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IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.
Attenzione al fatto che il termine ordinario del 30 luglio 2023 (domenica) slitta a lunedì 31 luglio.
In data 28 luglio il MEF, con il comunicato stampa n. 125 ha inoltre reso noto che a seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate.
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Lunedì 31 luglio scade il termine per pagare le tasse con maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti riguardano tra l'altro:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- addizionali IRPEF e IRES e relative maggiorazioni;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
- imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
- diritto annuale alle Camere di Commercio
- e altri.
Ricordiamo che il 20 luglio è scaduto il termine ordinario di pagamento delle tasse con la mini proroga concessa a maggio dal MEF senza alcuna maggiorazinoe per tutti i soggetti ISA e forfettari.
Inutili le richiste di ulteriore proroga al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% da parte delle associaizoni di categoria.
Durante il question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del 19 luglio si apprendevano le intenzioni del Governo di non accogliere la richiesta della proroga al 20 agosto con maggiorazione per il pagamento delle tasse delle PIVA. I dettagli nel comunicato datato 19 luglio dell'ANC Associazione nazionale Commercialisti.
Sulle proroghe di agosto ti consigliamo anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Saldo e acconto tasse 2023: le richieste di proroga
Si evidenzia che il calendario dei pagamenti di quest'anno è stato approvato definitivamente in data 28 giugno dal Decreto Omnibus con la proroga dei pagamenti delle tasse per le Partite IVA.
Il 30 giugno è scaduto il termine per i versamenti sulle imposte sui redditi per i contribuenti non Isa per: saldo 2022 e primo acconto 2023, che potranno anche essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal primo al 30 luglio 2023.
L’acconto per i contribuenti IRPEF, ricordiamolo, non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, tolti detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, non supera i 51,65 euro.
Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, di norma, le persone fisiche, l’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, da versare in una o due rate da pagare come segue:
- con unico versamento, entro il 30 novembre 2023, per l’acconto inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, per acconto pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata per il 2023, del 40%, va versata insieme al saldo per il 2022, la seconda del 60%, entro il 30 novembre 2023.
Sul tema ti consigliamo anche Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare.
Saldo e acconto tasse 2023: il comunicato MEF per gli alluvionati
In data 28 luglio il MEF ha annunciato l'imminente proroga per il pagamento delle tasse in scadenza lunedì 31 luglio per taluni soggetti.
Nel dettaglio viene indicato che "A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo
31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia"Accolta con favore dai Commercialisti questa notizia. Il Presidente De Nuccio ha dichiarato infatti quanto segue:
"Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal MEF e dal Viceministro Leo. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che per le competenti autorità è necessario mappare puntualmente i territori anche al fine di non trascurare nessuno”
Si attendono unlteriori dettaglio.
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Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Anche per il 2023 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse fattispecie di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi:
- sia ai versamenti
- che agli adempimenti,
- alle richieste documentali,
- e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.
Sospensioni termini agosto: la sospensione di adempimenti e versamenti
Anche nel 2023 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agosto, termine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati.
Peraltro, dal momento che il 20.08.2023 cade di domenica, gli adempimenti e versamenti sospesi di cui sopra potranno essere effettuati entro il successivo 21.08.2023.
Da notare che simile slittamento al 21.08.2023 trova applicazione:
- anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997);
senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.
Esempio – versamento IVA mese di luglio
Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2023.
Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 21.08.2023 (in quanto il 20.08.2023 cade di domenica).
Sospensioni termini agosto: la sospensione delle richieste documentali
Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti.
Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2023 e il 04.09.2023 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2023.
Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):
DISPOSIZIONE
(art. 32 del D.P.R. 600/1973)
FATTISPECIE
comma 1, n. 2)
invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”
comma 1, n. 3)
invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento
comma 1, n. 4)
invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti
comma 1, n. 6)
richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali
Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:
- le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
- le procedure di rimborso dell’IVA.
Esempio – indagine documentale
Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2023, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2023).
In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2023, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2023.
PERIODO
GIORNI
TOTALE
20.07.2023 – 31.07.2023
12
30 gg.
01.08.2023 – 04.09.2023
0 (sospensione)
04.09.2023 – 21.09.2023
18
Sospensioni termini agosto: la sospensione degli avvisi bonari
Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2023), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:
- ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973);
- agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).
Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.
Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2023 al 04.09.2023, lo stesso slitterà al 04.09.2023 (termine del periodo di sospensione).
Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione
Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2023.
Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2023.
PERIODO
GIORNI
TOTALE
25.07.2023 – 31.07.2023
7
30 gg.
01.08.2023 – 04.09.2023
0 (sospensione)
01.09.2023 – 26.09.2023
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Esempio – avviso bonario inviato post sospensione
Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 10.08.2023.
Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 03.10.2023.
PERIODO
(escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale)
GIORNI
TOTALE
10.08.2023 – 04.09.2023
0 (sospensione)
30 gg.
04.09.2023 – 03.10.2023
30
FATTISPECIE
TIPOLOGIA
PERIODO
Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006
Proroga versamenti
01.08.2023 – 21.08.2023
(il giorno 20.08.2023 cade di domenica)
Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006
Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali
(non “sostanziali”)
01.08.2023 – 04.09.2023
Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016
Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari
01.08.2023 – 04.09.2023
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Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni
In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.
Vediamo il caso di specie
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali
Il commercialista:
- veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
- dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.
Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.
Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali
L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:
- malattia grave,
- infortunio
- o intervento chirurgico,
nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:
- il comma 929 stabilisce che:
- in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico,
- oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero,
- che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale,
- nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
- da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”,
- il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
- “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
- sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.
L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.
Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.
Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio
La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:
- giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
- sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
- data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
- data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
- periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
- termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.
Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.
Allegati: -
Restituzione debiti pensionistici tramite compensazione: l’Agenzia chiarisce
Nella risposta a interpello n. 467 del 22 settembre l'Agenzia risponde al quesito di una azienda contribuente in merito alle modalità di tassazione di somme erogate erroneamente ad un dipendente e restituite tramite compensazione rateizzata a partire dal mese di febbraio 2020 e fino al marzo 2022. Il sostituto di imposta evidenziava in particolare il problema della rettifica della Certificazione Unica.
Piu specificamente il problema era nato dal calcolo erroneo del trattamento pensionistico sulla base del c.d. "sistema retributivo" in luogo del c.d. "sistema misto". Di conseguenza era stata corrisposta una maggiore somma, ed era stato riconosciuto al dipendente un credito costituito da arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata ed a titolo di indennità ausiliaria. Dal mese di febbraio 2020 quindi l'istante ha trattenuto in compensazione gli arretrati, determinando un conguaglio a debito lordo, da recuperare mensilmente fino al mese di marzo 2022.
Sul conguaglio effettuato il dipendente ha osservato che non era stato tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).
La risposta 467 2022 dell'Agenzia
Nella risposta l’Agenzia sottolinea innanzitutto che l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, consente di dedurre dal reddito complessivo delle persone fisiche «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non
dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma , sottolinea il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto."
Corretta quindi la compensazione, anche per importi disomogenei, ovvero tra il debito al lordo delle ritenute e il credito al netto delle stesse, in quanto questa riguarda aspetti finanziari che non sono rilevanti dal punto di vista dell'obbligo di certificazione unica assolta dal sostituto .
Per quanto riguarda l'articolo 150 del decreto Rilancio che prevedeva la restituzione delle somme "al netto della ritenuta subita" e non deducibili, l'agenzia richiama la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E in cui veniva chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute Irpef opera per quelle «restituite dal 1° gennaio 2020», facendo salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero già definiti alla data dal 19 maggio 2020, Nel caso di specie, la rateizzazione era stata richiesta già dal mese di febbraio e si considera dunque il rapporto già definito .
La rettifica della CU 2021 relativa al 2020 dovra essere effettuata riportando gli importi come segue
- ➢ Punto 431 somma restituita dedotta;
- ➢ Punto 432 indicare il codice 10;
- ➢ Punto 433 somma restituita dedotta;
- ➢ Punto 438 somma restituita.
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Omesse ritenute: ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative
Inps chiarisce le modalità in merito alle ordinanze di archiviazione oppure di pagamento delle sanzioni amministrative per omesse ritenute previdenziali , a seguito della depenalizzazione parziale operata dal d.lgs 8 2016. In merito è stata pubblicata la circolare 32 del 25 febbraio 2022.
Si ricorda che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha disposto la depenalizzazione di numerosi reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Il nuovo quadro normativo in materia di omessi versamenti delle ritenute previdenziali prevede in particolare che :
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
- per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
In merito INPS aveva emanato la circolare n. 121 del 5 luglio 2016.
La nuova circolare specifica invece le disposizioni operative relative a
- l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa nei casi in cui non venga effettuato il pagamento delle ritenute omesse e della sanzione in misura ridotta
- l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione per i casi in cui l'accertamento della violazione risulti infondato.
Omesse ritenute: quando sono previste le sanzioni ridotte
L’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, relativo all’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, come modificato dal decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che:
- l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
- la sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia non si applica se il versamento delle ritenute omesse viene effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
La circolare ministeriale n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha chiarito che “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”.
Per l ' illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981 prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La misura ridotta è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, cui vanno aggiunte le spese del procedimento.
Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.
Inoltre entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente,invece, se ritiene fondato l'accertamento e in mancanza di versamento delle ritenute dovute , emette l'ordinanza ingiunzione di pagamento .
Omesse ritenute: i motivi per l’archiviazione
Se l'istruttoria si conclude con l'assenza di illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l’autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
– insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
– non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l’articolo 4 della legge n. 689/1981);
– omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
– decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981)
– incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l’articolo 2 della legge n. 689/1981);
– violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l’articolo 3 della legge n. 689/1981);
– morte di uno o più soggetti responsabili.
ATTENZIONE: Il provvedimento di archiviazione non è definitivo, può essere revocato in base al potere di autotutela fino al momento in cui interverrà la prescrizione quinquennale all’articolo 28 della legge n. 689/1981 o un’altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.
Ingiunzione e termine di pagamento delle sanzioni
L’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro viene emessa in caso di :
verificata fondatezza dell’accertamento e
in assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta
L'importo specifico della sanzione si basa:
- sulla gravità della violazione,
- sull'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sulle condizioni economicee del soggetto ma
- soprattutto, dato che deriva da "espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l ’estinzione del procedimento sanzionatorio, " sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.
La notifica dell'ingiunzione viene eseguita ai sensi dell'articolo 137, quarto comma, del codice di procedura civile all’autore della violazione (obbligato principale) e anche all’obbligato in solido, se presente.
Versamento delle sanzioni, codice tributo rateizzazione, esecuzione forzata
Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI
L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 689/1981)”, da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nella circolare sono specifica te le modalità dettagliate di opposizione.
ESECUZIONE FORZATA
La circolare segnala infine che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
Qualora l’interessato ritenga che le somme affidate all’agente della riscossione non siano dovute o siano dovute solo in parte perché è stato effettuato il regolare pagamento dell’ordinanza-ingiunzione indicata nell’avviso di addebito, può presentare istanza, accompagnata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento di annullamento dell’avviso di addebito.
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Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga
La Tassa annuale di cui al presente articolo è stata abolita dalla legge di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) con effetto dal 1 gennaio 2016
I soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione.
Soggetti tenuti al versamento della tassa
Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.Con la circolare n. 16/E l’Agenzia ha chiarito che:- nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell’imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
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sono esonerati dal pagamento – anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
- le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.
Soggetti esonerati
Sono escluse dal pagamento della tassa le barche:- al primo anno di immatricolazione;
- proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
- obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
- battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
- in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
- posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
- usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
- rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
- bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
- possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Inoltre, considerata l’esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, l’Agenzia estende l’esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l’imbarcazione:- è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Importi
Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:
LUNGHEZZA SCAFOTASSA ANNUALEda 14,01 a 17 metri870 euroda 17,01 a 20 metri1.300 euroda 20,01 a 24 metri4.400 euroda 24,01 a 34 metri7.800 euroda 34,01 a 44 metri12.500 euroda 44,01 a 54 metri16.000 euroda 54,01 a 64 metri21.500 eurosuperiore a 64 metri25.000 euroLa tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.La tassa è ridotta:
- del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
- del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
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3370 tassa sulle unità da diporto;
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8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
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1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
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nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
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nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati:
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la lettera R nel campo “tipo”;
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il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
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il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
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il codice tributo nel campo “codice”;
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l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.
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I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
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codice BIC: BITAITRRENT;
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causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
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IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it
Termini di versamento
La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Ètenuto al pagamento entro il 31 maggio il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.