• Comunicazione fruizione credito imposta ACE – Modello

    Pubblicato il Modello con le relative istruzioni, con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, per l'invio della comunicazione per trasformare in credito d'imposta la Ace innovativa introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    La comunicazione può essere presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.

    In allegato:

    • Modello
    • Istruzioni
    • Provvedimento del 17.09.2021

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  • Contributo centri storici con santuari – Modello

    Con provvedimento dell'08.09.2021 n. 230686, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

    L’istanza può essere presentata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.

    Dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

    Ricordiamo che l’art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai
    comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

    Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
    Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.

    • Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
    • Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento. Ad esempio se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).

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  • Cessione credito imposta canoni locazione Covid19

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.09.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, approvato in precedenza con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

    In particolare:

    • nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è aggiunta la seguente voce: “F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso”.

    Con il presente provvedimento è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, che qui alleghiamo, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.

    Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021, in sostituzione del modello approvato con il provvedimento prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

    I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34 hanno riconosciuto alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:

    • canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18,
    • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta su indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    Per poter optare per la cessione del credito d'imposta, con il recente provvedimento del 14.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello con le relative istruzioni, che può essere utilizzato, in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739.

    Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei suddetti crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire deicrediti medesimi. La comunicazione dell’opzione per la cessione è presentata dai soggetti beneficiari dei creditid’imposta.

    La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario.

    Ricordiamo che Inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo a canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è stato esteso:

    • all’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);
    • dall’articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
    • dall’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137del 2020;
    • dall’articolo 4del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse.

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  • Delega situazione debitoria assistiti – Modello DP1

    Modello DELEGA / REVOCA per l'accesso e la gestione della posizione debitoria Agenzia delle Entrate – Riscossione (Modello DP1).

    Con questo modello il contribuente delega l’intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 ad accedere ai servizi web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per consultare la propria posizione debitoria, (con esclusione dei carichi iscritti a ruolo di competenza di Riscossione Sicilia SpA), richiedere la rateizzazione del debito, presentare istanze.
    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:

    • pagare cartelle e avvisi di pagamento;
    • ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 100 mila euro per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021;
    • trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
    • gestire le istanze di Definizione agevolata;
    • chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Contattaci». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello.

    La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il modello cartaceo DP1.
    Dal 10 aprile 2019 la delega cartacea può essere utilizzata anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

    Modalità di presentazione:

    • questo modello non va consegnato all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • il modello va consegnato direttamente all’intermediario abilitato a cui si conferisce la delega. L’intermediario, se accetta la delega, trasmette i dati all’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio telematico dedicato dell’Agenzia delle entrate.

    Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario insieme al modello compilato, copia del proprio documento d’identità.
    Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

    Gli estremi della delega devono essere trasmessi dall’intermediario ad Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo.

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  • Imbarcazioni da diporto – Modello e istruzioni

    Modello e istruzioni per la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.06.2021.

    La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando esclusivamente il software, denominato “dichiarazionenautica”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Ultimo aggiornamento istruzioni del 01.09.2021.

    La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente a partire dal 15 luglio 2021.

    Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 della legge n. 178 del 2020 sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del presente provvedimento.

    Dal 9 gennaio 2024 i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la dichiarazione nautica ai fini della non imponibilità tramite l'apposito servizio online.

    Con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2024, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è più possibile avvalersi della modalità alternativa di trasmissione di una copia scansionata della dichiarazione nautica al COP di Pescara, ammessa nella risoluzione n. 54/E del 2021.

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  • Credito imposta sanificazione – Modello e istruzioni

    L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

    • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
    • nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
    • comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19,

    fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

    Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
    Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910 sono stati defniti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il modello con le relative istruzioni.

    Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

    La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.

    In allegato:

    • Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione

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  • Contributo riduzione canone locazione – Modello

    Con provvedimento del 06.07.2021 n. n. 180139, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del DL Ristori n. 137/2020).

    L’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:

    • il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
    • l’immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
    • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
    • entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

    L’istanza può essere presentata dal 6 luglio al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre, termine prorogato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021), in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizioweb disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

    L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediarioautorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

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