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730/2023: in quali casi l’Agenzia effettua i controlli preventivi?
Con il Provvedimento del 9 giugno 2023 sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso.
In data 19 luglio le Entrate con una faq replicano ad un contribuente il quale domandava su quali modelli l'agenzia effettua i controlli preventivi.
Si specifica innanzitutto che, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi (o dalla data della trasmissione, se questa è successiva).
Inoltre, specifica che il controllo preventivo viene effettuato sulle dichiarazioni presentate con modifiche (rispetto a quelle precompilate dall’Agenzia) che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (Per il Modello 730/2023 si veda il Provvedimento del 9 giugno 2023)
- determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
L'agenzia infine sottolinea che, al termine del controllo, il rimborso che risulta spettante è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo alla data prevista per la trasmissione della dichiarazione (o a quella della trasmissione, se questa è successiva).
Si conclude sottolieando che il termine su indicato vale:- sia per le dichiarazioni presentate direttamente o tramite sostituto d’imposta
- sia per quelle presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.
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Rottamazione quater: cosa accade alle rateizzazioni in corso?
In data 5 giugno la Riscossione ha aggiornato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti sulla Rottamazione quater in scadenza il prossimo 30 giugno.
Ricordiamo che, la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
Rottamazione quater: cosa accade nel caso di rateizzazione già in corso?
Tra gli aggiornamenti del file contente tutte le faq sulla definizione agevolata ve ne è una con la quale si chiede cosa accade se si aderisce alla Rottamazione quater per debiti per i quali vi era già in corso una rateizzazione.
Viene replicato che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione. -
Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?
In data 5 aprile le Entrate pubblicano una FAQ con chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del trust.
Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo con la Circolare n 34/2022 le Entrate hanno pubblicato istruzioni sulla disciplina del Trust, dopo consultazione pubblica.
Il quesito giunto alla Agenzia domandava quanto segue: "In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica?" La risposta è affermativa.
Inoltre, nella FAQ viene precisato che, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa o trust testamentario:
- sia quando sono individuati dei beneficiari finali,
- sia quando non lo sono (trust di scopo).
Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius.

Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).
Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:
- il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
- nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.
Attenzione al fatto che, in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del Modello 4 cartaceo.
Leggi anche: Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?
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Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03
Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.
Leggi anche: Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria.
Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.
Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03
Il quesito chiedeva conferma del fatto che:
- nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
- inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.
Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».
Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.
Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:
- sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997,
- sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
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Qual è la differenza tra licenziamento disciplinare e superamento del periodo di comporto?
Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza di recesso immediato da parte del datore di lavoro nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia è previsto ragionevole "spatium deliberandi" riconosciuto al datore di lavoro ossia lo spazio per valutare complessivamente gli episodi di malattia riguardo la compatibilità di tali assenze con gli interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione del giudice di merito , caso per caso. -
Il contribuente in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi,
No, perché con il Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio.