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Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali
Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Commissione due specificazioni :
- se le proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e
- se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
RSL e RSU il contesto normativo
L’interrogativo nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare
- 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o
- 3 RLS in base alla dimensione aziendale con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:
- Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
- Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
- Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
- Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
- Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
- Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.
Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta
La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.
Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.
Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.
Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.
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Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose
Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .
Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024
In particolare le nuove norme prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024
Vediamo più in dettaglio.
Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento: "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"
Con il decreto legislativo si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti
- l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.
Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l'impossibilità di produzione in ambienti chiusi.
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l'inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.
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Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali
La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali .
Vediamo in sintesi l'analisi e le raccomandazioni fornite dal ministero.
Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni
La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.
- A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono
- Zone di articolazione e rotazione.
- Bracci articolati e telescopici.
- Torretta porta ralla e stabilizzatori.
- Cilindri di sollevamento ed estensione.
LA circolare raccomanda quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:
- Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
- Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.
Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti
La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:
- Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
- Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare la seguente documentazione
- Comunicazione di messa in servizio.
- Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
- Istruzioni del fabbricante.
- Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
- Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.
Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.
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Divieto lavoro nelle ore più calde in 15 regioni
Vai all'articolo aggiornato 2025
Con l'aumento esponenziale delle temperature in questa estate 2024 diverse regioni italiane hanno emanato ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata. Queste misure mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile.
I divieti sono attivi fino ad ora in 15 regioni ovvero
- Piemonte (ordinanza del 5 agosto con effetto dalla stessa data )
- Emilia Romagna ordinanza del 26 luglio con effetto dal 29 luglio 2024,
- Liguria
- Umbria,
- Toscana,
- Marche (ordinanza del 31ulglio con effetto dal 1 agosto)
- Lazio
- Molise,
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Campania,
- Puglia
- Calabria
- Sicilia e
- Sardegna.
Vediamo di seguito piu in dettaglio cosa prevedono le ordinanze e le misure applicabili contro il caldo estremo per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Rischio calore e divieto di lavoro: cosa prevedono le ordinanze
Tutte le ordinanze vietano il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate con allerta di caldo estremo, identificabili tramite le mappe fornite dall'INAIL sul sito www.worklimate.it, realizzato in collaborazione con il CNR.
I divieti sono attivi ordinariamente dalla data dell'ordinanza al 31 agosto 2024.
Nello specifico ad esempio
- Lazio:
Il Lazio è stata tra le prime regioni a introdurre il divieto, con un'ordinanza firmata il 20 giugno dal presidente Francesco Rocca. L'ordinanza vieta le attività lavorative all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico ed edile fino al 31 agosto.
- Puglia
Il 10 luglio, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che vieta il lavoro nei settori edile e florovivaistico nelle ore più calde, in aggiunta a una precedente ordinanza per il settore agricolo.
- Toscana
In Toscana, un'ordinanza dell'11 luglio vieta il lavoro nei campi e sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00. Questa misura, valida fino al 31 agosto, si applica principalmente nei settori agricolo e florovivaistico.
- Molise
Il Molise ha adottato un'ordinanza simile il 16 giugno, vietando le attività lavorative all'aperto nei giorni con rischio elevato di esposizione al caldo, come indicato dalle mappe dell'INAIL.
- Abruzzo
Abruzzo ha seguito con una propria ordinanza il 17 luglio, imponendo simili restrizioni lavorative per proteggere i lavoratori dalle alte temperature.
- Sicilia e Sardegna
. La Sicilia ha emesso un'ordinanza il 17 luglio, mentre la Sardegna ha fatto lo stesso il 19 luglio. Entrambe le regioni vietano il lavoro nei settori agricolo, florovivaistico ed edile nelle ore più calde, con particolare attenzione ai giorni in cui il rischio di esposizione al sole è alto.
- Emilia Romagna
L'Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024 prevede il divieto dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024 nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini
- Marche
Il provvedimento è in vigore a decorrere dalle 00.00 del 1° agosto 2024 fino alle 24.00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. In questo specifico caso dunque, sarà vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Viene specificato che "Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastano con i contenuti dell’ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori ed eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza. Le prescrizioni (..) non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008."
