• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento

    Un emendamento al DL Anticipi,  approvato il 1 dicembre in Commissione Finanza al Senato, prevede che, per i crediti ricerca e sviluppo, si possa far slittare al 30 luglio 2024 la sanatoria per il riversamento. Vediamo le novità.

    Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento

    Ricordiamo innanzitutto che il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 del 18 ottobre 2023 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

    Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma si attende l'aggiornamento del relativo modulo di istanza e le istruzioni.

    Sinteticamente, si prevede che:

    • la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria sia prorogata dal 30 novembre al 30 giugno 2024;
    • la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

    L'emendamento approvato, fa slittare al 30 luglio 2024 la data per la presentazione della domanda.

    Si precisa che l’allungamento del periodo a disposizione dei contribuenti è opportuno poiché la decisione di avvalersi di questa misura dipenderà dalla possibilità di ottenere la certificazione della conformità delle attività svolte, che preclude gli accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    In proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione per la costituzione appunto dell'elenco dei certificatori.

    In proposito leggi anche Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole.

    Occorre precisare però che, si attende un ulteriore decreto del MIMIT per le regole operative per iscriversi a tale elenco per i certificatori

    Infine un altro emendamento al decreto Anticipi stabilisce la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non si sia ancora effettuato il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata. 

    Si attendono ulteriori dati per avere certezze di tali novità annunciate.

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    Idrogeno rinnovabile: domanda di fondo perduto dal 29.11 per le imprese

    Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato del 28 novembre informa del via alle domande per il fondo perduto per la filiera dell' idrogeno rinnovabile.

    Filiera idrogeno rinnovabile: che cos'è

    L’incentivo “Filiera idrogeno rinnovabile” sostiene lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori.

    Promosso dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 100 milioni di euro dal PNRR.

    Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione in tutta Italia.

    Filiera idrogeno rinnovabile: cosa finanzia

    L’incentivo finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori con agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto.

     Il piano di investimento deve prevedere:

    • progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
      • a) impianti di compressione dell’idrogeno
      • b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno
      • c) impianti di purificazione dell’idrogeno
      • d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
      • e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle
    • eventuale progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nei limiti del 25% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
    • eventuale progetto di formazione del personale nei limiti del 5% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale

    Attenzione al fatto che il progetto deve essere concluso entro l’11 maggio 2026 e deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

    Filiera idrogeno rinnovabile: presenta la domanda

    Le domande si presentano online, sulla piattaforma dedicata, dalle ore 10.00 del 29 novembre 2023 alle ore 10.00 del 12 gennaio 2024.

    ACCEDI da qui al siro per tutta la modulistica

    Il soggetto proponente può presentare domanda attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

    Per inviare la domanda è necessario:

    • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
    • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda, il piano industriale e gli allegati

    Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Al termine della compilazione del piano di investimento e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.

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    Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre

    Con Decreto Direttoriale del 15 novembre è disposta la riapertura dello sportello per i contratti di sviluppo sportello dal 4 dicembre.

    Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione: 

    • uno dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii
    • l'altro dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.

    Contratti di sviluppo: le regole

    I contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre dopo le novità previste dal Decreto MIMIT del 19 aprile.

    Il decreto ministeriale 19 aprile 2023 ( clicca qui per approfondire) aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento.

    L’aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell’articolo 19 bis al fine di integrare un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.

    Al fine della semplificazione dell’iter agevolativo, si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande.

    Con il DD del 15 novembre si dispone dal 4 dicembre l’apertura di due distinti sportelli agevolativi:

    • programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale,
    • programmi di sviluppo nel settore turistico.

    Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
    La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

    I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). I

    l programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

    Accedi da qui, al sito di Invitalia, soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.

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    Tax credit cinema: domande dal 20 novembre

    Con Avviso del 15 novembre della Direzione Cinema del Ministero della Cultura si informa della apertura per i Tax credit della sessione ricognitiva per produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip – Anno 2023

    Viene precisato che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della cultura, recante "Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 febbraio 2021 recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e al fine di avere contezza delle possibili richieste rispetto alle risorse stanziate e per approntare le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle attività istruttorie, si comunica che dalle ore 10.00 del 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura della sessione, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 relative alle seguenti linee di intervento:

    • TAX CREDIT SVILUPPO OPERE AUDIOVISIVE (TCSF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (TCPF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV (TCAVTV2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB (TCAVW2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE (TCORF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP (TCVC2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA – RICHIESTA DEFINITIVA (TCPF3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVTV3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVW3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE – RICHIESTA DEFINITIVA (TCORF3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP – RICHIESTA DEFINITIVA (TCVC3)

