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Elenchi riepilogativi Intrastat – Modelli Intra
Con Determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 sono stati aggiornati i modelli degli Elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli Intrastat) per i periodi di riferimento decorrenti dal 2022.
Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, i nuovi modelli vanno a sostituire quelli approvati con la determinazione n. 22778 del 22.02.2010.
In allegato:- Cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi:
- Allegato 1 – Modello Intra-1
- Allegato 2 – Modello Intra-1 Bis
- Allegato 3 – Modello Intra-1 Ter
- Allegato 4 – Modello Intra-1 Quater
- Allegato 5 – Modello Intra-1 Quinquies
- Acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti:
- Allegato 6 – Modello Intra-2
- Allegato 7 – Modello Intra-2 Bis
- Allegato 8 – Modello Intra-2 Ter
- Allegato 9 – Modello Intra-2 Quater
- Allegato 10 – Modello Intra-2 Quinquies
- Allegato 11 – Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi
- Allegato 13 – Modello Intra – 1 Sexies (Call of Stock)
Ricordiamo che i modelli qui in allegato sono solo la rappresentazione grafica dei modelli di dichiarazione Intrastat. L’unica trasmissione giuridicamente valida è la trasmissione telematica attraverso il Servizio telematico doganale oppure attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
- Cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi:
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Bonus TV – Decoder – Modello di domanda
Modello di domanda che i cittadini dovranno presentare al venditore per la richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus.
A tal fine dovranno dichiarare di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus.
Il “Bonus TV”, con valore fino a 30,00 euro (importo dello sconto ridotto per il 2022), è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022.
Il “Bonus TV” sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022.
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Contributo perequativo – Modello e istruzioni
Approvato il modello con relative istruzioni, con il Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336196, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web,
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
- l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
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Bonus idrico – Modello esercente
Il >MInistero della transizione ecologica ha reso disponibile online anche il ‘Modello esercente bonus idrico’, tramite il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202.
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Contributo Start up Decreto Sostegni – Modello
Modello e istruzioni di compilazione per la richiesta del “contributo start-up” (introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 del Decreto Sostegni n. 41/2021) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.
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Professionisti abilitati – Modelli visto di conformità
In allegato i Fac-simili della comunicazione che i professionisti devono inviare alla alla Direzione regionale competente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
- Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
- Comunicazione da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999
- Autocertificazione
Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se il professionista esercita nell'ambito di un'associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede)
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
- la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione va allegata:
- copia della polizza assicurativa
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l'elenco completo consultare la circolare n. 28/E – pdf )
- copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
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Credito imposta impianti pubblicitari – Modello
L’art. 67-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La comunicazione è presentata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.