• Accertamento e controlli

    Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?

    La pronuncia n 18274/2025 della cassazione si esprime in tema di notifica.

    La vicenda nasce da un ricorso contro ipoteca e cartelle notificate a indirizzo diverso da quello della sede legale della SRL.

    La Cassazione ha enunciato il seguente principio:

    In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?

    Una Srl, notificataria di una comunicazione preventiva di ipoteca su immobili da parte di Equitalia Sud S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione presentava ricorso.

    L’atto era stato emesso in seguito a cartelle di pagamento per tributi locali non versati.

    La società contestava, tra le altre cose, l’irregolarità delle notifiche e in particolare che le cartelle sarebbero state recapitate presso un numero civico errato rispetto alla sede legale e ricevute da una persona non identificata chiaramente come incaricata.

    Il ricorso veniva respinto in primo e secondo grado in quanto la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità della notifica, basandosi sulla presenza di un soggetto “incaricato dalla società” e sulla regolare attestazione dell’avviso di ricevimento.

    Da qui il ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, che denunciava violazione delle norme in materia di notifiche (art. 145 c.p.c., art. 26 DPR 602/1973) e difetto di motivazione.

    Con l'Ordinanza n. 18274/2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato:

    “In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.

    La Corte ha evidenziato come il principio di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. prevalga, salvo querela di falso.

     Inoltre, ha ribadito che:

    • non è necessaria la produzione in giudizio degli originali delle cartelle, se il destinatario non ne disconosce specificamente la conformità ai sensi dell’art. 2719 c.c.
    • la notifica è valida anche se effettuata presso un numero civico errato, se l’atto è ricevuto da persona incaricata alla sede legale della società.
    • In assenza di una querela di falso, il contenuto dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria piena, come atto pubblico.

    Nel caso specifico, la società non ha fornito elementi per contrastare le presunzioni ma si è limitata a contestare genericamente la notifica presso un civico diverso (n. 48 invece di n. 78), ma senza dimostrare che la persona che ha ricevuto l’atto non fosse incaricata dalla società stessa, quindi la notifica è regolare anche con civico errato.

    Il ragionamento della Cassazione si basa su due presupposti chiave:

    1. presunzione di incarico: chiunque si trovi all’interno della sede (anche di fatto) può ricevere atti per conto della società, salvo prova contraria.
    2. errore materiale irrilevante: la differenza nel numero civico non ha impedito la ricezione dell’atto da parte di soggetto legittimato. L’atto ha quindi raggiunto il suo scopo, come previsto dall’art. 156 c.p.c.

    In sintesi:

    • la contestazione generica dell’irregolarità della notifica non basta.
    • serve un disconoscimento specifico o querela di falso.
    • anche un errore formale (es. numero civico) non inficia la validità della notifica, se l’atto viene comunque ricevuto da persona legittimata.

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    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali.

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    Le Entrate ricordano che, l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017. 

    Con riferimento al quesito specifico, si ritiene che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

    Viene formito a titolo esemplificativo il seguente esempio:

    • se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026                

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    Notifica cartelle nelle procedure fallimentari

    Con Ordinanza 29 settembre 2025, n. 26313, la Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di notifica delle cartelle di pagamento durante le procedure fallimentari.

    Viene ribadito che la notifica delle cartelle esattoriali al solo curatore fallimentare non produce effetti nei confronti del fallito tornato “in bonis”.

    Di conseguenza, la cartella notificata esclusivamente al curatore non comporta per il fallito, l’interruzione della prescrizione del credito tributario.

    Sostanzialmente gli atti impositivi devono essere notificati in modo effettivo e diretto ai soggetti interessati.

    Vediamo il caso di specie.

    Notifica cartelle nelle procedure fallimentari

    L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare avesse interrotto la prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (avvenuta nel 2011).

    Secondo i ricorrenti, il termine prescrizionale decennale, nei confronti del soggetto fallito, sarebbe ricominciato a decorrere nel 2011 ed era stato interrotto tempestivamente con la notifica dell’atto impugnato del 2014.

    La questione centrale riguardava, dunque, l’efficacia della notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far valere l’interruzione della prescrizione nei confronti della contribuente tornata in bonis.

    Con l’ordinanza n. 26313/2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso delle Agenzie.

    La Corte ha richiamato un principio già affermato in precedenza (Cass. n. 10760/2024):

    L’ente impositore che notifichi la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può poi giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis. Quest’ultimo, se riceve successivamente un atto che presuppone quella cartella, può contestarne la validità e la fondatezza, eccependo la prescrizione del credito.”

    Poiché né l’ente impositore né l’agente della riscossione avevano dimostrato che la contribuente fosse venuta a conoscenza delle cartelle prima della notifica della proposta di compensazione, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione e ha confermato la sentenza della CTR.

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    Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

    La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli Enti impositori quali ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, e Comuni.

    Quando il contribuente riceve una cartella può agire secondo quanto previsto dalla legge, vediamo come comportarsi

    Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

    Il conntribuente può:

    • pagare con il servizio “Paga online” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Se il pagamento viene effettuato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’importo da pagare corrisponde esattamente alla cifra indicata nella prima pagina della cartella stessa; in caso contrario, sono applicati gli interessi di mora calcolati
      automaticamente dal servizio all’atto del pagamento
    • rateizzare: la rateizzazione viene concessa da AdeR ai soggetti che ne fanno richiesta in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate in relazione a quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27/12/2024. In particolare, è possibile ottenere la dilazione dei pagamenti: 
      • o direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate o compilando il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso nel caso di richieste di dilazione che devono essere documentate ossia quelle di importo superiore a 120 mila euro oppure di importo inferiore a tale limite qualora, in quest’ultimo, si richieda la dilazione per un numero superiore a 84 rate
    • presentare una richiesta di sospensione legale della riscossione a AdeR: se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, è possibile chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
      • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
      • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
      • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
      • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
      • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate Riscossione non ha preso parte.

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    CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE

    L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.

    Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:

    1. l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
    2. adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
    3. adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.

    Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.

    Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:

    • b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
    • b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

    Ora vediamo i chiarimenti.

    Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?

    La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.

    Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
    Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.

    E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.

    Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?

    La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.

    La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.

    Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?

    Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
    La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.

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    Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate

    Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione V della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per gli operatori fiscali: la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento in caso di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.

    Vediamo il principio della Cassazione.

    Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate

    L'importante principio stauito chiarisce che in tema di riscossione delle imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 ,
    dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 , a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

    Il contenzioso nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), relativa all’anno d’imposta 2010.

    La cartella era conseguente alla decadenza dalla rateizzazione del debito precedentemente concordata in sede di accertamento con adesione. 

    La società aveva effettuato il primo pagamento, ma non aveva versato le rate successive.

    Di qui l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo (al netto di quanto versato) e la successiva notifica della cartella nel 2014. 

    La contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione: secondo la difesa, il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973 era decorso, essendo la cartella stata notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010.

    Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società. 

    La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’accoglimento in appello, ritenendo applicabile il termine triennale ordinario, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, denunciando la violazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa e notificata in quanto il termine non decorre dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata, come previsto per i casi di decadenza da rateizzazione.

    La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito e affermando un principio importante per l’operatività della riscossione:“Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.”

    La Corte chiarisce che non si applica la regola generale dell’art. 25, comma 1, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, perché si è in presenza di una fattispecie speciale.

    Infatti, quando la cartella deriva non da un controllo ordinario sulla dichiarazione, ma da una decadenza dal piano di rateizzazione concesso in sede di adesione, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997.

    Tale norma prevede che:“La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.”

    In altri termini, il termine decorre dalla scadenza della rata non versata, e non più dal periodo d’imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.

  • Accertamento e controlli

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    Nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre le Entrate chiariscono come comportarsi se nella dichiarazione in corso cambia il codice ATECO entrato in vigore dal 1° aprile scorso.

    In particolare, la società istante Alfa S.r.l. semplificata, operante come agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, ha fino ad ora utilizzato il codice ATECO 45.11.02, non perfettamente corrispondente alla sua attività di intermediazione pura, ma il più vicino disponibile nelle tabelle ATECO 2007.

    A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che introduce il codice 77.51.00, specificamente riferito ai servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di autoveicoli, senza che l’intermediario fornisca direttamente i veicoli.

    La società, intenzionata ad aderire al CPB per gli anni 2025 e 2026, chiede se il cambio di codice ATECO, che implica anche il passaggio da un modello ISA (CM09U) a un altro (EG61U), comporti la cessazione dell’efficacia del Concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024.

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».

    Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

    L’Agenzia conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.

    Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica automaticamente la cessazione del CPB.

    • il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività effettivamente svolta dall’istante, senza rappresentare una modifica sostanziale rispetto al passato;
    • anche se si passa da un ISA all’altro (CM09U → EG61U), la ratio della norma è rispettata, perché l’attività rimane invariata nella sostanza.

    Secondo l’Agenzia, per la corretta gestione del CPB e delle dichiarazioni:

    • nel modello UNICO 2025 (anno d’imposta 2024) deve già essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, non più il precedente modello DM09U;
    • non è necessario presentare una variazione dei dati anagrafici per il solo aggiornamento del codice ATECO, salvo diversa disposizione normativa.

    L'Ade evidenzia quindi che l’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026. 

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