• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge – Testo coordinato

    Pubblicati in GU  Serie Generale n.194 del 20 agosto 2024 :

    1. la legge 120 2024  di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.»( Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2024),  
    2. e il testo  coordinato del DL 89 2024  con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 che entra in vigore il 21 agosto 2024.

    Ricordiamo di seguito le principali misure contenute nel provvedimento , mirate a ottimizzare e accelerare diversi progetti e interventi infrastrutturali di rilevanza strategica per l’Italia.

    • Infrastrutture

    Aggiornamento delle concessioni autostradali: vengono introdotte norme per l'adeguamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali;

    Operatività della società Stretto di Messina S.p.A.: si assicura la rapida entrata in funzione della società responsabile della costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, con semplificazioni amministrative per accelerare l'approvazione del progetto esecutivo;

    Razionalizzazione dei commissari straordinari: si prevede una riduzione e riorganizzazione dei commissari straordinari per migliorare l'efficienza e l'impiego delle risorse;

    Rete transeuropea dei trasporti: si promuove la realizzazione e il completamento di infrastrutture che fanno parte della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

    Operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia: vengono adottate misure per l’avvio dell’operatività dell’Autorità per la gestione della laguna di Venezia;

    Interventi infrastrutturali: si assicura la realizzazione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali nei settori stradale, idrico, ferroviario e del trasporto rapido di massa;

    Accelerazione delle bonifiche: si accelera l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani;

    Governance della CCS: si ridefinisce l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente per la cattura e lo stoccaggio della CO2;

    Interventi in Liguria e Genova: si sostengono le infrastrutture della Regione Liguria e il completamento della Scuola Politecnica di Genova;

    Fondazione Petruzzelli: si rafforza l’operatività della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari;

    Efficienza del procedimento penale: si introducono misure per migliorare l’efficienza del procedimento penale in Cassazione.

    • Investimenti strategici

    Il testo introduce anche misure per incentivare investimenti strategici, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE. Previsto anche   un cofinanziamento a fondo perduto per iniziative nelle regioni del Sud Italia. Inoltre, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti nell'ambito del Piano Mattei, con priorità per l'Africa.

    • Sport

     il provvedimento proroga, di un anno  dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:

    1. l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
    2. l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito investimenti nella ZES Unica: comunicazioni integrative dal 31.07 in poi

    Dal 31 luglio si possono inviare le comunicazioni integrative per gli investimenti nella ZES unica.

    Ricordiamo che il credito di imposta per le ZES unica mezzogiorno è un contributo a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

    La c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione 

    In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Credito per investimenti nella ZES Unica: le prossime tappe

    Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno presentato tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

    L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari:

    da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione (ossia entro 10 giorni dal 12 luglio).

    Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento. 

    In particolare, il credito è utilizzabile:

    • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra
    • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

    Attenzione, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

    Attenzione al fatto che, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

    Credito ZES Unica: come si compila la comunicazione integrativa

    Come evidenziato nelle istruzioni al modello di comunicazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:

    • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
    • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione

    medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

    I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:

    • Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
    • Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
    • Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
    • Quadro E.

    In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti,  la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime  delle comunicazioni precedenti. 

    La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni?

    Oggi 12 luglio è l'ultimo giorno per inviare la comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato una serie di FAQ del giorno 11.07 a beneficio di chi deve ancora inviare la suddetta comunicazione.

    Tra le risposte fornite dall'agenzia ve n'è una che chiede la cumulabilità del credito di imposta in oggetto con altre agevolazioni, vediamo i dettagli.

    Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre misure?

    Veniva richiesto se sia possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative).

    Le Entrate hanno replicato che in base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

    Inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”

    Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.

    Leggi anche: Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini per approfondimenti ulteriori.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

    Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.

    A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.

    Il MIMIT precisa che i  certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.

    Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

    Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

    Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
    Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

    Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:

    • il credito di imposta ricerca e sviluppo,
    • il credito di imposta innovazione,
    • il credito di imposta design.

