• Credito d’imposta cultura: Modello e istruzioni

    L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha istituito un credito d’imposta cultura a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

    Il credito d’imposta cultura spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

    Con il provvedimento dell'11.10.2021 n. 262278 dell’Agenzia delle entrate, è approvato il presente modello e definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonchè le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, per il rispetto dei previsti limiti di spesa.

    Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta cultura, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    Scarica la circolare

  • 5 per mille – Modelli di Rendicontazione dal 2020

    Con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 488 del 22 settembre 2021 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore.
    La nuova modulistica che qui alleghiamo, è da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2020, accompagnata dalle relative linee guida:

    • Modello di rendiconto (Mod.A)
    • Modello di rendiconto dell’accantonamento (Mod.B)
    • Linee guida per la rendicontazione

    ATTENZIONE: Si comunica inoltre, che la precedente modulistica e le relative linee guida (pubblicate alla fine della presente pagina) restano valide per la rendicontazione del contributo fino all’anno finanziario 2019 (Scarica qui la Modulistica per la rendicontazione fino all'anno 2019).

    Scarica la circolare

  • Comunicazione fruizione credito imposta ACE – Modello

    Pubblicato il Modello con le relative istruzioni, con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, per l'invio della comunicazione per trasformare in credito d'imposta la Ace innovativa introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    La comunicazione può essere presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.

    In allegato:

    • Modello
    • Istruzioni
    • Provvedimento del 17.09.2021

    Scarica la circolare

  • Contributo centri storici con santuari – Modello

    Con provvedimento dell'08.09.2021 n. 230686, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

    L’istanza può essere presentata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.

    Dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

    Ricordiamo che l’art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai
    comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

    Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
    Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.

    • Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
    • Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento. Ad esempio se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).

    Scarica la circolare