• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: spetta per acquisto con patto di riservato dominio?

    Il MIMIT nella sezione dedicata al Piano transizione 5.0 ha evidenziato che sono disponibili nuovi chiarimenti sulla agevolazione introdotta dall’articolo 38 del DL n 19/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,

    Si tratta del credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. 

    Transizione 5.0: spetta per acquisto con patto di riservato dominio?

    In una faq datata 21 febbraio veniva domandato se il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permetta di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0”

    Le entrate hanno replicato positivamente specificando che ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei

    beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. 

    Tale interpretazione evidenzia l'ADE è coerente con i chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0

    Si evidenzia anche che le FAQ aggiornate sono del 21 febbraio ma in data 24.02 ne è stata pubblicata una ulteriore sulla procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici. Leggi qui l'approfondimento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

    Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata alla Transizione 5.0 specificando che è disponibile per il download delle FAQ versione aggiornata in data 21 febbraio 2025. 

    Successivamente e relativamente alla procedura semplificata di calcolo dei risparmi energetici, il MIMIT ha integrato le FAQ con la n 4.19 che di seguito viene evidenziata.

    Nel frattempo il MIMIT ricorda che l’aggiornamento generale ha riguardato:

    • l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
    • la pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
    • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
    • la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
    • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
    • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

    Transizione 5.0: calcolo energetico semplificato

    Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

    La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. 

    Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

    In particolare, veniva domandato in che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?
    La replica chiarisce che il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

    • a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
      • la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
      •  la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
      •  la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
      •  utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità,
        anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
    • b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
    • c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

    Con la FAQ n 4,19 è stato anche chiarito che ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per utilizzare in F24 il credito di imposta spettante alle imprese che investono nelle ZLS o zone logistiche speciali.

    Leggi anche Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01.

    Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24

    L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60.
    In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento 

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • 7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025

    Con il Provvedimento n 25986 del 31 gennaio le Entrate approvano il modello con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, il modello di comunicazione intergrativa.
    Con la prima Comunicazione le imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
    all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Ricordiamo che la proroga della agevolazione di cui si tratta è arrivata con la Legge di Bilancio 2025.

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modello per l’invio dal 31.03

    Il primo modello di comunicazione va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il provvedimento specifica che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Comunicazione integrativa ZES Agricoltura: invio dal 20 novembre

    La Comunicazione integrativa, deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la prima Comunicazione, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Quest'ultima è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
    La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con l'apertura della piattaforma per le domande di contributo per le imprese editrici 2024.

    Il contributo è volto a sostenere l’attività editoriale di quotidiani e periodici in osservanza del principio del pluralismo dell’informazione, con particolare riguardo alle voci informative radicate nelle realtà locali e con una visione rivolta all'evoluzione del mercato editoriale verso il digitale.

    Vediamo come presentare la domanda dal 2 al 31 dicembre.

    Contributi Editoria 2024: i beneficiari

    Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

    • le cooperative giornalistiche;
    • le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della  Legge n 198/2016;
    • gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
    • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

    I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo n 70/2017;

    Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Si informa del fatto che dal 2 gennaio 2025 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi 2024 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2025. 

    La domanda, e gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2025 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2025, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. 

    Attenzione al fatto che le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

    Le altre imprese possono richiedere, dal giorno di apertura della piattaforma e fino al giorno precedente la sua chiusura, le credenziali di accesso inviando il modulo debitamente compilato, alla seguente PEC: 

    Successivamente l’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma. 

    Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2025, la domanda e i relativi  documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio. 

    Per info è attiva la seguente casella di posta elettronica: [email protected]..

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01

    Per accedere al contributo per le ZLS occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024.

    A tal proposito il 12 dicembre, l'Ade ha pubblicato il relativo Provvedimento n 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione, scarica qui:

    Ricordiamo che è stato il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 a introdurre Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e sulla GU n 226 del 26 settembre è stato pubblicato il Decreto 30 agosto con le relative Modalità di accesso.

    Crediti di imposta ZLS: che cos’è

    Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate  (ZLS)  di  cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.  60,  limitatamente alle zone ammissibili agli  aiuti a finalità regionale a  norma dell'art.  107,  paragrafo 3,  lettera   c), del   trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    In particolare, possono accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si  insediano  nelle  zone  logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a  65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli  investimenti in beni strumentali  indicati all'art.  3,  destinati  a  strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle  medesime  ZLS  di cui all'art. 1, comma 1.
    L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione,  dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  della banda  larga  nonche'  nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
    Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del  codice  attività compreso  nella  tabella  ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la  fruizione  del  credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla  struttura produttiva presso  la  quale è realizzato  l'investimento  oggetto dell'agevolazione richiesta.
    L'agevolazione, altresì, non si applica  alle  imprese  che  si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.                                 

    Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi

    Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e  51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al  15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
    Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
    Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa  o  da  altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
    Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
    Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore complessivo dell'investimento agevolato.
    Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni  avvenute  tra  soggetti  tra  i  quali  non sussistono rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
    Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
    Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

    Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda

    Per ottenere il credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle  entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
    Con provvedimento n 4551 del 12 dicembre è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
    Nello stesso periodo è possibile:

    • a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione  validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui  al comma 2.

    Ai fini del rispetto del limite di  spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la  percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, da emanare  entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del   termine di presentazione  delle  comunicazioni  e quindi 10 giorni dal 15 novembre.

    La % è ottenuta rapportando il limite  complessivo  di  spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.  

    Nel caso in  cui  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.

    Con le comunicazioni le  imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi  costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo  non determina il superamento dell'intensita' di  aiuto  piu' elevata,  o dell'importo di  aiuto  piu'  elevato,  consentita  dalla  disciplina europea di riferimento.  

    Attenzione al fatto che il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.

    Fermo restando quanto  previsto  dal  primo periodo, relativamente alle comunicazioni per  le  quali  l'ammontare del credito d'imposta  fruibile  sia  superiore  a  150.000  euro  il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal  decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  

    L'Agenzia  delle  entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Piano strategico della ZES unica: il testo completo

    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 3190/2024, è stato approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DL n. 124/2023, il piano strategico della ZES unica

    Scarica il testo del piano strategico della ZES unica

    Il Piano Strategico della ZES Unica del Mezzogiorno si pone l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico e infrastrutturale delle aree meno sviluppate del Sud Italia.

    Piano strategico della ZES unica: le Filiere strategiche

    Il Piano Strategico ZES individua nove filiere strategiche da rafforzare per promuovere lo sviluppo economico del Mezzogiorno, valorizzando le specificità produttive regionali. Le filiere prioritarie sono:

    1. Agroalimentare & Agroindustria:
      • Settore centrale per il sistema economico italiano, con forti connessioni alla transizione ecologica e tecnologica.
      • Coinvolge più di 538.000 addetti e oltre 63.000 imprese, con una significativa proiezione internazionale.
    2. Turismo:
      • Settore chiave per il Mezzogiorno con alto potenziale di crescita, legato all'incremento del turismo internazionale.
    3. Elettronica & ICT:
      • Settore ad alta intensità tecnologica con forte capacità innovativa e occupazione qualificata.
    4. Automotive:
      • Filiera strategica in termini di competitività internazionale e buona progettualità, con importanti ricadute occupazionali.
    5. Made in Italy di qualità:
      • Comprende moda, arredamento e altre eccellenze italiane, con potenziale per aumentare l’export e l’occupazione.
    6. Chimica & Farmaceutica:
      • Filiera ad alto contenuto tecnologico con effetti positivi di cross-fertilization su altri settori.
    7. Navale & Cantieristica:
      • Settore industriale importante per il Mezzogiorno, con alte retribuzioni e una buona presenza di contratti stabili.
    8. Aerospazio:
      • Comparto ad alta intensità tecnologica con rilevante presenza di laureati e capacità di abilitare la crescita economica.
    9. Ferroviario:
      • Filiera avanzata, con un focus sulla componente industriale e tecnologica.

    Questi settori sono selezionati in base a criteri di competitività, potenziale di mercato e capacità di generare occupazione e innovazione.

    Inoltre, per sviluppare un’industria moderna e innovativa, in grado di posizionarsi su segmenti ad alto valore aggiunto, sono state selezionate tre tecnologie da promuovere:

    • le tecnologie digitali,
    • le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Cleantech
    • e le biotecnologie (Biotech).

    Piano Strategico della ZES Unica: incentivi e agevolazioni per le imprese

    Il Piano Strategico della ZES Unica prevede un’ampia gamma di incentivi e agevolazioni per le imprese che operano nel Mezzogiorno. Tra le principali misure disponibili si includono:

    1. Fiscalità di vantaggio

    Credito d’imposta per investimenti:

    • Riconosciuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nella ZES.
    • La percentuale del credito varia in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento (es. fino al 60% per le piccole imprese in determinate aree)

    Credito d’imposta per il settore agricolo e della pesca:

    • Specificamente per gli investimenti nel settore della produzione primaria, con intensità differenziate in base alla localizzazione e al tipo di impresa.

    2. Incentivi per l’occupazione

    Bonus giovani:

    • Esenzione totale dei contributi previdenziali per l’assunzione di giovani under 35, con un massimo di 650 euro al mese per 24 mesi.

    Bonus donne:

    • Sostegno per l’assunzione di donne svantaggiate, con analoghe condizioni di esenzione contributiva.

    3. Finanziamenti e sovvenzioni

    • Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per nuove imprese e per lo sviluppo di progetti innovativi.
    • Misure specifiche per le aree di crisi industriale.

    4.  Capitale di rischio

    • Fondo Cresci al Sud:
      • Investimenti in capitale di rischio per favorire la crescita delle PMI nell’area ZES

    5. Semplificazioni amministrative

    • Regime autorizzatorio semplificato (autorizzazione unica), che riduce i tempi e gli oneri burocratici per le imprese che intendono investire nella ZES unica.

    6. Zone franche doganali

    • Agevolazioni per l’import-export attraverso la creazione di aree con regime doganale semplificato.

    Questi strumenti mirano a incentivare nuovi investimenti, aumentare la competitività delle imprese locali e stimolare l'occupazione.

    Allegati: