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Valutazione rischio sicurezza: online la piattaforma per i datori di lavoro
Con la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 INAIL informa che è disponibile online la nuova piattaforma per aiutare i datori di lavoro nella predisposizione del Documento di valutazione dei rischi obbligatorio per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti, è disponibile da oggi sul sito www.inail.it. al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio e mette a disposizione dei datori di lavoro tutti gli strumenti utili .
Tutti gli strumenti applicativi e i documenti di approfondimento linee guida ecc. sono elencati nell'allegato alla circolare
La predisposizione dl servizio era stata prevista all'interno della riforma Jobs Act dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha modificato il Testo unico 81/2001 richiedendo che lnail provvedesse “anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e altri enti competenti , a rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.
Previsione attuata oggi con il nuovo ambiente di consultazione interattivo (repository) che permette di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Strumenti valutazione del rischio INAIL
La ricerca può avvenire utilizzando dei filtri per selezionare lo strumento più adatto alle esigenze dell'azienda, sulla base di
- • Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e IIlivello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
- • Tipologia di rischio
- • Tipo di strumento ( Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software )
La piattaforma offre inoltre tutti i materiali di approfondimento e le pubblicazioni scaricabili per essere conservati.
Infine sono sempre disponibili per ulteriori informazioni:
- nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online eper approfondimenti normativi e procedurali.
- il Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
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Rischio agenti cancerogeni sul lavoro: rapporto INAIL
Inail ha reso disponibile ieri un approfondito e completo rapporto sui rischi di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro : "L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia – Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)".
(Qui il testo integrale), in cui vengono illustrati in dettaglio il quadro di riferimento attuale la normativa e gli obblighi dei datori di lavoro con la tabelle comparative sulle situazioni i dati e gli strumenti utilizzati negli altri paesi europei, e non solo . Vediamo i principali aspetti
Registro esposizione agenti cancerogeni
Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori produttivi, ricorda il rapporto, li si può trovare:
- come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o
- come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e introduzione s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana, che sono definiti in dettaglio dall’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Va ricordato anche l'obbligo previsto all’articolo 243 del decreto legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza per cui i lavoratori esposti al rischio di sviluppare neoplasie correlate al contatto con sostanze impiegate nello svolgimento del proprio lavoro siano iscritti in un registro istituito dal datore di lavoro, in cui venga riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'INAIL e le Unità sanitarie locali, sono incaricati della gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri con i livelli di esposizione ad agenti cancerogeni, degli elenchi dei lavoratori esposti, delle cartelle sanitarie e di rischio.
Analisi dei dati del SIREP INAIL
I dati dei registri sono raccolti sistematicamente nel Sistema informatico registri di esposizione professionale (Sirep), sul quale si basa la pubblicazione in commento
In particolare sono stati raccolti e analizzati e i dati del Sirep dal 1994 al 2021 con uno studio comparativo con la situazione di altri Stati, sia comunitari che internazionali.
I dati sono divisi per regioni, per ciascuna delle quali viene riportata la descrizione del rischio (agente/classi di agenti cancerogeni), per tipologia di azienda e settore economico di attività.
Sono pubblicate quindi le tabelle di sintesi che descrivono la distribuzione delle diverse circostanze di esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro, esposte anche su base regionale e specifiche per ciascun settore economico.
Dato il lungo periodo di latenza tra esposizione ad agenti cancerogeni e insorgenza dei sintomi patologici che non facilita la correlazione con le cause lavorative, lL'istituto sottolinea anche con questo rapporto l'importanza dell'attività di prevenzione e sorveglianza con il fine ultimo di ridurre il rischio oncogeno negli ambienti di lavoro .
La sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale è considerata essenziale per l’individuazione e la prevenzione primaria in questa particolare tipologia di rischi.
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Protocollo sicurezza Porti italiani con MIT e INAIL
E' stato firmato il 12 aprile e pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito INAIL un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero delle infrastrutture, INAIL e Assoporti, l'associazione delle strutture portuali italiane, per la realizzazione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza .
Il documento è stato elaborato dopo una fase di approfondita indagine sulla situazione da parte di Infor.MO, sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro. E' emerso che i lavoratori portuali che si infortunano sono principalmente facchini e addetti alla movimentazione merci e al magazzino, seguiti dai conduttori di mezzi pesanti e camion e dai meccanici, riparatori e manutentori macchine su navi. La maggioranza degli incidenti avviene nelle aree operative (banchine) o di viabilità e stoccaggio (piazzali) dei porti, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci. Le modalità più frequenti sono:
- gli investimenti, in quanto è ancora necessaria la presenza del lavoratore pur in cicli produttivi ad automazione crescente,
- le cadute dall’alto di gravi e
- le cadute dall’alto o in profondità dell’infortunato.
Il protocollo ha durata triennale dalla data della stipula e ha le seguenti finalità
- – implementazione di strumenti e metodologie semplificati per una rilevazione degli incidenti sul lavoro in ambito specificamente portuale, con una evidenza di quelli connessi alle operazioni e servizi portuali;
- – azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- – iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti prevedono il coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
Gli ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, che dovranno indicare:
– gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
– la composizione del Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal dirigente responsabile della sicurezza dell’AdSP e da analoghi
rappresentanti dell’Inail, che condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
– gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;
– gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
– la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del Protocollo d’intesa.
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022
Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta di
- DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
- DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
- DM 03 settembre 2021 recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.
Decreti sulla prevenzione antincendio
Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti
Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso) ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione di tali interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).
Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:
l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e
stabilisce i criteri per la gestione delle misure di sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .
Ad esempio
- nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori ,
- in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
- in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,
deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza, e indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .
Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove richiesta).
Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Allegati: -
Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile
Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge n.146-2021
Ieri con la nota di consulenza giuridica n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di sospensione. Ha inoltre specificato le possibilità di applicazione del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.
Ecco una sintesi dei contenuti della nota, che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.
Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi
La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
L'ispettorato precisa innanzitutto che la nuova normativa prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma resta ferma la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Con la circolare n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:
- sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o
- scavi aperti in strade di grande traffico,
- demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente
- lavori di rimozione di materiali nocivi
- Attivita trasporto pubblico
- fornitura di energia elettrica o gas
- attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
- interruzione di cicli produttivi industriali / es nel settore chimico)
Le valutazioni vanno effettuate da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .
Inoltre si ricorda che la decisione va accuratamente motivata– come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.
La nota precisa che le stesse valutazioni sono da fare anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.
Da notare che vengono indicate anche tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze di tipo economico produttivo (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento dei prodotti agricoli) che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive, potrebbe dare adito a contenziosi).
Infine si sottolinea il fatto che il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose
L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione".
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Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi 2022 e novità
Il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto numerose modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13, che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni.
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni sui nuovi obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, Per la piena attuazione si è in attesa dell'Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022
Sul tema è intervenuto anche un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21 2022 (legge 52 2022 pubblicata in gazzetta il 23 maggio 2022) che, almeno fino all'emanazione dell'Accordo, proroga la possibilità di formazione a distanza ( prevista per l'emergenza COVID 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.
Si prevede infatti l’equiparazione tra formazione in videoconferenza ( in modalità sincrona) e formazione in presenza ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Vediamo di seguito le principali indicazioni sugli aspetti dela riforma già in vigore, come indicati dalla precedente circolare dell'ispettorato del Lavoro.
Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speCifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità come detto si attende l'accordo da definire in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2022.
Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.
La carenza di questi requisiti attualmente non potrà costituire motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta del meccanismo per cui l’organo di vigilanza impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi e in caso di adempimento, con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda si ottiene l'estinzione del procedimento penale).
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.
Obbligo di addestramento
Un'altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi.
In precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto", mentre si prevede ora specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare dell'ispettorato, a differenza dei precedenti, trovano immediata applicazione dal 21 dicembre 2021.
Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema pero l'ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione.