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Proroga contratto locazione: l’imposta di registro va pagata tutta subito?
Con una FAQ datata 25 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro nella proroga dei contratti di locazione.
Nel dettaglio, il contribuente chiedeva se, l’imposta di registro dovuta per la proroga per altri 4 anni di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo deve essere versata per l’intero periodo della proroga oppure può essere pagata anche di anno in anno.
Proroga contratto locazione: l'imposta d registro va versata tutta subito?
Le Entrate sottolineano che per la proroga di un contratto di locazione pluriennale l’imposta di registro può essere corrisposta, a scelta dell’interessato, per la singola annualità o per tutto il periodo di durata della proroga.
L’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:- con i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) tramite richiesta di addebito su conto corrente. In tal caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga.
- effettuando il pagamento con l'F24 elementi identificativi. In tal caso il contribuente deve comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni.
L'Agenzia ricorda anche che per i contratti di locazione per i quali si sceglie la cedolare secca (potendo optare per tale regime sostitutivo) l’imposta di registro per registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.
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Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?
Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).
Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.
Leggi anche:
- Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 26.10
- Bonus colonnine di ricarica privati: domande dal 19.10
Bonus colonnine di ricarica: cos'è
Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è:
- 1.500 euro per gli utenti privati
- fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini
Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello.
L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.
Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:
- codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
- copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
- estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
- relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
- idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
- i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.
Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.
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Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni?
Il prossimo 31 ottobre scade il termine per l'invio del Modello 770/2023 ad opera dei sostituti di imposta per comunicare:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
- i relativi versamenti le eventuali compensazioni effettuate il riepilogo dei crediti,
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
770/2023: casa fare per omessa presentazione?
Dopo la scadenza il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la dichiarazione presentando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”, sempre che esista una dichiarazione regolarmente inviata da integrare o correggere.
Attenzione al fatto che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatto salvo il pagamento delle sanzioni.Omesso 770/2023: le sanzioni
L’articolo 2 del Dlgs n. 471/1997 in caso di omessa presentazione del Modello 770/2023 prevede una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.
Se le ritenute su compensi, interessi e altre somme seppur non dichiarate sono state interamente versate, la sanzione ammonta ad un importo che va da 250 a 2.000 euro.
Il soggetto che adempie entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, paga una sanzione amministrativa dal 60 al 120% delle ritenute non pagate, con un minimo di 200 euro.Nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati l’importo diminuisce e varia da un minimo di 150euro a un massimo di 500 euro e la sanzione prevista dal comma 4 della norma (50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata) è ridotta del 50%.
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Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?
In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti.
Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.
Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?
Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali.
La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale.
Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.
La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.
L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.
Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.
Formazione continua commercialisti: che cos'é?
Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:
- approfondimento,
- perfezionamento,
- sviluppo,
- aggiornamento
- nonché acquisizione
di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale.
Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.
Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.
Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
La “formazione professionale continua” è svolta mediante:
- a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
- b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.
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Redditi PF: come si calcola il ritardo per ravvedersi?
Con una faq datata 27 settembre le entrate rispondono ad un quesito sull'omesso pagamento delle tasse scaturenti dal Modello Redditi PF 2023.
Un contribuente non ha versato entro il 31 luglio 2023 gli importi dovuti in base alla liquidazione delle imposte derivanti dal Modello redditi 2023.
Vorrebbe ricorrere all'istituto del revvedimento operoso e chiede se sia corretto individuare nel 31 luglio 2023 il giorno dal quale far decorrere il calcolo, previa maggiorazione delle imposte dello 0,40%.
La risposta delle Entrate.
Leggi anche Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola
Modello Redditi PF 2023: come si calcola il ritardo per l'omesso pagamento?
Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto va effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione o entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art.17 del Dpr 435/2001).
I versamenti derivanti da Redditi PF 2023 andavano effettuati:- entro il 30 giugno 2023, senza alcuna maggiorazione,
- dal 1° al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è una domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40%.
L’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare n 2772013 che, nel caso in cui il contribuente non abbia versato alcun importo, né a giugno né a luglio e quindi il 31 per quest'anno, “il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza” pertanto il 30 giugno 2023, per imposte scaturenti dal modello Redditi Pf 2023.
Qualora il contribuente, prosegue l'agenzia, avesse effettuato tra il 1° e il 31 luglio un versamento parziale, con la maggiorazione dello 0,40%, e intendesse in seguito regolarizzarlo, il termine cui fare riferimento per calcolare gli importi dovuti con il ravvedimento operoso decorre dal 31 luglio 2023, cioè dalla scadenza di pagamento con la maggiorazione. -
Modello 770/2023: quando va presentato?
Entro il prossimo 31 ottobre andrà presentato il Modello 770/2023.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Attenzione al fatto che, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Occorre comunque sottolineare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Per una sintesi delle regole del Modello 770/2023 con alcune delle novità di quest'anno leggi: Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre.
Come sottolineato dalle istruzione al Modello 770/2023 nel caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
Mentre si sottolinea che nella presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
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Nota variazione: quando scade il termine per annotare la maggiore IVA debito?
Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.
Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione.
Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario.
Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.
Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"
Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.
Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.
Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.
In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.