• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12

    Con il Decreto Direttoriale n 468/2025 il MASE dà attuazione alla misura destinata alle imprese delle regioni meno sviluppate.

    Vengono pubblicate le regole operative della misura “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”, parte del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività 2021‑2027 (PN RIC).

    Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari completa quanto già introdotto dall’Avviso pubblico n. 424/2025 del 30 ottobre

    Le regole appena approvate definiscono criteri, requisiti e modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo.

    Scarica qui l'Allegato 1 con tutti i dettagli.

    Autoproduzione energia fonti rinnovabili: obiettivo delle agevolazioni

    Con questa agevolazione si vuole potenziare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001, incentivando le imprese a produrre autonomamente energia elettrica da FER, riducendo costi operativi, dipendenza energetica e impatto ambientale, con un’attenzione specifica al rilancio produttivo del Sud Italia.

    La dotazione complessiva è di 262 milioni di euro, destinati a finanziare progetti di installazione di:

    • impianti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici, 
    • termo-fotovoltaici 
    • e sistemi di accumulo.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: i beneficiari

    Possono partecipare all’agevolazione:

    • imprese di tutte le dimensioni, incluse reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
    • con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali;
    • ubicate nei Comuni con più di 5.000 abitanti in regioni meno sviluppate:Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Ogni domanda deve riferirsi a una singola unità produttiva, ma un’impresa può presentare fino a tre richieste per siti diversi.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa finanzia

    Gli incentivi coprono i costi per:

    • impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo;
    • impianti termo-fotovoltaici;
    • sistemi di accumulo elettrochimico, per autoconsumo differito (tecnologia “behind-the-meter”).

    Tra le spese ammissibili rientrano:

    • acquisto e trasporto dei componenti;
    • installazione, messa in esercizio e connessione alla rete;
    • opere civili indispensabili alla realizzazione dell’impianto.

    Non sono invece agevolabili:

    • spese per leasing (locazione finanziaria);
    • acquisto di beni usati.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa copre

    Il contributo è erogato a fondo perduto, come contributo in conto impianti.

    L’intensità dell’aiuto varia in base a:

    • dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
    • tipologia di impianto installato.

    Sono previste premialità aggiuntive per:

    • utilizzo di moduli fotovoltaici certificati (es. CAM);
    • possesso di certificazioni energetiche (es. ISO 50001).

    Il meccanismo rende l’iniziativa particolarmente vantaggiosa anche per le PMI e microimprese, che possono così avviare un processo di transizione energetica sostenibile.

    Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12

    Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma GSE dal 3 dicembre 2025 ore 10:00 al 3 marzo 2026 ore 10:00

    Le domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati nell’Allegato 3 all’Avviso pubblico, tra cui:

    • qualità tecnica del progetto;
    • sostenibilità ambientale ed economica;
    • ordine di arrivo, con redazione di una graduatoria decrescente.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti

    Il MIMIT con il Decreto dell'11 agosto 2025 ha pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.

    In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206  Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:

    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.

    In sintesi sono previste 

    • per le Fiere:
      • Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
      • Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
    • per i mercati rionali: 
      • Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)

    Vediamo tutte le regole.

    Bonus fiere 2025: i beneficiari

    L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del Decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025. Clicca qui per l'elenco dei beneficiari pubblicato con Decreto del 27 novembre.
    L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
    Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. 

    Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
    Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
    Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
    Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

    • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    •     spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Aiuti agli rrganizzatori di fiere 2025: tutte le regole

    L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

    L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

    Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.

    Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.

    Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.

    Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.

    Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

    • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
    • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
    • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.

    Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

    L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Sostegno ai mercati rionali: linea 3

    La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.

    Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025  una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: [email protected]

    Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.

    Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2° finestra: elenco degli ammessi alle erogazioni da effettuare entro il 9.12

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti che possono effettuare donazioni in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche e accedere, allo Sport Bonus 2025 – seconda finestra.

    Attenzione al fatto che i beneficiari, entro martedì 9 dicembre 2025 dovranno effettuare le donazioni in denaro previste dalla disciplina e inviare le attestazioni dell’avvenuta erogazione. Le somme dovranno essere versate tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito,
    • carte di credito e prepagate,
    • assegni bancari e circolari. 

    Successivamente, i beneficiari della procedura dovranno inviare al Dipartimento per lo sport, tramite l’apposita piattaforma telematica, un unico file con la quietanza di pagamento (causale “sport bonus 2025 seconda finestra”, con visibili il Cro o il Trn) e il modulo che attesta la ricezione della liberalità da loro effettuata. 

    Il Dipartimento per lo Sport invia all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici con la procedura indicata, l’Agenzia inserirà nei rispettivi cassetti fiscali i relativi importi.

    Ricordiamo che con la legge di bilancio n 207 del 30/12/2024 all'art. 1, comma 246 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

    In particolare, si evidenzia che i soggetti titolati a effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, alle quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    A tale proposito il Dipartimento dello sport ha pubblicato un avviso per l'apertura dello sporto bonus 2° finastra dalle ore 10 del 15 ottobre.

    Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre

    Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.

    Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Vengono fissate le seguenti condizioni:

    • l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), 
    • l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio (appena conclusa con l'elenco definitivo dei beneficiari) e l'altro in apertura il 15 ottobre

    Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

    A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.

  • Ipotecaria e catastali

    Case fantasma: regole del Fisco per scovarle

    Nella Legge di Bilancio 2026 spunta una norma, con emendamento, sulle case fantasma e le regole per la loro identificazione.

