• Accertamento e controlli

    Cartella notificata a mezzo posta dalla Riscossione: è valida

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14649/2024, del 24 maggio 2024, ha ribadito il principio secondo cui l’agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta.

    Cartella notificata con la posta dal Concessionario: è valida per la Cassazione

    Una Corte di giustizia tributaria regionale ha respinto il ricorso di un contribuente che contestava il difetto di notifica di cartelle esattoriali.

    Secondo il ricorrente la notificazione eseguita a mezzo posta raccomandata direttamente dall’agente della Riscossione, senza l’intermediazione di una delle figure professionali di cui alla prima parte del primo comma dell' articolo 26 del DPR n 602/73, come modificato con l’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999, è da ritenersi illegittima in quanto non si confronta con la normativa speciale prevista dal Dlgs n. 112/1999.

    L'art 65 del suddetto Dlgs impone che per la notifica degli atti e dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria si applichino le disposizioni dell’articolo 60 del Dpr n. 600/73 e stabilisce che le notificazioni debbano essere effettuate con le modalità definite dalla legge n. 890/1982.

    La Cassazione con la sentenza in oggetto, nel respingere il ricorso del contribuente, ha ribadito cheai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso ‘da parte dell'esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

    La ratio del principio espresso dalla Corte trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26, il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

    Irrilevante è socndo la Corte la modifica apportata, al citato articolo 26, dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999 il quale ha soppresso, dal secondo periodo del primo comma, l’inciso “da parte dell'esattore”, atteso che tale abrogazione trova giustificazione nella funzione propria dello stesso Dlgs del 1999, deputato al riordino della disciplina della riscossione.

    La Corte ha confermato il principio secondo cui nell’ipotesi in cui si proceda alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982.

    Tale conclusione trova fondamento nell’articolo 14 della legge del 1982 il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

    La consolidata giurisprudenza della Corte suprema ha sancito che “la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: pubblicate le istruzioni per aderire entro il 31 ottobre

    Con la Circolare n 18 del 17 settembre l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per forfetari e soggetti Isa ai fini della adesione entro il 31 ottobre prossimo al CPB concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che si tratta dell’istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. 

    L'Ade nel documento di prassi fornisce numerose risposte ai principali dubbi sulla misura agevolativa, dedicando una sezione apposita al termine del corposo documento di 64 pagine.

    Inoltre, vengono evidenziate:

    • le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa),
    • i benefici, le condizioni, le modalità e i tempi per aderire, 
    • le cause di cessazione e di decadenza.

    Leggi anche:

    Concordato preventivo biennale: principali chiarimenti ADE del 17 settembre

    La sezione finale della Circolare n 18 reca 18 risposte a quesiti ricorrenti riguardanti il CPB, vediamo i principali.

    In riferimento alla condizione di accesso dei debiti tributari viene chiarito che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:

    • riguarda l'ammontare complessivo  dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a questa soglia;
    • esso va verificato sulla base della situazione debitoria esistente al 31.12.2023, rilevando solo i debiti della società e non dei singoli soci.

    Per quanto riguarda i soggetti ISA, l’esistenza di una causa di esclusione per il 2023, preclude l’accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici.

    Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.

    Per i contribuenti in regime forfetario viene chiarito che, se nel corso del 2024, essi superino la soglia di euro centomila di ricavi e compensi e non quella di 150.000 euro, il concordato preventivo resta efficace e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva  prevista per i soggetti forfetari.

    In caso di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

    Si rimanda al documento di prassi per gli altri chiarimenti.

    CPB: beneficiari e benefici dell’adesione

    Possono aderire al CPB i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 

    In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa

    L'ade specifica che tra le condizioni per l’adesione vi sono:

    • non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi 
    • o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. 
    • non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

    Attenzione al fatto che il concordato in oggetto è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.

    La Circolare n 18/2024 sinteticamente evidenzia che l'adesione alla proposta del Fisco consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. 

    Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini Iva.

    Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre

    Il documento ADE del 17 settembre chiarisce anche che i beneficiari possono aderire come segue:

    • i contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto;
    • i contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il softwareIl tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). 

    Viene specificato che in entrambi i casi, la deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una brochure di sintesi con le regole per il concordato preventivo biennale, approvato con il Dlgs n 13/2024 di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”

    Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024 (termine ora modificato al 31 ottobre 2024 con l'approvazione di un Decreto in data 20 giugno)

    Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Viene specificato che, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di:

    • plusvalenze, 
    • minusvalenze e sopravvenienze,
    •  i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir.

    Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. 

    Infine viene evidenziato anche che:

    • i “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) 
    • e il “valore della produzione netta”,

    da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
    Leggi anche Concordato preventivo biennale al via: il 1°anno ci si adegua con sconto per approfondire le regole.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: chi è escluso?

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

    Concordato preventivo biennale: chi è escluso?

    Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: i passi metodologici per la formulazione della proposta

    Pubblicato in GU il decreto del MEF del 14.06.2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale.

    Ricrodiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

    Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

    Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni

    • tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    • che adottano il Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Per tali contribuenti, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

    • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
    • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Pertanto, i redditi oggetto di concordato riguardano:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
    • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. 

    Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

    Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 14.06.2024 che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. 

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

    Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile. 

    Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

    • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
    • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
    • confronto con valori di riferimento settoriali;
    • criterio formulazione base IRAP;
    • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025

    Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta

    Viene pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il Decreto MEF del 29 aprile con il codice di condotta per i contribuenti  aderenti  al regime di adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che il Decreto legislativo n 221 del 30.12.2023 con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo contiene le norme sul potenziamento del regime in oggetto.

    Attenzione al fatto che per le imprese che sono già in adempimento collaborativo, la sottoscrizione del nuovo codice dovrà avvenire nei 120 giorni successivi alla entrata in vigore del Dm quindi entro il 5 ottobre 2024.

    Adempimento collaborativo: che cos'è e le novità della Riforma Fiscale

    Il Dlgs con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo è pubblicato ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Ricordiamo brevemente che l'adempimento collaborativo è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in proposito leggi anche: Adempimento collaborativo: come cambia il rapporto fisco-impresa.

    L'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. 

    Tutto ciò è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. 

    E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti. 

    Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: esteso fino al 2024.

    Riforma fiscale: novità per l'Adempimento collaborativo

    Evidenziamo che, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n 221/2023, tra le altre modifiche, all'art 7 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 

    1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o  di ricavi:

    • a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
    • b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
    • c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

    1-ter. I requisiti dimensionali di  cui  al  comma  1-bis  sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento,  il  valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti  principi  contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e  il volume di affari indicato nella dichiarazione

    ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. 

    Ciò premesso, si evidenzia in sintesi che, il Dlgs n 221/2023 ha come scopo quello di potenziare il regime di cui si tratta attraverso una serie di novità, 

    In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. 

    Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

    Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tra gli scopi che si intende perseguire con la riforma di cui si tratta vi sono:

    • l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
    • l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
    • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
    • la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
    • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
    • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
    • l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
    • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
    • il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

    Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

    Adempimento collaborativo: il codice di condotta per gli aderenti

    Il codice di  condotta è finalizzato  a  indicare  e definire gli impegni  che reciprocamente  assumono  l'Agenzia  delle entrate  e  i  contribuenti  aderenti  al   regime   di   adempimento collaborativo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
    Il codice di condotta viene  sottoscritto  tra Agenzia  delle  entrate  e  i  contribuenti  aderenti  al  regime  di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.
    Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate  e dai contribuenti aderenti  al  regime  di  adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta  nel  corso  del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa  all'Agenzia.  

    Il  codice  di  condotta  così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal  contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

    Si rimanda all'Allegato al decreto con tutte le regole.

  • Accertamento e controlli

    Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

    Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. 

    Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.

    Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

    I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

    Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:

    • 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, 
    • 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

    Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:

    • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
    • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

    Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione: 

    • a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
      •  opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
      •  può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
    • b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
    • c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
    • d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”  per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

    Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria

    Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 

    Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. 

    La rata minima è pari a 50 euro.

    Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro

    Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

    Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. 

    Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro

    Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

    Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 

    Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

    • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1; 
    • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

    Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate

    I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). 

    I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.   

    In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante. 

    Proroga della rateizzazzione

    Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.   

    La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.   

    La proroga può essere: 

    • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate
    • straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

    Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga. 

    I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.