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ENASARCO | Versamento contributi aziende preponenti
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia
ADEMPIMENTO: Per i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento (il precedente rispetto alla data).
MODALITA': Nella propria area riservata inEnasarco, la ditta mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.
Il pagamento può essere effettuato:
- con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
- tramite il sistema PagoPA (attivo dal 2 trimestre 2022) online o presso i soggetti abilitati.
Si ricorda il pagamento va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.
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INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
- delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),
relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio, per i soggetti Iva con obbligo mensile.
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CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente
SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .
MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
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LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
- su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
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ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento dell'undicesima rata.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento dell'11° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.
Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
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FASI Versamento contributi dirigenti
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali
ADEMPIMENTO: Versamento contributi integrativi per il Fondo Dirigenti di azienda industriale.
MODALITA':
Le modalità di versamento previste sono:
- l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
- il bollettino bancario denominato “bollettino freccia”;
- il bonifico bancario con causale di versamento generata nell’Area riservata.
In caso di ritardato versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni ai Dirigenti è automaticamente sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora, secondo l’articolo I del Regolamento del Fondo.
I contributi dovuti dai Dirigenti in servizio, o in indennità sostitutiva del preavviso, presso imprese aderenti al Fasi, devono essere trattenuti dalle competenze individuali e versati direttamente dalle imprese, utilizzando le modalità ad esse dedicate.
Il versamento dei contributi dovrà avvenire utilizzando le procedure bancarie previste all’interno della funzione online “Versamento importi dovuti” all’interno dell’Area Riservata Aziende.
Pertanto, dopo aver utilizzato la procedura per comunicare eventuali variazioni, come descritto in “ Come comunicare le variazioni”, si otterrà l’immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi e si potranno utilizzare sistemi bancari, anche online, per il versamento di quanto dovuto.
ATTENZIONE
- i contributi trimestrali sono sempre dovuti interamente, anche quando intercorra una cessazione del rapporto o dell’iscrizione nel corso del trimestre;
- solo in caso di iscrizione nel corso del trimestre, il contributo relativo dovuto è calcolato in ratei mensili;
- solo all’atto della prima iscrizione al Fondo, insieme al primo versamento, è dovuta, se ricorrono le condizioni, una quota d’ingresso una tantum;
- l’ammontare del contributo è indipendente dalla composizione del nucleo familiare assistito con eccezione per eventuali genitori iscritti, per ognuno dei quali è dovuto un contributo trimestrale aggiuntivo;
- L’entità di tutti i contributi dovuti è pubblicata annualmente nella Circolare Aziende sul portale FASI.
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INAIL – istanza di riduzione del tasso medio
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro soggetti INAIL che , nel corso dell’anno precedente , hanno adottato nelle loro aziende interventi migliorativi delle condizioni di salute, sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) A norma del decreto interministeriale 27.2.2019 l'anzianità della attività non è piu rilevante .
ADEMPIMENTO: Richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione
MODALITA': In modalità esclusivamente telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito dell’Istituto (www.inail.it) e utilizzando il nuovo modello OT23 che ha sostituito i precedenti OT20 e OT24
La scadenza ordinaria in caso di giorno festivo slitta al giorno successivo
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IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.
Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
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FATTURE ELETTRONICHE | Versamento imposta di bollo
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2025 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep (il termine originario del 28 febbraio cade di sabato pertanto la scadenza slitta al 2 marzo).
Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
- 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
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TIPOGRAFIE – Comunicazione annuale
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono inviare la Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.
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LOCAZIONE FONDI RUSTICI – Registrazione denuncia annuale cumulativa e versamento imposta di registro
I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno 2025. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro corrisposta con Modello F24 "Elementi identificativi", utilizzando il codice Tributo:- 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
Nel caso in cui la presentazione sia effettuata in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente.
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RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 12° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
• “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
• “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:
- “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”,
- e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi
Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.
Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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BOLLO AUTO | Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a gennaio, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
- le Delegazioni ACI
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.
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SUPERBOLLO AUTO | Versamento
I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a gennaio e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.
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OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria
Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
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AFFITTI | Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2026, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)
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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – Opposizione utilizzo dati spese sanitarie
Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2025) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ricordiamo infatti che, per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata anche seguendo questa modalità di comunicazione:
- dal 9 febbraio 2026 al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
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IVA | Versamento saldo Iva 2025
Versamento del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione oppure, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, come 1° rata senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 2026, infatti l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre, così come previsto dall'art. 8 del recente Dlgs n. 1 dell'08.01.2024).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.
Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma. Quindi, il versamento del saldo IVA 2025 è unico ed è fissato al 16.03.2026.
Si tenga presente che, anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
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IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6002 – Versamento Iva mensile febbraio.
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IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6002 – Versamento Iva mensile febbraio.
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IVA – Fatturazione differita mese precedente
Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.
La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.
Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa
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INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI )
ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24
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INPS Contributi Gestione Separata collaboratori
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
- collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui,
- venditori porta a porta ,
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- assegnisti e dottorandi di ricerca,
- soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – Opposizione utilizzo dati spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici
I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali nel 2025 a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:
- comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata
- comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected].
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.
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BANCHE E POSTE – Comunicazione dati bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica
Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2025, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica.
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VETERINARI – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata
Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2025 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal.
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UNIVERSITA’ E SOGGETTI DIVERSI – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata
Le università statali e non statali comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2025. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti.
A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, i soggetti diversi dalle università che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno studente, i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).
Non sono indicati in questa comunicazione:
- i rimborsi trasmessi nella Certificazione Unica dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2016.
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ISTITUTI SCOLASTICI – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata
Gli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.
L’invio della comunicazione è diventatoobbligatorio a partire dal 2022.
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ASILI NIDO – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata
Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell'anno 2025.
Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
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POMPE FUNEBRI – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata
I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2025, con riferimento a ciascun decesso.
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FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata
Le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2025. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA | Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di gennaio, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
- 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
- 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
- 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
- 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
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LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
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TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare:
- 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
- 4059 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
- 4060 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)
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SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
- F24EP (codice tributo 620E)
- e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
- 621E (per l'F24Ep) e
- 6041 (per l'F24 "ordinario").
ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.
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IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
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770/2026 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute
I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.