• Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: nel Decreto Lavoro obbligo di formazione per il datore

    Il decreto lavoro  48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori,  dall'altro  richiede a questi ultimi  nuovi adempimenti    per il rafforzamento della sicurezza   in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc.. 

    Vediamo di seguito le novità previste. 

    Sicurezza e  medico competente  

    Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n

    In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi  lo  suggerisca.

     il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. 

    In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei  requisiti.

    Formazione  e controlli per la sicurezza 

    Per il  settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.

    E' previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.  per contrastare  condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri. 

    In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro,  i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

     I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono  acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico. 

    Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta  la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

    Sicurezza e rafforzamento ispezioni 

    Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita   sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, 

    Le stesse informazioni  saranno  rese disponibili  anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

    Si prevede un maggiore ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  nell'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

    INAIL dovrà individuare, nell’ambito del personale in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato  da impiegare sul territorio della Regione siciliana nonché delle

    Province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile

    Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge  n.146-2021

    Ieri con la nota di consulenza giuridica  n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di  sospensione. Ha inoltre specificato  le possibilità di applicazione  del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.

     Ecco una sintesi dei contenuti della nota,  che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.

    Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi

    La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008  di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

    L'ispettorato precisa  innanzitutto che la nuova normativa prevede  l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma   resta ferma  la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei  terzi o per la pubblica incolumità”.

    Con la  circolare  n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche  la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi  di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:

    •  sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o 
    •  scavi aperti in strade di grande traffico, 
    •  demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente 
    •  lavori di rimozione di materiali nocivi
    • Attivita trasporto pubblico
    • fornitura di energia elettrica o gas
    • attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
    • interruzione di cicli produttivi  industriali / es nel settore chimico)

    Le valutazioni  vanno effettuate  da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .

    Inoltre si ricorda che la decisione   va accuratamente motivata–  come espressamente richiamato dal comma 5  dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.

    La nota precisa che  le stesse valutazioni sono da fare  anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.

    Da notare che vengono indicate anche  tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze  di tipo economico  produttivo  (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento  dei prodotti agricoli)  che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive,  potrebbe dare adito a contenziosi).

    Infine si sottolinea il fatto che  il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose 

    L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad  una completa regolarizzazione".