• Sicurezza sul Lavoro

    Rischio calore: vademecum per la tutela dei lavoratori

    Anche quest'anno vista l ondata di calore  estremo che sta interessando la nostra  penisola,   l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una  Nota 5056 del 13 luglio 2023  per  riepilogare  le principali indicazioni  per la tutela della salute dei lavoratori , sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

    La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le  indicazioni operative  della nota prot. INL 4753 del  26/07/2022

    Ieri  20 luglio 2023  il Ministero del lavoro ha pubblicato un utile VADEMECUM di istruzioni.

    Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti

    Sulla  valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative  misure di mitigazione,  l'ispettorato  richiama i documenti INAIL :  Agenti Fisici  e sullo stress termico   in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione  controllo ella temperatura e dello stress termico 

    IN particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI 

    Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022  si può fare riferimento al  sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti  reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati,  specifici per i settori occupazionali.

    Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall'INAIL  sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono

    alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

    Gestione del rischio calore e  sanzioni per inadempienze

    L'ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico  in particolare nei settori piu esposti ovvero

    • edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
    •  comparto estrattivo, 
    • settore agricolo e della manutenzione del verde, 
    • comparto marittimo e balneare.
    •  orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);

    Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve  tenere conto  anche del

    • tipo di mansione, 
    • del luogo di lavoro e  della dimensione aziendale e 
    • delle specifiche  caratteristiche del lavoratore,  in primis l'età.

    Il personale ispettivo è  tenuto quindi a verificare  che il DVR contenga  misure di prevenzione e protezione;  in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008,  l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione  delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie  evitare/ridurre il rischio.

    Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione  gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all'articolo 19 che, si ricorda,  prevede sanzioni  amministrative fino a 3mila euro  e l'arresto fino a 3 mesi.

    Cassa integrazione per rischio caldo

    Infine la Nota 5056  ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS  le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse, tra cui il caldo estremo.

    Come ricordato nel messaggio INPS  2999/2022   la CIGO per temperature elevate  è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»

    La causale del meteo avverso comprende infatti anche le  temperature elevate come possono essere quelle di questi giorni  OLTRE I 35 GRADI, ovvero temperature anche al disotto dei 35 gradi centigradi , considerando che  la temperatura percepita che può essere  più elevata di quella reale.

    AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2023

    Con il messaggio 2719 del 20 luglio 2023 INPS ha riepilogato le istruzioni precisando che dal 2022 hanno diritto anche le aziende assistite da Fonsdo integrazione INPS e Fondi di solidarietà bilaterali

    Qui ulteriori informazioni e  il facsimile  CIGO per meteo avverso da inviare con la relazione tecnica.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Valutazione rischio sicurezza: online la piattaforma per i datori di lavoro

    Con la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 INAIL  informa che è disponibile online la  nuova piattaforma per aiutare i datori di lavoro nella predisposizione  del Documento di valutazione dei rischi obbligatorio per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

    L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti,  è disponibile da oggi  sul sito  www.inail.it.  al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione  del rischio  e mette a disposizione dei datori di lavoro tutti  gli strumenti utili .

    Tutti gli strumenti applicativi e i documenti di approfondimento linee guida ecc. sono elencati nell'allegato alla circolare 

    La predisposizione dl servizio era stata prevista  all'interno della riforma Jobs Act  dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e  semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della

    legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha modificato il Testo unico 81/2001 richiedendo  che lnail provvedesse “anche in  collaborazione con le aziende sanitarie locali per il  tramite del coordinamento tecnico  delle Regioni e altri enti competenti , a rendere disponibili  al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli di rischio”.

    Previsione attuata oggi con il nuovo ambiente  di consultazione interattivo (repository)  che permette di individuare soluzioni  tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro.

    Strumenti valutazione del rischio INAIL 

    La ricerca può avvenire utilizzando dei filtri per selezionare  lo strumento più adatto  alle esigenze dell'azienda, sulla base di 

    • • Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e IIlivello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
    • • Tipologia di rischio
    • • Tipo di strumento ( Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software )

    La piattaforma offre inoltre tutti i materiali  di approfondimento e le pubblicazioni  scaricabili per essere conservati.

    Infine sono sempre disponibili per ulteriori informazioni:

    1.  nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it   il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online eper approfondimenti normativi e procedurali.
    2. il  Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia  da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di  ciascun utente.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: nel Decreto Lavoro obbligo di formazione per il datore

    Il decreto lavoro  48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori,  dall'altro  richiede a questi ultimi  nuovi adempimenti    per il rafforzamento della sicurezza   in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc.. 

