• Sicurezza sul Lavoro

    Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale

    L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse. 

    In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione. 

    Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza  per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

    Nell' Interpello n. 3/2024  viene  chiarito che  l'uso della realtà virtuale può essere considerato  adeguato e  in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.

    Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito

    L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere  se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :

    • metodo di apprendimento e 
    • verifica finale

    per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

    Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione

    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che  le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.

     In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.

     Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti. 

    Le norme  cui la Commissione fa riferimento sono

    •  l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori, 
    • il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento. 

    Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto  l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre  l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito  le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva  i requisiti per la formazione e-learning. 

    La Commissione  ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011. 

    La realtà virtuale può quindi  essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario

    La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a  frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche  in orario extralavorativo purché  remunerato  come straordinario  per il dipendente. 

    Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.

    Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno

    Il caso riguarda  il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare  a corsi di formazione programmati al di fuori del  suo turno di lavoro e con oneri economici a suo  carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.

    A seguito di ripetute assenze  ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza,  il dipendente    era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione   e   dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto  il versamento di quanto  non percepito,  con la motivazione che  "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare  nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"

    Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati   respinti  con la motivazione che  la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008)  non impone l'obbligo per il datore  di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno  per consentire la partecipazione ma  invita il datore di lavoro a   organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei  suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e  di considerare la frequenza come orario di lavoro.

    Nel caso  specifico:

    • il dipendente lavorava come addetto  al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
    •  il corso previsto era   di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3  ore), 
    • al lavoratore era stata offerta la possibilità di  frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri)  oppure in un luogo limitrofo  calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario, 
    • il piano formativo era  stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e  riguardava 2141 dipendenti;

    Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si  osservava che il  datore di lavoro   ha effettivamente l'obbligo di  di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro  e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato   che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo  ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la  formazione del singolo dipendente avvenga durante l'  orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la  formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo  di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario  

    Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in  materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato. 

    La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per  l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo    delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del  datore nei confronti di lavoratore non formato. 

    Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione

    Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore,  viene confermata dunque  l'interpretazione della corte di appello ,  nel senso che risult ragionevole  una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di  quella propugnata dal lavoratore ricorrente. 

    Tale espressione  va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o  previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta  con le eventuali maggiorazioni spettanti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024

     Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  45  del 16 maggio  2024    il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

     Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione  le abilitazioni sono modificate  dalla data del 16 maggio 2024 per le società: 

    • APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
    •  EnteCertificazioni S.p.A.,
    •  METIDE s.r.l., 
    • VENETA ENGINEERING s.r.l. e
    •  VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

    Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque  anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e 

    la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti  dalla data del decreto,

    Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile  2024.

    Obbligo di verifica attrezzature:  quali sono 

    Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

    Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti

     Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Sanzioni per la sicurezza 2023: tabella completa nuovi importi

    L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal  decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre,   per l'adeguamento quinquennale  all'inflazione.  

    Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno  2023 . 

    Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta  il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la  nota  n. 724 del 30 ottobre  2023.

      L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,   in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e  delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. 

    Si ricorda nuovamente che  l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste  dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali  non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro  314/2018

    Viene anche previsto che per la rivalutazione alle 

    • sanzioni  previste dal   d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
    •  sanzione amministrativa  per la ritardata o omessa comunicazione in  relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008; 
    • sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione  del DL n. 146/2021);

    si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .

    L'applicativo dell'ispettorato SMART  è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati  dal 1 luglio al 5 ottobre 2023  saranno quindi  rettificati.

    Con la  nota del 9 novembre  in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa  delle sanzioni rivalutate. 

    Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :

    Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.

    Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e  comunicazione  lavoro occasionale 

    Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le  aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.

    C'è  inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato  e al preposto.

    Il decreto interviene  con forti novità  nel sistema sanzionatorio:

    • sospensione  più  facile dell’attività d’impresa:  in caso di  violazioni gravi  scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
    • riduzione dal 20 al 10%  di lavoratori  irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
    • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
    • L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  di sospensione  nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali 
    •  Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
      • con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
      •  con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
    • Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

    Tabella  sanzioni aggiuntive

     

    FATTISPECIE

    IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

    1

    Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

    Euro 2.500

    2

    Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

    Euro 2.500

    3

    Mancata formazione ed addestramento

    Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

    4

    Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

    Euro 3.000

    5

    Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

    Euro 2.500

    6

    Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

    Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

    7

    Mancanza di protezioni verso il vuoto

    Euro 3.000

    8

    Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

    Euro 3.000

    9

    Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    Euro 3.000

    10

    Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    Euro 3.000

    11

    Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

    Euro 3.000

    12

    Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

    Euro 3.000

    Controlli  in tema di sicurezza sul lavoro 

    Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo  sono previsti  invece:

    1. un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro  con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito.  Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
    2. Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno  supporto alle attività ispettive 
    3. il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni 
    4. Interoperabilità delle  banche dati  dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata  che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
    5. vengono previsti finanziamenti specifici per  il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.

    Maggiori poteri al preposto

    • In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
    •  I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
    •  Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali   con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione  si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
    • E' prevista per la violazione  dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 

    Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza

    Nle DL 146 si prevedeva  inoltre  che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse  un Accordo  per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione  in modo da garantire contenuti minimi e modalità della  formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Rappresentante sicurezza responsabile per omissioni in caso di infortunio

    Anche la Cassazione rafforza l'attenzione sul tema della sicurezza e in particolare degli infortuni mortali sul lavoro . Una inedita posizione  è illustrata nella 

     recente, sentenza 38914/2023  in cui viene attribuita non solo al datore ma  anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la  colpa per un infortunio mortale a un lavoratore. 

    I giudici  affermano  infatti il concorso nel reato di violazione in materia di sicurezza l'omissione di  idonei comportamenti  da parte del RLS ovvero il fatto  che non abbia sufficientemente  richiesto e promosso l'attuazione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

    Prevenzione rischi e Infortunio mortale

    Il  caso   riguardava  l'infortunio mortale occorso a un lavoratore rimasto travolto dalle  tubazioni metalliche  che aveva   appena terminato di stoccare in una alta scaffalatura  con l'utilizzo di un muletto. Sia il tribunale di Trani  che la corte di appello di Bari  avevano ritenuto responsabili  sia il  rappresentante della ditta- datore di lavoro.  che il RSL per la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso, nella valutazione dei rischi per la sicurezza :

    •  di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e
    •  di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi ,  
    •  di aver consentito che  il lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

    In particolare al  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva  ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale  attraverso una serie di contegni omissivi, ovvero avere omesso di

    1.  promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori,
    2.  di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti  per l'uso dei mezzi di sollevamento e 
    3. di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del  lavoratore del carrello elevatore.

    Gli obblighi sono infatti previsti dall'’articolo 50 del Dlgs 81/2008 anche se  la norma non specifica  le sanzioni correlate .

    Nella difesa  degli imputati venivano contestate le circostanze relative alla mancanza di formazione e si evidenziava la presenza di un regolare documento di valutazione dei rischi. Inoltre  si  indicava la responsabilità dell'accaduto nel comportamento imprevedibile e incauto del lavoratore. 

    La Cassazione nel confermare la condanna,  sottolinea  invece, in merito alla responsabilità del datore di lavoro ,  come descritto nell'istruttoria della Corte di Appello,   che  nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all'azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate e la necessità  che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione ma non risultano evidenze che  le misure necessarie fossero state messe in atto .

    Riguardo alla condotta del lavoratore "anomala ed imprevedibile"  la Cassazione ricorda il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253) e concorda con la corte territoriale  sul fatto che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non vale ad elidere il nesso di causalita' tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il (OMISSIS) svolgeva attivita' diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari "  

    Rappresentante lavoratori per la sicurezza e reato di omissione 

    Con riguardo in particolare alla responsabilità del RSL la sentenza  ricorda che l'articolo 50 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,  disciplina le funzioni e i compiti del l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  affidandogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. 

    In questo caso non è in discussione la titolarità della responsabilità, dicono i giudici  ma il fatto che  con la sua condotta, ha  contribuito  alla verificazione dell'evento,   infatti è emerso che  l'imputato non ha in  alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il  lavoratore  fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza .

  • Sicurezza sul Lavoro

    INAIL i dati 2022 su infortuni e malattie professionali

    E' stata presentata il 4 ottobre 2023  la Relazione annuale Inail  sugli infortuni e le  malattie professionali registrati dall'INAIL nel 2022.

    Qui il testo integrale della Relazione 

    Il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo,  ha illustrato a Roma i principali  dati sull’andamento di infortuni e malattie professionali  in rapporto agli anni precedenti e  le attività realizzate dall'istituto  in materia di ricerca, prevenzione, riabilitazione  oltre che sui risultati economici e  sugli obiettivi prioritari per il futuro. Di seguito una sintesi delle principali informazioni.

    Dati INAIL 2022 

    Nel 2022 sono stati denunciati all’Inail 703.432 infortuni sul lavoro, il 24,6 in piu rispetto al 2021 . L’aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni “tradizionali”, che hanno fatto registrare un incremento di oltre il 13%.

     Circa il 15% è avvenuto “fuori  dal luogo di lavoro , cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro 

    Gli infortuni con esito mortale sono stati  1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021. Questa contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli otto del 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. Quelli avvenuti “fuori dell’azienda” sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, nel 2022 sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.

