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Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.
Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.
Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza
Revisione delle aliquote e bonus sicurezza
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.Rete del lavoro agricolo di qualità
Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.
Formazione e cultura della prevenzione
L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:
- L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
- Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
- Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni
Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti
Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:
- decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
- raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.
Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri
L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.Studenti, volontari e misure sociali
Sicurezza scuola-lavoro
Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro
Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:
- 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
- 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
- 7.000 € per università e ITS.
Protezione civile e volontariato
Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.
È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.
Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni
- aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
- adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
- potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
- stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
- introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).
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Responsabilità 231/2001 per omesse manutenzioni
Con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna di una società condannata per responsabilità amministrativa ex art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, a seguito di un grave infortunio sul lavoro causa di prolungata inabilità per un dipendente.
Il caso di infortunio per omessa manutenzione
Il fatto trae origine da un incidente avvenuto nel gennaio 2020, quando un dipendente dell’azienda è precipitato da una passerella alta cinque metri, a causa del cedimento del grigliato metallico che ne costituiva il piano di calpestio.
Secondo le valutazioni dei giudici di merito, la struttura risultava visibilmente deteriorata per effetto dell’assenza prolungata di interventi manutentivi, nonostante l’ubicazione esterna esposta alle intemperie. Il camminamento presentava diffuse condizioni di ruggine e degrado anche in zone diverse da quella coinvolta nell’incidente. Tali elementi sono stati interpretati come indizio concreto di un’omissione sistematica di manutenzione preventiva.
In primo grado, il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la responsabilità della società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni personali gravi, contestato all’amministratore unico in qualità di datore di lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.). La Corte d’Appello di Milano ha confermato e parzialmente riformato la decisione, comminando una sanzione pecuniaria di 13.000 euro a carico dell’ente, ritenuto responsabile di non aver adottato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione del rischio.
Il vantaggio per l’ente e la colpa di organizzazione
Uno dei principali motivi di ricorso in Cassazione riguardava la contestazione del requisito del “vantaggio” richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 per configurare la responsabilità dell’ente. La difesa sosteneva che non vi fosse alcuna prova concreta di un utile conseguito dall’omissione manutentiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il vantaggio può consistere anche in un risparmio di spesa, purché oggettivamente apprezzabile, derivante dalla violazione delle cautele antinfortunistiche.
I giudici hanno evidenziato che la gravità e l’estensione del degrado delle strutture, unitamente all’assenza di un piano di manutenzione programmata, dimostravano una condotta organizzativa omissiva. Inoltre, il fatto che dopo l’incidente la società avesse deciso di sostituire integralmente la passerella rafforzava la valutazione di inidoneità delle prassi precedenti.
Quanto alla cosiddetta colpa di organizzazione, la Corte ha richiamato l’indirizzo già affermato dalle Sezioni Unite nel caso Espenhahn (Cass. pen., Sez. U, sent. n. 38343/2014), secondo cui l’ente risponde in proprio per non aver adottato le misure necessarie a prevenire reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Tali misure devono essere effettivamente attuate, non solo formalmente adottate.
La semplice esistenza di un modello organizzativo certificato non è sufficiente a escludere la responsabilità se mancano procedure operative e controlli efficaci, come nel caso in esame.
L’inammissibilità del ricorso – Implicazioni per le imprese
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi di impugnazione, giudicandoli inammissibili per difetto di specificità e per la pretesa rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello, aggiungendo una ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della società ricorrente, da versare alla Cassa delle ammende.
Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la concreta efficacia dei modelli organizzativi e sottolinea l’importanza della gestione sistematica della sicurezza sul lavoro. Non basta infatti predisporre un documento di valutazione dei rischi (DVR) o nominare un organismo di vigilanza: occorre assicurare un’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e manutenzione, specie quando si tratta di strutture potenzialmente pericolose.
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Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: legge in GU
E' stata pubblicata il 5 marzo 2025 in Gazzetta ufficiale la legge 21 2025, approvata il 17 febbraio 2025, che ha l'obiettivo di rafforzare la formazione degli studenti inserendo contenuti connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica in tutte le scuole.
Si cerca in particolare di rendere i giovani più consapevoli dei diritti e doveri dei lavoratori, nonché delle misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti. Per raggiungere questo scopo, il testo prevede anche il coinvolgimento di testimonianze dirette di vittime di infortuni sul lavoro, in modo da rendere l'insegnamento più concreto ed efficace.
Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici
La legge modifica l'articolo 3 della precedente normativa sull'educazione civica (legge 92/2019), aggiungendo tra gli argomenti da trattare anche le "conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo significa che nelle scuole, accanto ad argomenti come la Costituzione, la cittadinanza digitale e l'educazione alla legalità, si dovranno insegnare anche le regole fondamentali della sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e i rischi legati agli ambienti professionali.
Dal punto di vista finanziario, la legge stabilisce che non ci saranno nuovi costi per lo Stato: le scuole dovranno integrare questi nuovi contenuti utilizzando le risorse già disponibili. In pratica, non verranno stanziati fondi aggiuntivi, e l'attuazione della norma dipenderà dall'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche. In questo modo, la legge punta a migliorare la preparazione degli studenti senza pesare sul bilancio pubblico.
Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: in quali scuole
La legge non specifica direttamente in quali scuole verranno inserite le nuove conoscenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma, dato che modifica l'insegnamento dell'educazione civica, si applica a tutte le scuole in cui questa materia è già prevista.
Secondo la legge 92/2019, l'educazione civica è obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi l'insegnamento relativo obblighi e procedure per lla sicurezza sul lavoro potrà essere introdotto sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tuttavia, la modalità e il livello di approfondimento dipenderanno dall'età degli studenti: nelle scuole elementari potrebbe trattarsi di una sensibilizzazione generale sui concetti di sicurezza, mentre nelle scuole superiori si potrebbero affrontare aspetti più tecnici e normativi, soprattutto negli istituti professionali e tecnici, dove la preparazione al mondo del lavoro è più concreta.
Non essendoci ancora linee guida dettagliate nel testo della legge, sarà probabilmente il Ministero dell'Istruzione a stabilire come e in quali classi verranno sviluppati questi contenuti.
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Sicurezza: ricorsi presso ITL non più al Ministero
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal DLgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’INL.
Ricorsi in materia di sicurezza Il contesto normativo
L'ispettorato ricorda la differenza tra le due previsioni normative utilizzabili da parte degli ispettori
- Art. 10 del DPR 520/55: Consente all’ispettore del lavoro di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme con margini di discrezionalità. Questo strumento ha un campo d’applicazione ristretto per questo era residuale rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. La mancata ottemperanza a queste disposizioni può comportare l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, o una sanzione amministrativa (515-2.580 euro) per altre irregolarità.
- Art. 14 del DLgs. 124/2004: Prevede disposizioni esecutive simili a quelle dell’art. 10, ma applicabili solo in caso di violazioni non già punite con sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10, l’art. 14 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
Viene quindi precisato che in precedenza il ricorso contro una disposizione ex art. 10 doveva essere presentato al Ministro per il Lavoro entro 15 giorni, in virtù del rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori. Tuttavia, con il passaggio delle competenze all’INL, tale rapporto è venuto meno.
Oggi, facendo riferimento a quanto previsto con l’art. 14 del DLgs. 124/2004, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni al Direttore dell’ITL competente, che decide a sua volta entro 15 giorni.
E' importante porre attenzione in ogni caso al fatto che:
- Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
- Se il Direttore dell’ITL non decide entro il termine stabilito, il ricorso si considera respinto.
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Bando ISI 2023: termine prorogato all’11 dicembre
Nella pagina dedicata al Bando Isi 2023 del sito INAIL l'istituto ha comunicato ieri la proroga del termine per il caricamento della documentazione delle aziende in posizione utile, fino alle ore 18:00 del 11 dicembre 2024
pena la decadenza della domanda stessa.
INAIL ricorda che per aiutare l'adempimento è disponibile un videotutorial dedicato "FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria".
Si ricorda che la procedura telematica di invio delle domande di accesso ai 508,4 milioni a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail si era conclusa il 19 giugno con ben 12.400 domande ricevute
Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni sul Bando i link ai documenti e la tabella aggiornata con tutte le date della procedura.
Bando ISI INAIL 2023: 500 milioni a disposizione
L'avviso pubblico ISI 2023 prevedeva uno stanziamento record di 508 milioni euro per contributi destinati a
- imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .
Con il bando 2023 sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
In particolare :
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse5 (5.1 e 5.2) la misura è del
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- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Qui gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.
Le istruzioni sullo sportello informatico sono consultabili nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023”.
AVVISO INAIL SULLE ESCLUSIONI
INAIL ha comunicato che , in esito ai controlli effettuati dall’Istituto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello sportello informatico, è stata accertata, per alcune domande di finanziamento, la presenza di casi di invii multipli operati da sessioni aperte contemporaneamente. Pertanto, in applicazione delle citate prescrizioni del bando, è stato emesso provvedimento di esclusione nei confronti delle aziende (32) per le quali risulta accertata la violazione di quanto previsto nelle regole tecniche pubblicate il 14 maggio 2024 sul Portale istituzionale.