- Piemonte
La regione ha comunicato che è in vigore dal 5 al 31 agosto l'ordinanza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi che ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei soggetti ad essi equiparati, dei settori agricolo e florovivaistico e dei cantieri edili e affini che svolgono attività classificabili come “fisica intensa” o altre equiparabili e si trovano in condizioni di
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- prolungata esposizione diretta ai raggi solari
- in giornate particolarmente calde e
- dove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio (…).
nei momenti della giornata – dalle ore 12.30 alle 16"
La tutela dei lavoratori dal caldo estremo
Queste misure hanno l'obiettivo di prevenire incidenti e decessi sul lavoro causati dal caldo estremo, purtroppo già verificatisi anche quest'anno.
Si tratta di iniziative che puntano a migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In base all’articolo 2087 del Codice Civile,infatti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Questo include l’adozione di misure necessarie per garantire condizioni di lavoro sicure, tenendo conto anche del microclima, come previsto dal TU per la sicurezza d.lgs 81 2001.
L'INAIL ha emesso varie note con indicazioni operative per i datori di lavoro su come gestire il rischio calore, tra cui la Nota 5056 del 13 luglio 2023 e un opuscolo informativo con le linee guida complete.
Inoltre il Governo ha recentemente potenziato gli ammortizzatori sociali attivabili in caso di riduzione o sospensione delle attività per caldo estremo. Le istruzioni INPS in merito sono state pubblicate da ultimo con i messaggi 2735 e 2736 del 26 luglio 2024 .
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Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024
Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024 per un importo totale di oltre 1,5 miliardi . La novità è stata annunciata nel corso o della presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail alla presenza del Ministro del lavoro Calderone e nel neonominato Commissario straordinario dell'istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Dott Fabrizio D'Ascenzio
Nel bilancio preventivo dell’Istituto per il 2024, approvato il 21 dicembre dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza (CIV), si prevede nel dettaglio:
- la crescita di cinque volte delle risorse dedicate alla formazione;
- il raddoppio delle risorse del Bando Isi, che raggiungono i 508 milioni di euro;
- l’aumento delle risorse impiegate per ridurre il meccanismo di premialità del premio (OT23) per le piccole aziende che investono in prevenzione.
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato di voler rimodulare il tasso di oscillazione per quelle imprese che, investendo in sicurezza, riducono il proprio indice infortunistico.
Questi numeri ha affermato il Ministro Calderone – che presentano un’inversione di tendenza e sono la trasposizione in fatti della consapevolezza, radicata in noi, dell’importanza di investire in prevenzione. Con Inail abbiamo lavorato in stretto coordinamento per ottenere questi risultati.
Il ministro ha sottolineato anche che la riduzione di infortuni negli ultimi anni testimonia la necessità di continuare e rafforzare il sostegno i questo ambito.
Nerl corso dell'evento è stata presentata anche la nuova Banca dati statistica dell’Inail, uno strumento molto utile per approfondire la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico “perché consente tante letture per settori di attività, territori, dimensioni aziendali, fornendo indicazioni fondamentali per investire in modo più efficace le risorse per la prevenzione”.
Bando ISI INAIL 2023: budget di oltre 500 milioni
Il bilancio di previsione 2024 dell’Ente, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza, al suo interno, contempla risorse destinate alle attività di prevenzione per bandi Isi e incentivi alle imprese per più di 500 milioni di euro, necessarie a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico e la previsione di investire in formazione di lavoratori e operatori della sicurezza con un budget che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro.I 508 milioni di euro del Bando Isi 2023 rappresentano l'importo più alto stanziato nelle quattordici edizioni dell'iniziativa.
E' stato assicurato che anche negli anni prossimi il Bando INAIL potrà contare sempre su risorse superiori al mezzo miliardo di euro per finanziamenti a fondo perduto alle imprese che presentano validi progetti per la sicurezza.
