• Sicurezza sul Lavoro

    Rischio calore: vademecum per la tutela dei lavoratori

    Anche quest'anno vista l ondata di calore  estremo che sta interessando la nostra  penisola,   l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una  Nota 5056 del 13 luglio 2023  per  riepilogare  le principali indicazioni  per la tutela della salute dei lavoratori , sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

    La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le  indicazioni operative  della nota prot. INL 4753 del  26/07/2022

    Ieri  20 luglio 2023  il Ministero del lavoro ha pubblicato un utile VADEMECUM di istruzioni.

    Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti

    Sulla  valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative  misure di mitigazione,  l'ispettorato  richiama i documenti INAIL :  Agenti Fisici  e sullo stress termico   in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione  controllo ella temperatura e dello stress termico 

    IN particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI 

    Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022  si può fare riferimento al  sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti  reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati,  specifici per i settori occupazionali.

    Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall'INAIL  sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono

    alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

    Gestione del rischio calore e  sanzioni per inadempienze

    L'ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico  in particolare nei settori piu esposti ovvero

    • edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
    •  comparto estrattivo, 
    • settore agricolo e della manutenzione del verde, 
    • comparto marittimo e balneare.
    •  orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);

    Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve  tenere conto  anche del

    • tipo di mansione, 
    • del luogo di lavoro e  della dimensione aziendale e 
    • delle specifiche  caratteristiche del lavoratore,  in primis l'età.

    Il personale ispettivo è  tenuto quindi a verificare  che il DVR contenga  misure di prevenzione e protezione;  in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008,  l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione  delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie  evitare/ridurre il rischio.

    Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione  gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all'articolo 19 che, si ricorda,  prevede sanzioni  amministrative fino a 3mila euro  e l'arresto fino a 3 mesi.

    Cassa integrazione per rischio caldo

    Infine la Nota 5056  ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS  le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse, tra cui il caldo estremo.

    Come ricordato nel messaggio INPS  2999/2022   la CIGO per temperature elevate  è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»

    La causale del meteo avverso comprende infatti anche le  temperature elevate come possono essere quelle di questi giorni  OLTRE I 35 GRADI, ovvero temperature anche al disotto dei 35 gradi centigradi , considerando che  la temperatura percepita che può essere  più elevata di quella reale.

    AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2023

    Con il messaggio 2719 del 20 luglio 2023 INPS ha riepilogato le istruzioni precisando che dal 2022 hanno diritto anche le aziende assistite da Fonsdo integrazione INPS e Fondi di solidarietà bilaterali

    Qui ulteriori informazioni e  il facsimile  CIGO per meteo avverso da inviare con la relazione tecnica.

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    Valutazione rischio sicurezza: online la piattaforma per i datori di lavoro

    Con la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 INAIL  informa che è disponibile online la  nuova piattaforma per aiutare i datori di lavoro nella predisposizione  del Documento di valutazione dei rischi obbligatorio per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

    L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti,  è disponibile da oggi  sul sito  www.inail.it.  al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione  del rischio  e mette a disposizione dei datori di lavoro tutti  gli strumenti utili .

    Tutti gli strumenti applicativi e i documenti di approfondimento linee guida ecc. sono elencati nell'allegato alla circolare 

    La predisposizione dl servizio era stata prevista  all'interno della riforma Jobs Act  dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e  semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della

    legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha modificato il Testo unico 81/2001 richiedendo  che lnail provvedesse “anche in  collaborazione con le aziende sanitarie locali per il  tramite del coordinamento tecnico  delle Regioni e altri enti competenti , a rendere disponibili  al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli di rischio”.

    Previsione attuata oggi con il nuovo ambiente  di consultazione interattivo (repository)  che permette di individuare soluzioni  tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro.

    Strumenti valutazione del rischio INAIL 

    La ricerca può avvenire utilizzando dei filtri per selezionare  lo strumento più adatto  alle esigenze dell'azienda, sulla base di 

    • • Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e IIlivello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
    • • Tipologia di rischio
    • • Tipo di strumento ( Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software )

    La piattaforma offre inoltre tutti i materiali  di approfondimento e le pubblicazioni  scaricabili per essere conservati.

    Infine sono sempre disponibili per ulteriori informazioni:

    1.  nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it   il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online eper approfondimenti normativi e procedurali.
    2. il  Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia  da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di  ciascun utente.

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    Rischio agenti cancerogeni sul lavoro: rapporto INAIL

    Inail ha reso disponibile ieri un approfondito e completo rapporto sui rischi di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro :  "L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia – Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)".

     (Qui il testo integrale),  in  cui vengono illustrati in dettaglio il quadro di riferimento attuale  la normativa e gli obblighi dei datori di lavoro  con  la tabelle comparative sulle situazioni i dati e gli strumenti utilizzati  negli altri paesi europei, e non solo . Vediamo i principali aspetti  

    Registro esposizione agenti cancerogeni 

    Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori produttivi,  ricorda il rapporto,  li si può trovare:

    •  come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori  di ricerca), o 
    • come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura  stradale, produzione della gomma).

     La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs.  81/2008 e introduzione s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana, che sono definiti in dettaglio dall’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

    Va  ricordato anche  l'obbligo previsto all’articolo 243 del decreto legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza  per cui i lavoratori esposti al rischio di sviluppare neoplasie correlate al contatto con sostanze impiegate nello svolgimento del proprio lavoro siano iscritti in un registro istituito dal datore di lavoro, in cui venga riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente.  Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'INAIL  e le Unità sanitarie locali, sono incaricati della  gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri con i livelli di esposizione ad agenti cancerogeni, degli elenchi dei lavoratori esposti, delle cartelle sanitarie e di rischio.

    Analisi dei dati del SIREP INAIL 

    I dati dei registri sono  raccolti sistematicamente nel Sistema informatico registri di esposizione professionale (Sirep), sul quale  si basa la pubblicazione in commento 

    In particolare sono stati raccolti e analizzati e i dati del Sirep dal 1994 al 2021  con uno studio comparativo con la situazione di altri Stati, sia comunitari che internazionali. 

    I dati sono divisi per regioni, per ciascuna delle quali viene riportata la descrizione del rischio (agente/classi di agenti cancerogeni), per tipologia di azienda e settore economico di attività. 

    Sono pubblicate quindi le tabelle di sintesi  che descrivono la distribuzione delle diverse circostanze di esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro, esposte anche su base regionale  e specifiche per ciascun settore economico. 

    Dato  il  lungo periodo di latenza tra esposizione ad agenti cancerogeni e insorgenza dei sintomi patologici  che non facilita la  correlazione con le cause lavorative, lL'istituto sottolinea anche con questo rapporto l'importanza dell'attività di prevenzione e sorveglianza  con il fine ultimo di ridurre il rischio oncogeno negli ambienti di lavoro .

    La sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale  è  considerata essenziale per l’individuazione e la prevenzione primaria in questa particolare tipologia di rischi.

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    Protocollo sicurezza Porti italiani con MIT e INAIL

    E' stato firmato  il 12 aprile  e pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito INAIL un nuovo   Protocollo d’intesa   tra Ministero delle infrastrutture, INAIL e Assoporti, l'associazione delle strutture portuali italiane, per la realizzazione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione  della cultura della sicurezza .

    Il documento è stato elaborato dopo una fase di approfondita indagine sulla situazione da parte di  Infor.MO, sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro. E' emerso  che  i lavoratori portuali che si infortunano sono principalmente facchini e addetti alla movimentazione merci e al magazzino, seguiti dai conduttori di mezzi pesanti e camion e dai meccanici, riparatori e manutentori macchine su navi. La maggioranza degli incidenti avviene nelle aree operative (banchine) o di viabilità e stoccaggio (piazzali) dei porti, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci. Le modalità più frequenti sono: 

    • gli investimenti, in quanto è ancora necessaria la presenza del lavoratore pur  in cicli produttivi ad automazione crescente, 
    • le cadute dall’alto di gravi e 
    • le cadute dall’alto o in profondità dell’infortunato.