    Vediamo di seguito le novità previste. 

    Sicurezza e  medico competente  

    Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n

    In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi  lo  suggerisca.

     il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. 

    In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei  requisiti.

    Formazione  e controlli per la sicurezza 

    Per il  settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.

    E' previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.  per contrastare  condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri. 

    In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro,  i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

     I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono  acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico. 

    Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta  la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

    Sicurezza e rafforzamento ispezioni 

    Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita   sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, 

    Le stesse informazioni  saranno  rese disponibili  anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

    Si prevede un maggiore ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  nell'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

    INAIL dovrà individuare, nell’ambito del personale in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato  da impiegare sul territorio della Regione siciliana nonché delle

    Province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Medico competente: quando è obbligatoria la nomina

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale  l'interpello n. 2 del 14 marzo 2023 sulle ipotesi previste dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) in tema di obbligo di nomina del medico competente. Il quesito era stato posto  dall' ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola.

    Si chiedeva in  particolare se "il combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 1, lettera a) e dell'articolo 29, comma 1, del testo unico determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine di un suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria."

    La risposta della Commissione Interpelli ripercorre  la normativa in materia  con gli articoli del testo unico sulla sicurezza. (Qui il testo).

    Viene evidenziato in particolare che:

    – l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;

    Si richiama inoltre il precedente interpello n. 2/2022  in cui è stato affermato che  “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”; per cui :"   la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

    In sostanza l' il testo Unico prevede  l'obbligo della sorveglianza sanitaria  nei casi specifici di 

    • esposizione ad agenti biologici e fisici,
    • esposizione  all'amianto,  esposizione ai campi elettromagnetici,
    • esposizione sistematica  o abituale (per 20 ore settimanali) ai video terminali.

    Si conclude che se l'istituzione scolastica cui fa riferimento  interpellante non rientra in tali situazioni  non  si considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria , da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato, e quindi neppure  la nomina del medico competente , come specificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a). 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza, nomina per un solo responsabile in azienda

    Con l'interpello 3 2022 del 20 dicembre 2022,   la Commissione interpelli del Ministero del lavoro ha risposto alla domanda di un dipartimento di polizia locale e del  relativo sindacato,  che  chiedeva se la figura del Reponsabile del servizio di prevenzione e protezione ai fini della sicurezza,  la cui nomina è obbligatoria per il datore di lavoro, come previsto  dal decreto lgs 81 2008,   possa essere individuato in piu figure all'interno dell'organizzazione oppure debba essere unico.

    Nella risposta la Commissione  ripercorre la normativa sui caratteri e la funzione del servizio e del suo responsabile concludendo (in maniera non esplicita in verità)  che se ne deduce l'unicità della figura del RSPP  in quando tra le sue funzioni è indicato il coordinamento del citato servizio, ruolo che non puo che fare capo ad un unica persona.

    Il servizio prevenzione e protezione per la sicurezza

    • il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è descritto dalla normativa come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” 
    • il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle  persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione  dai rischi professionali per i lavoratori”;

    Il datore di lavoro è tenuto dunque a organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, personalmente eo attraverso l' incarico persone o servizi esterni 

    Tra gli obblighi previsti esplicitamente all'art. 17 del TU Sicurezza c'è infatti  la nomina di 

    1. un responsabile del servizio, come descritto sopra, sempre nominato al singolare  nell'articolato, e 
    2.  degli eventuali ulteriori addetti al servizio

    Qui il testo del d.lgs 81 2008 – (testo Unico Sicurezza) aggiornato al 2022.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: domanda di deroga VLE elettromagnetici

    E' stato pubblicato  il 4 ottobre 2022 nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Salute  sui  criteri di autorizzazione e  modalità di  richiesta di  deroga  ai valori limite di esposizione –  VLE  – agli agenti elettromagnetici nei luoghi di lavoro  fissati dal Testo Unico sulla sicurezza  D.LGS 81 2008 .

    Al decreto è allegato anche il  Modello di istanza.

    Il datore di lavoro deve  trasmettere istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'indirizzo : [email protected].

    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa .

    Entro sessanta giorni dalla convocazione il tavolo tecnico  formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga. 

    Il ministero puo richiedere ulteriori  informazioni , chiarimenti e e integrazione documentale a  supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

    Sulla base del parere favorevole viene emanato un decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute  con il  il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE, che viene  trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

     Le  stesse  modalità  si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati: