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ISA 2023: chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 12 del 1 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sugli ISA 2022 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.
Il documento affronta un corposo riepilogo delle regole ISA 2023 con le principali novità intervenute a seguito del DL n 73/2022 come specificate con il seguente indice introduttivo:
Inoltre, il documento, tra l'altro, riporta in evidenza il nuovo beneficio premiale che. a differenza dei benefici individuati dalla norma di riferimento, non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.
Nel dettaglio, con l’art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».
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ISA 2023: le novità del DL n.73/2022
In merito alle novità introdotte dal DL n 73/2022 il documento di prassi ricorda quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.
La novità, sottolinea l'Agenzia, comporta rilevanti effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti dagli Isa per i contribuenti più affidabili.
Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, infatti, prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, anche con riferimento alle società in perdita sistematica; con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio ai fini Isa.
Inoltre, viene ricordato che, l’articolo 11 dello stesso DL n 73/2022 ha disposto la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Lo scivolamento di questi termini, sottolinea l'agenzia, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
Con l'art 24 invece, è prevista l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
la Circolare in oggetto previsa che la disposizone modificando l’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, stabilisce, tra l’altro, che gli Indici siano approvati non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo.Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, essenziali per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
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ISA 2023: pronte le regole per il periodo d’imposta 2022
Con la Circolare del 01.06.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2022.Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
disciplina degli ISA. Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
elaborazione ed aggiornamento degli ISA. Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9 bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d’imposta.
Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
effettuare per l’applicazione degli stessi.Indice della Circolare
- Premessa
- 1. Gli interventi normativi in materia di ISA
- 1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica
- 1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
- 1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA
- 1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale
- 2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
- 2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
- 2.2. Le nuove cause di esclusione
- 3. La modulistica
- 3.1. Quadro A – “Personale”
- 3.2. Quadro E – “Dati per la revisione”
- 3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali
- 4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
- 4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti
- 4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione
- 5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
- 5.1. L’esito 5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”
- 6. Il regime premiale ISA Appendice
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ISA 2023: nessuna variazione al regime premiale
Con Provvedimento n 140005 del 27 aprile le Entrate non hanno apportato modifiche d'importanza al regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2022, rispetto alle regole dell'anno precedente.
In particolare vengono confermati:
- i punteggi di affidabilità per avere i benefici;
- il meccanismo per ottenere i benefici
Sinteticamente, si conferma anche per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’Iva, maturati nel 2023 e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.
Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
- a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 5 n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato
Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2022.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di 6 ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2023, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Per gli ulteriori approfondimenti sugli altri benefici premiali e i relativi punteggi si rimanda alla lettura integrale del provvedimento di cui si tratta.
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ISA 2023: regole per la prossima dichiarazione
Con Provvedimento n 27650 del 30 gennaio pubblicato il 31, le Entrate si occupano della:
- individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2023,
- individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022,
- e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023.
Innanzitutto è bene sottolineare che, a differenza dell’analogo provvedimento dello scorso anno, questo non contiene l’approvazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi poiché per l’approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, il legislatore ha concesso un mese di tempo in più.
Ciò premesso, vediamo sinteticamente cosa prevede il provvedimento ISA 2023.
In particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati:- sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022,
- quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022,
- oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.
In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al punto precedente.
L'allegato 1 al presente provvedimento specifica che, i dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:
- Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022
Infine, nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento e degli allegati.