• Bonus famiglia: modello richiesta all’Agenzia delle Entrate

    Modello e Istruzioni per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del Bonus Straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosuffcienza.

    A questo riguardo, ci sono due alternative:

    • chi sceglie come anno di riferimento il 2007 nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".
    • coloro che , invece, scelgono il 2008, nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

    Aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 12/02/2009.

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  • Bonus famiglia al sostituto e agli enti pensionistici: modello di richiesta

    La richiesta dell’erogazione del bonus famiglia deve essere presentata:

    • entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
    • entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

    Aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 12/02/2009.

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  • Istanza Ammortamento di assegni bancari o circolari

    In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all’istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l’ammortamento. Questa procedura è atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.
    L’ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile" e può essere richiesto solo dal beneficiario dell’assegno.
    L’ammortamento dell’assegno circolare, invece, può essere richiesto sia dal beneficiario che dall’istituto emittente.

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