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Consorzio di trasporto pubblico: deve inviare i dati per la Precompilata?
Le Entrate in data 9 gennaio hanno ulteriormente chiarito il perimetro dell'invio dei dati per la Precompilata relativamente alle spese di trasporto pubblico locale.
Prima di dettagliare il chiarimento ricordiamo che con Provvedimento n 354629 del 4.10.2023 sono state pubblicate le relative regole.
In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ogni anno:
- gli enti pubblici,
- o i soggetti privati
affidatari del servizio di trasporto pubblico, trasmettono telematicamente una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
Attenzione al fatto che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, mentre resta facoltativo per il 2024.
Consorzio imprese trasporto pubblico: è obbligato all'invio dati per precompilata?
Ciò premesso, il chiarimento riguarda un consorzio di imprese di trasporto pubblico che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto.
Si domandava in questo caso chi sia tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
Le entrate specificano che il provvedimento su indicato ha individuato quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati.
Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.
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Spetta la tredicesima ai lavoratori domestici ? Come si calcola?
Il lavoratore domestico sia convivente che non convivente ha diritto alla tredicesima mensilità. Infatti, l’art. 38 del CCNL lavoratori domestici precisa che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa, se è dovuta, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.La tredicesima mensilità trova la sua fondamentale disciplina nell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace per tutti con il d.p.r. 1070/1960 e prevede appunto che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto compresi anche i compensi per lavoro straordinario e notturno.
Per calcolare la quota oraria della tredicesima, basta dividere per 12 (mesi dell’anno) la paga oraria pattuita più la quota orario di vitto ed alloggio, se si tratta di lavoratore convivente.
ESEMPI
1) Per un lavoratore domestico convivente, che raggiunge un anno di servizio, nel 2009, percepisce come paga base Euro 8,00 l’ora, lavora per 25 giorni, con un totale di 160 ore mensili, qual è l’importo della quota oraria di tredicesima mensilità?
A riguardo bisogna calcolare prima la quota di indennità di vitto ed alloggio e sommarla con la paga oraria e divedere il tutto per 12 mesi.
Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2009 che è di Euro 4,896, la si moltiplica per 25 giorni si ottiene Euro 122,4 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 160 ore e si ha Euro 0,765, che la quota oraria mensile.
Per calcolare la tredicesima: bisogna sommare la quota di indennità di vitto ed alloggio con la paga oraria, il cui totale deve essere diviso per 12 (12 mesi dell’anno):
Dunque:
paga oraria: Euro 8,00
quota di indennità di vitto ed alloggio: Euro 0,76
TOTALE = 8,76
8,76 : 12 = Euro 0,73 (quota oraria di tredicesima).
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
ATTENZIONE La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Nel caso in cui, il lavoratore domestico svolga più rapporti di lavoro avrà diritto a tante tredicesime mensilità quanti sono i rapporti di lavoro.
Tredicesima lavoro domestico FAQ
Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale, per 52 (settimane) e dividendo il totale per 12 mesi dell’anno.
Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che non raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale per 52 (settimane) e dividendo il totale per i mesi lavorati.
Per un lavoratore domestico non convivente a servizio intero, che raggiunge un anno di servizio e viene retribuita mensilmente, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola dividendo la retribuzione globale di fatto per 12 mesi.
Un lavoratore domestico non convivente, che raggiunge un anno di servizio e non ha un orario fisso nell’arco del mese o della settimana, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola sommando tutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividendo il totale per 12 mesi.
Per un lavoratore domestico convivente a servizio ad ora e raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale (comprensiva dell’indennità settimanale di vitto ed alloggio), per 52 (settimane) e dividendo il totale per 12 mesi dell’anno.
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Rottamazione quater alluvionati: quando scade la prima rata?
Il 30 novembre è scaduto il termine per versare, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito a livello nazionale, la seconda rata della Rottamazione quater.
Come ricordato più volte dall'Agenzia, il pagamento è considerato valido se effettuato entro il 5 dicembre prossimo.
In merito agli alluvionati, occorre ricordare che, essi hanno avuto tre mesi di proroga per l'adesione alla definizione agevolata e pertanto entro il 31 dicembre riceveranno le Comunicazioni delle somme dovute.
Con comunicato stampa del 1 dicembre l'agenzia della riscossione ha riepilogato le regole della misura della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e in merito agli alluvionati ha specificato quanto segue.
Rottamazione quater alluvionati: quando parte la rateizzazione?
Agenzia della riscossione avvisa che la prossima settimana partirà l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).
Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.
La comunicazione che riceveranno ricordiamolo fornisce innanzitutto l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda e altri dettagli di seguito evidenziati.
L’invio delle comunicazioni, come disposto dalla legge, sarà completato entro il mese di dicembre.
In questo caso la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.
Rottamazione quater alluvionati: la comunicazione delle somme dovute
La comunicazione delle somme dovute per gli alluvionati, come per gli altri soggetti, contiene:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione,
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
Una copia della “Comunicazione”, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata ed è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica, inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione" e i moduli per pagare.
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.
Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu”.
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La plusvalenza dell’immobile acquisito per donazione è tassabile?
Quando oggetto della vendita è un fabbricato ad uso abitativo ricevuto in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione (IRPEF) solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi 5 anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.
In questo caso la plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.In pratica la donazione non interrompe lo scorrere dei 5 anni per affrancare la plusvalenza.Se pero’ il donatario ha destinato l’immobile a prima casa la plusvalenza non è tassabile e non importa piu’ fare riferimento al donante.La plusvalenza se tassabile è considerata reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del Tuir.L’obbligo di dichiarare il reddito sorge con l’incasso in ossequio al principio di cassa, e deve essere dichiarato nel quadro RL del Modello Unico. -
Cancellazione ipoteca: come verificarla?
Con una faq del giorno 8 novembre le Entrate replicano a richieste di chiarimenti sulla cancellazione di una ipoteca.
Nel dettaglio veniva richiesto come verificare che una ipoteca sia stata cancellata dale creditore.
Le Entrare ricordano che per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare.
Cancellazione ipoteca: come verificarla?
Al fine di verificare lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria è possibile utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia “Interrogazione del Registro delle comunicazioni”.
Viene chiarito che per accedere alle informazioni basta indicare il codice fiscale del debitore.
Il servizio può essere richiesto nei modi seguenti:- telematicamente sia nell’area riservata del sito dell’Agenzia sia attraverso il portale SISTER,
- inoltre, si può interrogare il Registro delle comunicazioni anche presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali – Territorio, presentando l’apposito modello di interrogazione del registro delle cancellazioni.
Con il modello l’utente può richiedere gratuitamente l’interrogazione del registro e fornire i seguenti esiti:
- ipoteca cancellata: il procedimento si è concluso con la cancellazione dell'ipoteca
- in fase istruttoria: la comunicazione è stata presa in carico dall’ufficio che la sta lavorando
- richiesta non ricevibile: la comunicazione non è stata presa in carico dall'ufficio perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione
- richiesta non eseguibile: la cancellazione non può essere eseguita per ragioni di tipo giuridico (per esempio il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).
Il sistema non fornisce informazioni sullo stato delle comunicazioni scartate automaticamente in fase di trasmissione (per esempio perché sottoscritte
con firma digitale da un soggetto non autorizzato).
Attenzione al fatto che, la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati in base al decreto legislativo n. 196/2003, e che l’uso improprio o eccessivo di queste informazioni è punibile ai sensi di legge.
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Rottamazione quater: quando scade la prima rata per gli Alluvionati?
Nel comunicato stampa datato 25 ottobre, nel quale la Riscossione ricorda termini e modalità di pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quater, in scadenza il prossimo 31 ottobre, viene anche evidenziata la differente scadenza per gli alluvionati.
A livello generale, ricorda la Riscossione, la prima o unica rata di pagamento della rottamazione quater delle cartelle scade il prossimo 31 ottobre con tolleranza fino al 6.11.
In proposito il comunicato precisa infatti che: "per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la rata in scadenza il 31 ottobre saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è festivo quindi il termine slitta al giorno successivo)".
Invece, per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.
Pertanto, la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.
L'Agenzia delle entrate Riscossione ricorda anche che, sono stati resi disponibili sul proprio sito internet alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento.
In particolare, è sempre possibile per coloro che non sono in possesso, per qualsiasi motivo, della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento, scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito:
- www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns,
- oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.
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Buoni pasto: si possono concedere per un periodo limitato?
I buoni pasto sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente, la somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo per un valore fisso stabilito
Vengono generalmente erogati ai lavoratori dipendenti come welfare aggiuntivo della retribuzione e godono di uno speciale trattamento fiscale agevolato contenuto nell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
I buoni pasto risultano quindi:
- interamente deducibili per il datore di lavoro e
- esenti da tassazione per il dipendente entro il limite massimo di:
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- € 4 se forniti in formato cartaceo,
- € 8 se forniti in formato elettronico.
L’eventuale maggiore valore è invece assoggettato a tassazione in capo al lavoratore.
Buoni pasto: possibile sospensione o erogazione a termine
Riguardo alla durata di questo " benefit" occorre ricordare che l'ordinanza di Cassazione n. 16135 del 28.07.2020 ha affermato che i buoni pasto non vanno considerati un elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente
occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303).
Per questo , il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.
Questo significa che, a meno che non sia previsto dal contratto collettivo territoriale aziendale o anche dal contratto individuale, l'erogazione del buono pasto può essere liberamente regolata dal datore di lavoro cioè definita per un periodo limitato di tempo o sospesa , con decisione unilaterale.