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

    Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

    • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
    • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
      modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
    • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

    Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

    In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

    • «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
    • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
    • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

    In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

    Credito d’imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

    Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
    benefici associati.
    Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
    Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

    redito d’imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

    Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
    elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
    L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
    Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
    Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
    La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
    campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
    L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
    da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
    A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

    • Fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
    • Fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
    • Fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
    • Fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

    Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Alfabetizzazione digitale minori: quasi 2 ML per le imprese

    È on line l’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori. Le risorse complessive ammontano a 1,7 milioni di euro.  Le regole sono disciplinate con il Decreto 4 luglio del MIMIT.

    In dettaglio, il MIMIT specifica che si da il via alle domande di agevolazioni rivolte a imprese che operano come fornitori di servizi di media, in qualità di soggetti capofila di un partenariato del quale devono far parte, obbligatoriamente:

    • un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS)
    • un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

    I progetti devono prevedere necessariamente la creazione di materiali educativi e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione (target minori dagli 8 ai 18 anni non compiuti) e possono rivolgersi anche ad un target secondario, costituito da soggetti che operano a tutela dei minori: genitori, educatori e insegnanti, operatori.

    Il contributo rivolto alle imprese è concesso in de minimis fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto. 

    L’importo massimo del contributo per ciascun partenariato di progetto non può superare, in ogni caso, il limite di 340 mila euro.

    Le domande di accesso al contributo devono essere presentate dall’impresa capofila entro le ore 12 del 30 agosto 2024.

    Alfabetizzazione minori: che cos’è

    L’intervento ha l’obiettivo strategico di selezionare, finanziare e promuovere progetti di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori, anche di carattere innovativo, che siano focalizzati su almeno una delle seguenti Linee di intervento:

    • prevenzione del fenomeno del cyberbullismo o di qualunque altra forma di violenza, molestia, ricatto e denigrazione realizzata sui minori, attraverso l’uso non appropriato delle nuove tecnologie;
    • sostegno alla genitorialità per un accrescimento delle conoscenze in merito all’utilizzo del web e dei relativi rischi;
    • prevenzione dei possibili altri abusi derivanti da un’esposizione dei minori al web, con particolare attenzione ai relativi rischi connessi alla emulazione, all’adescamento online, all’isolamento sociale, alla manipolazione digitale e alla dipendenza da social media”;
    • sviluppo delle conoscenze in materia di cittadinanza digitale per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori e promozione della consapevolezza algoritmica e del senso critico da parte dei teens (soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti).

    I progetti devono garantire l’attenzione al superiore interesse dei minori, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni nell’ambiente digitale, ed essere necessariamente diretti al target primario dei minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni non compiuti. 

    In aggiunta, possono anche essere diretti al target secondario costituito da genitori, educatori e insegnanti, operatori che si occupano di minori

    Agevolazioni imprese per alfabetizzazione digitale minori: i beneficiari

    Le risorse sono rivolte alle imprese che operano come fornitori di servizi di media che possono presentare domanda in qualità di capofila di un partenariato, del quale devono far parte obbligatoriamente un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS) e un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

    Nel partenariato possono essere coinvolti ulteriori soggetti partner come:

    • altre imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
    • altre imprese che operano come fornitori di servizi di media;
    • imprese di produzione audiovisiva e di videogiochi;
    • pubbliche amministrazioni centrali o locali;
    • istituzioni scolastiche e/o educative e/o ricreative.

    Agevolazioni imprese alfabetizzazione digitale minori: i progetti ammissibili

    L’intervento sostiene lo sviluppo e sperimentazione di proposte progettuali educative a tutela dei minori e di alfabetizzazione mediatica e digitale, anche con riguardo alla prevenzione dei possibili abusi e comportamenti dannosi.

    I progetti ammissibili devono prevedere necessariamente l’implementazione delle azioni di:

    • creazione di materiali educativi, quali guide, video tutorial, infografiche, quiz, giochi interattivi, podcast, format audiovisivi, fruibili sui media e sulle piattaforme web
    • realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui media audiovisivi, sulle piattaforme web per promuovere la consapevolezza dell’importanza dell’alfabetizzazione mediatica e digitale.

    Possono prevedere anche l’implementazione di corsi o workshop, da offrire in presenza e/o online su piattaforme web, con il coinvolgimento di esperti settoriali e, eventualmente, in collaborazione con biblioteche, centri di aggregazione minorili e altre organizzazioni che operano nel settore di riferimento.

    Attenzione al fatto che, ai fini dell’ammissibilità, le proposte progettuali devono avere le seguenti caratteristiche:

    • essere presentate da un partenariato con una partecipazione dell’ETS partner compresa tra il 30% e il 50% dell’importo complessivo del progetto;
    • prevedere elementi e/o soluzioni tecnologiche di tipo innovativo a supporto delle azioni progettuali;
    • prevedere che le attività siano ultimate entro e non oltre il 30 settembre 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Cinema investitori esterni: domande dall’8 luglio

    Il Dg Cinema ha pubblicato il Decreto datato 27 giugno con le regole per richiedere il credito d’imposta previsto per le imprese esterne al settore cinematografico (investitori esterni).

    Attenzione al fatto che le domande che partono dall'8 luglio riguardano i contratti di associazione in partecipazione registrati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per opere cinematografiche per le quali il produttore di riferimento ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (Apc), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione dell’importo investito.

    Bonus Cinema investitori esterni: domane dall’8 luglio

    Il Decreto specifica che a decorrere dall'8 luglio è aperta una sessione straordinaria per l’anno 2022, relativa ai contratti registrati nelle annualità 2021-2022, per la  presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli investitori esterni, ai sensi degli artt. 24 e ss.  del D.M. “altri tax credit 2021”. 

    Con riferimento alle richieste di credito di imposta gli investitori esterni possono presentare le domande  per i contratti di associazione in partecipazione registrati in data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, per opere cinematografiche per le quali il produttore: 

    • ha già presentato domanda di credito d’imposta alla produzione; ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (APC), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione, tra le altre cose, dell’importo investito. 

    Ai fini dell’ammissibilità delle richieste del presente credito di imposta  è necessario che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti al comma 1 del presente decreto nonché i requisiti prescritti dagli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”. 

    Le richieste di accesso al credito d’imposta possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 9 agosto 2024. 

    Le richieste sono istruite in base all’ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Pubblicato in GU n 151 il Decreto n 89/2024 con Disposizioni urgenti per le  infrastrutture  e  gli  investimenti  di interesse strategico, per il processo penale e in materia di  sport.

    Tra le altre norme se ne prevede una per destinare risorse alle imprese che operano nel territorio africano.

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Nel dettaglio l'art 10 prevede Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel  continente africano e per  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane

    Viene evidenziato che le disponibilità del fondo  rotativo  (di  cui  all'articolo  2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)  nel limite  di euro  200  milioni,   possono  essere  utilizzate  per  concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:

    • stabilmente  sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente  africano,  
    • ovvero  che sono stabilmente  fornitrici  delle  predette  imprese,  al  fine  di sostenerne spese di investimento per il  rafforzamento  patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o  commerciali. 

    E' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per  cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
    Possono accedere alla misura le  imprese  con sede legale in Italia che, alternativamente

    • a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno realizzato esportazioni verso  i  mercati  africani  o importazioni dai mercati africani in misura non  inferiore  a  soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
    •  b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione  esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate  operazioni  di fornitura a beneficio di imprese che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno  realizzato  esportazioni  verso  i  mercati  africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non  inferiore  a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

    Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo riguardanti  il continente africano  proposte  da  imprese localizzate nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento.

    Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi  nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel  limite massimo  di  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  concedere finanziamenti sotto qualsiasi  forma  anche  mediante  strumenti  di debito  subordinato.

    I  finanziamenti  di  cui  al  presente  comma  sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o  di  altre istituzioni  finanziarie,  prioritariamente  a  favore   di   imprese stabilmente operative  in  Stati  del  continente  africano,  per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con  le finalita'  del  richiamato  Piano  Mattei:  

    • infrastrutture;  
    • tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento  sostenibile  delle risorse naturali, incluse  quelle  idriche  ed energetiche; 
    • salute;
    • agricoltura e sicurezza alimentare;
    • manifatturiero.

    Allegati: