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Stampa dei registri contabili 2019
L’imprenditore è tenuto a conservare e aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali tra cui fondamentali il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72.
Nel rispetto dell’inderogabile requisito di trasparenza nei confronti dei terzi, l’imprenditore dovrà, mediante la corretta tenuta delle scritture contabili, l’aggiornamento e la conservazione dei registri richiesti dalle normative, rendere la più completa e veritiera evidenza di tutti i fatti esterni e interni all’azienda che nel corso dell’esercizio si sono sviluppati.
I principali libri e registri sono i seguenti:- Libro Giornale
- Libro degli Inventari
- Registro dei Beni Ammortizzabili
- Registri previsti ai fini Iva
- Scritture contabili ausiliarie di magazzino
I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
Vediamo qual è il metodo alternativo alla conservazione cartacea dei libri e dei registri.Conservazione digitale
In alternativa alla registrazione e conservazione di tipo meccanografico, l’azienda può optare per la conservazione digitale dei documenti.
L’articolo 2215 bis C.c. in merito stabilisce che: “i documenti e le scritture contabili possono essere conservate anche in modalità informatica, per cui le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono essere rese leggibili in qualsiasi momento dal soggetto che le utilizza.”
La valenza legale rispetto alla forma e al contenuto del documento, nonché alla sua data certa, è attestata dalla firma digitale e dalla marcatura temporale da apporsi almeno una volta all’anno.
La conservazione sostitutiva rende il documento non deteriorabile diversamente rispetto a quanto accade per i registri cartacei soggetti all’usura del tempo.
Nel dettaglio, con la firma digitale si attribuisce al documento un riferimento temporale che corrisponde alla data in cui la firma è apposta. La marca temporale, invece, rappresenta il servizio offerto da un soggetto che certifica il riferimento temporale della rilevazione rendendolo opponibile ai terzi.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, le modalità di assolvimento divergono rispetto a quelle previste per l’archiviazione cartacea in quanto, nel caso di archiviazione digitale l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F24 entro 120 giorni alla chiusura dell’esercizio (Codice tributo 2501). L’ammontare annuo dell’imposta è determinato in base al numero di movimentazioni contabili (fatture, atti, documenti e registri).
Stampa Libro Giornale
Il Libro Giornale è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. È un registro cronologico nel quale devono essere trascritte tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Ogni operazione deve essere caratterizzata da: data, descrizione, rappresentazione contabile e importi relativi distinti per mastri.
Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e non oltre 60 giorni dal loro accadimento (data in cui l’operazione è stata effettuata o data in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza).
Scadenza: il Libro Giornale deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Abbinata alla stampa del Libro Giornale vi è la stampa dei mastrini/partitari nella quale devono essere contenute tutte le movimentazioni contabili registrate. Le scritture contabili devono essere stampate e firmate dopo la chiusura dei conti e non vi è l’obbligo di bollare o vidimare.
Stampa Libro Inventari
Il Libro degli Inventari è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. Esso deve essere redatto indicando tutti gli elementi prescritti dall’articolo 2217 del Codice Civile integrato dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 15 del D.P.R. 600/73.
Per il primo esercizio in cui viene redatto, deve contenere: l’elenco delle attività e delle passività conferite nonché il valore del capitale conferito. Nel caso si tratti di un imprenditore individuale dovrà essere riportata la valutazione delle eventuali attività e passività dell’imprenditore al momento dell’inizio dell’attività.
Per tutti i successivi esercizi, dal libro dovranno emergere una parte sintetica nella quale sono riportati Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e una analitica nella quale è indicata la consistenza dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con valore attribuito a ciascun gruppo.
Scadenza: il Libro degli Inventari deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.Stampa Registro dei Beni Ammortizzabili
Il Registro dei beni ammortizzabili, racchiude tutte le informazioni inerenti i cespiti di proprietà dell’azienda.
In particolare in esso sono rilevate le seguenti informazioni: anno di acquisizione, costo originario, rivalutazioni o svalutazioni, coefficiente di ammortamento, fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente, quota annuale di ammortamento ed eliminazione dal processo produttivo.
L’azienda è esonerata dall’obbligo di tenuta del Registro dei beni ammortizzabili soltanto nel caso in cui tutte le informazioni che dovrebbero essere ivi contenute, vengano riportate nel libro inventari o nel registro Iva acquisti (rispettivamente per le aziende in contabilità ordinaria o semplificata).
Scadenza: il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.Stampa Registri Iva
La tenuta dei Registri Iva è disciplinata dall’articolo 14, lettera b) del D.P.R. n. 600/73.
I principali Registri Iva sono i seguenti:- Registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”. Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.”
- Registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72): in luogo rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, i commercianti al minuto possono annotare nel registro dei corrispettivi tutte le operazioni effettuate in ciascun giorno distinguendo a seconda dell’aliquota Iva applicabile.
- Registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro”.
Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.”
Scadenza: i registri Iva devono essere stampati entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Esclusivamente con riferimento al Registro Vendite e al Registro Acquisti, l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 (introdotto dall’art. 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018) introduce però una deroga a tale termine stabilendo che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.”
Questa deroga è applicabile a tutti i soggetti passivi Iva a condizione che i Registri siano aggiornati sui supporti elettronici e gli stessi possano essere stampati con immediatezza su richiesta degli organi di ispezione e controllo.
Come anticipato, tale semplificazione non è applicabile per quanto riguarda la stampa del registro dei corrispettivi e di tutti gli altri registri speciali previsti ai fini Iva.
Si specifica che la disposizione di cui all’art. 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, è in vigore dal 6 dicembre 2017 ma in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’applicazione di tale norma vige il principio del favor rei e dunque, anche per i registri Iva che avrebbero dovuto essere stampati prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non provoca l’irrogazione di sanzioni.
Scritture contabili ausiliarie di magazzino
L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino è disciplinato dall’articolo 1 del D.P.R. 695/1996 e riguarda tutti i contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi:
- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 Euro
- dichiarano alla fine del periodo di imposta rimanenze finali per un valore complessivo superiore ad Euro 1.032.914 Euro.
L’obbligo, pertanto, è in vigore dal secondo periodo di imposta successivo e cessa di esistere se per due esercizi consecutivi uno di questi due limiti non è superato (il soggetto non sarà più obbligato dal periodo di imposta successivo).
Scadenza: le scritture ausiliarie di magazzino devono essere stampate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
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Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono
La manovra correttiva DL n. 50 2017 è stata convertita in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017. E' diventata quindi legge la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che sostituisce i voucher lavoro, abrogati nell'aprile 2017.
Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni.
Sono stati istituiti due strumenti telematici diversi:
- Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
- il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O"). E' riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo però alcuni settori.
Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher, per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti economici simili ai precedenti.
La tracciabilità telematica delle transazioni è totale in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS, cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .
Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.
LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia e Contratto Prestazioni Occasionali
- Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro). Ciascun lavoratore puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
- hanno forma telematica, gestita esclusivamente dall'INPS con una apposita piattaforma raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017. Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la stessa piattaforma l' INPS infatti raccoglie i pagamenti dai datori di lavoro e accredita poi le somme sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla prestazione, versando i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
- I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di 6 mesi.
- Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono, per prima cosa, registrarsi sul sito : www.inps.it / Prestazioni Occasionali. Al momento della registrazione gli utilizzatori scelgono se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Il Libretto Telematico di buoni lavoro per le famiglie e società sportive
Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e, viene definito "libretto famiglia o LF " e va utilizzato per l'acquisto di prestazioni occasionali, SOLO nell'ambito di:
- aiuto domestico, lavori di giardinaggio o di manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
- lezioni private
Puo essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.
Valore economico dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro, di cui 1,65€ per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.
Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per doppio controllo sul lavoro effettuato.
NOTA BENE Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per fruire del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale.
AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2018, può essere utilizzato anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti, SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)
Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi già descritti per il Libretto Famiglia ossia:
– € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
– € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
Nella circolare INPS 95 2018 si preannuncia che per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.
Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”
Il Contratto di prestazione occasionale puo essere utilizzato da:
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le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti) che impiegano fino a 5 dipendenti,
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enti locali ma solo per esigenze temporanee o eccezionali come:
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nell'ambito di progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
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per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
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per attività di solidarietà,
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per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
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Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito.
Sono invece ESCLUSE totalmente:
- le aziende settore edile e minerario
- le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto.
L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS. L'utilizzatore deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro, il compenso previsto, il luogo e la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico fermo posta.
Il pagamento del dovuto potrà essere elettronico direttamente sul sito con il sistema PAGOPA , anche telefonando al Contact center, oppure utilizzando il modello di versamento F24 Elide o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .
Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e patronati. La modalità informatica per questi soggetti è disponibile dal 31 Luglio 2017.
Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche:
- Limite minimo di utilizzo giornaliero quattro ore
- Retribuzione oraria minima: 9 euro netti (12,5 lordi , con contributo previdenziale pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
- Tetto di spesa complessivo per il datore di lavoro: 5mila euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
- Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).
TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE
Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima del momento di effettuazione, e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico.
Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.
Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali
Come SANZIONI restano valide le norme già attive con i voucher per lavoro accessorio che prevedono:
- Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di 5000,00 euro annui o 2.500,00 per prestazioni rese da un singolo prestatore per singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
- Nel caso, invece, di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
- Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le novità del Decreto Dignità 2018
La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali", ha apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali per alcuni settori, in particolare ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali. Vediamo le novità in sintesi.
In agricoltura:- I lavoratori delle categorie particolari che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
- La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.
