• Certificazione Unica 2021 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2021 n. 13088, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
    I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2021 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2021 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

    In Allegato:

    • Modello ordinario Certificazione unica
    • Modello sintetico Certificazione unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione
    • Provvedimento del 15.01.2021

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  • Dichiarazione IVA 2021 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2021 n. 13095, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini Iva.
    Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2021, concernente l’anno d’imposta 2020, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2021 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

    In Allegato:

    • Modello Iva 2021
    • Istruzioni per la compilazione Iva
    • Modello Iva base 2021
    • Istruzioni per la compilazione Iva base
    • Provvedimento del 15 gennaio 2021

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  • Modello 770/2021 – Modello unificato e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 15 gennaio 2021 n. 13090, ha approvato il modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2021, deve essere presentata entro il 2 novembre 2021 (poiché il31 ottobre 2021 è giorno festivo) come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta;
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-ficazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • tramite società appartenenti al gruppo

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  • Canone Rai – Esonero non detenzione TV

    I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

    Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

    Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
    In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

    La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

    La dichiarazione deve essere presentata:

    • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
    • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).

    Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

    • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
    • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
    • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
    • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

    In allegato:

    • Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
    • Istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

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  • Comunicazione agevolazione versamenti Lampedusa Linosa

    Modello di comunicazione e istruzioni, relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

    Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione. La comunicazione deve essere presentata entro il 21 dicembre 2020.

    I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC, mentre i contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC oppure tramite e-mail. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente.

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  • Contributo fondo perduto Ristori e Ristori Bis: Modello

    Con Provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l'Agenzia ha approvato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreti Ristori e Ristori BIS).

    Dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, i titolari di partita Iva possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto tramite i canali telelmatici dell'Agenzia delle Entrate.

    ATTENZIONE: la domanda di accesso ai contributi va presentata:

    • via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure
    • attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

    L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.

    In allegato:

    • Provvedimento Agenzia delle Entrate del 20.11.2020
    • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis
    • Istruzioni per la compilazione

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  • Dichiarazione ASD / SSD numero tesserati

    Dichiarazione dell'organismo o degli organismi affilianti circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività (il modello può essere usato se le Federazioni, le Discipline sportive associate o gli Enti di promozione sportiva non ne hanno già predisposto uno), da allegare alla domanda di richiesta di Contributo forfettario per ASD/SSD da inviare entro il 24 novembre 2020.

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