il progetto SI.IN.PRE.SA. – Sicurezza, Informazione, Prevenzione e Salute, una grande iniziativa nazionale che prevede tappe in tutte le regioni per promuovere una cultura condivisa della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è diffondere buone pratiche di prevenzione, sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro e offrire occasioni concrete di aggiornamento professionale per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il rilascio di crediti formativi validi.

    Formazione con crediti per RSPP e focus sugli incentivi INAIL 2025

    Tra le prime tappe del tour nazionale, quella organizzata nelle Marche, in programma il 10 e 11 novembre 2025 al Porto di Ancona (Molo Luigi Rizzo – Arco Clementino). L’evento, promosso dalla Direzione Regionale INAIL Marche in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con la Regione Marche, vedrà la partecipazione di autorità istituzionali, rappresentanti delle parti sociali e del mondo produttivo.

    Nel corso delle due giornate, la stazione mobile INAIL offrirà consulenze sanitarie e servizi informativi alle imprese, mentre nelle sale tematiche si alterneranno

    •  dimostrazioni pratiche di tecniche BLSD, 
    • incontri di educazione alla sicurezza e 
    • sessioni dedicate alla movimentazione manuale dei carichi e alla prevenzione dei rischi lavoro-correlati.

     Sarà inoltre presentata la piattaforma digitale “Condivido”, sviluppata per raccogliere e analizzare i casi di near miss (incidenti mancati), strumento innovativo utile per tecnici della prevenzione e RSPP impegnati nell’analisi dei rischi aziendali.

    Grande spazio sarà riservato alla formazione professionale, con incontri specificamente rivolti agli RSPP, ai consulenti del lavoro e ai tecnici della sicurezza aziendale.

     Tutte le attività formative organizzate nell’ambito di SI.IN.PRE.SA. consentono di acquisire crediti formativi riconosciuti, validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

    Il programma della seconda giornata prevede inoltre approfondimenti pratici su movimentazione delle merci in ambito portuale, corretta gestione delle attrezzature di lavoro e tecniche di prevenzione nei contesti ad alto rischio. Seguiranno sessioni dedicate ai bandi INAIL ISI e alle premialità OT23, con testimonianze di imprese che hanno ottenuto incentivi per interventi migliorativi sulla sicurezza.

    Particolare attenzione sarà data anche al tema del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, con la presentazione di buone pratiche e progetti di adattamento personalizzato delle postazioni. 

    Gli incontri offriranno quindi ai partecipanti un’occasione unica per aggiornarsi sulle novità normative e sui finanziamenti disponibili nel 2025, ma anche per confrontarsi con esperti e colleghi del settore.