• Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: domanda di deroga VLE elettromagnetici

    E' stato pubblicato  il 4 ottobre 2022 nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Salute  sui  criteri di autorizzazione e  modalità di  richiesta di  deroga  ai valori limite di esposizione –  VLE  – agli agenti elettromagnetici nei luoghi di lavoro  fissati dal Testo Unico sulla sicurezza  D.LGS 81 2008 .

    Al decreto è allegato anche il  Modello di istanza.

    Il datore di lavoro deve  trasmettere istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'indirizzo : [email protected].

    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa .

    Entro sessanta giorni dalla convocazione il tavolo tecnico  formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga. 

    Il ministero puo richiedere ulteriori  informazioni , chiarimenti e e integrazione documentale a  supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

    Sulla base del parere favorevole viene emanato un decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute  con il  il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE, che viene  trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

     Le  stesse  modalità  si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Stampa 3D: le istruzioni INAIL per la sicurezza

    INAIL ha reso disponibile sul proprio sito una guida gratuita  per l'utilizzo delle nuove tecnologie della stampa  3 D  rivolta alla  riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il documento fornisce una panoramica delle attuali conoscenze e suggerisce le misure minime di prevenzione, sulla base anche dei recenti studi dell'agenzia europea per la salute  nei luoghi di lavoro EU OSHA

    Tecnologie 3d: di cosa si tratta 

    La stampa 3D è  una tecnologia rivoluzionaria nata nel 1986  che ha permesso negli ultimi anni  la creazione di protoptipi industriali a cosi molto piu bassi e grande rapidita . Si è rapidamente evoluta e attualmente viene impiegata in diversi settori, come le industrie aerospaziali,  automobilistiche, meccaniche, manifatturiere e medicali.   Consente di realizzare oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale  con l'utilizzzo di materiali diversificati , adatti alle diverse esigenze produttive  che comprendono:

    ■ materiali classici: polimeri, ceramiche, vetro, metalli  e legno;

    ■ materiali innovativi: materiali biologici e nanomateriali.

    Il loro utilizzo sempre  più diffuso contribuirà ad aumentare l’esposizione professionale a vari rischi la cui valutazione  va sempre   svolta in accordo con le prescrizioni legislative  del Testo Unico per la sicurezza (d. lgs 81 2008)

    Analisi del rischio sicurezza  della stampa 3D

    La guida si sofferma sull'analisi dei principali materiali utilizzati e suggerisce le possibili modalità di prevenzione dei rischi . Sottolinea in particolare che , poiché in tali processi raramente è possibile eliminare e/o sostituire l’agente nocivo (ovvero il materiale) né tantomeno la sua modalità di utilizzo, rappresentando entrambi il valore aggiunto di tale tecnologia, e poiché

    spesso non è nemmeno possibile ridurre il numero di lavoratori o i tempi di esposizione necessari per realizzare il  prodotto, è fondamentale implementare gli step successivi della gerarchia delle misure di gestione del rischio. In  particolare, devono essere potenziate

    •  le misure strutturali/ingegneristiche  per evitare che le emissioni si  diffondano nell’aria del luogo di lavoro, soprattutto nel caso di materiali da stampa in polvere (Figura 2).
    •  l’utilizzo di adeguati DPI
    • la formazione specifica dei lavoratori  nell'ambito di questa particolare tecnologia di produzione
  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: nuovo servizio VPS INAIL per l’ autovalutazione

    È  disponibile sul sito INAIL  un  nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro che sia affianca ai tradizionali   strumenti come schede e video informativi sulla normativa e sui regolamenti in vigore 

    Si chiama VPS, Valutazione Prestazioni Sicurezza  e  consente  avere  in autonomia, senza costi e in forma  semplice e sostanzialmente anonima,  un primo riscontro sul  rispetto  delle attuali prescrizioni di legge nella propria azienda, 

    L'applicazione  offre anche  la possibilita di:

    • valutare l'evoluzione delle proprie politiche prevenzionali tenendo traccia dei cambiamenti e delle implementazioni 
    •  confrontare le proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

    Il Vps  è rivolto a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate, consentendo di intervenire in caso di gravi inadeguatezze  ad evitare  rischi per il personale, oltre che possibili sanzioni.

    Il comunicato dell'istituto sottolinea che l’applicativo non ha pretese di  essere esaustivo  né di poter fornire  soluzioni specifiche per  tutti  processi produttivi, tipologie di organizzazioni e di rischio e , soprattutto non sostituisce la valutazione di tutti i rischi a carico del datore di lavoro, con i relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08, ma puo dare una prima utile base di valutazione soprattutto a micro e piccole imprese 

    Qui la pagina di accesso al servizio  (Sono richiesti SPID o CIE o CNS o credenziali INAIL )

    L'applicativo è collegato con le  sezioni informative dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail.  Si ricorda che  in questa sezione  sono a disposizione molti  approfondimenti normativi e tecnici , in continuo aggiornamento  che consentono di 

    • ampliare le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
    •  facilitare la gestione del rischio derivante dai diversi agenti e la  progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro , per i  benessere dei lavoratori.

    L a sezione Conoscere il rischio è articolata in  brevi pagine descrittive di facile lettura che introducono alla consultazione di schede e documenti tecnici di maggiore approfondimento, sui seguenti specifici argomenti :

    o    Agenti biologici

    o    Banca dati agenti biologici – statistiche

    o    Agenti cancerogeni e mutageni

    o    Agenti chimici

    o    Agenti fisici

    o    Atmosfere esplosive

    o    Attrezzature di lavoro

    o    Ergonomia

    o    Nanotecnologia

    o    Polveri e fibre

    o    Banca dati esposizione silice

    o    Rischio elettrico.    

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile

    Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge  n.146-2021

    Ieri con la nota di consulenza giuridica  n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di  sospensione. Ha inoltre specificato  le possibilità di applicazione  del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.

     Ecco una sintesi dei contenuti della nota,  che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.

    Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi

    La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008  di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

    L'ispettorato precisa  innanzitutto che la nuova normativa prevede  l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma   resta ferma  la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei  terzi o per la pubblica incolumità”.

    Con la  circolare  n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche  la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi  di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:

    •  sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o 
    •  scavi aperti in strade di grande traffico, 
    •  demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente 
    •  lavori di rimozione di materiali nocivi
    • Attivita trasporto pubblico
    • fornitura di energia elettrica o gas
    • attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
    • interruzione di cicli produttivi  industriali / es nel settore chimico)

    Le valutazioni  vanno effettuate  da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .

    Inoltre si ricorda che la decisione   va accuratamente motivata–  come espressamente richiamato dal comma 5  dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.

    La nota precisa che  le stesse valutazioni sono da fare  anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.

    Da notare che vengono indicate anche  tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze  di tipo economico  produttivo  (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento  dei prodotti agricoli)  che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive,  potrebbe dare adito a contenziosi).

    Infine si sottolinea il fatto che  il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose 

    L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad  una completa regolarizzazione".

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: firmato un protocollo per la formazione nelle scuole

    Informazione e formazione sui temi  della sicurezza sul lavoro  nelle scuole per studenti e docenti. Lo sforzo  per diffondere una cultura di maggiore attenzione e responsabilità anche personale parte dall'ambito scolastico.

     Sulla base di questi principi condivisi è stato firmato ieri dal Ministro del lavoro Orlando , dal Ministro dell'Istruzione Bianchi,  dal presidente INAIL Bettoni e dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro Giordano,  un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura  della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento.

    L'accordo ha una durata triennale e intende mettere in campo una serie di proposte  informative educative e didattiche,  oltre che  predisporre gli strumenti operativi aggiornati, per sensibilizzare su temi della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, sia docenti che studenti e ,  in  particolare :

    •  per gli  studenti piu  prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o
    •  quelli coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”.

    Le azioni e gli strumenti previsti dal Protocollo saranno proposte anche a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, come  tirocini curriculari e stage,sottoponendoli al vaglio della Conferenza delle Regioni.

    L’obiettivo è ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici nei luoghi di lavoro  purtroppo ancora troppo numerosi.

    La programmazione e organizzazione dei piani di attività da realizzare è affidata a  un Comitato di coordinamento  composto da cinque rappresentanti, di cui due per il ministero dell’Istruzione, uno per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL, incaricato anche di  curare il  monitoraggio dell' attuazione delle singole iniziative e dei relativi risultati.

    I Ministri Bianchi e Orlando hanno sottolineato l'importanza del protocollo, che considerano un passo in avanti importante:"Lavorare sulla cultura della sicurezza  significa fare un investimento di lungo periodo per contrastare il fenomeno inaccettabile degli incidenti sul lavoro", ha detto il ministro Bianchi 

    Qui il testo integrale

    Si segnalano in particolare alcuni impegni specifici impegni presi da ciascuna parte : 

    SOGGETTI COINVOLTI PROGETTI E INIZIATIVE  PREVISTE
    Ministero dell'istruzione
    •  rendere disponibile la piattaforma tecnologica  per il corso  in modalità e-learning “Studiare il lavoro” dell'INAIL e favorire la  promozione e  dell’iniziativa, il cui progetto  sarà  riconosciuto come credito formativo;
    •  supportare le istituzioni scolastiche nell’applicazione degli strumenti E
    • predisporre altri strumenti operativi (schede a supporto delle scuole e delle strutture ospitanti)  nell’ambito dei PCTO.

    Ministero del lavoro 
    • organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversalie per l'Orientamento” (studenti, dirigenti scolastici e docenti)

    Ispettorato nazionale del lavoro 
    • emanare circolari e indicazioni operative specifiche per le attività relative ai tirocini extracurricolari e ai percorsi formativi scuola-lavoro
    •  predisporre  verifiche  mirate nelle aziende ospitanti PCTO e tirocini
    INAIL
    • supporto per l’individuazione dei docenti in possesso dei  requisiti per la formazione sulla salute e sicurezza 
    • effettuare interventi formativi di aggiornamento rivolti ai docenti-formatori 
    • adeguare il  corso di formazione generale  previsto dall’articolo 37 del  decreto legislativo n. 81/ 2008, denominato “Studiare  il lavoro”;
    •  realizzare UN corso di formazione specifica per i settori della classe di rischio basso da erogarsi in modalità e-learning.