Per il turismo:
- è possibile l'utilizzo delle prestazioni occasionali fornite da studenti, pensionati ecc, nelle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;
In generale :
- è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
- la comunicazione della durata della prestazione per l'imprenditore agricolo, struttura ricettiva o ente locale, puo essere riferita a un arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
- per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni
- viene inserita la modalità di pagamento dei compensi IN CONTANTI in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.
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Regime Forfettario 2019:novità in arrivo con la Legge di Bilancio
Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario.
Vediamo insieme quali sono i requisiti di accesso e cosa cambia rispetto al Regime vigente fino al 31.12.2018.
Requisiti per il Regime Forfettario 2019: cosa cambia
Ricavi: il nuovo Regime Forfettario è applicabile da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi.
Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco) veniva stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite.
Percentuali di imponibilità: non sono previste variazioni rispetto alle percentuali forfettarie di imponibilità previste dal precedente Regime a seconda della tipologia di attività svolta.
Beni strumentali: è eliminato il limite che nel precedente Regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000,00.
Tale limite, oltremodo stringente, escludeva un gran numero di soggetti in quanto prevedeva di comprendere nel computo: per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto; per i beni utilizzati in forza di contratto di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.Costi per lavoro dipendente, assimilato e compensi erogati ai collaboratori: diventa ininfluente anche l’importo del costo per il lavoro e assimilato sostenuto nell’anno precedente. Nel Regime in essere fino al 2018, il limite era pari ad Euro 5.000.
Redditi da lavoro dipendente percepiti: il nuovo Regime elimina il limite massimo di 30.000,00 di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.
Aggiunge però una nuova barriera: sarà prevista l’impossibilità di accedere al Regime forfettario per tutti coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.Partecipazione in S.r.l.: fino al 2018 era esclusa la possibilità di adottare il Regime forfettario per i titolari di quote di partecipazione in S.r.l. trasparenti. La nuova disciplina elimina la specifica di “S.r.l. trasparenti” intendendo escludere tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l. (anche non in regime di trasparenza).
Imposta sostitutiva e deduzione dei contributi: l’aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta invariata, così come la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio).Regimi speciali e persone fisiche non residenti: resta immutata l’impossibilità di accedere al Regime per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito; per le persone fisiche non residenti e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Fatturazione elettronica: nel periodo particolare che stiamo vivendo di profondo cambiamento non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
La valutazione della convenienza del nuovo regime forfettario
Come valutare, allora, la convenienza fiscale della determinazione del reddito con i metodi ordinari rispetto al metodo forfettario?
Riportiamo di seguito gli aspetti rilevanti per il passaggio al regime forfettario.
• Iva sui corrispettivi: nel caso in cui l’attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incamererà l’intero prezzo non dovendo più provvedere al versamento dell’Iva.
In questo caso, l’importo corrispondente all’Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.Esempio:
Prezzo di vendita 100 (Iva 22% inclusa)
Con regime ordinario di determinazione del reddito: Incasso 82 e Verso Iva 18
Con regime forfettario, se il prezzo applicato rimane 100: Incasso 100 e Verso 0• Iva sugli acquisti: l’Iva sulle fatture di acquisto sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione.
Nella valutazione è quindi opportuno sommare l’Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.• Rettifica della detrazione Iva: nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018.
In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).
Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.Esempio:
Automezzo acquistato nel 2017, Valore: 30.000 + Iva al 22%
Iva: 30.000 * 22% = 6.600
Rettifica: 6.600 / 5 = 1.320
Anni da rettificare (2019, 2020, 2021) quindi, Valore della rettifica: 1.320 * 3 = 3.960• Incidenza dei costi: a seconda della tipologia di attività svolta, l’incidenza dei costi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza.
In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito.Esempio:
Professionista con il regime ordinario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e sostiene costi per 40
Reddito imponibile = 60Professionista con il regime forfettario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e ha aliquota di imponibilità dei ricavi al 78%
Reddito imponibile = 78La percentuale di imponibilità, in questo caso, fa sì che il reddito tassato sia superiore con il regime forfettario rispetto a quello determinato ordinariamente.
• Altri redditi soggetti Irpef: il Regime forfettario consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva che si sostituisce (per l’appunto) all’Irpef, all’Irap e alle Addizionali Regionali e Comunali.
Questo elemento deve essere valutato ai fini della convenienza fiscale in quanto l’applicazione del regime, per chi ha altri redditi imponibili, potrebbe evitare il superamento degli scaglioni di reddito e conseguentemente l’applicazione di maggiori aliquote fiscali.• Detrazioni fiscali: il Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sul calcolo dell’imposta dovuta.
• Start-Up: valutate le condizioni di cui sopra, se il soggetto potrà beneficiare dell’aliquota ridotta per le nuove attività, tale elemento diventerebbe insieme agli altri, determinante nel calcolo di convenienza fiscale.