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Infortuni: responsabilità penale del committente privato
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti.
La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.
Responsabilità penale committente privato: il caso
Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione.
Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.
La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili.
La Cassazione ha invece ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.
Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale
La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.
Nel caso specifico, il committente aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.".
La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.
G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta.
La Corte ha sottolineato che il coordinatore essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.
Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento.
Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.
Si segnala peraltro il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente
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INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza
Questa settimana sono state pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza sul lavoro. Ne da evidenza INAIL con due comunicati sul proprio sito istituzionale.
Si tratta in particolare:
- della norma Uni 45004 in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro e
- la piu specifica norma Uni 11958 per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Norma Uni Iso 45004 2024
Il documento, redatto da un gruppo di lavoro internazionale di cui l’Inail è componente intende aiutare le organizzazioni a monitorare e a valutare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La norma Uni Iso 45004:2024, Occupational health and safety management è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione, e affianca le altre norme sui modelli di gestione di salute e sicurezza sul lavoro.
Essa è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dalla loro tipologia, dalle dimensioni o dall'ubicazione e può essere utilizzata anche per supportare l’applicazione della norma Iso 45001:2023.
Nel testo vengono forniti consigli su come progettare e sviluppare questo processo e su come renderlo più efficace. Questo processo può operare a molti livelli e può riguardare l'organizzazione nel suo complesso, dall'alta direzione alle singole funzioni, dai rischi e dai pericoli alle mansioni specifiche.
Sono individuate inoltre le caratteristiche che devono avere gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) e vengono forniti esempi di indicatori sia reattivi sia predittivi.
I primi possono rilevare un guasto o una carenza in alcuni elementi del sistema di gestione, mentre gli altri consentono di intraprendere azioni preventive per affrontare un guasto o una carenza prima che si trasformino in un infortunio.
Norma Uni 11958 2024 Prevenzione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
È disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che stabilisce i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per limitare iquesti eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.
Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi .
I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.
Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail
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OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni
Inail aveva reso disponibile sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182 del 22 aprile 2024, il modello OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.
In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa INAIL con le novità
Nel documento si evidenzia che per rafforzare il modello agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti del testo.
Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità la realizzazione dell’intervento e riduce l’attività e di eventuale contenzioso amministrativo.
Modello OT23 2025: gli interventi previsti
Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero:
- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi,
- tipo “A” e
- tipo “B”,
eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.
La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.
QUI il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024
Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento
In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).
Per ampliare l’offerta sono stati introdotti i seguenti nuovi interventi:
1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2. Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3. Installazione su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di ancoraggi progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4. A disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7. Installazione di sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
9.Ssistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).
12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13 Sostituzione macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero superiore al
livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione (C-4.6) (C-4.7).
15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025
16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18. Installazione su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).
Allegati: -
Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali
Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Commissione due specificazioni :
- se le proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e
- se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
RSL e RSU il contesto normativo
L’interrogativo nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare
- 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o
- 3 RLS in base alla dimensione aziendale con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:
- Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
- Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
- Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
- Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
- Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
- Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.
Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta
La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.
Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.
Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.
Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.
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Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?
Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022.
Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale
L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:
- Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
- se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.
La risposta del Ministero ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.
Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.
Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.
Formazione preposti: gli obblighi in pratica
L’aggiornamento biennale della formazione professionale per i preposti non è ancora obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Si ricorda che i preposti attualmente devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.
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Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose
Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .
Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024
In particolare le nuove norme prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024
Vediamo più in dettaglio.
Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento: "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"
Con il decreto legislativo si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti
- l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.
Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l'impossibilità di produzione in ambienti chiusi.
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l'inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.
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Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali
La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali .
Vediamo in sintesi l'analisi e le raccomandazioni fornite dal ministero.
Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni
La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.
- A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono
- Zone di articolazione e rotazione.
- Bracci articolati e telescopici.
- Torretta porta ralla e stabilizzatori.
- Cilindri di sollevamento ed estensione.
LA circolare raccomanda quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:
- Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
- Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.
Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti
La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:
- Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
- Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare la seguente documentazione
- Comunicazione di messa in servizio.
- Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
- Istruzioni del fabbricante.
- Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
- Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.
Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.