• Accertamento e controlli

    CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE

    L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.

    Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:

    1. l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
    2. adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
    3. adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.

    Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.

    Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:

    • b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
    • b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

    Ora vediamo i chiarimenti.

    Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?

    La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.

    Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
    Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.

    E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.

    Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?

    La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.

    La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.

    Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?

    Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
    La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.

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    Accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti: principio Cassazione

    Con Ordinanza 23 agosto 2025, n. 23741, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delicato dell’accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti. 

    Il fulcro della controversia  è la deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati. 

    La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: anche in caso di accertamento basato su presunzioni, l’Agenzia delle Entrate deve considerare una quota di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva.

    Vediamo il dettaglio del caso di specie.

    Deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati: decisione della Cassazione

    Il ricorso è stato proposto dagli eredi di un avvocato destinatario di un avviso di accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai redditi professionali dell’anno 2002.

    Il de cuius aveva impugnato l’atto di accertamento, ottenendo inizialmente un parziale successo in CTP e successivamente in CTR

    Tuttavia, la Cassazione, con precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza di appello, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria regionale di secondo grado, affinché si tenesse conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, che aveva eliminato la presunzione legale di evasione per i prelievi bancari dei professionisti.

    Il giudice del rinvio accolse parzialmente l’appello del contribuente.

    A seguito di tale decisione, gli eredi ricorrevano nuovamente in Cassazione per tre motivi:

    • la sentenza impugnata non indicava chiaramente il debito residuo,
    • non veniva applicata correttamente la deduzione dei costi relativi ai compensi presunti,
    • non si rispettava il principio di capacità contributiva, come sancito dalla Corte Costituzionale n. 10/2023.

    La Cassazione nell'rodine:

    • ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine;
    • accolto il secondo motivo, nella parte riguardante la mancata deduzione forfettaria dei costi;
    • assorbito il terzo motivo, relativo alle spese del primo giudizio di Cassazione.

    La Corte ha riaffermato un principio di diritto fondamentale: «Nel caso in cui, in seguito ad accertamento induttivo, vengano imputati al contribuente maggiori ricavi, è obbligatoria la deduzione di una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di tali ricavi, anche in assenza di una documentazione precisa».

    La ratio risiede nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione, che impone la tassazione sulla capacità contributiva reale e non presunta. L'accertamento induttivo, anche quando fondato, non può trasformarsi in un’imposizione automatica che ignora i costi sostenuti per produrre il reddito.

    Occorre evidenziare che la sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ad esempio, la Cassazione n. 7122/2023 e la Cass. n. 31981/2024 avevano affermato che, in caso di accertamenti basati su presunzioni (es. movimentazioni bancarie), l’Amministrazione non può prescindere dalla stima di costi proporzionali ai ricavi accertati.

    La novità della Sentenza n. 23741/2025 sta nell’estensione applicativa anche ai versamenti bancari imputati a compensi in nero, e nel rafforzamento del legame tra accertamento tributario e principi costituzionali.

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    Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie

    Con l’ordinanza n. 18172/2025, la Cassazione ribadisce l’impianto rigoroso del regime probatorio nelle indagini finanziarie fondate sull’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e in particolare, non basta asserire che i movimenti bancari traggano origine da una vincita al Superenalotto per sottrarsi alle presunzioni di imponibilità, il contribuente deve fornire una prova piena, analitica e specifica per ogni operazione contestata, documentando non solo la fonte del denaro, ma anche la tracciabilità dei flussi.

    Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie

    L’Agenzia delle entrate notificava ad un contribuente promotore finanziario, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap. 

    L’accertamento si basava sulle risultanze di indagini bancarie, che avevano evidenziato movimentazioni sospette sui conti correnti del contribuente.

    Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale sostenendo che le somme contestate non derivassero da redditi occultati, ma da una vincita al Superenalotto i cui proventi erano stati affidati a una parente che mano mano gli restituiva gli importi.

    La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso ma ricorrrendo in appello alla Commissione tributaria regionale l'agenzia risultava in parte vincitrice poichè i giudici riducevano l'importo accertato ritenendo in parte provata la tesi difensiva.

    L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, con quattro motivi, tutti accolti dalla suprema Corte.

    La Cassazione ha ritenuto contraddittoria e apparente la motivazione della CTR che da un lato ha riconosciuto l’insufficienza probatoria delle giustificazioni fornite dal contribuente, ma dall’altro ha comunque accolto in parte il ricorso. 

    In particolare, la Corte ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle somme versate sui conti correnti, il contribuente deve fornire prova puntuale e specifica della loro provenienza. Nel caso di vincite al gioco, ciò implica l’esibizione dello “scontrino” originale della giocata, non una generica attestazione bancaria.

    Nel caso di specie la documentazione prodotta era priva di elementi essenziali mancando: 

    • il timbro di ricevuta, 
    • l’indicazione del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso 
    • la destinazione delle somme. 

    Inoltre, la parente indicava negava la vinvita ma sosteneva di aver ricevuto somme a titolo di restituzioni di un prestito personale.

    La Corte ha inoltre censurato la decisione della CTR per aver considerato giustificati anche versamenti effettuati da soggetti terzi, mai invocati dal contribuente.

    La Cassazione ha ribadito che, in base all’orientamento consolidato i redditi dei promotori finanziari devono essere qualificati come redditi d’impresa e la presunzione legale di imponibilità di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 si applica non solo ai versamenti, ma anche ai prelevamenti non giustificati. 

    Dovendo quindi il contribuente dimostrare analiticamente la causale di ogni singola operazione bancaria.

    L’ordinanza n. 18172/2025 in oggetto conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti bancari: in presenza di movimentazioni bancarie anomale, il contribuente deve fornire una prova precisa, documentata e coerente della loro natura non reddituale. Non sono sufficienti le mere dichiarazioni o attestazioni generiche per superare la presunzione legale di imponibilità.                   

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    Accessi fiscali: l’obbligo di motivazione dopo la sentenza CEDU 2025

    Il Decreto Fiscale che ha terminato il suo iter di conversione in legge ed è atteso in GU con l’articolo 13-bis, introdotto in sede referente, obbliga a motivare nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale, dopo la sentenza CEDU 2025, vediamo i dettagli.

    Accessi fiscali: l’obbligo di motivazione dopo la sentenza CEDU 2025

    L’introduzione dell’articolo 13-bis nello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), nel corso dell'iter di conversione del DL Fiscale, rappresenta un’importante evoluzione nel sistema delle garanzie riconosciute ai contribuenti in caso di verifiche fiscali. 

    La novità normativa si pone in diretta risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che ha censurato la disciplina italiana per mancata tutela del diritto al rispetto del domicilio professionale. 

    In sintesi, ad essere contestato dalla Corte non è i la declinazione nei documenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali delle norme sugli accessi per le verifiche fiscali.

    Secondo la giurisprudenza consolidata non è necessario motivare l’autorizzazione per l’accesso ai locali commerciali e agli studi professionali, ritenendola un mero requisito procedurale 

    E' stato inoltre affermato che gli agenti della Guardia di Finanza, poiché membri delle forze dell’ordine, possano avere facoltà di accedere ai citati locali senza bisogno di autorizzazione scritta.
    Basandosi sull’articolo 8 della Convenzione, che non distingue nella tutela del domicilio fra abitazione o sede dell’attività lavorativa, la CEDU ritiene che, anche mediante indicazioni di prassi amministrativa, la normativa dovrebbe indicare con nettezza le circostanze e le condizioni che autorizzano le
    autorità ad accedere ai locali e ad effettuare verifiche in loco per evitare accessi indiscriminati. 

    Inoltre, secondo la stessa pronuncia la normativa italiana dovrebbe garantire un controllo giurisdizionale effettivo su tali atti.

    La nuova disposizione a breve in vigore, impone che sia nell’atto di autorizzazione che nel verbale di accesso, vengano esplicitamente indicate le circostanze e le condizioni che giustificano l’ingresso nei locali del contribuente (sedi professionali, commerciali, ecc.). 

    Ricordiamo che la normativa che riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche per l’accertamento delle imposte e la repressione dell’evasione fiscale è contenuta nell’articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Si attende in GU il testo della norma contenuta nella legge di conversione del DL Fiscale appena approvato anche dal Senato.

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    Contributi per ASD e SSD per eventi sportivi: domande fino al 15 dicembre

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

    Le risorse per l’anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.

    Possono presentare la domanda di accesso al contributo:

    • le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, 
    • iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, 
    • i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, 
    • le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, 
    • le Discipline sportive associate e paralimpiche, 
    • gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande entro dicembre

    Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

    Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a partire dal giorno 8 maggio 2025 al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/

    In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

    1. pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
    2. impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
    3. coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
    4. attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
    5. adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
    6. capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Attenzione al fatto che l’accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante. 

    Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.

    Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.

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    CPB e riammissione a rottamazione quater: sana la decadenza?

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024, rappresenta uno degli strumenti principali della riforma fiscale attuata in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 111/2023. 

    Tale regime agevolativo è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che operano sul territorio italiano.

    L'art. 10, comma 2, del D.lgs. 13/2024 stabilisce precisi requisiti di regolarità fiscale e contributiva per l'accesso al CPB e in particolare, non devono sussistere:

    • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, oppure
    • debiti contributivi,

    se definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o atti non più impugnabili) e di importo pari o superiore a 5.000 euro

    Tuttavia, tali debiti non rilevano se oggetto di:

    • provvedimenti di sospensione (giudiziali o amministrativi),
    • rateazioni regolarmente in corso, fino a decadenza dei relativi benefici.

    L’istanza di interpello n. 176/2025, presentata da una società ha riguardato proprio l’interazione tra CPB e procedura di Rottamazione Quater ex Legge 197/2022, modificata dal D.L. 202/2024.

    Il contribuente aveva esercitato l’opzione per il CPB 2024-2025, dichiarando che alla data del 31/12/2023 risultava titolare di un ruolo superiore a 5.000 euro, regolarmente oggetto di rateazione nell’ambito della Rottamazione Quater. 

    Tuttavia, nel 2024 è incorso nella decadenza dalla definizione agevolata, per aver effettuato un pagamento oltre i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge.

    Successivamente, il contribuente ha chiesto se la riammissione alla Rottamazione Quater (prevista dall’art. 3-bis del D.L. 202/2024, convertito dalla Legge 15/2025) potesse salvaguardare gli effetti del CPB già esercitato, l'agenzia nega questa possibilità.

    Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale e riammissione alla Rottamazione Quater

    L'Agenzia delle Entrate non ha condiviso l’impostazione dell’istante e il suo diniego si fonda su due elementi chiave:

    • decadenza avvenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB. In tal caso, ai sensi dell’art. 10, c. 2, D.lgs. 13/2024, il contribuente non possiede i requisiti di accesso, in quanto il debito (superiore a 5.000 euro) non è più coperto da un piano di rateazione valido.
    • decadenza avvenuta dopo l’accettazione della proposta di CPB. In questo caso, si verifica una delle cause di decadenza dal regime, ex art. 22, comma 1, lett. d), D.lgs. 13/2024, in quanto vengono meno i presupposti di regolarità richiesti ex art. 10.

    In entrambi i casi, il CPB cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta.

    L'agenzia evidenzia che il cuore della questione sia nell'art 3-bis del DL n 202/2024 che introduce la possibilità per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione Quater al 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentanto apposita dichiarazione (scaduta il 30 aprile 2025) 

    Tuttavia, l’Agenzia chiarisce che la riammissione ha effetto solo ai fini della prosecuzione della Rottamazione Quater

    Essa non sana retroattivamente il venir meno dei requisiti di accesso al CPB, né impedisce la decadenza già intervenuta per effetto della perdita dei benefici della precedente rateazione.

    Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente sia riammesso alla definizione agevolata, ciò non è idoneo a conservare gli effetti del CPB.

    La risposta ad interpello n. 176/2025 conferma un principio centrale nel nuovo impianto del concordato preventivo biennale: la permanenza nei regimi premiali richiede una condizione continuativa di compliance fiscale

    La semplice riammissione a una procedura agevolata non sana le cause di decadenza già verificatesi né reintegra retroattivamente i requisiti per il CPB.

    Per i consulenti e i contribuenti interessati al CPB, è fondamentale coordinare attentamente tutte le posizioni debitorie pendenti, soprattutto nei rapporti con Agenzia Entrate-Riscossione.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numeri di conto corrente

    Con l’Ordinanza n. 15021/2025 la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari: l’assenza dei numeri di conto corrente negli avvisi di accertamento non ne inficia la validità, qualora il contribuente abbia ricevuto informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.

    Il fatto.

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numenri di conto corrente

    Il caso di specie prende avvio da un invito delle Entrate ad una ditta individuale in relazione agli anni di imposta del 2008 e 2009.

    Si notificava un invito con cui si richiedeva di giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita in relazione a sedici conti correnti relativi a cinque istituti bancari.

    Dopo il contraddittorio venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali si contestavano maggiori ricavi non dichiarati per diversi milioni di euro, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.

    Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi per mancata indicazione dei numeri di conto corrente. 

    La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia impugnava la sentenza di appello ricorrendo in Cassazione.

    La Cassazione con l'Ordinanza n 15021/2025 evidenziava che l’assenza dei numeri di conto corrente non è sufficiente a rendere nullo l’accertamento, se il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.

    L'Agenzia infatti aveva fornito oltre mille pagine di documentazione, con indicazione degli istituti bancari, delle partite Iva e degli importi contestati e durante il contraddittorio, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.

    La Casssazione con una consolidata giurisprudenza ha chiarito che non si può confondere il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della pretesa tributaria.

    Infatti, ad avviso della Corte il primo serve a spiegare perché si procede all’accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.

    Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di appello.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio producendo gli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili.

    Relativamente all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso sia effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.

    Cpncludendo la legittimità di un accertamento non si misura solo sulla forma, ma sulla sostanza delle informazioni fornite.