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Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio
Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con l'apertura della piattaforma per le domande di contributo per le imprese editrici 2024.
Il contributo è volto a sostenere l’attività editoriale di quotidiani e periodici in osservanza del principio del pluralismo dell’informazione, con particolare riguardo alle voci informative radicate nelle realtà locali e con una visione rivolta all'evoluzione del mercato editoriale verso il digitale.
Vediamo come presentare la domanda dal 2 al 31 dicembre.
Contributi Editoria 2024: i beneficiari
Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:
- le cooperative giornalistiche;
- le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della Legge n 198/2016;
- gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo n 70/2017;
Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio
Si informa del fatto che dal 2 gennaio 2025 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi 2024 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2025.
La domanda, e gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2025 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2025, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Attenzione al fatto che le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.
Le altre imprese possono richiedere, dal giorno di apertura della piattaforma e fino al giorno precedente la sua chiusura, le credenziali di accesso inviando il modulo debitamente compilato, alla seguente PEC:
- [email protected],
- scarica qui il fac-simile per richiedere le credenziali di accesso.
Successivamente l’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.
Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2025, la domanda e i relativi documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.
Per info è attiva la seguente casella di posta elettronica: [email protected]..
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Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01
Per accedere al contributo per le ZLS occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024.
A tal proposito il 12 dicembre, l'Ade ha pubblicato il relativo Provvedimento n 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione, scarica qui:
Ricordiamo che è stato il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 a introdurre Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e sulla GU n 226 del 26 settembre è stato pubblicato il Decreto 30 agosto con le relative Modalità di accesso.
Crediti di imposta ZLS: che cos’è
Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In particolare, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS di cui all'art. 1, comma 1.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.
L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi
Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda
Per ottenere il credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Con provvedimento n 4551 del 12 dicembre è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Nello stesso periodo è possibile:- a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
Ai fini del rispetto del limite di spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni e quindi 10 giorni dal 15 novembre.
La % è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.
Con le comunicazioni le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o dell'importo di aiuto piu' elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
Attenzione al fatto che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
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Nuova Sabatini: 400 milioni per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, approvata da Camera e Senato è attesa ora in GU, prevede tra l'altro il rifinanziamento della Nuova Sabatini.
Prima dei dettagli ricordiamo che l'agevolazione in oggetto, gestita dal MIMIT ministero del Made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Nuova Sabatini: rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025
L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
L’agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la “Nuova Sabatini” costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
Nel dettaglio, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
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Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24
Con Risoluzione n 63 del 18 dicembre si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0
L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati, vediamo come usare il credito in f24.Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24
In particolare, il comma 13 del citato articolo 38 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 luglio 2024, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito “GSE”), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:- “7072” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.
Si rimanda alla risoluzonie per dettagli ulteriori.
Allegati: -
Credito investimenti beni strumentali nuovi: chiarimenti sulle comunicazioni
Con Risposta a Interpello n 260 del 16 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro delle comunicazioni da inviare ai fini del credito di imposta per i beni strumentali nuovi.
In particolare la comunicazione preventiva e a completamento degli investimenti non sono soggette a termine e pertanto il soggetto interpellante dovrà, se non ha ancora provveduto, inviare la comunicazione preventiva e poi quella a completamento senza remissione in bonis, vediamo il caso di specie.
Credito investimenti beni strumentali: chiarimenti sulle comunicazioni
L'Srl istante evidenzia di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non ha presentato al MIMIT per il tramite del GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che possiede tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».
Le Entrate ricordano che l'articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti ed è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]».
Con decreto del MIMIT del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».
Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
- per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
- a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
- b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Tuttavia, le disposizioni richiamate non dispongono che le comunicazioni in oggetto siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Allegati:
L'agenzia chiarisce che l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
Per fruire del credito l'istante dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo. -
Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni
Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.
L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.
L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.
Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo
Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:
- Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
- Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
- Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.
Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.
L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:
- Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
- Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria
Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00.
Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.
Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.
Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: [email protected].
Allegati: -
Sostenibilità processi produttivi: via alle domande dall’11 novembre
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 18 ottobre con le regole per il nuovo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione. Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo.
In dettaglio si tratta di modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi
L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 350 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Come specificato dalla circolare in oggetto l'investimento risulta articolato in due sottoinvestimenti destinati ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere:
- a) i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo (sottoinvestimento 1);
- b) le catene di approvvigionamento industriali (sottoinvestimento 2).
Le finalità proprie del sottoinvestimento 1 oggetto della circolare sono perseguite attraverso il finanziamento di domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 che risultino coerenti con quanto previsto nel seguito della presente circolare.
In particolare, potranno essere utilmente valutate:- a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
- b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare
Sostenibilità processi produttivi: contenuti dei progetti
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:
- a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
- b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
- c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
- d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione versoun’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Le istanze di accesso alle risorse di cui alla presente circolare possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia Invitalia.
Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento, da parte dell’Agenzia, della conformità dei programmi di sviluppo con le specifiche di cui alla presente circolare connesse all’utilizzo delle risorse del PNRR nonché, ove richiesto, con i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N).
Per tutti i dettagli si rimanda alla rimanda alla Circolare del 18 ottobre.