• Modello per la richiesta di anticipazione Iva

    Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.
    Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.

    Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.

    Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

    La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.

    L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.

    In allegato:

    • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
    • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
    • Disposizione irrevocabile di pagamento  (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)

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  • IVA – Modello AA9/12 per le persone fisiche

    Approvato il modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

    Il modello dovrà essere utilizzato a partire dal 4 giugno 2015.

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  • IVA – Modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

    Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.

    Attenzione
    Per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività, dal 1° aprile 2010 i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
    La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese – www.registroimprese.it

    Possono quindi utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

    Aggiornate le istruzioni con Provvedimento del 3 giugno 2015, le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 18 maggio 2012.

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  • Dichiarazione IVA 2015 – Modello e istruzioni

    Approvato il Modello di dichiarazione Iva/2015 concernente l’anno 2014, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2015 (Provvedimento del 15/01/2015). Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.

    Il Modello IVA/2015 è composto da:

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
    • i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

    Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
    Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2015.

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  • Dichiarazione IVA BASE 2015 – Modello e istruzioni

    Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base" (Provvedimento del 15/01/2015).
    Il Modello IVA BASE/2015 composto da:

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
    • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

    Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:

    • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
    • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
    • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
    • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
    • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

    Il modello Iva base non può essere utilizzato:

    • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
    • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
    • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
    • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
    • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

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  • Modello Iva 79 – Istanza di rimborso Iva

    Il Modello Iva – 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

    Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
    Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

    • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
    • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento

    I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

    La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
    Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
    La trasmissione può essere effettuata tramite:
    * consegna diretta
    * servizio postale
    * "corriere espresso".

    Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

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  • Dichiarazione IVA BASE 2014 – Modello e istruzioni

    Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, i modelli di dichiarazione Iva/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base".
    Il Modello IVA BASE/2014 composto da:

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
    • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

    Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:

    • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
    • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
    • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
    • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
    • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

    Il modello Iva base non può essere utilizzato:

    • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
    • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
    • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
    • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
    • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

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