    Il protocollo ha durata triennale dalla data della stipula e ha  le seguenti finalità 

    1. – implementazione di strumenti e metodologie semplificati per una rilevazione degli  incidenti sul lavoro in ambito specificamente portuale, con una evidenza di quelli connessi alle operazioni e servizi portuali;
    2. – azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di  prevenzione nelle imprese;
    3. – iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti prevedono il coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, delle  Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni  di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, che insieme a   Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

    Gli ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, che dovranno indicare:

    – gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;

    – la composizione del Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal dirigente responsabile della sicurezza dell’AdSP e da analoghi

    rappresentanti dell’Inail, che condividerà i risultati raggiunti  con il Comitato di coordinamento;

    – gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la  realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime  di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;

    – gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il  diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;

    – la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del   Protocollo d’intesa.

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    Medico competente: quando è obbligatoria la nomina

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale  l'interpello n. 2 del 14 marzo 2023 sulle ipotesi previste dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) in tema di obbligo di nomina del medico competente. Il quesito era stato posto  dall' ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola.

    Si chiedeva in  particolare se "il combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 1, lettera a) e dell'articolo 29, comma 1, del testo unico determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine di un suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria."

    La risposta della Commissione Interpelli ripercorre  la normativa in materia  con gli articoli del testo unico sulla sicurezza. (Qui il testo).

    Viene evidenziato in particolare che:

    – l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;

    Si richiama inoltre il precedente interpello n. 2/2022  in cui è stato affermato che  “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”; per cui :"   la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

    In sostanza l' il testo Unico prevede  l'obbligo della sorveglianza sanitaria  nei casi specifici di 

    • esposizione ad agenti biologici e fisici,
    • esposizione  all'amianto,  esposizione ai campi elettromagnetici,
    • esposizione sistematica  o abituale (per 20 ore settimanali) ai video terminali.

    Si conclude che se l'istituzione scolastica cui fa riferimento  interpellante non rientra in tali situazioni  non  si considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria , da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato, e quindi neppure  la nomina del medico competente , come specificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a). 

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    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati:
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    Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi 2022 e novità

    Il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto  numerose modifiche  al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13,   che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni. 

    L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni  sui nuovi  obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti,  Per la piena attuazione si è in attesa dell'Accordo Stato Regioni  da  emanarsi entro il 30 giugno 2022.

    AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022 

    Sul tema è intervenuto anche  un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21 2022 (legge 52 2022 pubblicata in gazzetta il 23 maggio 2022) che, almeno fino all'emanazione dell'Accordo,  proroga la possibilità di formazione a distanza ( prevista per l'emergenza COVID 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.

     Si prevede infatti  l’equiparazione  tra formazione in videoconferenza ( in modalità sincrona) e formazione in presenza ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

     Vediamo di seguito le principali indicazioni sugli aspetti  dela riforma  già in vigore, come  indicati dalla precedente circolare dell'ispettorato del Lavoro.

    Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti

    Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in  relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speCifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità  come detto si attende  l'accordo da definire  in sede di   Conferenza permanente Stato,  Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2022.

    Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi  previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.

    La carenza di questi requisiti attualmente  non potrà costituire  motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta  del meccanismo  per cui   l’organo di vigilanza   impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi  e  in caso di adempimento, con il  pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda  si  ottiene l'estinzione del procedimento penale).

    In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.

    Obbligo di addestramento

     Un'altra rilevante  novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi  obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi.

    In precedenza,  si richiedeva che lo svolgimento  dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto",  mentre si prevede  ora  specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di  protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di  lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

    Questi aspetti, afferma la circolare dell'ispettorato,  a differenza dei precedenti, trovano immediata  applicazione dal 21 dicembre 2021.

    Si specifica anche che  il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro  informatizzato” riguarderà,  le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del  provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e  che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema  pero l'ispettorato si riserva l’emanazione di una  specifica disposizione.