Calendario bando ISI INAIL 2023 e TABELLA TEMPORALE
Calendario aggiornato fasi del Bando ISI 2023
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
15 aprile 2024
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
30 maggio 2024 ore 18:00
Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day
Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023
Pubblicazione tabella temporale
Tabella temporale
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
3 giugno 2024
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)
3 giugno 2024
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD
Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18:00
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
5 luglio 2024
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Dal 5 luglio 2024 al
12 settembre 2024,24 settembre ore 18:00Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Entro il 15 ottobre 2024
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
DAL 29 OTTOBRE
Questa la tabella temporale aggiornata il 5 giugno 2024 sulla procedura di invio delle domande (click day):
Momento1
Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
3.6.2024
ore 10:00
Momento 2
Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore
4.6.2024
10:00
Momento 3
Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda
14.6.2024
10:00
Momento 4
Inizio autenticazione e pagina di attesa.Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
19.6.2024
10:00
Momento 5
Inizio della fase di invio della domanda
19.6.2024
11:00
Momento 6
Fine della fase di invio della domanda
19.6.2024
11:20
Bando ISI INAIL 2023: caricamento della documentazione
Come detto , le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche stanziate risultino sufficienti sono ammesse direttamente alla fase di caricamento (upload) della documentazione a completamento della domanda
Tali domande sono riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).
Le domande ammesse agli elenchi cronologici invece dovranno essere confermate con la funzione online di upload/caricamento della documentazione
Bando ISI INAIL 2023: recapiti assistenza
Per informazioni e assistenza si può fare riferimento :
- al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- al servizio online Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
ATTENZIONE Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio, quindi ENTRO IL 20 MAGGIO 2024.
Bando ISI 2023 : Domande NCD, utenti, token, requisiti tecnici
Nel documento Regole tecniche si specifica che alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco ,l’Istituto provvede alla Pubblicazione degli elenchi regionali (NCD, No Click-Day) le cui domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico.
Tali domande saranno ordinate in base al momento di registrazione e ammesse direttamente alla fase di upload documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2023).
UTENTI
Riguardo alle regole di registrazione viene precisato che possono operare due profili utenti
1. Amministratore e
2. Partecipante
- L’ “amministratore” si registra al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda e può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all’auto-registrazione. La funzione di annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle ore 8:00 del giorno del Momento 4.
- Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda, si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello utilizzando l’indirizzo ottenuto con l’Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1. Il partecipante che intenderà procedere all’invio della domanda dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni:
• il codice identificativo attribuito alla domanda;
• un account di posta elettronica;
• un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione,
o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;
o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite chiamata, un telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all’invio dei toni in multifrequenza (DTMF).
TOKEN E REQUISITI TECNICI
Si ricorda che il codice identificativo domanda (“token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le indicazioni riportate nel punto 7 del Bando.
ATTENZIONE il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-”, ed è parte integrante del codice identificativo.
l’utente dovrà disporre necessariamente di:
- • un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema:
- o Chrome 124 o versioni successive;
- o MS Edge 124 o versioni successive;
- o Firefox 125 o versioni successive.
- Qualora fosse necessario uno screen reader per ipo/non vedenti, si informa che il sistema è compatibile con JAWS 2024.
- • Un collegamento ad Internet.
Si precisa che il web browser dell’utente deve avere javascript abilitato.
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INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza
Questa settimana sono state pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza sul lavoro. Ne da evidenza INAIL con due comunicati sul proprio sito istituzionale.
Si tratta in particolare:
- della norma Uni 45004 in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro e
- la piu specifica norma Uni 11958 per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Norma Uni Iso 45004 2024
Il documento, redatto da un gruppo di lavoro internazionale di cui l’Inail è componente intende aiutare le organizzazioni a monitorare e a valutare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La norma Uni Iso 45004:2024, Occupational health and safety management è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione, e affianca le altre norme sui modelli di gestione di salute e sicurezza sul lavoro.
Essa è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dalla loro tipologia, dalle dimensioni o dall'ubicazione e può essere utilizzata anche per supportare l’applicazione della norma Iso 45001:2023.
Nel testo vengono forniti consigli su come progettare e sviluppare questo processo e su come renderlo più efficace. Questo processo può operare a molti livelli e può riguardare l'organizzazione nel suo complesso, dall'alta direzione alle singole funzioni, dai rischi e dai pericoli alle mansioni specifiche.
Sono individuate inoltre le caratteristiche che devono avere gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) e vengono forniti esempi di indicatori sia reattivi sia predittivi.
I primi possono rilevare un guasto o una carenza in alcuni elementi del sistema di gestione, mentre gli altri consentono di intraprendere azioni preventive per affrontare un guasto o una carenza prima che si trasformino in un infortunio.
Norma Uni 11958 2024 Prevenzione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
È disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che stabilisce i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per limitare iquesti eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.
Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi .
I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.
Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail
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Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose
Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .
Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024
In particolare le nuove norme prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024
Vediamo più in dettaglio.
Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento: "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"
Con il decreto legislativo si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti
- l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.
Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l'impossibilità di produzione in ambienti chiusi.
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l'inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.