• Sicurezza sul Lavoro

    OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni

    Inail  aveva  reso disponibile  sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182  del 22 aprile 2024,  il  modello  OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025  (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro  adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.

    In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa  INAIL con le novità 

    Nel documento si evidenzia che per  rafforzare il modello  agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli  interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti  del  testo.

    Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità  la realizzazione dell’intervento  e riduce l’attività  e di eventuale contenzioso amministrativo.

    Modello OT23 2025:  gli interventi previsti 

    Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero: 

    • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
    • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
    • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
    • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

    le modifiche di maggior interesse effettuate nel  modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.

    Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, 

    •  tipo “A” e 
    •  tipo “B”,

    eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

    La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione  dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

    Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

    Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

    QUI  il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024 

    Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento

    In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche  delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10  interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per  prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento,  fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono  qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6,  F-7).

    Per ampliare l’offerta  sono stati introdotti i seguenti  nuovi interventi:

    1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari  conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che  presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in  legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di  comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e  dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).

    2.  Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con  sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando,  inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne  l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).

    3. Installazione  su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico,  rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di  ancoraggi progettati per consentire  l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).

    4.  A disposizione dei propri lavoratori sensori di  campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha  formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).

    5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un  graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).

    6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza  superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità  dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).

    7.  Installazione di  sistema automatico di abbattimento delle   polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di  filtrazione aria sui mezzi di  movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina  in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).

    9.Ssistema di confinamento dalle polveri per  i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor  e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la  pulizia ad umido dei locali (C-2.5).

    10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di  tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione   di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).

    11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).

    12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).

    13 Sostituzione  macchine il cui livello di vibrazioni determina una  esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero  superiore al

    livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione  (C-4.6)  (C-4.7).

    15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

    16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).

    17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva  per la rilevazione precoce di incendi (F-7).

    18. Installazione  su tutte le macchine per la lavorazione di  farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?

    Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della  formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica   con la  legge di bilancio 2022.

    QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

    Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale

    L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:

    1. Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto  con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
    2.  se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.

    La risposta del Ministero  ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo  provvedimento ministeriale.

    Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.

    Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.

    Formazione preposti: gli obblighi in pratica

    L’aggiornamento biennale  della formazione professionale per i preposti non è ancora  obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

    Si ricorda che i preposti attualmente  devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

    Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

    Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024  

    In particolare le nuove norme  prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche)  tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.  Di conseguenza per i datori di lavoro  è necessario modificare DVR  e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024 

    Vediamo più in dettaglio.

    SCARICA QUI IL TESTO 

    Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche

    Il testo di legge   prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in  conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.

    Sul tema INAIL aveva  già pubblicato un documento di approfondimento:  "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"

    Con il decreto legislativo si modifica  innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX,  che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e  sono previsti di conseguenza  interventi  in tutti i  seguenti  ambiti 

    •     l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ; 
    •     l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
    •     le informazioni da fornire all’autorità competente; 
    •     le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
    •     l’accesso alle zone di rischio; 
    •     le misure igieniche e di protezione individuale; 
    •     l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
    •     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
    •     la conservazione della documentazione.

    Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro

     Il recepimento della direttiva comporta  per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di  queste   sostanze tossiche  o, per quelle con valore limite,  l'impossibilità di   produzione  in ambienti chiusi.

    Diventerà dunque necessario per  numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 

    Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria  verranno fissati specifici  valori limite biologici  che saranno  indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere  aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .

    I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere  conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell'esposizione al rischio.

    Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce,  con l'inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Divieto lavoro nelle ore più calde in 15 regioni

    Vai all'articolo aggiornato 2025 

    Con l'aumento esponenziale delle temperature  in questa estate 2024  diverse regioni italiane hanno emanato ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata. Queste misure mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile. 

    I divieti  sono attivi fino ad ora  in 15 regioni ovvero 

    1. Piemonte (ordinanza del 5 agosto con effetto dalla stessa data )
    2. Emilia Romagna   ordinanza del 26 luglio  con effetto  dal 29 luglio 2024,
    3. Liguria
    4. Umbria,
    5. Toscana, 
    6. Marche (ordinanza del 31ulglio con effetto dal 1 agosto)
    7. Lazio
    8. Molise, 
    9. Abruzzo, 
    10. Basilicata, 
    11. Campania, 
    12. Puglia 
    13. Calabria 
    14. Sicilia e 
    15. Sardegna.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio cosa prevedono le ordinanze e le misure applicabili contro il caldo estremo  per la salute e sicurezza dei lavoratori.

    Rischio calore e divieto di lavoro: cosa prevedono le ordinanze

     Tutte le ordinanze vietano il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate con allerta di caldo estremo, identificabili tramite le mappe fornite dall'INAIL sul sito www.worklimate.it,  realizzato in collaborazione con il CNR.

    I divieti sono attivi  ordinariamente dalla data dell'ordinanza al 31 agosto 2024.

    Nello specifico ad esempio 

    • Lazio:

    Il Lazio è stata tra le prime regioni a introdurre il divieto, con un'ordinanza firmata il 20 giugno dal presidente Francesco Rocca. L'ordinanza vieta le attività lavorative all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico ed edile fino al 31 agosto.

    • Puglia

    Il 10 luglio, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che vieta il lavoro nei settori edile e florovivaistico nelle ore più calde, in aggiunta a una precedente ordinanza per il settore agricolo.

    • Toscana

    In Toscana, un'ordinanza dell'11 luglio vieta il lavoro nei campi e sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00. Questa misura, valida fino al 31 agosto, si applica principalmente nei settori agricolo e florovivaistico.

    • Molise

    Il Molise ha adottato un'ordinanza simile il 16 giugno, vietando le attività lavorative all'aperto nei giorni con rischio elevato di esposizione al caldo, come indicato dalle mappe dell'INAIL.

    • Abruzzo

    Abruzzo ha seguito con una propria ordinanza il 17 luglio, imponendo simili restrizioni lavorative per proteggere i lavoratori dalle alte temperature.

    • Sicilia e Sardegna

    . La Sicilia ha emesso un'ordinanza il 17 luglio, mentre la Sardegna ha fatto lo stesso il 19 luglio. Entrambe le regioni vietano il lavoro nei settori agricolo, florovivaistico ed edile nelle ore più calde, con particolare attenzione ai giorni in cui il rischio di esposizione al sole è alto.

    • Emilia Romagna

    L'Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024  prevede il divieto  dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024  nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini

    • Marche 

    Il provvedimento è in vigore a decorrere dalle 00.00 del 1° agosto 2024 fino alle 24.00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.  In questo specifico caso dunque,  sarà vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Viene specificato che "Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastano con i contenuti dell’ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori ed  eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza.  Le prescrizioni (..) non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008."

    • Piemonte

    La regione ha comunicato che è  in vigore dal 5 al 31 agosto l'ordinanza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi che ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei soggetti ad essi equiparati, dei settori agricolo e florovivaistico e dei cantieri edili e affini che svolgono attività classificabili come “fisica intensa” o altre equiparabili e si trovano in condizioni di

      •  prolungata esposizione diretta ai raggi solari 
      • in giornate particolarmente calde e 
      • dove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio (…).

    nei momenti della giornata – dalle ore 12.30 alle 16"

    La tutela dei lavoratori dal caldo estremo

    Queste misure hanno l'obiettivo di prevenire incidenti e decessi sul lavoro causati dal caldo estremo, purtroppo già verificatisi anche quest'anno. 

    Si tratta di iniziative che puntano a migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

    In base all’articolo 2087 del Codice Civile,infatti  i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Questo include l’adozione di misure necessarie per garantire condizioni di lavoro sicure, tenendo conto  anche del microclima, come previsto dal TU per la sicurezza d.lgs 81 2001.

     L'INAIL ha emesso   varie note con indicazioni operative per i datori di lavoro su come gestire il rischio calore, tra cui la Nota 5056 del 13 luglio 2023 e un opuscolo  informativo con le linee guida complete.

    Inoltre il Governo ha recentemente potenziato gli ammortizzatori  sociali attivabili  in caso di riduzione o sospensione delle attività per caldo estremo. Le istruzioni INPS in merito sono state pubblicate da ultimo con i messaggi 2735 e 2736 del 26 luglio 2024 .

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024

     Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  45  del 16 maggio  2024    il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

     Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione  le abilitazioni sono modificate  dalla data del 16 maggio 2024 per le società: 

    • APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
    •  EnteCertificazioni S.p.A.,
    •  METIDE s.r.l., 
    • VENETA ENGINEERING s.r.l. e
    •  VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

    Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque  anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e 

    la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti  dalla data del decreto,

    Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile  2024.

    Obbligo di verifica attrezzature:  quali sono 

    Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

    Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti

     Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro: le nuove misure nel DL PNRR 2024

    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, dopo il grave caso di di incidente sul lavoro con 5 vittime in un cantiere edile di Firenze  ha svolto  il 21 febbraio una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla situazione attuale della  salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Si sono svolti anche incontri con le rappresentanze sindacali e datoriali  e le misure di rafforzamento delle tutele hanno trovato spazio nel  secondo decreto di attuazione del PNRR approvato il 24 febbraio dal Consiglio dei ministri  e pubblicato il  2 marzo come DL 19  2024  in Gazzetta ufficiale.

    Sicurezza: le intenzioni del ministro e le misure nel DL PNRR

    Nell'informativa,  il Ministro,  citando i dati delle recenti relazioni INAIL e dell'ispettorato, aveva   ricordato che  l’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 ha messo in evidenza forti criticità. In particolare :

    •     su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente;
    •     per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%;
    •     secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).

    Ha anche ricordato il recente incremento della consistenza delle forze ispettive: il personale a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail. 

    In effetti è datato 2022 l'ultimo concorso per l'ingresso di nuovi ispettori  molti dei quali non ancora assunti perché  in fase di formazione specifica

    Con l’attuale organico,ha detto Calderone  nel 2024 sarà possibile sviluppare un’attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023. 

    Inoltre, viste le risultanze in ordine all’altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno sbloccate le assunzioni per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail.

    Annunciato anche un nuovo provvedimento  organico per   il potenziamento dei controlli per la  tutela i della  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con  il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio, anche in relazione :

    • al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, 
    • alla qualificazione delle imprese,
    •  alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori.

    Le nuove misure sono state inserite nel DL PNRR 19/ 2024  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.3.2024. 

    Nel corso degli incontri tra il Governo e le rappresentanze sindacali e datoriali sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il ministro ha illustrato i provvedimenti in corso di adozione.  In particolare ha specificato che

    1.  in tema di assunzioni  per i controlli sarà indetto  nuovo concorso per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail. Previsti anche il coordinamento delle attività ispettive e il potenziamento del sistema sanzionatorio in relazione ai subappalti e alla somministrazione illecita e fraudolenta;
    2. sulla  qualificazione delle imprese e la formazione, che deve riguardare sia i lavoratori che il datore di lavoro, e la salvaguardia delle imprese  edili  si prevede l’introduzione della Patente a crediti che dovrebbe entrare in funzione dal  1° ottobre 2024 . Per lavorare nei cantieri sarà necessario  avere almeno  15 crediti. Leggi in merito Patente sicurezza cantieri 
      Con riguardo agli appalti si prevede  una responsabilità solidale tra tutti soggetti in caso di appalto illecito
      Riguardo a irregolarità contributive si prevedono ulteriori  aggravamenti delle sanzioni e penalizzazione  in caso di somministrazione abusiva di personale.

    (Ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

    Sicurezza: parzialmente inattuato il DL 146 2021

    Sull'ultimo punto si ricorda che già con il decreto  146 2021 dal Governo Draghi  era stata prevista una stretta per le  aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs    81/2008, con aumento delle sanzioni . 

    Era previsto  inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato  e al preposto.

    Inoltre le sanzioni recentemente sono state adeguate al forte aumento dell'indice ISTAT .

    Leggi in merito Sanzioni sicurezza   tabella completa aumenti 2023 .

    Il decreto prevedeva anche l'obbligo di formazione per i datori di lavoro  rimasto inattuato perché sempre  in attesa del parere della Conferenza stato regioni . La bozza in consultazione datata  agosto 2023 non è ancora stata approvata.

    Le altre misure del DL PNRR per il lavoro

    Il capo VIII  del DL 19 2014 contiene disposizioni urgenti in materia di  sicurezza sul lavoro tra cui 

    • disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, e  premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi 
    •  sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita e  somministrazione abusiva con sfruttamento di minori;
    • misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; 
    • misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati: