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Atto pignoramento presso terzi: va notificato sia al terzo che al debitore?
Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.
Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.
Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?
L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.
Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, “l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.
Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).
L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.
Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.
L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.
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Alluvione Toscana: elenco territori e istruzioni INPS sugli adempimenti
Il Ministero dell'economia aveva emanato il 29 novembre un comunicato che annunciava, in extremis, la proroga di versamenti e adempimenti a partire da quelli del 30 novembre, per le zone della Toscana colpite dalle recenti alluvioni.
Il testo anticipava la norma che ha trovato posto nella conversione in legge del decreto " Anticipi" 145 2023 pubblicato in GU n. 293 il 16 dicembre (legge 190 2023), e in vigore dal giorno successivo
Comunicato n. 175 – Maltempo in Toscana: verso il differimento degli obblighi tributari e contributivi
Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre.
Roma, 29 novembre 2023.
Solo ieri, dopo la scadenza , INPS ha fornito le istruzioni con il messaggio 4568 -2023 in cui precisa che la proroga riguardava
i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni, indicati nell’allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 e rientranti nelle seguenti categorie:
- – i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- – i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023,sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi.
La disposizione si applica SOLO agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui all'allegato A (V. sotto) e riguarda i versamenti afferenti a:
– dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
– contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
– contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
– contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
– per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.
Il messaggio sottolinea che per espressa previsione di legge non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l’art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).
Proroga adempimenti alluvione Toscana : Elenco Comuni
ALLEGATO A (articolo 21-bis, comma 1)
1 BARBERINO DI MUGELLO 48002 FI
2 BORGO SAN LORENZO 48004 FI
3 CALENZANO 48005 FI
4 CAMPI BISENZIO 48006 FI
5 CAPRAIA E LIMITE 48008 FI
6 CERRETO GUIDI 48011 FI
7 EMPOLI 48014 FI
8 FIRENZUOLA 48018 FI
9 FUCECCHIO 48019 FI
10 MARRADI 48026 FI
11 MONTELUPO FIORENTINO 48028 FI
12 PALAZZUOLO SUL SENIO 48031 FI
13 SCARPERIA E SAN PIERO 48053 FI
14 SESTO FIORENTINO 48043 FI
15 SIGNA 48044 FI
16 VINCI 48050 FI
17 VICCHIO 48049 FI
18 COLLESALVETTI 49008 LI
19 LIVORNO 49009 LI
20 ROSIGNANO MARITTIMO 49017 LI
21 BIENTINA 50001 PI
22 CALCINAIA 50004 PI
23 CASCIANA TERME LARI 50040 PI
24 CASCINA 50008 PI
25 CASTELFRANCO DI SOTTO 50009 PI
26 CHIANNI 50012 PI
27 CRESPINA LORENZANA 50041 PI
28 FAUGLIA 50014 PI
29 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 50022 PI
30 PISA 50026 PI
31 PONSACCO 50028 PI
32 PONTEDERA 50029 PI
33 SAN GIULIANO TERME 50031 PI
34 SAN MINIATO 50032 PI
35 SANTA CROCE SULL'ARNO 50033 PI
36 SANTA MARIA A MONTE 50035 PI
37 VECCHIANO 50037 PI
38 CANTAGALLO 100001 PO
39 CARMIGNANO 100002 PO
40 MONTEMURLO 100003 PO
41 POGGIO A CAIANO 100004 PO
42 PRATO 100005 PO
43 VAIANO 100006 PO
44 VERNIO 100007 PO
45 AGLIANA 47002 PT
46 BUGGIANO 47003 PT
47 CHIESINA UZZANESE 47022 PT
48 LAMPORECCHIO 47005 PT
49 LARCIANO 47006 PT
50 MARLIANA 47007 PT
51 MASSA E COZZILE 47008 PT
52 MONSUMMANO TERME 47009 PT
53 MONTALE 47010 PT
54 MONTECATINI TERME 47011 PT
55 PESCIA 47012 PT
56 PIEVE A NIEVOLE 47013 PT
57 PISTOIA 47014 PT
58 PONTE BUGGIANESE 47016 PT
59 QUARRATA 47017 PT
60 SAN MARCELLO PITEGLIO 47024 PT
61 SERRAVALLE PISTOIESE 47020 PT
62 UZZANO 47021 PT
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Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito
Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.
