• Trust e Patrimoni

    Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?

    In data 5 aprile le Entrate pubblicano una FAQ con chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del trust.

    Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo con la Circolare n 34/2022 le Entrate hanno pubblicato istruzioni sulla disciplina del Trust, dopo consultazione pubblica.

    Il quesito giunto alla Agenzia domandava quanto segue: "In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica?" La risposta è affermativa.

    Inoltre, nella FAQ viene precisato che, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa o trust testamentario:

    • sia quando sono individuati dei beneficiari finali,
    • sia quando non lo sono (trust di scopo).

    Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius

    Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).

    Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:

    • il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
    • nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

    Attenzione al fatto che, in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del Modello 4 cartaceo.

    Leggi anche: Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

  • Definizione Liti pendenti

    Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03

    Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Leggi anche: Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria.

    Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.

    Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03

    Il quesito chiedeva conferma del fatto che:

    • nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
    • inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

    Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».

    Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. 

    Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:

    • sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
    • sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

  • Interpello

    Interpello 2019: cosa deve contenere la domanda?

    In generale, l'interpello può rivelarsi alquanto utile in quanto è la procedura con cui il contribuente può acquisire preventivamente dall’amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e/o situazioni di incerta interpretazione. Le risposte agli interpelli di maggiore interesse sono poi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

    In particolare, l’istanza di interpello deve contenere i seguenti elementi:

    a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
    b) l’indicazione del tipo di istanza;
    c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
    d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
    e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
    f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
    g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa va allegata.


    Attenzione: in caso di carenza dei requisiti di cui alle citate lett. b), d), e), f) e g), il contribuente viene invitato dall’amministrazione a regolarizzazione la situazione entro 30 giorni. Ovviamente, i termini per la risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.


    Resta fermo che l’amministrazione, decorsi i 30 giorni per la regolarizzazione, nei casi in cui la procedura non sia stata attivata o sia stata attivata solo per alcune carenze riscontrate, può comunque richiedere al contribuente i dati che si sono rilevati carenti nel prosieguo della lavorazione; tuttavia, la richiesta non determina alcun differimento dei termini per la risposta, che restano collegati alla presentazione dell’originale istanza all’ufficio competente.
    I documenti da allegare all’istanza di interpello:

    • copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
    • pareri tecnici resi dall’ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell’Agenzia delle entrate presuppone l’espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.