    INFORTUNI  2021 2022

    Modalità di accadimento

     Numero nel 2021

    Numero nel 2022

    Variazione percentuale

     In occasione di lavoro

     479.837

    609.566

     + 27,04%

    In itinere  

    84.575

    93.866

    + 10,99%

    Totale

     564.412

     703.432

    +24,63%

    Qui la scheda riassuntiva

    MALATTIE PROFESSIONALI 

    Le patologie lavoro correlate denunciate  sono state quasi 61mila in crescita del 9,9% rispetto al 2021 e  in calo dello 0,9% rispetto al 2020

    Il commissario ha specificato che aAl momento è stata riconosciuta la causa professionale a circa 22mila casi, mentre il 9% è ancora in istruttoria. 

    Si fa notare che le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono circa 42mila, di cui 16.500 con causa professionale riconosciuta.

    LE CAUSE E I SETTORI PIU COLPITI 

    “L’invecchiamento della popolazione attiva tra i fattori che aumentano l’esposizione al rischio” ha fatto notare il commissario  D’Ascenzo, con una incidenza degli infortuni degli over 50enni,  in aumento,  pari al 36,4% degli infortuni in complesso e al 50,5% dei casi mortali”.

    I settori della sanità e assistenza sociale sono stati i piu colpiti, a causa dei numerosi contagi da Covid del 2022. Al netto delle infezioni, però, il primo posto spetta alle costruzioni, in cui si registra anche il numero più alto di casi mortali, seguito dai trasporti e dal commercio.    

    Attività INAIL per la prevenzione 

    Con l'occasione il commissario ha sottolineato come sia “Indispensabile rafforzare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese… per un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese”.

    Ha  ricordato inoltre le seguenti iniziative annuali 

    • Per il bando Isi 2023, iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa,  è previsto un aumento delle risorse con lo  stanziamento di mezzo miliardo di euro.  Diminuito invece nel 2022 a 27mila il numero di  istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione presentate dalle aziende l’anno scorso, con una diminuzione complessiva del premio Inail di circa 164 milioni di euro.
    • Inail ha organizzato a partire dallo scorso marzo, il Forum della prevenzione “Made in Inail”, percorso di confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che ha toccato tutto il territorio nazionale.
    • con il bando Bric sono  attivati progetti di ricerca con oltre 200 partner  per più di 11 milioni di euro. 
    • il Bando innovazione tecnologica (Bit), promosso insieme al competence center Artes 4.0 ha messo invece a disposizione di start up, micro, piccole e medie impresedue milioni di euro per la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei contesti industriali.

    Attività  di assistenza INAIL e nuovi obiettivi

    Prosegue la sperimentazione clinica nel Centro Protesi di Budrio e nel Crm di Volterra , con un forte impulso allo sviluppo delle protesi attive di arto superiore e inferiore e alle ortesi motorizzate sia per gli  atleti paralimpici  che per la realizzazione dei dispositivi protesici per la vita quotidiana.

    Dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, per “prime cure” e protesico-riabilitative, nel 2022 l’Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali e più di 521mila prestazioni per “prime cure”.

     Alla voce investimenti, il commissario straordinario ha ricordato il Programma scuole innovative, che “ha l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici e ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento”, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro”

    Tra le priorità  per il futuro sono stati citati in particolare  l’ampliamento della tutela ai settori ancora esclusi e al lavoro autonomo. 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Ispezioni sul lavoro: si possono richiedere ?e come?

    Per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile richiedere l'intervento degli ispettori del lavoro.

    La Richiesta  può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da 

    • lavoratori,
    •  rappresentanti sindacali o
    •  altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza. 

    Va utilizzato il modello  31   disponibile sul sito dell'ispettorato anche in molte lingue straniere (inglese, francese, romeno, cinese, arabo, bengalese, punjabi, urdu, ucraino, russo)

    Il Modulo  deve essere accompagnato da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).

    ATTENZIONE il modulo RI non è  utilizzabile per impugnare un licenziamento.

    Le modalità per la consegna del modello 31

    Per presentare una richiesta d’intervento è possibile:

    •   consegnare il modulo personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro o 
    • inviarlo per posta ordinaria o posta elettronica, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato

     Violazioni segnalabili all'ispettorato

    Con il modello RI possono essere segnalate in particolare irregolarità come:

    • rapporti " in nero" o  effettuate con modalità diverse da quelle statuite per contratto
    • mancata retribuzione o mancato pagamento di tfr straordinari rimborsi spese ecc
    • mancato rispetto di  orari e tempi di lavoro, pause e riposi, 
    • utilizzo di videosorveglianza 

    L'ispettorato ricorda che :

    • per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamenti per  astensione/congedo di maternità o  malattia, la richiesta viene   trasmessa all’INPS o potrà essere richiesto di farlo  al denunciante 
    •  nei casi previsti   l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio  funzionario  avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.
    • per le richieste di intervento per le quali può maturare la prescrizione dei crediti di lavoro e dei  contributi previdenziali il denunciante, onde salvaguardare i  propri diritti, deve attivarsi inviando  al datore di lavoro con raccomandata a/r un atto formale di messa in mora,  per  interrompere i termin della prescrizione previsti per legge.