-
Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo
Il MIMIT ha pubblicato la Provvedimento del 19 marzo con chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l’erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione relativa al Fondo Transizione industriale le cui domande sono ancora presentabili entro il giorno 8 aprile.
Per tutte le regole della agevolazione leggi anche: Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l'8 aprile.
Vediamo come gestire la richiesta di anticipazione.
Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo
L'articolo 11 del Decreto 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L’importo dell’agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.
Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l’erogazione della prima quota di agevolazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 2022, è fornito, in allegato alla presente circolare, lo schema in base al quale, dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in
favore dell’Agenzia.Scarica qui la Provvedimento n 587 del 19 marzo 2025 con gli allegati necessari.
Allegati: -
Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI
Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il Nuovo Decreto Energia che stanzia, tra gli altri, 1,2 miliardi per sopperire agli aumenti delle bollette delle PMI.
Per le misure per le famiglie leggi anche: Nuovo Bonus bollette in arrivo.
Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI
Il Governo con il nuovo decreto in vigore dal 1° marzo stanzia 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI
In particolare come specifica il comunicato stampa diffuso post Cdm n 116 si autorizza, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.
Inoltre, ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Nuovo Decreto Energia: misure per la trasparenza del mercato
Il decreto prevede misure per la trasparenza e nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.
Con il provvedimento l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
In caso di inosservanza del provvedimento adottato l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. -
Transizione 5.0: le novità sulla cumulabilità del credito di imposta
Il MIMIT ha pubblicato un nuovo fascicolo di FAQ aggiornate al 24 febbraio per il Piano Transizione 5.0 con anche un chiarimento sulla cumulabilità del credito di imposta in esso contenuto.
Vediamo in dettaglio cosa ha previsto in merito la Legge di Bilancio 2025.
Credito Transizione 5.0: è cumulabile con misure UE?
Veniva domandato se sia possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.
Il MIMIT ha evidenziato che l’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2).
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
-
Transizione 5.0: spetta per le spese sostenute prima della domanda
La legge n 55 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 45 del 24 febbraio contiene diverse novità dell'ultima ora.
Tra queste ve ne sono per il Piano Transizione 5.0 che in sintesi viene ampliato.
Transizione 5.0 anche su spese sostenute prima della domanda
Il Decreto Milleproroghe convertito in legge contiene appunto novità per il credito di imposta del Piano Transizione 5.0.
Prima di dettagliarla, evidenziamo anche che il 21 febbraio, il MIMIT in proposito ha aggiornato le FAQ con i chiarimenti sulla misura agevolativa: leggi anche, Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?
Per quanto riguarda invece la norma appena entrata in vigore con Milleproroghe, si prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 sia riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Prima della modifica la norma permetteva di agevolare gli investimenti iniziati dal 1° gennaio 2024 ma solo se non ancora ultimati.
Ora il contributo è riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, come rideterminati dalla Legge di Bilancio 2025 e in particolare dall’articolo 1, commi 427-429:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro,
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
per anno per impresa beneficiaria.
Ricordiamo infine che che nell’ambito del piano “Transizione 5.0” la concessione de del contributo, sotto forma di credito d’imposta, è prevista per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme istitutive.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025.
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
-
Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio
Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.
In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:
- le caratteristiche generali del Piano,
- la procedura per l’accesso all’agevolazione,
- i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
- il calcolo del risparmio energetico,
- la determinazione dell’importo del credito d’imposta,
- gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
- la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni,
- i controlli e le verifiche.
In particolare, l’aggiornamento riguarda:
- nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
- FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
- FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
- FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
- revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
- FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?
Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione
Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?
Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.
Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:
- Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
- il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.
Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole
Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.
Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:
- “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
- “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.
Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici
Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.
La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:
- la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
- la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;
- a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:
- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE;
- di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.
Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.
Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.
Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.
-
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.
In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le Entrate evidenziano anche che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..
Allegati: -
Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per utilizzare in F24 il credito di imposta spettante alle imprese che investono nelle ZLS o zone logistiche speciali.
Leggi anche Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01.
Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60.
In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamentoCon provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:- “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.