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Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?
In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti.
Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.
Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?
Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali.
La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale.
Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.
La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.
L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.
Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.
Formazione continua commercialisti: che cos'é?
Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:
- approfondimento,
- perfezionamento,
- sviluppo,
- aggiornamento
- nonché acquisizione
di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale.
Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.
Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.
Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
La “formazione professionale continua” è svolta mediante:
- a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
- b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.
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Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?
La Piattaforma cessioni crediti di Poste è stata riattivata.
A comunicarlo è un avviso datato 3 ottobre delle stesse Poste Italiane.
Nel dettaglio: "Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia."
Leggi anche: Quanto costa cedere il credito da Superbonus?
Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?
Si legge inoltre che "Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni)."
Accedendo poi sulla piattaforma di Poste, si apprende nel dettaglio che, l'opportunità di cessione è riservata alle Persone Fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta fra quelli indicati al paragrafo successivo e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).
Attenzione al fatto che Poste Italiane, al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.
Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura online, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenute da qualsiasi provider.
Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste Italiane sono effettuate tramite e-mail.
Cessione credito Superbonus a Poste: come fare
L’iter di richiesta della cessione dei crediti d’imposta prevede l’indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.
Per la cessione del credito d’imposta, Poste Italiane effettua specifici controlli sul set documentale che viene fornito dal cliente ai fini della verifica del rispetto di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.
Il cliente, sino all’accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate, può recedere dalla richiesta di cessione senza penali mediante l’apposita funzione di annullamento online disponibile sulla pagina della cessione del credito.
In particolare, Poste Italiane valuta l’acquisizione unicamente di quei crediti d’imposta in relazione alla cui cessione il cedente si sia avvalso di entrambe le figure che seguono:
- Un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate.
- Un asseveratore.
Leggi anche: Cessione crediti bonus edilizi: dal 3 ottobre Poste riapre il canale con ulteriori approfondimenti.
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Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d’imposta, cosa fare?
Con una FAQ del 2 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che domanda come comportarsi nel caso di dati del sostituto di imposta errati nel Modello 730 con richiesta di rimborso.
Nel dettaglio, chiede come riparare per ottenere il rimborso delle tasse.
Leggi anche 730/2023: quando arrivano i rimborsi?
Modello 730/2023: cosa fare se i dati del sostituto sono errati?
Con FAQ del 2 ottobre le Entrate specificano che in generale quando:
- il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito,
- o è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730,
il sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione comunica all’Agenzia delle entrate che non procederà ad effettuare il rimborso (non essendo tenuto a farlo).
Di conseguenza, l’Agenzia trasmette al contribuente una mail per informarlo del diniego.
Se dal 730 emerge un credito da rimborsare, il contribuente può presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”.
In esso indicherà il sostituto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
Se non ha un sostituto d’imposta dovrà indicarne l’assenza, barrando l’apposita casella nel 730 integrativo di tipo 2.
730 Integrativo “Tipo 2”: inviare la rettifica dati del sostituto d'imposta
Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.
Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.
Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.
In questa situazione è possibile:
- indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”,
- inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto,
- rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.
Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.
Leggi anche 730/2023 Integrativo: come correggere gli errori entro il 25.10
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Nota variazione: quando scade il termine per annotare la maggiore IVA debito?
Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.
Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione.
Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario.
Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.
Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"
Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.
Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.
Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.
In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.
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Nota di credito per accordi transattivi: quali sono i termini per l’emissione?
Con la Massima n 222 dell'AIDC, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, del 7 settembre, si chiarisce quando la nota variazione può essere emessa anche oltre l'anno.
La massima in oggetto specifica che il termine annuale previsto dall’art. 26, 3° comma del DPR 633/1972 per l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti é circoscritto ai casi in cui, in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto, le parti decidono di variarne i termini di comune accordo.
Qualora, invece, intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale.
Leggi anche E' detraibile l'indebita IVA indicata in fatture contestate?
Nota di credito per accordi transattivi: i termini per l'emissione
Secondo l’art 26 comma 2 del DPR n 633/72 se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
Tuttavia, per rettificare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo si ha un anno di tempo dalla effettuazione dell’operazione.
La norma in oggetto sottolinea la natura antielusiva del termine.
Viene precisato che, se invece per dirimire una contestazione interviene una transazione, anche a tale fattispecie non deve applicarsi il termine dell'anno. Sarà necessario provare, con elementi documentali in suo possesso, all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.
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Fatture contestate: è possibile detrarre l’IVA?
Con Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre le Entrate chiariscono che il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata in quanto, l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante.
Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.
La risposta a interpello in oggetto tratta il caso di un soggetto passivo istante Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta, la quale nel 2021 ha emesso fatture attive.
Tali fatture venivano contestate da Alfa che richiedeva al prestatore l’emissione di note di credito.Alfa non pagava l'importo addebitato da Beta e instaurava un giudizio mentre Beta, nel frattempo, cedeva il proprio credito a un terzo Nel 2023 la controversia è stata definita con una transazione.
L’accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo omnicomprensivo di 70.000 euro.
Secondo l’istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell’intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito. Peraltro le note credito non possono più essere emesse, essendo scaduto il termine annuale previsto dall’art 26 comma 3 del DPR 633/72.
Le Entrate non concordano con la soluzione dell'istante e riepilogano la normativa utile al caso di specie.
Viene ricordato che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta.
Il testo della disposizione dispone che il diritto a detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'IVA che ha versato, ma anche l'IVA dovuta ossia quella che deve essere ancora pagata.
Ne consegue che il diritto a detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa.
Tuttavia il principio vale se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto cui corrisponde l'Iva detraibile non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.
Si tratta del tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA che è stato affrontato spesso nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.
Secondo la giurisprudenza, il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.
L'agenzia è del parere che la corrispondenza deve esserci anche se non sia più possibile emettere una nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.
L'agenzia cita tra gli altri i giudici europei nella causa C- 334/20 secondo i quali l’ammontare detraibile “dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (…), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo”.
Allegati: -
Ispezioni sul lavoro: si possono richiedere ?e come?
Per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile richiedere l'intervento degli ispettori del lavoro.
La Richiesta può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da
- lavoratori,
- rappresentanti sindacali o
- altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza.
Va utilizzato il modello 31 disponibile sul sito dell'ispettorato anche in molte lingue straniere (inglese, francese, romeno, cinese, arabo, bengalese, punjabi, urdu, ucraino, russo)
Il Modulo deve essere accompagnato da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).
ATTENZIONE il modulo RI non è utilizzabile per impugnare un licenziamento.
Le modalità per la consegna del modello 31
Per presentare una richiesta d’intervento è possibile:
- consegnare il modulo personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro o
- inviarlo per posta ordinaria o posta elettronica, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato
Violazioni segnalabili all'ispettorato
Con il modello RI possono essere segnalate in particolare irregolarità come:
- rapporti " in nero" o effettuate con modalità diverse da quelle statuite per contratto
- mancata retribuzione o mancato pagamento di tfr straordinari rimborsi spese ecc
- mancato rispetto di orari e tempi di lavoro, pause e riposi,
- utilizzo di videosorveglianza
L'ispettorato ricorda che :
- per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamenti per astensione/congedo di maternità o malattia, la richiesta viene trasmessa all’INPS o potrà essere richiesto di farlo al denunciante
- nei casi previsti l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.
- per le richieste di intervento per le quali può maturare la prescrizione dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali il denunciante, onde salvaguardare i propri diritti, deve attivarsi inviando al datore di lavoro con raccomandata a/r un atto formale di messa in mora, per interrompere i termin della prescrizione previsti per legge.