Il commissario ascenzio ha ricordato che l’Istituto a partire dal 2010 ha destinato complessivamente oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo – è consolidare e rafforzare il sistema di prevenzione per fare in modo che tutti i lavoratori siano tutelati. L’aumento delle risorse del bando Isi risponde a questa esigenza ed è accompagnato da diverse novità che puntano a migliorare l’efficacia degli interventi realizzati, incrementando l’incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, e a semplificare la procedura di accesso al contributo. Gli assi di finanziamento isono stati rimodulati tenendo conto delle esigenze emerse dai bandi precedenti e dell’evoluzione del sistema produttivo, destinando più risorse alla sostituzione dei macchinari obsoleti con dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza europei”.
Bilancio previsionale INAIL per la sicurezza
Nel documento di bilancio si evidenzia che le entrate INAIL superano abbondantemente le spese.
In particolare :
- il totale delle entrate ammonta a oltre 12,4 miliardi di euro, in aumento di circa 300 milioni (+2,46%) rispetto alle previsioni del 2023, con entrate per contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti pari a più di 9,2 miliardi, mentre
- le spese ammontano a circa 10 miliardi di euro.
Anche nel 2024 si prevede di generare un differenziale tra entrate e uscite di oltre 2,3 miliardi.
E' stato anche evidenziato che la giacenza in Tesoreria centrale, quantificata al 31 dicembre del prossimo anno nell’ammontare presunto di circa 40,7 miliardi, con un incremento di oltre 1,7 miliardi nel solo 2024, risulta fortemente condizionata da vincoli normativi che che incidono sulle potenzialità operative dell’Inail
Come sottolineato dal presidente del Civ, Guglielmo Loy, per l’Istituto c’è dunque “la necessità di poter operare con maggiore autonomia nella valorizzazione di tutti i fattori produttivi, a partire dalle risorse umane, chiedendo una maggiore apertura delle istituzioni e dei ministeri vigilanti nella possibilità di copertura delle carenze organiche di personale”. Importante quindi “l’investimento in formazione destinato alla crescita delle competenze dei lavoratori e degli operatori della sicurezza, che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro”.
Premio 0t23 e bonus aziende virtuose
“Il bilancio di previsione 2024 – ha aggiunto il direttore generale dell’Istituto, Andrea Tardiola – porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione.
Tenendo conto dei significativi avanzi economici registrati dall’Inail, con provvedimento del Ministero del Lavoro potrebbe anche essere quasi raddoppiato, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il bonus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie. Questo incremento determinerebbe un investimento annuale complessivo dell’Istituto per la sicurezza superiore al miliardo e mezzo di euro”.
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INAIL i dati 2022 su infortuni e malattie professionali
E' stata presentata il 4 ottobre 2023 la Relazione annuale Inail sugli infortuni e le malattie professionali registrati dall'INAIL nel 2022.
Qui il testo integrale della Relazione
Il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo, ha illustrato a Roma i principali dati sull’andamento di infortuni e malattie professionali in rapporto agli anni precedenti e le attività realizzate dall'istituto in materia di ricerca, prevenzione, riabilitazione oltre che sui risultati economici e sugli obiettivi prioritari per il futuro. Di seguito una sintesi delle principali informazioni.
Dati INAIL 2022
Nel 2022 sono stati denunciati all’Inail 703.432 infortuni sul lavoro, il 24,6 in piu rispetto al 2021 . L’aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni “tradizionali”, che hanno fatto registrare un incremento di oltre il 13%.
Circa il 15% è avvenuto “fuori dal luogo di lavoro , cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro
Gli infortuni con esito mortale sono stati 1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021. Questa contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli otto del 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. Quelli avvenuti “fuori dell’azienda” sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, nel 2022 sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.
INFORTUNI 2021 2022 Modalità di accadimento
Numero nel 2021
Numero nel 2022
Variazione percentuale
In occasione di lavoro
479.837
609.566
+ 27,04%
In itinere
84.575
93.866
+ 10,99%
Totale
564.412
703.432
+24,63%
MALATTIE PROFESSIONALI
Le patologie lavoro correlate denunciate sono state quasi 61mila in crescita del 9,9% rispetto al 2021 e in calo dello 0,9% rispetto al 2020
Il commissario ha specificato che aAl momento è stata riconosciuta la causa professionale a circa 22mila casi, mentre il 9% è ancora in istruttoria.
Si fa notare che le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono circa 42mila, di cui 16.500 con causa professionale riconosciuta.
