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Bando 2024 Brevetti+: chiuso lo sportello
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi 2024 rende operative le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro.
In merito alla misura Brevetti+, disciplinata con Decreto MIMIT del 6 agosto, è prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di euro 140.000,00.
Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.
La percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari, con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS), della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Leggi anche Bando Disegni+: domande dal 12 novembre
Fondo Brevetti +: obiettivi
La misura Brevetti + 2024 è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 20 milioni di euro.
Fondo Brevetti +: beneficiari
Viene precisato che possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
- siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
- siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi.
Fondo Brevetti +: spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi, esclusa IVA, distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
- studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
- progettazione produttiva;
- studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
- progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- test di produzione;
- certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
B. Organizzazione e sviluppo
- organizzazione dei processi produttivi;
- analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
C. Trasferimento tecnologico
- predisposizione accordi di segretezza;
- predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Fondo Brevetti +: presenta la domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate
- a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024 e
- fino alle ore 18.00 del medesimo giorno
nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
ATTENZIONE a seguito esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal 30 ottobre 2024, con decreto il MIMIT dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
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Comunicazione Credito ZES: entro il 2 dicembre
Scade lunedì 2 dicembre il termine per l'invio della Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno,
Ricordiamo che il Decreto Collegato Fiscale pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre ha previsto novità anche per il Credito d'imposta ZES.
Ad occuparsi della modifica è stoto l'art 8 del DL che in sintesi prevede che le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Attenzione al fatto che con un provvedimento dell’Agenzia sarà determinato l’importo massimo del bonus fruibile in relazione agli ulteriori investimenti realizzati.
Riepiloghiamo tutte le regole per adempiere.
Comunicazione Credito ZES: invio entro il 2 dicembre
Il DL n 155/2024 modifica ancora la procedura per fruire dell’agevolazione con la previsione dell'art 8.
In particolare, intervenendo sull’art 1 del DL n 113/2024 convertito noto come DL “Omnibus, modifica ancora la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno (art 16 del DL n 124/2023), prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione iniziale.
Ricordiamo che per fruire dell’agevolazione i soggetti che hanno già presentato la comunicazione (che scadeva il 12 luglio scorso) devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
Il necessario modello con le istruzioni è stato pubblicato dall'ADE con il provvedimento n 350036 /2024. In proposito leggi: Credito ZES Unica: nuovo modello per comunicazione integrativa.
Occorre evidenziare che le prime istruzioni al modello in questione (che verosimilmente verranno modificate) prevedevano che rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:
- aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
- modificare la dimensione impresa,
- aumentare il numero progetti,
- aumentare il numero strutture produttive,
- modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati,
- modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati,
- modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi B11-B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).
Con le previsioni dell'art 8 invece si prevede che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024.
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Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande
Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)
In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
- recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese
Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.
Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
- a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili
Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.Attenzione al fatto che le risorse sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda
Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.
Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.
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Fondi editoria: domande dal 28.10 per l’innovazione tecnologia e digitale
Il MIMIT con avviso del 17 ottobre pubblica le regole per l'altra misura agevolativa rivolta alle imprese editrici di quotidiani e periodici prevista dal Fondo Straordinario per l'Editoria.
Ricordiamo che tale Fondo ha previsto varie agevolazioni, leggi: Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni e tra queste vi è quella per la transizione digitale e tecnologica in partenza il prossimo 28 ottobre.
Vediamo tutti i dettagli dall'avviso del Ministero.
Fondi editoria: domande dal 28.10 per l’innovazione tecnologia e digitale
A partire dal 28 ottobre e fino al 19 novembre 2024 le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive potranno presentare domanda, su piattaforma dedicata, per accedere agli incentivi per gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
Con il decreto 4 luglio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri − Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono disciplinate le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l’anno 2023”, al quale è stata assegnata una dotazione di 140 milioni di euro, dei quali 45 milioni di euro destinati agli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche.
Il contributo, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e la loro fruizione da parte dell'utenza, riguarda gli investimenti effettuati nel 2023 e sarà concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute dalle imprese del settore dell’editoria radiofonica e televisiva per investimenti in tecnologie innovative finalizzati all’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi orientati alla transizione digitale.
Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate di seguito come indicate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024.
Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
Le risorse, stanziate nell'ambito del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", sono così suddivise:
- 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali
- 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale
- 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.
Innovazione tecnologia e digitale in Editoria: spese ammesse
L'art 2 del decreto 4 luglio 2024 disciplina le spese ammissibili alla agevolazione e in dettaglio, sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2023, riconducibili a:
- i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
- ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;
- iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
- iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
- v.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
- vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
- vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
- viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
- ix.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
- x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
- xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
- xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
- xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
- xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.
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Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre
Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.
Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.
Il decreto contiene i con i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.
Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari
I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:
- a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
- b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre
Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.
In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.
Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Scarica qui la modulistica necessaria
- FAQ
- Schema modulo di domanda
- Schema attestazione spese
- Informativa trattamento dati personali
- Oneri informativi
Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4.Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni.
Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante
L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7, comma 2, non può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità di cui all'art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili
Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:
- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
- i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
- c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto.
L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:- a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
- d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
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Credito transizione 5.0: obblighi documentali e i controlli
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
- l’effettivo sostenimento,
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In sintesi è la precisazione che arriva dalla Circolare MIMT del 16 agosto che ha specificato tanti aspetti di questa agevolazione.
Ricordiamo anche che l'art 38 comma 15 del DL N 19/2024 specifica che “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Vediamo ora maggiori dettagli sulla documentazione utile a non perdere il credito transizione 5.0 e dettagli sui controlli specificando che le FAQ del GSE sono state aggiornate al giorno 8 ottobre e sono disponibile dal sito MIMIT e GSE in un documento PDF.
Credito Transizione 5.0: gli obblighi documentali
Come specificato anche dalle slide riassuntive dei requisiti del credito transizione 5.0 i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:
- la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
- la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:
- la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.ù
- le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
Credito Transizione 5.0: controlli su requisiti tecnici e risparmio energetico
Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del DM “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:
- a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0” per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;
- b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione
dell’ultima agevolazione.
Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0” e alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l’accesso alla misura del progetto di investimento.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Credito Transizione 5.0: controlli sulla documentazione
Con una recente FAQ datata 8 ottobre viene anche aggiunto che ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
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Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?
Con la Risposta a interpello n 198 del 10 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020) nel caso di acquisto con contratto di ''rent to buy'', vediamo perché l'agevolazione è esclusa da questa modalità.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?
Nel caso di specie la Società evidenzia che intende ampliare la dotazione di beni strumentali, nello specifico ritiene di avere le caratteristiche tecniche per poter accedere al credito d'imposta e che la tipologia di contratto che intende adottare per l'acquisizione ed il godimento di detti beni è il ''rent to buy'' in cui il potenziale acquirente/locatario ottiene immediatamente la disponibilità del bene contro il pagamento di canoni, con la possibilità di acquistare successivamente il bene trascorso un lasso di tempo predeterminato.
L'operazione realizzata tramite detto schema contrattuale, a suo avviso, si articola in due fasi:
- nella prima, si realizza l'immediato godimento del bene a fronte del pagamento di un canone;
- nella seconda, ''il conduttore ha l'obbligo di acquisto del bene, imputando al prezzo di vendita del bene una quota parte del canone indicato nel contratto''.
Ciò premesso, la Società chiede conferma che ''il mancato richiamo ai contratti di leasing, o ad altre modalità di acquisizione dei beni agevolabili, nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo della L. 178/2021, riferiti invece ai beni ''4.0'' non rappresenti una esclusione degli stessi dal novero delle modalità di acquisizione dei beni che danno diritto al credito d'imposta''
Le Entrate evidenziano che con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato chiarito che i beneficiari del Credito d'imposta in esame sono i proprietari e i locatari finanziari.
Con riferimento al mancato richiamo ai contratti di leasing quale modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili nei commi da 1055 a 1058 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, la suddetta circolare evidenzia che ''il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni'', essendo tale criterio ''finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing''.
Il medesimo documento specifica che per il locatario finanziario il parametro di commisurazione del Credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore, concludendo che ''ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione''
La disciplina del contratto di ''rent to buy'' è stata introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento all'acquisto di immobili.
le Entrate ricordano che come evidenziato nella circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ''si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento''.
Con la norma in esame si è inteso disciplinare il rapporto contrattuale nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile, pur lasciando ampi spazi all'autonomia delle parti.
Con riferimento all'inquadramento civilistico del contratto, il paragrafo 1 della richiamata circolare n. 4/E riassume le caratteristiche del contratto di ''rent to buy'', chiarendo che ''[i]n sintesi, i contratti di godimento di immobili in funzione della successiva alienazione, disciplinati dall'articolo 23 in commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi: immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni; diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene; imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento''
In base a quanto evidenziato nell'istanza e considerato il richiamo da parte della Società alla figura contrattuale del ''rent to buy'', si rileva che il conduttore avrebbe ''l'obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto di ''Rent to buy'' dal che si desume che: esclusivamente al termine del periodo convenuto nell'ambito del contratto dedotto in istanza di concessione in godimento del bene da parte del fornitore concedente, il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene; durante tale periodo (quello di concessione in godimento), il cliente conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore concedente).
Alla luce di quanto detto si ritiene che il contratto di ''rent to buy'' come rappresentato in istanza non integri una utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del Credito d'imposta. Conseguentemente, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata della Società, ritenendosi che quest'ultima non possa fruire del Credito d'imposta per l'acquisto dei beni agevolabili tramite il descritto contratto di ''rent to buy'' perché detti beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo della stessa Società in base al descritto contratto di ''rent to buy'' e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.
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