-
Bonus Cinema investitori esterni: domande dall’8 luglio
Il Dg Cinema ha pubblicato il Decreto datato 27 giugno con le regole per richiedere il credito d’imposta previsto per le imprese esterne al settore cinematografico (investitori esterni).
Attenzione al fatto che le domande che partono dall'8 luglio riguardano i contratti di associazione in partecipazione registrati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per opere cinematografiche per le quali il produttore di riferimento ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (Apc), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione dell’importo investito.
Bonus Cinema investitori esterni: domane dall’8 luglio
Il Decreto specifica che a decorrere dall'8 luglio è aperta una sessione straordinaria per l’anno 2022, relativa ai contratti registrati nelle annualità 2021-2022, per la presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli investitori esterni, ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”.
Con riferimento alle richieste di credito di imposta gli investitori esterni possono presentare le domande per i contratti di associazione in partecipazione registrati in data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, per opere cinematografiche per le quali il produttore:
- ha già presentato domanda di credito d’imposta alla produzione; ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (APC), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione, tra le altre cose, dell’importo investito.
Ai fini dell’ammissibilità delle richieste del presente credito di imposta è necessario che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti al comma 1 del presente decreto nonché i requisiti prescritti dagli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”.
Le richieste di accesso al credito d’imposta possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 9 agosto 2024.
Le richieste sono istruite in base all’ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.
Allegati: -
Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa
Pubblicato in GU n 151 il Decreto n 89/2024 con Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
Tra le altre norme se ne prevede una per destinare risorse alle imprese che operano nel territorio africano.
Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa
Nel dettaglio l'art 10 prevede Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Viene evidenziato che le disponibilità del fondo rotativo (di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:
- stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano,
- ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o commerciali.
E' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
Possono accedere alla misura le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente- a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
- 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
- 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
- b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
- 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
- 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.
Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento.
Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato.
I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano Mattei:
- infrastrutture;
- tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche;
- salute;
- agricoltura e sicurezza alimentare;
- manifatturiero.
-
Crediti 4.0: modelli da presentare al GSE per compensare i crediti
La comunicazione per il bonus investimenti 4.0 inviata via PEC non va ripresentata.
E' quanto chiarisce il GSE tramite FAQ pubblicata sul proprio sito, con anche altri chiarimenti che di seguito si dettagliano.
Inoltre, le Entrate con faq del 19 gugno affiancano chirimenti sulle ricevute relative agli invii degli F24 di comopensazione dei crediti in oggetto.
Crediti 4.0: quali sono i modelli da comunicare al GSE per compensare i crediti?
Il GSE Gestore Servizi Energetici ha pubblicato una serie di faq con chiarimenti sui crediti di imposta 4.0
In particolare, tra gli altri chiarimenti si replica alla seguente domanda:
- Quali sono i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 e come vanno trasmessi?
Viene specificato che i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0, sono:
- Modulo 1- Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
- Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
- Modulo 2 – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
- Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Si rimanda al sito del GSE per gli altri chiarimenti.
Leggi anche: Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole.
Ricevute F24 compensazione crediti 4.0: sospese dal 17 giugno
In risposta ad un quesito che chiedeva: " perché, a seguito della presentazione, dal 17 giugno 2024, del modello F24 per la compensazione dei crediti 4.0, non è ancora disponibile la ricevuta definitiva del versamento"
Le Entrate hanno specificato quanto segue.
L'articolo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso.In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
-
Fondo straordinario Editoria: elenco beneficiari settore radiotelevisivo
Il MIMIT ha pubblicato, in data 17 giugno, un avviso relativo all'elenco dei beneficiari del Fondo straordinario editoria 2022.
In particolare, in data 13 giugno 2024 è stato emanato il decreto del capo del dipartimento per l’informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva l’elenco delle imprese del settore radiotelevisivo cui sono riconosciuti i contributi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. 28 settembre 2022.
Viene precisato che a seguito delle verifiche istruttorie espletate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy sono state ammesse al contributo n. 114 istanze per un importo complessivo di spese pari a 18.148.615,95 euro.
Il contributo, pari al 70% delle spese ammissibili, ammonta complessivamente a 12.704.031,16 euro, così ripartito:
- per il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 5, euro 8.140.975,93 a fronte di uno stanziamento pari 10 milioni di euro (n. 7 Fornitori di Servizi Media Audiovisivi Nazionali);
- per il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 5, euro 2.473.784,12 a fronte di 10 milioni di euro (n. 73 Fornitori di Servizi Media Audiovisivi operanti in ambito locale);
- per il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 5, euro 2.089.271,11 a fronte di 7,5 milioni di euro (n. 34 fra titolari di concessioni radiofoniche, fornitori di contenuti radiofonici digitali e consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB).
Fondo straordinario Editoria: che cos'è
Ricordiamo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”, con una dotazione pari:
- a 90 milioni di euro per l'anno 2022
- di 140 milioni di euro per l'anno 2023 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234, L'art. 1, c. 375).
