-
ATECO 2025 – Classificazione delle attività economiche
L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.
La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.
Nei prossimi mesi e in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte, l'Istat metterà progressivamente a disposizione tutte le altre informazioni utili in merito alla nuova classificazione ATECO 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione ATECO.
Tenuto conto della normativa europea e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1° aprile 2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.
Da un punto di vista operativo, le azioni intraprese per implementare la ricodifica all’interno dei rispettivi registri sono decise dal singolo ente sulla base delle procedure e metodologie più opportune per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si annovera una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat.
In allegato:
- Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti (pdf)
- Struttura ATECO 2025 e nota metodologica (pdf)
- Struttura ATECO 2025 italiano e inglese (xlsx)
- Tavola di raccordo ATECO 2025 – NACE Rev. 2.1 (xlsx)
- Nota esplicativa e metodologica della tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 (pdf)
- Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 italiano (xlsx)
- Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 inglese (xlsx)
-
Adempimento collaborativo – Modello di adesione
Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.
In allegato:
- Modello
- Istruzioni
- Provvedimento n. 450193 del 17.12.2024
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
-
Bonus investimenti Mezzogiorno agricoltura – Modello
Modello e istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.
(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).Questo modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.
Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
-
Delega Unica servizi Agenzia – Fac-simile
Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La delega contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
- i servizi on line oggetto di delega o revoca (come individuati al punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia del 02.10.2024 qui allegato);
- la data di conferimento o di revoca della delega.
Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).
Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.
In allegato:
- Allegato 1 – Fac simile delega unica
- Allegato 2 – Specifiche tecniche
- Provvedimento del 02.10.2024
Servizi delegabili
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
- registrazione dell’indirizzo telematico,
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
- accreditamento e censimento dispositivi;
- l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.
Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.
-
Credito d’imposta quotazione PMI 2024 – Modello domanda
Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
Per le modalità e le condizioni si rinvia a:La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].
In Allegato:
- Modulo di domanda (docx)
- Modulo 1 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione madre
- Modulo 2 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione sui familiari conviventi
- Istruzioni operative (pdf) del 27 settembre 2024
- Decreto 23 aprile 2018 (pdf)
La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].
-
Transizione 5.0: dichiarazione titolare effettivo
Dichiarazione relativa al titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15 Transizione 5.0 (word compilabile).
Modello di autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.
Il fac-simile va inserito nella documentazione. Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
-
Contributo Superbonus indigenti 2024 – Modello
Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.
Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.
Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.
L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.In allegato:
- Modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni,
- Provvedimento del 18.09.2024