Centralinisti non vedenti: aggiornate le sanzioni per chi non assume
Nel decreto direttoriale 374 del 18.9.2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i nuovi importi per le violazioni in materia di obblighi di assunzione di centralinisti non vedenti previsti dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 primo e secondo comma .
Si tratta in particolare dei casi di
- omessa denuncia, entro 60 giorni, agli uffici provinciali del lavoro dell'installazione o della trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione,
- per i datori obbligati, mancata assunzione di centralinisti telefonici non vedenti e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.
Il ministero in attuazione del decreto sull'adeguamento N. 77 2022 , applica agli importi previgenti la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita nel periodo agosto 2022- luglio 2025 pari a +7,6% (coefficiente 1,076).
Riportiamo nella tabella seguente i nuovi importi nei due casi previsti , ricordando che la norma entra in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione, quindi il 4 ottobre p.v.
Tabella sanzioni omessi obblighi su centralinisti non vedenti
Infrazione | Sanzione precedente | Sanzione aggiornata |
---|---|---|
Omessa denuncia entro 60 giorni agli uffici provinciali del lavoro dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici | Da € 146,00 a € 2.919,84 | Da € 157,10 a € 3.141,75 |
Mancata assunzione di centralinisti telefonici non vedenti o operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista | Da € 29,17 a € 116,43 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto) | Da € 31,39 a € 125,28 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto) |
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