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Omessa dichiarazione dei redditi: entro il 29 gennaio con sanzione
Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2024 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.
Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.
Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.
In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.
Vediamo maggiori dettagli.
Dichiarazione 2024: invio entro il 29 gennaio con con sanzione
Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.
In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.
L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.
Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:
- presentare il modello Redditi 2024;
- pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
- pagare le imposte e gli interessi legali;
- ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).
Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.
Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo.
Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.
Vediamo la tabella di riepilogo:
Dichiarazione dei Redditi 2024 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute -
Decreto legislativo 110 2024 Riscossione: il testo in GU
Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 Riscossione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed è vigente a partire dall'8 agosto 2024.
Il Decreto è emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, che conferisce al Governo la delega per la riforma fiscale.
In particolare, il decreto è conforme all'articolo 18 della legge delega, che stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Decreto Riscossione 2024: sintesi dei contenuti
Ecco un riassunto dei principali articoli del decreto:
Art. 1 – Pianificazione annuale dell'attività di riscossione: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pianificare annualmente le attività di riscossione secondo una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 2 – Adempimenti dell'Agente della riscossione: Stabilisce le procedure che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve seguire per la gestione delle quote affidatele, tra cui la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento e la gestione dei flussi informativi verso gli enti creditori.
Art. 3 – Discarico automatico o anticipato: Le quote non riscosse entro cinque anni dall'affidamento sono automaticamente discaricate, con possibilità di discarico anticipato in specifici casi.
Art. 4 – Differimento del discarico automatico: Alcune quote sono escluse temporaneamente dal discarico automatico se vi sono sospensioni o procedure in corso.
Art. 5 – Riaffidamento dei carichi: Definisce le condizioni in cui le somme non riscosse possono essere riaffidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o gestite direttamente dagli enti creditori.
Art. 6 – Verifiche e responsabilità: Prevede controlli sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli enti creditori.
Art. 7 – Magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Viene costituita una commissione per l'analisi e il possibile discarico dei carichi non riscossi affidati all'Agenzia dal 2000 al 2024.
Art. 11 – Integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione: Riguarda la gestione logistica tra le due entità, facilitando l'uso condiviso di strutture e risorse.
Art. 12 – Disposizioni in materia di impugnazione: L'estratto di ruolo non è impugnabile, ma la cartella di pagamento può essere contestata in casi specifici.
Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazione: Introduce nuove modalità per la rateizzazione dei pagamenti, con condizioni più flessibili a seconda dell'importo e della data di presentazione della richiesta.
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Compensazioni in F24 dal 1 luglio: chiarimenti ADE sulle novità
Con Circolare n 16 delle Entrate datata 28 giugno vengono indicati chiarimenti sulle novità che scattano da oggi 1 luglio per le compensazioni in F24.
In particolare, si forniscono le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione per:
- 1. l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (leggi anche Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024 ;
- 2. l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.
Si segnala che la circolare contiene utili esempi esemplificativi.
Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: obbligo di usare i servizi ADE
La Circolare n 16/2024 ricorda che l’articolo 11 del d.l. n. 66 del 2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale”, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare.
In particolare, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.
Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024 , devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».
La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024 – l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.
L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.
Deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:
- l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: le somme che rilevano per il limite dei 100mila euro
L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
La richiamata disposizione di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.
La nuova formulazione del citato comma 49-quinquies, in particolare, stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) , «per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».
Le entrate specificano che ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.
A titolo esemplificativo, vi rientrano:
a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 197326 , emessi a partire da tale data27;
c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).
Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:
- sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non siano in essere piani di rateazione.
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Codice tributo flat tax incrementale
Con Risoluzione n 21 del 18 aprile le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, Flat tax incrementale, (Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)Istruzioni per pagare la flat tax imcrementale
Con la risoluzione in oggetto viene istituito il codice tributo "1731" per la Flat tax incrementale.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:- “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
Si evidenzia che la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie.
Il comma 57 della legge 197/2022, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale.
Ricordiamo che la tassa di cui si tratta consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%.
Sul reddito eccedente, differenza tra il reddito dell’anno e quello sottoposto alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e addizionali con le regole ordinarie.
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Alluvionati Toscana: altri sostegni in arrivo nel 2024
Con un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri datato 25 marzo, il Governo informa di aver presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023.
L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso.
“Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il Presidente Meloni.
Correzione Errori contabili: chiarimenti ade sulle novità normative
Il comunicato precisa che le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
Inoltre, si precisa che le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro:
- 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
- 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole;
- 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva;
- 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile;
- 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara;
- 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.
Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.
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Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro
Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.
Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.
Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora»
L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.
Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?
Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto».
La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.
L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR):
- «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
- 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
- 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
- 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.».
Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che: al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa; quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.
Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono».
Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie:
- il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà;
- gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto.
In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:
- se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;
- se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
- «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
- «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa»
Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR.
Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030
Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
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Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio
Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.
Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.
In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.
Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata
Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:
- per il solo periodo d'imposta 2023,
- le persone fisiche titolari di partita IVA,
- che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro,
- effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL,
- entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.
Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.
Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari
La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi
La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi
La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV
Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
I versamenti delle persone fisiche
Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
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