• Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del Ministero

    Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, in continuità con le strategie europee e nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il precedente Piano 2025.

    Il Piano nasce dall’esigenza di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza orientata alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute nei luoghi di lavoro viene considerata non solo un obbligo giuridico, ma una condizione imprescindibile per il benessere collettivo, la qualità dell’occupazione e la competitività del sistema produttivo.

    Finalità e

    Il documento si ispira al principio della “Vision Zero”, ossia all’azzeramento delle morti sul lavoro, e si sviluppa lungo due direttrici fondamentali:

    1. attività promozionali, di prevenzione e protezione;
    2. rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità.

    Le finalità principali del Piano 2026 possono essere sintetizzate in quattro macro-obiettivi:

    • Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
    • Sostegno alle imprese;
    • Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
    • Attuazione di controlli mirati e coordinati.

    Particolare attenzione viene riservata ai settori caratterizzati da maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali, nonché ai nuovi rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, alla trasformazione tecnologica e all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro.

    Come si attua il piano integrato

    L’attuazione del Piano avviene attraverso il coinvolgimento integrato di tre soggetti istituzionali:

    1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    2. INAIL;
    3. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Il Ministero esercita funzioni di coordinamento generale e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche mediante la costituzione di tavoli di lavoro dedicati, al fine di diffondere la conoscenza delle misure di tutela e rafforzare la responsabilizzazione di imprese e lavoratori.

    Una parte significativa delle attività riguarda l’attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che ha rafforzato il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali linee di intervento si segnalano:

    • incentivi economici e meccanismi premiali per le imprese virtuose, con revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico;
    • introduzione di requisiti più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
    • finanziamento di interventi di promozione della cultura della sicurezza e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori;
    • rafforzamento dei controlli in materia di appalti e subappalti;
    • definizione di linee guida per il tracciamento dei “mancati infortuni” nelle imprese di maggiori dimensioni.

    Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, attraverso un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INAIL e INL, finalizzato a integrare in modo strutturale la cultura della sicurezza nei percorsi di Formazione scuola-lavoro. 

    È inoltre previsto il completamento del sistema della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2024, proroga caricamento documenti al 27 gennaio

    l termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.

    Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024.

    Si ricorda che il 14 novembre 2025 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi suddivisi per regione e asse di finanziamento

    Di seguito  tutte  le principali indicazioni generali sul bando  e i link agli avvisi regionali.  

    Qui il testo integrale del bando   ISI 2024.

    QUI la TABELLA TEMPORALE completa.

    Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili

    L’iniziativa è rivolta:

    1. alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)  in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
    2. agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018  solo per gli interventi di tipo  d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:

    1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
    2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
    3. Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti

    Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui

    • € 510 milioni per Isi e 
    • € 90 milioni per Isi agricoltura, 

     ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue: 

    • Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
    • Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
    • Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
    • Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
    • Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
    • Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
    • Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000

    ripartiti alle regioni secondo le tabelle  allegate.

     Si ricorda che la ripartizione  a ogni regione/provincia autonoma, viene  effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione

    •  della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e 
    •  del  rapporto tra numero di addetti di ciascuna  regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto. 

    Il finanziamento alle imprese è  concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

    • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
      • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
      • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra:

    •  un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo di 130.000,00 euro;

    non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

    Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza

    La domanda  di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.

    Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :

    • fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. 
    •  rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.

     entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

    QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE  INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI 

    Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day

    Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024 

    Fase Descrizione Data Ora
    Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025
    Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00
    Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00
    Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00
    Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day)  4 giugno 2025
    Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 202
    30 settembre h. 18.00
    ore 18:00
    Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00
    Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00
    Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda  19 giugno 2025 11:00
    Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20
    pubblicazione elenchi provvisori  asse 5  Caricamento documentazione  1 luglio 2025 al 30 settembre   ore 18.00

      

    Elenchi definitivi

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) 14 novembre  2025

      Upload documentazione imprese subentrate

        

    Caricamento della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD  27 GENNAIO 2026 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre, interviene in modo organico sul Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e su altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione.

    E' stata quindi pubblicata in GU  la legge di conversione  29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge QUI IL TESTO COORDINATO.

    Vediamo in sintesi tutte e novità, tra cui :

    • nuove premialità alle imprese virtuose in tema di sicurezza sul lavoro 
    • Istituzione del badge di cantiere
    • Sanzioni piu severe in tema di patente a crediti.

    Formazione e accreditamento: qualità, tracciabilità – collocamento obbligatorio

    Il decreto rafforza la qualità della formazione sulla sicurezza.

     Un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 90 giorni, fisserà criteri più severi per l’accreditamento dei soggetti formatori (competenza certificata, esperienza, risorse e organizzazione), con obbligo di adeguamento anche per gli enti già accreditati e senza nuovi oneri pubblici. Tutte le competenze acquisite nei corsi obbligatori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate con la piattaforma SIISL, così che datori di lavoro e organi di vigilanza possano verificarne la validità. 

    L’INAIL destina inoltre almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione per campagne, progetti didattici e tecnologie immersive, oltre a misure di sostegno per l’adozione di DPI innovativi nelle micro e piccole imprese. 

    Sono aggiornate varie norme del D.Lgs. 81/2008 (DPI, lavori in quota, scale) e si introduce la programmazione di misure contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

     Viene innalzato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente. Si prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

      Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.  Viene modificato il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la  possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

    Patente a crediti, badge di cantiere e potenziamento Ispettorato del Lavoro e INAIL

    Per aumentare la tracciabilità della manodopera e contrastare il lavoro sommerso, le imprese che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, (Badge) anche in formato digitale e interoperabile con il SIISL; per le assunzioni tramite SIISL il badge digitale viene prodotto automaticamente. 

    Si rafforza la “patente a crediti” per il settore edile: con  sanzioni più alte per le violazioni gravi (lavoro nero) , aggiornamento delle fattispecie e decurtazioni dei crediti già alla notifica del verbale di accertamento. 

    Sul fronte organizzativo, il decreto prevede l’assunzione di 300 ispettori INL nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali e l’aumento di 100 unità dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con risorse dedicate e priorità di controllo nei subappalti e nei comparti a più alta incidenza infortunistica.

    Inoltre si autorizza l’assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica  e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025: coperture studenti, volontariato, norme UNI

    È estesa la copertura INAIL agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro anche per gli infortuni in itinere e le convenzioni scuola-impresa non potranno adibirli a lavorazioni ad alto rischio.

     Per il volontariato di protezione civile (inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino) è introdotta una disciplina dedicata su informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario, nel rispetto delle specifiche esigenze operative. 

      Consultazioni gratuita delle norme UNI: si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

    Premi INAIL revisione e benefici , borse di studio

    La legge autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonis legata all’andamento infortunistico, per aiutare il contrasto agli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

    Vengono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Sul versante delle prestazioni economiche INAIL , il decreto istituisce borse di studio per i superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale (3.000 € per primaria/secondaria di I grado; 5.000 € per secondaria di II grado/IeFP; 7.000 € per università, AFAM e ITS Academy), nel limite di 26 milioni di euro annui dal 2026. 

    Sono previsti, inoltre:

    • l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità, 
    • l’adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione, 
    • la promozione della prevenzione oncologica e 
    • l’avvio del tracciamento dei “mancati infortuni” nelle aziende con piu di 15 dipendenti,  per rafforzare la cultura della sicurezza.

    Agricoltura

    Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità:  L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. 

    Si prevede quindi che  a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Patente a punti edilizia: regole, faq, e novità del DL 159-2025

    Dal 1 ottobre 2024  è  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10  la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente  .

    Qui il manuale operativo 

    L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

    Il 17 gennaio erano  state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi  specifici  come:

    • Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
    • Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
    • Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
    • Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
    • Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
    • Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
    • obbligo per servizi di soccorso e antincendio

    il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.

    Il decreto sicurezza lavoro  159 2025  prevede il raddoppio delle sanzioni minime  per imprese o autonomi che si trovino ad operare privi di patente a crediti o con meno di quindici crediti 

    Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.

    Patente punti edilizia: decorrenza e requisiti

    E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile   2024 . 

    All'interno nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

    1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
    2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

    Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo :

    • per imprese e lavoratori autonomi , 
    • a far data dal 1° ottobre 2024  
    • ai fini dell'accesso ai cantieri edili 
    • del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

    ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA  di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

    • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
    • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

    Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre  lo svolgimento delle attività  previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.

    Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

    La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

     La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

     In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 

    EVENTI  PUNTI TAGLIATI
     per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti
    per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti 
    provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti
     un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti 

    SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

    Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

    L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

     L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

    •  ai destinatari, e 
    • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.

    RECUPERO DEI CREDITI 

     I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

    Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

     I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

    Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti  Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

    Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

    Patente a punti cantieri: le sanzioni previste e le novità del DL 159 2025

    Inizialmente, l'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comportava:

    1. il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
    2. l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

    Con il decreto legge 159 2025 attualmente in fase di conversione  sono state inasprite  le sanzioni per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15. La modifica riguarda l’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, che fino al 30 ottobre 2025 prevedeva una sanzione amministrativa minima di 6.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Ora, la soglia minima è raddoppiata a 12.000 euro, mantenendo invariata la percentuale del 10%.

    Secondo la nota n. 9326/2024 dell’Ispettorato del lavoro, la sanzione si calcola sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto stipulato dal trasgressore, e non sull’intero valore del cantiere. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, può essere utilizzato il preventivo firmato dal committente. In ogni caso, se il 10% del valore risulta inferiore a 12.000 euro, questa cifra rappresenta la sanzione minima.

    Applicando l’articolo 16 della legge 689/1981, chi paga entro 60 giorni potrà ridurre la sanzione a un terzo (4.000 euro) per lavori fino a 120.000 euro. Oltre alla sanzione, l’impresa o il lavoratore vengono allontanati dal cantiere e non possono operare in altri fino al ripristino della regolarità; la violazione del divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

    Patente a punti edilizia: nuovi obblighi

    In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

    • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
    • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
    • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

    Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni

    Il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 .   ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:

    •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
    • l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
    • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione 
    • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

    Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

    in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. 

    FAQ  AGGIORNATE 

    In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo

    La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori  12  risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio  2025 sono apparse altre  9 FAQ   Vedi qui 

    A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati

    N. CASO NOTA
    33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro.
    34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata).
    35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP).
    36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca.
    37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente.
    38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere.
    39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta.
    40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente.
    41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”).
    42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla.
    43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

    Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.

    Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.

    Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza

    Revisione delle aliquote e bonus sicurezza

    Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
    È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.

    Rete del lavoro agricolo di qualità

    Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.

    Formazione e cultura della prevenzione

    L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:

    • L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
    • Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
    • Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

    Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni

    Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti

    Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:

    • decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
    • raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.

    Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri

    L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
    Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.

    Studenti, volontari e misure sociali

    Sicurezza scuola-lavoro

    Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
    Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.

    Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro

    Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:

    • 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
    • 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
    • 7.000 € per università e ITS.

    Protezione civile e volontariato

    Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.

    È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.

    Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni

    • aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
    • adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
    • potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
    • stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
    • introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).

  • Sicurezza sul Lavoro

    Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 28.5.2025  n. 75  è stato determinato, come ogni anno,  l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio  e il 31 dicembre 2025,

     Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025 

    Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro  12.479.421,00;

    Tabella importi per eventi 2025

    Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro  per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, 

    è determinato  secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.

    TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO
    A 1 € 10.357,92
    B 2 € 17.845,57
    C 3 € 25.333,22
    D Più di 3 € 37.438,26

    Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è

    Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.

    Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:

    1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.

    L’importo , come detto sopra, varia in base a:

    • quanti familiari sono rimasti;
    • quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.

    2. Anticipo sulla rendita ai superstiti

    È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.

    Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.

    L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.

    Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: legge in GU

     E' stata pubblicata il 5 marzo 2025  in Gazzetta ufficiale la legge 21 2025, approvata il 17 febbraio 2025,  che ha l'obiettivo di rafforzare la formazione degli studenti  inserendo contenuti connessi alla  sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica in tutte le scuole. 

    Si cerca in particolare di rendere i giovani più consapevoli dei diritti e doveri dei lavoratori, nonché delle misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti. Per raggiungere questo scopo, il testo prevede anche il coinvolgimento di testimonianze dirette di vittime di infortuni sul lavoro, in modo da rendere l'insegnamento più concreto ed efficace.

    Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici

    La legge modifica l'articolo 3 della precedente normativa sull'educazione civica (legge 92/2019), aggiungendo tra gli argomenti da trattare anche le "conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo significa che nelle scuole, accanto ad argomenti come la Costituzione, la cittadinanza digitale e l'educazione alla legalità, si dovranno insegnare anche le regole fondamentali della sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e i rischi legati agli ambienti professionali.

    Dal punto di vista finanziario, la legge stabilisce che non ci saranno nuovi costi per lo Stato: le scuole dovranno integrare questi nuovi contenuti utilizzando le risorse già disponibili. In pratica, non verranno stanziati fondi aggiuntivi, e l'attuazione della norma dipenderà dall'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche. In questo modo, la legge punta a migliorare la preparazione degli studenti senza pesare sul bilancio pubblico.

    Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: in quali scuole

    La legge non specifica direttamente in quali scuole verranno inserite le nuove conoscenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma, dato che modifica l'insegnamento dell'educazione civica, si applica a tutte le scuole in cui questa materia è già prevista.

    Secondo la legge 92/2019, l'educazione civica è obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi  l'insegnamento relativo obblighi e procedure per lla sicurezza sul lavoro potrà essere  introdotto sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

     Tuttavia, la modalità e il livello di approfondimento dipenderanno dall'età degli studenti: nelle scuole elementari potrebbe trattarsi di una sensibilizzazione generale sui concetti di sicurezza, mentre nelle scuole superiori si potrebbero affrontare aspetti più tecnici e normativi, soprattutto negli istituti professionali e tecnici, dove la preparazione al mondo del lavoro è più concreta.

    Non essendoci ancora linee guida dettagliate nel testo della legge, sarà probabilmente il Ministero dell'Istruzione a stabilire come e in quali classi verranno sviluppati questi contenuti.