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Sicurezza: domanda di deroga VLE elettromagnetici
E' stato pubblicato il 4 ottobre 2022 nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Salute sui criteri di autorizzazione e modalità di richiesta di deroga ai valori limite di esposizione – VLE – agli agenti elettromagnetici nei luoghi di lavoro fissati dal Testo Unico sulla sicurezza D.LGS 81 2008 .
Al decreto è allegato anche il Modello di istanza.
Il datore di lavoro deve trasmettere istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'indirizzo : [email protected].
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa .
Entro sessanta giorni dalla convocazione il tavolo tecnico formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga.
Il ministero puo richiedere ulteriori informazioni , chiarimenti e e integrazione documentale a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.
Sulla base del parere favorevole viene emanato un decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute con il il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE, che viene trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.
Le stesse modalità si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022
Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta di
- DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
- DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
- DM 03 settembre 2021 recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.
Decreti sulla prevenzione antincendio
Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti
Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso) ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione di tali interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).
Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:
l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e
stabilisce i criteri per la gestione delle misure di sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .
Ad esempio
- nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori ,
- in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
- in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,
deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza, e indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .
Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove richiesta).
Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Allegati: -
Stampa 3D: le istruzioni INAIL per la sicurezza
INAIL ha reso disponibile sul proprio sito una guida gratuita per l'utilizzo delle nuove tecnologie della stampa 3 D rivolta alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il documento fornisce una panoramica delle attuali conoscenze e suggerisce le misure minime di prevenzione, sulla base anche dei recenti studi dell'agenzia europea per la salute nei luoghi di lavoro EU OSHA
Tecnologie 3d: di cosa si tratta
La stampa 3D è una tecnologia rivoluzionaria nata nel 1986 che ha permesso negli ultimi anni la creazione di protoptipi industriali a cosi molto piu bassi e grande rapidita . Si è rapidamente evoluta e attualmente viene impiegata in diversi settori, come le industrie aerospaziali, automobilistiche, meccaniche, manifatturiere e medicali. Consente di realizzare oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale con l'utilizzzo di materiali diversificati , adatti alle diverse esigenze produttive che comprendono:
■ materiali classici: polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno;
■ materiali innovativi: materiali biologici e nanomateriali.
Il loro utilizzo sempre più diffuso contribuirà ad aumentare l’esposizione professionale a vari rischi la cui valutazione va sempre svolta in accordo con le prescrizioni legislative del Testo Unico per la sicurezza (d. lgs 81 2008)
Analisi del rischio sicurezza della stampa 3D
La guida si sofferma sull'analisi dei principali materiali utilizzati e suggerisce le possibili modalità di prevenzione dei rischi . Sottolinea in particolare che , poiché in tali processi raramente è possibile eliminare e/o sostituire l’agente nocivo (ovvero il materiale) né tantomeno la sua modalità di utilizzo, rappresentando entrambi il valore aggiunto di tale tecnologia, e poiché
spesso non è nemmeno possibile ridurre il numero di lavoratori o i tempi di esposizione necessari per realizzare il prodotto, è fondamentale implementare gli step successivi della gerarchia delle misure di gestione del rischio. In particolare, devono essere potenziate
- le misure strutturali/ingegneristiche per evitare che le emissioni si diffondano nell’aria del luogo di lavoro, soprattutto nel caso di materiali da stampa in polvere (Figura 2).
- l’utilizzo di adeguati DPI
- la formazione specifica dei lavoratori nell'ambito di questa particolare tecnologia di produzione
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Sicurezza: nuovo servizio VPS INAIL per l’ autovalutazione
È disponibile sul sito INAIL un nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro che sia affianca ai tradizionali strumenti come schede e video informativi sulla normativa e sui regolamenti in vigore
Si chiama VPS, Valutazione Prestazioni Sicurezza e consente avere in autonomia, senza costi e in forma semplice e sostanzialmente anonima, un primo riscontro sul rispetto delle attuali prescrizioni di legge nella propria azienda,
L'applicazione offre anche la possibilita di:
- valutare l'evoluzione delle proprie politiche prevenzionali tenendo traccia dei cambiamenti e delle implementazioni
- confrontare le proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.
Il Vps è rivolto a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate, consentendo di intervenire in caso di gravi inadeguatezze ad evitare rischi per il personale, oltre che possibili sanzioni.
Il comunicato dell'istituto sottolinea che l’applicativo non ha pretese di essere esaustivo né di poter fornire soluzioni specifiche per tutti processi produttivi, tipologie di organizzazioni e di rischio e , soprattutto non sostituisce la valutazione di tutti i rischi a carico del datore di lavoro, con i relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08, ma puo dare una prima utile base di valutazione soprattutto a micro e piccole imprese
Qui la pagina di accesso al servizio (Sono richiesti SPID o CIE o CNS o credenziali INAIL )
L'applicativo è collegato con le sezioni informative dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail. Si ricorda che in questa sezione sono a disposizione molti approfondimenti normativi e tecnici , in continuo aggiornamento che consentono di
- ampliare le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
- facilitare la gestione del rischio derivante dai diversi agenti e la progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro , per i benessere dei lavoratori.
L a sezione Conoscere il rischio è articolata in brevi pagine descrittive di facile lettura che introducono alla consultazione di schede e documenti tecnici di maggiore approfondimento, sui seguenti specifici argomenti :
o Agenti biologici
o Banca dati agenti biologici – statistiche
o Agenti cancerogeni e mutageni
o Agenti chimici
o Agenti fisici
o Atmosfere esplosive
o Attrezzature di lavoro
o Ergonomia
o Nanotecnologia
o Polveri e fibre
o Banca dati esposizione silice
o Rischio elettrico.
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Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile
Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge n.146-2021
Ieri con la nota di consulenza giuridica n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di sospensione. Ha inoltre specificato le possibilità di applicazione del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.
Ecco una sintesi dei contenuti della nota, che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.
Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi
La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
L'ispettorato precisa innanzitutto che la nuova normativa prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma resta ferma la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Con la circolare n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:
- sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o
- scavi aperti in strade di grande traffico,
- demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente
- lavori di rimozione di materiali nocivi
- Attivita trasporto pubblico
- fornitura di energia elettrica o gas
- attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
- interruzione di cicli produttivi industriali / es nel settore chimico)
Le valutazioni vanno effettuate da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .
Inoltre si ricorda che la decisione va accuratamente motivata– come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.
La nota precisa che le stesse valutazioni sono da fare anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.
Da notare che vengono indicate anche tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze di tipo economico produttivo (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento dei prodotti agricoli) che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive, potrebbe dare adito a contenziosi).
Infine si sottolinea il fatto che il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose
L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione".
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Sicurezza: firmato un protocollo per la formazione nelle scuole
Informazione e formazione sui temi della sicurezza sul lavoro nelle scuole per studenti e docenti. Lo sforzo per diffondere una cultura di maggiore attenzione e responsabilità anche personale parte dall'ambito scolastico.
Sulla base di questi principi condivisi è stato firmato ieri dal Ministro del lavoro Orlando , dal Ministro dell'Istruzione Bianchi, dal presidente INAIL Bettoni e dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro Giordano, un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento.
L'accordo ha una durata triennale e intende mettere in campo una serie di proposte informative educative e didattiche, oltre che predisporre gli strumenti operativi aggiornati, per sensibilizzare su temi della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, sia docenti che studenti e , in particolare :
- per gli studenti piu prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o
- quelli coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”.
Le azioni e gli strumenti previsti dal Protocollo saranno proposte anche a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, come tirocini curriculari e stage,sottoponendoli al vaglio della Conferenza delle Regioni.
L’obiettivo è ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici nei luoghi di lavoro purtroppo ancora troppo numerosi.
La programmazione e organizzazione dei piani di attività da realizzare è affidata a un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti, di cui due per il ministero dell’Istruzione, uno per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL, incaricato anche di curare il monitoraggio dell' attuazione delle singole iniziative e dei relativi risultati.
I Ministri Bianchi e Orlando hanno sottolineato l'importanza del protocollo, che considerano un passo in avanti importante:"Lavorare sulla cultura della sicurezza significa fare un investimento di lungo periodo per contrastare il fenomeno inaccettabile degli incidenti sul lavoro", ha detto il ministro Bianchi
Si segnalano in particolare alcuni impegni specifici impegni presi da ciascuna parte :
SOGGETTI COINVOLTI PROGETTI E INIZIATIVE PREVISTE Ministero dell'istruzione - rendere disponibile la piattaforma tecnologica per il corso in modalità e-learning “Studiare il lavoro” dell'INAIL e favorire la promozione e dell’iniziativa, il cui progetto sarà riconosciuto come credito formativo;
- supportare le istituzioni scolastiche nell’applicazione degli strumenti E
- predisporre altri strumenti operativi (schede a supporto delle scuole e delle strutture ospitanti) nell’ambito dei PCTO.
Ministero del lavoro - organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversalie per l'Orientamento” (studenti, dirigenti scolastici e docenti)
Ispettorato nazionale del lavoro - emanare circolari e indicazioni operative specifiche per le attività relative ai tirocini extracurricolari e ai percorsi formativi scuola-lavoro
- predisporre verifiche mirate nelle aziende ospitanti PCTO e tirocini
INAIL - supporto per l’individuazione dei docenti in possesso dei requisiti per la formazione sulla salute e sicurezza
- effettuare interventi formativi di aggiornamento rivolti ai docenti-formatori
- adeguare il corso di formazione generale previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/ 2008, denominato “Studiare il lavoro”;
- realizzare UN corso di formazione specifica per i settori della classe di rischio basso da erogarsi in modalità e-learning.