Allegati: -
Denuncia d’imposta sulle assicurazioni: pubblicato il nuovo modello
Le Entrate con il Provvedimento n 113875 del 31 marzo dispongono un aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Scarica qui modello e istruzioni
Ricordiamo che, gli assicuratori, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.
La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate.
Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute inoltre a comunicare:
- l’ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l’importo dei premi riguardanti i rami ”incendio”, “responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto”, nonché l’importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura disciplinato dall’art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- l’ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Attenzione al fatto che, il modello integrato è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023.
In particolare, con il provvedimento è approvata la versione aggiornata, unitamente alle relative istruzioni, del modello di denuncia:
- dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto
- e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione,
entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica.
Denuncia imposta assicurazioni su premi e accessori incassati: novità
Viene specificato che nella nuova versione del modello, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare:
- l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici,
- con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
Inoltre, con il provvedimento si approvano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia e presenti nell’ALLEGATO B.
Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2022.
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Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni
In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.
Vediamo il caso di specie
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali
Il commercialista:
- veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
- dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.
Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.
Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali
L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:
- malattia grave,
- infortunio
- o intervento chirurgico,
nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:
- il comma 929 stabilisce che:
- in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico,
- oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero,
- che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale,
- nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
- da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”,
- il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
- “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
- sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.
L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.
Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.
Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio
La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:
- giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
- sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
- data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
- data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
- periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
- termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.
Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.
Allegati: -
Restituzione debiti pensionistici tramite compensazione: l’Agenzia chiarisce
Nella risposta a interpello n. 467 del 22 settembre l'Agenzia risponde al quesito di una azienda contribuente in merito alle modalità di tassazione di somme erogate erroneamente ad un dipendente e restituite tramite compensazione rateizzata a partire dal mese di febbraio 2020 e fino al marzo 2022. Il sostituto di imposta evidenziava in particolare il problema della rettifica della Certificazione Unica.
Piu specificamente il problema era nato dal calcolo erroneo del trattamento pensionistico sulla base del c.d. "sistema retributivo" in luogo del c.d. "sistema misto". Di conseguenza era stata corrisposta una maggiore somma, ed era stato riconosciuto al dipendente un credito costituito da arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata ed a titolo di indennità ausiliaria. Dal mese di febbraio 2020 quindi l'istante ha trattenuto in compensazione gli arretrati, determinando un conguaglio a debito lordo, da recuperare mensilmente fino al mese di marzo 2022.
Sul conguaglio effettuato il dipendente ha osservato che non era stato tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).
La risposta 467 2022 dell'Agenzia
Nella risposta l’Agenzia sottolinea innanzitutto che l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, consente di dedurre dal reddito complessivo delle persone fisiche «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non
dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma , sottolinea il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto."
Corretta quindi la compensazione, anche per importi disomogenei, ovvero tra il debito al lordo delle ritenute e il credito al netto delle stesse, in quanto questa riguarda aspetti finanziari che non sono rilevanti dal punto di vista dell'obbligo di certificazione unica assolta dal sostituto .
Per quanto riguarda l'articolo 150 del decreto Rilancio che prevedeva la restituzione delle somme "al netto della ritenuta subita" e non deducibili, l'agenzia richiama la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E in cui veniva chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute Irpef opera per quelle «restituite dal 1° gennaio 2020», facendo salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero già definiti alla data dal 19 maggio 2020, Nel caso di specie, la rateizzazione era stata richiesta già dal mese di febbraio e si considera dunque il rapporto già definito .
La rettifica della CU 2021 relativa al 2020 dovra essere effettuata riportando gli importi come segue
- ➢ Punto 431 somma restituita dedotta;
- ➢ Punto 432 indicare il codice 10;
- ➢ Punto 433 somma restituita dedotta;
- ➢ Punto 438 somma restituita.
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Omissione dei versamenti e iscrizione a ruolo: le novità sul dilazionamento
Il lettore più attento avrà notato che la giurisprudenza si sta consolidando nel considerare adempimento non prescritto la notifica al contribuente dell’avviso bonario, prima dell’iscrizione a ruolo, in caso di semplice omissione dei versamenti delle imposte regolarmente dichiarate in sede di dichiarazione annuale.
La questione, non priva di fondamento giuridico, lascia comunque qualche perplessità in ragione di una disparità di trattamento in favore del contribuente che non dichiara per intero il proprio debito erariale: in questo caso, infatti, l’avviso bonario è adempimento prescritto e il contribuente può godere della riduzione delle sanzioni.
Diversamente chi dichiara per intero il suo debito erariale, oltre a non poter godere della riduzione delle sanzioni, dovrà sostenere le maggiori difficoltà del pagamento dilazionato in sede di iscrizione a ruolo.
Per un approfondimento della questione si rimanda agli articoli dello stesso autore:
- “Omissione dei versamenti: iscrizione a ruolo diretta, senza avviso bonario”
- “La legittimità della cartella non preceduta da avviso bonario oggi”
Non bisogna trascurare il fatto che, in un momento storico come questo, molti contribuenti si trovano in difficoltà finanziarie dovute alla contingenza; in una situazione come questa, le rigidità delle procedure di dilazionamento delle somme iscritte a ruolo possono costituire un ostacolo non secondario per il raggiungimento di un nuovo equilibrio finanziario.
Così, l’articolo 15-bis del Decreto Aiuti (il DL 50/2022, come convertito dalla Legge 91/2022) ha apportato alcune modifiche all’articolo 19 del DPR 602/1973, che tratta appunto del dilazionamento del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
A tutti gli effetti, quello operato dal Decreto Aiuti non è una semplice modifica della disciplina, ma piuttosto una riorganizzazione, per effetto della quale il dilazionamento delle somme iscritte a ruolo diviene una procedura dalla connotazione più ordinaria rispetto al passato.
Le modifiche normative sono poche, ma rilevanti. Così come in passato, per poter godere del dilazionamento del debito tributario, il contribuente dovrà trovarsi in una situazione di difficoltà economica: tuttavia, per debiti fino ad una determinata somma, questi potrà godere di una procedura semplificata, per la quale non è richiesta documentazione che dimostri la situazione di difficoltà economica.
Ciò che cambia è che con la precedente normativa era possibile accedere alla procedura semplificata solo se l’intero debito tributario del contribuente non superava la somma di 60 mila euro. Con la modifica operata dall’articolo 15-bis del Decreto Aiuti, è oggi possibile richiedere il dilazionamento con procedura semplificata per ogni singolo carico il cui valore non supera la somma di 120 mila euro, indipendentemente dalle altre somme iscritte a carico del contribuente.
La modifica normativa amplia e modifica la possibilità di accesso alla procedura semplificata, la quale così assume una connotazione più ordinaria per tutti i ruoli di modesto importo, non essendo più richiesta la valutazione della situazione complessiva del contribuente.
Il medesimo articolo 15-bis del Decreto Aiuti, con finalità semplificatoria, prevede anche che la decadenza dal beneficio del dilazionamento avvenga in conseguenza del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, a differenza delle cinque del passato; ma, a differenza del passato, non prevede la possibilità di una seconda rateizzazione, in caso di decadenza dal beneficio.
Però la decadenza dal beneficio riguarda il singolo ruolo interessato e non impedisce che il contribuente possa godere del dilazionamento per un altro carico.
Con le modifiche operate dal Decreto Aiuti il perno del dilazionamento dei ruoli smette di essere il contribuente e diviene il ruolo stesso, il cui dilazionamento diviene più facile da ottenere e da gestire.