    Il DDL sta proseguento il suo iter di approvazione definitiva ma intanto vediamo cosa contiene questa proposta che risulta tra gli emendamenti consigliati e quindi di molto probabile approvazione.

    Case fantasma: le regole per identificarle

    Il testo dell'emendamento in oggetto istituisce nuove regole per "trovare" gli immobili non censiti in Catasto.

    Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR Riforma dell'Amministrazione fiscale, come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
    Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi, ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. 

    Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
    ll'esito delle attività connesse alle comunicazioni, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

    Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
    Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

    Rendite presunte: come sono calcolate

    Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento.
    La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione:

    • della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A 
    • e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. 

    Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

    L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. 

    In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. 

    Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. 

    Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto 17.11.2025 che definisce modalità e tempistiche per accedere al credito d’imposta del 36% sugli acquisti 2024 di prodotti e imballaggi riciclati, biodegradabili o compostabili.

    Ricordiamo che, con il decreto 2 aprile 2024, n. 132, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21-05-2024, n.117, MASE e MIMIT hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi ottenuti da materiali di recupero per l’accesso all’agevolazione.
    Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro.

    Tax crediti imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre

    Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
    Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: 

    Come previsto dal suddetto decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
    Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail:

    • [email protected]
    •  oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30

    Tax crediti imballaggi ecosostenibili: via alle domande dal 1° dicembre

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2026 per le imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    Il DDL di Bilancio 2026 in corso di approvazione definitiva in Parlamento contiene tra le norma una contributo in favore delle imprese che utilizzano i rottami di acciaio inossidabile.

    Si tratta di una norma emendativa presente tra "i ritocchi" segnalati e ora al vaglio del Parlamento. Vediamo cosa contiene.

    Contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    Si vuole introdurre l'art 97-bis. rubricato contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    In particolare, al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami
    inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto,
    alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
    Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata:

    • in 3,88 GJ per l'anno 2026
    • in 3,68 GJ per l'anno 2027,
    • in 3,50 GJ per l'anno 2028.

    Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono:

    • acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento,
    • Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento
    • Mo minore di 3 per cento. 

    È inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: 

    • acciai inossidabili ferritici; 
    • acciai inossidabili martensitici; 
    • acciai inossidabili duplex 
    • e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

    Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi operativi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

    Con decreto sono stabiliti i criteri costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di esportazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

    Vedremo se la norma sarà approvata, per entrate in vigore dal 1° gennaio.

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica agli intermediari: nuove modalità dall’8 dicembre 2025

    Con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:

    La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Il provvedimento comunica inoltre la pubblicazione dell’aggiornamento dell’allegato tecnico “2”, contenente le specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione telematica delle deleghe.

    Scarica il testo del Provvedimento con l'Allegato tecnico.

    Periodo transitorio e deroghe operative

    Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:

    • dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
    • dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
    • sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.

    Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.

    Va segnalato che nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 i servizi di comunicazione deleghe saranno sospesi per aggiornamenti di sistema.

    Nuove modalità di conferimento della delega unica

    A partire dall'8 dicembre 2025, il conferimento avverrà esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 e relative specifiche tecniche aggiornate.

    Il file contenente i dati della delega sarà in formato XML e includerà:

    • dati anagrafici e codice fiscale del delegante e dell’intermediario;
    • servizi oggetto di delega;
    • data di conferimento, rinnovo o revoca.

    La sottoscrizione dovrà avvenire con:

    • Firma digitale;
    • Firma elettronica avanzata (FEA) con CIE;
    • FEA con certificati digitali anche non qualificati, con firma digitale aggiuntiva dell’intermediario.

    Sono previste due modalità di trasmissione:

    • Puntuale, per singola delega, tramite area riservata;
    • Massiva, fino a 300 deleghe per invio, tramite Entratel Multifile o Desktop Telematico.

    Servizio web per il conferimento tramite intermediari

    Gli intermediari potranno, previa stipula di convenzione con l’Agenzia, offrire un servizio web dedicato, basato su:

    • scambio sicuro di dati via JWT (JSON Web Token) firmati e cifrati;
    • autenticazione del contribuente con SPID/CIE almeno di livello 2;
    • correlazione tra documento di delega e identità del firmatario tramite hash crittografici.

    Il flusso prevede tre passaggi principali:

    1. Invio del JWT1 dall’intermediario all’Agenzia con dati e hash documenti;
    2. Autenticazione del contribuente e invio del JWT2 dall’Agenzia all’intermediario;
    3. Conferma finale tramite JWT3 da parte dell’intermediario.

    Sicurezza, controlli e ricevute

    Le comunicazioni sono soggette a controlli automatici su:

    • struttura e formato del file;
    • validità di certificati e firme;
    • congruenza dei dati anagrafici;
    • rispetto dei limiti di deleghe e delle condizioni di rinnovo.

    Gli esiti vengono notificati tramite ricevute nell’area riservata e tramite App IO per il contribuente.
    Tutti i canali utilizzano protocolli cifrati aggiornati e compatibili con i browser più diffusi.

    Codici operazione e tipologie di servizi delegabili

    Le operazioni previste sono:

    • 01 Conferimento
    • 02 Revoca
    • 03 Rinnovo

    Le tipologie di servizi delegabili sono otto:

    • la consultazione del Cassetto fiscale delegato; 
    • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: 
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico, 
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, 
      • accreditamento e censimento dispositivi; 
    • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.