LE CAUSE E I SETTORI PIU COLPITI
“L’invecchiamento della popolazione attiva tra i fattori che aumentano l’esposizione al rischio” ha fatto notare il commissario D’Ascenzo, con una incidenza degli infortuni degli over 50enni, in aumento, pari al 36,4% degli infortuni in complesso e al 50,5% dei casi mortali”.
I settori della sanità e assistenza sociale sono stati i piu colpiti, a causa dei numerosi contagi da Covid del 2022. Al netto delle infezioni, però, il primo posto spetta alle costruzioni, in cui si registra anche il numero più alto di casi mortali, seguito dai trasporti e dal commercio.
Attività INAIL per la prevenzione
Con l'occasione il commissario ha sottolineato come sia “Indispensabile rafforzare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese… per un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese”.
Ha ricordato inoltre le seguenti iniziative annuali
- Per il bando Isi 2023, iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa, è previsto un aumento delle risorse con lo stanziamento di mezzo miliardo di euro. Diminuito invece nel 2022 a 27mila il numero di istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione presentate dalle aziende l’anno scorso, con una diminuzione complessiva del premio Inail di circa 164 milioni di euro.
- Inail ha organizzato a partire dallo scorso marzo, il Forum della prevenzione “Made in Inail”, percorso di confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che ha toccato tutto il territorio nazionale.
- con il bando Bric sono attivati progetti di ricerca con oltre 200 partner per più di 11 milioni di euro.
- il Bando innovazione tecnologica (Bit), promosso insieme al competence center Artes 4.0 ha messo invece a disposizione di start up, micro, piccole e medie impresedue milioni di euro per la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei contesti industriali.
Attività di assistenza INAIL e nuovi obiettivi
Prosegue la sperimentazione clinica nel Centro Protesi di Budrio e nel Crm di Volterra , con un forte impulso allo sviluppo delle protesi attive di arto superiore e inferiore e alle ortesi motorizzate sia per gli atleti paralimpici che per la realizzazione dei dispositivi protesici per la vita quotidiana.
Dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, per “prime cure” e protesico-riabilitative, nel 2022 l’Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali e più di 521mila prestazioni per “prime cure”.
Alla voce investimenti, il commissario straordinario ha ricordato il Programma scuole innovative, che “ha l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici e ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento”, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro”
Tra le priorità per il futuro sono stati citati in particolare l’ampliamento della tutela ai settori ancora esclusi e al lavoro autonomo.
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Ispezioni sul lavoro: si possono richiedere ?e come?
Per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile richiedere l'intervento degli ispettori del lavoro.
La Richiesta può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da
- lavoratori,
- rappresentanti sindacali o
- altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza.
Va utilizzato il modello 31 disponibile sul sito dell'ispettorato anche in molte lingue straniere (inglese, francese, romeno, cinese, arabo, bengalese, punjabi, urdu, ucraino, russo)
Il Modulo deve essere accompagnato da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).
ATTENZIONE il modulo RI non è utilizzabile per impugnare un licenziamento.
Le modalità per la consegna del modello 31
Per presentare una richiesta d’intervento è possibile:
- consegnare il modulo personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro o
- inviarlo per posta ordinaria o posta elettronica, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato
Violazioni segnalabili all'ispettorato
Con il modello RI possono essere segnalate in particolare irregolarità come:
- rapporti " in nero" o effettuate con modalità diverse da quelle statuite per contratto
- mancata retribuzione o mancato pagamento di tfr straordinari rimborsi spese ecc
- mancato rispetto di orari e tempi di lavoro, pause e riposi,
- utilizzo di videosorveglianza
L'ispettorato ricorda che :
- per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamenti per astensione/congedo di maternità o malattia, la richiesta viene trasmessa all’INPS o potrà essere richiesto di farlo al denunciante
- nei casi previsti l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.
- per le richieste di intervento per le quali può maturare la prescrizione dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali il denunciante, onde salvaguardare i propri diritti, deve attivarsi inviando al datore di lavoro con raccomandata a/r un atto formale di messa in mora, per interrompere i termin della prescrizione previsti per legge.