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CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81
L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità inserite dal Dlgs n 81/2025 o correttivo del CPB, ha aggiornato software e istruzioni relative per la misura agevolativa.
leggi anche CPB: tutte le novità del Correttivo
In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”.
Per il CPB ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 117 del 22 maggio, il decreto MEF 28 aprile per il CPB con le regole per la proposta del Fisco per i soggetti ISA.
Il Dm è simile all’omologo decreto del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo relativa al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026.
Attenzione inoltre al fatto che il software per procedere, ora aggiornato al Dlgs n 81/2025, è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale delle Entrate.
CPB: come si elabora la proposta 2025-2026
Il DM MEF del 28 aprile approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026.
Si evidenzia che la procedura è stata predisposta facendo attenzione alle specifiche attività d’impresa e professionali tenendo conto degli andamenti economici, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e della loro applicazione.
La nota metodologica diffusa con il decreto descrive tutti i passaggi per giungere alla proposta di concordato 2025/2026, tanto con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che quella ai fini Irap per i contribuenti ISA.
In particolare, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2024), per la definizione della proposta di concordato vengono previsti i seguenti passaggi:
- 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia
- 2) valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione
- 3) confronto con valori di riferimento settoriali
- 4) criterio formulazione base Irap
- 5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il decreto individua, inoltre, l’oggetto della proposta di concordato che non può che coincidere con quanto è previsto nel citato Dlgs n. 13/2024 disponendo che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati, per il biennio 2025 e 2026:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 15, Dlgs n. 13/2024)
- il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 16, Dlgs n. 13/2024)
- il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 17, Dlgs n. 13/2024).
CPB: proposta e software il tuo ISA 2025
Per i soggetti Isa è tutto pronto per il PCB Concordato preventivo biennale.
In particolare, dopo l’approvazione di specifiche tecniche e modalità di invio è ora disponibile software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Sul concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione delle adesioni e delle eventuali revoche, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 24 aprile.
Leggi anche CPB regole di adesione e revoca.
In estrema sintesi, le novità prevedono la trasmissione telematica delle adesioni al Cpb in due modi:
- trasmettendo il modello Cpb 2025/2026 insieme alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa,
- o in modo autonomo, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.
Ricordiamo che possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).
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Adesione CPB: il cambio di ATECO è causa di cessazione?
Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo Correttivo del CPB e di altri adempimento fiscali.
Tra le norme vi è quella che accoglie la richiesta di proroga per l'adesione al CPB che slitta ora da luglio al 30 settembre.
Relativamente all'adesione al CPB, in generale, veniva domandato se il cambio del codice ATECO sia causa di cessazione dal patto con Fisco per l'anno 2024-2025.
Vediamo la replica dell'ADE con una FAQ del 28 maggio scorso.
Adesione CPB 2024-2025: il cambio di ATECO è causa di cessazione?
Veniva domandato se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all articolo 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB.Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art 21 comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
Fermo restando che, il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata. -
Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE
La pronuncia n 366178/2025 della Corte Europea sancisce che "la normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure.
Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente.
Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione."
Vediamo il caso di specie.
Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE
La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche secondo la Corte UE viola l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e deve essere riformata mediante una disciplina interna.
Lamentando la violazione dell'art 8 della CEDU, hanno fatto ricorso alla Corte Ue: un cittadino italiano persona fisica e dodici persone giuridiche.
In sintesi, la loro doglianza è riassumibile in due motivi:
- le disposizioni nazionali si limitano a indicare l’autorità competente ad autorizzare accessi, ispezioni e verifiche, ma non disciplinano le condizioni entro cui questi devono concretizzarsi “conferendo così un margine di discrezionalità illimitato per valutare l’adeguatezza, l’oggetto e la portata delle misure”;
- non è prevista la possibilità di impugnare l’autorizzazione o di chiedere ai giudici misure sospensive a:
- accesso,
- ispezione
- verifica.
Ai sensi degli artt. 33 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72 l’Amministrazione finanziaria, ottenute le debite autorizzazioni, può eseguire accessi e ispezioni in ogni luogo.
Inoltre, l’art. 52 comma 1 del DPR 633/72 riconosce agli uffici la possibilità di disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e non, agricole, artistiche o professionali al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento.
Ciò premesso la Corte UE con la pronuncia in oggetto ha affermato che occorrono indicazioni di prassi amministrativa circa l’indicazione chiara di circostanze e “condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco”; occorre anche “imporre alle autorità nazionali l’obbligo di fornire una motivazione e di giustificare” le misure predette.
Secondo la Corte occorre fornire “garanzie per evitare l’accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l’uso di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione”.
Per quanto riguarda l’autorizzazione all’attività ispettiva, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di un controllo giurisdizionale, infatti, afferma che “il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata”.
Si rimanda alla consultazione della pronuncia n 366178/2025 per gli altri approfondimenti
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CPB: integrazione volontaria e decadenza
L’Agenzia delle Entrate in Telefisco 2025 ha diffuso diversi chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale,
e in particolare su decadenza e cessazione dall'istituto.
Vediamo un chiarimento sul caso di decadenza nella integrazione volontaria dei dati ISA
CPB: integrazione volontaria e decadenza
Veniva domandato se, alla luce della normativa in tema di CPB, un’integrazione volontaria dei dati Isa dichiarati dal contribuente nel 2023, non comporti decadenza dal concordato a prescindere dall’effetto in termini percentuali sul reddito, se il contribuente procede a regolarizzare il differenziale con il ravvedimento operoso sull’anno 2023.
L'agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base di quanto disposto dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, la regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 determina l’irrilevanza ai fini della decadenza dal concordato, delle sole fattispecie richiamate dall’articolo 22, comma 1, lettera e), e comma 2, lettere a) e b), del Dlgs 13/2024, ossia:
- l’omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 del medesimo Dlgs 13/2024;
- le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.
Viene precisato che la causa di decadenza prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto che si verifica a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, non può venire meno per effetto della previsione di cui al comma 3.
A tal proposito la Circolare n.18/E del 17/09/2024 ha chiarito che, al fine di evitare possibili distorsioni nell’applicazione dell’istituto, è necessaria una lettura sistematica del testo normativo e delle fattispecie disciplinate, pertanto “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.
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Controllo dichiarazione dei redditi: come bisogna sapere
Pubblicata la nuova guida 2025 dell'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
Con l'imminente campagna dei dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, può essere utile riepilogare le regole dei controlli del Fisco e le possibili opportunità del contribuente di interloquire con l'Amministrazione Finanziaria.
Il documento, datato gennaio 2025, offre istruzioni dettagliate ai destinatari degli avvisi relativi a irregolarità emerse dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi (comprese le liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata), al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o di regolarizzare la propria posizione con l’Erario.
L’Agenzia nella guida 2025 ha ripielogato anche le principali novità intervenute dall'ultima pubblicazione.
Controllo dichiarazione dei redditi: servizio web ADE
Viene segnalato che dal 20 novembre 2024 è attivo, nell’area riservata del contribuente, un servizio web per la consultazione e la gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici, emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Dopo la consegna al destinatario, le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”.
Il contribuente ne è informato mediante notifica nell’area riservata del destinatario, e se il destinatario è una persona fisica anche sull’App IO.
Nella stessa area, il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione o richiedere assistenza tramite Civis.
Attenzione al fatto che i servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti destinatari oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Leggi anche: Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene.
Controllo dichiarazione dei redditi: novità per pagamenti e sanzioni
La Guida evidenzia anche che ci sono novità per le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, qualora ritenga corretti gli esiti del controllo.
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del Dlgs n. 108/2024), il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è di 60 giorni.
Invece, per le comunicazioni elaborate in data precedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Leggi anche Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione
A seguito della Riforma Fiscale, ancora in atto, sono state previste novità per le sanzioni in caso di violazione e in particolare, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25% (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%.
Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Mentre pagando con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.
Controllo dichiarazione dei redditi: le possibili rateizzazioni
La Guida sul Controllo dichiarazione dei redditi 2025 tratta anche il tema della rateizzazione delle somme dovute, possibile fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In particolare, la prima rata deve essere versata entro:
- 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione,
- 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata,
- 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Attenzione al fatto che il contribuente può decadere dalla rateizzazione in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.
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CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.
Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi tra l'altro la lettera b ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.
Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''.
CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.
La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di superamento del limite di cui sopra ''[…] il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte)
Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.
Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- […] b ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''.
Con riferimento alla condizione ostativa prevista dalla riportata lettera b ter), unitamente a quella della successiva lettera b quater), la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 chiarisce che queste: ''[…] da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''
Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il Regime Forfetario e, che nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024.
Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.
Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime Forfetario a causa del superamento del limite di 100.000 euro dei compensi, secondo quanto previsto dal citato comma 71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.
L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.
Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.
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CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza
In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.
In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.
Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10
Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.
Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza
L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.
In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.
Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.
Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6
In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.
In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.
In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.