    Viene precisato che le domande potranno essere inviate per le opere che

    • hanno completato le riprese dell'opera, ovvero, con riferimento alle opere di animazione, la lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la copia campione, secondo le specifiche previste agli articoli 17, 20 e 21 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, detta "Richiesta definitiva" (codice TC3);
    • hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la documentazione prevista agli articoli 16, comma 5, e 20, comma 4 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii.In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Possono, altresì, presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che congiuntamente:

    • hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta alla produzione, un accordo avente data certa con un fornitore di servizi di media audiovisivi, come definiti all'articolo 1, comma 3, lettere h) e h-bis) del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. e soggetti agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
    • sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii, ivi inclusi quelli previsti agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1, primo periodo. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione dell'avviso, clicca qui

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    Contributo copie vendute quotidiani e periodici: domande entro il 30.11

    Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che:

    • dalle ore 10,00 del 10 novembre,
    • alle ore 17,00 del 30 novembre 2023.
    • è possibile presentare le domande per il contributo rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, 

    previsto per le copie vendute, a valere sul Fondo straordinario per l'Editoria.

    Tale contributo è disclinato dall'articolo 3, del DPCM del 28 settembre 2022 recante la  ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.

    Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute invece nell’articolo 1 del Decreto del 12 settembre 2023. 

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: i beneficiari

    Nel dettaglio l'art. 1 prevede che ai sensi dell’articolo 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022:

    • alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, 
    • con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, 
    • è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, 
    • un contributo straordinario, per l’anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2021, anche mediante abbonamento,
    • a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. 

    Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
    • i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani); 
    • ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
    • e) l’aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; f) l’essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: la domanda

    Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale.

    Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2023 e il 30 novembre 2023.

    La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti: 

    • a) il possesso dei requisiti,
    • b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell’anno 2021, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita; 
    • c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti; 
    • d) di non aver ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici; 
    • e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi; 
    • f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
    • g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo.

    Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: 

    • il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2021 e certificate da soggetto abilitato, 
    • il canale utilizzato, 
    • il prezzo di vendita. 

    I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile. 

    Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante.

     L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda.

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    Credito d’imposta gas liquefatto: codice tributo

    Con Risoluzione n 61 del 10.11.2023 le Entrate istituitscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

    Ricordiamo che con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
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    Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT

    Con una nota congiunta MIT/MIMIT del 7 novembre si infoma della emissione di una Circolare esplicativa che consentirà ai comuni di muoversi rapidamente per risolvere la carenza dei taxi sulle strade Italiane rispondendo così anche alle criticità denunciate dalla Autorità per la concorrenza e il mercato.

    Scarica il testo della Circolare del MIMIT.

    Si precisa che la circolare Mimit-Mit, inviata a:

    • Comuni, 
    • Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
    • Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, 
    • Enac,
    • e alle associazioni di categoria,

    fornisce tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto scorso e convertito successivamente in legge il 9 ottobre.

    In sintesi le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

    Si precisa che, le predette licenze, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

    La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

    Semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, e si tratta di una settantina di comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata.

    I comuni possono indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.

    I tassisti che ne fanno domanda potranno anche avere con una semplice comunicazione la doppia guida sulla stessa auto: basterà chiederla ai comuni e sarà automaticamente concessa.

    Riepiloghiamo cosa ha previsto il decreto Asset convertito in Legge

    Licenze Taxi: il decreto Asset è legge

    Convertito in Legge n 136/2023 il decreto asset o omnibus bis che tra le altre norme contiene novità per i TAXI.

    In proposito, il Ministro Urso con un comunicato datato 5 ottobre ha dichiarato:  

    "Ho appena scritto agli oltre 60 sindaci che potranno da subito realizzare concorsi straordinari per le nuove licenze taxi, senza alcun vincolo, in 15 giorni. 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 a Milano.

    Per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo strumento della seconda guida, oltre a una seconda licenza temporanea per due anni in occasione di grandi eventi, dal Giubileo 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con vetture più efficienti ed ecologiche"

    Ma vediamo cosa prevede la legge di conversione in 136/2023 del decreto omnibus bis sulle licenze dei taxi.

    Licenze Taxi: le novità

    Nel dettaglio con l'art 3 si prevede un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.
    Innanzittutto rispetto al numero delle licenze, distingue:

    • i comuni in generale e
    • i comuni capoluogo di regione sede di città metropolitana
    • i comuni sede di aeroporto.

    A titolo esemplificativo, si allega l’elenco relativo alla individuazione dei Comuni collegati ai Comuni sede di sedimi aeroportuali (Fonte ENAC).

    In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.

    Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. 

    Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario

    Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. 

    Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.

    Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l’incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.

    Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:

    • corsie preferenziali nelle aree urbane;
    • aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.

    Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

    Allegati: