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Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione
Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.
Qui il testo coordinato della legge con il decreto
Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.
Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione
Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.
Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:
- la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
- o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.
La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)
In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:
- contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
- ma anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario,
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.
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ISA: tutte le regole da conoscere
L'agenzia delle Entrate informa della pubblicazione della nuova guida per gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale.
Argomenti principali del tool delle Entrate, aggiornato a luglio, sono:
- come si applicano gli indici,
- le cause di esclusione,
- in cosa consistono i criteri di premialità,
- termini e modalità di presentaizone del relativo Modello ISA per la comunicazione dei dati.
Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono uno strumento attraverso il quale viene fornito ai professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale, introdotti con il Dl n. 50/2017 e in nsostituzione degli studi di settore, al fine di una premialità legata a certi parametri.
ISA: tutte le regole da conoscere
L'agenzia evidenzia che l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:
- favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
- rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.
La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità,
- indicatori elementari di anomalia.
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.
Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali
La guida ADE è suddivisa in sette capitoli con i seguenti approfondimenti:
- i capitoli I e II si focalizzano sulle peculiarità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale come strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia;
- il capitolo III si incentra sui vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più “virtuosi”, sulla base del punteggio Isa conseguito. Inoltre, viene posto l’accento su come migliorare il punteggio di affidabilità per accedere ai benefici fiscali;
- Il capitolo IV presenta la modulistica e le regole generali di compilazione tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2025;
- il capitolo V è dedicato al software” Il Tuo ISA CPB” che permette Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario;
- il capitolo VI è dedicato al CPB e infine l'ultimo capito ai riferimenti normativi e di prassi.
CPB e ISA: riepilogo delle regole
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)
Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.
L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA(relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
Attenzione al fatto che per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il software fornito dall’Agenzia:
- accedere alla sezione "Compila" e selezionare il “modello ISA-CPB
- inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l’adesione alla proposta selezionando la casella "Accettazione”.
Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:
- per l’invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su "Invia”, selezionare “Modello ISA-CPB”, scegliere la posizione e successivamente cliccare su “Trasferisci”
- per l’invio autonomo, occorre cliccare su “Invia”, selezionare “Modello CPB”, scegliere la posizione e completare l’operazione cliccando su “Trasferisci”.
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ISA: commento ADE alla luce degli ATECO 2025
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 11 del 18 luglio con commento agli ISA 2024 alla luce dei nuovi codici ATECO 2025.
La circolare fornisce chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis decreto- legge n. 50 del 2017 in applicazione per il periodo d’imposta 2024.
Ogni anno, infatti, ricordiamo che gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
Per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.Vediamio il commento sulle novità dei codici ATECO 2025.
ISA: le Entrate commentano le novità per gli ATECO 2025
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025.
La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.La classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.
L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA.
In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione.Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025.
L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.
In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet otramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio.
È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti
Ricordiamo che con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA:
- EM02U “Commercio al dettaglio di carni”;
- EM05U “Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”;
- EM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”;
- EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
giocattoli, articoli sportivi”; - EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”;
- EM12U “Commercio al dettaglio di libri”;
- EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
- EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”;
- EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
- EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
- EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia”;
- EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.
Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini
Ugualmente è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.
Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.
Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.
Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d'imposta 2024.Attenzione, specifica la circolare, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta.
Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:- la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;
- ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
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ISA periodo d’imposta 2024: le novità dalla Circolare 11/E
Con la pubblicazione della Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, delineando le principali novità normative, tecniche e procedurali che interessano contribuenti e intermediari.
Gli ISA, come noto, sono soggetti ogni anno a un processo di aggiornamento e revisione che consente di mantenere adeguata la loro capacità di rappresentare correttamente le dinamiche dei settori economici di riferimento. In particolare, per l’anno d’imposta 2024, tale processo ha comportato:
- la revisione completa di 100 indici;
- l’aggiornamento di tutti i 172 ISA attualmente in vigore.
Il fine è quello di adeguare il più possibile lo strumento alla congiuntura economico-finanziaria del periodo, tenendo conto anche degli effetti straordinari derivanti dalle tensioni geopolitiche che hanno interessato il mercato nello stesso anno.
Infine, si evidenzia che, per il 2024, non sono intervenute modifiche sostanziali nelle modalità di adempimento degli obblighi connessi all’applicazione degli ISA.
La nuova classificazione ATECO 2025 e il suo impatto sugli ISA
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. Essa sostituisce la precedente versione del 2007 (aggiornamento 2022) e ha comportato un generale riassetto dei codici attività e delle relative note esplicative. Il criterio guida per la classificazione delle attività del commercio al dettaglio, ad esempio, non è più il canale di vendita (es. negozi fisici, online, ambulanti), ma la tipologia di prodotto commercializzato.
Tale riforma ha determinato:
- la revisione anticipata di 14 ISA del commercio al dettaglio;
- l’eliminazione di 3 ISA (CM03U, CM90U, DM86U) relativi a canali di vendita ora assorbiti da altri indici;
- l’aggiornamento di quasi tutti i 172 modelli ISA in vigore, con l’inserimento di nuove informazioni nei quadri E, non rilevanti però ai fini del punteggio.
Interventi normativi ordinari e straordinari
L’attività di aggiornamento degli ISA ha seguito due direttrici:
- Ordinaria, con la revisione biennale di 100 ISA, approvata con DM 31 marzo 2025, di cui 85 derivanti da versioni precedenti e 15 oggetto di revisione anticipata;
- Straordinaria, prevista dal DM 24 aprile 2025, per tenere conto delle mutate condizioni economiche derivanti da tensioni geopolitiche, rincari energetici e variazioni dei tassi di interesse.
In particolare, sono stati introdotti:
- correttivi congiunturali;
- indici di concentrazione domanda/offerta per area territoriale;
- misure legate al ciclo settoriale;
- aggiornamenti territoriali e soglie di alcuni indicatori di anomalia.
Modifiche alla modulistica ISA
Per il periodo d’imposta 2024, i modelli ISA mantengono la struttura consolidata, ma sono stati aggiornati per recepire importanti novità legislative:
- Quadri F e H: sterilizzazione degli effetti sul punteggio ISA derivanti dalle nuove deduzioni per assunzioni agevolate (ex D.lgs. n. 216/2023);
- Quadro F: eliminato il campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali (non più previsto per il 2024) e integrate le modifiche al TUIR (artt. 92 e 93) sul trattamento delle rimanenze;
- Quadro H: aggiornamenti coerenti con le nuove regole sul reddito da lavoro autonomo (art. 54 TUIR), inclusa la gestione separata dei costi per beni immateriali.
Le società tra professionisti, sebbene escluse dagli ISA, sono tenute comunque alla compilazione del modello relativo all’attività esercitata, per finalità di raccolta dati.
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:
Allegati: -
ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche
Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.
Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:
- dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
- e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.
Le principali novità del Decreto
Revisione straordinaria congiunturale
L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:
- tensioni geopolitiche internazionali;
- aumento dei prezzi energetici e alimentari;
- rialzo dei tassi d’interesse.
La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.
Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta
Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.
Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.
Misure di ciclo settoriale
L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).
Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.
Aggiornamenti tecnici, territoriali e software
Note metodologiche e territorialità
Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.
L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:
- le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
- i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
- l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.
Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:
- Factory Outlet Center (indice EM05U);
- aree gravitazionali (indice DG44U).
Software applicativo aggiornato
Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.
Effetti premiali e operativi
Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:
- esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
- riduzione dei termini di accertamento;
- esclusione da alcuni tipi di accertamento.
Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.
Allegati: -
ISA 2025: novità per STP società tra professionisti
L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.
Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.
Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.
Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).
Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.
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ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti
In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.
Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa:
- DK02U (Attività degli studi di ingegneria),
- DK04U (Attività degli studi legali),
- DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro),
- DK18U (Attività degli studi di architettura),
- DK22U (Servizi veterinari).
vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa.
In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p).
Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.
Allegati: -
Dati ISA e CPB 2024: ulteriori regole delle Entrate
Con il Provvedimento n 176087 dell'11 aprile le Entrate pubblicano le regole per ISA e CPB 2024.
In particolare, il documento di prassi individua le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e approvazione delle relative specifiche tecniche.
Dati ISA e CPB 2024: ulteriori regole delle Entrate
Le Entrate, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati
Al riguardo il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari, specificamente delegati, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.
In assenza della suddetta delega alla consultazione del cassetto fiscale e fino alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al punto 12 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel presente provvedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.
Con il provvedimento sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati. Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2024 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
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