Con il DPCM 28 settembre 2022 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per il 2022.
In particolare, il decreto ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 2022 di complessivi 35 milioni di euro per incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.
Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
-
Bonus una tantum edicole 2023: elenco beneficiari
Sul sito del Dipartimento dell'editoria è pubblicato il Decreto del capo del Dipartimento del 6 giugno con l'elenco dei soggetti beneficiari del bonus una tantum edicole 2023, clicca qui per visionarlo.
Ricordiamo che il bonus una tantum edicole è il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2 del DPCM DEL 10 AGOSTO 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell’art. 1 del Decreto del 28 novembre 2023.
Bonus edicole 2023: le domande dall'8 febbraio 2024
Il decreto del 28.11 prevede che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l’anno 2023, un contributo una tantum fino a 2.000 euro.
Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Il contributo è volto a favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l’apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali.
Bonus edicole 2023: i requisiti per averlo
Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:
- a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
- b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
- a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
- b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.
I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Bonus edicole 2023: presenta la domanda entro l'8 marzo
Le domande in via telematica possono essere presentate dall’8 febbraio 2024 (ore 10.00) all’8 marzo 2024 (ore 17.00) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Bonus una tantum edicole 2023" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per l’assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura ovvero contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: [email protected]
-
Bonus auto ecologiche 2024: via alle prenotazioni
Via alle prenotazioni dalle 10 di oggi alle prenotazioni degli incentivi per le auto e le moto 2024.
Ricordiamo che il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 27 maggio esplicativa delle regole per gli incentivi auto 2024.
Il documento costituisce il regolamento operativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 recante “Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 121 del 25 maggio 2024.
Bonus auto ecologiche 2024: regole dal Ministero
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l’acquisto dei veicoli di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, effettuati a decorrere dal 25 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.
Alla luce delle nuove previsioni, vengono fornite indicazioni operative di seguito specificate.
Le prenotazioni dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM possono essere inserite sulla piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a far data dal 3 giugno 2024, ore 10.
Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:
- relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 2, del DPCM (Allegato 1);
- relativamente agli acquisti effettuati da persone giuridiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 3, del DPCM (Allegato 2);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 3), nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 4);
- relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche ai sensi dell’articolo 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del DPCM (Allegato 5).
Attenzione al fatto che i moduli per le dichiarazioni saranno resi disponibili sul sito istituzionale:
- http://ecobonus.mise.gov.it
- e, dopo essere stati debitamente compilati e firmati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.
I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023 ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.
Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.
In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.
Le date di apertura della piattaforma informatica per la prenotazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM, riguardanti – rispettivamente – gli acquisti effettuati da titolari di licenze di taxi/soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente e l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, saranno comunicate sui siti istituzionali:
con avviso successivo alla presente circolare.
Leggi anche: Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi per tutti dettagli sui bonus e le categorie ammesse.
-
Credito d’imposta 4.0: spetta se il bene locato è riscattato?
Con la Risposta a interpello n 109 del 21 maggio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta 4.0 nel caso di un bene oggetto prima di contratto di locazione e poi riscattato dal locatario.
L'agenzia nega la spettanza del credito d'imposta 4.0 vediamo il perché.
redito d’imposta 4.0: spetta per bene locato e poi acquistato?
L'istante chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 previsto dall'articolo 1, commi 10511063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un bene oggetto di locazione.
La società ha stipulato con ''Contratto di noleggio'' avente ad oggetto il diritto d'uso oltre ai servizi di manutenzione e riparazione di un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi.
La Società dichiara di aver esercitato l'opzione di riscatto e chiede chiarimenti in merito all'applicazione al suo caso della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse.
Le Entrate chiariscono che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento previsto dalla norma di riferimento.
Per dettagliare i motivi dell'orientamento delle Entrate occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi 185197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ''super ammortamento'' e ''iper ammortamento'') a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
L'articolo 1, comma 1051, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che ''[a] tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058 ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili''.
Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in esame sono stati forniti con:
- la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021;
- la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che ''sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante''
Con la circolare n. 9/E del 2021 è stato confermato che, anche relativamente al Credito d'imposta 4.0i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari, per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore.
Conformemente, la risposta ad interpello pubblicata sub n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai […] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa […]'', essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa''.
Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.
Sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d'imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.
Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017 è stato infatti chiarito che ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati''.
Nel caso in esame, occorre rilevare, sulla base di quanto riferito dalla Società, che:
- l'utilizzo del bene agevolabile (l'Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al Contratto di noleggio protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;
- il Contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in […] (ossia, per la restituzione dell'Impianto medesimo);
- il periodo di durata del Contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve'' e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite non è assimilabile a un ''periodo di prova'' (anche in quanto la previsione del riscatto del bene veniva demandata per espressa ammissione della Società a pretesi '' accordi a latere […] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale'').
Conseguentemente, si ritiene che la Società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare
l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato
Allegati: