• 5 per mille 2020 ONLUS – Dichiarazione sostitutiva

    I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

    Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

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  • 5 per mille 2020 ASD – Dichiarazione sostitutiva

    I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

    Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

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  • Dichiarazione sostitutiva riduzione canone locazione

    Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone i contribuneti potranno procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza.

    Se però si vuole effettuarla ora, è possibile (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare:

    • la scansione dell’accordo di riduzione
    • il modello 69 debitamente sottoscritto
    • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1.

    La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).

    Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

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  • Covid-19: Modulo sospensione rate mutuo prima casa

    Modulo di sospensione del mutuo prima casa aggiornato al 29 aprile 2020 (DL 18/2020 convertito in legge)

    Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

    Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

    In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:

    • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
    • I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

    In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

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  • Dichiarazione Società di Capitali 2020 – Modulistica

    Con Provvedimento del 31.01.2020 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2020–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi.

    Aggiornato al 27.04.2020.

    In Allegato:

    • Modello SC 2020
    • Modello SC 2020 – Istruzioni per la compilazione
    • Parte generale – Istruzioni per la compilazione

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  • Covid-19: Domande per la garanzia al 90%

    Dal 23 aprile imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro.

    Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

    In allegato la modulistica per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato.:

    1. Allegato 4 – Garanzia direttaModulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
      Versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo
    2. Allegato 4 – Riassicurazione – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
      Versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo
    3. Allegato 4 – Annex – Richiesta ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo
      Da utilizzare per integrare la precedente versione dell’Allegato 4 qualora già acquisita
    4. Allegato 4 – Annex 1 – Fondi integrativi
      Per le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti a valere su risorse comunitarie

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  • COVID-19 – Dichiarazione per esonero ritenuta d’acconto

    Emergenza Coronavirus: Modello di dichiarazione per esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto per lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio aggiornato al DL Liquidità dell'08.04.2020.

    L'art. 19 del “Decreto Liquidità” ha abrogato il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ha previsto che, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, per i lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio (i soggetti di cui agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73), la possibilità di non subire la ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta sulle somme percepite nel periodo 17.03.2020 – 31.05.2020 a condizione che:

    • nel 2019 abbiano conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000;
    • e nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

    I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione (che qui alleghiamo) dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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