• Studi di Settore

    Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione

    Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.

    Qui il testo coordinato della legge con il decreto

    Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.

    Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione

    Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.

    Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato  molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

    Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:

    • la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

    Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:

    • entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
    • o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.

    La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.

    Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)

    In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:

    • contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
    • ma anche i contribuenti che:
      • applicano il regime forfetario,
      • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
      • presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
      • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

    Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

    Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

    Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.

  • Studi di Settore

    ISA: tutte le regole da conoscere

    L'agenzia delle Entrate informa della pubblicazione della nuova guida per gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Argomenti principali del tool delle Entrate, aggiornato a luglio, sono:

    • come si applicano gli indici, 
    • le cause di esclusione, 
    • in cosa consistono i criteri di premialità, 
    • termini e modalità di presentaizone del relativo Modello ISA per la comunicazione dei dati. 

    Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono uno strumento attraverso il quale viene fornito ai professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale, introdotti con il Dl n. 50/2017 e in nsostituzione degli studi di settore, al fine di una premialità legata a certi parametri.

    ISA: tutte le regole da conoscere

    L'agenzia evidenzia che l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:

    • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
    • rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.

    La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

    • indicatori elementari di affidabilità,
    •  indicatori elementari di anomalia.

    La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.

    Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.

    Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali

    La guida ADE è suddivisa in sette capitoli con i seguenti approfondimenti:

    • i capitoli I e II si focalizzano sulle peculiarità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale come strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia;
    • il capitolo III si incentra sui vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più “virtuosi”, sulla base del punteggio Isa conseguito. Inoltre, viene posto l’accento su come migliorare il punteggio di affidabilità per accedere ai benefici fiscali;
    • Il capitolo IV presenta la modulistica e le regole generali di compilazione tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2025;  
    • il capitolo V è dedicato al software” Il Tuo ISA CPB” che permette Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario;    
    • il capitolo VI è dedicato al CPB e infine l'ultimo capito ai riferimenti normativi e di prassi.

    CPB e ISA: riepilogo delle regole

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.

    L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

    • invio congiunto al modello ISA(relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
    • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    Attenzione al fatto che per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il software fornito dall’Agenzia:

    •  accedere alla sezione "Compila" e selezionare il “modello ISA-CPB
    • inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l’adesione alla proposta selezionando la casella "Accettazione”.

    Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:

    • per l’invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su "Invia”, selezionare “Modello ISA-CPB”, scegliere la posizione e successivamente cliccare su “Trasferisci”
    • per l’invio autonomo, occorre cliccare su “Invia”, selezionare “Modello CPB”, scegliere la posizione e completare l’operazione cliccando su “Trasferisci”.

  • Studi di Settore

    ISA: commento ADE alla luce degli ATECO 2025

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 11 del 18 luglio con commento agli ISA 2024 alla luce dei nuovi codici ATECO 2025.

    La circolare fornisce chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis decreto- legge n. 50 del 2017 in applicazione per il periodo d’imposta 2024.
    Ogni anno, infatti, ricordiamo che gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
    Per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

    Vediamio il commento sulle novità dei codici ATECO 2025.

    ISA: le Entrate commentano le novità per gli ATECO 2025

    Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025.
    La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

    La classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.
    L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA.
    In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione. 

    Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025.
    L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
    In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024,  sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.
    In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o

    tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. 

    È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti 

    Ricordiamo che con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA: 

    • EM02U “Commercio al dettaglio di carni”; 
    • EM05U “Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”;
    • EM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”; 
    • EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
       giocattoli, articoli sportivi”; 
    • EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”; 
    • EM12U “Commercio al dettaglio di libri”; 
    • EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
    • EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”; 
    • EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
    • EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
    • EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia”; 
    • EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.

    Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini

    Ugualmente è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.
    Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.
    Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.
    Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d'imposta 2024.

    Attenzione, specifica la circolare, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta.
    Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:

    • la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;
    • ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori  autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025: novità per STP società tra professionisti

    L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.

    Scarica qui la Guida 2025.

    Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.

    Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.

    Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). 

    Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.

    Potrebbe interessarti anche: CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP.

    ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti

    In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.

    Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa: 

    • DK02U (Attività degli studi di ingegneria), 
    • DK04U (Attività degli studi legali), 
    • DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), 
    • DK18U (Attività degli studi di architettura), 
    • DK22U (Servizi veterinari).

    vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa. 

    In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p). 

    Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Dati ISA e CPB 2024: ulteriori regole delle Entrate

    Con il Provvedimento n 176087 dell'11 aprile le Entrate pubblicano le regole per ISA e CPB 2024.

    In particolare, il documento di prassi individua le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

    Dati ISA e CPB 2024: ulteriori regole delle Entrate

    Le Entrate, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti. 

    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati

    Al riguardo il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari, specificamente delegati, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026. 

    In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

    In assenza della suddetta delega alla consultazione del cassetto fiscale e fino alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al punto 12 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel presente provvedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

    Con il provvedimento sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati. 

    Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati. Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2024 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate

    Con il Provvedimento n. 176203 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 11 aprile, vengono definiti i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024.

    Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate

    Secondo il provvedimento di cui si tratta i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA” per l’annualità di imposta 2024, con le modalità e alle condizioni indicate, e di seguito sintetizzate, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto. 

    Sinteticamente, i benefici premiali prevedono:

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui
    • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
    • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
    • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo
    • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

    Il provvedimento inoltre illustra due ipotesi per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva che non superano i 70mila euro annui, con una graduazione del beneficio in base al punteggio Isa ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

    L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento in esame che nella motivazioni sintetizza tutte le regole dei benefici premiali.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025: pubblicati i 172 modelli per la comunicazione dei dati

    Con Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024

    Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

    Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    1. Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    2. Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    3. Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    4. Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    5. Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    6. Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    7. Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    8. Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

    • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
    • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
    • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
    • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
    • DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    Modelli Isa Redditi 2025

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:

    Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA): cosa sono e quali benefici offrono

    Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti di compliance fiscale introdotti per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Il loro obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco.

    Gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un’impresa o di un’attività professionale, considerando diverse basi imponibili. Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.

    Un punteggio alto negli ISA garantisce una serie di agevolazioni, tra cui:

    • Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a:
      • 70.000 euro annui per l’IVA
      • 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
    • Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui
    • Esclusione dalla disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994)
    • Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, DPR n. 600/1973 e art. 54, DPR n. 633/1972)
    • Riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno per redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, DPR n. 600/1973 e art. 57, DPR n. 633/1972)
    • Esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR n. 600/1973), se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato
    • Esclusione della garanzia per la sospensione della riscossione (art. 47, D.lgs. n. 546/1992), per contribuenti con un’affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre anni precedenti al ricorso

    Grazie a questi benefici, gli ISA rappresentano un importante strumento per incentivare la trasparenza fiscale e garantire un rapporto più equilibrato tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.